LEGGE DI STABILITA 2015

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1 Pag.1 di 7 LEGGE DI STABILITA PER IL 2015 (Legge n. 190 del ): LE PRINCIPALI NOVITA FISCALI - 1^ PARTE N. 1 del 23 gennaio 2015 Gentilissimo Cliente, con la legge di stabilità per il 2015 il legislatore ha introdotto numerose modifiche in materia fisco e lavoro. Con la presente trattazione analizziamo alcune delle principali novità fiscali. 1) ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE IVA AD ALTRE ATTIVITA (ART. 1 COMMA 629, 631 E 632) La legge di stabilità per il 2015 ha apportato significative novità in materia di applicazione del Reverse Charge Iva, prevedendo nuove ipotesi (nell art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972), di emissione della fattura da parte del cedente o prestatore senza addebito d imposta ed obbligo da parte del cessionario o committente (soggetto passivo di imposta) di integrare la fattura con il metodo dell inversione contabile. Il meccanismo del Reverse charge non è applicabile alle cessioni/prestazioni nei confronti di privati e condomini. Per alcune delle seguenti nuove ipotesi di reverse charge non è prevista alcuna autorizzazione da parte della Ue, con conseguente immediata applicazione già a partire dalle operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2015, (secondo le regole previste nell art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), mentre per altre l effettiva efficacia è subordinata al via libera in sede comunitaria. a) Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici La prima novità è prevista dalla nuova lettera a-ter) del comma 6 dell art. 17, con cui si prevede l applicazione del reverse charge alle prestazioni relative ad edifici: - di servizi di pulizia; - di demolizione; - di installazione di impianti; - di completamento di edifici. Relativamente all ambito oggettivo la norma fa riferimento agli edifici, con la conseguenza che dovrebbero escludersi tutte quelle prestazioni afferenti beni mobili, come ad esempio il completamento di un impianto o la pulizia dello stesso. Difficile da comprendere è il riferimento alle prestazioni di completamento relative ad edifici, poiché si tratta di un termine ampio che può riguardare anche interventi di manutenzione straordinaria. Per quanto riguarda i soggetti interessati occorre verificare esclusivamente l oggetto della prestazione posta in essere, a nulla rilevando il settore in cui opera il committente della prestazione stessa. Sono in ogni caso escluse le operazioni rientranti nell ambito delle cessioni di beni, in quanto la norma si riferisce esplicitamente alle sole prestazioni di servizi. La novità in questione è entrata in vigore il 1 gennaio 2015 e non necessita di alcuna autorizzazione comunitaria. b) Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, nonché cessioni di gas e di energia elettrica ai soggetti passivi rivenditori Ulteriori ampliamenti riguardano anche il settore dell energia con decorrenza dall , anche se con portata temporale limitata (le disposizioni sono applicabili per un periodo di 4 anni e quindi fino al 2018 compreso): sono state inserite le nuove lettere d-bis), d-ter) e d-quater) dell art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo l applicazione del reverse charge:

2 Pag.2 di 7 - ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (in conformità alla Direttiva 2003/87/CE); - ai trasferimenti di altre unità utilizzabili dai gestori per conformarsi alla predetta direttiva CE e di certificati relativi al gas e all energia elettrica, - nonché alle cessioni di gas (biomasse, ecc.) e di energia elettrica ai soggetti passivi rivenditori (come definiti dall art.7-bis, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972), fra i quali rientra la cessione di energia a GSE spa). c) Bancali di legno recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo Infine, sempre dal 2015, il reverse charge si rende applicabile alle cessioni di bancali di legno (cd. pallet ) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. d) Forniture di beni nei confronti delle imprese della grande distribuzione Si dovrà invece attendere il via libera comunitario per l estensione dell inversione contabile alle forniture di beni nei confronti delle imprese della grande distribuzione, prevista nella nuova lett. d- quinquies) del comma 6 dell art. 17. Al fine di mitigare la penalizzazione finanziaria derivante dall applicazione del reverse charge ai soggetti che pongono in essere le suddette operazioni, è stato modificato l art. 30, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 per consentire il diritto al rimborso del credito Iva che ne deriva. 2) FATTURE AGLI ENTI PUBBLICI: L IVA NON E VERSATA DAL CEDENTE MA DALL ENTE - (SPLIT PAYMENT) (ART. 1 COMMA 629, 632 E 633 COMUNICATO STAMPA MEF N. 7 DEL ) Le operazioni fatturate alla Pubblica Amministrazione a partire dall' , devono avvenire con il meccanismo del così detto Split Payment, secondo il quale il cedente o prestatore emette fattura con addebito di Iva, come in precedenza, mentre il versamento dell imposta è a carico dell Ente acquirente o committente che pertanto procederà al pagamento del solo imponibile al fornitore, versando l Iva direttamente all Erario. La fattura emessa dal cedente o prestatore dovrà riportare l indicazione Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ). Si precisa che il sistema in questione è operativo dal 1 gennaio 2015 senza necessità di autorizzazione comunitaria, fermo restando che se tale autorizzazione non dovesse pervenire sarà necessario ripristinare l applicazione ordinaria dell Iva con tutte le problematiche che ne possono derivare. I soggetti della Pubblica Amministrazione interessati dalla normativa sono lo Stato e i suoi organi, anche dotati di personalità giuridica, gli enti pubblici territoriali e i loro consorzi, le camere di commercio, gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza. Lo split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d acconto, per i quali l imposta resta dunque applicabile nei modi ordinari. Infine, le disposizioni relative allo split payment, di cui all art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, non si applicano alle operazioni per le quali l ente cessionario o committente, in qualità di soggetto passivo d imposta, debba applicare il regime di inversione contabile (ad esempio, acquisti intracomunitari di beni, ovvero prestazioni di subappalto rese nel settore edile). In altre parole, laddove l operazione rientri in una delle fattispecie per le quali si rende applicabile il regime del reverse charge, quest ultimo prevale rispetto al nuovo sistema dello split payment. L applicazione del nuovo metodo comporterà che le imprese che lavorano con la Pubblica Amministrazione tenderanno a risultare a credito Iva. Per ridurre tale inconveniente il legislatore ha previsto l inclusione delle operazioni di split payment tra quelle che consentono il rimborso del credito IVA in base all aliquota media la possibilità di ottenere il rimborso del credito IVA.

