Gli attori della sicurezza nei cantieri Convegno Federarchitetti 27 Marzo 2014 Quinta giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri
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1 Gli attori della sicurezza nei cantieri Convegno Federarchitetti 27 Marzo 2014 Quinta giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri
2 Gli attori della sicurezza nei cantieri INDICE: 1.PRINCIPALI FONTI NORMATIVE 2.IL SISTEMA DEL D. LGS 81/ LA SICUREZZA NEI CANTIERI: cantieri pubblici e privati e tipologie di cantieri 4.GLI ATTORI DELLA SICUREZZA 5.GLI ATTORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI 6.LA NORMATIVA PENALE IN MATERIA 7.GIURISPRUDENZA PENALE 8.RAPPORTO TRA LEGGI SPECIALI: D. LGS. 231/01 E D. LGS. 81/08 1
3 Inquadramento storico delle principali fonti normative Le normative, ormai abrogate, in tema di sicurezza erano: il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro il D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l igiene sul lavoro, salvo l art. 64 il D. Lgs. n. 277 del 1991 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212 il D. Lgs. n. 626 del 1994 Disposizioni in materia si sicurezza sul lavoro il D. Lgs. n. 493 del 1996 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro il D. Lgs. n. 494 del 1996 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili il D. Lgs. n. 187 del 2005 Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche 2
4 Principali fonti normative attuali Costituzione della Repubblica Italiana: Art. 32 Cost. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana Art. 35 Cost. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro Art. 41 Cost. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali 3
5 Principali fonti normative attuali Codice Civile: art c.c. diligenza del prestatore di lavoro, art c.c. tutela delle condizioni di lavoro, art c.c. risarcimento per fatto illecito, Art c.c responsabilità per l esercizio di attività pericolose Codice Penale: Art. 589 c.p. omicidio colposo, art. 590 c.p. lesioni personali colpose Norme Europee: Direttiva del Consiglio n. 391 del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro Norme Tecniche Internazionali (ISO): ISO 9001:2008 (Sistemi di gestione per la qualità Requisiti) nella quale sono stati integrati i requisiti degli standard OHSAS (Sistemi di gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro) Leggi Speciali: D.Lgs n. 81/2008, D. Lgs. 231/2001 4
6 Il sistema del D. Lgs. 81 del 2008 Il d.lgs 81/2008 èformato da 306 articoli e 51 allegati, suddivisi nei seguenti titoli: Titolo I (art. 1 61) Principi comuni Titolo II (art ) Luoghi di lavoro Titolo III (art ) Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale Titolo IV (art ) Cantieri temporanei o mobili Titolo V (art ) Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Titolo VI (art ) Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII (art ) Attrezzature munite di videoterminali 5
7 Il sistema del D. Lgs. 81 del 2008 Titolo VIII (art ) Agenti fisici Titolo IX (art ) Sostanze pericolose Titolo X (art ) Esposizione ad agenti biologici Titolo XI (art ) Protezione da atmosfere esplosive Titolo XII (art ) Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale Titolo XIII (art ) Disposizioni finali 6
8 LA SICUREZZA NEI CANTIERI: cantieri pubblici e privati e tipologie di cantieri CANTIERI PUBBLICI E PRIVATI: Il D. Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ed a tutte le tipologie di rischio (art. 3, co.1). TIPOLOGIE DI CANTIERI: In base al tipo di lavorazione eseguita, così come indicato dall art. 89 e dall allegato X del D.Lgs. 81/2008, i cantieri prendono il nome di stradale, ferroviario, idraulico, marittimo, idroelettrico, forestale, etc. 7
9 Lavoratore Gli attori della sicurezza D. LGS. 81/2008 ART. 2 Datore di lavoro Dirigente Preposto Responsabile del servizio di prevenzione e protezione Addetto al servizio di prevenzione e protezione Medico competente Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 8
10 Gli attori della sicurezza nei cantieri Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 Art. 89 Committente i cui obblighi sono disciplinati dall art. 90 del TUSL Responsabile dei lavori i cui obblighi sono disciplinati dall art. 90 del TUSL Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell opera (Coordinatore per la progettazione) i cui obblighi sono disciplinati dall art. 91 del TUSL Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell opera (Coordinatore per l esecuzione dei lavori) i cui obblighi sono disciplinati dall art. 92 del TUSL Lavoratore autonomo i cui obblighi sono disciplinati dall art. 94 del TUSL Impresa affidataria/esecutrice i cui obblighi sono disciplinati dall art. 97 del TUSL 9
