18. NORMATIVA PER LA PRESCRIZIONE E LA DISPENSAZIONE DEI MEDICINALI PER GLI ANIMALI

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1 NORMATIVA PER LA VENDITA DEI VETERINARI 18. NORMATIVA PER LA PRESCRIZIONE E LA DISPENSAZIONE DEI PER GLI ANIMALI 1 1) Riferimenti normativi Decreti legislativi 66/93, 336/99, 158/06, 193/06, 143/07 Direttive CE 2001/82/CE, 2004/28/CE, 2006/130/CE Regolamento CEE 2377/90, (UE) 37/2010 D.M. 23/11/95, 13/05/05 Circ. Ministeriali n. 7 del 09/03/92 e n. 24 del 02/06/92, n. 14 del 29/09/00 e DGVA/XI/6379/P del 09/03/04 Farmacopea Ufficiale XII ed. (tabelle 4 e 5), come rivista dall integrazione vigente dal 02/04/10 Consultare l eventuale normativa regionale Argomenti più consultati Prescrizioni ad animali da compagnia: punto 4; Prescrizioni ad animali i cui prodotti sono destinati all alimentazione umana: punto 5; Prescrizione stupefacenti: punto7; Obblighi del farmacista: punto 10; Vendite dirette: punto 11; Tabella modalità spedizione ricette: pag. 18 Per la normativa generale sui medicinali veterinari, vedi M 5. Per le analogie con le prescrizioni dei medicinali per uso umano, vedi M 17. Per le preparazioni estemporanee, vedi M 9. Per la prescrizione e l approvvigionamento delle sostanze stupefacenti e psicotrope, oltre al punto 7, vedi M 8, M 17.8 ed M 17, punto 10. Per le vendite dirette, vedi anche F 21, punto 5. Per le sanzioni, tieni conto delle depenalizzazioni previste dall art. 131bis del C.P.; vedi F ) Premessa Il DLGS 193/06 ( Codice comunitario dei medicinali veterinari ), costituisce il principale riferimento normativo per i medicinali veterinari (incluse le premiscele per alimenti medicamentosi). La prescrizione, la dispensazione e l acquisto di medicinali destinati alla cura degli animali, prevede formalismi ed adempimenti diversi, a seconda delle caratteristiche del medicinale ma soprattutto tiene conto della sua destinazione (animali da compagnia, animali i cui prodotti sono destinati alla alimentazione umana, scorte per aziende e impianti in cui vengono curati o custoditi animali, scorte per medici veterinari). Ai fini delle modalità di prescrizione, gli animali sono suddivisi in due categorie: - animale da compagnia: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità; è animale da compagnia o animale famigliare o animale da affezione: qualsivoglia animale non destinato alla produzione di alimenti appartenente a una specie nutrita, allevata o detenuta, ma normalmente non destinata al consumo umano nella Comunità (Regolamento CE 767/09); gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia - animali i cui prodotti sono destinati all'alimentazione umana (detti anche animali da reddito o "animali da azienda"); secondo il DLGS 04/08/99 n.336, sono tali gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, ed equina, nonché i volatili da cortile e i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un azienda, intendendosi per azienda, qualsiasi luogo, anche all aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente ; ai fini prescrittivi, l animale normalmente destinato all alimentazione umana, va considerato tale anche quando gestito come animale da affezione, con alcune deroghe (equidi non destinati alla macellazione per uso alimentare umano e dichiarati all anagrafe equina irreversibilmente tali, pesci d acquario, uccelli da voliera, piccioni viaggiatori, conigli da compagnia ecc. non destinati all alimentazione umana); è animale non destinato alla produzione di alimenti: qualsiasi animale nutrito, allevato o detenuto, ma non destinato al consumo umano, ad esempio animali da pelliccia, animali da compagnia e animali detenuti in laboratori, giardini zoologici e circhi (Regolamento CE767/09); il medico veterinario si assume la responsabile di dichiarare un animale normalmente destinato alla produzione di alimenti (PDA) come non destinato alla produzione di alimenti (NPDA) Escluse poche eccezioni (punti 4, 5, 6 e 7), i medicinali destinati ad animali da compagnia vanno prescritti su un semplice ricettario (punto 4), mentre i medicinali destinati ad animali i cui prodotti sono utilizzati (o utilizzabili) per l alimentazione umana vanno prescritti su ricettario veterinario di modello ufficiale (vedi i punti 3 e 5).

