Patent Box ed Istanza di Ruling

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1 Patent Box ed Istanza di Ruling Approfondimento Via Leoncino, Verona - IT Foro Buonaparte, Milano IT Via Castiglione, Bologna IT Legal Tax Fax In collaborazione con RSM Palea Lauri Gerla

2 1 PREMESSA L art. 1 co della L n. 190 (legge di stabilità 2015) e il DM disciplinano un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. Patent box ) per i redditi derivanti dall utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali (quali software, brevetti e marchi). Al fine di fruire dell agevolazione, che esclude dal reddito complessivo il 30% del reddito derivante dai predetti beni, già dal 2015, occorre entro il optare per il regime opzionale, trasmettendo all Agenzia delle Entrate in via telematica il modello d opzione. A tal fine, è disponibile sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate l apposito software denominato PATENT_BOX. Per i soggetti che utilizzano direttamente i beni immateriali, l opzione per il regime di tassazione agevolata ha efficacia dal periodo d imposta nel quale è presentata la richiesta di ruling con la quale viene determinato il contributo economico alla produzione del reddito d impresa o della perdita 1. In sostanza, con riferimento al 2015, entro il le imprese dovranno: dapprima, trasmettere telematicamente il modello per l esercizio dell opzione (obbligo generale previsto per tutte le imprese che intendono beneficiare del Patent box); spedire, poi, l istanza per l accesso alla procedura di ruling. Il provv. Agenzia delle Entrate n consente di presentare o integrare la documentazione a supporto dell istanza entro 120 giorni dalla presentazione della medesima 2. Quindi, a titolo esemplificativo, se un contribuente trasmette l istanza il , avrà tempo fino al per produrre la documentazione di supporto. In questi ultimi giorni del 2015 è quindi necessario trasmettere il modello all Agenzia e la relativa istanza base. Modello di opzione Il provv. Agenzia delle Entrate n definisce modalità e termini di esercizio dell opzione per i primi due periodi d imposta successivi a quello in corso al (quindi, 2015 e 2016 per i soggetti solari ) 3. Con riferimento alle modalità di esercizio dell opzione, si evidenzia che: il modello è composto dall informativa sul trattamento dei dati personali, dai riquadri contenenti i dati anagrafici del soggetto che esercita l opzione e quelli dell eventuale rappresentante firmatario, nonché dall impegno alla presentazione telematica da parte dell intermediario incaricato della trasmissione; l opzione per il regime di tassazione agevolata è esercitata entro il periodo d imposta in cui ha inizio il regime di tassazione e riguarda il predetto periodo d imposta e i successivi quattro; in pratica, per un soggetto con esercizio sociale coincidente con l anno solare, l opzione effettuata entro il vale per il 2015 e fino a tutto il ; i soggetti che intendono optare per il regime opzionale comunicano i dati previsti nel modello in via telematica, utilizzando l apposito software denominato PATENT_BOX 5, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione di cui all art. 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98; la prova dell avvenuta comunicazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall Agenzia delle Entrate; 1 Art. 4 co. 3 del DM Si vedano i successivi 4.1 e Dal terzo periodo d imposta successivo a quello in corso al (quindi, dal 2017 per i soggetti solari ), l opzione potrà essere comunicata direttamente nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce. 4 In tal caso, il soggetto che esercita l opzione dovrebbe indicare nel rigo periodo d imposta cui si riferisce la comunicazione la data di inizio e di fine del periodo d imposta Disponibile sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate.

