R E G O L A M E N T O C O M U N A L E P E R I S E R V I Z I F U N E B R I E C I M I T E R I A L I

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1 COMUNE DI LONGARONE Provincia di Belluno Via Roma n Longarone (BL) Tel fax C.F comune@longarone.net pec: comune.longarone.bl@pecveneto.it R E G O L A M E N T O C O M U N A L E P E R I S E R V I Z I F U N E B R I E C I M I T E R I A L I Adottato con deliberazione del Commissario Prefettizio (Consiglio Comunale) n. 27 del 15 aprile 2014; Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 27 aprile Entrato in vigore il 27 aprile 2017

2 Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali Art. 1 Oggetto del regolamento ********** CAPO I NORME GENERALI Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui: al testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n e successive modificazioni; al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile ai sensi dell art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, recante Approvazione del regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni; alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri e successive modificazioni ed integrazioni. i servizi funebri e cimiteriali di questo Comune. Art. 2 Responsabilità del Comune Il Comune, mentre ha cura perché, nell interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi ecc. CAPO II ORGANIZZAZIONE Art. 3 Organizzazione servizi cimiteriali Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell unità sanitaria locale (U.S.L.) o suo delegato, con le procedure di cui all art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n Art. 4 Obblighi del custode Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285, ha l obbligo di tenerli costantemente aggiornati e di tenere a disposizione del pubblico una copia del presente regolamento e copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni, ed ai servizi cimiteriali e funebri. 1

3 Art. 5 Cimiteri Il Comune di Longarone dispone di sette cimiteri situati nelle frazioni di Pirago, Muda Maè, Dogna e Fortogna, Castellavazzo, Codissago e Podenzoi. Art. 6 Diritto alla sepoltura Nei cimiteri comunali sono ricevuti i cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990, n Inoltre possono essere ricevuti: a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo comune la residenza anagrafica per almeno cinque anni; b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo comune; c) il coniuge e gli affini di persone che hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica per almeno cinque anni. Per i seppellimenti di cui alle lettere a), b) e c) gli interessati fanno apposita documentata domanda, soggetta a parere obbligatorio e vincolante della Giunta Comunale. La Giunta Comunale può inoltre autorizzare il ricevimento di salme di persone meritevoli. CAPO III FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI Art. 7 Trasporto dei cadaveri Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso fino alla porta del cimitero è a carico dei familiari del defunto. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ossa umane o di ceneri entro l ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dall Ufficiale dello Stato Civile secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/90. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dell Ufficiale dello Stato Civile del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Art. 8 Trasporti salme, resti e ceneri I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia dal R.D. del 10 luglio 1937 n. 1379, sono soggetti all osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione stessa. 2

4 Le modalità di rilascio del passaporto sono quelle indicate dall art. 27 del D.P.R. 285/90. La convenzione non si applica al trasporto di ceneri e resti completamente mineralizzati. Sarà l Ufficiale dello Stato Civile a rilasciare l autorizzazione al trasporto. Quest ultima dovrà contenere le generalità del defunto, la data di morte, di cremazione o esumazione o estumulazione e la destinazione. Il trasporto dell urna o cassetta dei resti non è soggetta ad alcuna misura igienico sanitaria. Per l introduzione in Italia di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione di Berlino, l interessato dovrà interpellare l autorità consolare italiana perché trasmetta la domanda e la relativa documentazione al Comune dove la salma è diretta per il rilascio della prescritta autorizzazione. Per l estradizione dall Italia di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione di Berlino, l interessato deve rivolgere domanda al Sindaco del Comune in cui si trova la salma. La documentazione è prevista dall art. 29 del D.P.R. 285/90. Per il trasporto da e per l estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione di Berlino, o da Comune a Comune, si osservano le disposizioni previste dall art. 30 del D.P.R. 285/90. Il trasporto di ceneri o resti fra Stati non aderenti alla convenzione di Berlino è soggetto alle normali autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90, anche in questo caso il trasporto dell urna o cassetta dei resti non è soggetto ad alcuna misura igienico - sanitaria. Per i trasporti di salma all estero o dall estero, o da Comune a Comune, nei mesi da aprile a settembre, le salme devono essere sottoposte al trattamento igienico previsto dall art. 32 del D.P.R. 285/90.Negli altri mesi dell anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che si raggiungono dopo 24 ore di tempo oppure quando il trasporto avvenga trascorse 48 ore dal decesso. Sono fatte salve eventuali variazioni normative in materia. CAPO IV POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI Art. 9 Comportamento vietato all interno dei cimiteri Nel cimitero è vietato ogni atto e comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato: fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare; introdurre armi, cani o altri animali; toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi; buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi; portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri; disturbare in qualsiasi modo i visitatori; prendere fotografie di opere funerarie senza l autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l autorizzazione del concessionario della sepoltura; eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l autorizzazione o richiesta dei concessionari; commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero; chiedere l elemosina od offerte; l ingresso alle persone in stato di ubriachezza. 3

