INTERNAZIONALE REALIZZAZIONE DEL MARCHIO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI RELAZIONE FINALE

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1 DISTRETTO AGROALIMENTARE - P.I.R. RETI PER LO SVILUPPO LOCALE PROGETTO PILOTA N.11 UNA RETE DI VALORE:GESTIONE UNITARIA DEI PROCESSI ED APERTURA INTERNAZIONALE P.O.R. SICILIA 2000/2006 MISURA 6.06 REALIZZAZIONE DEL MARCHIO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI INDICE RELAZIONE FINALE 1. PREMESSA 1.1. Oggetto e finalità 1.2. Gruppo di Lavoro 1.3. Modalità di Svolgimento delle Attività 2. I MARCHI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI 3. I PRINCIPALI MARCHI TERRITORIALI ITALIANI 4. GESTIONE DEL MARCHIO: NORMATIVA 4.1. Segni Distintivi 4.2. Marchio Collettivo 4.3. Rapporto tra marchio collettivo e marchi di qualità 4.4. La registrazione 5. IL MARCHIO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI 5.1. Obiettivi 5.2. Metodi 5.3. Il regolamento 5.4. I disciplinari 5.5. La Struttura Organizzativa 5.6. L accesso all uso del Marchio 6. ALLEGATI Trapani, 26 giugno 2008 Coordinatore del progetto: Dott. Alessandro Alongi Gruppo di lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv.Salvatore Parisi Grafico: Maurizio Zocco

2 1. PREMESSA 1.1. Oggetto e finalità In un mondo globalizzato non si può più pensare al mercato come ad un luogo di competizione tra imprese che vogliono rendere visibili ai consumatori i propri beni. Agli attori economici tradizionali si sono aggiunti nuovi soggetti, le aree territoriali, anch essi con un prodotto da offrire, una specificità da promuovere, una qualità da certificare. Il territorio cessa in questo modo di essere un mero perimetro amministrativo per divenire luogo efficiente nell organizzazione dell offerta integrata ai visitatori ed ai consumatori esterni. Con questa premessa, la Provincia Regionale di Trapani, nella qualità di soggetto rappresentante la coalizione P.I.R. Reti per lo sviluppo locale Progetto pilota n. 11 Una rete di Valore: gestione unitaria dei processi ed apertura internazionale ha promosso uno studio per la realizzazione di un MARCHIO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI con lo scopo di definire uno strumento tramite il quale presentare il territorio, valorizzare e promuovere quegli aspetti che costituiscono le tipicità e i "tesori" della provincia. Il Marchio Territoriale avrà la finalità di: - identificare e distinguere il Prodotto Provincia di Trapani - introdurre una filosofia unitaria per rappresentare il territorio e farlo conoscere: dovrà rappresentare l immagine intera di un territorio, con tutti i suoi aspetti, i suoi valori, la sua realtà, i suoi prodotti, esprimendone la sua identità - alimentare processi di identificazione da parte dei soggetti locali: dovrà agevolare la rete di relazioni tra soggetti privati e pubblici, economici ed istituzionali, al fine di creare e sinergie e rafforzare processi collaborativi e virtuosi per la promozione e l internazionalizzazione dell offerta territoriale complessiva - innalzare il livello qualitativo dell offerta di prodotti e servizi: l uso sarà regolato da apposito regolamento e l accesso da disciplinari tecnici. Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 2 di 31

3 In definitiva, al marchio è affidato il compito ambizioso di rappresentare il territorio provinciale e la sue identità, ma, soprattutto essere il principale, se non l unico, strumento di promozione e sostegno dell intera offerta di prodotti e servizi del territorio Gruppo di lavoro Il gruppo di lavoro cui è stato affidato l incarico di: - realizzare lo studio propedeutico alla definizione di regime di gestione - predisporre una proposta di regolamentazione e d uso del marchio territoriale - definire il segno grafico rappresentativo del Marchio Territoriale è composto da: Ing. Alessandro Rallo cui è stato affidato il compito di: - effettuare una ricognizione e la mappatura dei marchi territoriali o assimilabili esistenti nella provincia di Trapani, individuando i punti di forza e le criticità di funzionamento - effettuare un analisi dei principali e più significativi marchi territoriali nazionali ed internazionali per identificarne le peculiarità e i punti forza; - definire, sotto il profilo tecnico di competenza, una proposta d uso (regime di proprietà e gestione, modalità d uso e rilascio del marchio, elaborazione dei disciplinari settoriali, individuazione dei prodotti/settori che potranno utilizzare il marchio territoriale) Avv. Salvatore Parisi cui è stato affidato il compito di: - effettuare una ricognizione e l analisi della normativa nazionale e comunitaria sull argomento; - definire, sotto il profilo giuridico ed amministrativo, una proposta d uso (regime di proprietà e gestione, modalità d uso e rilascio del marchio, elaborazione dei disciplinari settoriali, individuazione dei prodotti/settori che potranno utilizzare il marchio territoriale) Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 3 di 31