11 INAIL: Gli enti pubblici con compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Art. 9 D. Lgs. 81/2008 raccoglie e registra, a fini statistici, i dati relativi agli infortuni sul lavoro concorre alla realizzazione di studi e ricerche coordinandosi con il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali partecipa alla elaborazione della normazione tecnica in materia formulando pareri e proposte eroga le prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro): svolge e promuove programmi di studio e ricerca in materia interviene, su richiesta degli organi centrali dello Stato, nell ambito dei controlli che richiedono un elevata competenza scientifica accedendo nei luoghi di lavoro èpreposto alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori fornisce consulenza al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 12
12 Gli enti pubblici con compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro supporta il Servizio Sanitario Nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro può svolgere, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dal Servizio Sanitario Nazionale partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula pareri e proposte circa la congruità della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo): raccoglie e registra, ai fini statistici, i dati relativi agli infortuni sul lavoro concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro finanza progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro eroga le prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro del settore marittimo 13
13 VIGILANZA Art. 13 D. Lgs. 81/2008 La vigilanza sull applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il settore minerario dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Questi esercitano l attività di vigilanza nei luoghi di lavoro inerenti alle seguenti attività: nel settore delle costruzioni edili o di genio civile lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
14 Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: LA NORMATIVA PENALE IN MATERIA ART. 589 C.P. 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. 15
15 LA NORMATIVA PENALE IN MATERIA ART. 590 C.P. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a trecentonove euro. Se la lesione ègrave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da centoventitre euro a seicentodiciannove euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da trecentonove euro a milleduecentotrentanove euro. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni. 16
16 Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. LA NORMATIVA PENALE IN MATERIA ART. 590 C.P. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. 17
17 LA GIURISPRUDENZA PENALE La Cassazione Penale (cfr. Cass. Penale, Sez. III, Sent. n /2008), ha ritenuto non adeguato il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), osservando che l'imputato ha eluso di corredare il piano di sicurezza delle indicazioni prescritte, procedendo ad assemblare astratte previsioni legislative di nessuna utilità in materia di prevenzione infortuni. Nella stessa sentenza si sottolinea altresì come mancassero la stima dei costi necessari per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori, nonché l indicazione delle misure volte a prevenire i rischi connessi alla presenza nel cantiere di più imprese. Secondo la Cassazione Penale (cfr. Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza n /2011), il Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione devono essere condannati in caso di mancata verifica della pericolosità delle operazioni di scarico da una gru di materiali edili. L'obbligo di verifica risulta essere rimasto non soddisfatto a fronte della prassi operativa "irregolare" che avrebbe potuto e dovuto essere oggetto di maggiore attenzione e adeguatamente contrastata. 18
18 LA GIURISPRUDENZA PENALE In merito, la Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cassazione Penale, IV sezione, Sent. n /2009) stabilisce che nei cantieri temporanei o mobili il coordinatore per l'esecuzione ha una posizione di garanzia di ampio contenuto che si estrinseca in compiti anche di vigilanza e di controllo e nei connessi poteri impeditivi, come quello di sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato. La Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cassazione Penale, III sezione, Sent. n /2012) conferma la responsabilità di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori perché il piano di sicurezza non era stato redatto conformemente a quanto indicato nell'allegato XV al D. Lgs. 81/2008, in quanto non erano stati specificati: la fase di lavoro che si stava eseguendo in cantiere, né la stima dei costi per la sicurezza, né i nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici; lo stesso coordinatore non aveva verificato l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni, seppur generiche e generali, contenute nel PSC e relative al rischio di caduta lavoratori e cose. 19
