Convenzione contro le doppie imposizioni Italia San Marino

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Convenzione contro le doppie imposizioni Italia San Marino Abolito il Segreto Bancario. Trattamento Dividendi, Royalties, Interessi e lavoro dipendente. Categoria: Imposte dirette Sottocategoria: Varie La recente stipula della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino, ridisegna la tassazione di alcune tipologie reddituali (Dividendi, interessi, Royaties) corrisposte da un soggetto residente in uno Stato (San Marino) ad un soggetto fiscalmente residente nell altro Stato (Italia) e viceversa. La novità di maggior rilievo è rappresentata dall abolizione del segreto bancario. L'art. 26, par. 5, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino, dispone che uno Stato contraente NON può rifiutare di fornire le informazioni solo perché detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che operi in qualità di agente o fiduciario. Per quanto riguarda Dividendi, interessi e Royalties, si prevede una potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza del soggetto che percepisce tali redditi con le seguenti condizioni: per i dividendi, se l effettivo beneficiario è società diversa dalle società di persone che detiene almeno il 10% del capitale e le partecipazioni sono detenute per un periodo di almeno 12 mesi anteriori alla delibera di distribuzione dei dividendi; per gli interessi, se l effettivo beneficiario è una società diversa dalle società di persone che detiene almeno il 25% del capitale e le partecipazioni sono detenute per un periodo di almeno 12 mesi anteriori al pagamento degli interessi; per i canoni, se l effettivo beneficiario è una società diversa dalle società di persone che detiene almeno il 25% del capitale e le partecipazioni sono detenute per un periodo di almeno 12 mesi anteriori al pagamento dei canoni 1

2 Altra annotazione di rilievo riguarda i lavoratori frontalieri. Nel Protocollo di Modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino, viene appositamente disciplinata la fattispecie dei lavoratori frontalieri, non prevedendo condizioni di maggior favore rispetto al Modello OCSE e alla disciplina interna. Si ripropone, in sostanza, la potestà impositiva concorrente. Si prevede che la Legge ordinaria può prevedere delle esenzioni per i lavoratori frontalieri. SI ricorda che la Legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012) ha prorogato il beneficio fiscale per i soggetti che svolgono la propria attività all'estero in zone di frontiera. Premessa A distanza di oltre undici anni dalla sottoscrizione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino, il 3 ottobre 2013 l'accordo tra i due Stati è entrato in vigore. Per quanto riguarda l Italia, con la L. 88/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2013, si è provveduto alla ratifica ed alla esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 21 marzo 2002, e relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno Per l entrata in vigore della Convenzione era necessario, come stabilito dallo stesso articolo 30 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San marino, la ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri Sammarinesi ha reso noto che il 03 Ottobre 2013 è avvenuto il completamento delle reciproche procedure interne di ratifica della Convenzione tra San Marino e l'italia riguardo all'accordo contro le doppie imposizioni fiscali. Tale data segna, di fatto, il momento conclusivo di un iter molto lungo e travagliato, iniziato nel lontano Sempre l art. 30 della Convenzione Italia San Marino rinvia l applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione, sia per le ritenute alla fonte che per le imposte dirette, al 1 Gennaio dell anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione. In sostanza, la Convenzione tra Italia e San Marino sarà efficace a partire dal 1 Gennaio

3 Lo scambio di informazioni Uno degli elementi di maggiore rilevanza nella Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino è lo scambio di informazioni, disciplinato dall art. 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni, completamente riscritto dal relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno L art. 26, par. 1, della Convenzione in esame prevede che le autorità competenti si possano reciprocamente trasmettere le informazioni, verosimilmente pertinenti, per applicare le disposizioni convenzionali relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione, prelevate per conto degli Stati contraenti, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla convenzione, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. I dati acquisiti, in base alle disposizioni Convenzionali, dovranno essere tenuti segreti e comunicati, esclusivamente, alle persone o alle Amministrazioni incaricate all'accertamento o alla riscossione. Nella seguente tabella si sintetizzano i principali tratti dello scambio di informazioni. Tabella n. 1 La richiesta di informazioni La richiesta deve effettuarsi per iscritto e deve Richiesta essere la più dettagliata e circostanziata possibile. Procedura La procedura inizia con la proposizione e l'invio dell'istanza da parte di uno Stato contraente all'altro. Il Paese destinatario dovrà, ricevuta la domanda, raccogliere le informazioni richieste e trasmetterle alle autorità estere competenti. La Repubblica sammarinese non può rifiutare di fornire determinate informazioni solo perché, per tale Paese, risultano essere fiscalmente irrilevanti. Il procedimento, infine, si conclude con un feedback in merito all'uso e all'utilità dei documenti ricevuti da parte dello Stato richiedente. Abolito il segreto bancario La novità di maggior rilievo è rappresentata dall abolizione del segreto bancario. L'art. 26, par. 5, dispone che uno Stato contraente non può rifiutare di fornire le informazioni solo perché detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che operi in qualità di agente o fiduciario. Le limitazioni poste al segreto bancario sono previste dall'art. 26, par. 3, lett. b), della Convenzione, che prevede l impossibilità di imporre l obbligo di fornire 3