4 Maurizio Zocco cui è stato affidato il compito di effettuare: - lo studio delle caratteristiche distintive e di identità del territorio della provincia di Trapani, nella accezione indicata al p.to le attività necessarie per l individuazione e condivisione del marchio da parte degli operatori pubblici e privati - lo studio grafico del marchio; - la realizzazione grafica della proposta di marchio territoriale; - la realizzazione della carta grafica del marchio territoriale Modalità di Svolgimento delle Attività Lo studio, in conformità agli incarichi definiti, è stato condotto secondo le seguenti fasi operative: Fase 1 Nella prima fase sono state effettuate le necessarie attività propedeutiche, ovvero: - Ricognizione dei marchi della provincia assimilabili a marchi territoriali - Individuazione dei principali marchi territoriali nazionali e studio delle caratteristiche - Ricognizione della normativa nazionale e comunitaria - Studio degli elementi di caratterizzazione del territorio provinciale. Fase 2 È stata predisposta una relazione preliminare (Allegato 1) contenente: - Risultanze della fase di ricognizione - Proposta di tre possibili impostazioni del marchio territoriale, ovvero, Marchio Territoriale Semplice, Marchio Territoriale di Qualità, Marchio territoriale di Qualità Certificata - Considerazioni sull impostazione grafica del Marchio. Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 4 di 31

5 La relazione è stata illustrata al Comitato di Coordinamento attraverso apposita presentazione (Allegato 2) al fine di evidenziare lo stato dell arte e i possibili scenari. Al termine della presentazione il comitato di coordinamento ha deliberato che l impostazione operativa del marchio Territoriale dovesse essere quella prevista per il Marchio Territoriale di Qualità e che l impostazione grafica dovesse essere in grado di individuare il territorio nella sua interezza, collocarlo geograficamente all interno della regione senza fare riferimento a nessun tipo di produzione o localizzazione particolare. Fase 3 L ing. Alessandro Rallo e l Avv. Salvatore Parisi, congiuntamente, per le parti di propria competenza hanno provveduto alla realizzazione della proposta d uso, del regolamento e dei disciplinari, e il grafico, Maurizio Zocco ha realizzato la veste grafica del marchio effettuando le necessarie attività di condivisione. Il presente documento deve essere letto e completato con gli allegati indicati al p.to I MARCHI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI Di seguito sono illustrati i marchi territoriali o assimilabili presenti sul territorio provinciale; l analisi delle caratteristiche grafiche e strutturali è stata effettuata in fase di redazione della relazione preliminare di cui all allegato 1. Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 5 di 31

6 Aldilà delle considerazioni svolte sui singoli marchi è possibile sottolineare che: Nessun marchio esprime il concetto di identità territoriale dell intera provincia; Tutti, ad esclusione di Trapani Provincia Naturale esprime una sua ben precisa identità, legata ad un prodotto (Strade del Vino), alla sua storia (rotta dei Fenici), o ad un offerta di itinerari (Itini) Alcuni marchi (Strade del Vino Erice doc.) si propongono come garanzia di qualità ma si limitano al proprio ambito territoriale e settoriale L unico marchio espressione dell intero territorio, Trapani Provincia Naturale non ha alcun legame con criteri di garanzia di qualità Nessun marchio, neanche il più diffuso, come quello dell APT, è in grado di rappresentare il territorio nella sua interezza senza escludere territori, prodotti, tradizioni Molti marchi sono stati definiti in particolari momenti storici solo per promuovere attività o parti del territorio senza avere alle spalle una struttura che per caratteristiche organizzative e per finalità proprie sia stata in grado di dare un impulso efficace e duraturo al territorio, ai prodotti e/o ai servizi rappresentati. Di fatto, rispetto alla ricerca effettuata, non esiste un marchio che abbia, sia come veste grafica, che come obiettivi, che come struttura di promozione, tutela e controllo, la capacità di rappresentare la totalità del territorio provinciale nei termini che un marchio finalizzato alla valorizzazione Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 6 di 31

7 dell identità culturale, storica, dei prodotti, ecc., dovrebbe avere, garantendone allo stesso tempo un elevato livello qualitativo. 3. I PRINCIPALI MARCHI TERRITORIALI ITALIANI Di seguito sono illustrati i principali marchi a carattere territoriali o assimilabili presenti in Italia la cui l analisi delle caratteristiche grafiche e strutturali è stata effettuata in fase di redazione della relazione preliminare di cui all allegato 1. Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 7 di 31

8 L analisi di questi segni distintivi e delle relative esperienze ha evidenziato che, per conquistare grandi fette del mercato turistico e per promuovere efficacemente nel mondo i propri prodotti e le proprie tradizioni, è necessario che il marchio abbia le seguenti caratteristiche: deve essere condiviso da tutti gli attori socio economici pubblici e privati, ovvero: - avere alla base il concetto di aggregazione ed offerta territoriale integrata - essere considerato il principale se non l unico segno identificativo del territori - essere percepito dagli operatori socio-economici come valore aggiunto deve essere supportato da una forte struttura di promozione, di tutela e controllo deve essere associabile al concetto di garanzia di elevati standard qualitativi. 4. GESTIONE DEL MARCHIO: NORMATIVA Le fonti della disciplina dei marchi e degli altri segni distintivi si trovano nella nostra legge nazionale, nell ordinamento comunitario ed in alcun convenzioni internazionali. Fra le principali fonti, comunitarie e nazionali, è necessario considerare: - norme sostanziali e processuali del nostro ordinamento giuridico ed, in particolare, il d.l.gvo 10 febbraio 2005, n. 30, istitutivo del Codice della proprietà industriale; - la Prima Direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d impresa; - il Regolamento 40/94 CEE del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario ed il Regolamento 2868/95/CEE del 13 dicembre 1995 recante modalità di esecuzione del Regolamento 40/94 CEE. A livello internazionale, valgono le seguenti convenzioni: - la Convenzione d Unione di Parigi del 20 marzo 1883 (e successive revisioni) per la protezione della proprietà industriale; - l Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 (e successive revisioni) per la registrazione internazionale dei marchi ed il relativo protocollo del 27 giugno 1989; Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 8 di 31