3 Pag.3 di 7 3) NUOVO REGIME FISCALE FORFETTARIO (ART. 1 COMMI 54-89) A partire dall viene introdotto un nuovo regime fiscale forfettario a favore delle persone fisiche, esercenti attività d impresa e/o arti o professioni, che diventerà il regime naturale ad essi applicabile se in possesso di determinati requisiti. Requisiti per accedere al nuovo regime Il nuovo regime forfettario si rende applicabile ai contribuenti persone fisiche che nell anno precedente hanno rispettato i seguenti limiti: ELEMENTO Ricavi/ Compensi conseguiti Spese per lavoro dipendente e assimilato sostenute Beni strumentali posseduti Redditi di lavoro dipendente o assimilato conseguiti LIMITE ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nella tabella sotto riportata, diversi a seconda della tipologia di attività svolta, i cui valori massimi variano da ,00 a ,00 euro per un ammontare complessivamente non superiore ad euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche assunti a progetto, compresi gli utili erogati ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, e le spese per prestazioni di lavoro il cui costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, alla chiusura dell esercizio precedente non supera euro (compresi i beni in leasing, in locazione, noleggio o comodato, nonché quelli ad uso promiscuo per il 50% del loro importo); non rilevano i beni di costo unitario non superiore ad euro 516,46 e neppure gli immobili I redditi d impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime forfettario devono prevalere rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente ed assimilati (artt. 49 e 50 del Tuir); la verifica di tale prevalenza non è comunque rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d impresa, dell arte o della professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l importo di euro Le persone fisiche che avviano un attività di impresa, arte o professione possono accedere al regime forfettario comunicando nella dichiarazione di inizio attività (art. 35 del D.P.R. n. 633/1972) di presumere la sussistenza dei predetti requisiti. Esclusioni L accesso al regime è precluso a: - persone fisiche che si avvalgono dei regimi speciali Iva oppure di quelli forfettari di determinazione del reddito; - soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in Stati dell Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo con adeguato scambio di informazioni che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo; - soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi; - esercenti attività d impresa, arte o professione che partecipano contemporaneamente all esercizio dell attività a società di persone, associazioni o s.r.l. trasparenti

4 Agevolazioni del regime I soggetti che aderiscono al nuovo regime sono esonerati dall applicazione e dal versamento dell IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraue di importo annuo superiore a e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge. Inoltre: non possono esercitare il diritto alla detrazione dell IVA; non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti; non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte; sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD.. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d acquisto / bollette doganali, all obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti; non sono soggetti agli studi di settore / parametri. Come evidenziato nella relazione di accompagnamento al decreto i contribuenti in esame sono esonerati dalla comunicazione clienti fornitori, nonché black list. Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella: Pag.4 di 7 Gruppo di settore Limite ricavi e compensi Coefficient e di redditività Industrie alimentari e delle bevande % Commercio all ingrosso e al dettaglio % Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande % Commercio ambulante di altri prodotti % Costruzioni e attività immobiliari % Intermediari del commercio % Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione % Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi % Altre attività economiche % Il reddito così determinato ridotto dei contributi previdenziali - è soggetto ad un imposta pari al 15% sostitutiva dell IRPEF e relative addizionali e dell IRAP. Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresì stabilito che, per il periodo d imposta di inizio dell attività e i due successivi il reddito è ridotto di 1/3 solo se soddisfatte determinate condizioni: non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d impresa, anche in forma associata o familiare; l attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio dell arte / professione; qualora l attività sia il proseguimento di un attività esercitata da un altro soggetto, l ammontare dei ricavi / compensi del periodo d imposta precedente non deve essere superiore ai limiti previsti).

