Vademecum. Entrata in vigore sistema autorizzativo impianti di vigneto: cosa cambia dal primo gennaio 2016

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1 Vademecum Entrata in vigore sistema autorizzativo impianti di vigneto: cosa cambia dal primo gennaio ) Dai diritti di impianto alle autorizzazioni per gli impianti viticoli Il primo elemento di discontinuità, rispetto al passato, è il principio giuridico sul quale si fonda il nuovo regime autorizzativo. Gli impianti di vigneto nuovi impianti e reimpianti sono autorizzati, a condizione che il produttore disponga di un autorizzazione. Scompare, pertanto, il generale divieto di impianto di viti, presente nel vecchio Regolamento (UE) n.1234/2007 (e introdotto per la prima volta dalla CE nel 1976). a) Quale la differenza tra diritto di impianto e autorizzazione? L autorizzazione, a differenza del diritto di impianto, non è un titolo assegnato in deroga al principio di divieto di impianto, ma semplicemente un nulla osta dell amministrazione all impianto di un vigneto. L autorizzazione ai nuovi impianti corrisponde a una superficie espressa in ettari, è concessa senza costi a carico dei produttori e non è trasferibile da un produttore a un altro, ovvero da un azienda a un altra. b) Quali i limiti all impianto previsti dalla normativa europea? - La normativa UE ha previsto attraverso il c.d. meccanismo di salvaguardia che gli Stati membri mettano a disposizione ogni anno autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti o inferiori all 1% della superficie totale nel loro territorio. - In tal senso, se l attuale superficie vitata in Italia è di circa ettari, ogni anno saranno assegnate nuove autorizzazioni per un plafond massimo equivalente a circa ettari. - Eventualmente ma questo non sarà il caso almeno nel primo anno di implementazione del sistema autorizzativo in Italia le autorità nazionali potranno decidere di: o Applicare a livello nazionale una percentuale inferiore all 1%

2 o Limitare il rilascio delle autorizzazioni per specifiche aree atta alla produzione di vini a DOP/IGP. - Inoltre, a partire dal 2017, entro il 1 febbraio di ogni anno, il Ministero delle Politiche Agricole potrà fissare l eventuale applicazione di criteri di ammissibilità e priorità (come disciplinati dal Regolamento UE) nella concessione delle nuove autorizzazioni. c) Durata del nuovo sistema autorizzativo. - Il sistema di autorizzazioni si applicherà dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre ) L impianto mediante concessione di un autorizzazione a) Chi è autorizzato a presentare domanda per ottenere un autorizzazione all impianto? L Italia ha previsto come unico criterio di ammissibilità alle richieste di autorizzazioni per nuovi impianti, l obbligo per il richiedente di condurre una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale è richiesta l autorizzazione. b) Quale sarà il calendario al quale i produttori dovranno attenersi per la richiesta ed ottenimento di un autorizzazione per nuovo impianto? Calendario Decisione amministrativa 30 settembre di ogni anno Il Ministero rende nota la superficie che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell annualità successiva (1% o meno) 15 febbraio 31 marzo Presentazione delle domande per autorizzazione, in modalità telematica. Entro il 30 aprile Entro il 1 giugno Entro 10 giorni dalla data del rilascio Il Ministero decide sull ammissibilità delle domande e lo comunica alle Regioni Le Regioni rilasciano le autorizzazioni ai richiedenti ritenuti ammissibili Il richiedente può rifiutare l autorizzazione qualora essa sia rilasciata per una superficie inferiore al 50%