3 i soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l obbligo di rilasciare al richiedente una copia della ricevuta rilasciata dall Agenzia delle Entrate e una copia della comunicazione predisposta con l utilizzo del software PATENT_BOX. La circ. Agenzia delle Entrate n. 36 ( 1) ha chiarito che è stato previsto un modello semplificato, contenente prevalentemente informazioni di natura anagrafica, per dar modo a tutte le imprese di esercitare l opzione, comprendendo anche quelle che, al momento dell opzione, non sono ancora in grado di valutare se ricorrono le condizioni previste dalla norma o anche solo la convenienza economica per accedere al beneficio. In pratica, gli elementi utili alla quantificazione del beneficio, per l anno d imposta 2015, potranno essere individuati dalle imprese anche successivamente all esercizio dell opzione. Pertanto, secondo la citata circolare, non ci saranno conseguenze per il contribuente se, a seguito dell esercizio dell opzione, non dovesse poi risultare possibile o conveniente operare alcuna variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ai fini della fruizione dell agevolazione. Si tratta, quindi, di un opzione non vincolante. 2 FATTISPECIE OGGETTO DI RULING Ai sensi dell art. 12 del DM , ricadono nell ambito applicativo dell accordo di ruling: la determinazione del contributo economico alla produzione del reddito d impresa o della perdita in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali; la determinazione del reddito derivante dall utilizzo dei beni immateriali realizzato nell ambito di operazioni con società infragruppo; la determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali agevolabili. Solo nel primo caso la procedura è obbligatoria, negli altri due casi è opzionale. 2.1 UTILIZZO DIRETTO DEI BENI IMMATERIALI Con riferimento al calcolo dei redditi derivanti dall uso diretto dei beni immateriali, per tale intendendosi l utilizzo nell ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso, è necessario individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d impresa o la perdita 6. Secondo quanto chiarito dalla Relazione illustrativa al DM attuativo, il contributo economico consiste in un reddito figurativo ascrivibile ai beni immateriali incorporato nel reddito rinveniente dall attività svolta dal contribuente. Tale approccio, di fatto, assume l esistenza di un ramo d azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente. Pertanto, ai fini della normativa in esame, è necessario isolare le componenti positive e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile al fine di identificare la quota di reddito agevolabile. Ai sensi dell art. 1 co. 39 della L. 190/2014, la determinazione del menzionato importo in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali richiede obbligatoriamente la preventiva attivazione della procedura di ruling UTILIZZO INDIRETTO DEI BENI IMMATERIALI INFRAGRUPPO La procedura di ruling è altresì prevista, in via facoltativa, per la determinazione del reddito derivante dall utilizzo indiretto dei beni immateriali realizzato nell ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente 6 Artt. 7 co. 3 e 12 co. 1 lett. i) del DM Al fine di evitare la procedura di ruling obbligatorio si potrebbe valutare la costituzione di una società dedicata alle attività di ricerca e sviluppo su cui concentrare gli assets immateriali (c.d. IP company ). Si veda il successivo 2.2.

4 controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa 8 (art. 12 co. 1 lett. ii) e 2 del DM ). È stato osservato che, trattandosi di una procedura facoltativa, resta comunque ferma la possibilità di detassare i redditi derivanti da operazioni infragruppo senza accordi preventivi con l Amministrazione finanziaria, ma in tal caso il contribuente si esporrebbe al rischio di contestazioni sulla congruità dei prezzi applicati. Considerando che per le operazioni infragruppo la procedura di ruling è facoltativa, potrebbe essere opportuno valutare la costituzione di una società dedicata alle attività di ricerca e sviluppo su cui concentrare gli assets immateriali (c.d. IP company ), al fine di non incorrere nella procedura di ruling obbligatorio. Tale operazione, secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 36 ( 3), non risulta elusiva o abusiva, anche se esclusivamente finalizzata ad evitare il ruling obbligatorio; ciò in quanto tale operazione non consente di beneficiare di alcun vantaggio fiscale 9. Resta fermo che la società avente causa deve svolgere una sostantial activity in tema di ricerca e sviluppo. Pertanto, ad avviso dell Agenzia delle Entrate, non risulta abusiva l operazione di fusione, scissione o conferimento di azienda a seguito della quale non ricorre più l obbligo di presentare l istanza di ruling (in quanto il bene immateriale non viene più utilizzato direttamente), ma sussiste la semplice facoltà di presentazione della medesima istanza (in quanto il bene immateriale viene concesso in uso ad altra società appartenente al medesimo gruppo). Resta tuttavia fermo il potere dell Amministrazione finanziaria di sindacare, con i canoni dell anti-economicità, la congruità dei corrispettivi pattuiti in sede di concessione in uso del diritto all utilizzo dei beni immateriali tra società appartenenti allo stesso gruppo. 2.3 PLUSVALENZE INFRAGRUPPO La plusvalenza realizzata in ambito infragruppo può essere determinata, in via facoltativa, mediante la procedura di ruling preventivo (art. 12 co. 1 lett. iii) e 2 del DM ). Ai sensi dell art. 10 co. 2 del DM , è prevista l esclusione dal reddito d impresa delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali agevolabili, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali, svolte 10 : direttamente dai soggetti beneficiari (lett. a); mediante contratti di ricerca da università o enti di ricerca e organismi equiparati (lett. b); mediante contratti di ricerca da società, anche start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa (lett. c); mediante contratti di ricerca da società, anche start up innovative, che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa, 8 Si ricorda che, ai sensi dell art c.c., sono considerate controllate le società: in cui un altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria; in cui un altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria; sulle quali un altra società esercita un influenza notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 9 Si ricorda che il DLgs n. 128 ha introdotto l art. 10-bis alla L n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), recante la nuova disciplina dell abuso del diritto. Tale disposizione prevede che configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. 10 Tale condizione richiede al contribuente di reimpiegare una quota significativa del corrispettivo ricavato (a prescindere dalle condizioni finanziarie e dalla relativa tempistica del pagamento) nelle attività di ricerca e sviluppo (relazione illustrativa al DM ).

