La certificazione energetica negli edifici

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1 TENUTA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI I nuovi adempimenti in materia di riscaldamento e di tenuta e manutenzione all interno degli edifici condominiali: il D.Lvo. 19/8/2005 n 192, attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia e le successive modifiche apportate dal d.lvo 29/12/2006 n 311. Introduzione alle nuove normative con precisazioni a cura del Dott. Giovanni Marelli La certificazione energetica negli edifici L articolo 34, comma quinto, della legge 9/1/1991 n 10 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di 416 fino a 2582) nei confronti dell amministratore di condominio e del terzo responsabile dell impianto termico i quali non abbiano: adottato le misure necessarie per contenere i consumi di energia entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia; condotto gli impianti e non abbiano eseguito sui medesimi tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria richieste dalle prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. A tal proposito vi è da segnalare che gli articoli 7 (comma 1 ) e 15 (comma 5 ) del D.Lvo 19/8/2005 n 192 (attenuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia, pubblicata sulla Gaz.Uff. n 222 del 23/9/2005 e che all art. 16 abroga il predetto art. 34 della legge 9/1/1991 n 10) sanzionando amministrativamente (da un minimo di 500 a un massimo di 3.000) i sopra citati soggetti se questi ometteranno di mantenere in esercizio gli impianti e di effettuare sui medesimi le operazioni di controllo e di manutenzione previsti dalle prescrizioni della normativa vigente. Inoltre, a distanza di quasi 15 anni dall ultima legge emanata in materia di risparmio energetico (L.n. 10/1991), arriva il predetto D.Lvo n 192/2005 che recepisce la direttiva 2002/91/CE. L obiettivo principale è il contenimento del fabbisogno energetico nazionale nello specifico settore dell edilizia residenziale e industriale.

2 Con gradazioni e modalità diverse la certificazione dei consumi di energia riguarderà tanto i nuovi immobili (ad un anno dall entrata in vigore del decreto) quanto quelli in fase di ristrutturazione. Riguardo questi ultimi il rispetto delle nuove regole dovrà essere garantito in tutto l edificio in caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro, oppure in caso di demolizione e ricostruzione per manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2. In caso di ampliamenti che determinino un aumento di volumetria superiore al 20% dell immobile, la certificazione dei consumi sarà limitata soltanto ai nuovi spazi realizzati. Dovrà essere obbligatorio rispettare soltanto alcuni parametri o livelli prestazionali, in caso di ristrutturazioni parziali dell involucro dell edificio, di installazione di nuovi impianti termici o di sostituzione dei generatori di calore. Il decreto non si applica a ville e complessi di particolare valore estetico (descritti dall articolo 136 del Codice dei beni culturali e paesaggistici), ai fabbricati destinati alla produzione ed ai piccoli edifici isolati. La certificazione energetica, che dovrà contenere i dati relativi alla prestazione energetica dell edificio, rimarrà valida per dieci anni e dovrà essere allegata agli atti di compravendita o messa a disposizione del locatario in caso di locazione. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino ad per i costruttori inadempienti; il decreto è però considerato un primo passo ed inoltre l ampio rinvio a numerosi provvedimenti attuativi fa temere una riedizione dell esperienza della legge n. 10/1991 che già conteneva una previsione di certificazione poi rimasta inevasa. Occorre notare che già l art. 10 della L. 46/90 ha stabilito il principio per cui il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell art. 2 ; inoltre la L. 46/90 prevede (art.16) per la violazione di tale enunciato, a carico del committente o del proprietario, la sanzione amministrativa con il pagamento di una somma che può variare da 51 a 258. Ne consegue che il D.P.R. 21/12/1999 n.331 definisce (art. 6) i seguenti punti in ordine alle responsabilità inerenti all esercizio e alla manutenzione degli impianti termici: a) l esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario secondo la definizione dell art. 1 - comma primo del D.P.R. 412/1993; nel caso di edifici dotati di impianti centralizzati in condominio, e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche (per proprietario deve intendersi l amministratore del condominio); b) l esercizio e la manutenzione degli impianti termici può essere affidata anche ad un terzo che (ai sensi dell art. 1, comma primo, lettera o del D.P.R. 412/1993) può essere persona fisica o giuridica competente, in possesso dei requisiti previsti dall art. 2 della L. 46/1990 e dalla normativa vigente, la quale è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell esercizio, della manutenzione e dell adozione delle misure necessarie al compimento dei consumi energetici;