5 Pag.5 di 7 Il regime forfettario cessa a partire dall anno successivo a quello in cui sono venuti meno i relativi requisiti di accesso, oppure si verifica una causa di esclusione. Abrogazione dei precedenti regimi agevolati Sono abrogati i regimi delle nuove iniziative produttive, dei contribuenti minimi ed ex minimi (art. 13 della Legge n. 388/2000, art. 27 del D.L. n. 98/2011 e art. 1, co e 117, della Legge n. 244/2007): i contribuenti che, nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2014, si sono avvalsi di uno di tali regimi, se in possesso dei requisiti del nuovo regime fiscale forfettario, applicheranno quest ultimo, salva l opzione per l applicazione dell Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. I soggetti che, nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2014, si sono avvalsi del regime dei nuovi contribuenti minimi (art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011) possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato, e comunque fino al compimento del 35 anno di età. 4) ALIQUOTA IVA DEGLI E-BOOK (ART. 1 COMMA 667) Viene ridotta l aliquota IVA applicabile agli e-book, che passa dal 22 al 4%. 5) ALIQUOTA IVA SU PELLET (ART. 1 COMMA 711) A seguito delle modifiche apportate al n. 98) della Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, l aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet passa dal 10% al 22%. 6) NUOVE POSSIBILITÀ DI RAVVEDIMENTO OPEROSO (ART. 1 COMMA ) La legge di stabilità per il 2015 ha introdotto nuove ipotesi di ravvedimento. In particolare sono stati ampliati i termini entro i quali è possibile regolarizzare spontaneamente errori ed omissioni ed eliminate alcune cause di preclusione al ravvedimento. Le nuove regole sembrano applicabili ai ravvedimenti operati dall , non solo per le correzioni aventi ad oggetto violazioni commesse dal 2015, ma anche per quelle commesse in precedenza. Le ipotesi di ravvedimento attualmente contemplate dalla legge possono essere schematicamente riassunte come segue: Norma Art. 13 D.Lgs. 472/97 Ambito temporale Riduzione sanzioni Ambito applicativo lett. a) Entro 14 giorni dalla violazione 1/15 per giorno di ritardo (pari al 0,20% giornaliero) Tutti i tributi (solo violazioni sui versamenti) lett. a) Da 15 a 30 giorni dalla violazione 1/10 del minimo (pari al 3% = 30%*1/10) Tutti i tributi(solo violazioni sui versamenti) lett. a) bis Sino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione 1/9 del minimo Tutti i tributi

6 Pag.6 di 7 Dal 91esimo giorno all anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione 1/8 del minimo Tutti i tributi bis Entro due anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione 1/7 del minimo Solo tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate ter Oltre due anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione 1/6 del minimo Solo tributi amministra ti dall Agenzi a delle Entrate quater lett. c) Se la sanatoria avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione 1/5 del minimo 1/10 del minimo Solo tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate eccetto alcune violazioni sugli scontrini fiscali Tutti i tributi (solo violazione di omessa dichiarazione) Non costituisce più causa ostativa del ravvedimento l inizio dell attività di accertamento portata formalmente a conoscenza del contribuente (constatazione della violazione o inizio di accessi, ispezioni o verifiche); il ravvedimento pertanto sarà inibito, per le violazioni di tipo sostanziale, solo dal momento della notifica dell avviso di accertamento/liquidazione. Resta causa ostativa del ravvedimento la notifica degli avvisi di irregolarità emessi in base ai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72. Per effetto dell introduzione di tali nuove ipotesi, viene prevista l abrogazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso e, in particolare: l adesione agli inviti a comparire (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97); l adesione ai PVC (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97) Inoltre, in materia di acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/97) è stata abrogata la disposizione (comma 2-bis) che prevedeva la riduzione delle sanzioni alla metà qualora l avviso di accertamento / liquidazione non fosse stato preceduto dall invito a comparire.

7 Pag.7 di 7 Detti istituti continuano comunque ad applicarsi agli inviti al contradditorio in materia di imposte sui redditi ed IVA e altre imposte indirette notificati entro il ed ai PVC in materia di imposte sui redditi ed IVA consegnati entro il Con riguardo alla suddetta disposizione relativa all acquiescenza, la stessa non sarà più applicabile agli atti notificati a decorrere dall Cordiali saluti. Zucchetti Centro Sistemi Spa

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