5 le quali si siano limitate a fare svolgere le attività di ricerca e sviluppo da soggetti indicati alle lett. b) e c) sopra riportate (lett. d). Qualora non si verifichino le suddette condizioni per l esenzione, il reddito del secondo periodo d imposta successivo a quello in cui si verifica la cessione deve essere aumentato dell importo della plusvalenza che avrebbe concorso a formare il reddito nel periodo d imposta in cui è stata realizzata in assenza della suddetta previsione MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL ISTANZA DI RULING Al fine di avere accesso alla procedura di accordo preventivo, i soggetti titolari di reddito d impresa: devono indirizzare all Agenzia apposita istanza in carta libera a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in alternativa, possono consegnare direttamente la medesima istanza all ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione; in ogni caso, copia dell istanza e della relativa documentazione devono essere prodotti su supporto elettronico. L istanza deve essere indirizzata all ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale - Roma, via Cristoforo Colombo n. 426 c/d e Milano, Via Manin n Si segnala che, ai sensi dell art. 48 co. 2 del DLgs. 82/2005 (Codice dell amministrazione digitale), è prevista l equiparazione tra la posta elettronica certificata (PEC) e la notifica a mezzo posta, salvo che la legge disponga diversamente. Al momento, tuttavia, anche per l assenza di un indirizzo PEC specifico per l ufficio di riferimento, non sembra possibile presentare l istanza di ruling tramite PEC. Inoltre, a differenza del provv. Agenzia delle Entrate (art. 2) 13, il provv. Agenzia delle Entrate n non prevede più che il plico non sia imbustato. Sembra quindi corretto allegare all istanza in busta il richiesto supporto elettronico CONTENUTO DELL ISTANZA DI RULING L istanza riporta 15 : la denominazione dell impresa, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale e/o la sua partita IVA e l eventuale indicazione del domiciliatario nazionale per la procedura presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura; 11 Come chiarito dalla relazione illustrativa al DM , qualora la condizione per l esenzione della plusvalenza non sia realizzata entro il termine previsto, il recupero a tassazione avviene nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo periodo d imposta successivo a quello in cui si verifica la cessione, mediante una variazione in aumento pari all importo della plusvalenza che non ha concorso alla formazione del reddito imponibile nel periodo d imposta di realizzazione. 12 Non è chiaro, tuttavia, se la scelta sia alternativa oppure se valga quanto a suo tempo affermato dal provv. Agenzia delle Entrate con riguardo al ruling internazionale, secondo cui: a Milano indirizzano l istanza i soggetti con domicilio fiscale in Valle d Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; a Roma indirizzano l istanza i soggetti con domicilio fiscale in Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. 13 Relativo alla procedura di ruling internazionale. 14 Sentita per le vie brevi, l Agenzia delle Entrate ha affermato che è a discrezione dell istante allegare in busta la documentazione integrativa su supporto elettronico o inviarla successivamente e nei termini previsti dal provv. Agenzia delle Entrate n (si veda il successivo 4.4). 15 Provv. Agenzia delle Entrate n , punto 2.3.