3 c) Ci sono limiti al numero di richieste per nuove autorizzazioni che il singolo produttore può presentare? Non vi sono limiti al numero di richieste di nuove autorizzazioni che il richiedente potrà presentare, a condizione che questi soddisfi il criterio di ammissibilità relativo alla disponibilità della superficie per la quale domanda l autorizzazione. Nella medesima domanda potranno essere richieste più autorizzazioni per vigneti da impiantare anche in Regioni differenti, ma appartenenti alla stessa azienda. d) Come saranno assegnate le autorizzazioni ai singoli richiedenti ritenuti ammissibili dalla pubblica amministrazione? Le richieste ammissibili su scala nazionale saranno accettate nella loro totalità qualora esse riguardino una superficie totale inferiore o uguale alla superficie messa a disposizione annualmente dal Ministero (ovvero l 1% della superficie vitata nazionale). e) Come saranno assegnate le autorizzazioni ai singoli richiedenti, nel caso in cui le richieste ammissibili riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione annualmente dall Italia? Nel caso in cui le richieste ammissibili su scala nazionale superino la disponibilità annuale di autorizzazioni, il numero totale degli ettari disponibili sarà assegnato su base proporzionale a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tuttavia, il Ministero ha previsto una clausola di salvaguardia nell assegnazione delle autorizzazioni a livello delle singole Regioni, per garantire a tutti i territori che almeno una parte delle richieste sia attesa. In tal senso, verrà fatta salva la superficie regionale richiesta e ammissibile uguale o inferiore all 1%, calcolata a livello regionale. In altre parole, nel caso in cui le domande annuali di nuove autorizzazioni superino i ettari a disposizione dell Italia, il Ministero procederà a un taglio proporzionale degli ettari richiesti dai produttori su scala nazionale. Al contempo, tuttavia, ogni Regione avrà la garanzia di veder soddisfatte le richieste dei produttori del proprio territorio per una percentuale che sia almeno uguale o inferiore all 1% della propria superficie vitata. Il taglio proporzionale delle assegnazioni delle nuove autorizzazioni inciderà, pertanto, sulle domande dei produttori di quelle Regioni che, nel complesso, avranno superato l 1% della propria superficie vitata.

4 In allegato (n. 1) si riporta una simulazione di assegnazione nel caso in cui le richieste per nuove autorizzazioni superino la disponibilità annuale dell Italia, ovvero 6400 ettari. Si prenda, ad esempio, il caso della Regione (a) che dispone di 5376 ettari di vigneto nel suo territorio e i cui produttori facciano richiesta, nell annualità 2016, per 60 ettari di nuove autorizzazioni. Al contempo, nella stessa annualità, le richieste complessive di nuovi impianti su scala nazionale raggiugono ettari, a fronte di una disponibilità di 6417 ettari. Mediante la c.d. clausola di salvaguardia regionale, alla Regione a) saranno assicurate nuove autorizzazioni per una superficie di almeno 54 ettari, corrispondenti, cioè, all 1% della propria superficie vitata. f) Quali sono le conseguenze del mancato utilizzo di un autorizzazione nell arco di tempo previsto dal Regolamento? Le nuove autorizzazioni avranno validità di tre anni dalla data di rilascio. Il produttore che non avrà utilizzato un autorizzazione concessa nel corso del periodo di validità sarà soggetto a una sanzione amministrativa. In generale, l inosservanza delle disposizioni riguardo al sistema autorizzativo, comporterà l applicazione delle sanzioni previste dalla normativa dell Unione Europea e nazionale, compresa l esclusione dalla possibilità di accedere alle risorse finanziarie del piano nazionale di sostegno (PNS). g) Il richiedente potrà rinunciare all autorizzazione per la quale ha fatto domanda, senza ricorrere in una sanzione amministrativa? Il richiedente potrà rifiutare, entro 10 giorni dalla data della comunicazione, l autorizzazione senza ricorrere in una sanzione amministrativa, esclusivamente nel caso in cui l autorizzazione sia rilasciata per una superficie inferiore al 50% rispetto a quella richiesta. La superficie non assegnata a seguito di rinuncia sarà ripartita tra gli altri richiedenti o riportata per l assegnazione all annualità successiva. h) Quali sono le specifiche contenute nell autorizzazione per nuovo impianto, reimpianto od originata da diritto di impianto? Le autorizzazioni conterranno le seguenti informazioni: - Codice unico di identificazione dell azienda - Tipo di autorizzazione (nuovi impianti, conversione diritti, reimpianti) - Codice identificativo della pratica - Regione di rilascio

