GESTIONE AMBIENTALE DELLE APPARECCHIATURE CONTENENTI SOSTANZE LESIVE PER L OZONO STRATOSFERICO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "GESTIONE AMBIENTALE DELLE APPARECCHIATURE CONTENENTI SOSTANZE LESIVE PER L OZONO STRATOSFERICO"

Transcript

1 Applicazione: IREN ENERGIA S.p.A. IRIDE SERVIZI S.p.A. AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A. GESTIONE AMBIENTALE DELLE APPARECCHIATURE CONTENENTI SOSTANZE LESIVE PER L OZONO RESPONSABILE CONTROLLO ED APPROVAZIONE Responsabile Struttura Ambiente

2 SOMMARIO 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE STRUTTURA BASI E DEFINIZIONI BASI DEFINIZIONI RESPONSABILITÀ MODALITÀ OPERATIVE DIVIETI E LIMITAZIONI IMPIANTI E APPARECCHIATURE DI CONDIZIONAMENTO D ARIA E POMPE DI CALORE ) Quantità di sostanza controllata 3 e < 30 kg ) Quantità di sostanza controllata 30 kg e < 300 kg ) Quantità di sostanza controllata 300 kg Etichettatura IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO ED ESTINTORI ) Quantità di sostanza controllata 3 e < 30 kg ) Quantità di sostanza controllata 30 kg e < 300 kg ) Quantità di sostanza controllata 300 kg Recupero e distruzione delle sostanze controllate SANZIONI LISTA DI DISTRIBUZIONE ALLEGATI ALLEGATO 1: SOSTANZE CONTROLLATE lesive dell ozono stratosferico ALLEGATO 2: REGISTRO D IMPIANTO CARTIGLIO CONTROLLO AGGIORNAMENTI Data Commenti sulle modifiche apportate 10/01/2012 Emissione documento. 07/10/2013 Aggiornamento al D.Lgs. 13 settembre 2013, n Pagina 2 di 16

3 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE L ozono è una molecola composta da tre atomi di ossigeno; l ozono stratosferico (quello che si trova tra 10 e 50 km di altezza) è fondamentale per garantire la sopravvivenza degli esseri viventi, in quanto gli protegge dai raggi solari ultravioletti (raggi UV) che provocano cancro alla pelle, malattie agli occhi e possono persino influenzare l equilibrio degli ecosistemi. I clorofluorocarburi (CFC) sono delle sostanze sintetiche che dagli anni 30 in poi sono state largamente usate in molti settori industriali con un elevato sviluppo nei comparti della refrigerazione e delle schiume poliuretaniche. Sono molecole che risultano relativamente inerti negli strati bassi dell atmosfera, ma quando raggiungono la stratosfera rilasciano cloro, ed è quest ultimo a causare la distruzione delle molecole di ozono, causando l assottigliamento dello strato di ozono che comporta un aumento della radiazione ultra-violetta che giunge sulla superficie terrestre. Nel documento la dicitura IREN è da intendersi riferita alle Società IREN ENERGIA S.p.A., IRIDE SERVIZI S.p.A. e AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A. Stante la complessità della materia, in cui si intrecciano disposizioni sia comunitarie che nazionali, il contenuto del presente documento rappresenta esclusivamente una linea guida sulla problematica riguardante i gas lesivi per l ozono stratosferico, pertanto, al fine di consentire una corretta applicazione dei requisiti normativi, occorre comunque far riferimento ai singoli testi normativi secondo l elenco di seguito riportato. 2. STRUTTURA 2.1 BASI E DEFINIZIONI BASI - Norma UNI EN ISO 14001: PR0088 Sistema di Gestione Ambientale - Legge 28/12/1993, n. 549 e s.m.i. Misure a tutela dell ozono stratosferico e dell ambiente. - D.M. 03/10/2001 Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon - D.M. 02/09/2003 Modalità per il recupero di alcune sostanze dannose per l ozono stratosferico. - D.M. 20/12/2005 Modalità di recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio. - D.P.R. n. 147 del 15 febbraio 2006 Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/ D.Lgs. 13/09/2013, n. 108 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Pagina 3 di 16