5 CAPO V INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI Art. 10 Inumazione nei campi Per le inumazioni sono osservate le norme di cui al Capo XIV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90. In una fossa può essere inumato un solo feretro e il periodo di conservazione dura 10 (dieci) anni, trascorso questo lasso di tempo l Ufficiale di Stato Civile può disporne l esumazione, che avviene a spese del Comune. Nei cimiteri di cui all art. 5 sono inoltre previsti degli spazi in cui vengono inumati i resti delle salme il cui processo di mineralizzazione e scheletrizzazione non sia concluso del tutto. Art. 11 Epigrafi e ornamenti delle sepolture nei campi comuni Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture. Il Responsabile del Servizio competente autorizza la posa di una lapide in testa alla tomba le cui misure non dovranno superare l altezza massima di 1 mt.,i cordoli di delimitazione delle fosse dovranno avere le dimensioni per gli adulti di 1,70 mt. di lunghezza e 0,70 mt. di larghezza, mentre per i bambini dovranno avere le dimensioni di 1,20 mt. di lunghezza e 0,50 mt. di larghezza. All interno dei cordoli può essere collocata una piastra che occupi al massimo i 2/3 della superficie (mq. 0,80), al fine di permettere una più rapida mineralizzazione della salma. La domanda dovrà essere indirizzata al Servizio, su modello predisposto dallo stesso. Qualsiasi altra opera edile, sia sul soprassuolo che nel sottosuolo è assolutamente vietata. Le sepolture possono essere ornate con fiori e piante la cui altezza non può, in ogni caso, superare i 50 cm., tali piante devono essere contenute entro il perimetro della tomba e non possono, in ogni caso, invadere le tombe vicine, le corsie di separazione delle tombe ed i vialetti del cimitero. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Art. 12 Ossario e cinerario comune In ogni cimitero è prevista un area in cui vengono riposti i resti delle salme esumate o estumulate il cui processo di mineralizzazione sia concluso. E prevista inoltre un area in cui sono disperse le ceneri di quelle salme per le quali non è stata chiesta la concessione di una celletta ossario. Nessun segno di riconoscimento sarà posto su queste aree. Nel Cimitero di Fortogna sono utilizzati come ossario e cinerario comune i loculi numero del blocco C - ala vecchia. Per ragioni di spazio l Amministrazione Comunale può disporre, con deliberazione della Giunta, l incenerimento dei resti mortali contenuti nell ossario comune. Ne verrà dato avviso 4