3 c) il ruolo di terzo responsabile dell impianto è incompatibile con quello di fornitore di energia per il medesimo impianto. Tale principio generale impone una necessaria distinzione tra controllore e controllato, ovvero tra soggetti portatori di esigenze economiche contrapposte sotto il profilo del risparmio energetico, della sicurezza o della manutenzione dell impianto. Per tali ragioni il legislatore consente che le predette due figure coincidano solo nell ambito di un contratto di servizio di energia con modalità definite con decreto del ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, di concerto con il ministro delle finanze; d) nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore ai 350 KW il possesso dei requisiti richiesti al terzo responsabile è dimostrato (art. 7 D.P.R. 551/1999) con l iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione, mediante l iscrizione ad elenchi equivalenti dell Unione europea, mediante la certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI-EN-ISO 9000, per attività di gestione di impianti termici da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano e europeo. Comunque, l art. 7 del D.P.R. 551/1999 richiede al terzo responsabile il possesso di conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell impianto o degli impianti a lui affidati. Con l atto di assunzione dell incarico il terzo responsabile se da un lato può esigere il proprio onorario professionale, d altro canto si assume delle precise responsabilità giuridiche. Infatti da quel momento è soggetto alla sanzione amministrativa, prevista dagli articoli 7, comma secondo e 15, comma sesto, del D.Lvo 19/8/2005 n. 192, del pagamento di una somma non inferiore a 1000 e non superiore a 6000 (oltre alla comunicazione del nome del violatore alla competente Camera di commercio per i conseguenti provvedimenti disciplinari) qualora: non esegua secondo la regola d arte l attività di controllo e di manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva; al termine delle operazioni non rediga e non sottoscriva un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del D.Lvo n. 192/2005 e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell impianto, da rilasciare al proprietario, al conduttore o all amministratore del condominio che ne sottoscrive copia per ricevuta e per presa visione. Il terzo responsabile di norma non può delegare ad altri le responsabilità assunte, pertanto solo occasionalmente (art. 6 del D.P.R. 551/1999) può ricorrere al subappalto alle seguenti condizioni: Il subappalto può essere svolto solo con il rispetto del dettato della L.5/3/1990 n. 46 e pertanto non potrà essere incaricato di subappalto un soggetto non abilitato ai sensi dell art. 2 della 1. 46/90;

4 Permane la responsabilità civile del terzo responsabile nei confronti del proprietario per lo svolgimento del subappalto secondo le regole generali del contratto di appalto disciplinate dagli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Al fine di ricondurre l eventuale contratto di subappalto dell impianto termico e l attività del terzo responsabile a precise responsabilità concretamente verificabili appare di fondamentale importanza la previsione che entro 60 giorni dall accettazione dell incarico il terzo responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto deve comunicare la propria nomina all ente locale competente per i controlli vale a dire (ai sensi dell art. 31, comma 3, della 1. IO/1991) ai Comuni con più di abitanti ed alle province per la restante parte del territorio. Agli stessi enti locali il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall incarico o eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell impianto. L art. 9 del D.P.R. 551/1999 non prevede espressamente che il terzo responsabile comunichi all ente locale il nome del soggetto al quale ha eventualmente affidato, in regime di subappalto, l attività di responsabile dell esercizio e manutenzione dell impianto come previsto in via eccezionale, dall ari. 6. Tuttavia a tale conclusione si perviene, per via interpretativa, nel seguente modo: L art. 9 del D.P.R. 551/1999 prevede l obbligo di comunicazione all ente locale di variazioni di titolarità dell impianto ed in tale caso rientra anche la stipulazione di un contratto di appalto poiché, ai sensi dell art del codice civile, l appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un opera o di un esercizio verso un corrispettivo di denaro. Ne consegue che il soggetto che assume l appalto è una figura professionalmente autonoma da chi lo incarica e può operare scelte non subordinate all assenso preventivo dell appaltante e quindi l ente locale ha il diritto di conoscere tale soggetto portatore di diritti e di doveri suoi propri; L art del codice civile prevede che il soggetto che assume l appalto non può dare in subappalto l esecuzione dell operato del servizio se non è stato autorizzato dal committente; La sicurezza della pubblica incolumità non è delegabile ad altri poiché, secondo l art. 27 della nostra Costituzione, la responsabilità penale è personale ed in materia di impianti termici le condotte di pericolo o inosservanza delle norme tecniche UNI CIG possono integrare fattispecie penali e quindi reati. Il D.P.R. 551/1999 non nasconde le difficoltà per il terzo responsabile di conoscere tutta la normativa inerente gli impianti a gas, pertanto consente (art. 10) l affidamento dello svolgimento del compito di manutenzione dell impianto ad altro soggetto professionale purché sia abilitato alla manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie ai sensi dell art. 1, comma 1, lettera e) della L. 46/90; inoltre per gli impianti

