243/2012 sul Pareggio di Bilancio. ODCEC - 16/17 Settembre

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1 Gli Equilibri del Bilancio Armonizzato nella NUOVA Legge 243/2012 sul Pareggio di Bilancio ODCEC - 16/17 Settembre

2 Gli Equilibri di Bilancio nell Art 193 Tuel ODCEC - 16/17 Settembre

3 Equilibri nel Bilancio di Previsione Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell utilizzo amministrazione o del recupero amministrazione e degli vincolato. utilizzi del del dell avanzo fondo disavanzo di di pluriennale Il bilancio di previsione deve garantire anche un fondo di cassa non negativo. ODCEC - 16/17 Settembre

4 Equilibri nel Bilancio di Previsione Il quadro generale riassuntivo reca l esposizione delle previsioni complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa classificate per titoli. E riassunto in un prospetto a sezioni divise nel quale sono indicate. ODCEC - 16/17 Settembre

5 Equilibri nel Bilancio di Previsione Il Totale delle Entrate FINALI (costituito dalla somma dei primi 5 titoli); Il Totale delle Spese FINALI (costituito dalla somma dei primi 3 titoli); Il Totale delle Entrate (costituito dalla somma di TUTTI I Titoli); Il Totale delle Spese (costituito dalla somma di TUTTI I Titoli); ODCEC - 16/17 Settembre

6 Equilibri nel Bilancio di Previsione Il Totale Complessivo delle Entrate Il totale complessivo delle entrate di cassa ècostituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo di cassa, Il totale complessivo delle entrate di competenza è costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo pluriennale vincolato e l utilizzo del risultato di amministrazione Il Totale Complessivo Spese Il totale complessivo di cassa è sempre uguale al totale delle spese, Mentre Il totale complessivo di competenza è costituito dalla somma del totale di spesa con l eventuale disavanzo di amministrazione riportato in bilancio per la copertura ODCEC - 16/17 Settembre

7 Equilibri nel Bilancio di Previsione ODCEC - 16/17 Settembre

8 Equilibri nel Bilancio di Previsione Il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell utilizzo dell avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire negativo, deve prevedere : un fondo di cassa finale non ODCEC - 16/17 Settembre

9 Equilibrio Corrente nel Bilancio di Previsione L equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra: le spese correnti incrementate per dalle trasferimenti spese in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l esclusione dei rimborsi anticipati le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, dai contributi incrementate destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall utilizzo dell avanzo di competenza di parte corrente ODCEC - 16/17 Settembre

10 Equilibri nel Bilancio di Previsione Con il quarto decreto correttivo del Dlgs n. 118/2011 (DM del ) viene finalmente chiarita la nuova formulazione degli equilibri di parte corrente definita dal riformato articolo 162 comma 6 del Tuel secondo cui i Trasferimenti in conto capitale devono essere "spesati" sugli equilibri di parte corrente. ODCEC - 16/17 Settembre

11 Equilibri nel Bilancio di Previsione La definizione delle «previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale» non risultava di facile interpretazione posto che nella previgente codifica per «Interventi» vi era una specifica voce «Trasferimenti in conto capitale» (codificata al Titolo II intervento 7), mentre nella nuova per «Macroaggregati» viene identificata una sola voce residuale «Altri trasferimenti in conto capitale» (codificata al Titolo 2 Marcoaggregato 4) che potrebbe lasciar intendere che esistono altre voci che fanno indirettamente capo a tale richiamo normativo, come i «Contributi agli investimenti». ODCEC - 16/17 Settembre

12 Equilibri nel Bilancio di Previsione Questa difficoltà interpretativa ha portato diversi enti a formulare specifici quesiti ad Arconet sul corretto significato da attribuire al passaggio normativo. La definizione dello schema degli equilibri di bilancio allegato al nuovo decreto chiarisce definitivamente il problema, riportando in diminuzione la sola voce «E) Spese Titolo Altri trasferimenti in conto capitale». ODCEC - 16/17 Settembre