9 - l Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 (e successive revisioni) sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi; - l Accordo Trips (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) del 15 aprile 1994; - il Trattato sul diritto dei marchi del 27 ottobre Segni Distintivi Il marchio d impresa è essenzialmente un segno distintivo, cioè: un segno che, apposto ad un oggetto o comunque riferito ad un servizio, percepito e memorizzato dal pubblico, consente di distinguere i prodotti ed i servizi marcati da quelli che tale segno non hanno o hanno un segno diverso. Il marchio d impresa non garantisce l origine, la natura e la qualità del prodotto o del servizio contraddistinti. L ordinamento giuridico prevede e disciplina, tuttavia, anche segni distintivi la cui funzione è quella di garantire l origine, la natura e la qualità di determinati prodotti o servizi, costituendo, perciò, tali segni una categoria a sé, nettamente distinta da quella dei marchi d impresa. Nell ampia categoria di tali segni distintivi, possiamo individuare: Le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, che si riferiscono essenzialmente alla zona di produzione, disciplinate dal Regolamento (CE) 510/2006 del 20 marzo Le specialità tradizionali garantite, che si riferiscono essenzialmente alle caratteristiche merceologiche del prodotto derivanti da una produzione tradizionale (usi locali e costanti) e che sono disciplinate dal Regolamento (CE) 509/2006 del 20 marzo Nel settore vitivinicolo, la denominazione d origine controllata viene data ai vini che sono originari di alcune località e che possiedono caratteristiche uniche date dal fatto che solo in quei luoghi possono acquisirle. Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 9 di 31

10 Ulteriore specificazione dei segni distintivi, destinati sempre a garantire l origine, la natura e la qualità di determinati prodotti o servizi è costituita dai marchi collettivi, di garanzia o di certificazione. Poiché tale segno distintivo costituisce lo specifico oggetto della presente relazione, occorre esaminarlo più approfonditamente Marchio Collettivo 1. A livello nazionale, la definizione del marchio collettivo è esplicitata dagli artt c.c. e, con disposizione pressoché analoga, dall art del Codice della proprietà industriale. In base all art c.c.., I soggetti che svolgono la funzione di garantire l origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti. Secondo l art del d.leg.vo n. 30 (Codice della proprietà industriale), I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti. Analoga disciplina è dettata a livello comunitario. L art. 64 del Regolamento (CE) n. 40/94 del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, prevede infatti che Possono costituire marchi comunitari collettivi i marchi comunitari così designati all'atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese. Possono depositare marchi comunitari collettivi le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico. Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 10 di 31

11 La più tradizionale ipotesi di marchio collettivo è quella in cui il marchio stesso viene registrato da un ente o associazione, avente la funzione di garantire origine, natura o qualità di determinati prodotti o servizi; e poiché tali enti o associazioni non svolgono in proprio un attività d impresa, l uso del marchio viene attribuito agli imprenditori ad essi aderenti. La precedente normativa limitava la titolarità del marchio collettivo a enti o associazioni, ma la normativa oggi vigente (art. 11 c.p.i.) ha escluso tale riferimento, consentendo la registrazione di marchi collettivi a qualsiasi soggetto. Tale innovazione consente oggi anche a singoli imprenditori di registrare marchi collettivi, la cui funzione è essenzialmente quella di garanzia di qualità, sulla base delle norme del <<regolamento>> allegato al marchio. E importante sottolineare la funzione del <<regolamento>> concernente l uso del marchio, che deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda di registrazione. Secondo la legislazione nazionale, esso deve disciplinare le modalità d uso del marchio (accesso alla licenza d uso e regole di utilizzo), deve stabilire i controlli cui sottoporre i licenziatari, al fine di garantire il rispetto delle regole stabilite, e deve prevedere le sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni stabilite (art c.p.i.: I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione ). In ambito comunitario, l art. 65 del Regolamento per l'uso del marchio detta una disciplina ancor più dettagliata: 1.La domanda di marchio comunitario collettivo deve essere accompagnata, entro il termine prescritto, da un regolamento d'uso. 2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate ad usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, deve autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.. Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 11 di 31

