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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE PROVINCIALI, SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E SUGLI IMMOBILI IN USO ALLA PROVINCIA. Approvato con deliberazione Consiliare n. 7 del Pag. 1 di 34

2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa del Nuovo codice della strada, D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495, nonché nell ambito degli obiettivi che la Provincia persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli articoli 1 e 23 del C.d.s, disciplina,gli aspetti della pubblicità : a) sulla strada, nei tratti interni ai centri abitati, come delimitati ai sensi dell art 4 del C.d.S., e nei tratti esterni ai suddetti centri; b) sulla strada, pubblicità collocata entro il confine stradale; c) lungo la strada, pubblicità collocata su area compresa nella fascia di rispetto; d) in vista delle strade, pubblicità collocata su aree diverse dai punti a) e b) e orientata con lo scopo di essere vista dagli utenti della strada cui è diretta; e) mediante l occupazione di parti di edifici, e loro pertinenze, di proprietà o in uso alla Provincia. ART. 2 NOZIONE DI CENTRO ABITATO 1. Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell art. 4 del C.d.S. e successive modifiche e integrazioni, delimitato da apposito segnale di inizio e fine centro abitato. ART. 3 CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI (art. 23 C.d..S. Art. 47 Reg. 495/92 ) 1. E da considerare insegna d esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 2. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un idonea Pag. 2 di 34

3 struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta. 3. E da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 4. Si definisce cartello quel manufatto bidimensionale supportato da un idonea struttura di sostegno, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate purché per immagini uguali. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 5. Si considera manifesto l elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. 6. Si considera striscione l elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli o anche finalizzati alla pubblicizzazione di prodotti, case produttrici, campagne promozionale ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 7. Si considera locandina, stendardo l elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. Può essere luminoso per luce indiretta. 8. E da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari propagandistici. 9. Si considera impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell ambito dell arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. 10. E da qualificare impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna né come cartello, né come manifesto, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta ART. 4 DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI (art. 23 Cds Artt. 48 e 49 Reg. 495/92) 1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari definiti nell art. 3 installati fuori dei centri abitati non devono superare la superficie dei 6 metri quadrati ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza dei fabbricati che possono Pag. 3 di 34

4 raggiungere i 20 metri quadrati. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell edificio ove ha sede l attività sia superiore a mq 100, è possibile incrementare la superficie dell insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100mq., fino al limite di 50 mq. 2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. 4. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da norme specifiche, l osservanza delle stesse e l adempimento degli obblighi da queste previste, deve essere documentata prima del ritiro dell autorizzazione di cui all art. del presente Regolamento 5. Le dimensioni e le caratteristiche degli altri mezzi pubblicitari devono rispettare quanto previsto dal codice della strada e suo regolamento. 6. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata. 7. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell art. 51 comma 9 del Reg. 495/92, devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. 8. L installazione di mezzi pubblicitari è subordinata ad una verifica dell eventuale pregiudizio della sicurezza stradale e incolumità pubblica. ART. 5 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI (art. 23 Cds Art. 50 Reg. 495/92) 1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l installazione, devono rispettare quanto previsto dal Codice della Strada. 2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso. Pag. 4 di 34

5 TITOLO II NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ ART. 6 UBICAZIONI LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA (art. 51 Reg. 495/92) 1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) 3 m. dal limite della carreggiata; b) 100 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) 150 m. prima dei segnali di indicazione; f) 100 m. dopo i segnali di indicazione; g) 100 m. dal punto di tangenza delle curve come definite dall art. 3 comma 1, punto 20 del Codice della Strada; h) 250 m. prima delle intersezioni; i) 100 m. dopo le intersezioni; j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie. 2. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l installazione, è comunque vietato nei seguenti punti: a) sulle corsie esterne della carreggiata, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate continue; b) in corrispondenza delle intersezioni; c) lungo le curve come definite all art. 3, comma 1, punto 20 del Codice della Strada e su tutta l area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 ; e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; f) sui ponti e sottoponti ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento. 3. Il posizionamento di cartelli e di insegne di esercizio entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3 dell art.51 Reg. 495/92 e ove consentito dai regolamenti comunali, esso Pag. 5 di 34

