CIRCOLARE settimanale MAGGIO 2007 n.4 NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2007

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1 PRO.GE.A. PROGETTO GESTIONE AZIENDA Caronno Pertusella (Va) Via IV Novembre, 455 MILANO Via Santa Radegonda, 8 ang.piazza DUOMO Tel Fax progea@pro-gea.it CIRCOLARE settimanale MAGGIO 2007 n.4 ARCHIVIO CIRCOLARI SETTIMANALI E CIRCOLARI MENSILI ALL INDIRIZZO Invia le richieste ed ulteriori informazioni all indirizzo: progea@pro-gea.it Fonte:Compagnia delle Opere - Autore: Giuseppe Ossoli AUTOVETTURE NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2007 a cura di Giuseppe Ossoli Studio Pro.Ge.A. ( L autovettura ad uso aziendale: da strumento di lavoro a disgrazia fiscale. Spiace far partire la trattazione dell argomento autovetture con tale premessa, ma forse è meglio subito abituarci all idea ed affrontare con il giusto approccio il tema. Ad oggi, la situazione sulla deducibilità dei costi auto rappresenta un grosso problema in capo alle aziende, le quali si ritrovano a dover riprendere in aumento delle voci di spesa che ritenevano attinenti all esercizio della propria attività e che, viceversa, rappresentano un incremento di imponibile fiscale. Da dove prende avvio la triste vicenda? Dal famoso ricorso in Corte Europea e relativa sentenza tramite la quale si stabiliva il riconoscimento della deducibilità dell Iva sulle autovetture a far data dal periodo d imposta 2003: tale sentenza rischia di creare un forte buco alle finanze italiane e, di conseguenza, l unica soluzione che si è ritenuta adeguata è stata quella di infliggere una punizione al contribuente. Tu contribuente hai vinto la partita sul rimborso Iva? Ebbene io mi vendico sui costi: non sono più deducibili.

2 E chiaro, quello appena affermato è un sunto molto freddo e drastico della questione, ma, senza polemica alcuna, bisogna comunque dire che se questo è lo spirito collaborativo che più volte viene chiesto e ribadito dal nostro Legislatore, insomma, qualche dubbio sovviene. Facciamo però un passo per volta e partiamo dalla precedente normativa, o meglio, riassumiamo cosa accadeva in merito alla questione autovetture prima della famosa sentenza del 14/09/2006, giorno fatidico in cui la Corte Europea riconosceva al contribuente italiano la deducibilità dell Iva sugli autoveicoli, senza distinzione tra autocarri ed autovetture ad uso promiscuo. Normativa sulla deduzione dei costi auto ante 14 settembre 2006 In linea generale le spese relative alle autovetture sono deducibili nella misura del 50% fino al limite del costo del bene di ,99 euro ai fini delle imposte dirette e l'iva è detraibile nella misura del 10%, che passa al 15% dal 01/01/2006. La deducibilità delle spese relative alle autovetture comporta non pochi problemi di applicazione normativa: si usa il termine auto "aziendali" per rappresentare le autovetture utilizzate come beni strumentali, anche se non necessariamente ed esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, ed indipendentemente dal titolo da cui trae origine la disponibilità del mezzo in azienda (acquisto, leasing, noleggio). Le disposizioni normative, che si occupano dell'argomento sono le seguenti: art.164 DPR 917/86 circ.min. n. 48/E del 10 febbraio 1998; art. 51 DPR 917/86; art.19-bis1, DPR n. 633/1972. Si possono verificare nella pratica tre ipotesi di assegnazione dell'auto aziendale: 1. Auto assegnata al dipendente in uso promiscuo (quindi sia per uso personale che aziendale): in base all'art. 164, comma 1, lett. a), punto 2 del D.p.r. 917/86 sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa le spese e gli altri componenti negativi relativi alle auto aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Tale principio è valido indipendentemente dal titolo giuridico (acquisto, leasing, noleggio) che permette di utilizzare l'autoveicolo nell'esercizio dell'impresa. La circolare 10 febbraio 1998, n. 48/E del Ministero dell'economia e delle Finanze ha precisato che l'assegnazione deve risultare da idonea documentazione (apposita lettera, specifica clausola del contratto di lavoro). La deducibilità integrale dei costi è ammessa se il veicolo è usato promiscuamente per la maggior parte del periodo di possesso. Nel caso in cui l'assegnazione in uso promiscuo del veicolo al dipendente non rispetti i requisiti evidenziati le spese sono deducibili dal reddito d'impresa nei limiti di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), mentre, qualora l'assegnazione del veicolo avvenga per uso esclusivamente personale, l'azienda potrà dedurre l'importo che costituisce reddito per il dipendente (valore normale ai sensi dell'art. 9 DPR 917/86) quale costo