12 In sostanza, attraverso le regole fissate dal regolamento, il marchio collettivo acquista un preciso significato, che è quello, appunto, di garantire le qualità dei prodotti o servizi contrassegnati connesse a fattori storici, geografici e ambientali. Per tal motivo, il marchio collettivo è individuato come un segno significativo, caratterizzato dal fatto che ad attribuirgli una precisa portata significativa non è necessariamente il valore semantico del segno, ma la regola che ne disciplina l uso. Perciò, oltre alle ordinarie norme sulla nullità, decadenza ed illiceità dell uso recettivo, applicabili quando il marchio collettivo è costituito da un segno che ha o ha acquistato un significato diretto o indiretto, gli artt e 26.1b del Codice della proprietà industriale (cui corrisponde l art. 71 reg. m.c.) prevedono uno specifico caso di decadenza per omissione, da parte del titolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull uso del marchio. Un aspetto particolare è costituito dalla possibilità di adozione, come marchio collettivo, di denominazione geografiche. Tanto la nostra legge (art del Codice della proprietà industriale) quanto la Direttiva 89/104/CEE (art. 3.1c) ed il Regolamento n. 40/94/CEE (art. 7 1c), escludono la validità di marchi formati da segni costituiti esclusivamente da indicazioni generiche e descrittive e, in particolare, da espressioni che possano servire a designare la provenienza geografica del prodotto. Con riferimento ai marchi collettivi, invece, l art del Codice p.i. e così pure l art della Direttiva e l art del Regolamento, ammettono la registrazione di denominazione geografiche, in deroga alla limitazione prevista per i marchi d impresa. Il citato art del Codice della proprietà industriale recita: 4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 12 di 31

13 Poiché il marchio collettivo è pur sempre un'indicazione generica e la sua gestione in via esclusiva da parte del titolare può prestarsi ad abusi ed effetti distorsivi della concorrenza, il legislatore ha adottato particolari cautele. Lo stesso art c.p.i. prevede, infatti, che l Ufficio possa rifiutare con provvedimento motivato, la registrazione del marchio collettivo, quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative della regione. Le "situazioni di ingiustificato privilegio" vengono comunemente individuate nella insufficiente garanzia di accesso al marchio a condizioni paritetiche da parte di tutti gli imprenditori insediati nella zona geografica di riferimento. L'Ufficio Brevetti e Marchi è chiamato a valutare altresì se il marchio collettivo possa pregiudicare < lo sviluppo di altre analoghe iniziative della regione ; ciò per evitare che l'iniziativa di operatori economici locali finalizzata alla registrazione di un marchio collettivo geografico possa interferire con interventi coordinati, ad esempio, da associazioni di categoria o da enti pubblici territoriali. A tal fine, l'ufficio ha...facoltà di richiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. Esistono vincoli anche in fase di utilizzazione del marchio: L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, ancorché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza. Analogamente, l art del Regolamento per l uso del marchio prescrive. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi comunitari collettivi, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, in commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 13 di 31

14 Anche in questo caso, il legislatore comunitario, per evitare effetti distorsivi della concorrenza, ha precisato che Un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare ad un terzo l'uso in commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere opposto ad un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione geografica. In sostanza, sia a livello nazionale che comunitario, non è comunque consentito al titolare del marchio collettivo territoriale di vietare ai terzi l uso del nome geografico, quando l uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza Rapporto tra marchio collettivo e marchi di qualità Per proteggere la tipicità di alcuni prodotti alimentari, l'unione Europea, con il Regolamento (CE) 510/2006 e con il Regolamento (CE) 509/2006, entrambi del 20 marzo 2006, ha varato una precisa normativa, stabilendo tre livelli di riconoscimento: DOP, IGP. e STG Prodotti a Denominazione d'origine Protetta - DOP La sigla DOP viene assegnata ai prodotti agricoli ed alimentari le cui fasi del processo produttivo vengano realizzate in un area geografica delimitata e il cui processo produttivo risulta essere conforme ad un disciplinare di produzione. Il marchio designa un prodotto originario di una regione e di un paese le cui qualità e caratteristiche siano essenzialmente, o esclusivamente, dovute all'ambiente geografico (termine che comprende i fattori naturali e quelli umani). Tutta la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del prodotto devono avvenire nell'area delimitata. In relazione al tipo di controllo esercitato dalla pubblica amministrazione, si distinguono denominazioni di origine pura e semplice, denominazioni di origine controllata e denominazioni di origine controllata e garantita Prodotti a Indicazione Geografica Protetta - IGP Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 14 di 31

15 La sigla "IGP" introduce un nuovo livello di tutela qualitativa che tiene conto dello sviluppo industriale del settore, dando più peso alle tecniche di produzione rispetto al vincolo territoriale. Quindi la sigla identifica un prodotto originario di una regione e di un paese le cui qualità, reputazione e caratteristiche si possono ricondurre all'origine geografica e di cui almeno una fase della produzione, trasformazione ed elaborazione avvenga nell'area delimitata. Entrambi questi riconoscimenti comunitari sono disciplinati dal Regolamento (CE) 510/ Specialità tradizionali Garantite - STG La sigla STG, ai sensi del Regolamento (CE) 509/2006, riconosce il carattere di specificità di un prodotto agro-alimentare, inteso come elemento od insieme di elementi che, per le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità, distinguono nettamente un prodotto da altri simili. Ci si riferisce, quindi, a prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tipico tradizionale di una particolare zona geografica, al fine di tutelarne la specificità. Sono esclusi da questa disciplina i prodotti il cui carattere peculiare sia legato alla provenienza o origine geografica; questo aspetto distingue le STG dalle DOP e dalle IGP Denominazione d Origine Controllata - D.O.C. Nel settore vitivinicolo, la qualifica di qualità e origine è riconosciuta dalla sigla D.O.C.. Il marchio D.O.C. viene dato a vini che sono originari di alcune località e che possiedono caratteristiche uniche date dal fatto che solo in quei luoghi possono acquisirle. Viene assegnato doto un attenta analisi del vino e attribuisce al prodotto in questione un riconoscimento che lo distingue da possibili imitazioni. La legislazione vigente impone una registrazione in appositi uffici, anche internazionali, dell etichetta dei prodotti che ricevono il marchio D.O.C., essendo tali prodotti certificati come unici di una zona e lavorati con fattori di qualità, dagli ingredienti usati alla manodopera, che segue metodi di produzione caratterizzati da cultura e tradizione. Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 15 di 31