6 è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall art. 23 comma 6 del codice della strada. a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie. 4. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a m 500 (cinquecento metri), è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime indicate al comma 1, lett. d) - e) f) g) h) i) j) su supporto di esclusiva proprietà della Provincia. In tal caso le suddette preinsegne possono essere collocate ad una distanza di: a) m 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; b) m 50 prima dei segnali stradali di pericolo c) m 75 prima dei segnali di prescrizione; d) m 25 dopo i segnali stradali di pericolo ; e) m 40 dopo i segnali stradali di prescrizione f) m 100 prima dei segnali di indicazione; g) m 50 dopo i segnali di indicazione. 5. Altresì è consentito, sempre su supporto di esclusiva proprietà della Provincia, il posizionamento di preinsegne collocati nelle intersezioni in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata. 6. I Comuni hanno facoltà di derogare, all interno dei centri abitati, all applicazione del divieto di cui al 3 comma lettera a, limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 7. Le norme di cui ai commi 1 e 3 e quella di cui al comma 2, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice della strada. 8. Le distanze indicate ai commi 1 e 3, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali Pag. 6 di 34

7 massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale. Il pannello pubblicitario parallelo dovrà essere montato di 2 pali in posizione simmetrica ed equidistante dal margine della carreggiata. ART.7 STAZIONI DI RIFORNIMENTO DI CARBURANTE (art. 23 C.d.S - 51 Reg. 495/92) 1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento carburante, può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario di esercizio delle stazioni di rifornimento carburante e stazioni di servizio di superficie massima pari a mq 4. Da tale superficie sono escluse le indicazioni riguardanti i servizi offerti dalla stazione stessa (es. self 24 ore, bar, prezzi carburante, ecc..). Inoltre, deve essere mantenuta sempre una fascia di rispetto di metri 3 dal limite della carreggiata entro la quale non può essere installato nulla.. 2. All interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dai regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizione del nuovo codice della Strada. ART. 8 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI E RIMORCHI (art. 23 C.d.S Reg. 495/92) 1. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all interno e all esterno di veicoli e rimorchi transitanti sulle strade provinciali non è soggetta ad autorizzazione da parte di questo Ente. 2. A detti mezzi (con pubblicità superiore a 1 mq) è fatto assoluto divieto di stazionamento su aree pubbliche e private visibili dalle strade e loro pertinenze. Il veicolo o rimorchio che non osserva il divieto di cui al presente comma è considerato a tutti gli effetti un impianto pubblicitario abusivo. 3. Lo stazionamento prolungato dei suddetti mezzi su aree pubbliche o private, fuori dal centro abitato, viene considerato quale posizionamento di impianto pubblicitario ed è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata da questo Ente. Pag. 7 di 34

8 TITOLO III DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI ART. 9 PREINSEGNE (artt Reg. 495/92) 1. Non possono essere usati per le preinsegne i colori previsti dall art.78 comma 2, lettera f)del Regolament, al fine di assicurare un ordinato collocamento, può imporre il raggruppamento di non più di 6 preinsegne sul medesimo sostegno anche se già in opera a servizio di impianti esistenti. ART.10 COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI CON CARATTERE DI PROVVISORIETÀ (art. 51 Reg. 495/92) 1. Può essere autorizzata l installazione temporanea dei mezzi pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative di carattere politico, culturale, religioso e sportivo, aperte al pubblico a decorrere da 7 giorni prima e sino a 24 ore dopo la fine della manifestazione; altresì sono autorizzabili mezzi pubblicitari di tipo commerciale. 2. La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui al comma 1 può derogare a quanto stabilito dall art. 6 commi 1 e 3 del presente Regolamento. 3. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata della documentazione di cui ai punti d) ed e) dell art. 16. La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell interessato che attesti l esatta posizione di collocazione. Il competente ufficio della Provincia può richiedere ulteriori precisazioni. ART.11 SEGNALI DI DIREZIONE PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI (Art. 23 C.d.S. Art. 134 Reg. 495/92) 1. I segnali di direzione per attività industriali, commerciali ed artigianali sono considerate pubblicitari se riportano logo e/o nome di attività privata in tal caso sono da considerarsi preinsegne ed assoggettate al versamento preventivo della tariffa prevista dal presente regolamento. 2. Ove non esiste una zona di attività concentrata di attività industriali, commerciali e artigianali, l uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane solo se l azienda stessa è destinazione od origine di un consistente flusso veicolare. Qualora, tuttavia, fosse inserita anche la denominazione della stessa si applica la tariffa prevista per le preinsegne. Pag. 8 di 34

