Il giorno 17 Giugno 2008, presso l Ente Bilaterale del settore Turismo, in seno all'ascom CONFCOMMERCIO di Novara e provincia TRA
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- Raffaela Grande
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1 ACCORDO TERRITORIALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL CONTRATTO A CARATTERE DISCONTINUO PER AZIENDE E DIPENDENTI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO DI NOVARA E PROVINCIA Il giorno 17 Giugno 2008, presso l Ente Bilaterale del settore Turismo, in seno all'ascom CONFCOMMERCIO di Novara e provincia - l'ente BILATERALE TURISMO rappresentato da Giuseppe Ballato (Presidente) TRA E - ASCOM CONFCOMMERCIO NOVARA - FIPE-SILB NOVARA - APAN- FEDERALBERGHI - ASSOCIAZIONE ALBERGATORI NOVARA - ASSOCIAZIONE RISTORATORI ASCOM NOVARA - ASSOCIAZIONE PIZZERIE ASCOM NOVARA - ASSOCIAZIONE BAR ASCOM NOVARA rappresentate rispettivamente da : - Maurizio Grifoni (Presidente) - Luigi Ferraro (Presidente) - Emilio Zanetta (Vice Presidente) - Mario Berti (Presidente) - Luca Corradino (Presidente) - Flavia Mancuso (Presidente) - Savino Tarantino (Presidente) E la FISASCAT - CISL di Novara e Provincia rappresentata da Domenico Bove la UILTUCS - UIL di Novara e Provincia rappresentata da Giuseppe Ballato Visto : la legge 24 dicembre 2007, n Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme
2 in materia di lavoro e previdenza sociale - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, con decorrenza 1 gennaio 2008, che ha istituito il contratto a prestazioni discontinue. La norma, salvo specifiche previsioni - ha demandato alla contrattazione collettiva la relativa regolamentazione. Premessa : Il nuovo articolo 1, comma 47 stabilisce che il contratto ha la finalità di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo. Fino al 31 dicembre 2007 era disciplinato il lavoro intermittente negli articoli 33 e seguenti del D.Lgs n. 276/2003. Le disposizioni da ultimo richiamate sono state abrogate dall articolo 1, comma 45 della legge n. 247/2007. si è stipulato il presente accordo territoriale di regolamentazione del contratto a carattere discontinuo per aziende e dipendenti del turismo e dello spettacolo di Novara e provincia. Articolo 1 Sfera d applicazione LAVORO DISCONTINUO Il presente REGOLAMENTO ha validità esclusivamente per le aziende che applicano il CCNL del Turismo e risultano in regola con gli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro, nonché con il versamento dei contributi previsti a favore dell'ente Bilaterale territoriale del Turismo della Provincia di Novara. La CONFCOMMERCIO NOVARA Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi di Novara e provincia - dichiara, e le OO.SS ne prendono atto, che l iscrizione e il mandato di rappresentanza a favore della CONFCOMMERCIO NAZIONALE, firmataria del CCNL Turismo, sono requisiti indispensabili per l applicazione del presente Regolamento, in quanto lo stesso ha come riferimento il CCNL del Turismo. Articolo 2 Normativa di riferimento Ai sensi e per gli effetti del comma 47 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 in attuazione degli impegni assunti nel Protocollo del 23 luglio 2007 tra Governo e Parti Sociali, al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso e per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo, è consentita nel territorio di Novara e provincia la stipula di specifici contratti di lavoro ai quali si applica la seguente disciplina, nonché -per quanto integrante- il Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo e aziende Alberghiere rinnovato il 27 luglio Articolo 3 Disciplina contrattuale Il contratto di lavoro discontinuo è un contratto di lavoro subordinato mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nelle seguenti ipotesi: - durante il fine settimana, intendendosi per tale il periodo che va dalle ore 13:00 del venerdì fino alle ore del lunedì seguente; - in occasione delle festività, nazionali e civili, italiane ed estere, comprendendo in tale fattispecie anche le giornate feriali situate in prossimità delle stesse (cosiddetti ponti, week end lunghi, etc.) ; - durante il periodo di maggior flusso turistico previsto, per Novara e provincia, dalla Domenica precedente la festività della Pasqua al mese di ottobre ; - in occasione di servizi da svolgersi in concomitanza con manifestazioni, eventi, cerimonie sul territorio di Novara e provincia o durante lo svolgimento di fiere nazionali e internazionali delle