5 termici a gas il soggetto incaricato dovrà essere abilitato anche per gli impianti per il trasporto e l utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme. Il risparmio energetico negli edifici e il D.L. 25/1/2006 n.19 contenente le misure urgenti per garantire l approvvigionamento di gas naturale. Il certificato energetico è disciplinato dall art. 6 del D.Lvo n. 19/7/2005 n.192, di attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell edilizia, e deve consistere: nella valutazione dell appartamento; nella certificazione comune dell intero edificio per i condomini dotati di un impianto termico comune; nella valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia. Inoltre l attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all efficienza energetica propri dell edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell edificio (corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione). La certificazione energetica degli edifici era comunque già prevista dall art. 30 della legge 9/1/1991 n. 10 il quale imponeva che la stessa fosse portata a conoscenza della controparte dei contratti di compravendita e di locazione dell immobile. L art. 6, comma terzo e quarto, del D.Lvo n. 192/1995 invece prevede che: nel caso di compravendita dell intero immobile o della singola unità immobiliare l attestato di certificazione energetica è allegato all atto di compravendita: nel caso di locazione deve essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario o conforme all originale in suo possesso. Mentre la violazione dell art. 30 della legge n. 10/1991 rimaneva senza sanzione, l art. 15, commi 7, 8 e 9 del D.Lvo n. 192/2005 prevede le seguenti conseguenze giuridiche: una sanzione amministrativa da 5000 a nei confronti del costruttore che non consegna al proprietario contestualmente all immobile, l originale della certificazione energetica; la nullità dei contratti di vendita o di locazione non accompagnati dalla certificazione energetica.

6 La particolarità di tale nullità è che essa può essere fatta valere unicamente dall acquirente o dal conduttore, mentre il nostro ordinamento giuridico privilegia la nullità assoluta che può essere fatta valere da qualunque soggetto. Tale tipo di nullità relativa innova il genere delle nullità assolute stabilite dall articolo 1418 del codice civile secondo cui il contratto è nullo quando lo stesso: sia contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente; nel medesimo si realizzi la mancanza dell accordo delle parti, della causa, dell oggetto, della forma quando è prescritta dalla legge sotto pena di nullità: nello stesso siano illecita la causa o i motivi, laddove le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe; nello stesso manchi l oggetto poiché il medesimo non sia possibile, lecito, determinato o determinabile; sia dichiarato nullo negli altri casi stabiliti dalla legge. A seguito della richiesta del mercato energetico nazionale ed alla contestuale penuria di materia prima il Governo ha emanato il D.L. 25/1/2006 n. 19 (pubblicato su Gazz. Uff. n.21 del 26/1/2006) il quale contiene le misure urgenti per garantire l approvvigionamento di gas naturale, a seguito delle condizioni climatiche fredde che nel corso degli ultimi mesi hanno interessato e ancora interessano l Italia e l Europa e hanno portato ad uno straordinario incremento della domanda di gas naturale, contribuendo ad una riduzione dell importazione dall estero. Altro fondamento della misura di emergenza contenuta nel decreto è la previsione della contrazione della disponibilità di stoccaggio di gas naturale a seguito del probabile protrarsi di tale situazione di insufficiente rifornimento di materia prima. Tuttavia la validità e l applicazione della nuova normativa sono limitate (art. 2) al periodo intercorrente dal solo mese di febbraio 2006 e ad edifici di privata abitazione. Il decreto prevede (art. 1) il mutamento di quanto previsto dall articolo 4, 1 comma lettera b) del DPR 26/8/1993 n. 412; ossia: il DPR 412/1993 stabilisce la tolleranza da 20 a 22 gradi centigradi della temperatura di riscaldamento degli edifici diversi da quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali; il D.L. n. 19/2006 abbassa, all interno degli immobili, tali valori di un grado centigrado con eccezione degli edifici adibiti a: o albergo, pensione ed attività similari; o ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili, quelli adibiti a ricovero di minori o di anziani o le strutture protette per l assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri sociali per anziani;