4 dati e documenti che non potrebbero essere conseguiti in base alla propria legislazione interna. Gli effetti: residenza fiscale e comunicazione Black List L'entrata in vigore della Convenzione contro le doppie imposizioni e l adeguato scambio d informazioni tra i due paesi avrà due effetti rilevanti: - in tema di residenza fiscale, dopo l approvazione dell imminente provvedimento ministeriale, si avrà l uscita di San marino dai paesi Black List, di cui al D.M. 4 maggio 1999 e, conseguentemente, l impossibilità di applicare la presunzione di residenza, di cui all art. 2, co. 2-bis, D.P.R. 917/1986, che individua quei territori fiscalmente privilegiati nei quali il trasferimento di residenza di un cittadino italiano, salvo prova contraria, non è opponibile al Fisco. In sostanza, la definizione della residenza fiscale avverrà in base alle disposizioni dell art. 4 della Convenzioni contro le doppie imposizioni. Tale disposizione, conforme al Modello OCSE 2010, definisce il c.d. tie break rules, ovvero una serie di criteri per determinare, in ipotesi di dual residence, quale dei due Stati contraenti dovrà prevalere nel considerare residente il contribuente persona fisica. Come si evince chiaramente dal disposto convenzionale, i criteri in questione non sono già alternativi tra loro, ma seguono un ordine gerarchico ai fini della loro applicazione. I criteri forniti dal Modello OCSE sono i seguenti: abitazione permanente ; centro degli interessi vitali ; soggiorno abituale ; e nazionalità. - La fuoriuscita dai paesi paradisiaci ai fini della residenza fiscale avrà come ulteriore conseguenza positiva per le imprese e i professionisti, quella di non dover più segnalare all'agenzia delle entrate le transazioni effettuate nei confronti di fornitori o clienti situati nella Repubblica sammarinese. Ai sensi dell'art. 1, del D.L. n. 40/2010, i soggetti passivi IVA sono tenuti a comunicare telematicamente tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o da registrare, poste in essere con operatori economici localizzati in Paesi inclusi nella black list, individuata dai decreti 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, quest ultimo definito per l applicazione della CFC Black List. San Marino non è ricompresa nel D.M e l eliminazione dal D.M comporterà la soppressione dell obbligo di comunicazione delle transazioni effettuate nei confronti di fornitori o clienti situati nella Repubblica sammarinese. 4

5 Dividendi, interessi e royalties Con il Protocollo di modifica si ridisegna la potestà impositiva su dividendi, interessi e royalties, disciplinati rispettivamente agli art. 10, 11 e 12. Nella seguente tabella si riassume la potestà impositiva e laddove si preveda la potestà impositiva concorrente tra i due Stati le aliquote massime applicabili. Tabella n. 2 Il trattamento di dividendi, interessi e royalties Tipologia reddituale Potestà impositiva Aliquote massimi applicabili Dividendi Concorrente 0% se l effettivo beneficiario è una società diversa dalle società di persone che detiene almeno il 10% del capitale e le partecipazioni sono detenute per un periodo di almeno 12 mesi anteriori alla delibera di distribuzione dei dividendi; Interessi Concorrente 15% negli altri casi; 0% se l effettivo beneficiario è una società diversa dalle società di persone che detiene almeno il 25% del capitale e le partecipazioni sono detenute per un periodo di almeno 12 mesi anteriori al pagamento degli interessi; Royalties Concorrente 13% negli altri casi; 0% se l effettivo beneficiario è una società diversa dalle società di persone che detiene almeno il 25% del capitale e le partecipazioni sono detenute per un periodo di almeno 12 mesi anteriori al pagamento dei canoni; 10% negli altri casi; In merito a tali tipologie Reddituali disciplinate dagli articoli 10, 11 e 12 della Convenzione, viene precisato che ciascuno Stato può sospendere l applicazione delle relative disposizioni, qualora abbia fondato motivo di ritenere non applicato l articolo 26 relativo allo Scambio di informazioni. 5