16 Un vino D.O.C. riceve tale denominazione dopo controlli e analisi, nel rispetto delle norme che riguardano nello specifico la qualità del prodotto e la sua origine. Ultimamente si è anche affermato uno schema che riconosce qualifiche differenti dal D.O.C., creando un altra categoria, superiore per qualità della produzione e uve utilizzate, che è denominata D.O.C.G., dove il Garantito consente di sapere che si è di fronte ad un vino che possiede caratteri unici e garantiti solo in quella zona e da quelle aziende che lavorano secondo canoni unici e inimitabili Indicazione Geografica Tipica (I.T.G.) Altra sigla che consente di sapere la sola provenienza è la I.T.G.. Con tale sigla si riconosce un vino come originario di una zona ben definita e il tutto riguarda soprattutto il vitigno che viene utilizzato, che è originario di tale zona e in quei luoghi ritrova la sua storia. Un vino prodotto in una zona ma con vitigno alloctno non può essere un I.T.G.. Tutte le superiori sigle possono essere definite come marchi di qualità, in quanto costituiscono una valida garanzia per il consumatore, che sa così di acquistare alimenti che rispondono a determinati requisiti e sono prodotti nel rispetto di precisi disciplinari. Costituiscono, inoltre, una tutela anche per gli stessi produttori, nei confronti di eventuali imitazioni e concorrenza sleale. In effetti, lo stesso risultato può essere svolto dal marchio collettivo geografico, la cui funzione di garantire la qualità del prodotto e di certificarne la provenienza territoriale è svolta dal regolamento e, con riferimento ai singoli prodotti o servizi che esso tutela, dai relativi disciplinari d uso. Con specifico riferimento ai prodotti agro-alimentari, il marchio collettivo è sicuramente compatibile con i marchi di qualità, nel senso che può essere affiancato a prodotti che già si fregino delle indicazioni comunitarie D.O.P., I.G.P. o S.T.G.. Il modo più semplice per far coesistere i due tipi di tutela è sicuramente quello di prescrivere, nel regolamento del marchio collettivo, che la licenza d uso possa essere concessa soltanto a Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 16 di 31

17 prodotti che hanno già ottenuto il riconoscimento della denominazione d origine o dell indicazione geografica. Tuttavia, poiché la capacità significativa del marchio collettivo risiede nella <<regola>> che esso si è dato, potrà anche essere utilizzato come garanzia di qualità e, quindi, quale marchio di qualità in senso improprio, nel caso in cui gli standard di produzione che garantisce con il regolamento ed il disciplinare d uso siano concepiti in maniera analoga o addirittura più severa di quelli stabiliti dall Unione Europea per l ottenimento degli stessi presidi. In tal caso, i prodotti dell agricoltura privi di tutela comunitaria, garantiti da standard di produzione analoghi a quelli previsti per l ottenimento di una sigla D.O.P. o I.G.P., avranno la stessa garanzia di qualità. Va precisato, tuttavia, che, anche se i disciplinari saranno identici, non si potrà pretendere di attribuire il riconoscimento del marchio D.O.P., IG.P. o altro con la registrazione del marchio collettivo. Le due discipline sono diverse e rispondono a scopi differenti. La forza certificativa del marchio collettivo deriverà comunque dall azione pubblicitaria e di marketing dell ente gestore che saprà far passare il messaggio e l informazione che il marchio collettivo viene assegnato soltanto a prodotti i cui standard qualitativi sono identici a quelli che si fregiano dei presidi comunitari o nazionali La registrazione Con la registrazione si acquista il diritto all uso esclusivo di un marchio. E prevista la possibilità di registrare un marchio sia a livello nazionale, sia a livello comunitario, sia, infine, a livello internazionale. La registrazione del marchio produce l effetto di far acquisire l uso esclusivo del marchio nel solo territorio nazionale (principio di territorialità). In ambito comunitario, tale principio costituiva il principale ostacolo alla libera circolazione delle merci. Pertanto, la realizzazione di marchi disciplinati da un diritto comunitario unico, Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 17 di 31

18 direttamente applicabile in tutti gli stati membri, è apparsa come la soluzione che permettesse alle imprese di esercitare, senza ostacoli, la propria attività economica in tutto il mercato comune. Questo risultato è stato conseguito con il Regolamento 40/94/CE, adottato il 20 dicembre 1993, istitutivo del marchio comunitario. Sul piano internazionale, diverse convenzioni internazionali regolano la registrazione dei marchi da parte di cittadini stranieri, garantendo, a condizione di reciprocità, parità di trattamento e consentendo la registrazione internazionale anche sulla base di un marchio comunitario o di una domanda di registrazione nazionale pendente. Prima di esaminare le tre diverse procedure, occorre elencare sinteticamente le caratteristiche che il marchio deve possedere per poter essere registrato, ricordando che, per il marchio collettivo, sussiste un espressa deroga alla limitazione della registrazione di denominazioni geografiche Requisiti per la registrazione di un marchio Al fine dell ottenimento della registrazione del marchio, questo deve possedere i seguenti requisiti: a. novità: ciò significa che sul mercato non devono esserci prodotti o servizi contraddistinti da un segno uguale o simile. La novità peraltro non difetta qualora un marchio anteriore sia scaduto, per mancato rinnovo, da oltre due anni (tre se trattasi di un marchio collettivo) o sia decaduto a causa del mancato uso per un periodo di oltre cinque anni; b. capacità distintiva: consiste nella capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri; c. liceità: significa che il marchio non deve essere contrario all ordine pubblico e al buon costume. Di conseguenza l immagine se si tratta di marchio emblematico o la denominazione se si tratta di marchio denominativo non deve essere contraria a norme Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 18 di 31