6 all albo pretorio e alla porta principale del Cimitero nei trenta giorni precedenti l incenerimento. Le ceneri derivanti verranno conservate nel cinerario comune. Art. 13 Epigrafi e ornamenti di loculi e cellette ossario Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette ossario è indicato in ogni caso il nome, il cognome, e le date di nascita e di morte. Sulle lapidi dei loculi deve essere riportato il cognome e nome del defunto, data di nascita e morte. Può essere riportata una breve iscrizione commemorativa e possono essere posti in opera lampade votive e vasi per i fiori. Lampade, vasi e fiori collocati non devono sporgere oltre i bordi della lapide. Le spese relative a questi lavori sono a carico del concessionario. La piastra della celletta ossario dovrà obbligatoriamente avere le seguenti caratteristiche: il nome ed il cognome del defunto dovrà avere un altezza massima di 3 cm., mentre la data di nascita, morte e le eventuali frasi commemorative dovranno avere un altezza massima di 2,5 cm.; il porta foto dovrà essere ovale e di dimensione non oltre 9 cm x 12 cm.; il porta fiori dovrà avere un altezza massima di 12 cm. ed una larghezza massima di 5 cm.; il lumino dovrà avere un altezza massima di 14 cm.. Le piastre sono messe a disposizione dall Amministrazione Comunale e sono utilizzate ed arredate senza apportarne alcuna modifica. Art. 14 Tumulazioni Nei cimiteri del Comune di Longarone sono previste le seguenti forme di tumulazione: loculi individuali comuni; cellette ossario per resti mortali individuali o urne cinerarie. tombe di famiglia. Art. 15 Loculi individuali I loculi, individuali realizzati dal Comune, sono concessi ai privati solamente al momento del decesso del congiunto oppure, in vita agli anziani che hanno compiuto l ottantesimo anno d età, per la propria futura tumulazione. Le assegnazione dei loculi, per i Cimiteri di Pirago, Dogna e Fortogna, Castellavazzo, Codissago e Podenzoi vengono effettuate seguendo l ordine numerico progressivo fila per fila, alternati dal più basso al più alto e dal più alto al più basso. La concessione del loculo è soggetta al pagamento anticipato di un corrispettivo; ha la durata di anni 30 (trenta) dalla data di presentazione della domanda, salvo rinnovo per un periodo di 30 (trenta) anni, da chiedersi da parte dell interessato, dietro pagamento dell intero diritto di concessione in vigore all epoca della scadenza. Il diritto di sepoltura è circoscritto al solo defunto per il quale viene richiesta la concessione o il rinnovo della stessa. Non è ammessa la sepoltura di altre salme, nel medesimo loculo, nemmeno nei casi di vecchie concessioni perenni o sessantennali. E vietata la cessione della concessione a terze persone in alcun modo né per qualsiasi titolo. 5

7 I loculi possono contenere un solo feretro. Qualora il loculo abbia adeguata capienza è possibile collocarvi una o più cassette contenenti resti mortali o una o più urne cinerarie di persone rientranti nei gradi di parentela previsti per le tombe di famiglie di cui all art. 18, ferma restando l originale concessione e data di scadenza, e previa autorizzazione comunale, da rilasciarsi previo pagamento del relativo diritto. Art. 16 Cellette ossario Le cellette ossario vengono concesse con le stesse modalità dei loculi individuali di cui al precedente art. 15 seguendo l ordine progressivo. Resta inteso che le cellette ossario saranno concesse solamente all atto dell esumazione o estumulazione della salma, della cremazione del cadavere o dei resti indecomposti esumati o estumulati. Art. 17 Rinuncia di sepolture individuali - rimborsi La rinuncia alla concessione di un loculo o celletta ossario, è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata e quando essendo occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione in cimitero di altro Comune. La rinuncia alla concessione di un loculo è inoltre ammessa qualora all interno dello stesso risultino collocati esclusivamente resti mortali od ossei che dovranno essere successivamente trattati così come previsto dalla normativa vigente in materia. La rinuncia dà luogo ad un rimborso di ¼ del prezzo fissato dalla relativa tariffa vigente all atto della retrocessione, limitatamente al primo ventennio della concessione. Art. 18 Tombe di famiglia La concessione delle aree destinate alla costruzione delle tombe di famiglia e delle tombe di famiglia realizzate dal Comune nel Cimitero di Muda Maè ha la durata di anni 99 (novantanove) ed è soggetta al pagamento anticipato ed in unica soluzione di un corrispettivo. Alla scadenza della concessione è possibile chiederne il rinnovo per un periodo di 50 (cinquanta) anni, per il quale dovrà essere versato un nuovo corrispettivo, nell ammontare previsto in quel momento. Le aree e le tombe di famiglia realizzate dal Comune nel cimitero di Muda Maè possono essere concesse a: 1. una persona per sé e per la sua famiglia; 2. Enti, Associazioni, Fondazioni ecc.; Nel primo caso per componenti della famiglia s intendono: ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado; fratelli e sorelle consanguinei; i coniugi; i collaterali di secondo grado e terzo grado; il convivente more uxorio ; i figli conviventi anche se non riconosciuti; affini di secondo grado. Nel secondo caso il diritto d uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all Ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro. 6