13 Equilibri nel Bilancio di Previsione Gli «Altri trasferimenti in conto capitale» Al fine di evitare errate codifiche che possano portare all'elusione della norma in commento, risulta necessario identificare chiaramente quali tipologie di spese allocare nelle due voci. A poco serve fare riferimento al «Piano dei conti integrato degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali», il quale distingue fra numerose tipologie di enti a cui sono erogate le due tipologie di trasferimenti, ma senza darne specifica definizione. ODCEC - 16/17 Settembre

14 Equilibri nel Bilancio di Previsione Più utile appare ritenere che si debba far riferimento alla distinzione esistente in campo economico-aziendale fra contributi in conto impianti (da collegare ai «Contributi agli investimenti») e generici contributi in conto capitale (da collegare, invece, agli «Altri trasferimenti in conto capitale»). ODCEC - 16/17 Settembre

15 Equilibri nel Bilancio di Previsione i contributi agli investimenti sono da ricondurre agli aiuti volti a fornire i mezzi per l'acquisizione di specifici beni che verranno utilizzati durevolmente per l'esercizio dell'attività dell'ente a cui sono erogati (cosiddetti beni ammortizzabili); gli altri trasferimenti in conto capitale devono fare riferimento i ad aiuti rivolti genericamente a potenziare, accrescere o ristrutturare il patrimonio dell'ente a cui sono erogati. ODCEC - 16/17 Settembre

16 Equilibri nel Bilancio di Previsione I Trasferimenti in conto capitale sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, in assenza di una controprestazione, ma non sono destinate al finanziamento di una specifica spesa di investimento, bensì alle seguenti fattispecie: a) trasferimenti diretti a far fronte a spese eccezionali o a coprire perdite o deficit; b) lasciti e donazioni di importo considerevole, non aventi vincolo di destinazione a spese di investimento o a spese correnti. ODCEC - 16/17 Settembre

17 Equilibri nel Bilancio di Previsione c) indennizzi di importo elevato a fronte di danni o lesioni gravi non coperti da polizze di assicurazione. Gli indennizzi possono essere imposti in sede giudiziale o concordati in sede extragiudiziale. Tra essi figurano gli indennizzi per danni causati daesplosioni, i fuoriuscite i di petrolio, effetti collaterali li di farmaci, ecc. Gli indennizzi di modico valore sono classificati come trasferimenti ti correnti. ODCEC - 16/17 Settembre

18 Equilibri nel Bilancio di Previsione d) trasferimenti in c/capitale a seguito di inesigibilità definitiva di un credito, derivante dal finanziamento concesso dall ente a terzi, tale finanziamento è considerato un trasferimento definitivo a fondo perduto per cancellazione di crediti e si contabilizza tra i trasferimenti in conto capitale da escussione a favore del soggetto che non ha rimborsato (cfr. il principio applicato della contabilità finanziaria 5.4 ODCEC - 16/17 Settembre

19 Equilibri nel Bilancio di Previsione I Contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. ODCEC - 16/17 Settembre

20 Equilibri nel Bilancio di Previsione Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce controprestazione. In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. ODCEC - 16/17 Settembre

21 Equilibri nel Bilancio di Previsione All'equilibrio di parte corrente concorrono anche: le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili; l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. ODCEC - 16/17 Settembre

22 Equilibri nel Bilancio di Previsione Al riguardo si segnala che l equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di: acquisto/alienazione di titoli obbligazionari; concessione/riscossione crediti; a seguito dell adozione del cd. principio della competenza finanziaria i i potenziata t NON È PIÙ AUTOMATICAMENTE GARANTITO. ODCEC - 16/17 Settembre

23 Equilibri nel Bilancio di Previsione Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. ODCEC - 16/17 Settembre

24 Equilibri nel Bilancio di Previsione Il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all equilibrio di parte corrente. Il saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell equilibrio io di parte corrente ODCEC - 16/17 Settembre