2 2 NORMATIVA PER LA VENDITA DEI VETERINARI La prescrizione di medicinali autorizzati per uso umano è consentita al medico veterinario solo quando non esistono corrispondenti medicinali per uso veterinario e la loro prescrizione è sempre non ripetibile. Anche se emesse su carta intestata di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari, le prescrizioni devono sempre riportare il timbro personale del medico veterinario che le firma. Il timbro riporta il numero di iscrizione all Ordine professionale. CHI PUÒ VENDERE VETERINARI. Occorre distinguere tra: vendita al dettaglio, vendita diretta, vendita all ingrosso e consegna/cessione di medicinali da parte del medico veterinario Ai fini della normativa sul farmaco veterinario la vendita al dettaglio è quella fatta all'utilizzatore finale, sia esso titolare, o semplice destinatario di prescrizione (proprietario di un cane o un gatto ad esempio). e può essere fatta solo in farmacia ed in parafarmacia. Farmacie e parafarmacie possono rifornire le scorte d ei medici veterinari e dei titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati, e custoditi professionalmente animali La vendita diretta è quella che: un grossista di medicinali veterinari, autorizzato, fa ai titolari di impianti in cui vengono curati, allevati, e custoditi professionalmente animali; il grossista può vendere al pubblico medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonché di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico veterinaria.. La vendita all ingrosso è quella che un distributore intermedio fa agli autorizzati al commercio al dettaglio. A proposito della (discutibilissima, dal punto di vista deontologico, professionale e tributario) cessione di medicinale da parte del medico veterinario, al proprietario dell animale, la FNOVI (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Veterinari così si è espressa (FAQ 307 dell 11/03/14): La cessione del farmaco, così come prevista dal comma 3 dell'articolo 84 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193, è da inquadrarsi esclusivamente come prestazione accessoria a quella strettamente professionale. Il carattere accessorio è definito dall'art. 12 del DPR. 633/1972 (principio di accessorietà) una prestazione di servizio o una cessione di beni quando è accessoria ad un'altra cessione o ad un'altra prestazione sostanzialmente concorre alla formazione della stessa base imponibile; quella accessoria, che è meno importante perde la propria autonomia e viene assorbita nell'operazione principale e quindi non solo rientra nello stesso imponibile, ma attrae la stessa aliquota. In estrema sintesi una prestazione si definisce accessoria quando non può essere resa se non come conseguenza della prestazioni medica stretta e non può essere resa in autonomia. Se, come sostenuto da alcuni, si esponesse in fattura il farmaco ceduto con un'aliquota diversa da quella delle prestazioni medico veterinarie, attualmente 22%, si effettuerebbe una vera e propria attività commerciale di vendita del farmaco, attività riservata alle farmacie e ora alle parafarmacie (Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 art.70). A ulteriore supporto della accessorietà della cessione del farmaco da parte dei medici veterinari va ricordato che nel modello VK 22 dell Agenzia delle Entrate -Studi di settore quadro D -elementi specifici dell attività- vi è un rigo che prevede di indicare come elemento di attività: Spese derivanti dalla dispensazione del farmaco ai sensi del Decreto Legislativo 193/2006 LA RICETTA ELETTRONICA E LA RINTRACCIABILITA L articolo 3 del DLGS 167/17 (Legge comunitaria 2017), integrando gli articoli 89 e 108 del DLGS 193/06 ( Codice comunitario dei medicinali veterinari ), ha approvato l adozione della ricetta elettronica veterinaria che dal 1 settembre 2018 dovrà sostituite la prescrizione cartacea, in analogia con quanto già realizzato per la prescrizione dei medicinali per uso umano a carico del SSN. L adozione della ricetta elettronica veterinaria è finalmente possibile, visto che i medicinali veterinari sono ora dorati di codice a barre e la banca centrale dei dati (regolamentata dal DM 15 luglio 2017) è funzionante. La conseguenza sarà la completa tracciabilità dell intera filiera del farmaco veterinario. Alla legge legge comunitaria 2017 faranno seguito gli indispensabili decreti attuavi del Ministero della salute. Codice a barre. 1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 68, comma 1,lettera b), e 71, comma 1, lettera b),il fabbricante del medicinale veterinario immesso in commercio provvede ad applicare sulle singole confezioni un codice a barre dal quale sia rilevabile, attraverso lettore ottico, anche il numero di lotto, in conformità, con l'articolo 6-octies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n Fatte salve le informazioni previste dal presente decreto, il Ministero della salute disciplina le modalità di registrazione che prevedano l'impiego del codice a barre di cui al comma 1, nonché le modifiche al modello di ricetta medico veterinaria 2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, le parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari nonché i medici veterinari attraverso la prescrizione del medicinale veterinario inseriscono nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita con decreto del Ministro della salute 15luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 1 gennaio 2005, le seguenti informazioni, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della salute: a) l'inizio dell'attività di vendita, ogni sua variazione intervenuta successiva-mente e la sua cessazione, nonché l'acquirente; b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari. 2-ter La banca dati di cui al comma 2-bis è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. E' fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento. 2-quater. L'attività di tenuta e di aggiornamento della banca dati di cui al comma 2-bis è svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambio delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente." (articolo 89 del DLGS 193/06, come modificato dall articolo 3 del DLGS 167/17)