9 ART. 12 SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI (Art. 23 C.d.S Art. 136 Reg. 495/92) 1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire e comunque entro un raggio di 5000 metri dalla sede dell esercizio. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo mod. II. 1/a del Reg.495/92 indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. 2. Tali segnali possono riportare logo e/o nome dell attività privata purchè la stessa sia collocata in ambito extraurbano; pertanto se l attività ricade in centro abitato non può esserne autorizzata l installazione. ART. 13 SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO CONSIDERATI PUBBLICITARI (Art. 23 Cds Art. 134 comma 4 Reg. 495/92) 1. Sono considerati cartelli pubblicitari e, pertanto, soggetti al presente regolamento quando riportano il logo o la denominazione di un attività produttiva e pertanto rientrano nella categoria delle preinsegne. ART. 14 ZONE VINCOLATE DIVIETO DI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI (Art. 23 C.d.S. Artt. 49 e 153 D.lgs.42/2004) 1. Lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi è vietata qualsiasi forma di pubblicità. 2. Lungo le strade site nell ambito o in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, ai sensi del testo unico delle disposizioni Legislative in materia di beni Culturali e Ambientali, qualora non sussista idoneo parere favorevole da parte della Sovrintendenza sulla compatibilità dei mezzi pubblicitari con l aspetto, il decoro ed il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela, è vietata la posa dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio. 3. Nell ambito e in prossimità dei beni ambientali individuati dal Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia di beni Culturali e Ambientali, è vietata la posa di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio stesso se non previo parere favorevole dell Ente preposto alla tutela del vincolo. 4. Sono esclusi dal divieto gli impianti pubblicitari ricadenti all interno delle aree di servizio che potranno esporre solo insegne di esercizio. Pag. 9 di 34

10 TITOLO IV PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE E RELATIVE PRESCRIZIONI ART. 15 AUTORIZZAZIONI NULLA OSTA (Art. 23 C.d.S. Art. 53 Reg. 495/92) 1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda, insegne d esercizio ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade provinciali o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento, da parte della Provincia. 2. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari su strade provinciali all interno dei centri abitati di comuni con popolazione inferiore ai abitanti è subordinata all acquisizione di Nulla Osta tecnico rilasciato dalla Provincia che provvede a trasmetterlo al Comune di riferimento, in quanto competente per il rilascio dell Autorizzazione. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari su strada comunale in posizione tale da risultare visibile anche da una strada provinciale, è anch essa subordinata all acquisizione del Nulla osta Tecnico della Provincia, in qualità di Ente proprietario della strada da cui è visibile il segnale pubblicitario. Il rilascio dell autorizzazione è in ogni caso di competenza del Comune. ART.16 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE, NULLA-OSTA, RINNOVO,CAMBIO IMMAGINE (Art. 23 C.d.S. Art. 53 Reg. 495/92) 1. Il soggetto interessato al rilascio di Autorizzazione/Nulla Osta all installazione di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari permanenti o temporanei o al rinnovo di autorizzazioni in scadenza, deve presentare istanza in bollo, secondo i modelli predisposti dall Amministrazione, presso il competente ufficio della Provincia. L istanza, relativa ad un unica strada provinciale, purchè riferita interamente ad ambito extra-urbano o urbano, può comprendere la richiesta di più cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari e deve contenere i seguenti allegati: a) Ricevuta dei pagamenti effettuati a favore della Provincia in relazione alle spese di istruttoria e di sopralluogo di cui all art. 25 del presente Regolamento, b) Ricevuta del Pagamento del canone di occupazione suolo pubblico nella misura e secondo le modalità stabilite all art. 25 del presente Regolamento, oltre agli importi dei bolli se dovuti. c) Progetto dell opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell opera con indicazione delle dimensioni, numero delle facce, materiali, sagome, supporto e luogo di installazione ( e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto), in triplice copia, debitamente Pag. 10 di 34

11 firmato dal titolare dell impresa esecutrice o dell interessato, se l opera è realizzata in economia. d) Bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre o più bozzetti. e) Fotografia dello stato dei luoghi in cui si richiede l autorizzazione all installazione. f) Autodichiarazione, redatta ai sensi di legge, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e che è stato realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. g) Copia dichiarazione di conformità di cui all art. 9 della legge n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti, per gli impianti pubblicitari luminosi che dovrà essere presentata alla fine dei lavori. h) Nulla Osta dell Ente proprietario di altra strada, qualora il mezzo pubblicitario sia visibile da tale strada.. 2. Sono esonerate dal pagamento degli oneri di istruttoria e del canone di occupazione del suolo pubblico i Comuni, le Province, la Regione Basilicata, le associazioni che svolgono la loro funzione in campo umanitario e sociale il cui statuto preveda che operino senza scopo di lucro, nonché i soggetti che pubblicizzano manifestazioni alle quali la Provincia di Potenza interviene sia con il patrocinio che con il contributo. 3. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale. 4. L autorizzazione, intestata al soggetto richiedente, ha validità 3 anni ed è rinnovabile alla scadenza, salvo i casi previsti dal successivo comma 6, purchè il segnale pubblicitario rimanga delle stesse dimensioni e nella medesima posizione. 5. L istanza per l ottenimentoden lunna-osta tecnico all installazione lungo le strade provinciali o in vista di esse dentro i centri abitati, definiti ai sensi dell art. 4 del C.d.S. di cui al comma 2 del precedente articolo 15, deve esse corredata della documentazione prevista dal presente articolo. Il Nulla Osta rilasciato dalla Provincia decade alla scadenza dell autorizzazione rilasciata dall ente competente. 6. Nelle zone individuate dalla Giunta Provinciale, dove l autorizzazione è concessa attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica, la durata dell autorizzazione è individuata negli avvisi pubblici che indicano la procedura e non è previsto rinnovo. Parimenti, in dette zone, non è consentito il rinnovo delle concessioni in essere alla data di approvazione del presente regolamento. 7. Per le domande di rinnovo, da richiedere solo relativamente alle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia in ambito extraurbano, occorre presentare istanza entro 60 giorni prima della data di scadenza dell autorizzazione da rinnovare, con i seguenti allegati: a) Istanza di rinnovo in bollo b) Ricevuta dei pagamenti effettuati in favore della Provincia in relazione alle spese di istruttoria, dei sopralluoghi oltre agli importi dei bolli se dovuti c) Fotocopia del precedente provvedimento di autorizzazione o, in alternativa, estremi dello stesso d) Fotografia dello stato di fatto dell installazione per la quale si richiede il rinnovo 8. Per le istanze di cambio immagine, da richiedere solo relativamente alle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia in ambito extraurbano, decorsi tre mesi dal rilascio della prima autorizzazione e fermo restando la durata della stessa, occorre presentare: a) Istanza di rinnovo in bollo Pag. 11 di 34