5 - Data di rilascio - Data termine validità - Superficie autorizzata, superficie impiantata e superficie residua i) Quali comunicazioni dovrà effettuare il beneficiario una volta proceduto all impianto? Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto, il beneficiario comunicherà telematicamente alla Regione la fruizione totale o parziale dell autorizzazione ai fini dell aggiornamento del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni ed i rispettivi impianti saranno iscritti nello schedario viticolo. 3) Il reimpianto mediante concessione di un autorizzazione a) Quale sarà il calendario al quale i produttori dovranno attenersi per la richiesta ed ottenimento di una autorizzazione al reimpianto? Le domande di autorizzazioni per reimpianto di superfici estirpate dopo il 1 giugno 2016 (a seguito di regolare richiesta di estirpo) potranno essere presentate alle Regioni in qualunque momento dell anno entro la fine della seconda campagna viticola successiva all estirpazione. Le Regioni rilasceranno le autorizzazioni entro 3 mesi a decorrere dalla presentazione delle domande ritenute ammissibili ed aggiorneranno contestualmente il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli. b) Quali i termini di validità delle autorizzazioni al reimpianto? Le autorizzazioni al reimpianto avranno una validità di 3 anni a partire dalla data di rilascio. c) A quale amministrazione dovrà fare riferimento il richiedente per l ottenimento di un autorizzazione al reimpianto? L istruttoria per il rilascio dell autorizzazione al reimpianto sarà effettuata dalla Regione dove avviene l estirpo. d) Diversamente dall autorizzazione all impianto, potrà l autorizzazione al reimpianto essere trasferita da un azienda a un altra? Non sarà possibile trasferire un autorizzazione al reimpianto. La medesima dovrà essere utilizzata all interno della stessa azienda che ha proceduto all estirpazione e corrisponderà ad una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura. In diverse occasioni la Commissione Europea e il Ministero delle Politiche Agricole hanno avuto modo di chiarire come un autorizzazione al reimpianto potrà essere, invece, trasferita all interno della medesima azienda, anche nei casi in cui la stessa si collochi in diversi ambiti provinciali o regionali.

6 e) Nel caso di reimpianto anticipato, cosa dovranno prevedere le domande presentate alle Regioni? Nel caso di reimpianto anticipato, le domande dovranno comprendere l impegno a estirpare la superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate. f) Nel caso di reimpianto sulla stessa superficie dove avvenuta l estirpazione, saranno previste delle forme semplificate di domanda? Nel caso di reimpianto sulla stessa superficie dove avvenuto l estirpo, le autorizzazioni saranno da considerarsi concesse automaticamente, senza ulteriore comunicazione da parte delle Regioni. g) Sarà possibile effettuare un reimpianto su una superficie diversa da quella per la quale è stata concessa l autorizzazione? Sarà possibile effettuare un reimpianto su una superficie diversa, a condizione che il richiedente soddisfi le medesime condizioni (criterio di ammissibilità) per le quali è stata rilasciata l autorizzazione. 4) Disposizioni transitorie a) Dopo il primo gennaio 2016, i produttori potranno effettuare un impianto o un reimpianto mediante utilizzo di un diritto di impianto o reimpianto ancora valido? Il sistema dei diritti di impianto è in vigore fino al 31 dicembre Dal 1 gennaio 2016 gli impianti o i reimpianti di vite potranno essere effettuati esclusivamente mediante concessione di un autorizzazione. Il produttore che, al 1 gennaio 2016, sarà in possesso di un diritto di impianto ancora valido, prima di procedere all impianto o reimpianto dovrà convertire quel titolo in autorizzazione. b) Quanto tempo a disposizione avranno i produttori per convertire i propri diritti in autorizzazioni? I produttori potranno convertire i propri diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre Le autorizzazioni concesse a seguito della conversione avranno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto che le ha generate e potranno essere utilizzate non oltre il 31 dicembre Pertanto, i produttori dovranno verificare, di volta in volta, la validità dei propri diritti al fine di verificare sia il periodo entro il quale essi potranno essere convertiti in autorizzazione, sia la durata dell autorizzazione stessa, generata dalla conversione. 1 Esempio: - Un produttore ha estirpato un vigneto in ottobre 2013, ottenendo, così, un diritto di reimpianto che ha validità 5 anni. Dal primo gennaio 2016, egli potrà convertire il diritto in autorizzazione entro e non oltre ottobre 2018 (data di scadenza del diritto di impianto). Inoltre, considerando che