7 o attività sportive, piscine, saune, palestre, servizi di supporto ad attività sportive; o attività scolastiche e ad asilo nido. Inoltre la durata massima invernale di accensione degli impianti termici è ridotta di un ora rispetto ai valori descritti dall art. 9, 2 comma, del DPR n. 412/1993 e consistenti in: 6 ore giornaliere dal 1 dicembre al 15 marzo per la zona A (comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600); 8 ore giornaliere dal 1 dicembre al 31 marzo per la zona B (comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900); 10 ore giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo per la zona C (comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400); 12 ore giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile per la zona D (comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di e non superiore a 2.100); quattordici ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile per la zona E (comuni che presentano un numero gradi-giorno maggiore di e non superiore a 3.000); nessuna limitazione per la zona F (comuni che presentano un numero di gradigiorno maggiore di 3.000). La violazione delle norme previste dal predetto decreto è sanzionata (dagli articoli 7, I comma, e 15, V comma, del D.Lvo 19/8/2005 n. 192 amministrativamente con il pagamento di una somma da 500 a 3000 irrogabile nei confronti del proprietario, del conduttore, dall amministratore del condominio o del terzo responsabile dell impianto termico che non provvedono, ciascun per la parte di propria competenza, affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. Da ultimo osserviamo anche che l art. 31, II comma, della legge 9/1/1991 n. 10 statuisce che il principio per cui il proprietario o per esso il terzo responsabile sono tenuti a condurre gli impianti e condurre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. Competenti ad eseguire i controlli sono (art. 31, comma secondo, della legge 10/1991) i comuni con più di abitanti e le province per la restante parte del territorio e le verifiche avvengono con cadenza almeno biennale relativamente all osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni, aventi specifica competenza, con onere a carico degli utenti l art. 11, comma 18, del D.P.R. 26/8/1993 n. 412 afferma che i controlli sono quelli necessari per accertare lo stato di manutenzione e di esercizio dell impianto termico e pertanto gli stessi riguardano sia il rendimento termico, sia la sicurezza dell impianto.

8 L allegato L previsto dall art. 12 del D.Lvo n. 192/2005 stabilisce, in mancanza di indicazioni specifiche, che i controlli dell allegato F (rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35 kw) e dell allegato G (per gli impianti di potenza nominale inferiore a 35 kw) devono essere effettuati: a) ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kw; b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli indicati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw dotati di generatore di calore con un anzianità di installazione superiore a 8 anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all interno delle abitazioni; c) ogni 4 anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw. Sono esclusi da tali limiti temporali i controlli relativi alle centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva maggiore od uguale a 350 kw per i quali è prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento (allegato L dell art. 12 del D.Lvo n. 192/2005 e art. 11, comma 13, del D.P.R. n. 412/1993). Il risultato del controllo e delle manutenzioni (allegato L, comma secondo, previsto dall art. 12 del D.Lvo n. 192/2005) dev essere annotato nel rapporto redatto dall operatore e che dovrà essere conservato od allegato al libretto di impianto (previsto dall art. 11, comma nove, del D.P.R. n. 412/1993) e dovrà essere redatto sugli allegati F o G previsti dall articolo 12 del D.Lvo n. 192/2005 a secondo della tipologia e della dimensione prestazionale dell impianto verificato. Il D.Lvo 29/12/2006 n. 311 contenente le disposizioni correttive ed integrative al D.Lvo 19/8/2005 n Le disposizioni del D.Lvo n. 192/2005 risultano ancora oggi prive di contenuto pratico, in quanto a tutt'oggi non risultano essere stati emanati i decreti previsti dall'art. 4 del D.Lvo n. 192/2005 che stabiliva un termine di 120 giorni per la loro emanazione). Questi ultimi avrebbero delineato i criteri generali, le metodologie di calcolo, i requisiti minimi, i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia, i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento degli esperti incaricati. Per ovviare a tale vuoto normativo è stato emanato il D.Lvo 29/12/2006 n. 311 (pubblicato su Gazz.Uff. n. 26 dell 1/2/2007 ed en-