25 Equilibri di Parte Corrente - Prospetto ODCEC - 16/17 Settembre

26 Equilibri di Parte Corrente - Prospetto ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ODCEC - 16/17 Settembre

27 Equilibri di Parte Corrente - Prospetto ODCEC - 16/17 Settembre

28 Equilibri di Parte Capitale L equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall utilizzo dell avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. ODCEC - 16/17 Settembre

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30 Equilibrio della PARTITE FINANZIARIE Una apposita Sezione del prospetto all equilibrio i delle partite finanziariei i è dedicata ODCEC - 16/17 Settembre

31 Equilibrio FINALE In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti ODCEC - 16/17 Settembre

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33 1.0 La copertura finanziaria i i delle Spese di Investimento ODCEC - 16/17 Settembre

34 La Copertura Finanziaria delle Spese di Investimento La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell attivazione del primo impegno - con riferimento all importo complessivo della spesa dell investimento. ODCEC - 16/17 Settembre

35 La Copertura Finanziaria delle Spese di Investimento La copertura degli investimenti imputati ALL ESERCIZIO IN CORSO DI GESTIONE. AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO IN CORSO DI GESTIONE ODCEC - 16/17 Settembre

36 1.0.1 La Copertura finanziaria degli Investimenti Imputati all esercizio in CORSO DI GESTIONE ODCEC - 16/17 Settembre

37 La Copertura Finanziaria delle Spese di Investimento IN CORSO DI GESTIONE La copertura degli investimenti IMPUTATI ALL ESERCIZIO IN CORSO DI GESTIONE, può essere costituita da: A. l accertamento di un entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, t a seguito di un obbligazione i giuridica perfezionata; B. il saldo corrente dell esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione. ODCEC - 16/17 Settembre

38 La Copertura Finanziaria delle Spese di Investimento IN CORSO DI GESTIONE L accertamento di un entrata imputata: Al titolo 4: entrate in conto capitale Al titolo 5: riduzioni di attività finanziarie eccedenti rispetto alle spese per incremento di attività finanziarie; Al titolo 6 : entrate da indebitamento ODCEC - 16/17 Settembre

39 La Copertura Finanziaria delle Spese di Investimento IN CORSO DI GESTIONE Il saldo corrente dell esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione : si trattatt delle entrate t correnti (Titoli 1,2 e 3) non destinate t spese correnti e rimborso dei prestiti, in sostanza l intero importo del saldo positivo di parte corrente iscritto nel bilancio di previsione. ODCEC - 16/17 Settembre

40 1.0.2 La Copertura finanziaria degli Investimenti Imputati agli esercizi SUCCESSIVI a quello in CORSO DI GESTIONE ODCEC - 16/17 Settembre

41 1) l accertamento di un entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un obbligazione i giuridica perfezionata; ODCEC - 16/17 Settembre La Copertura Finanziaria delle Spese di Investimento IMPUTATE ad esercizi SUCCESSIVO a quello in CORSOO DI GESTIONE

42 Accertamento di un entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 Non tutte le entrate già accertate ed imputate negli esercizi successivi a quello di gestione possono costituire idonea copertura alle spese di investimento impegnate in tali esercizi. Non costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in corso di esercizio, quali i permessi da costruire, in considerazione dell incertezza che gli accertamenti imputati a esercizi futuri possano tradursi in effettive risorse disponibili per l ente. ODCEC - 16/17 Settembre

43 Accertamento di un entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento, impegnate negli esercizi successivi, le risorse accertate e imputate all esercizio in corso di gestione (accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa), l avanzo di amministrazione o le entrate già accertate imputate agli esercizi successivi, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell ente o di altra pubblica amministrazione. ODCEC - 16/17 Settembre

44 Accertamento di un entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 L ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA dei provvedimenti che danno luogo a impegniiconcernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio. ODCEC - 16/17 Settembre

