CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E SERVIZI ANNESSI

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1 CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E SERVIZI ANNESSI Art. 1 OGGETTO L appalto ha per oggetto la concessione del Centro sportivo Comunale. Le finalità che si intendono perseguire con l affidamento in gestione del centro sono: 1) la promozione e la pratica dell attività sportiva, motoria e ricreativa, nell ambito di un organizzazione delle risorse presenti sul territorio 2) la promozione di corsi e di iniziative tendenti ad incrementare l uso di tutti gli impianti presenti e futuri, in particolar modo da parte della popolazione residente. Art. 2 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI Il centro sportivo è composto dalle seguenti strutture di proprietà comunale: a) campo di calcio n. 1 in erba (a 11 giocatori) situato presso il Centro Sportivo comunale di via delle Brigole 22, su cui si svolgono le partite ufficiali di campionato; b) campo di calcio n. 2 in terra (a 11 giocatori) situato presso il Centro Sportivo comunale di via delle Brigole 22; c) campo di calcio n. 3 a 5/7 sintetico con copertura pressostatica situato presso il Centro Sportivo comunale di via delle Brigole 22; d) locale palestra per riscaldamento ricavato al di sotto delle tribune del centro sportivo Comunale in Via delle Brigole 22; e) centro ristoro situato presso il centro Sportivo Comunale di Via delle Brigole, 22 ; f) tutte la aree facenti parte del complesso sportivo meglio individuate nella planimetria in visione presso gli uffici comunali; g) altri impianti sportivi comunali che dovessero aggiungersi a quelli sopra descritti nel corso della durata della presente convenzione, previo aggiornamento della stessa con atto formale dell'amministrazione Comunale. Le strutture sportive comprendono gli spazi di gioco con relative pertinenze ed attrezzature, i locali annessi e integranti gli spazi di gioco (servizi igienici, spogliatoi, magazzini attrezzature, biglietterie, ecc.). Art. 3 DURATA DELL AFFIDAMENTO La concessione della gestione del Centro Sportivo Comunale è fissata in 5 anni a decorre 01/07/2016 al 30/06/2021. Art. 4 ENTRATE Al concessionario spettano: - le entrate derivanti dall utilizzo degli spazi; - le entrate derivanti dalla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (di seguito servizio bar ); - le entrate derivanti della gestione degli impianti sportivi comunali e dall eventuale noleggio di attrezzature sportive; - le entrate derivanti da pubblicità qualora autorizzate dall Amministrazione comunale nel rispetto della normativa vigente. Art. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLA PROPOSTA PIU VANTAGGIOSA L individuazione dell offerta economicamente più vantaggiosa avverrà secondo i parametri indicati sulla lettera d invito. Art. 6 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Il concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme emanate o emanande in ambito igienico sanitario all interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse. Il Concessionario si obbliga: a) ad assumere la gestione degli immobili, la custodia, la sorveglianza, la perfetta funzionalità, la sicurezza degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi effettuando gli interventi di