9 trato in vigore il 2/2/2007) che contiene le seguenti modifiche dell'originario D.Lvo n.192/2005. L'ambito di intervento (art.1 del D.L.vo n.311/2006) dell'art. 3, I comma, del D.L.vo n. 192/2005) è modificato; infatti la predetta normativa non si applica più (salve le esclusioni stabilite dall'art. 3, III comma del D.Lvo n. 192/2005) agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione con le modalità e le eccezioni previste ai commi II e III dell'art. 3 del D.Lvo n. 192/2005, bensì (sempre salve le esclusioni previste dall'art. 3, III comma del D.Lvo n. 192/2005): - alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere dei ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste dall'art. 3, II e III comma del D.Lvo n. 192/2005; - all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto dagli articoli 7, 9 e 12 del D.Lvo n. 192/2005; - alla certificazione energetica degli edifici secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lvo n. 192/2005. L'art. 1, II comma lettera b, del D.L.vo n.311/2006 dispone un'applicazione delle norme del D.L.vo n.192/2005 non più soltanto limitata al solo ampliamento dell'edificio (nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell'intero edificio esistente), ma innova detta disciplina disponendo un'applicazione integrale ma limitata al predetto ampliamento. Vale a dire che in tali casi il legislatore esclude un interpretazione riduttiva delle norme del D.Lvo n.192/2005 che in dette ipotesi trovano piena attuazione sia pure limitatamente al solo ampliamento dell'edificio. L'art. 1, II comma lettera e, del D.Lvo n.311/2006 consente un'applicazione limitata delle norme del D.Lvo n.192/2005 al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caos di interventi su edifici esistenti quali: - ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell involucro edilizio e ampliamento volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere a e b (invece l'art. 3, II comma lettera e del D.Lvo n.192/2005 consentiva le ristrutturazioni totali e parziali e la manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quanto già previsto alla lettera a, numero 1). L'art. 1, II comma lettere d ed e, del D.Lvo n.311/2006 contempla le esclusioni dall'applicazione delle norme del d.lvo n. 192/2005 agli edifici ed agli impianti ricadenti negli immobili sottoposti a vincolo storico o artistico (previsti dall 'articolo 136 del D.Lvo 22/1/2004 n. 42), nei fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali ed ai fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2. La novità sancita dal D.Lvo n.311/2006 è quella di escludere dalla disciplina prevista dal D.Lvo n.192/2005 non soltanto i predetti immobili, ma anche gli impianti in essi contenuti con la precisazione che l'esclusione della predetta disciplina

10 per gli immobili vincolati dall'art. 136 del D.Lvo n. 42/2004 opera nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici. L'art. 1, II comma lettera f, del D.Lvo n. 311/2006 esclude l'applicazione della normativa del D.Lvo n. 192/2005 nei confronti degli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. L'art. 2 del D.Lvo n.311/2006 modifica la rubrica dell'art. 6 del D.Lvo n. 192/2005 dalla precedente "certificazione energetica negli edifici di nuova costruzione" in quella di "certificazione energetica degli edifici". Inoltre dopo il I comma dell'art.6 del D.Lvo n.192/2005 vengono introdotti: - il comma I-bis che stabilisce la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o del locatore (nel caso disciplinato dall'art. 6, comma quarto del D.Lvo n. 192/2005 disciplinante la messa a disposizione del conduttore dell'attestato di certificazione energetica): - a decorrere dal 1 luglio 2007 agli edifici di superficie utile superiore a metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile; - a decorrere al 1 luglio 2008 agli edifici di superficie utile fino a m2, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari; - a decorrere al 1 luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso; - il comma 1-ter il quale stabilisce che dal 1 gennaio 2007 l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata (e conforma a quanto stabilito dall'art. 6, 6 comma, del D.Lvo n.192/2005) è necessario per accedere agli incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti. Tale disciplina contiene l'opportuno temperamento di considerare, in ogni caso, salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o la concessione da parte della medesima; - l'art. 1-quater che prevede, a decorrere dal 1 luglio 2007, che tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o