45 Accertamento di un entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 CON RIFERIMENTO AGLI IMPEGNI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI è anche necessario precisare se trattasi di copertura costituita da: entrate accertate e imputate all esercizio in corso o di gestione o agli esercizi precedenti, accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa dell esercizio precedente quello di imputazione dell impegno di cui costituiscono copertura, entrate accertate esigibili nell esercizio di imputazione dell impegno di cui costituiscono copertura, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell ente o di altra pubblica amministrazione ODCEC - 16/17 Settembre

46 IVO a pese di CCESSI NE delle Sp cizi SU ESTION ziaria d ad eser O DI GE Finanz UTATE a n CORSO pertura o IMPU uello in La Cop timento qu Invest 2) da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell equilibrio di parte corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti previsti dal principio p contabile generale della contabilità finanziaria. Tale limite identifica la quota della previsione del margine corrente di competenza che può considerarsi consolidata, e costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione. ODCEC - 16/17 Settembre

47 Quota CONSOLIDATA del saldo positivo di parte corrente la quota del saldo non deve essere superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, come specificato al paragrafo 5.3.6, che consente di identificare la quota consolidata del margine corrente previsto in bilancio; la copertura riguarda solo gli impegni imputati agli esercizi iconsiderati nel bilancioi di previsione; i l Ente lente non ha registrato un disavanzo di amministrazione in entrambi i due ultimi esercizi ODCEC - 16/17 Settembre

48 Quota CONSOLIDATA del saldo positivo di parte corrente Nel caso in cui l esercizio lesercizio precedente, non sia ancora stato rendicontato, si fa riferimento alla situazione risultante dal prospetto p concernente il risultato di amministrazione presunto (se riferito ad esercizio ormai chiuso, il risultato di amministrazione presunto è predisposto p sulla base di dati di preconsuntivo,). Fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato il margine corrente consolidato non può costituire copertura degli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi. ODCEC - 16/17 Settembre

49 DETERMINAZIONE della Quota CONSOLIDATA del saldo positivo di parte corrente Al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficiente sicura, non arbitraria o irrazionale, il principio contabile generale n. 16 prevede che, fermo restando le altre condizioni richiamate al principio applicato 5.3.5, solo una quota del saldo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri i allegato al bilancioi di previsione i possa costituire i copertura agli impegni concernenti gli investimenti correnti imputati agli esercizi successivi. ODCEC - 16/17 Settembre

50 DETERMINAZIONE della Quota CONSOLIDATA del saldo positivo di parte corrente Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura agli investimenti la quota del margine corrente che può considerarsi consolidata, di importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell utilizzo dell avanzo di amministrazione e dell accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni; la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti. ODCEC - 16/17 Settembre

51 Quota CONSOLIDATA del saldo positivo di parte corrente Gli investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione sono analiticamente elencati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (ex articolo 11, comma 5, lettera d). ODCEC - 16/17 Settembre

52 Quota CONSOLIDATA del saldo positivo di parte corrente Con riferimento a tale forma di copertura, l attestazione di copertura finanziaria è resa dopo avere verificato, con riferimento e a ciascun esercizio finanziario, a che: gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione, di cui all apposito elenco della nota integrativa allegata al bilancio, il cui importo totale non supera il limite previsto dal principio contabile generale della competenza finanziaria, come specificato dal principio applicato 5.3.6, ed riscontrato che ciascun stanziamento disponibile; impegno non eccede avere lo ODCEC - 16/17 Settembre

53 Quota CONSOLIDATA del saldo positivo di parte corrente Con riferimento a tale forma di copertura, l attestazione di copertura finanziaria è resa dopo avere verificato, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, che: con riferimento alla data dell attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni i i intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l attestazione è stata resa facendo riferimento i alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all attestazione attestazione ODCEC - 16/17 Settembre