19 imperative, ai principi fondamentali dell ordinamento giuridico italiano nonché alla morale e buon costume. Non possono costituire oggetto di registrazione i seguenti segni: gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o servizio i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale,se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell affinità di prodotti o servizi i segni come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguali o simili ad un marchio anteriore, per prodotti o servizi non affini, quando quest ultimo goda nello Stato membro di notorietà i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo indicazioni descrittive compresi quelli divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura Il Procedimento di registrazione nazionale L acquisto del diritto all uso esclusivo di un (segno come) marchio si realizza con la registrazione (art. 15 l. c.p.i.). Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 19 di 31

20 Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda (art c.p.i.) e durano dieci anni (art c.p.i.), salvo il caso di rinuncia (art e art c.p.i.). Decorso tale termine, il marchio scade; la registrazione può tuttavia essere rinnovata per periodi successivi di dieci anni, senza alcun limite (artt. 16 e 159 c.p.i.). Alla registrazione si procede depositando domanda all Ufficio italiano brevetti e marchi. E importante ricordare che la domanda deve essere accompagnata dall esemplare del marchio e deve contenere l indicazione dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere e rispetto ai quali, ed a quelli affini, il marchio, di regola, esplica effetto. La domanda è immediatamente posta a disposizione del pubblico (art. 186 c.p.i.) e viene pubblicata nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi (art. 187 c.p.i.). L Ufficio procede ad un esame della domanda, che verte sulla regolarità formale di essa (art c.p.i.), sulla idoneità del segno, sul fatto che non sia in contrasto con la legge, l ordine pubblico ed il buon costume, sulla sua capacità distintiva, sul fatto che non sia in sé recettivo. Non è previsto l esame d ufficio sul requisito della novità del marchio rispetto ai segni anteriori. E stata, invece, prevista la possibilità che nel corso del procedimento di registrazione sia fatta valere dai rispettivi titolari la preesistenza di diritti anteriori. Si tratta dell Opposizione alla registrazione del marchio (artt. 174 e ss. c.p.i.) (2). Contro le decisioni dell Ufficio con cui la domanda di registrazione del marchio è stata respinta in accoglimento di un opposizione, così come contro quelle con cui l opposizione è stata dichiarata inammissibile o respinta, dandosi pertanto corso alla registrazione, può essere proposto ricorso alla Commissione dei ricorsi di cui all art. 135 c.p.i. (gli artt. 135 e 182 c.p.i. fissano termini diversi rispettivamente di 60 e 30 giorni). La Commissione decide con sentenza impugnabile in Cassazione. Sempre con riguardo al procedimento di registrazione del Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 20 di 31

21 marchio, si deve ancora accennare alle Osservazioni che possono essere sottoposte all Ufficio dai terzi. Entro due mesi dalla data di cui all art c.p.i. qualsiasi interessato può, senza assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d ufficio dalla registrazione. Una volta proposte, le osservazioni saranno comunicate al richiedente solo se ritenute pertinenti e rilevanti; il richiedente poi, entro trenta giorni dalla comunicazione, potrà presentare proprie deduzioni all Ufficio. Concludendo sul procedimento di registrazione del marchio, ed indipendentemente da quanto si è detto con riferimento al giudizio di opposizione, si deve aggiungere che in generale, contro i provvedimenti dell Ufficio, è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell art. 135 c.p.i.. Il termine per proporre tale ricorso è (ex art. 135 c.p.i.) di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato. Il procedimento è disciplinato dall art. 136 c.p.i. e deve ritenersi abbia carattere giurisdizionale. Contro le sentenze della Commissione può essere proposto ricorso in Cassazione. E necessario ancora un cenno al procedimento di Rinnovazione. Come si è detto, la registrazione ha una durata di dieci anni dalla data di deposito della domanda, ma può essere rinnovata, per successivi periodi di dieci anni, senza alcun limite. Il marchio potrà essere rinnovato solo se la domanda di rinnovo abbia per oggetto lo stesso identico marchio (e gli stessi prodotti o servizi, ovvero solo una parte di essi) Il procedimento di registrazione del marchio comunitario Il marchio comunitario si acquisisce con la registrazione presso l Ufficio per l Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) con sede ad Alicante (art. 6 reg. m.c.). Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 21 di 31