11 dell'unità immobiliare interessati entro i primi 6 mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica. L'art. 2, 3 e 4 comma, del D.Lvo n.311/2006 innova la disciplina dell'art.6 del D.Lvo n.192/2005 consentendo che l'attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura dell 'interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di certificazione energetica tale attestato è allegato all'atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o in copia autentica. Invece nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati dell'attestato di certificazione certificazione energetica, detto attestato è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso. L'art. 3 del D.Lvo n. 311/2006 sostituisce la disciplina dell'art. 8, II e III comma del D.Lvo n. 192/2005 (in materia di relazione tecnica, accertamenti e ispezioni) affermando che la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica prevista dall'art. 8, I comma, del D.Lvo n. 192/2005, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato devono essere asseverati dal direttore dei lavori e devono essere presentati al comune competente contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. Una copia di tale documentazione, anche in forma informatica, è consegnata dal comune. L'art. 4 del D.Lvo n. 311/2006 innova l'art. 9 del D.Lvo n. 192/2005 stabilendo le seguenti funzioni delle regioni e degli enti locali: - le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e di riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, promuovendo opportune campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e del gas, l'attivazione di accodi con le parti sociali, la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici a più bassa efficienza, la definizione di regole per promuovere incentivazioni locali, la promozione, con il concorso del sistema creditizio, di mezzi di finanziamento agevolati nei confronti degli interventi di miglioramento energetico. In particolare al fine di consentire la promozione di tale programma (art. 4, III comma, 3-ter del D.Lvo n.311/2006) i comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione previsti dall'art. 9, III comma, del D.Lvo n.192/2005 per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli

12 edifici. E in linea esemplificativa possono essere richiesti: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica. Sempre a tale fine le regioni e i comuni possono richiedere, e queste ultime devono fornirli, alle aziende di distribuzione dell'energia i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e per le elaborazioni necessarie alla costituzione di un sistema informatico contenente tali dati che possono essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente ai fini dell'applicazione del D.Lvo n.192/2005. Inoltre le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici le norme contenute nel D.Lvo n.192/2005, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti. L'art. 5 del D.Lvo n.311/2006 aggiunge all'art. 11, I comma, del D.Lvo n.192/2005 il comma 1-bis il quale afferma che fino alla data di entrata in vigore delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, stabilite dall'art. 6, IX comma, del D.L.vo n.192/2005, l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciati ai sensi dell 'art. 8, II comma, del D.Lvo n.192/2005 o da un'equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data del 8 ottobre Trascorsi 12 mesi dall'emanazione delle linee guida nazionali (art. 11 comma 1-ter del D.Lvo n.192/2005), l'attestato di qualificazione energetica e l equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai fini di quanto stabilito dal comma 1-bis. L'art. 6 del D.Lvo n.311/2006 modifica il regime delle sanzioni stabilito dall'art.15 del D.Lvo n.192/2005 nel senso di modificare l'originario accenno al progettista incaricato di rilasciare la relazione di certificazione energetica, stabilita dall'art.8 del D.Lvo n.192/2005, con la dizione "professionista qualificato" e di rendere equivalenti i termini certificazione o qualificazione energetica. Viene riscritta l'ipotesi di reato originariamente stabilita dall'art. 15, comma quarto, del D.Lvo n. 192/2005 (e in origine sanzionata con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a 500) la quale diviene una violazione amministrativa in quanto "salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui all 'articolo 8, II comma, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la conformità alle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'art. 28, I comma, della legge 9 gennaio 1991 n.10, è punito con la sanzione amministrativa di 5000." Per di più viene innovato il disposto dell'art.15, VIII comma, del D.Lvo n.192/2005 secondo cui in caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, III

13 comma, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente (invece della precedente dizione di "compratore"). Infine l'art. 7 del D.Lvo n.311/2006 sostituisce (comma 1-bis) con la seguente dizione l'art. 26 della legge 9/1/1991 n.10: "per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all 'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali. Dott. Giovanni Marelli

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