6 l indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per le imprese non residenti, le generalità e l indirizzo in Italia del rappresentante per i rapporti tributari di cui all art. 4 co. 2 del DPR 600/73, che, salvo diversa ed espressa indicazione, sarà identificato quale domiciliatario nazionale per la procedura; l indicazione dell oggetto dell accordo preventivo, costituito dalla preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo, alternativamente: del contributo economico alla produzione del reddito d impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni; dei redditi derivanti dall utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili, realizzati nell ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa; delle plusvalenze di cui all art. 10 del DM , realizzate nell ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa; l indicazione della tipologia di bene immateriale dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile, secondo l elencazione contenuta all art. 6 del DM e del vincolo di complementarietà tra tali beni, qualora esistente (indicando il/i romanino/i corrispondente/i alla tipologia di bene/i immateriale/i) 16 ; l indicazione della tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta/e, secondo l elencazione contenuta all art. 8 del DM (indicando il/i romanino/i corrispondente/i alla tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta 17 ), ed il diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l accrescimento del valore dei beni immateriali; la firma del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza. Rigetto dell istanza In assenza dei suddetti elementi principali l istanza viene rigettata entro 30 giorni, salvo che non sia possibile desumere i predetti elementi mediante ulteriore attività istruttoria. Relativamente alle istanze presentate entro il , il termine per il rigetto è di 180 giorni. 4.1 ISTANZA IN CASO DI UTILIZZO DIRETTO DEI BENI L istanza avente ad oggetto la preventiva determinazione dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, deve essere corredata dalla documentazione atta a: individuare analiticamente i beni immateriali dal cui utilizzo diretto deriva la produzione della quota di reddito d impresa agevolabile; 16 Nello specifico, ai sensi dell art. 6 co. 1 del DM , occorre indicare: lett. i), per il software coperto da copyright; lett. ii), per i brevetti industriali, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati di protezione, i brevetti per modello di utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori; lett. iii), per i marchi d impresa; lett. iv), per disegni e modelli; lett. v), per informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete. 17 Ai sensi dell art. 8 del DM , occorre indicare: lett. i), per la ricerca fondamentale; lett. ii), per la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale e competitivo; lett. iii), per il design; lett. iv), per l ideazione e la progettazione di software; lett. v), per le ricerche preventive, test di mercato, ecc.; lett. vi), per le attività di presentazione, comunicazione e promozione relative ai marchi.

7 indicare dettagliatamente il vincolo di complementarietà, qualora esistente, tra i beni immateriali di cui al punto precedente, utilizzati congiuntamente, come un unico bene immateriale, ai fini dell agevolazione nell ambito della realizzazione di un prodotto o processo; fornire la chiara descrizione dell attività di ricerca e sviluppo svolta e del diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l accrescimento di valore dei beni immateriali; illustrare dettagliatamente i metodi ed i criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d impresa o della perdita, dei beni immateriali, nonché le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati. Ai sensi del punto 6 del provv. Agenzia delle Entrate n , la documentazione in esame può essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell istanza 18. Ne consegue che l istanza da inviare entro il (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l anno solare) non deve contenere la predetta documentazione. Istanza semplificata per le PMI L art. 12 co. 3 del DM prevede che per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 2003/361/CE, la procedura di ruling, ancorché obbligatoria, possa attuarsi con modalità semplificate stabilite da un provvedimento dell Agenzia delle Entrate. In particolare, con riferimento all istanza relativa alla determinazione del contributo economico in caso di utilizzo diretto dei beni, il provv. Agenzia delle Entrate n (punto 3.3) ha disposto che per le PMI e le microimprese i metodi e i criteri di calcolo potranno essere definiti in contraddittorio con l ufficio nel corso della procedura di accordo preventivo, senza la necessità di dettagliare i metodi e i criteri di calcolo già nell istanza 19. Come stabilito dal DM , che recepisce la normativa comunitaria di cui alla citata Raccomandazione n. 2003/361/CE, la categoria delle PMI è costituita da imprese che hanno: meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. La seguente tabella riepiloga le caratteristiche per definire, rispettivamente, le medie, piccole e micro imprese: Tipologia Occupati Fatturato Totale di bilancio Media impresa < milioni di euro 43 milioni di euro Piccola impresa < milioni di euro 10 milioni di euro Micro impresa < 10 2 milioni di euro 2 milioni di euro Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 53 ( 3.2): i criteri di riferimento utilizzati per l individuazione della dimensione aziendale dell impresa sono il numero di occupati, il fatturato annuo ed il totale di bilancio annuo; gli ultimi due criteri, di carattere finanziario, sono tra loro alternativi; il requisito del numero di occupati e quello del fatturato o totale di bilancio sono cumulativi e, pertanto, devono entrambi sussistere in capo all impresa per stabilirne la natura di micro, piccola o media impresa. L art. 2 co. 5, 6 e 7 del DM approfondisce le definizioni di fatturato, totale di bilancio e occupati, nonché l individuazione dei dati di riferimento. 18 Si veda il successivo Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate n. 36 ( 4) ha chiarito che con riferimento alle modalità di accesso alla procedura di ruling per le PMI, nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale, fermo restando l obbligo per il contribuente di fornire le informazioni essenziali richieste dall istanza di ruling, è prevista una semplificazione in termini di contenuto delle memorie e della documentazione di supporto da presentare entro 120 giorni dalla data dell istanza.