12 b) Fotocopia precedente provvedimento di autorizzazione o, in alternativa, estremi dello stesso c) Bozzetto del nuovo messaggio 9. Decorsi 30 giorni, se l Amministrazione non si è pronunciata, l autorizzazione è da intendersi rilasciata secondo il principio del silenzio-assenso. 10. L autorizzazione al cambio immagine è rilasciata dalla Provincia purchè il segnale pubblicitario rimanga delle stesse dimensioni e nella medesima posizione e solamente fuori dai centri abitati (all interno dei centri abitati il cambio immagine deve essere richiesto solamente al Comune competente). Nel caso vi sia un cambiamento dimensionale, cromatico o di posizionamento, l istanza è considerata alla stregua di una nuova richiesta di autorizzazione. In tal caso non opera l istituto del silenzio assenso. ART.17 RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE (Art. 23 C.d.S. Art. 53 Reg. 495/92) 1. A seguito della presentazione della domanda, corredata da tutti gli allegati previsti nel presente Regolamento, da parte del soggetto interessato, la Provincia entro i 60 giorni successivi, concede o nega l autorizzazione. 2. E vietato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente sia stato più volte assoggettato in via definitiva a sanzioni amministrative per violazione dell art. 23 C.d.S.,. a seguito di installazione di mezzi pubblicitari ed impianti di propaganda su strade della Provincia di Potenza e su aree pubbliche o di uso pubblico senza aver ottenuto la relativa autorizzazione o violandone le prescrizioni. 3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o, comunque, nel caso di richiesta di chiarimenti da parte della Provincia, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione delle correzioni o integrazioni richieste. 4. Qualora l interessato non fornisca la documentazione richiesta entro i successivi 60 giorni, la pratica è archiviata. 5. Il Dirigente competente, ovvero il Responsabile del procedimento se delegato, una volta accertata la regolarità della domanda, nonché delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento e sulla base delle risultanze dell eventuale sopralluogo, rilascia l autorizzazione con specifico atto contenente le norme e le condizioni ritenute necessarie a tutela del bene e dell interesse pubblico. 6. Per le autorizzazioni aventi ad oggetto pubblicità temporanea, i termini di cui al presente articolo sono dimezzati. Pag. 12 di 34

13 ART. 18 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL AUTORIZZAZIONE (Art. 23 C.d.S. Artt. 54 e 55 Reg. 495/92) 1. E fatto obbligo al titolare o alla ditta installatrice dell autorizzazione di: a) Verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; b) Effettuare tutti gli interventi necessari al buon mantenimento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; c) Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio dell autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze; d) Procedere alla rimozione del cartello o del mezzo pubblicitario nel caso di decadenza o revoca dell autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all atto dell installazione o di motivata richiesta da parte dell ente competente al rilascio. e) Fissare saldamente su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati, con carattere incisi, mediante punzonatura, i seguenti dati: 1) Amministrazione rilasciante l autorizzazione 2) Soggetto titolare 3) Numero dell autorizzazione 4) Strada progressiva km dal punto di installazione 5) Data di scadenza 2. La targhetta di cui al punto 1 lettera e) deve essere esclusivamente metallica e fissata saldamente con viti o rivetti; non consentiti altri tipi di targhette ; deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell autorizzazione e ogni qualvolta intervenga una variazione dei dati su di essa riportati. 3. In caso di mancata o imperfetta manutenzione delle opere, la Provincia può, previa diffida, revocare la autorizzazione o nulla osta, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti 4. L autorizzazione non esonera il titolare dall obbligo di rispettare le norme di legge e dei regolamenti vigenti, nonché i diritti di terzi. 5. L autorizzazione alla collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell insediamento e dell esercizio dell attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati. 6. E fatto obbligo al titolare dell autorizzazione di cui al precedente articolo 10, di provvedere alla rimozione dei relativi mezzi pubblicitari entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi. Pag. 13 di 34