per lavoro dipendente (art. 95, comma 1, DPR 917/86) nei limiti delle spese da essa sostenute. Dalle modalità di assegnazione ne scaturisce la tassazione del fringe benefit in capo al dipendente assegnatario del veicolo. Possiamo quindi possiamo avere due casi: a) assegnazione per uso promiscuo: (sia per uso personale che aziendale): lo stesso, ai sensi dell'art. 51, comma 4, lett. a) Tuir, costituirà reddito per il dipendente per un valore pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di Km, calcolata secondo le tariffe Aci, al netto delle somme eventualmente addebitate al dipendente. Il Ministero dell'economia, con la risoluzione n. 25 del 7 marzo 2000, ha affermato che l'eventuale riaddebito di tutti i costi o di parte di essi per l'utilizzo a fini privati dell' auto aziendale deve essere effettuato con Iva. In tal caso, le somme riaddebitate al dipendente (comprensive dell'iva) dovranno essere sottratte dal valore del fringe benefit del veicolo così come sopra determinato;

3 b) assegnazione per uso esclusivamente personale: l'assegnazione costituirà reddito per il dipendente sulla base del valore normale ai sensi dell'art. 9 Tuir richiamato dall'art. 51, comma 3, dello stesso DPR 917/86 e quindi in base alle tariffe di noleggio normalmente praticate per tale tipologia di autovettura o per un' auto similare nel luogo dove si trova la sede di lavoro del dipendente. In tal caso l'impresa potrà dedurre tale costo quale spesa per prestazione di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 95, comma 1 del Tuir nei limiti delle spese da essa effettivamente sostenute. 2. Auto non assegnata, a disposizione dell'azienda. L'articolo 164, comma 1, lettera b) prevede che, qualora non siano rispettati i requisiti imposti dallo stesso articolo 164, comma 1, lettera a), le spese ed ogni altro componente negativo relativo all'utilizzo di auto aziendali siano deducibili dal reddito d'impresa nella misura del 50%. Al limite percentuale di cui sopra si affiancano differenti limiti di valore (in funzione del titolo giuridico in base al quale l'autoveicolo si trova nella disponibilità aziendale) e che verranno analizzati di seguito; a) acquisto dell'autovettura in proprietà: l'auto aziendale acquistata in proprietà comporta l'indeducibilità della parte di costo che eccede l'importo di euro ,99, mentre le spese rientranti nel predetto limite sono deducibili al 50%. Ai fini della determinazione del costo rilevante per l'applicazione del limite devono comprendersi anche gli oneri di diretta imputazione come ad esempio l' Iva indetraibile); b) leasing: con il contratto di locazione finanziaria, ai fini della deducibilità al 50% dei relativi costi, i canoni sono rilevanti per la parte proporzionalmente corrispondente al costo del bene non eccedente euro ,99. Tale limite deve essere ragguagliato ad anno. I canoni di leasing vanno assunti nella misura risultante dal contratto, mentre il costo del bene da assumere ai fini della proporzione sopra indicata è rappresentato dal costo sostenuto dalla società concedente; c) noleggio: la lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, stabilisce l'indeducibilità dell'ammontare dei costi di noleggio che eccedano l'importo di 3.615,20 euro ragguagliato ad anno. Per quanto riguarda i contratti di noleggio "full-service" (contratti nei quali, oltre alla locazione, viene prevista la fornitura di una serie di prestazioni accessorie quali la manutenzione ordinaria, l'assicurazione, la tassa di proprietà, ecc.), il costo da prendere a base deve essere considerato al netto dei costi riferibili alle prestazioni accessorie. Affinché ciò sia possibile è necessario che nel contratto di noleggio sia specificamente indicata la quota della tariffa di noleggio depurata delle spese per i servizi accessori di cui si fruisce. In mancanza di tale specificazione, la tariffa corrisposta rileverà per intero ai fini del raggiungimento del limite di deducibilità. 3. Auto immatricolata ad uso promiscuo per persone e cose. Il decreto 4 agosto 1998 ha recepito la Direttiva Comunitaria 98/14/Ce relativa alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi: pertanto, a far data dal 1 ottobre 1998 (come tra l'altro precisato dalla risoluzione ministeriale 29 luglio 1999, n. 129/E), non è più possibile immatricolare in Italia le autovetture come autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 54 del nuovo Codice della strada. Il provvedimento prima citato ha infatti determinato che, anche in Italia, esistano due sole categorie di veicoli: a) quelli destinati al trasporto di persone (individuati con la lett. M); b) quelli adibiti al trasporto di merci (individuati dalla lett. N).