3 NORMATIVA PER LA VENDITA DEI VETERINARI 3 Modello di ricetta medico veterinaria. 1.Il modello di ricetta medico veterinaria ed i casi in cui tale modello è obbligatorio, sono stabiliti nell'allegato III. Tale allegato può essere modificato con successivi decreti del Ministro della salute da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per assicurarne la compatibilità con successive norme di diritto comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n bis. In alternativa alla modalità di redazione in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, la prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria, può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis. A decorrere dal 1º settembre 2018, la prescrizione dei medicinali veterinari è redatta esclusiva-mente secondo il predetto modello di ricetta elettronica. 1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 108.*". (articolo 118 del DLGS193/03 come modificato dall articolo 3 del DLGS 167/17) *Sanzioni. 1.Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio medicinali veterinari senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 5, comma 1,è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ,00 a euro ,00.". (articolo 108 del DLGS 193/06) 3) Limitazioni prescrittive e operative imposte al veterinario Deroghe I medicinali destinati ad animali di qualsiasi specie, possono essere prescritti esclusivamente dal medico veterinario, abilitato alla professione e iscritto all Ordine professionale. I medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari, devono limitarne la quantità al minimo necessario per il trattamento o la terapia. (articolo 76, comma 2 del DLGS 193/06) Il medico veterinario deve prescrivere, in via prioritaria, medicinali per uso veterinario e destinati, per quella malattia, alla specie dell animale trattato; è vietata, ma con le deroghe riportate immediatamente di seguito, la prescrizione e la somministrazione agli animali, di medicinali veterinari non autorizzati o non autorizzati per la specie cui l animale appartiene. DEROGHE a) Animali non destinati alla produzione di alimenti 1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per curare una determinata affezione (è considerato inesistente anche il medicinale per uso veterinario non somministrabile ad un animale di peso inferiore a quello per il quale è stato autorizzato: Ministero salute DGSAF P- 29/03/2017 a proposito del medicinale SOLIPHEN 60) di specie animali non destinate alla produzione di alimenti (compresi tra questi, gli animali dichiarati non destinati alla produzione di alimenti o NPDA o nondpa), il veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità ed al fine di evitare all animale evidenti stati di sofferenza, trattare l animale interessato: a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l uso su un altra specie animale o per un altra affezione della stessa specie animale; b) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a): 1) con un medicinale autorizzato per l uso umano; in tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico veterinaria non ripetibile; 2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro dell Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche per l uso nella stessa specie o in altra specie per l affezione in questione, o per altra affezione; 3) in mancanza di medicinali di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria. (articolo10, comma 1 del DLGS 193/06; vedi anche Sostanze farmacologicamente attive in M 18.4). Per i medicinali omeopatici veterinari, vedi l ultimo capoverso del sottostante paragrafo b). Il Ministero della salute, con circolare n del 29/03/11 ha ulteriormente chiarito il significato dell uso in deroga: Uso in deroga Uso della cascata : 1. Quando i test microbiologici dimostrano che un particolare ceppo batterico ha sviluppato antibiotico resistenza a tutti i prodotti i cui foglietti illustrativi contengono indicazioni contro lo stesso, il veterinario può ritenere che non esistono trattamenti autorizzati per tale condizione e può prescrivere apposito prodotto in base ai risultati dell antibiogramma; 2. nel caso in cui un medicinale si presenti solo in associazioni con altri principi attivi, che potrebbero, in condizioni particolari di salute di un animale, risultare inutili o addirittura peggiorare la malattia; 3. In caso di infezioni croniche, se il problema persiste dopo il trattamento con un prodotto autorizzato, il veterinario, nel singolo caso clinico, può dedurre che non esistono prodotti specifici ed è lecito ricorrere alla cascata.

4 4 NORMATIVA PER LA VENDITA DEI VETERINARI 4. Qualora non esista nessuna specialità veterinaria autorizzata per una specifica via di somministrazione e/o formulazione ritenuta dal veterinario indispensabile per la terapia di una specifica patologia si può dedurre che non esistono prodotti specifici ed è lecito ricorrere alla cascata; ( ai sensi degli artt. 10 e 11 del dlgs 193 del 2006) RESPONSABILITÀ DEL FARMACISTA si ribadisce che ai fini della salvaguardia del benessere animale, è ammessa l applicazione dell uso in deroga per animali non destinati alla produzione di alimenti, sotto l esclusiva responsabilità del veterinario che ha in cura l animale, secondo quanto previsto dall articolo 10 del DLGS 193/2006 (Ministero della salute DGSAF P-21/09/2017) RESPONSABILITÀ DEL VETERINARIO E RELATIVE SANZIONI Salvo che il fatto costituisca reato, il veterinario che non osserva le disposizioni degli articoli 10 e 11 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.549,00 a euro 9.296,00. E' soggetto alla medesima sanzione chiunque fornisce medicinali veterinari senza la prescrizione prevista dall'articolo 76, commi 1 e 2. (articolo 108, comma 11 del DLGS 193(2006) d b) Animali destinati alla produzione di alimenti 1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per curare una determinata affezione di specie animali destinate alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile, può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità ed al fine di evitare all animale evidenti stati di sofferenza, trattare l animale interessato, in uno specifico allevamento: a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l uso su un altra specie animale o per un altra affezione della stessa specie animale; b) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a); - con un medicinale autorizzato per l uso umano; - con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato per l uso sulla stessa specie o su un altra specie destinata alla produzione di alimenti, per l affezione di cui trattasi, o per altra affezione; - in mancanza di medicinali di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria (vedi anche Sostanze farmacologicamente attive in M 18.4). 