14 ART.19 REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE 1. La Provincia può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di autorizzazione qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l installazione. 2. La revoca dell autorizzazione è disposta dal responsabile del procedimento. Nel provvedimento di revoca è assegnato al titolare dell autorizzazione un congruo termine per l esecuzione dei lavori di rimozione e di ripristino dei luoghi, trascorso il quale la Provincia provvede d ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell inadempiente. 3. Il provvedimento di revoca è notificato all interessato attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione che certifichi l avvenuta ricezione da parte dell interessato. ART. 20 DECADENZA DELL AUTORIZZAZIONE 1. Costituiscono cause di decadenza dell autorizzazione: a) La cessazione o il trasferimento dell attività pubblicizzata b) L annullamento o la revoca, l inesistenza o l irregolarità dell autorizzazione all esercizio dell attività c) La non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce d) La mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l autorizzazione e) La mancata realizzazione dell opera entro 120 giorni dal rilascio dell autorizzazione 2. In caso di decadenza o revoca dell autorizzazione non è previsto rimborso alcuno. 3. Ai provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste dal precedente articolo 19 per la revoca 4. Per il periodo non fruito successivo alla revoca e alla decadenza, il canone già assolto non è restituito salvo la revoca dell autorizzazione imposta d Ufficio per motivi di pubblico interesse. Il rimborso sarà effettuato computando il canone da rimborsare a partire dalla data di emissione del decreto di revoca considerando come mensilità intere le frazioni di mese superiori a 15 gg. ART. 21 VOLTURA DELL AUTORIZZAZIONE / NULLA - OSTA TECNICO 1. Per ottenere la voltura dell atto autorizzativo rilasciato dall Ente proprietario della Strada è necessario presentare la seguente documentazione: a) Domanda in bollo b) Dichiarazione con firma autenticata, ovvero prodotta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore come previsto dall art. 38 del D.P.R n. 445, che attesti che la situazione delle opere autorizzate non ha subito variazioni Pag. 14 di 34

15 c) Dichiarazione di consenso alla voltura sottoscritta dal titolare dell autorizzazione oppure dichiarazione di successione mortis causa d) Attestazione di versamento a titolo di rimborso spese amministrative inerenti l istruttoria della pratica come previsto dalle tariffe vigenti e) Dati anagrafici del legale rappresentante, recapito telefonico, codice fiscale o partita IVA del richiedente. ART. 22 ANAGRAFE DELLE AUTORIZZAZIONI 1. Gli uffici competenti provvedono ad annotare su apposito registro i provvedimenti di autorizzazione, le variazioni, le revoche e gli annullamenti. La registrazione viene effettuata seguendo l ordine cronologico della data del rilascio con la registrazione delle date di scadenza dei predetti provvedimenti. TITOLO V VIGILANZA E MISURE SANZIONATORIE ART.23 VIGILANZA (Art. 56 Reg. 495/92) 1. La vigilanza sulla corretta realizzazione e sull esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni, è effettuata dal personale dell Ente avente i requisiti richiesti dall art. 23 del Regolamento 495/92 e dall art. 12 comma 3 del C.d.S. 2. Qualunque inadempienza è perseguita ai sensi della Legge n Il dirigente dell ufficio competente,o suo delegato, emette ordinanze per l esecuzione delle norme di cui al presente regolamento. Nell ordinanza è indicato il termine finale di rimozione che comunque non può superare i 30 giorni dalla data della notifica. Trascorso tale termine, si provvede d ufficio entro 15 giorni alla rimozione a spese dell interessato. ART. 24 SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA 1. Chiunque installi mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osservi le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall art. 23, comma 11, del codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti a cura e spese dell autore ai sensi dell art. 23, comma 13 bis, del C.d.S. Pag. 15 di 34