4 Nella considerazione che gli autoveicoli rientranti nella categoria M1 possono essere classificati solo tra le autovetture di cui all'art. 54, lett. a) del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada), gli stessi non possono più essere omologati come autoveicoli per trasporto promiscuo e quindi, eventualmente, usufruire della deduzione integrale dei costi e delle spese ad esse relative ai sensi dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi. 4. Auto aziendale immatricolata per uso speciale Un'altra categoria di autovetture aziendali definite ad "uso ufficio", cioè degli autoveicoli che, in conseguenza dell'immatricolazione per uso "speciale", spesso, contengono un'attrezzatura per uso ufficio permanentemente installata. Il decreto dirigenziale del Dipartimento dei Trasporti del 10 dicembre 2002, ai fini del conseguimento di tale immatricolazione, ha introdotto una serie di requisiti molto severi, mentre in passato il regime della parziale deducibilità ai fini delle imposte dirette dei costi relativi alle "auto aziendali" e della parziale detraibilità dell'imposta ai fini Iva veniva talvolta aggirato mediante l'immatricolazione delle auto in questione come autoveicoli ad uso speciale ex art. 54, comma 1, lett. g) del Codice della strada, con un semplice allestimento quali un tavolino rimuovibile e una minuscola cassettiera, tali autovetture godevano della piena deducibilità e detraibilità delle imposte in quanto rientranti nella categoria di veicoli esclusi dall'applicazione dell'attuale art. 164 del D.p.r. 917/86. Il decreto dirigenziale sopra citato ha posto fine a questi fenomeni d'elusione fiscale richiedendo esplicitamente una serie di requisiti tecnici molto più severi ai fini della suddetta classificazione e rendendo, di fatto, possibile tale immatricolazione solo per gli autoveicoli derivati da furgoni, camion o autobus. I veicoli che presentano le caratteristiche richieste dalle nuove disposizioni omologati "uso ufficio" ed utilizzati per soddisfare l'esigenza di avere uffici amministrativi mobili (risoluzione ministeriale 12 novembre 2001, n. 179/E), non hanno limiti di deducibilità dei relativi costi. L'acquisto di un'autovettura e la sua successiva modifica "ad uso ufficio" attraverso l'apposita dotazione di specifiche attrezzature e l'immatricolazione come "autoveicolo ad uso speciale" di cui all'art. 54, lettera g), del codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ne determinano la conseguente totale deducibilità dei costi d'acquisto e detraibilità dell'iva. Ai fini delle imposte dirette, la considerazione della mancata inclusione degli automezzi "uso ufficio" fra quelli indicati nell'art. 121-bis del Tuir D.p.r. 917/86, ha di fatto permesso l osservazione di come i limiti di deduzione in esso previsti non potrebbero operare potendo validamente essere ripristinate le regole ordinariamente previste per gli altri beni strumentali. Ai fini Iva il punto di partenza di tale analisi non può che essere la VI Direttiva CEE, la quale, all'art. 17, paragrafi 1-3, disciplina il regime delle detrazioni Iva, mentre in base alla legislazione italiana nell'art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, rubricato "esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi" - casi di indetraibilità di tipo oggettivo differenziati a seconda della tipologia degli automezzi così come classificati e definiti dalle norme del codice della strada, non elenca le autovetture ad uso ufficio.