2 manutenzione ordinaria di tutti gli immobili, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti tecnologici. b) ad effettuare la costante e periodica pulizia di tutti gli impianti e delle aree verdi con l impiego di ogni mezzo atto a garantire i più elevati livelli di igiene; c) ad effettuare l adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia (DPR n. 412 modificato ed integrato dal DPR n. 551), limitatamente all esercizio e alla manutenzione dell impianto termico e alle verifiche periodiche; d) ad effettuare le verifiche periodiche in materia di antincendio e la gestione del relativo libretto antincendio; e) a farsi carico delle spese relative alle forniture di gas, energia elettrica, acqua e la tariffa di smaltimento dei rifiuti, intestando, a proprio nome le relative utenze; f) ad effettuare gli interventi sulle aree verdi del centro sportivo comprendenti l irrigazione, la manutenzione e il taglio delle superfici erbose, nonché l annuale manutenzione sul campo in erba a 11 comprendente per il corretto mantenimento della superficie di gioco; g) ad effettuare le operazione di sgombero neve, quando necessario; h) ad assumere le spese per personale e materiali di consumo; i) ad effettuare la conduzione diretta del centro ristoro effettuando tutte le pratiche amministrative richieste dalla normativa in vigore effettuando sotto la propria esclusiva responsabilità, l attività di somministrazione di alimenti e bevande nel locale del centro sportivo comunale indicato nell allegata planimetria. Il Concessionario non potrà richiedere rimborsi od indennizzi di sorta per la revoca dello svolgimento dell attività del centro ristoro qualora si riscontrassero una o più inadempienze alle leggi vigenti in materia. In ottemperanza alle vigenti, tutti i prezzi praticati al bar dovranno essere esposti al pubblico mediante una tabella chiara e leggibile. Copia della stessa dovrà essere preventivamente trasmessa all'amministrazione Comunale. Il Concessionario dovrà condurre tale servizio in modo lodevole e corrispondente all importanza degli impianti sportivi. Arredare in modo adeguato, a proprie spese, i locali destinati al servizio bar. Il concessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 65 e 66 della L.R. n. 6/2010 per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico; j) ad effettuare un interrotta vigilanza sulle attività e sugli utenti durante la permanenza all interno degli impianti; k) alla stipulazione di polizze assicurative per la copertura dei danni agli utenti dell impianto nel corso delle attività gestite nonché polizza assicurativa per la copertura dei danni all immobile; l) allo svolgimento dell attività sportiva del gioco calcio delle categorie scuola calcio ( da 5 anni compiuti fino ai 12 anni) e attività agonistica per le categorie, giovanissimi di fascia B, giovanissimi, allievi di fascia B, allievi Settore Giovanile Scolastico F.I.G.C. provvedendo direttamente alla gestione della stessa attività, con quote di iscrizione determinate in accordo con l Amministrazione comunale prendendo a riferimento le quote associative di iscrizione di medesime realtà dei comuni limitrofi. m) ad acconsentire l'utilizzo degli impianti per la normale attività sportiva ad altre associazioni, società e gruppi sportivi, ai quali verranno applicate le tariffe previste dal concessionario stesso. n) a permettere all'utenza, compatibilmente con l'attività programmata, l'apertura del Centro Sportivo e del Servizio bar, almeno nei seguenti orari: - Da lunedì a Venerdì dalle ore 15,00 alle ore 20,00 (orario invernale) e fino alle 21,00 (orario estivo); - Sabato e Domenica dalle ore 14,00 alle ore 20,00 (orario invernale) e fino alle ore 21,00 (orario estivo); (Si intende per invernale il periodo dal 15 ottobre al 14 aprile dell'anno successivo, e per estivo il periodo dal 15 aprile al 14 ottobre). L eventuale modifica alle modalità di apertura sopra elencate o eventuali chiusure per varie necessità, potranno essere programmate solo previa autorizzazione dell'amministrazione Comunale, previa richiesta scritta e motivata da inoltrare almeno 15 giorni prima; la mancata risposta deve essere considerata come un diniego. o) a trasmettere all Amministrazione Comunale i seguenti documenti:

3 - il bilancio preventivo ed il programma delle proprie attività per l'anno seguente, con particolare riferimento a quelle promozionali entro il 31 ottobre di ogni anno. - il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa degli obiettivi raggiunti nell'anno di riferimento, entro il 31 marzo dell' anno successivo. - Il bilancio relativo alla gestione del Servizio bar, entro il 31 marzo dell anno successivo. - Le tariffe per l'utilizzo degli impianti e delle palestre e le eventuali variazioni successive p) a permettere l utilizzo all Amministrazione Comunale degli impianti per manifestazioni ed attività sportive che hanno rilevanza promozionale e sociale per il paese dandone adeguato preavviso, per un massimo di 2 ore settimanali; q) ad assumersi l onere annuale del montaggio, smontaggio e deposito del pallone pressostatico. Art. 7 - CANONE Il concessionario dovrà corrispondere al Comune, un canone come da offerta per la gestione delle strutture e degli impianti individuati all art. 2, con l obbligo di provvedere alla gestione dell attività sportiva giovanile del gioco calcio. Art. 8 ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE Sono a carico del concedente : a) la manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti; b) tutti gli interventi sul campo da calcio in erba ad esclusione di quelli previsti dall articolo 6) lettera f); c) la concessione in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell impianto; d) la copertura assicurativa con polizza incendio e responsabilità civile verso terzi da danni derivanti dagli immobili di proprietà comunale; e) realizzazione entro 24 mesi dalla concessione, di spogliatoi destinati al campetto sintetico a 5/7 giocatori Art. 9 - CONSEGNA DEL CENTRO SPORTIVO Il centro sportivo è consegnato al concessionario previo sopralluogo con verifica in contraddittorio dello stato delle consistenze e delle condizioni all atto della presa in consegna, il tutto confermato da un verbale sottoscritto dalle parti. A conclusione della durata della concessione dovrà essere effettuato identico sopralluogo con verifica in contraddittorio dello stato delle consistenze e delle relative condizioni manutentive, il tutto confermato da un verbale sottoscritto dalle parti. Art. 10 CAUZIONE DEFINITIVA Prima della stipula del contratto il gestore dovra prestare una polizza fideiussoria importo ,00 a cauzione definitiva per la durata dell appalto La cauzione, costituita nelle forme di legge, e a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni, nonche delle spese che eventualmente l'amministrazione dovesse sostenere durante l'appalto per fatto imputabile al gestore, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi. Resta salvo per l'amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La Concessionaria e obbligata entro il termine di 15 gg. a reintegrare la cauzione di cui l'amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Art INTERVENTI SU STRUTTURE ED IMPIANTI Non sono consentiti interventi di alcun genere che comportino la modifica strutturale dei beni immobili, ad eccezione degli interventi di carattere manutentivo ordinario. Eventuali interventi su parti strutturali od impiantistiche che il concessionario ritenga voler effettuare dovranno essere preventivamente sottoposti alla valutazione dell Amministrazione Comunale. Art SUBCONCESSIONE E vietato al Concessionario subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo quanto forma oggetto della presente concessione, pena l immediata risoluzione della stessa e conseguente risarcimento dei danni subiti disciplinato dall art. 16 del presente capitolato.