16 2. Devono essere rimossi: a) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari e propagandistici installati abusivamente; b) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari e propagandistici la cui autorizzazione è scaduta o decaduta c) I mezzi pubblicitari e propagandistici aventi ubicazione, forma, o contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate d) Segni orizzontali reclamistici come striscioni, locandine e stendardi, decorse 24 ore dalla conclusione della manifestazione pubblicitaria. 3. Il trasgressore, il titolare dell autorizzazione decaduta e il proprietario del suolo ove lo stesso è collocato, devono provvedere, in via solidale, alla rimozione degli impianti di cui al comma 2 e al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale di accertamento. In caso di inottemperanza si procede d ufficio con spese a carico del trasgressore. 4. Ove il trasgressore non effettui la rimozione cui è obbligato nei termini previsti dall art. 23 del presente regolamento, provvede l Ente d ufficio addebitando al trasgressore le relative spese oltre alle spese di deposito nei magazzini provinciali pari ad 40,00 al mq per ogni giorno di deposito con un minimo di 50,00 al giorno. 5. Il proprietario del cartello può procedere entro 30 gg al ritiro dello stesso dopo aver presentato la ricevuta del versamento di cui al comma precedente. Decorso tale termine e comunque non oltre i successivi 15 giorni l impianto verrà smaltito quale rifiuto e le relative spese addebitate al proprietario. TITOLO VI CANONI, ONERI E CORRISPETTIVI ART. 25 CANONE ED ONERI D ISTRUTTORIA (Artt. 405 e 53 Reg. 495/92) 1. L occupazione di suolo o di parti di immobili di proprietà provinciale con gli impianti pubblicitari di cui all art. 3 è soggetta al pagamento del canone istituito con il Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 126 del 30/12/1998, come modificato e integrato con successivo atto deliberativo n.15 dell 11/3/1999, determinato come dai successivi commi. 2. Il canone per l occupazione delle strade provinciali e annesse aree e spazi con impianti pubblicitari è determinato nell autorizzazione in base alle tariffe previste dal presente regolamento all allegato B. 3. La Giunta Provinciale individua le aree pubbliche di maggior interesse economico ai fini pubblicitari, dove l autorizzazione è concessa attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica con il criterio dell offerta più alta sulla base d asta costituita dalla tariffa prevista dal presente regolamento. 4. L autorizzazione all apposizione di mezzi pubblicitari su immobili di proprietà provinciale è concessa attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica con il criterio dell offerta più Pag. 16 di 34

17 alta della misura del canone corrispettivo in riferimento alla base d asta determinata nel bando. 5. I criteri di determinazione delle tariffe di cui al precedente comma 2, in conformità ai criteri generali indicati dall art. 63 comma secondo lettera c) del D.Lgs. 446/97 sono i seguenti: a) classificazione in categorie di importanza delle strade provinciali e annesse aree e spazi indicate nell allegato A al presente regolamento; b) previsioni di coefficienti moltiplicatori in diminuzione della tariffa base, che tengono conto dei seguenti elementi: c) modalità dell occupazione su strade di competenza; d) specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni; e) valore economico delle disponibilità dell area se determinabile e rilevante; f) sacrificio imposto alla collettività se rilevante e quantificabile; g) previsioni di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche e istituzionali. 6. Il canone è determinato moltiplicando le tariffe per unità di superficie per l entità dell occupazione con arrotondamento all unità superiore. 7. Il canone di occupazione per impianti di pubblicità non temporanea è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un obbligazione autonoma. 8. Il canone di occupazione per impianti di pubblicità temporanea è dovuto in base alla tariffa allegata al presente regolamento divisa per trecentosessantacinque e moltiplicata per i giorni di effettiva esposizione. 9. Le modificazioni delle tariffe contenute nell allegato B al presente regolamento sono approvate non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1 gennaio dell anno cui si riferisce il bilancio. 10. La mancata modifica delle tariffe ai fini dell approvazione del bilancio comporta l applicazione, per l anno cui si riferisce il bilancio, delle tariffe già in vigore. 11. L importo degli oneri di istruttoria per le operazioni tecnico-amministrative dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio dell autorizzazione e nulla osta ai sensi dell art. 405 comma 2 Reg. 495/92, nonché l importo del corrispettivo per il rilascio dell autorizzazione o Nulla Osta ai sensi dell art. 53 comma 7 Reg. 495/92 e quant altro dovuto sono indicati nelle tabella Allegato B, al presente regolamento. Gli importi degli oneri di istruttoria sono aggiornati dalla Giunta Provinciale con apposta delibera. ART.26 VERSAMENTO DEL CANONE (Art. 27 comma 7 Cds Art. 53 comma 7 e art. 405 comma 2 Reg. 495/92) 1. Il pagamento del canone annuale di occupazione per impianti di pubblicità temporanea deve essere effettuato in un unica soluzione mediante versamento su conto corrente prestampato prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione all installazione o del suo rinnovo. 2. Il pagamento del canone annuale di occupazione per impianti di pubblicità non temporanea deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente prestampato o a mezzo avviso di pagamento, recante l indicazione dell importo da versare ed inviato al concessionario a cura della Provincia ovvero tramite l agente alla riscossione entro il 31 marzo di ogni anno. 3. Il pagamento del canone può essere effettuato in un unica soluzione per l intera durata triennale dell autorizzazione all installazione e, in tal caso, non sarà applicato l aumento ISTAT. Pag. 17 di 34