6 Lavoro dipendente Altra questione di rilevante interesse è la tassazione dei lavoratori dipendenti ed, in particolare, dei lavoratori frontalieri. Analizziamo in primis la disciplina di tale fattispecie nel Modello OCSE 2010, che viene proposta nella seguente tabella. Tabella n. 3 Il Modello OCSE 2010 e i lavoratori frontalieri Il modello OCSE non disciplina espressamente il caso dei 1. lavoratori frontalieri, ma si riferisce genericamente al lavoro dipendente. Il tema dei redditi di lavoro dipendente è disciplinato all'art del modello OCSE. Il primo periodo del paragrafo 1 prevede la scontata regola generale secondo cui il reddito è imponibile nello Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa, se questo coincide con il Paese di residenza del lavoratore. Se, tuttavia, il lavoro viene svolto nell'altro Stato contraente, le 3. remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in quest'altro Stato. Il mancato utilizzo dell espressione soltanto non esclude la tassazione nel Paese di residenza del contribuente. Ciò significa che il reddito sarà tassato in entrambi i Paesi, con la concessione di un credito d imposta da parte del paese di residenza. Dall analisi effettuata nella tabella si evince che, generalmente, il reddito sarà tassato in entrambi i Paesi, con la concessione di un credito d imposta da parte del paese di residenza. In sostanza, non si contempla una disciplina più favorevole rispetto a quella prevista dalla normativa interna. Le Convenzioni stipulate dall Italia che interessano ai fini dei lavoratori frontalieri sono le seguenti e prevedono, generalmente, una disciplina ah hoc per i lavoratori frontalieri: Convenzione Italia Francia; Convenzione Italia Austria; Convenzione Italia Slovenia; Convenzione Italia Svizzera, alla luce dei recenti accordi tra lo Stato elvetico e l Italia; 6

7 Nella seguente tabella sono riportati, ove previsto, per ciascuna Convenzione richiamata, i seguenti elementi: la definizione di lavoratore frontaliero; la potestà impositiva stabilita dalla Convenzione e la normativa di riferimento. Tab. n. 4 - Le Convenzioni stipulate dall Italia e i lavoratori frontalieri Articolo di Paese Potestà impositiva e definizione di frontaliero riferimento Austria Art. 15, paragrafo 4 Potestà impositiva esclusiva del paese in cui il soggetto è residente. Si definisce frontaliero chi attraversa abitualmente la frontiera per recarsi a lavoro; tale criterio sembrerebbe operare una deroga al principio secondo cui il frontaliero deve far ritorno quotidianamente in Italia. Francia Art. 15, paragrafo 4 Potestà impositiva esclusiva del paese in cui il soggetto è residente. Si definisce che il concetto di zona di frontiera è il seguente: In Italia il confine tocca tre regioni alle quali sarà limitato l ambito di applicazione delle disposizioni convenzionali in tema di frontalieri: Valle d'aosta; Piemonte; Liguria. Per ciò che concerne la Francia, la linea di confine interessa cinque dipartimenti: Alta Savoia; Savoia; Alte Alpi; Alpi dell'alta Provenza; Alpi Marittime. Slovenia Art. 15, paragrafo 1 e 2 Potestà impositiva concorrente del paese di residenza e del paese in cui il reddito viene prodotto. 7

8 Svizzera Art. 15, paragrafo 4 e art. 1 accordo del 3 ottobre 1974 Potestà impositiva esclusiva del paese in cui i redditi sono prodotti. Si definisce che il concetto di zona italiana di frontiera coincide con quella fascia di 20 km che comprende i comuni situati nelle province di Como, Varese, Lecco e del Verbano Cusio Ossola, in Italia, mentre per il versante svizzero è considerato di frontiera l intero territorio comprendente il Cantone Ticino, il Cantone Vallese ed il Cantone dei Grigioni. Ad eccezione della Slovenia (potestà impositiva concorrente) e Svizzera (potestà impositiva esclusiva del paese in cui il reddito è prodotto) negli altri paesi si prevede una potestà impositiva esclusiva del paese in cui il soggetto è residente. La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino ripropone la medesime disposizioni del Modello OCSE. Nel Protocollo aggiuntivo, tuttavia, viene appositamente disciplinata la fattispecie dei lavoratori frontalieri non prevedendo condizioni di maggior favore. Si ripropone, in sostanza, la potestà impositiva concorrente. SI prevede che la Legge ordinaria può comprendere delle esenzioni per i lavoratori frontalieri. La Legge di Stabilità per il 2013 (L. 228/2012) ha prorogato il beneficio fiscale per i soggetti che svolgono la propria attività all'estero in zone di frontiera. In particolare, il comma 549, dell art. 1, della Legge di stabilità per il 2013 ha prorogato per il 2013 l applicazione del limite di Di conseguenza, al di sotto di tale soglia non ci sarà alcuna tassazione. In tutti i casi in cui spetterà all Italia l esercizio della potestà impositiva sui redditi dei lavoratori dei frontalieri, è bene tener presente che il comma 549, dell art. 1, della Legge di stabilità per il 2013 dispone che la franchigia non deve essere considerata ai fini del calcolo dell'acconto Irpef per gli anni 2013 e Riproduzione riservata - 8

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