5 5. La detraibilità iva L'articolo 30, comma 4, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come modificato dalla legge n. 311 del 30 dicembre 2004, in vigore dal 1 gennaio 2005, modifica l'indetraibilità totale prevista dall'articolo 19-bis1 del DPR n. 633/72, prevedendo che, limitatamente alle operazioni di acquisto, importazione, acquisizione mediante contratti di leasing, noleggio e simili, l'indetraibilità sia ridotta al 90%, ed al 50% nel caso di veicoli con propulsione non a combustione interna (per esempio auto elettriche). Al contrario, l'iva sugli acquisti degli altri beni e servizi ex art. 19-bis1, comma 1, lett. c), DPR n. 633/1972, quali le spese per manutenzione e riparazione, nonché gli acquisti di carburanti e lubrificanti, è da considerarsi totalmente indetraibile. La successiva cessione ai sensi dell'art. 30, comma 5, della legge n. 388/2000 prevede che, per le cessioni dei veicoli per i quali l'iva sia stata detratta solo in parte, la base imponibile deve essere pari al 10% che passa al 15% dal 2006, ovvero al 50% del relativo ammontare. In pratica, per le cessioni di veicoli per i quali sia stata operata la detrazione parziale in base ai nuovi criteri, l'imposta deve essere applicata su una base imponibile corrispondente alla percentuale di detrazione operata. Di conseguenza, per le cessioni di tali veicoli, il corrispettivo dovrà essere suddiviso in due parti di cui: la prima, imponibile agli effetti dell'iva; la seconda, esclusa dal campo di applicazione del tributo. A tale proposito, il Ministero ha precisato che l'iva deve essere applicata sul 10% che passa al 15% dal 2006 (o sul 50%) della base imponibile della cessione medesima; pertanto, occorrerà calcolare il 10% che passa al 15% dal 2006 del corrispettivo pattuito dalle parti e su tale ammontare determinare l'imposta dovuta applicando l'imposta con l'aliquota ordinaria del 20%. L'art.30 comma 4 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 125, lett. a), n. 2), L. 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1 gennaio 2006, stabilisce che la indetraibilità passa dal 90 all'85%, per cui la detraibilità passa dal 10 al 15%. 6. Agenti e rappresentanti di commercio Le regole relative alle autovetture utilizzate dagli agenti di commercio per l'attività d'impresa sono contenute nell'articolo 164 nel nuovo Tuir per quanto riguarda le imposte dirette e nell'articolo 19 bis1 del Dpr 633/72 per quanto riguarda l'iva. Per le imposte dirette, il trattamento riservato agli agenti di commercio è più vantaggioso poiché è infatti previsto che le spese e gli altri componenti negativi, relativi alle autovetture utilizzate dagli agenti di commercio, sono deducibili in misura pari all'80% (anzichè al 50%) per la parte che non eccede i ,984 euro (anzichè ,99 euro); questa percentuale vale sia per l'acquisto che per il leasing: quest'ultimo naturalmente da valutare in proporzione al canone di competenza annuo. In caso di noleggio, invece, la franchigia da non superare, uguale per tutti, è pari a 3.615,20 euro e va ragguagliata all'anno. Inoltre, in caso di plus o minusvalenze, bisogna considerare esclusivamente la quota di essa proporzionale al rapporto tra l'ammortamento fiscalmente dedotto e quello civilisticamente imputato in bilancio (esempio: bene iscritto per euro, ammortizzato civilisticamente per euro e fiscalmente per euro, ceduto per euro: plusvalenza realizzata pari a euro, tassata per diviso per uguale a 2.475).