22 La domanda può essere depositata sia presso l Ufficio, sia presso l Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro (art. 25 reg. m.c.) ed ha comunque effetto dalla data di deposito (art. 27 reg. m.c.). La registrazione ha una durata di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda ed è rinnovabile per periodi di dieci anni (artt. 46 e 47 reg. m.c.). La registrazione del marchio comunitario è soggetta al pagamento di tasse secondo le disposizioni del Reg. 2869/95/CE. A differenza di quanto avviene per il marchio nazionale (i cui effetti decorrono, ex art c.p.i., dalla data di deposito della domanda), il diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione. Effettuato il deposito, l Ufficio procede all esame della domanda sia dal punto di vista della sua regolarità formale (art. 36 reg. m.c.), sia con riguardo agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all art. 7 del Regolamento (art. 38 reg. m.c.). In difetto di regolarità formale la domanda non è trattata come tale (art reg. m.c.) od è respinta (art reg. m.c.) o si ritiene ritirata (art reg. m.c.); nel caso in cui il segno debba ritenersi escluso dalla registrazione a causa di un impedimento assoluto (art. 38 reg. m.c.), la domanda è respinta. Dopo aver ritenuta ricevibile la domanda (il Regolamento si riferisce alla fissazione della data di deposito), indipendentemente dal completamento dell esame circa la la sussistenza di impedimenti assoluti, l Ufficio redige una relazione di ricerca fra i marchi comunitari e fra le domande di marchi comunitari anteriori (art reg. m.c.); analoghe ricerche sono demandate, su istanza del richiedente, agli Uffici degli Stati membri con riguardo ai marchi nazionali (art e 3 reg. m.c.). I risultati di tali ricerche di anteriorità sono trasmessi al richiedente (art reg. m.c.). Dopo un mese da tale trasmissione (termine durante il quale il richiedente può ritirare la domanda o limitare l elenco dei prodotti o servizi, ex art reg. m.c.), l Ufficio provvede Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 22 di 31

23 alla pubblicazione della domanda ai sensi dell art. 40 (10) e contemporaneamente informa i titolari dei marchi e delle domande di marchi comunitari preesistenti, risultanti dalla relazione di ricerca (art reg. m.c.). La pubblicazione della domanda svolge dunque una triplice funzione: in primo luogo rende opponibile ai terzi il marchio, sia pure nei limiti della attribuzione di un equo indennizzo ex art. 9.3 del Regolamento; in secondo luogo consente a tutti gli interessati di indirizzare all Ufficio osservazioni sulla base degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all art. 7 (art. 41 reg. m.c.); in terzo luogo attribuisce la facoltà ai soggetti legittimati di proporre opposizione sulla base degli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall art. 8 (art. 42 reg. m.c.). Il procedimento di opposizione è disciplinato dall art. 43 del Regolamento. Al termine dell esame o dell eventuale procedimento di opposizione, l Ufficio rigetta la domanda o provvede alla registrazione del marchio (art. 45 reg. m.c.) sul Registro dei marchi comunitari (art. 83 reg. m.c.) Il procedimento di registrazione internazionale In virtù dell Accordo di Madrid, i cittadini dei paesi aderenti possono procedere alla protezione del marchio nei paesi prescelti sulla base del marchio registrato nel paese d origine, depositandolo, tramite l amministrazione di questo paese, presso l Ufficio internazionale della proprietà industriale istituito nell ambito della Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI o WIPO), con sede a Ginevra. A decorrere dalla registrazione internazionale, la protezione del marchio in ciascuno dei paesi interessati sarà la medesima che si sarebbe avuta se questo marchio vi fosse stato direttamente depositato (art. 4 dell Accordo di Madrid). Il c.d. marchio internazionale non è quindi un titolo autonomo rispetto ai marchi nazionali (a differenza di quanto avviene per il marchio comunitario), ma costituisce un documento che Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 23 di 31

24 rappresenta un fascio di marchi nazionali, ottenuti attraverso un unico procedimento internazionale di registrazione. Il Protocollo di Madrid del 27 giugno 1989 (operativo dopo la adozione del Regolamento di esecuzione del 18 gennaio 1996) consente la registrazione internazionale anche sulla base di un marchio comunitario e, reciprocamente, estende al marchio comunitario il sistema della registrazione internazionale. Il Protocollo consente inoltre di provvedere ad una registrazione internazionale anche sulla base di una domanda di registrazione nazionale pendente e consente, nel caso venga meno la registrazione nel paese d origine, la conversione del marchio internazionale in un marchio nazionale. Con l. leg. 8 ottobre 1999, n. 447 il legislatore italiano ha provveduto a modificare la legge marchi al fine di adeguarla e coordinarla con il nuovo sistema di registrazione internazionale dei marchi. Principio informatore dell intera disciplina è il principio di uguaglianza, procedurale e sostanziale, fra il marchio nazionale ed il marchio internazionale. La normativa prevede infatti che i marchi internazionali designanti l Italia, registrati in base all Accordo e/o al Protocollo di Madrid devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali (art c.p.i.) e che l Ufficio italiano brevetti e marchi deve effettuare gli sessi accertamenti previsti per i marchi nazionali anche per quanto concerne i marchi internazionali designanti l Italia (art c.p.i.) i quali, come i marchi nazionali, possono essere ora oggetto di opposizione e di osservazioni in via amministrativa. 5. IL MARCHIO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI L acquisizione di vantaggi competitivi sui sistemi concorrenti non può che passare attraverso le peculiarità che il territorio offre; le tradizioni, la storia, le risorse naturali, la cultura e i prodotti della Provincia di Trapani fanno si che questa sia in grado di proporre un offerta territoriale complessiva dalle caratteristiche uniche ed inimitabili. Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 24 di 31