7 l autorizzazione avrà la stessa validità del diritto che l ha generata, il produttore dovrà utilizzarla entro la data di scadenza dello stesso diritto, sempre ottobre In altri termini, la validità delle autorizzazioni concesse dopo il 1º gennaio 2016, a seguito della conversione di un diritto di reimpianto valido, corrisponderà alla validità residua del diritto di reimpianto alla data della conversione e, in ogni caso, non potrà superare la data di scadenza fissata al 31 dicembre Esempio: - Se un diritto di reimpianto è stato concesso da uno Stato membro il 5 gennaio 2013 con una validità di otto anni, un autorizzazione concessa dopo il 2016 a un produttore sulla base di una domanda di conversione di tale diritto di reimpianto sarà valida fino al 5 gennaio Esempio: - Nel caso di diritti di reimpianto senza uno specifico periodo di validità, concessi ai produttori prima del 2016, essi non avranno una data di fine validità. Di conseguenza, in questo caso le domande di conversione in autorizzazioni di tutti i diritti di reimpianto vigenti potranno essere presentate fino al 31 dicembre Un autorizzazione concessa in tale contesto potrà essere utilizzata fino alla sua scadenza, ovvero fino al 31 dicembre Più in generale, quindi, la validità del diritto di impianto è determinata dalla Regione all interno della qualche il medesimo è stato generato. In alcune Regioni (es. Piemonte, Lombardia, Emilia- Romagna, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Marche, Toscana), anche alla luce di determinazioni delle Giunte regionali adottate nel 2015, i diritti di impianto non hanno validità e, pertanto, potranno essere convertiti fino al 31 dicembre 2020 e utilizzati entro il 31 dicembre c) Quale il termine di scadenza dei trasferimenti tra privati dei diritti di reimpianto? Il trasferimento del diritto di reimpianto è consentito fino al 31 dicembre L eventuale contratto di compravendita dovrà essere presentato alla competente Agenzia delle Entrate entro tale data. d) Nel caso di trasferimento di un diritto di reimpianto ante 31 dicembre 2015 da un azienda soggetta a vincoli più restrittivi riguardo alle rese produttive rispetto all azienda che ha acquisito il diritto, tali vincoli dovranno essere mantenuti dall azienda che ha acquisito il diritto di reimpianto e, successivamente, convertito il medesimo in autorizzazione? Con la fine del regime dei diritti di impianto, a partire dal 1 gennaio 2016, saranno nulle tutte le disposizioni che riguardano tale sistema. Pertanto, un operatore che disporrà di un diritto di