6 Ai fini Iva, la lettera c) dell'articolo 19 bis1 del Dpr 633/72 precisa chiaramente che, nel caso specifico di autovettura relativa ad agenti o rappresentanti di commercio, l'imposta relativa all'acquisto e alle prestazioni di locazione finanziaria, noleggio e simili, nonchè di custodia, manutenzione e riparazione relative alla stessa, è ammessa in detrazione senza particolari limitazioni. Naturalmente, nel caso essa venga utilizzata promiscuamente per l'attività d'impresa e per uso privato, si renderà necessaria una rettifica in proporzione all'utilizzo per finalità estranee all'esercizio d'impresa, coerentemente al principio generale di cui al comma 4 del precedente articolo Violazione della Direttiva Cee Il regime di detraibilità parziale previsto ai fini Iva per le auto aziendali dalla normativa italiana è palesemente in contrasto con dall'articolo 17, n. 6, secondo comma, della Sesta Direttiva Cee, che consente tale limitazione solo in via eccezionale e per un limitato periodo di tempo. 8. Sintesi schematica Per imprese : Ammortamenti deducibili al 50% fino al limite del costo del bene di ,99 euro. L'Iva è indetraibile al 100%: dal 1/1/2001 l'iva e' detraibile nella misura del 10%: 15% dal 2006 (50% se a motore elettrico). Agenti e rappresentanti: ammortamenti e canoni leasing deducibili al 80% fino al limite del costo del bene di ,984 euro. L'Iva è detraibile al 100%. Per imprese: sono deducibili al 50% e fino al limite del costo del bene di ,99 con ragguaglio ad anno. Iva indetraibile 100%: dal 1/1/2001 è detraibile il 10%: 15% dal 2006 dell'iva o il 50% dell'iva se alimentazione elettrica. Agenti e rappresentanti: sono deducibili al 80% e fino al limite del costo del bene di ,98 euro. Iva detraibile al 100%. Professionisti: Canoni di leasing relativi ad autovetture (deducibilità limitata ad un solo utoveicolo) sono deducibili al 50% e fino al limite del costo del bene di ,99. Iva indetraibile 100%: dal 1/1/2001 è detraibile il 10%: 15% dal 2006 dell'iva o il 50% dell'iva se alimentazione elettrica.

7 Canoni di noleggio Per imprese : sono deducibili al 50% e fino al limite di 3.615,20 con ragguaglio ad anno. Iva indetraibile 100%: dal 1/1/2001 è detraibile il 10% dell'iva che passa al 15% dal 2006 o il 50% dell'iva se alimentazione elettrica. Agenti e rappresentanti: Spese di impiego, manutenzioni, carburanti, riparazioni, custodia, bollo, assicurazione, ecc. relative ad autovetture sono deducibili al 80% e fino al limite di 3.615,20 con ragguaglio ad anno. Iva detraibile al 100% Per imprese : sono deducibili al 50%: se in uso promiscuo al dipendente 100%. Iva indetraibile 100%. Agenti e rappresentanti: sono deducibili al 80%. Iva detraibile al 100%.

8 Cosa succede dopo la Sentenza del 14 settembre 2006 LE NUOVE DISPOSIZIONI FISCALI PER LE AUTO (D.L. COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2007 E IN ALTRI PROVVEDIMENTI) (fonte: Vincenzo D Andò) Sulle auto aziendali e rimborso dell IVA non detratta il Senato ha apportato alcune rilevanti modifiche al testo del D.L. n. 258/2006, con il quale il Governo ha regolato i rimborsi IVA sulle auto, dopo la sentenza CEE sulle auto. In particolare, ha previsto: lo spostamento dal 15 dicembre al 15 aprile 2007, del termine entro il quale il contribuente deve presentare l istanza di rimborso (nuovamente spostato al 20 settembre); la possibilità per il contribuente di optare: - per un rimborso a forfait, preferibile nei casi in cui il contribuente non possieda tutta la documentazione relativa ai veicoli; - per un rimborso analitico, che consente l individuazione del valore derivante dall applicazione, al caso specifico, del principio di inerenza cui consegue la più adeguata detrazione. D.L. N. 262 DEL MISURE COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL DISPOSIZIONI VARIE A FAVORE DELLO SVILUPPO, DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, NONCHÉ DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (ARTICOLO 7) Esenzione del bollo auto per le autovetture immatricolate come "euro 4" o "euro 5" per incentivare la sostituzione di vecchie autovetture (immatricolate euro o euro 1 ) Nel comma 1 si dispone che in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro o" o "euro 1", con autovetture immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono meno di 140 grammi di CO2 al chilometro, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due anni. Tale esenzione viene estesa per un altro anno per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a CC. Le agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8. Contributo di a veicolo per il