8 Per fatturato s intende l importo netto del volume d affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d affari. Ai sensi dell art. 2 co. 5 lett. a), tale importo corrisponde alla voce A.1 (Ricavi delle vendite e delle prestazioni) del Conto economico redatto secondo le norme del codice civile. Il fatturato annuo a cui è necessario fare riferimento è, ai sensi dell art. 2 co. 6 lett. a) del DM , quello dell ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio il fatturato è invece desumibile dall ultima dichiarazione dei redditi presentata. Il totale del bilancio è il totale dell attivo patrimoniale. Anche in questo caso, come per il fatturato, è necessario fare riferimento all ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, il totale di bilancio è invece desumibile dal prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR 689/74. Per occupati si intendono i dipendenti dell impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell impresa e legati all impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati corrisponde, secondo quanto disposto dall art. 2 co. 6 lett. b) del DM , al numero delle c.d. unità-lavorative-anno ( ULA ), vale a dire al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno; per i dipendenti a tempo parziale e i dipendenti stagionali (impiegati per un periodo inferiore all anno preso in considerazione), si applica un criterio di calcolo pro rata temporis. Il periodo annuale da prendere in considerazione è quello dell ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Si ricorda, altresì, che: nell ipotesi in cui l impresa che richiede l agevolazione sia collegata ad una o più imprese, devono essere presi in considerazione i dati desunti dal bilancio consolidato redatto ai sensi del DLgs. 127/91; nel caso in cui l impresa richiedente l agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell attivo patrimoniale dell impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. 4.2 ISTANZA IN CASO DI UTILIZZO INDIRETTO NELL AMBITO DI OPERAZIONI INFRAGRUPPO Con riferimento all istanza avente ad oggetto la preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo dei redditi derivanti dall utilizzo dei beni, realizzati nell ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa, la stessa deve essere corredata dalla documentazione atta a: individuare analiticamente i beni immateriali dalla cui concessione in uso deriva la produzione della quota di reddito d impresa agevolabile; indicare dettagliatamente il vincolo di complementarietà, qualora esistente, tra i beni immateriali di cui al punto precedente, concessi in uso congiuntamente, ai fini dell agevolazione; indicare le società che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa con le quali dette operazioni sono effettuate; fornire l indicazione analitica dei canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali e dei costi fiscalmente rilevanti diretti ed indiretti connessi ai predetti beni immateriali;