18 4. Il soggetto intestatario dell autorizzazione provvede ad effettuare i versamenti annuali alle scadenze prestabilite. 5. Qualora il pagamento del canone di occupazione per impianti di pubblicità temporanea e quello per la prima annualità per la pubblicità non temporanea non è effettuato entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data di invio della richiesta di pagamento, il procedimento si conclude senza il rilascio del provvedimento di autorizzazione. 6. In caso di mancato pagamento delle annualità successive del canone di occupazione per impianti di pubblicità non temporanea entro i termini stabiliti, l Amministrazione provvede a notificare relativa cartella esattoriale, con spese a carico dell inadempiente, comprensive di sanzioni e interessi calcolati ai sensi delle vigenti leggi, mediante l agente di riscossione o mediante ingiunzione. ART. 27 ESENZIONI 1. Sono esenti dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico : a) i cartelli e altri mezzi pubblicitari installati dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all art. 87, comma 1, lettera e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, e ricerca scientifica, dalla ONLUS di cui all art. 10 del D.Lgs. 460/97; b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; c) i segnali che forniscono indicazioni di servizi utili nelle forme e dimensioni di cui all art 39 del Codice della strada e all art. 136 Reg. 495/92. d) le insegne d esercizio fino a 5 mq, ad esclusione di quelle di cui all art. 7 del presente regolamento. ART. 28 NORME TRANSITORIE E FINALI 1. La Giunta Provinciale individua le aree di cui all art. 25, comma 3, entro il 31 maggio L elenco di dette aree è aggiornato annualmente. 2. I cartelli già installati all atto dell approvazione del presente regolamento e sprovvisti di regolare autorizzazione possono essere regolarizzati entro il 30 giugno 2011 adeguandoli alle norme previste dallo stesso. 3. Trascorso tale termine, in caso di mancata regolarizzazione, i cartelli devono essere rimossi a cura e spese dell impresa installatrice o, in sua assenza, dal beneficiario ovvero dalla Provincia secondo le norme del presente regolamento. 4. I concessionari, muniti di regolare autorizzazione alla data del 31 dicembre 2010, entro il 30 giugno 2011, sono tenuti al rispetto delle norme del presente regolamento, ed al pagamento del canone di occupazione previsto. In caso contrario si applica quanto previsto al precedente comma 2 Pag. 18 di 34

19 5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme dettate dal nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del ) e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. n. 495 del ) nonché alle successive integrazioni e modificazioni. Pag. 19 di 34

20 DEMANIO STRADALE Categoria A S.P. n. 2 Campana - Km Dalla S.S. 401 (bivio S. Fele) alla SP ex SS 381 (bivio scalo Rapone). Allegato A S.P. n. 3 Tirrena - Km Dalla SP ex SS 19 alla SS 18 per Lauria - Trecchina e Maratea e dalla S.S. 18 a Maratea Porto. S.P. n. 3 bis Maratea-Castello - Km Dalla S.P. n. 3 a S. Biagio di Maratea. S.P. n. 4 del Pollino - Km Dalla SP ex SS 19 alla SP ex SS 104 per Rotonda, Viggianello, Contrada Torno, Croce Pantano, S. Severino Lucano, Contrada Cropano e Francavilla sul Sinni. S.P. n. 5 della Sellata - Km Dalla S.S. 92 presso Potenza alla S.P. n. 16/2 in località Ponte Giardino sotto Abriola per Pignola e località Sellata. S.P. n. 6 Appula 1 tronco - Km Dalla S.S. n. 7 alla S.S. n. 169 al quadrivio S. Nicola. S.P. n. 6 Appula 2 tronco - Km Dalla S.S. 169 presso Piano del Cerro alla SP 122 S.P. n. 6 Appula 3 tronco - Km Dalla SP 10/2 alla SP 6/4 al bivio per Genzano. S.P. n. 6 Appula 4 tronco - Km Dalla SP 6/3 alla SP ex SS 168. S.P. n. 7 Agri-Sinni - Km Dalla SP ex SS 103/var sotto Moliterno alla S.S. 92 in località Ponte Battaglia, per Sarconi, Spinoso, S. Chirico Raparo, Sella del Titolo e Roccanova. S.P. n. 7 bis diramazione per S. Martino d Agri - Km Dalla S.P. 7 all abitato di San Martino d Agri S.P. n. 8 del Vulture - Km Da Rionero in Vulture alla SP ex SS 168, per Ripacandida S.P. n. 10 Venosina 1 tronco - Km Dalla SP ex SS 7 alla S.S. 169 in località Piano del Cerro. S.P. n. 10 Venosina 2 tronco - Km Dalla S.P. 6/3 in località Fiumarella alla S.P. 8 presso Forenza. Pag. 20 di 34