2. Le sostanze farmacologicamente attive del medicinale di cui al comma 1, devono essere comprese negli allegati I, II, III del regolamento (CEE) n. 2377/90 (ora allegato 1 del Regolamento UE 37/2010) ed un veterinario responsabile deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti derivanti dagli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori. Il tempo di attesa, a meno che non sia indicato sul medicinale impiegato per le specie interessate, non può essere inferiore a 7 giorni per le uova ed il latte, a ventotto giorni per le carni di pollame e di mammiferi, inclusi il grasso e le frattaglie e a 500 gradi/giorno per le carni di pesce. Altre sostanze farmacologicamente attive ritenute indispensabili per il trattamento di affezioni degli equidi destinati alla produzione di alimenti e non ricomprese nel regolamento (CEE) n. 2377/90 (ora allegato 1 del Regolamento UE 37/2010) possono essere impiegate con un tempo di attesa di almeno sei mesi, purché presenti in apposito elenco stabilito in sede comunitaria. 3. Ove venga impiegato un medicinale veterinario omeopatico i cui principi attivi sono inclusi nell allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 (ora allegato 1 del Regolamento UE 37/2010), il tempo di attesa è ridotto a zero. 4.Il medico veterinario responsabile tiene un registro numerato in cui annota tutte le opportune informazioni concernenti i trattamenti di cui al presente articolo quali l identificazione del proprietario e degli animali, la data in cui gli animali sono stati trattati, la diagnosi, i medicinali prescritti, le dosi somministrate, la durata del trattamento e gli eventuali tempi di attesa raccomandati; il medico veterinario tiene la documentazione a disposizione delle competenti autorità sanitarie, ai fini di ispezione, per almeno 5 anni dalla data dell ultima registrazione. (art 11, commi 1, 2, 3, 4 DLGS 193/06) 1. Ove la scelta terapeutica e' indirizzata all'impiego di medicinali omeopatici veterinari, si applicano le modalità dell'uso in deroga di cui all'articolo 10, per animali non destinati alla produzione di alimenti e all'articolo 11, commi 1, 3, 4, per animali destinati alla produzione di alimenti, se le sostanze attive presenti nel medicinale figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 (ora allegato 1 del Regolamento UE 37/2010), sotto la responsabilità di un medico veterinario, con ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile (articolo 23 del DLGS 193/06) Medicinali il cui uso è limitato o ad utilizzo e detenzione esclusivi del medico veterinario (DLGS 158/06, come modificato dal DLGS 232/07 e integrato dal D.M. 29/07/09 e ulteriormente modificato dal DLGS 148/09) I medicinali veterinari che richiedono speciali accorgimenti e specifiche competenze ai fini della loro somministrazione agli animali e nelle successive fasi di monitoraggio sui medesimi, sono utilizzati esclusivamente dal medico veterinario. 1. Salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5 (vedi sotto) è vietata per tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali e esteri, estradiolo 17-beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste e per sostanze per azione estrogena- diverse dall estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri- androgena o gestagena nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante: a) la somministrazione, mediante qualsiasi metodo, agli animali d azienda e agli animali d acquacoltura.(art. 3 DLGS 158/06) 1. In deroga ai divieti di cui all articolo 3, è consentito somministrare agli animali d azienda, a scopo terapeutico, medicinali veterinari contenenti: a) testosterone, progesterone o derivati che si trasformano facilmente nel composto iniziale per idrolisi, dopo assorbimento nel luogo di applicazione; la somministrazione deve essere effettuata solo da un veterinario mediante iniezione o, per il trattamento di una disfunzione ovarica, mediante spirali vaginali e non mediante impianti, su animali d azienda chiaramente identificati; b) trembolone allilico da somministrare per via orale, ovvero le sostanze beta agoniste ad equidi, siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante; c) sostanze beta agoniste, alle vacche al momento del parto, sotto forma di iniezione per l induzione della tocolisi; 2. La somministrazione dei medicinali veterinari di cui al comma 1, lettere a) e c), deve essere effettuata da un veterinario o, nel caso di medicinali veterinari contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera b), sotto la sua diretta responsabilità... (art. 4 DLGS 158/06) 1. In deroga al divieto di cui all articolo 3, comma 1, lettera a) (vedi sopra) sono consentiti:

5 NORMATIVA PER LA VENDITA DEI VETERINARI 5 a) la somministrazione per fini di trattamento zootecnico di medicinali veterinari che contengono sostanze ad azione estrogena diverse dall estradiolo 17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri, androgena o gestagena; la somministrazione deve essere effettuata da un veterinario ad animali chiaramente identificati (il medico deve, presumibilmente indicare tale impegno per iscritto se non si rifornisce come scorta ); b) il trattamento di avannotti di acquacoltura a scopo di inversione sessuale durante i primi tre mesi di vita con medicinali veterinari contenenti sostanze ad azione androgena; 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il veterinario compila una ricetta in triplice copia non ripetibile, in cui sia precisato il trattamento zootecnico previsto e la quantità di prodotto necessario (articolo 5 del DLGS 158/06) 1. I medicinali veterinari che richiedono speciali accorgimenti e specifiche competenze ai fini della loro somministrazione agli animali e nelle successive fasi di monitoraggio sui medesimi, sono utilizzati esclusivamente dal medico veterinario. 