9 fornire dettagliata descrizione dell attività di ricerca e sviluppo svolta e del diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l accrescimento del valore dei beni immateriali; illustrare dettagliatamente i metodi ed i criteri di calcolo del reddito d impresa o della perdita, derivante dalla concessione in uso dei beni immateriali e le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati. 4.3 ISTANZA IN CASO DI PLUSVALENZE L istanza avente ad oggetto la preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo delle plusvalenze di cui all art. 10 del DM deve essere corredata dalla documentazione atta a: individuare analiticamente i beni immateriali dalla cui cessione deriva la produzione della plusvalenza da escludere dal reddito d impresa; indicare dettagliatamente il vincolo di complementarietà, qualora esistente, tra i beni immateriali di cui al punto precedente ceduti e che hanno comportato la realizzazione della plusvalenza; indicare le società che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa con le quali dette operazioni sono effettuate; illustrare dettagliatamente i metodi ed i criteri di calcolo della plusvalenza, derivante dalla cessione dei beni immateriali e le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati. 4.4 INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Come già evidenziato, ai sensi del punto 6 del provv. Agenzia delle Entrate n , la documentazione di cui ai punti 3, 4 e 5 del medesimo provvedimento può essere presentata o integrata: entro 120 giorni dalla presentazione dell istanza, unitamente a memorie integrative atte a illustrare e integrare l istanza; a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente all ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione 20. In sostanza, la procedura di ruling avviene inizialmente tramite la presentazione di un istanza con le informazioni essenziali, per poi integrarla entro 120 giorni. 5 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI RULING Completata l attività istruttoria 21, l ufficio invita l impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante ovvero di un suo procuratore, al fine di: verificare la completezza delle informazioni fornite; formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria; definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio, che potrà articolarsi in più incontri. Accesso presso la sede Nel corso del procedimento, i dipendenti dell Agenzia delle Entrate possono accedere presso le sedi di svolgimento dell attività dell impresa, nei tempi concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori PERFEZIONAMENTO DELL ACCORDO 20 Sulle modalità di presentazione si veda il precedente Il completamento dell attività istruttoria può richiedere l attivazione di strumenti di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali di diversi Paesi; in tali casi, la procedura istruttoria deve intendersi sospesa per un periodo di tempo pari a quello necessario per l ottenimento delle informazioni richieste all amministrazione fiscale del Paese di cui si è chiesta la collaborazione (provv. Agenzia Entrate n , punto 8.3). 22 Provv. Agenzia Entrate n , punto 8.2.

10 La procedura si perfeziona con la sottoscrizione del responsabile dell ufficio competente e del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza dell impresa, di un accordo nel quale sono definiti: L accordo: i metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali; i metodi e criteri di calcolo dei redditi derivanti dall utilizzo dei beni immateriali, in ipotesi diverse da quelle di cui al punto precedente, realizzati nell ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa; i metodi e criteri di calcolo delle plusvalenze, realizzate nell ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa. acquista efficacia vincolante per entrambe le parti che lo hanno sottoscritto; rimane in vigore per il periodo d imposta in cui è presentata l istanza di accordo preventivo e per i quattro periodi d imposta successivi (art. 4 co. 3 del DM ). 5.2 VERIFICA DELL ACCORDO La parte diversa dall ufficio: predispone e mette a disposizione dell ufficio, dietro specifica richiesta, la documentazione e gli elementi informativi utili alla verifica del rispetto dei termini dell accordo ovvero il sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto o di diritto costituenti presupposto delle conclusioni raggiunte in sede di accordo; consente ai funzionari dell ufficio, previo accordo sui tempi, l accesso presso la sede di svolgimento delle attività, allo scopo di prendere visione di documenti e in generale di apprendere elementi informativi utili. 5.3 VIOLAZIONE TOTALE O PARZIALE DELL ACCORDO Qualora a seguito dell esame della documentazione e degli elementi informativi visionati e/o appresi in forza delle attività espletate dall ufficio o quando sia stato accertato che i termini dell accordo sottoscritto non sono stati rispettati, l ufficio, con atto motivato notificato mediante posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ne dà comunicazione all impresa invitandola a far pervenire, entro 30 giorni dalla data di notifica, eventuali memorie a difesa del proprio operato. Qualora le memorie presentate dall impresa siano considerate inidonee a smentire la denunciata violazione dell accordo, ovvero, quando sia vanamente decorso il termine di trenta giorni assegnato all impresa per la presentazione delle memorie stesse, l accordo si considera risolto, anche solo parzialmente, a decorrere dalla data in cui risulta accertato il comportamento integrante violazione dell accordo, ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, a decorrere dalla data di efficacia originaria dell accordo medesimo. 5.4 MODIFICA DELL ACCORDO L ufficio invita l impresa per la sottoscrizione della modifica dell accordo: a seguito dell esame della documentazione e degli elementi informativi visionati e/o appresi in forza delle attività espletate dall ufficio; oppure, qualora sia stato accertato che sono mutate le condizioni di fatto o di diritto su cui l accordo si basa. Nel caso in cui, a seguito della successiva fase di contraddittorio, non si pervenga ad una comune decisione sulla revisione dell accordo, l accordo stesso si intenderà privo di efficacia a partire dalla data in cui il mutamento delle condizioni di fatto e/o di diritto risulta essere intervenuto ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, da quella di notifica del suddetto invito.