21 S.P. n. 10 Venosina 3 tronco - Km Dalla S.P. 8 presso Venosa alla S.P. ex SS 168 presso Venosa. S.P. n. 10 Venosina 4 tronco - Km Dall abitato di Venosa alla S.P. 8 presso Ripacandida. S.P. n. 11 dell Alto Agri - Km Dalla SP ex SS 103 alla S.P. 7 per Montemurro e Spinoso. S.P. n. 11 bis Diramazione per Viggiano - Km Dalla SP ex SS 276 alla stessa, per Viggiano. S.P. n. 12 Vietrese - Km Dalla S.S. 95 alla SP ex SS 94 in Vietri di Potenza. S.P. n. 13 Castelmezzano - Km Dalla S.S. 7 in località bosco di Albano e Castelmezzano per Campomaggiore e diramazione per lo scalo di Campomaggiore. S.P. n. 13 bis di Pietrapertosa - Km Dalla S.P. 13 a Pietrapertosa. S.P. n. 14 Bellese - Km Dalla S.S. 7 presso lo scalo di Muro Lucano alla SP ex SS 381 in località Taverna Pugliese per Bella. S.P. n. 15 della Sella del Titolo - Km Dalla S.P. 7 in località Sella del Titolo alla SP ex SS 104 presso Fardella per Calvera e Teana. S.P. n. 16 Marsicana 1 tronco - Km Dalla S.P. 13 in località Cimitero di Albano alla S.S. 92 sotto Anzi. S.P. n. 16 Marsicana 2 tronco - Km Dalla S.S. 92 sotto Anzi a Calvello. S.P. n. 16 Marsicana 3 tronco - Km Da Marsicovetere a Villa d Agri. S.P. n. 16 Marsicana 4 tronco - Km Dalla SP 16/2 in Calvello alla S.P S.P. n. 17 di Capodigiano - Km Dalla S.S. 7 in Muro Lucano alla SP ex SS 381. S.P. n. 18 Ofantina - Km Dall abitato di Venosa alla SS 93. Pag. 21 di 34

22 S.P. n. 19 Moliternese - Km Dalla SP ex SS 103 in Moliterno alla SP ex SS 104 in località Cogliandrino per la foresta di Frusci. S.P. n. 20 Ionica - Km Dalla SS 598 al confine con la Provincia di Matera in località Foresta presso Tursi. S.P. n. 21 delle Murge - Km Dalla SP ex SS 168 in Palazzo S. Gervasio al confine con la Provincia di Bari in località Loconcello verso Minervino Murge, per Montemilone. S.P. n. 22 di Genzano - Km Dalla S.S. 169 in Genzano alla S.P. 6 in località Sterparo. S.P. n. 23 dell Intagliata - Km Dalla S.P. 11 in Montemurro alla S.S. 92 in località Intagliata per Armento. S.P. n. 24 Melfese - Km Dall abitato di Melfi alla S.S. 93 in località Rendina. S.P. n. 25 Grumento-Tramutola - Km Dalla SP ex SS 276 dir. alla SP ex SS 103 per Tramutola e Grumento. S.P. n. 25 bis Grumentina - Km Dalla SP ex SS 276 in Villa d Agri alla SP ex SS 103 in località Grumentino. S.P. n. 25 ter Arroccamento Grumentina - Km Dalla S.P. 25 Tramutola-Grumento alla S.P. 25 bis Grumentina. S.P. n. 26 Lagonegrese - Km Dallo scalo di Lagonegro a Lagonegro (SP ex SS 19). Da Lagonegro a Moliterno. S.P. n. 27 Lagonegrese Superiore - Km Dalla SP ex SS 19 alla SP ex SS 104 e dalla SP ex SS 104 alla S.P. n. 3. S.P. n. 28 Calabra - Km Dalla S.P. 4 in Rotonda al confine con la Provincia di Cosenza verso Morano. S.P. n. 29 di Valsinni e Noepoli - Km Dalla S.S. 92 al confine con la Provincia di Matera verso San Giorgio sul fiume Sarmento con diramazione per Noepoli. S.P. n. 30 di Giuliano - Km Dalla SP ex SS 7 alla SP 6/1. S.P. n. 31 Irpina - Km Dalla S.S. 7 in Pescopagano alla stessa S.S. 7 verso S. Andrea di Conza. Pag. 22 di 34

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