8 reimpianto acquisito da un produttore soggetto a vincoli più restrittivi in materia di rese produttive, una volta che avrà convertito tale titolo in autorizzazione, non sarà soggetto a nessun tipo di limitazione nel momento in cui procederà all impianto del vigneto. 5) Accesso alla misura ristrutturazione e riconversione del vigneto a) I nuovi impianti effettuati mediante utilizzo di un autorizzazione potranno usufruire del contributo alla ristrutturazione e riconversione del vigneto? Le autorizzazioni per nuovo impianto non potranno usufruire del contributo nell ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dalla normativa UE (PNS). b) Gli impianti effettuati mediante conversione di un diritto di reimpianto ottenuto da un estirpo dal medesimo conduttore, potranno usufruire del contributo alla ristrutturazione e riconversione del vigneto? La Commissione Europea ha chiarito che gli impianti attraverso autorizzazione ottenuta mediante conversione di un diritto di reimpianto del medesimo conduttore, potranno beneficiare del contributo alla ristrutturazione e riconversione del vigneto. 6) Conduzione di terreni in affitto a) Caso di estirpo di un vigneto piantato su un terreno in affitto. Si prenda in esame il caso di un produttore/affittuario che effettua l estirpo di un vigneto impiantato a seguito dell ottenimento di un autorizzazione assegnata alla sua azienda e a quella specifica superficie. Tale estirpo, a norma del Regolamento (UE) n. 1308/2013, genererà un autorizzazione al reimpianto. Potrà, in tale caso, il produttore spostare l autorizzazione al reimpianto, generata dall estirpo, su un altra superficie di sua proprietà, che nel frattempo si è resa disponibile? Da alcuni chiarimenti informali espressi dalla DG Agri è emerso che tale operazione è possibile in quanto l autorizzazione è assegnata all azienda che ha estirpato il vigneto. Considerando che l autorizzazione al reimpianto può essere utilizzata all interno della medesima azienda, in questo caso il produttore sarà autorizzato a utilizzarla in su un altra superficie della sua azienda che nel frattempo si è reso disponibile. b) Caso di abbandono di una superficie a seguito della risoluzione di un contratto di affitto della superficie. Si prenda in esame il caso di una risoluzione di contratto di affittanza agraria (scadenza naturale o anticipata) sul cui terreno l affittuario ha impiantato un vigneto dopo aver ottenuto un autorizzazione (nuova autorizzazione). Nel momento in cui l affittuario lascia il fondo e non avrà la possibilità di estirpare e reimpiantare pari superficie su un altro terreno, il vigneto e la relativa autorizzazione resteranno in capo al proprietario/locatore del fondo?

9 In tale caso, occorrerà, in via preliminare, verificare le condizioni del contratto di affittanza agraria stipulato dalle parti, in particolare, le eventuali clausole sugli indennizzi per le migliorie fondiarie. Tuttavia, in linea di principio e per quanto attiene le regole del nuovo sistema autorizzativo, in questo caso il vigneto resterà, ovviamente, in capo al proprietario del fondo (salvo eventuale indennizzo da parte dell affittuario). È importante sottolineare che, in tale fattispecie, non si può parlare di trasferimento di un autorizzazione in quanto la medesima esaurisce la sua esistenza nel momento in cui avviene l impianto. Infine, è opportuno ricordare che, nel momento in cui la conduzione del vigneto passerà dall affittuario al proprietario del fondo, quest ultimo dovrà aggiornare lo schedario viticolo presso Agea o l Organismo Pagatore Regionale. c) Caso di estirpo di vigneto in essere da parte dell affittuario Si prenda il caso di un affittuario che conduce un vigneto preesistente alla data di locazione. La domanda di reimpianto dovrà essere effettuata dall affittuario, ovvero dal proprietario del fondo? La domanda per l ottenimento di un autorizzazione al reimpianto a seguito di estirpo dovrà essere effettuata dal proprietario del vigneto, se questi risulta titolare del vigneto nello schedario viticolo. In caso contrario, la richiesta dovrà essere avanzata dall affittuario. 7) Esenzioni dal sistema di autorizzazioni a) Quali gli impianti esenti dal sistema di autorizzazioni? In analogia a quanto previsto per il regime dei diritti di impianto, saranno esenti dal sistema di autorizzazioni gli impianti o reimpianti di superfici destinati a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, né a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale. Infine, si allegano al presente vademecum: Allegato n. 1 - Decreto 15 dicembre 2015 (Disposizioni nazionali del regolamento (UE) n. 1308/2013 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli). Allegato 2 Simulazione: caso di superfici richieste ammissibili superiori alla superficie messa a disposizione. Allegato n. 3 Potenziale di produzione viticola del nostro Paese.

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