54 IVO a pese di CCESSI NE delle Sp cizi SU ESTION ziaria d ad eser O DI GE Finanz UTATE a n CORSO pertura o IMPU uello in La Cop timento qu Invest 3) la quota del margine corrente costituita dal 50 % delle previsioni riguardanti l incremento di gettito derivante dall applicazione applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,, stanziate nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell eventuale relativo FCDE. Trattandosi di previsioni di nuove e maggiore entrate, tali risorse non sono comprese nella quota consolidata del margine corrente di cui al precedente punto 2); ODCEC - 16/17 Settembre

55 Nuove o Maggiori Aliquote Fiscali Le maggiori entrate correnti derivanti dall applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere permanente, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni possono essere destinate ad incrementare la previsione del margine corrente destinato agli investimenti, allegato al bilancio di previsione. Il 50% di tale incremento, al netto dell eventuale relativo fondo crediti di dubbia esigibilità, può costituire copertura di impegni riguardanti spese di investimento imputate agli esercizi considerati nel bilancio successivi a quello in corso di gestione, a condizione che gli accertamenti riguardanti tali entrate non siano già stati effettuati in uno degli ultimi tre esercizi rendicontati. ODCEC - 16/17 Settembre

56 Nuove o Maggiori Aliquote Fiscali Gli investimenti finanziabili dal 50% della quota del margine corrente derivante dall applicazione app di nuove o maggiori aliquote fiscali, sono dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (articolo 11, comma 5, lettera d). ODCEC - 16/17 Settembre

57 Nuove o Maggiori Aliquote Fiscali Con riferimento a tale forma di copertura, l attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni per spese di investimento è resa dando atto di avere verificato che: 1. per ciascun esercizio, gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili con il 50% della quota del margine corrente derivante dalla maggiorazione delle aliquote fiscali, di cui all elenco della nota integrativa ti allegata al bilancio, i ed avere riscontrato t che, per tutti gli esercizi considerati nel bilancio, ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile; ODCEC - 16/17 Settembre

58 Nuove o Maggiori Aliquote Fiscali 2) che la quantificazione degli stanziamenti riguardanti l incremento di gettito fiscale derivante dall applicazione applicazione delle nuove o maggiori aliquote è stata elaborata nel rispetto del principio p della prudenza; pude 3) che le maggiori entrate non sono già state oggetto di registrazione contabile nei tre esercizi rendicontati; ODCEC - 16/17 Settembre

59 Nuove o Maggiori Aliquote Fiscali 4) con riferimento alla data dell attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri lb e della nota integrativa, riportati in allegato all attestazione. ODCEC - 16/17 Settembre

60 4) la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente,, realizzate nell esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata. ODCEC - 16/17 Settembre La Copertura Finanziaria delle Spese di Investimento IMPUTATE ad esercizi SUCCESSIVO a quello in CORSOO DI GESTIONE

61 Riduzione PERMANENTE di Spese Correnti Le riduzioni permanenti di spese correnti possono essere destinate ad incrementare il margine corrente destinato agli investimenti. In tali casi, l intero incremento del margine corrente può costituire copertura di impegni riguardanti spese di investimenti imputati agli esercizi considerati nel bilancio, successivi a quello in corso di gestione, a condizione i che la riduzione della spesa corrente sia già realizzata, risulti da un titolo giuridico idi perfezionato e non risulti da uno degli ultimi tre esercizi rendicontati. ODCEC - 16/17 Settembre

62 Riduzione PERMANENTE di Spese Correnti Gli investimenti e t finanziati at da tale quota del margine corrente sono dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (articolo 11, comma 5, lettera d). ODCEC - 16/17 Settembre

63 Riduzione PERMANENTE di Spese Correnti Con riferimento a tale forma di copertura, l attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni per spese di investimento è resa dando atto di avere accertato che: 1) gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili dalla quota del margine corrente derivante dalla riduzione permanente delle spese correnti, di cui all apposito elenco della nota integrativa allegata al bilancio, i ed avere riscontrato t che, per tuttitti gli esercizi i considerati nel bilancio, ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile; ODCEC - 16/17 Settembre