3 province limitrofe - nei casi in cui la contrattazione collettiva ammette lo svolgimento del lavoro extra e di surroga; - per lo svolgimento di prestazioni rese da casalinghe, pensionati, studenti; - per lo svolgimento di prestazioni rese da persone con meno di 25 anni di età ovvero persone con più di 45 anni di età, anche al di fuori delle ipotesi sopra elencate. Le prestazioni di lavoro discontinuo del presente accordo, sono soggette alle disposizioni di legge e contrattuali che disciplinano l'orario di lavoro e la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Il prestatore di lavoro discontinuo è computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. Articolo 4 Forma contrattuale Il contratto di lavoro discontinuo, da stipularsi in forma scritta, deve contenere l'indicazione delle modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro (lettera, fax, , telegramma, altre forme di comunicazione cartacee aventi data certa ), nonché delle modalità di rilevazione della prestazione adottate in azienda (registrazione libro presenze, badge, etc.). Articolo 5 Trattamento economico Il trattamento economico e normativo spettante al prestatore di lavoro discontinuo non può essere inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, in proporzione alla durata della prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Sono di riferimento le tabelle retributive e contrattuali del Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo e aziende Alberghiere rinnovato il 27 luglio 2007 ed eventuali integrazioni o modifiche dello stesso. Articolo 6 Indennità di disponibilità Qualora il contratto individuale di lavoro garantisca la disponibilità del lavoratore a svolgere la prestazione in un determinato arco temporale, è dovuta al prestatore di lavoro discontinuo una indennità pari al venti per cento della quota di paga base e contingenza relativa ai periodi per i quali tale disponibilità non viene utilizzata. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo, ivi compresi il trattamento di fine rapporto e le mensilità aggiuntive. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Durante il periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Ove il lavoratore non provveda a tale adempimento, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni. Il lavoratore ha la facoltà di non dare archi temporali di disponibilità. Articolo 7 - Durata Il contratto di lavoro discontinuo può essere stipulato a tempo determinato. Articolo 8 Limite di lavoratori assumibili con contratto di lavoro discontinuo Nel rispetto delle finalità di cui in premessa, le aziende che hanno in forza da uno a dieci lavoratori dipendenti, potranno assumere fino a due lavoratori discontinui ; le aziende da undici a venti dipendenti fino a quattro lavoratori discontinui ; le aziende con più di venti dipendenti fino ad un massimo di sei.
4 Articolo 9 Procedura di attivazione Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di lavoro discontinuo, oltre al rispetto delle norme vigenti in materia di collocamento, deve compilare e depositare a mezzo fax o consegnata a mano presso la sede dell Ente Bilaterale del Turismo di Novara e Provincia in Via Paletta 1 a Novara, entro e non oltre giorni 10 dalla data della comunicazione di assunzione telematica al Centro per l impiego territorialmente competente, apposito modulo recante i seguenti dati autocertiifcati aii sensi della Legge n. del : - Denominazione della impresa/datore di lavoro ; - Sede Legale della Impresa - Dati identificativi ( cognome nome data di nascita codice fiscale e residenza ) del titolare o del Legale Rappresentante ; - Codice fiscale o Partita Iva; - Numero di matricola Inps ; - Numero dipendenti occupati ; - Numero contratti discontinui in essere - Recapito telefonico ; - Oggetto della attività - Dichiarazione di corretto adempimento dei versamenti all Ente Bilaterale Turismo di Novara e Provincia ; - Dichiarazione di applicazione integrale del Contratto Collettivo nazionale lavoratori Turismo - Dichiarazione autenticità dati esposti resa dal titolare o dal Legale Rappresentante ; - Comunicazione con esposizione dei dati identificativi ( cognome nome data di nascita codice fiscale e residenza ) del lavoratore assunto con contratto di lavoro discontinuo. Il modulo, la cui consegna