rinnovo del parco autocarri Mentre il co. 2, stabilisce che per favorire il rinnovo del parco autocarri circolante con la sostituzione con veicoli a minore impatto ambientale, viene concesso un contributo di per ogni veicolo di cui all'art. 54, co. 1, lettera d), del D.Lgs. n. 285/1992, di portata inferiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come "euro 4" o "euro 5". Il beneficio spetta purché venga sostituito un veicolo con la medesima categoria e portata e immatricolato come "euro o" o "euro 1". Contributo per l acquisto di autovetture omologate per circolare anche a gas metano. Il successivo co. 3. si occupa dell'acquisto di autovetture, omologate dal costruttore per la circolazione anche mediante l'alimentazione del motore con gas metano. Si prevede la concessione di un contributo pari a 1.500, incrementato di ulteriori 500 nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di C02 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

9 Decorrenza delle agevolazioni Il co. 4. indica che le suddette agevolazioni spettano per i veicoli acquistati ed immatricolati dal (data di entrata in vigore del D.L. n. 262/2006) e fino al Modalità operative Si prevede che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di debiti di imposte e contributi (con modello F24), dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta IRAP, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 96 del TUIR. Inoltre, il contributo non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (cioè per le aziende che commercializzano i veicoli). Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore: a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza copia dell'estratto cronologico; c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro. Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli usati che non possono essere rimessi in circolazione vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Con decreto del ministero dell'economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dal saranno stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti. Mentre con decreto da emanare entro 90 giorni dal saranno effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle Regioni ed alle Province autonome. Aliquota Accisa su gas L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburante, di cui all'allegato I del Testo unico approvato con il Dlgs n. 504/1995, è ridotta a 227,77 per mille chilogrammi di prodotto. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è aumentata a 416,00 per mille litri di prodotto. Le Regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della entrata in vigore della presente legge conformi alla direttiva 1994/12/Ce, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a Gpl o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

10 Auto ad uso promiscuo si assume il 50% in luogo del 30% Nell'art. 51, co. 4, lettera a), relativo alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, le parole: 30% sono sostituite dalle seguenti: 50%. Quindi, per l autovettura aziendale data in uso promiscuo al dipendente per la maggiore parte del periodo di imposta si prevede che sia deducibile il valore che costituisce reddito di lavoro dipendente per il dipendente stesso (fringe benefit). Pertanto, aumenta il valore dell auto assegnata al dipendente. Da nuove disposizioni si ritorna al precedente 30%. Deducibilità autovetture art. 164 del TUIR Nell'art. 164 del TUIR, sono arrecate le seguenti modifiche: Nella lettera a), numero 2, le parole: «o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta» sono soppresse. Alla luce di ciò, per le aziende, non sono più interamente deducibili le spese per le autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggiore parte del periodo d'imposta. Nella lettera b) del medesimo art. 164 sono avvenute ulteriori modifiche. Per i professionisti la deducibilità per le spese (acquisto e gestione) dell unica l autovettura consentita è ora scesa al 25%, prima, invece, prevista nella misura del 50%. Mentre per le autovetture (non strumentali per l esercizio dell attività) degli imprenditori la deduzione per le spese (acquisto e gestione) è ora pari a zero (prima era, invece, del 50%). Solo per gli agenti e i rappresentanti la misura attuale di deduzione delle auto aziendali dell 80% è rimasta immutata. Infine, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera: «b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro». Pertanto, per tali mezzi la deduzione è ammessa per l importo che costituisce reddito di lavoro dipendente. Decorrenza novità deduzione auto In deroga alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente) le nuove disposizioni hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 262/2006. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo e quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le precedenti disposizioni. Le principali novità introdotte dal decreto sono le seguenti: Nuove Deduzioni Utilizzati come beni strumentali nell esercizio d impresa Deducibilità al 100% di tutti i costi. Ad uso pubblico Deducibilità al 100% di tutti i costi. In uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta Deduzione della parte di costo che ha concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Utilizzati dagli agenti Deducibilità all 80% di tutti i costi fino ad un massimo di ,84. Utilizzati nell esercizio di impresa ma non come beni strumentali Nessuna deducibilità. Utilizzati da artisti e professionisti Deducibilità al 25% delle quote di ammortamento fino ad un massimo di ,99. Deducibilità al 25% delle altre spese

11 Tali norme, pur entrando in vigore dal 2006, fanno salvi gli acconti già determinati e non obbligano i contribuenti al ricalcalo dell IRES, dell IRPEF e dell IRAP per il 2006 secondo le nuove disposizioni. Non dovranno essere nemmeno ricalcolati gli acconti relativi al periodo d imposta 2007 e seguenti. In pratica la deducibilità delle spese auto per i professionisti viene ridotta dal 50 al 25% (Dlgs 262/06) ed anche per i professionisti le cessioni dei beni strumentali genereranno plusvalenze, ma non rateizzabili. Nessuna stretta particolare sugli agenti e rappresentanti di commercio (decorrenza dei nuovi limiti dal 04/07/2006). La deducibilità del leasing è consentita a condizione che il contratto abbia almeno la durata di 4 anni (prima erano 2) e gli ammortamenti anticipati non potranno più essere applicati per i professionisti (decorrenza dal 01/01/2007). I costi relativi agli autoveicoli immatricolati come autocarri (ai sensi dell art.54, comma 1, lettera d, del Codice della Strada), sono deducibili integralmente se utilizzati dalle imprese, in quanto implicitamente strumentali; se utilizzati da esercenti arti e professioni risultano indeducibili per carenza del requisito di inerenza. La nuova disciplina introdotta dalla Finanziaria 2007, prevede che gli esercenti arti e professioni hanno diritto ad una deducibilità pari al 25% del limite di spesa massimo fiscalmente consentito (Euro ,99), quindi ai fini fiscali l'importo deducibile è Euro 4.519,00. L Iva sulle autovetture è attualmente deducibile per il 40%. Considerazioni finali Essendo ormai pronta la raccomandazione favorevole della Commissione europea per le misure proposte dal Governo italiano in merito al nuovo regime di detraibilità dell'iva sulle auto aziendali e con l approvazione da parte del Consiglio Ecofin della deroga alle direttive comunitarie con l'approvazione della soglia di detrazione del 40%, si darà la possibilità al Governo di attenuare la stretta operata sui veicoli, processo peraltro già avviato con la Finanziaria Intanto, l'agenzia delle Entrate ha quasi terminato l'elaborazione delle indicazioni con le quali saranno semplificati i calcoli del rimborso per i soggetti che hanno diritto a chiedere la restituzione alla luce della decisione dei Giudici UE. In particolare, verranno fornite le percentuali, che a quanto pare non dovrebbero superare il 30%, con cui forfetizzare le maggiori imposte dirette dovute a seguito dell'incremento degli sconti Iva. Premesso ciò, arriviamo a queste considerazioni, e cioè: verrà concessa la detraibilità dell Iva sulle spese relative agli automezzi pari al 40%, mentre la percentuale di detraibilità del costo sarà pari al 25%, senza distinzione alcuna tra ditta individuale e/o società di persone o giuridica. Per ottenere una maggiore deduzione dei costi relativi all utilizzo dell autovettura, si potrebbe suggerire di far comprare l autovettura all amministratore stesso, ad esempio tramite contratti di noleggio. L amministratore stipula un contratto con un agenzia di noleggio autovetture, ovvero può procedere all acquisto diretto o stipula contratto di locazione finanziaria (leasing), il quale poi, in forza di una distinta riepilogativa periodica, di solito mensile, denominata nota spese o rimborso spese per auto propria, su cui viene indicata data, descrizione e motivazione della percorrenza, chilometri percorsi fuori dal territorio comunale volta per volta. La totalizzazione dei chilometri percorsi, moltiplicati per la relativa tariffa Aci, viene poi rimborsata dalla società, e la stessa si porrebbe, in deducibilità completa, il relativo costo.