64 Riduzione PERMANENTE di Spese Correnti 2) la riduzione permanente delle spese correnti si è già realizzata, risulti da un titolo giuridico perfezionato e non sia già stata oggetto di registrazione contabile nei tre esercizi rendicontati; 3) con riferimento alla data dell attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche df a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l attestazione è stata resa facendo riferimento i alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all attestazione attestazione. ODCEC - 16/17 Settembre

65 Variazioni di Bilancio che determinano Variazione del Margine Corrente. ODCEC - 16/17 Settembre La Copertura Finanziaria delle Spese di Investimento IMPUTATE ad esercizi SUCCESSIVO a quello in CORSOO DI GESTIONE

66 Riduzione del Margine Corrente Le variazioni di bilancio che determinano variazioni corrente possono disporre l aggiornamento: del margine A. del prospetto pospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione; B. della sezione della nota integrativa al bilancio che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente. ODCEC - 16/17 Settembre

67 2.0 Il Pareggio di Bilancio nella Legge 24 dicembre 2012 n. 243 ODCEC - 16/17 Settembre

68 Il Capo IV della L. 243/2012 recita : Legge n. 243 de el Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico ODCEC - 16/17 Settembre

69 Legge n. 243 del ODCEC - 16/17 Settembre

70 Legge n. 243 del ODCEC - 16/17 Settembre

71 Legge n. 243 del ODCEC - 16/17 Settembre

72 2.1 Il Pareggio di Bilancio NELLA FINANZIARIA 2016 Legge 28 dicembre 2015 n. 208 Art. 1 commi da 707 a 734 ODCEC - 16/17 Settembre

73 Articolo 1 comma 707 Viene abrogata tutta la normativa concernenti la disciplina del patto di Legge n. 208 de el 2015 stabilità interno degli enti locali e quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190 del Restano, invece, fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, nonché l applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all anno 2015 o relativo agli anni precedenti. Sono fatti salvi gli effetti connessi all applicazione applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali. ODCEC - 16/17 Settembre

74 Articolo 1 comma 709 Si precisa che gli Enti Locali e le Regioni, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle NUOVE disposizioni relative al SALDO Legge n. 208 de el 2015 di COMPETENZA, come disciplinato dai commi da 707 a 734 che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Il comma 710, per gli enti indicati al precedente comma 709, definisce il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica. Tale concorso consiste nel conseguire un SALDO NON NEGATIVO, in termini di COMPETENZA, tra le ENTRATE FINALI ele SPESE FINALI. ODCEC - 16/17 Settembre

75 Il comma 711 specifica che Ai fini dell'applicazione del comma 710, le entrate finali sono Legge n. 208 de el 2015 quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto it dal decreto legislativo l 23 giugno 2011, n.118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pu pluriennale ae vincolato, di entrata e di spesa, AL NETTO della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. ODCEC - 16/17 Settembre

76 Legge n. 208 de el 2015 Comma 712 A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Nella seduta ARCONET del 16/12/2015 è stato elaborato il prospetto. ODCEC - 16/17 Settembre

77 2.2 Il Pareggio di Bilancio Un Esempio ODCEC - 16/17 Settembre

78 Esempio 1 : Ipotesi di Avanzo = Zero e FPV = Zero ODCEC - 16/17 Settembre

79 Esempio 1 : Ipotesi di Avanzo = Zero e FPV = Zero ELEMENTI POSITIVI Quota di Rimborso dei Mutui = Titolo IV^ Spesa Fondo Crediti dubbia Esigibilità = Titoli I^ Spesa ODCEC - 16/17 Settembre

