Gli ordini di protezione

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1 Gli ordini di protezione di Germano Palmieri Ricorrenti fatti di cronaca ripropongono pressoché quotidianamente il problema della violenza fra le pareti domestiche; non passa giorno, infatti, che non si abbia notizia di vessazioni e soprusi -ma sempre più spesso si tratta di episodi dalle conseguenze irreparabili- che vedono protagoniste coppie di coniugi, di conviventi, di fidanzati o di ex. A fare le spese di questo fenomeno in preoccupante espansione, che non conosce confini geografici, di età o di classe sociale, sono soprattutto le donne: si calcola che nei Paesi aderenti all Unione Europea ne muoiano in media tre al giorno, vittime della violenza domestica, mentre stando alle statistiche del Consiglio d Europa una percentuale oscillante fra il 12 e il 15% delle donne è bersaglio quotidiano di attenzioni non propriamente affettuose da parte del partner. Per non parlare dei moltissimi casi in cui la vittima preferisce tacere e subire per non peggiorare la situazione, anche se spesso accade che sia proprio il silenzio a portare a conseguenze estreme. Il 27/9/2012 il nostro Paese ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, il cui scopo è rendere più sicura la vita delle donne all'interno e all'esterno dei confini europei, all insegna della tolleranza zero verso questo gravissimo fenomeno. Da oltre un decennio il Legislatore, per cercare di prevenire questa vera e propria piaga sociale, con legge n. 154 del 5/4/2001 (intitolata Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) ha introdotto un nuovo istituto giuridico: gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, disciplinati dagli artt. 342-bis e 342-ter del codice civile. Gli ordini di protezione si sostanziano nei provvedimenti che il giudice può adottare nei confronti del coniuge o di altro convivente la cui condotta sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale, o alla libertà dell'altro coniuge o

2 convivente, come nei casi di ripetuti episodi di minaccia, violenza o aggressione fisica. Le norme sugli ordini di protezione, però, non sono circoscritte alla coppia: esse, infatti, trovano applicazione, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare, diverso dal coniuge o dal convivente: si pensi a un figlio o a un fratello. Né occorre, come ci accingiamo a vedere, che affinché scatti questa forma di tutela debba sussistere uno stato di convivenza fra aggressore e aggredita. Non solo coabitazione Il Tribunale di Bari-Monopoli (provvedimento del 21/10/2010) ha precisato che, poiché in ambito familiare le condotte persecutorie e vessatorie possono manifestarsi anche al di là dell effettiva coabitazione, dal momento che la sussistenza di una relazione familiare porta i soggetti ad avere una vicinanza in termini di rapporti e di luoghi di frequentazione, vicinanza che può favorire le condotte al cui contrasto sono preposti gli ordini di protezione, affinché questi possano essere emanati non è necessario che sia ancora sussistente la convivenza tra il soggetto destinatario passivo dell ordine di protezione e la persona o le persone che s intendono tutelare. L ordine di protezione, quindi, ricorrendone i presupposti, può essere emanato anche se, per effetto della separazione personale intervenuta fra i coniugi, sia da tempo cessata la convivenza fra gli stessi, essendo il provvedimento diretto a prevenire o interrompere abusi e prevaricazioni ancora attuali (Trib. Napoli 2/7/2008). Il contenuto Gli ordini di protezione vengono emessi, su ricorso dell'interessato, con decreto dal Tribunale e si sostanziano nell'ordine, impartito alla persona il cui comportamento debba essere censurato, di desistere dallo stesso, di allontanarsi dalla casa familiare e, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare

3 al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, o al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi d istruzione dei figli della coppia, salvo che il destinatario dell'ordine non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. In quest ultima ipotesi, quindi, l ordine di protezione è di fatto inapplicabile. Il giudice può anche disporre, se necessario, l'intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti, e disporre il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi che, per effetto del provvedimento, rimangano prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione a lui spettante. Con lo stesso provvedimento il giudice determina le modalità di attuazione dell ordine di protezione. Se sorgono difficoltà o contestazioni in ordine all esecuzione dello stesso, il giudice provvede con decreto all emanazione dei provvedimenti più opportuni per l attuazione, ivi compreso l intervento della forza pubblica e dell ufficiale sanitario. La durata La durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso, non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrono gravi motivi e per il tempo strettamente necessario. Nel caso di mancata indicazione, nel provvedimento, del termine di durata della misura di protezione, s intende che essa sia pari al massimo di un anno stabilito dall art. 342-ter c.c. (Trib. Teramo 18/8/2006). Il provvedimento perde efficacia qualora, nel procedimento di separazione personale dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, siano pronunciati i provvedimenti provvisori previsti,