4 ART. 13 PERSONALE ADDETTO Tutto il personale adibito a qualsiasi titolo alla gestione dell'impianto dovra essere munito delle qualifiche e dei requisiti professionali. Tale personale dovra essere impiegato in numero sufficiente per l'ottimale funzionamento della struttura. Il suddetto personale sara alle esclusive dipendenze della Concessionaria, la quale sara sola ed unica responsabile degli obblighi derivanti dall'osservanza sia delle leggi in materia di assunzione, sia delle leggi in materia di assicurazione e previdenza, restando 'Amministrazione Comunale completamente sollevata. Inoltre, la Concessionaria rispondera del corretto comportamento del dipendente. ART OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI La Concessionaria si obbliga ad applicare ai propri lavoratori dipendenti (o se cooperativa, anche nei confronti dei soci) il relativo vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. La Concessionaria e altresi obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Art. 15 RISOLUZIONE E RECESSO Il contratto si intende risolto di diritto, previa dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva a mezzo di lettera raccomandata r/r, nella seguente ipotesi: Mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e periodica su tutte le strutture e manufatti date/i in locazione; Mancato svolgimento dell attività sportiva come indicato dall art. 6 lettera l) del presente capitolato; Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione del presente contratto tutte le inadempienze, omissioni del gestore e subordinati, commesse in contrasto con le norme e le disposizioni del contratto di concessione. Il concessionario può recedere con preavviso di 6 mesi da comunicarsi per iscritto tramite lettera raccomandata indirizzata all Amministrazione Comunale. Art ONERI FISCALI Il concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo derivante dallo svolgimento delle proprie attività compreso il servizio bar e dalle attività connesse alla gestione del Centro Sportivo sollevando completamente l Amministrazione Comunale. Art. 17 RESPONSABILITA DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI La Concessionaria e esclusiva responsabile per eventuali danni che verranno arrecati al Comune o a terzi connessi alla gestione dei locali e delle attrezzature del centro sportivo e ad ogni tipo di attivita (sportiva, ricreativa, culturale, sociale, etc.) che viene svolta al suo interno, comprese tutte le attivita promosse e organizzate dalla Amministrazione comunale. A tal fine dovra, prima della sottoscrizione della concessione, stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi, includendo tra i terzi anche il Comune di Robbiate, della durata minima corrispondente alla durata della concessione. Il massimale della polizza non dovra essere inferiore ad Euro ,00. Copia della polizza dovra essere consegnata al Comune prima della sottoscrizione del contratto di concessione. Art FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Lecco. Art TRATTAMENTO DATI PERSONALI Nel rispetto del D.Lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali il concessionario ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, nè di farne oggetto di comunicazione senza espressa autorizzazione dell Amministrazione Comunale. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs

5 196/03. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell impianto sportivo il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. E fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, etc..). Art. 20 CONTROLLO. In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna. Art DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Il Concessionario è tenuto all osservanza delle disposizioni in materia di concessioni. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell atto. Le parti s impegnano a rivedere i termini della concessione sulla base di modifiche legislative o normative che dovessero intervenire con particolare riferimento ad una diversa ripartizione degli oneri gestionali fra Concedente e Concessionario. Le spese inerenti alla stipula della presente concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario.

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