2. Oltre a quelli stabiliti per i trattamenti terapeutici e zootecnici di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 (vedi sopra) i medicinali di cui all articolo 1, comprendono: a) abortivi, nel caso in cui vengano somministrati con finalità abortive; b) anestetici locali iniettabili; c) anestetici generali iniettabili e inalatori (tra cui i medicinali veterinari Alfa-2.adrebergici o Alfa antagonisti); d) anticoncezionali iniettabili; e) antineoplastici iniettabili, citochine e immuni modulatori iniettabili; f) specialità medicinali veterinarie nei casi di uso intrarticolare; g) emoderivati; h) eutanasici; i) beta-agonisti. La detenzione e l'approvvigionamento dei medicinali di cui ai punti c) e h) del comma 1, sono consentiti esclusivamente al medico veterinario. (articoli 1 e 2 de D.M. 28/07/09) 1. Nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nelle etichette e nei foglietti illustrativi dei medicinali di cui al comma 1 dell'art. 2, ad eccezione di quelli di cui alle lettere c) e h), alla voce «Avvertenze» e' inserita la seguente dicitura: «La somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario». 2. Nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nelle etichette e nei foglietti illustrativi dei medicinali di cui alle suddette lettere c) e h), alla voce «Avvertenze» e' inserita la seguente dicitura: «La somministrazione e detenzione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario». La vendita dei farmaci di cui alle sopracitate lettere c) e h) e' effettuata soltanto dietro presentazione di ricetta medicoveterinaria non ripetibile in triplice copia o della prescrizione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1990, n. 309, a secondo del medicinale prescritto. 3. L'adeguamento degli stampati e del riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui ai commi 1 e 2 delle confezioni dei medicinali veterinari in commercio alle disposizioni del presente decreto deve essere effettuato entro un anno dall'entrata in vigore del medesimo. (articolo 3 del D.M. 28/07/09) PER USO UMANO SOGGETTI A PRESCRIZIONE LIMITATIVA E/O USO LIMITATIVO (vedi F 21, punti 6 e 11) 5. Le strutture veterinarie di cui al comma 1 (come definite dalla Conferenza Stato/Regioni*), limitatamente all'impiego su animali non destinati alla produzione di alimenti per l'uomo ed esclusivamente per i casi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), n. 1) (vedi sopra), possono detenere scorte di medicinali ad uso umano, assolvendo agli adempimenti di registrazione di cui al comma 4. Tali medicinali possono essere somministrati agli animali unicamente dal medico veterinario della struttura veterinaria che li ha in cura e non possono essere in alcun modo ceduti ai proprietari degli animali stessi. 6. Alle strutture veterinarie di cui al comma 1 per l'esclusivo impiego nell'attività clinica nelle strutture medesime, possono essere ceduti, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 10, medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura, purché non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico, e i medicinali prescrivibili solo da uno specialista ai sensi della normativa in materia di medicinali per uso umano. Tali medicinali possono essere impiegati, nei casi consentiti dall'articolo 10, nell'attività clinica all'interno della struttura medesima solo sotto il controllo del direttore sanitario che ne annota il carico e lo scarico nel registro di cui al comma 4, ove annota anche i trattamenti effettuati. Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente comma gli antibatterici. 7. L'approvvigionamento di medicinali di cui ai commi 5 e 6, viene effettuato attraverso i canali autorizzati di distribuzione del farmaco umano e, limitatamente a quelli prescrivibili solo da uno specialista, solo attraverso le farmacie aperte al pubblico, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia nella quale venga precisato che si tratta di approvvigionamento di scorte. (LA PRESCRIZIONE PUÒ ESSERE ACCETTATA SOLO SE SI TRATTA DI SCORTA PER IL VETERINARIO). Una copia della stesa ricetta deve essere inviata al servizio veterinario della azienda sanitaria a cura del responsabile alla vendita. (art. 84, commi 5, 6 e 7 del DLGS 193/06, modificato dal DLGS 143/07) *Articolo 1 Classificazione delle Strutture 1. E rimessa alle Regioni la classificazione delle strutture veterinarie pubbliche e private in relazione alle seguenti tipologie: a) Studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata b) Ambulatorio Veterinario esercitato in forma sia singola che associata c) Clinica Veterinaria Casa di cura veterinaria d) Ospedale veterinario e) Laboratorio veterinario di analisi 2. Le strutture di cui al comma 1, assoggettate al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene nonché alle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate, sono così individuate : a) Per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale. Qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato. Nel caso di accesso degli animali tali strutture sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria.

6 6 NORMATIVA PER LA VENDITA DEI VETERINARI b) Per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario. c) Per clinica veterinaria casa di cura veterinaria si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario. La clinica veterinaria casa di cura veterinaria deve poter fornire un assistenza medico chirurgica di base e/o di tipo specialistico. d) Per ospedale veterinario si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull arco delle 24 ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L ospedale veterinario è dotato di direttore sanitario medico veterinario. e) Per laboratorio veterinario di analisi si intende una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali. 3. I commi 1 e 2 del presente articolo nonché quanto previsto all articolo 2 possono non essere applicati alle campagne programmate e stabilite dalle Regioni con particolare riferimento all applicazione della Legge 281/91 fermo restando il pieno rispetto delle norme igienico sanitarie e del benessere animale. 4. Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi ed utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più delle strutture di cui ai commi 1 e 2 e devono essere specificatamente autorizzate. Articolo 2 Definizione dei requisiti 1. Ferme restando le altre norme vigenti, le strutture veterinarie di cui all articolo 1 lettera a) se vi è l accesso di animali, b), c) d) ed e) sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria e sono tenute a rispettare e ad adeguarsi ai requisiti minimi generali e specifici sanciti dalle singole Regioni sulla base dell allegato 1, di norma in maniera coordinata tra le stesse Regioni. 2. Le Regioni disciplinano le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 nonché per l accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi. 3. La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale ed ogni qualvolta le Regioni ne ravvisino la necessità ai fini del buon andamento delle attività sanitarie e relativo controllo. Articolo 3 Modalità di applicazione 1.Le Regioni entro un anno dalla pubblicazione del presente accordo, nell ambito della propria autonomia, danno attuazione dalle presenti disposizioni attraverso specifico provvedimento, nei limiti delle risorse disponibili e, comunque, ricomprese nell ambito della cornice finanziaria delineata dall accordo Stato- Regioni dell 8 agosto I requisiti minimi trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e d ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti. Per ampliamento si intende un aumento della superficie di almeno il 10% della struttura esistente; per trasformazione s intende la modifica della tipologia della struttura già autorizzata con o senza lavori sugli edifici o parti di essi. 3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 le regioni dettano disposizioni circa i tempi e le modalità per l adeguamento delle strutture veterinarie pubbliche e private già autorizzate e in esercizio ai requisiti minimi stabiliti dal presente accordo. (Conferenza Stato Regioni 26/11/03) Approvvigionamento del veterinario di medicinali umani per uso ospedaliero Secondo il Ministero della salute, nota DGSAF P-15/02/ i.p/2012/2, indirizzata all ANMVI di Cremona:...alle strutture autorizzate all esercizio dell attività professionale, per l esclusivo impiego nell attività clinica nelle strutture medesime, possono essere ceduti, ai sensi dell art. 84 del d.lgs n.193/2006, medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura, purché non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico. L approvvigionamento di medicinali di cui sopra viene effettuato attraverso i canali autorizzati di distribuzione del farmaco e, limitatamente a quelli prescrivibili solo da uno specialista, solo attraverso le farmacie aperte al pubblico, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia, nella quale venga precisato che si tratta di approvvigionamento di scorte. Tali medicinali possono essere impiegati nei casi consentiti dall articolo 10 del suddetto decreto, nell attività clinica all interno della struttura medesima solo sotto il controllo del direttore sanitario.nel caso di sostanze ad azione stupefacente e psicotropa, l approvvigionamento avviene mediante ricetta speciale in triplice copia, e nel rispetto delle registrazioni previste dall articolo 42 del DPR309/90... Sono esclusi dalla disciplina gli antibatterici. Sostanze farmacologicamente attive (vedi punti 13 e 15) E vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non in forma di medicinali veterinari autorizzati (comma 1 dell articolo 69 del DLGS 193/06). Per le disinfestazioni ambientali, vedi in calce al punto 13. Le sostanze di cui al comma 1 (sostanze farmacologicamente attive) possono essere detenute e cedute soltanto tra fabbricanti e grossisti autorizzati. (articolo 69, comma 4 del DLGS 193/07) Il divieto d uso delle sostanze farmacologicamente attive, anche sotto forma di preparazioni magistrali è stato oggetto di una recente puntualizzazione del Ministero della salute dedicata ad un particolare trattamento di interesse dell apicoltura ma indicativo per altri casi analoghi:...l uso dell acido ossalico, sostanza farmacologicamente attiva, priva come tale di regolare autorizzazione all immissione in commercio, non può essere consentito per il trattamento della varroa. La normativa vigente prevede un uso in deroga di medicinali veterinari preparati estemporaneamente da un farmacista solo in mancanza di medicinali veterinari autorizzati. Il Ministero della Salute ricorda che esistono in commercio 5 specialità medicinali indicate per il trattamento della varroa... (Ministero della salute del 05/08/10) Medici veterinari stranieri (articolo 75, comma 3 del DLGS 193/06) Il veterinario di un altro Stato membro della CE che si trovi a svolgere la sua attività professionale in Italia, dandone comunicazione alla ASL competente e osservando altri limiti e obbligazioni descritti nell articolo 75 del DLGS 193/06, può recare con sé e somministrare quantitativi ridotti di medicinali veterinari che non superino il fabbisogno quotidiano, necessario, ad esclusione di quelli ad azione immunologica, anche se tali medicinali non sono autorizzati in Italia. Medicinali veterinari, diversi dai campioni gratuiti, consegnati dal veterinario al proprietario dell animale

7 NORMATIVA PER LA VENDITA DEI VETERINARI 7 Il medico veterinario, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, può consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n.158, e successive modificazioni. Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate. (comma 3 dell articolo 84 del DLGS 193/06 come modificato articolo 13, comma 3 del D.L. 159/12, convertito con legge 189/12) A proposito della consegna/cessione di medicinali veterinari della propria scorta, al cliente, ritenuta lecita dal Consiglio di Stato, vedi al punto 2 ( Premessa ), l interpretazione della FNOVI,. 