4 rispettivamente, dall art. 708 c.p.c. e dall art. 4 della L. 1/12/1970, n. 898 (Cass. 15/1/2007, n. 625) Il procedimento Il procedimento in materia di ordini di protezione è regolato dall art. 736-bis del codice di procedura civile. L istanza volta all ottenimento dell ordine di protezione dev essere proposta dalla parte, anche personalmente, con ricorso al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante. Il Presidente del Tribunale affida l incarico di trattare il ricorso a un giudice. Questi, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti d istruzione necessari, disponendo ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo. In caso di urgenza il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione, fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni e assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione. Il Tribunale provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. Il reclamo Contro il decreto col quale il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, oppure conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato, è ammesso reclamo al Tribunale entro dieci giorni dalla comunicazione (dalla notifica se l ordine è emesso nei confronti di più persone). Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il Tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione

5 collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del Collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La violenza assistita Se vittima diretta dei maltrattamenti è un genitore e i figli minori vengono loro malgrado costretti ad assistervi, si determina una sovrapposizione di competenze tra il giudice civile, adìto ai sensi degli artt. 342-bis e 342-ter c.c. e 736-bis c.p.c., e il Tribunale per i minorenni. Questa sovrapposizione di competenze non preclude al giudice civile di pronunciare intervenuto che sia il decreto del Tribunale per i minorenni che dispone, ai sensi degli art. 333 e 336 c.c., l allontanamento del genitore violento dalla casa familiare e l affidamento del figlio minore - non solo l allontanamento dalla casa familiare del medesimo genitore, ma anche la cessazione della condotta pregiudizievole, quale contenuto essenziale dell ordine di protezione (Trib. Piacenza 23/10/2008). Se pende giudizio di separazione o di divorzio Se pende giudizio di separazione personale fra i coniugi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e si sia tenuta l udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, non sono applicabili gli art. 342-bis e 342-ter c.c. ma trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni di cui all art. 706 e segg. c.p.c. e all art. 4 della L. 1/12/1970, n. 898, e successive modificazioni; in tali ipotesi, quindi, spetta al Presidente del Tribunale - nell ambito del potere di emanare i provvedimenti provvisori e urgenti nell interesse del coniuge e della prole - o al giudice istruttore adottare i provvedimenti previsti dalle suddette norme ed eventualmente quelli aventi il contenuto degli ordini di protezione; tali provvedimenti sono sempre revocabili e modificabili dal giudice istruttore e, in sede decisoria, dal Collegio, mentre contro di essi non è possibile proporre reclamo ex art. 736-bis e segg. c.p.c. (Trib. Catania 11/11/2008). In ogni caso

6 l'ordine di protezione perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l'ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall'art. 708 c.p.c. e dall art. 4 della L. 1/12/1970, n. 898, e successive modificazioni Le sanzioni Chi non rispetta l'ordine di protezione o un provvedimento di uguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili di matrimonio, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 103 a euro. Se la violenza si scatena in estate La sospensione della trattazione degli affari civili da parte dei magistrati nel periodo feriale che va dal primo agosto al 15 settembre, prevista dall art. 92 del R.D. 30/1/1941, n. 12, non si applica all adozione degli ordini di protezione, per cui è possibile far ricorso a questa forma di tutela anche nel periodo estivo. La tutela è senza oneri Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti, anche esecutivi e cautelari, diretti ad ottenere la corresponsione dell'assegno periodico di cui sopra sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia, nonché dall'obbligo di registrazione. Lo stalking

7 In molti casi l ordine di protezione consegue o prelude a un reato molto diffuso ma introdotto nel nostro ordinamento giuridico soltanto con D.L. 23/2/2009, n. 11, convertito nella L. 23/4/2009, n.38: quello di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), meglio conosciuto come stalking (il termine deriva dal linguaggio venatorio inglese, in cui sta ad indicare l atteggiamento di un cacciatore particolarmente ostinato e pressante nel braccare la preda). Pone in essere questa figura criminosa chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, oppure ancora da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Lo stalking può essere vigilante (consiste nel controllo esercitato sulla vita quotidiana della vittima), comunicativo (realizzato attraverso contatti per via epistolare o telefonica, sms, scritte su muri e altri messaggi in luoghi frequentati dalla persona offesa) e cyber, se posto in essere attraverso le tecniche d intrusione molesta nella vita della vittima rese possibili dall uso dei social network. Si punisce, a querela della persona offesa (il termine per proporla è di 6 mesi anziché 3), con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato, o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa (l aumento di pena è fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza, di un disabile o con armi o da persona travisata). Il reato è perseguibile d ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di un disabile, o se è connesso con altro delitto per il quale si debba procedere d'ufficio. Copyright Dott. A. Giuffrè Editore Spa 2013

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