11 Anche l impresa può richiedere, durante il periodo di vigenza dell accordo, la modificazione del medesimo: con istanza motivata da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente all ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione; quando si verifichino circostanze non previste né altrimenti prevedibili ovvero sostanziali mutamenti di quelle iniziali, parimenti non previsti né altrimenti prevedibili, suscettibili di incidere significativamente sulla validità delle conclusioni raggiunte in sede di accordo. A seguito della presentazione della suddetta istanza, l ufficio invita l impresa per la sottoscrizione della modifica dell accordo. Nel caso in cui, a seguito della successiva fase di contraddittorio, non si pervenga ad una comune decisione sulla revisione dell accordo, l accordo stesso si intenderà privo di efficacia a partire dalla data in cui il mutamento delle condizioni di fatto e/o di diritto risulta essere intervenuto ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, da quella di ricezione della richiesta formulata dall impresa. 5.5 RINNOVO DELL ACCORDO L impresa può presentare istanza di rinnovo dei termini dell accordo stesso all ufficio: almeno 90 giorni prima della scadenza dell accordo preventivo, a pena di decadenza della facoltà di chiederne il rinnovo; con istanza da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente all ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione. Almeno 15 giorni prima della scadenza dell accordo medesimo, l ufficio comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il proprio assenso, ovvero rigetta la richiesta con provvedimento motivato. Al fine di valutare l opportunità di consentire il rinnovo dell accordo, l ufficio può: procedere alla richiesta di documentazione, dati ed informazioni; invitare la parte istante a presentarsi a mezzo del suo legale rappresentante o di un suo procuratore allo scopo di ottenere documentazione, dati ed informazioni ovvero chiarimenti relativi agli stessi; procedere ad accessi.

12 6 FAC SIMILE Di seguito si riporta un fac simile di istanza di accesso alla procedura di ruling relativa all utilizzo diretto dei beni immateriali. AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO, SETTORE INTERNAZIONALE per il tramite dell Agenzia delle Entrate - Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali via Manin n. 25 Milano (MI) via Cristoforo Colombo n. 426 c/d Roma (RM) Oggetto: Accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all utilizzo diretto dei beni immateriali ai sensi dell articolo 1 commi da 37 a 45 della L. 23 dicembre 2014 n La sottoscritta società (di seguito anche società ), con sede legale e domicilio fiscale in ( ), codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di.. n., PEC.. Tel. Fax in persona del suo legale rappresentante pro tempore,.., nato a... ( ) il, residente in via.. n.,... ( ), codice fiscale... premesso - che in data. dicembre 2015 la società ha presentato il modello di opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall utilizzo dei beni immateriali Prot. Telematico n.. ; - che la società ha esercizio sociale coincidente con l anno solare e, di conseguenza, ai sensi dell art. 1 comma 45 della L. 23 dicembre 2014 n. 190, può accedere al regime di tassazione agevolato già dal 2015; - che la società nel corso del 2014 ha avuto meno di 50 occupati e un fatturato inferiore ai 10 milioni di euro, rientrando così nella definizione di piccola impresa 23 ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE come recepita dal DM 18 aprile presenta istanza ai sensi dell art. 1 comma 39 della L. 23 dicembre 2014 n. 190 e dell art. 12 co. 1 lett. i) del DM 30 luglio 2015, per ottenere l accesso alla procedura di accordo preventivo relativa alla determinazione del reddito in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili con riferimento al periodo d imposta 2015 e ai quattro periodi d imposta successivi. 1. Oggetto dell accordo preventivo Oggetto del presente accordo è la preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni 23 Circa la definizione di micro, piccola e media impresa si rinvia al precedente 4.1.