8 L atto di concessione di tombe di famiglia realizzate dal Comune è stipulato mediante atto pubblico quando il corrispettivo superi l importo di ,00.-. L atto di concessione di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia è stipulato sempre con atto pubblico. Art Progetto della tomba di famiglia La concessione di area per la costruzione di tombe di famiglia, cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto ed all esecuzione, pena la decadenza delle relative opere, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell atto di concessione. Qualora l area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell area stessa. Per motivi da valutare, può essere concessa nei termini predetti, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, salvo decadenza, per ogni mese di ritardo, è applicata la penale dell 1 per cento del corrispettivo della concessione, da prelevarsi sulla somma depositata. Le tombe di famiglia devono essere realizzate nel rispetto delle norme contenute nell art. 76 del D.P.R. 285/90 e nel D.P.R. 380/01 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, salvo eventuali variazioni normative in materia, tali che i feretri in esse tumulati siano singolarmente accessibili (divise in loculi individuali). Nella progettazione delle tombe di famiglia si deve prevedere la realizzazione, non solo di loculi, ma anche di ossari in misura adeguata. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere certificata la conformità delle opere realizzate, con particolare riguardo alle caratteristiche di impermeabilità di pareti e piani d appoggio e alla sufficiente inclinazione verso l interno dei piani, tale da evitare eventuali fuoriuscite di liquidi. Art. 20 Doveri in ordine alla manutenzione Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l Amministrazione Comunale ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e di diffida, disponendo, se nel caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose, e la sospensione della tumulazione di salme. Se i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria si rendono necessari per motivi di igiene e sanità pubblica, nonché per ragioni di sicurezza pubblica, non provvedendovi il concessionario, gli stessi saranno eseguiti dal Comune, che provvederà al recupero delle spese effettuate a termini di legge. Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 22. Art. 21 Recupero a favore del Comune di sepoltura di famiglia I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell Ufficio Tecnico comunale, e restando escluso il corrispettivo per la concessione dell area, che non sarà restituito. 7

9 La retrocessione di tombe di famiglia costruite dal Comune è in ogni caso a titolo gratuito. Art. 22 Decadenza La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta: A) a decadenza: per inadempienza ai doveri di cui all art. 19 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione, in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all art. 21; per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione. Tale provvedimento è adottato con deliberazione della Giunta Comunale, previa diffida agli interessati, se reperibili. Se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba di famiglia è posta una palina-avviso, inoltre contemporaneamente a tale atto, all albo pretorio del Comune e all albo posto all ingresso del cimitero, è pubblicato l elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono. Decorso un anno dall invio della diffida o dalla pubblicazione all albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell abbandono, è dichiarata la decadenza. La decadenza non dà luogo ad alcun rimborso. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione o alla estumulazione delle salme. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell ossario comune. Se invece, non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, in campo comune per il periodo occorrente, quindi i resti sono depositati nell ossario comune. Quindi il Comune dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose, ricorrendo, se del caso alla cessione delle opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l area rinunciata e si impegni alla realizzazione delle opportune opere di adeguamento nel rispetto di cui al precedente art. 19. B) Ad estinzione, per soppressione del cimitero. In tal caso le spese conseguenti sono assunte dal Comune. Art. 23 Concessione di loculi, cellette ossario, tombe di famiglia e aree per la costruzione di tombe di famiglia La concessione è soggetta a successione, pertanto, entro sei mesi dalla decesso del titolare della concessione, è fatto obbligo ai legittimi eredi di comunicare al Servizio competente il nominativo del succedente per l aggiornamento. Nel caso in cui i legittimi eredi non provvedano a comunicare il nominativo del succedente, il Servizio provvederà d ufficio a favore del più anziano degli eredi residente in questo Comune. Ai concessionari è fatto assoluto divieto di cedere a qualunque titolo ed in alcun modo l area, il loculo, l ossario, il cinerario e la tomba di famiglia o parte di essa. Il rilievo di un simile fatto 8