25 La scelta di un Marchio Territoriale di Qualità che permetta di valorizzazione, qualificare e caratterizzare sempre più il sistema economico della provincia, facendo leva sulle politiche di marketing territoriale, la qualificazione dei servizi e delle produzioni locali, unitamente alla ricerca di uno sviluppo economico ecosostenibile costituisce il primo obbiettivo del territorio nella sua interezza. La creazione di un marchio territoriale per il cui accesso siano previsti criteri di elevazione e certificazione della qualità dei prodotti e servizi, porta inevitabilmente all innalzamento del livello qualitativo dell offerta territoriale complessiva. A tal scopo è necessario puntare su: l incentivazione al miglioramento della qualità dei servizi turistici e connessi all offerta turistica; la promozione della certificazione di qualità e provenienza dei prodotti agroalimentari, dell agroindustria e dell artigianato che nel territorio affondano le proprie tradizioni; l attuazione di sistemi volti ad incentivare la tutela ambientale; coinvolgimento ed integrazione tra gli operatori socio economici. L unione tra l integrazione, la caratterizzazione territoriale e gli elevati livelli qualitativi crea i presupposti, con un offerta fortemente attrattiva, per porre l intero territorio in posizione di vantaggio rispetto a territori concorrenti Obiettivi Con il marchio territoriale l amministrazione si propone di caratterizzare il territorio, inteso come insieme di storia, tradizioni, patrimonio artistico e ambientale, integrando in modo sinergico le componenti che caratterizzano l offerta territoriale complessiva, attraverso una logica di marketing territoriale legato alla qualità dei prodotti, dei servizi erogati. Per raggiungere questo obiettivo è necessario, non solo definire un segno rappresentativo ed identificativo di tutto il territorio, ma definire e perseguire standard qualitativi in grado di Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 25 di 31

26 integrarne, elevarne, svilupparne e renderne identificabile l offerta, la conoscenza e la fruibilità delle tradizioni eno-gastronomiche e dell artigianato e del patrimonio artistico e ambientale. Il Marchio Territoriale, pertanto, deve essere uno strumento in grado di: incidere sul miglioramento, l integrazione e l identificazione dell offerta di prodotti e turistica, valorizzare e qualificare il territorio nella sua offerta di integrata di servizi, prodotti e risorse ambientali e culturali, ovvero di: dare visibilità al territorio caratterizzare e valorizzare l offerta di produzioni locali garantire la soddisfazione del fruitore del territorio garantire standard elevati di erogazione dei servizi creare professionalità attraverso la formazione di risorse umane adeguatamente qualificate Metodi Mediante la promozione e la diffusione dell uso del marchio è possibile ottenere la tipizzazione delle produzioni, garantire elevati standards qualitativi dei servizi e incrementare la competitività economica e sociale del territorio provinciale. Al fine di raggiungere tali obiettivi, il Marchio Territoriale è stato caratterizzato da requisiti di accesso (regolamento e disciplinari) in grado di andare ad incidere in modo mirato su: - La qualità dei servizi - La qualità dei prodotti - La tutela dell ambiente, del territorio - L immagine del territorio Il regolamento (Allegato 3) definisce i requisiti di base per l accesso all uso: - territorialità - valorizzazione dell immagine del territorio - miglioramento delle condizioni economiche. Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 26 di 31

27 Disciplina, inoltre, la struttura e il funzionamento degli organi e individua i settori a cui è consentito l utilizzo. I disciplinari (Allegati 4-9) definiscono i requisiti minimi per garantire qualità, affidabilità, sicurezza e caratterizzazione territoriale. Essi contengono elementi di: - Valorizzazione delle tipicità del territorio attraverso la definizione delle caratteristiche dei prodotti tipici (artigianali, agroalimentari, ecc.) - Coinvolgimento nella promozione territoriale e dei prodotti (Es. Presenza nei ristoranti di tutti i prodotti DOP del territorio, brochure turistiche, piatti tipici nel menu, ecc.) - Qualificazione dei servizi offerti (personale alla reception di Hotel in grado di parlare anche una terza lingua, documenti informativi in quattro lingue,ecc.) - Valorizzazione e tutela dell ambiente Ogni disciplinare definisce degli standard qualitativi di erogazione dei servizi e/o di realizzazione dei prodotti, in grado di uniformare e integrare l offerta perseguendo singolarmente il più ampio obiettivo di sviluppo territoriale Il regolamento Il regolamento per il rilascio della licenza d uso stabilisce a quali soggetti può essere rilasciata la licenza d uso, la durata della licenza e le modalità di rilascio; nel caso specifico potrà essere concesso l uso del marchio, con durata illimitata, ai seguenti enti pubblici,: - la Provincia Regionale di Trapani - i Comuni della provincia - gli enti della provincia e dei comuni nonché le società in cui abbiano una partecipazione prevalente e il cui scopo non sia incompatibile con gli obiettivi del marchio; - gli enti che svolgano attività di promozione culturale e turistica del territorio della provincia - gli enti che promuovono i prodotti di qualità del territorio della provincia Gruppo di Lavoro: Ing. Alessandro Rallo Avv. Salvatore Parisi Grafico Maurizio Zocco Pagina 27 di 31

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