4) Prescrizione di medicinali destinati ad animali da compagnia o di affezione (per gli obblighi del farmacista, vedi punto 10; per i medicinali veterinari non soggetti a prescrizione medica, vedi punto 6) PREMESSE GENERALI Elementi minimi che devono figurare sulla carta intestata (ricettario) del medico 1. Il medico veterinario su ogni comunicazione informativa dovrà inserire: nome e cognome; il recapito professionale; l'ordine professionale presso cui è iscritto e il numero di iscrizione veterinario (art. 54 Codice deontologico) Invio della prescrizione per fax o posta elettronica La ricetta informatica o inviata per fax è esclusa nei casi in cui la legge richiede la presentazione del documento cartaceo. SOGGETTI A PRESENTAZIONE DI RICETTA RIPETIBILE Per la prescrizione dei medicinali da somministrare ad animali non produttori di alimenti per l uomo è utilizzata la formulazione di ricetta prevista ai sensi dell articolo 167 (vedi il paragrafo successivo relativo alle ricette non ripetibili) del T.U.LL.SS (tale obbligo, per le ricette ripetibili, in applicazione del comma 2 dell articolo 167, in relazione all articolo 123 del TULLSS, è limitato a: data di rilascio della ricetta, prescrizione e firma del medico veterinario) integrata con l indicazione della specie dell animale cui è destinato il medicinale prescritto; la prescrizione viene rilasciata in un unico esemplare. (art. 2, comma 3 del DM 28/09/93) La ricetta ripetibile, stesa su un normale ricettario, è il documento più spesso richiesto per le prescrizioni di medicinali ad animali da compagnia, quando vengono prescritte confezioni ad essi esclusivamente destinate e per le quali il Ministero della salute ha fatto obbligo di riportare sulla confezione la scritta da vendersi dietro presentazione di ricetta medica ripetibile ; in genere, i medici veterinari si dotano di ricettari in cui sono previsti appositi spazi per indicare specie (ma anche razza, sesso ed età dell animale) ed il nome e l indirizzo dl proprietario; razza dell animale e indirizzo e nome del proprietario non sono obbligatorie. Ripetibilità La ricetta ripetibile di cui all articolo 76, comma 6, ha validità di tre mesi dalla data di rilascio e può essere utilizzata per un massimo di cinque volte. Scaduto il termine, il farmacista ritira la prescrizione. (comma 4 dell allegato III al DLGS 193/06, riportato al successivo punto 5). *Nel rispetto della gerarchia delle fonti, i dettati del comma 4 dell allegato III al DLGS 193/06 (vedi in M le istruzioni all uso della ricetta medica veterinaria) prevalgono (FOFI del 18/09/10 Prot /AG uff. DRE/MDT/CR) sulle annotazioni in calce alla tabella 4 della F.U. che prevedono:...salvo diversa indicazione del medico, per un periodo non superiore a sei mesi, a partire dalla data di compilazione della ricetta e comunque non più di dieci volte ad esclusione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alla Tabella II, sez. E degli Stupefacenti (benzodiazepine), per i quali la ripetibilità della vendita è consentita per un periodo non superiore a trenta giorni e complessivamente per non più di tre volte... Per i medicinali omeopatici, vedi, di seguito, in M SOGGETTI A PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA NON RIPETIBILE La ricetta medica non ripetibile, di modello non ufficiale è richiesta quando vengono prescritti ad animali da compagnia, medicinali veterinari industriali per i quali il Ministero della salute ha fatto obbligo di riportare sulla confezione la scritta: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Sono anche sottoposti all obbligo di presentazione di ricetta medica non ripetibile: a) medicinali autorizzati per l impiego sull uomo; i medicinali per uso umano sono prescrivibili agli animali solo se non esistono corrispondenti medicinali per uso veterinario; la loro prescrizione (compresi OTC e SOP) pretende sempre una ricetta da rinnovare volta per volta. stesa in applicazione dei formalismi richiesti per le prescrizioni veterinarie;

8 8 NORMATIVA PER LA VENDITA DEI VETERINARI b) formule magistrali (prescrivibili se non esistono medicinali per uso veterinario e, in subordine, per uso umano); c) medicinali omeopatici autorizzati con procedura semplificata secondo l art. 20 del DLGS 193/06 (F.U. XII ed., tab. 5, punto 18; vedi anche M 30) d) medicinali veterinari autorizzati per un altra specie o autorizzati per la stessa specie ma per altra indicazione. Per i medicinali soggetti all obbligo di prescrizione non ripetibile deve essere usata (utilizzando un normale ricettario) la formulazione di ricetta da rinnovare volta per volta, prevista dall'articolo 167, commi 3 e 4 del T.U.LL.SS. integrata con l'indicazione della specie animale cui è destinato il medicinale: 1. E' data facoltà al Ministro per l'interno (ora Ministero della salute), sentito il Consiglio superiore di sanità, di stabilire a quali delle specialità medicinali debba essere applicata, per quanto concerne la vendita al pubblico, la disposizione contenuta nella lettera c) dell'art. 123, relativa all'obbligo da parte del farmacista della conservazione della ricetta originale nel caso di somministrazione di veleni 2. E' data altresì facoltà al Ministro per l'interno (ora Ministero della salute),, sentito il Consiglio superiore di sanità, di sottoporre all'obbligo della presentazione di ricetta medica la vendita di specialità medicinali la cui somministrazione, o per la loro composizione o per l'indicazione di uso, richieda speciale cautela. 3. Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, può inoltre subordinare all'obbligo della presentazione di ricetta medica, rinnovata volta per volta, la vendita di specialità medicinali il cui uso continuato possa determinare stati tossici. 4. I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono le specialità sottoposte all'obbligo di cui al comma precedente, debbono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, nome e domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in lettere la dose della specialità prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo, apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma. La ricetta dovrà essere conservata dal farmacista. (articolo 167 del TULS) Con nota del 17/02/94, il Ministero della Sanità ha chiarito che per formulazione di ricetta prevista dall articolo 167 del TULLSS, si intende che il veterinario dovrà riportare sulla prescrizione tutte le informazioni previste dall articolo 167 del TULLSS senza per questo essere obbligato a rispettare le modalità formali di stesura (mezzo di scrittura indelebile, segnare in tutte lettere la dose del medicinale prescritto ecc.) previste dallo stesso articolo 167 del TULLSS. L entrata in vigore della nota in calce alla tab. 5 della F.U. come rivista dall Integrazione vigente dal 02/04/10 ( In ogni altro caso la validità della ricetta non ripetibile è limitata ad un periodo non superiore a trenta giorni ) sembrerebbe applicarsi anche ai medicinali veterinari, per cui, salvo chiarimenti in senso contrario, la validità delle prescrizioni non ripetibili, di medicinali veterinari è da considerare di 30 giorni. I medicinali per uso umano soggetti a ricetta limitativa sono acquistabili e somministrabili esclusivamente dal veterinario ( vedi M 18.3 e punto 11) RICETTA MEDICO VETERINARIA DI MODELLO UFFICIALE (vedi punto 5) La ricetta medico veterinaria di modello ufficiale è necessaria quando agli animali da compagnia vengono prescritti medicinali autorizzati anche o esclusivamente per animali i cui prodotti sono utilizzabili per l alimentazione umana, limitatamente a quelli per i quali è prescritto tale tipo di documento (vedi in M 18.2 Medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario e punto 5). Alle prescrizione di medicinali veterinari destinati ad animali da compagnia si applica il comma 3 (ricetta veterinaria di modello ufficiale) quando le categorie di medicinali ivi elencate, sono presentate in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l uomo. (art. 76, comma 5 DLGS 193/06: per il comma 3, vedi M 18.8 Prescrizione ad animali di specie normalmente destinati alla produzione di alimenti ma dichiarati, dal medico veterinario non produttori di alimenti (non PDA) La prescrizione di medicinali destinati ad animali dichiarati non destinati all alimentazione umana (ndpa) seguono la normativa prevista per gli animali da compagnia con qualche piccola differenza per gli equidi ndpa: I cavalli nondpa, ai fini della normativa sulla farmacosorveglianza, sono assimilabile per molti aspetti agli animali da compagnia. Tuttavia per essi il legislatore ha previsto una normativa che in alcuni punti li differenzia da questi assoggettandoli a controlli che seppur non sovrapponibili a quelli degli equidi DPA, si differenziano da quelli previsti per gli animali da compagnia. Ma è soprattutto la normativa sull epidemio-sorveglianza che assoggetta i loro proprietari a comportamenti più simili a quelli degli animali DPA che a quelli degli animali da compagnia. Per questo motivo il possesso di un equide, sia esso DPA o non-dpa presuppone che questo ovunque sia ospitato lo sia in un luogo identificato con un codice di allevamento. Codice di allevamento che andrà riportato sempre sulla ricetta nella quale l indirizzo utile da indicare sarà quello del luogo in cui, al momento della terapia l equide è ufficialmente ricoverato (allevamento, clinica, ippodromo...). Per lo stesso motivo l identificazione andrà fatta con il microchip e qualora questo non sia presente (o dichiarato illeggibile sulla ricetta), con il n del passaporto. La comunicazione deve essere effettuata solo per gli "animali d'azienda", definizione che non comprende gli equidi nondpa. La somministrazione a nondpa non è soggetta a registrazione. Sulla ricetta la dicitura NON PERTINENTE PERCHE NONDPA consentirà al collega controllore di indirizzare le sue decisioni. : (FNOVI nella FAQ n. 129)

9 NORMATIVA PER LA VENDITA DEI VETERINARI 9 5) Prescrizione di medicinali destinati ad animali i cui prodotti sono utilizzati per l alimentazione umana (per gli obblighi del farmacista, vedi punto 10; per le scorte di impianto e del veterinario vedi punto 11 e F 21, punto 8) Per animali i cui prodotti sono destinati all'alimentazione umana", secondo il DLGS 04/08/99 n. 336, si intendono: gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, ed equina, nonché i volatili da cortile e i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un azienda sono tali anche le api destinate alla produzione di miele, i pesci da ittiocoltura ecc. Per azienda deve intendersi : qualsiasi luogo, anche all aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente. Ai fini prescrittivi, l animale normalmente destinato all alimentazione umana va considerato tale anche quando gestito come animale da affezione, con alcune deroghe: equidi (se il veterinario certifica irreversibilmente la sua non destinazione alla macellazione), pesci d acquario, uccelli da voliera, piccioni viaggiatori, conigli da compagnia ecc. per i quali il veterinario certifica la non destinazione all alimentazione umana. Esclusi i pochi medicinali non soggetti ad obbligo di presentazione di prescrizione medica (vedi punto 6), i medicinali destinati ad animali i cui prodotti possono essere utilizzati per l alimentazione umana vanno prescritti su una ricetta apposita: la ricetta medico veterinaria di modello ufficiale che deve essere utilizzata anche per la prescrizione dei medicinali per le scorte d impianto e del veterinario (vedi F 21, punto 8). L individuazione del tipo di prescrizione richiesto per la consegna di un medicinale autorizzato è sempre rimandata alla consultazione di quanto imposto in sede di rilascio o revisione dell autorizzazione e obbligatoriamente riportato in etichetta. Riportiamo, di seguito, il fac-simile del nuovo modello di ricetta medico-veterinaria approvato (con modestissime modifiche, rispetto al precedente) con DLGS 143/07 e vigente dal 20/09/07. MODELLO DI PRESCRIZIONE MEDICO VETERINARIA 1. Modello di ricetta medico-veterinaria richiamato all articolo 77, da utilizzare per le prescrizioni dei medicinali di cui all articolo 11(medicinali prescritti in deroga; vedi punto 3 N.d.R.) e all articolo 76, commi 3, 5 e 7 (vedi avanti NDR). A) PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL MEDICO VETERINARIO PRESCRITTORE 1. Medico veterinario prescrittore cognome e nome indirizzo. USL di residenza Numero e sigla provinciale di iscrizione all albo. 2. Destinatario della fornitura proprietario degli animali via frazione. comune.(provincia di.)..asl.. codice di allevamento (se previsto). 3. Diagnosi (da indicare solo sulla copia che rimane al veterinario).. 4. Medicinali da fornire Nome Confezione e quantità Posologia e durata del trattamento... ( ) Rifornimento per scorta dell impianto ( ) Rifornimento per scorta propria 5. Tempo di sospensione a).. b).. c) d) Identificazione dell animale/degli animali Marca auric./tatuaggio ecc. N. Specie ove necessario Razza Sesso Categoria

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