10 comporta l immediata revoca della concessione e l acquisizione in capo al Comune dell area e/o del manufatto. Alla scadenza della concessione le tombe di famiglia, i loculi, le cellette ossario tornano nella piena disponibilità del Comune. Art. 24 Rilascio dell autorizzazione alla cremazione Nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari l autorizzazione viene rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile, soggetto competente individuato dalla Legge n. 130 del 30 marzo 2001, recante Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, salvo eventuali variazioni normative in materia. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell autorizzazione sono individuate dalla legge dello Stato. Art. 25 Tumulazione urna cineraria Le urne cinerarie possono essere tumulate, se contenute in contenitore o pozzetto interrato avente almeno le dimensioni minime previste (30x30x30) di materiale resistente all azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica e di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l entrata di liquidi, in modo tale che l urna allo scadere del periodo di interramento possa essere tumulata analogamente a quanto previsto per i resti ossei, ovvero avere altra destinazione secondo le indicazioni degli aventi diritto. All interno del contenitore o pozzetto interrato in fossa, è consentita la tumulazione di massimo numero tre (3) urne cinerarie. Art. 26 Destinazione delle ceneri e caratteristiche dell urna Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere: tumulate in tombe di famiglia o in loculi o cellette ossario già concessi e occupati o fosse all interno dei cimiteri; deposte all interno del cimitero in apposita area od in cinerario comune; disperse secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia; affidate per la conservazione a famigliare o ad altro parente a ciò autorizzato, salvo eventuali variazioni normative in materia. L urna destinata a contenere le ceneri deve portare all esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Art. 27 Dispersione delle ceneri La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, altro famigliare avente diritto, dall esecutore testamentario o dal rappresentante dell associazione di cui all art. 18, cui il defunto era iscritto, in mancanza da personale addetto alla custodia dei cimiteri. Mancando il regolamento di attuazione previsto dalla Legge n. 130/01, si demanda alla Giunta Comunale di fissarne le modalità una volta approvato il regolamento stesso. 9

11 Art. 28 Affidamento dell urna per la conservazione Nel caso il defunto abbia disposto l affidamento dell urna con le ceneri, viene redatto apposito verbale dal quale risulti che: le ceneri devono essere racchiuse in apposita urna, debitamente sigillata e con riportati i dati anagrafici del defunto; la conservazione avrà luogo nell abitazione dell affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l abitazione nella quale avviene la conservazione: l affidatario assicura la propria diligente custodia, garantendo che l urna non sia profanata; l urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Della consegna dovrà essere redatto apposito processo verbale; sono vietate manomissioni dell urna o dei suoi sigilli; il cambio del luogo di conservazione dell urna dovrà essere comunicato anticipatamente al competente Ufficio Comunale. La comunicazione non è richiesta in caso di cambio di abitazione coincidente con la residenza legale; cessando le condizioni di affidamento, l urna dovrà essere consegnata all Autorità Comunale per la conservazione all interno del cimitero. CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art. 29 Esumazioni ordinarie Le esumazioni ordinarie vengono effettuate, a cura e spese del Comune, trascorso un decennio dal seppellimento e le fosse sono riutilizzate per nuove inumazioni. Le esumazioni ordinarie, fatte salve eventuali variazioni normative, non possono essere effettuate durante i mesi da maggio a settembre, queste vengono regolate dall Ufficiale dello Stato Civile seguendo rigorosamente l ordine cronologico dei campi e delle file che per primi vennero occupati. L Ufficiale dello Stato Civile, nell imminenza dell esumazione, invia apposito avviso: all albo pretorio del Comune, alla porta principale del cimitero, sempre e nel caso di irreperibilità dei congiunti; al coniuge superstite che ha l obbligo di informare i figli; in mancanza del coniuge ad un figlio, con priorità a quello residente in Comune di Longarone, che ha l obbligo di comunicarlo anche agli altri fratelli; in mancanza del coniuge e dei figli a uno dei congiunti, con priorità a quello residente nel Comune di Longarone, che ha l obbligo di informare gli altri congiunti. L avviso deve contenere la data entro la quale devono essere asportati i ricordi e la lapide presenti sulla tomba, se questi non vengono reclamati entro il termine fissato entrano nella disponibilità del Comune che ne disporrà secondo la sua volontà e non potranno più essere reclamati dagli interessati. Sempre entro questa data, i congiunti possono chiedere che i resti rinvenuti siano raccolti in apposita cassetta e deposti in una celletta ossario della quale chiederanno la concessione a termine del presente regolamento, in caso contrario i resti saranno deposti dal personale comunale nell ossario comune. 10