13 immateriali di cui all articolo 6 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, 30 luglio 2015 (di seguito anche Decreto attuativo ), recante le disposizioni di attuazione dell articolo 1, commi da 37 a 45, della L. 23 dicembre 2014 n Si precisa che, ai sensi dell art. 12 comma 3 del Decreto attuativo e del punto 3.3 del Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 1 dicembre 2015 n (di seguito anche Provvedimento ), nel caso in cui la società istante rientri nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 2003/361/CE (di seguito anche PMI ), l accesso alla procedura di ruling avviene con modalità semplificate, nel rispetto del principio comunitario del contenimento degli oneri amministrativi. Secondo il Provvedimento, pertanto, non è obbligatorio per l impresa illustrare i metodi ed i criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d impresa o della perdita, dei beni immateriali oggetto di agevolazione e le ragioni per cui tali metodi e criteri sono stati selezionati. I predetti metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d impresa o della perdita, potranno essere definiti in contraddittorio con l ufficio nel corso della procedura di accordo preventivo. Come evidenziato in premessa, la società istante ricade nella nozione di piccola impresa e pertanto non è tenuta a dettagliare i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito dei beni immateriali. 2. Tipologia di beni immateriali dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile Secondo l elencazione contenuta all articolo 6 comma 1 del Decreto attuativo, i beni immateriali dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile sono i seguenti: (ii) brevetti industriali; (iii) marchi di impresa. Quanto al vincolo di complementarietà tra i beni, tale per cui la finalizzazione di un prodotto o di un processo è subordinata all uso congiunto degli stessi, si evidenzia che alcuni brevetti industriali sono finalizzati alla produzione di un unico prodotto. Sul tema l istante si riserva di fornire ulteriori indicazioni, ai sensi del punto 3.1 del Provvedimento, nei termini stabiliti dal punto 6 del medesimo Provvedimento Tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta Secondo l elencazione contenuta all articolo 8 del Decreto attuativo, le attività di ricerca e sviluppo svolte dalla società istante sono le seguenti: (ii) ricerca applicata; (vi) attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all affermazione commerciale, all immagine dei prodotti o dei servizi, del design o degli altri materiali proteggibili. Con riferimento al diretto collegamento delle suddette attività di ricerca e sviluppo con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l accrescimento del valore dei beni immateriali agevolabili, si evidenzia che le attività di ricerca applicata sono collegate ai brevetti, mentre le attività di presentazione, comunicazione e promozione sono collegate ai marchi. Anche su questo tema l istante si riserva di fornire ulteriori indicazioni e di produrre la documentazione di cui al punto 3.1 del Provvedimento. 4. Documentazione integrativa Secondo quanto previsto dal Provvedimento (punto 6.1), entro 120 giorni dalla data di presentazione della presente istanza potrà essere presentata la documentazione integrativa, unitamente a eventuali memorie integrative, atta a fornire: l individuazione analitica dei beni immateriali dal cui utilizzo deriva la quota di reddito di impresa agevolabile; 24 Si veda il precedente 4.4.

14 l indicazione dettagliata del vincolo di complementarietà, qualora esistente, tra tali beni immateriali; la descrizione analitica dell attività di ricerca e sviluppo svolta e del diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l accrescimento di valore dei beni immateriali; [l illustrazione dettagliata dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d impresa o della perdita, dei beni immateriali, nonché le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati] 25. Sulla base di quanto sopra esposto, la società istante chiede a codesta spettabile Direzione, con riferimento al periodo d imposta 2015 e ai quattro successivi, di accogliere la presente istanza per l accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all utilizzo di beni immateriali, ai sensi e per gli effetti dell art. 1 commi da 37 a 45 della L. 23 dicembre 2014 n Con osservanza, Sede,. Marzo 2016 Il legale rappresentante (..) 25 Si tratta di un indicazione da omettere nel caso di specie, trattandosi di PMI.

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