12 La procedura risulta in effetti regolare, poiché la possibilità di ottenere dei vantaggi fiscali dalla procedura di attribuzione del mezzo, ad esempio con il noleggio (vantaggioso anche per un discorso più prettamente organizzativo del parco auto), è condizionata non tanto al fatto che l auto sia utilizzata dal socio della società, che in quanto tale non beneficia di alcun vantaggio, bensì dall amministratore della stessa. La circostanza che egli sia anche socio è irrilevante, mentre rilevante è il fatto che egli sia amministratore. Infatti, in quanto tale, applica la norma dell articolo 51, comma 5 del Tuir che detassa i rimborsi chilometrici per utilizzo dell auto propria dell amministratore per missioni eseguite fuori del comune di residenza. Il costo dedotto dalla società è estraneo all art.164 del Tuir, poiché si tratta di prestazione di lavoro dell amministratore, il quale non sottopone a tassazione l importo percepito in quanto escluso dal reddito proprio dall articolo 51 del Tuir. Altra possibile soluzione rimane l autocarro, ovvero le autovetture immatricolate uso autocarro, fermo restando il loro utilizzo solo ed unicamente attinente all attività propria dell azienda. Tramite l applicazione di una particolare formula matematica è possibile procedere all individuazione dell autocarro non fiscale, facendo riferimento alla potenza del mezzo, alla massa totale, alla massa a vuoto e, se il peso del mezzo è inferiore e/o uguale a 180 ton. l'autoveicolo è omologabile autocarro e non rientra nel decreto di esclusione. Il mezzo è interamente scaricabile ai fini delle imposte dirette ed Iva. In conclusione, vogliamo anche ricordarvi di tentare comunque la richiesta dell Iva indebitamente non detratta per il periodo 01 gennaio settembre Che poi si voglia utilizzare il metodo analitico o quello sintetico, la scelta è personale, ma, suggerimento, fatelo. Riportiamo in sintesi le affermazioni contenute nelle conclusioni dell Avvocato generale presso la Corte di Giustizia nella causa C-228/05 tra Agenzia delle Entrate di Trento ed una società (la Stradasfalti di Trento che ha intentato la causa già diverso tempo fa ), rese note il 21 giugno Corte di Giustizia Ue C-228/05 Conclusioni Avvocato generale 21/06/06 Detrazione Iva per auto: il limite deve avere breve durata E incompatibile con il diritto comunitario (art.17, co.7 della VI Direttiva Iva), la normativa italiana, che limita l indetraibilità integrale dell Iva su acquisto, uso e rifornimento di veicoli non direttamente destinati all attività principale di impresa. Un soggetto passivo interessato dall esclusione può ricalcolare il proprio debito Iva in conformità all art.17, n.2 della VI direttiva comportante un immediato diritto a detrazione, con il limite tuttavia della misura in cui i beni in questione sono stati usati dai soggetti passivi, ai fini di prestazioni imponibili a valle.

13 Cosa significa ciò? Nel caso specifico La Corte di Giustizia Ue ha messo sotto accusa la normativa nazionale sull'indetraibilità dell'iva per le autovetture aziendali che non costituiscono oggetto proprio dell'attività d'impresa. Un regime derogatorio, e dunque temporaneo, che in Italia dura invece da un quarto di secolo, come nella migliore tradizione, secondo cui nulla è più definitivo del provvisorio. Anche se per la sentenza si dovrà attendere ancora qualche mese, in sostanza, in base alle conclusioni rese note dall'avvocato generale, Eleanor Sharpston, nella causa Stradasfalti contro Agenzia delle Entrate di Trento (C-228/05), i lacci che da più di 25 anni limitano il diritto alla detraibilità dell'iva su acquisto, uso e rifornimento dei veicoli non direttamente destinati all'attività principale di un'impresa ostacoli senza che ci siano effettive esigenze congiunturali sono incompatibili con il diritto comunitario. Ovvero, con l'articolo 17, n. 7, della stessa direttiva del Consiglio 77/388/Cee, che, se male applicato nella misura nazionale, consente ai contribuenti di ricalcolare il proprio debito Iva, con un immediato diritto alla detrazione. Uno degli schemi di azione seguito dai contribuenti italiani per portare l'attacco a questa normativa prende le mosse dalla presentazione all'agenzia delle Entrate competente di una domanda di rimborso dell'iva non detratta per effetto del divieto illegittimo. In caso di rigetto espresso o tacito della domanda, si passa al ricorso alla Commissione Tributaria, nella quale si chiede (anche) di investire della questione la Corte di Giustizia, affinchè si pronunci sulla compatibilità con l'ordinamento comunitario delle disposizioni introdotte dall'italia dopo l'entrata in vigore della sesta direttiva.

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