12 Qualora si riscontri che il processo di mineralizzazione non si sia compiuto del tutto, i resti del cadavere saranno deposti in un apposito contenitore e sepolti nelle aree di rotazione post esumazione ricavate all interno del cimitero fino al completamento del processo di mineralizzazione. Le fosse saranno individuate da una semplice croce di legno riportante il nome ed il cognome del defunto, su queste fosse non potranno essere apposte lapidi e ornamenti. Art. 30 Esumazioni straordinarie Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli artt. 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285 salvo eventuali variazioni normative in materia. Art. 31 Norme comuni alle esumazioni Tutte le sostanze risultanti dall attività di esumazione sono classificate rifiuti urbani ai sensi dell art. 184, comma II, lettera f) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e come tali devono essere trattati e smaltiti a cura dell Ufficio Tecnico. Art Estumulazioni ordinarie Le estumulazioni si eseguono: A) per i feretri posti nei loculi allo scadere della concessione o sua proroga. Il Servizio competente, nell imminenza dell estumulazione invia apposito avviso a: all albo pretorio, e alla porta principale del cimitero, sempre e nel caso di irreperibilità dei congiunti; al coniuge superstite della salma da ultimo collocata, che ha l obbligo di informare i figli; in mancanza del coniuge ad un figlio, con priorità a quello residente in Comune di Longarone, che ha l obbligo di comunicarlo anche agli altri fratelli; in mancanza del coniuge e dei figli a uno dei congiunti, con priorità a quello residente in Comune di Longarone, che ha l obbligo di informare gli altri congiunti. L avviso deve contenere la data entro la quale devono essere asportati i ricordi, se questi non vengono reclamati entro il termine fissato entrano nella disponibilità del Comune che ne disporrà secondo la sua volontà e non potranno più essere reclamati dagli interessati. Le operazioni di estumulazione, fatte salve eventuali variazioni normative, non possono essere fatte nei mesi da maggio a settembre. I feretri estumulati, non completamente mineralizzati, devono essere inumati nelle aree di rotazione individuate nei cimiteri, previa apertura della cassa metallica per consentire la completa mineralizzazione del cadavere. Qualora le salme estumulate siano completamente mineralizzate i congiunti possono chiedere che le ossa vengano raccolte in apposita cassetta ossario e deposte in una celletta ossario, per la quale dovrà essere chiesta la concessione, o nell ossario della tomba di famiglia. In caso contrario le ossa saranno diligentemente riposte nell ossario comune. B) Per i feretri posti nelle tombe di famiglia, minimo dopo trent anni, su richiesta ed a spese del concessionario della tomba, secondo le modalità riportate per le estumulazioni dai loculi comuni. 11

13 Tutte le sostanze risultanti dall attività di estumulazione sono classificate rifiuti urbani ai sensi dell art. 184, comma II, lettera f) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e come tali devono essere trattati e smaltiti a cura dell Ufficio Tecnico. Art. 33 Estumulazioni straordinarie Per le estumulazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli artt. 88 e 89 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990, n Art. 34 Verbale delle operazioni Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria, nonché di estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale, con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti, i quali firmano anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati. Art. 35 Oneri per le operazioni cimiteriali Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal Comune che ne sostiene l onere. Sono soggette al pagamento di un corrispettivo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale, le seguenti operazioni: le esumazioni ed estumulazioni straordinarie; tutte le operazioni compiute sulle tombe di famiglia; la collocazione nei loculi di cassettine contenenti i resti mortali e/o di urne cinerarie; la collocazione nelle cellette ossario di ulteriori cassettine contenenti i resti mortali e/o di urne cinerarie; la tumulazione in fossa di urne cinerarie; le inumazioni. CAPO VII LAVORI EDILI ALL INTERNO DEL CIMITERO Art. 36 Lavori privati nei cimiteri Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale. L autorizzazione è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità. E esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro. 12

14 Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune. Art. 37 Materiali di scavo I materiali di scavo in esubero dovranno essere smaltiti in idoneo sito secondo la vigente normativa in materia. Durante le operazioni di scavo dovranno essere adottate le opportune cautele al fine di evitare imbrattamenti e danneggiamenti di cose ed opere. Art. 38 Opere private Vigilanza L Ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza ed il controllo di tutte le opere private nei cimiteri. CAPO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 39 Leggi ed atti regolamentari Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili: il testo unico delle leggi sanitarie in materia approvato con R.D. 27 luglio 1934 n e successive modificazioni; al D.P.R. del 3 novembre 2000 n. 396 recante: Regolamento per la revisione e al semplificazione dell ordinamento dello stato civile ai sensi dell art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ; il D.P.R. del 10 settembre 1990 n. 285 recante: Approvazione del regolamento di polizia mortuaria ; nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia. Art. 40 Abrogazione delle precedenti disposizioni Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento. Art. 41 Rinvio dinamico Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 13