80 Esempio 2 : Ipotesi di Avanzo > Zero e FPV = Zero ODCEC - 16/17 Settembre

81 Esempio 3 : Avanzo = Zero / FPVE diverso da Zero ODCEC - 16/17 Settembre

82 Esempio 4 : Avanzo = Zero / FPVE e FPVS diverso da Zero ODCEC - 16/17 Settembre

83 ELEMENTI NEGATIVI 1. Spese Finanziate con Avanzo (eccezione Titolo IV^ Spesa) 2. Spese Finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato Entrata da Mutui 3. Code Vecchio Patto da Restituire i ODCEC - 16/17 Settembre

84 AVANZO E FPV da INDEBITAMENTO POSSONO ESSERE NEUTRI? ODCEC - 16/17 Settembre

85 ODCEC - 16/17 Settembre

86 3.0 Le modifiche alla Legge 243/2012 ed il NUOVO Pareggio di Bilancio (Legge 12/08/2016 n. 164) ODCEC - 16/17 Settembre

87 Legge 243/2012 Legge 243/2012 Modificata Art. 9 Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali 1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città 1.I bilanci delle regioni, dei comuni, metropolitane e delle province delle province, delle città autonome di Trento e di Bolzano metropolitane e delle province si considerano in equilibrio autonome di Trento e di Bolzano si quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. considerano in equilibrio i quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate t finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell articolo 10 ODCEC - 16/17 Settembre

88 Legge 243/2012 Legge 243/2012 Modificata 1-bis. Ai fini dell applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni , con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata edispesa. A decorrere dall esercizio 2020, traleentrateelespesefinaliè incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. ODCEC - 16/17 Settembre

89 Legge 243/2012 Legge 243/2012 Modificata 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo dei saldi di 2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali cui al medesimo comma 1, da assicurarne il recupero entro il lettere a) e b), adotta misure di triennio successivo, in quote correzione tali da assicurarne il costanti. recupero entro il triennio successivo. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero. ODCEC - 16/17 Settembre

90 Legge 243/2012 Legge 243/2012 Modificata Art. 10 Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali 3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate t 3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni i di sulla base di apposite intese investimento realizzate concluse in ambito regionale che attraverso l utilizzo dei risultati garantiscano, per l'anno di di amministrazione degli esercizi riferimento, l'equilibrio della precedenti sono effettuate sulla gestione di cassa finale del base di apposite intese concluse in complesso degli enti territoriali ambito regionale che garantiscano, della regione interessata, per l anno di riferimento, il rispetto compresa la medesima regione, del saldo di cui all articolo 9, come definito dall'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti comma 1, lettera a) territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione. ODCEC - 16/17 Settembre

91 Nota di lettura IFEL del 27 Luglio 2016 Per quanto concerne il finanziamento degli investimenti tramite ricorso al debito o mediante utilizzo degli avanzi di amministrazione, rimane da precisare che non necessiteranno di alcuna ratifica/autorizzazione in sede di intesa regionale le operazioni autonomamente programmate dal singolo ente nel rispetto del proprio saldo finale di competenza, come declinato ai sensi del comma 1-bis dell articolo 9 della revisionata legge 243. Ne consegue che le intese in ambito regionale avranno la medesima funzione svolta precedentemente dal Patto orizzontale regionale, con finalità redistributive a somma zero di spazi finanziari rilevanti ai fini del saldo di finanza pubblica. ODCEC - 16/17 Settembre

92 Legge 243/2012 Legge 243/2012 Modificata Art. 10 Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali 4. Qualora, in sede di rendiconto, 4. Le operazioni di non sia rispettato t l'equilibrio i di indebitamento t di cui al comma 2 cuialcomma3,primoperiodo,il e le operazioni di investimento saldo negativo concorre alla realizzate attraverso l utilizzo determinazione dell'equilibrio dei risultati di amministrazione della gestione di cassa finale degli esercizi precedenti, non dell'anno successivo del soddisfatte dalle intese di cui al complesso degli enti della regione comma 3, sono effettuate sulla interessata, compresa la base dei patti di solidarietà medesima regione, ed è ripartito nazionali. tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali. ODCEC - 16/17 Settembre

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