è obbligatoria e requisito indispensabile per la attivazione del contratto di lavoro discontinuo, è reperibile presso la sede dell Ente Bilaterale del Turismo di Novara Via Paletta 1 o sul sito Articolo 10 Compiti della Commissione Paritetica nominata presso l Ente Bilaterale Turismo. E costituita presso l Ente Bilaterale Turismo di Novara e Provincia, la Commissione Paritetica per la verifica della corretta attuazione del presente protocollo d intesa. La Commissione Paritetica, composta da due rappresentanti di Confcommercio e due rappresentanti dei sindacati dei lavoratori firmatarie del presente accordo, ha più specificamente i seguenti compiti e svolge le seguenti funzioni : - può con voto unanime consentire eventuali deroghe sulle cause o sui motivi di volta in volta considerati meritevoli di tutela, per la applicazione del contratto di lavoro discontinuo ; - segnala alla Impresa datore di lavoro eventuale irregolarità in materia di contribuzione all Ente Bilaterale Turismo concedendo alla impresa inadempiente 15 giorni per la regolarità e la validità del contratto stipulato con il lavoratore discontinuo ; - verifica la corretta e completa compilazione del modulo depositato dalla impresa datore di lavoro e dispone eventuale comunicazione di richiesta di rettifica o integrazione dei dati errati o mancanti; - richiede l intervento del Presidente dell Ente Bilaterale Turismo di Novara e Provincia in carica in qualità di legale rappresentante pro tempore, al fine di tutelare nelle sedi contenziose opportune gli interessi della parti firmatarie contro eventuali abusi di terzi o anomale procedure applicative del contratto di lavoro discontinuo qui regolamentato. Articolo 11 Rapporti sindacali La impresa datore di lavoro è tenuta ad informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali esistenti in azienda sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro discontinuo. Articolo 12 Norma finale Fermo restando che non possono sussistere più di due livelli di contrattazione - nazionale e alternativamente territoriale o aziendale - il presente contratto si applica a tutte le aziende che
5 occupano fino a 30 dipendenti, ovvero alle aziende che occupano più di 30 dipendenti e che non hanno contrattazione integrativa aziendale. In ogni caso il presente contratto non trova applicazione nelle aziende in cui è presente la contrattazione integrativa aziendale. Le aziende che hanno attivato la contrattazione integrativa aziendale possono, previo accordo fra le parti interessate, aderire al presente protocollo. Letto, confermato e sottoscritto in data 17 giugno ENTE BILATERALE TURISMO.. FISASCAT CISL NOVARA.. UILTUCS UIL NOVARA. ASCOM CONFCOMMERCIO NOVARA. FIPE NOVARA. APAN- FEDERALBERGHI. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI NOVARA. ASSOCIAZIONE RISTORATORI ASCOM NOVARA ASSOCIAZIONE PIZZERIE ASCOM NOVARA ASSOCIAZIONE BAR ASCOM NOVARA Sfera d applicazione Il presente REGOLAMENTO ha validità esclusivamente per le aziende che applicano il CCNL del Turismo e risultano in regola con gli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro, nonché con il versamento dei contributi previsti a favore dell'ente Bilaterale territoriale del Turismo della Provincia di Novara. La CONFCOMMERCIO NOVARA Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi di Novara e provincia - dichiara, e le OO.SS ne prendono atto, che l iscrizione e il mandato di rappresentanza a favore della CONFCOMMERCIO NAZIONALE, firmataria del CCNL Turismo, sono requisiti indispensabili per l applicazione del presente Regolamento, in quanto lo stesso ha come riferimento il CCNL del Turismo. Norma transitoria Le parti, preso atto di una fase di sperimentazione del presente accordo che durerà sino al 31 luglio 2008, si impegnano a ritrovarsi per discutere e valutare l'introduzione delle seguenti clausole: 1) per il lavoro prestato nelle giornate festive e domenicali e nelle ore notturne, dalle 24 alle 6 di mattina, una maggiorazione aggiuntiva rispetto al CCNL; 2) iscrizione per i lavoratori alle organizzazioni sindacali in forma paritetica con il versamento dell'1% "di cui 33% a carico della ditta" presso l'ente Bilaterale Turismo di Novara. Tali clausole saranno valutate e introdotte dalle parti alla luce delle procedure di attivazione che perverranno all'ente entro il 31luglio 2008.
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