15 Art. 42 Vigilanza Sanzioni Per la verifica dell osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla Polizia Locale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate. Le sanzioni derivanti dall accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I^ della legge del 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, e dell art. 7 bis del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale. Il trasgressore ha sempre l obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce. Art. 43 Norme transitorie A parziale modifica di quanto stabilito dall art. 100 del precedente regolamento di polizia mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 20 agosto 1976, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 31 maggio 1977 ed entrato in vigore il 30 giugno 1977, in data 1 luglio 2076 vengono a scadere le concessioni di terreno per le tombe di famiglia accordate in forza dei regolamenti antecedenti e in data 1 luglio 2007 vengono a scadere le concessioni di loculi ed ossari individuali di durata perpetua accordati in forza dei regolamenti antecedenti, purché la salma ivi collocata sia deceduta da più di 50 anni. Qualora la salma sia deceduta da meno di 50 anni la concessione del relativo loculo verrà a scadere alla decorrenza di tale periodo. Si procederà all estumulazione delle salme collocate nei loculi, già concessi con durata perpetua e giunti a scadenza nei termini sopra indicati, in caso di scarsità di loculi disponibili per l assegnazione nel cimitero interessato e seguendo l ordine cronologico di decesso delle salme, previa deliberazione della Giunta Comunale che indichi il numero di loculi da liberare. 14

16 INDICE CAPO I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento pag. 1 Art. 2 responsabilità del Comune pag. 1 CAPO II ORGANIZZAZIONE Art. 3 - Organizzazione servizi cimiteriali pag. 1 Art. 4 Obblighi del custode pag. 1 Art. 5 Cimiteri pag. 2 Art. 6 Diritto alla sepoltura pag. 2 CAPO III FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI Art. 7 Trasporto dei cadaveri pag. 2 Art. 8 Trasporti salme, resti e ceneri pag. 2 CAPO IV POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI Art. 9 Comportamento vietato all interno dei cimiteri pag. 3 CAPO V INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI Art. 10 Inumazione nei campi pag. 4 Art. 11 Epigrafi e ornamenti delle sepolture nei campi comuni pag. 4 Art. 12 Ossario e cinerario comune pag. 4 Art. 13 Epigrafi e ornamenti di loculi e cellette ossario pag. 5 Art. 14 Tumulazioni pag. 5 Art. 15 Loculi individuali pag. 5 Art. 16 Cellette ossario pag. 6 Art. 17 Rinuncia di sepolture individuali rimborsi pag. 6 Art. 18 Tombe di famiglia pag. 6 Art. 19 Progetto della tomba di famiglia pag. 7 Art. 20 Doveri in ordine alla manutenzione pag. 7 Art. 21 Recupero a favore del Comune di sepoltura di famiglia pag. 7 Art. 22 Decadenza pag. 8 Art. 23 Concessione di loculi, cellette ossario, tombe di famiglia e aree per la costruzione di tombe di famiglia pag. 8 Art. 24 Rilascio dell autorizzazione alla cremazione pag. 9 Art. 25 Tumulazione urna cineraria pag. 9 Art. 26 Destinazione delle ceneri e caratteristiche dell urna pag. 9 Art. 27 Dispersione delle ceneri pag. 9 Art. 28 Affidamento dell urna per la conservazione pag. 10 CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art. 29 Esumazioni ordinarie Art. 30 Esumazioni straordinarie pag.10 pag.11 15

17 Art. 31 Norme comuni alle esumazioni Art. 32 Estumulazioni ordinarie Art. 33 Estumulazioni straordinarie Art. 34 Verbale delle operazioni Art. 35 Oneri per le operazioni cimiteriali pag.11 pag.11 pag.12 pag.12 pag.12 CAPO VII LAVORI EDILI ALL INTERNO DEL CIMITERO Art. 36 Lavori privati nei cimiteri Art. 37 Materiali di scavo Art. 38 Opere private Vigilanza pag.12 pag.13 pag.13 CAPO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 39 Leggi ed atti regolamentari Art. 40 Abrogazione delle precedenti disposizioni Art. 41 Rinvio dinamico Art. 42 Vigilanza Sanzioni Art. 43 Norme transitorie pag.13 pag.13 pag.13 pag.14 pag.14 16

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