19 LA GIURISPRUDENZA PENALE Secondo la Cassazione (cfr. Cass. Penale, sez. IV, n /2013), la garanzia di conformità alla normativa comunitaria, rappresentata dal marchio CE impresso sul macchinario, non esonera il datore dalla responsabilità penale per l infortunio occorso al dipendente (nella fattispecie, nonostante il costruttore avesse garantito l idoneità del macchinario, secondo i giudici di merito dapprima, e quelli di legittimità poi, grava comunque sul datore di lavoro l obbligo di verificare l effettiva mancanza di pericolosità del macchinario medesimo). La Cassazione Penale (cfr. Cass. Sez. IV Pen. 11 marzo 2013, n ) ha chiarito come la delega delle funzioni prevenzionistiche richiede l individuazione dei compiti di natura specificamente prevenzionistica che vengono trasferiti in forza della stessa. Per quanto tale requisito non sia specificamente preso in considerazione neppure dall art. 16 D.lgs. n. 81/2008 la dottrina non dubita della necessità di siffatta specificazione. Ed invero si tratta di un requisito ontologico della delega, giacché in sua assenza non sarebbe possibile neppure operare quel giudizio di idoneità e di adeguatezza delle risorse decisionali e finanziarie messe a disposizione del delegato che è stato individuato esso pure quale requisito essenziale di una valida delega sin da quando la giurisprudenza ha preso a predicarne la rilevanza ai fini del giudizio di responsabilità penale. 20
20 LA GIURISPRUDENZA PENALE Secondo la Giurisprudenza di merito (cfr. Trib. di Avezzano, sentenza n. 263/2011), il Coordinatore per l esecuzione dei lavori ed il committente dei lavori non sempre sono responsabili in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso si verifichi un infortunio ad un dipendente. Il datore di lavoro, però, èsempre responsabile ex articolo 2087 c.c. sul piano oggettivo e su quello soggettivo. La vicenda concerneva l infortunio di un operaio caduto a terra da un piano alto di un cantiere edile formalmente chiuso (la concessione edilizia era scaduta da tempo), il quale si trovava in quel cantiere in quanto il datore di lavoro/legale rappresentante della società appaltatrice aveva chiesto allo stesso di ritirare dei materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati in un altro cantiere. Per quanto concerne il committente ed il coordinatore per l esecuzione dei lavori, alcun rimprovero può essere mosso nei loro confronti, in quanto le omissioni loro contestate presuppongono adempimenti esigibili soltanto in costanza di un cantiere effettivamente operativo e dell effettivo svolgersi dei lavori su di esso. 21
21 LA GIURISPRUDENZA PENALE Secondo la Cassazione (cfr. Cass. Penale, sez. III, n. 7209/2007), In materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, ex art. 6 del D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, come modificato dal D. Lgs. 19 novembre 1999 n. 528, atteso che l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo. Secondo la Cassazione (cfr. Cass. Penale, sez. IV, n. 8096/2014), il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, ha un'autonoma funzione di alta vigilanza riguardante la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative che è demandato ad altre figure operative [ ] Il datore non risponde delle lesioni occorse al lavoratore in presenza di comportamenti abnormi di quest'ultimo e, laddove tale abnormità non si riscontri, l'avvenuta nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non vale ad esonerarlo dalle conseguenze dell'omissione delle cautele antinfortunistiche [ ] 22
22 LA GIURISPRUDENZA PENALE (continua Cass. Penale, sez. IV, n. 8096/2014) [ ] Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, èesonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendosi ritenere tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro. Secondo la Cassazione (cfr. Cass. Penale, sez. III, n. 1471/2013), La qualifica di direttore dei lavori non implica automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto. 23
23 Il D.lgs. 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Questa responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. Rapporto tra leggi speciali D.Lgs. 231/01 e D.Lgs. 81/2008 Tra le fattispecie di reato previste, nel 2007 sono stati aggiunti, con l art. 25 septies, i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590, co. terzo c.p.). 24
24 Rapporto tra leggi speciali D.Lgs. 231/01 e D.Lgs. 81/2008 La modifica introdotta rappresenta una rivoluzione anche da un profilo operativo, in quanto è evidente la necessità di coniugare il sistema di regole poste a fondamento della responsabilità amministrativa dell ente con la complessa disciplina prevista nel settore antinfortunistico ed in materia di igiene e salute sul lavoro. L attenzione del legislatore nei confronti dei reati commessi con violazioni della normativa antinfortunistica ha trovato conferma con la previsione, nell ambito del testo unico sulla sicurezza, dell articolo 30, il quale ad oggi è un imprescindibile norma di riferimento per qualunque Società che intenda dotarsi di un modello organizzativo idoneo a proteggerla in caso di infortunio. 25
25 Studio Legale Adotti Adotti & Associati GRAZIE PER L ATTENZIONE
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