4 - Regolamento (CE) n del 16 settembre 2009 Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. - Regolamento (CE) n. 291/2011 del 24 marzo 2011 Regolamento (CE) n. 291/2011 della Commissione sugli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell Unione a norma del Regolamento (CE) n. 1005/ Regolamento (CE) n. 537/2011 del 1 giugno 2011 Regolamento (CE) n. 537/2011 della Commissione relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell Unione a norma del Regolamento (CE) n. 1005/ DEFINIZIONI ANOMALIA AMBIENTALE Effetto negativo sull ambiente (aria, acqua, suolo, ) scaturito da particolari condizioni di esercizio o malfunzionamento di un processo produttivo o di un macchinario, dalle fasi di manutenzione sugli stessi, oppure da operazioni di carico scarico di sostanze pericolose; tale effetto può essere di scarsa entità oppure tale da comportare un superamento delle prescrizioni legislative e un danno per l ambiente. OZONO Forma allotropica dell'ossigeno costituita da molecole triatomiche. Viene prodotto per azione di radiazioni ultraviolette o di scariche elettriche sull'ossigeno molecolare. In condizioni ambientali e in forma pura si presenta come un gas azzurrognolo, di odore caratteristico, irritante per le mucose, altamente instabile e reattivo. OZONO L'ozono è una molecola consistente di tre atomi di ossigeno, a differenza dell'ossigeno atmosferico che contiene solo due atomi di ossigeno. La molecola dell'ozono è altamente reattiva e tossica per l'uomo e la materia vivente. Tuttavia, nella stratosfera, l'ozono forma uno strato protettivo che blocca le radiazioni ultraviolette del sole. Una diminuzione dell'ozono stratosferico permette a tali radiazioni di raggiungere la terra, causando tumori cutanei e distruggendo alcune specie vegetali sensibili. La distruzione dell'ozono è dovuta al rilascio nell'atmosfera di clorofluorocarburi, composti impiegati nella refrigerazione, negli aerosol e come solventi nell'industria. Quando raggiungono la stratosfera si decompongono liberando atomi di cloro e di bromo che innescano una reazione di distruzione dell'ozono. OZONO TROPOSFERICO Ozono di origine antropica presente nella parte più bassa dell'atmosfera. Deriva dalla reazione degli idrocarburi con gli ossidi di azoto liberati soprattutto dai processi di combustione dei motori degli autoveicoli in presenza della luce solare; in questa forma l'ozono costituisce un componenti importante dello smog fotochimico che in concentrazioni molto piccole causa irritazione alle vie respiratorie e a concentrazioni perfino minori può provocare la perdita di colore delle superfici vegetali. Pagina 4 di 16

5 POTENZIALE DI RIDUZIONE DELL OZONO [ODP: Ozone Depletion Potential] Fattore che riflette l'effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata sullo strato d'ozono, espresso in massa per chilogrammo, rapportato al CFC-11. Tale fattore si basa sulla durata di vita atmosferica della sostanza, sul peso molecolare del bromo e del cloro, sulla capacità della sostanza di essere dissociata dall'azione della luce, ecc. Esprime l effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata o sostanza nuova sullo strato d'ozono. Il valore specificato negli allegati I e II del Regolamento (CE) n del 16 settembre 2009, esprimente l effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata o sostanza nuova sullo strato d ozono. SOSTANZE CONTROLLATE Le sostanze lesive dell ozono stratosferico quali clorofluorocarburi (CFC) e idroclorofluorocarburi (HCFC), elencate nell Allegato I del Regolamento (CE) n. 1005/2009 del 16 settembre 2009, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate. CLOROFLUOROCARBURI (CFC) Le sostanze controllate elencate nel Gruppo I nell Allegato I del Regolamento (CE) n del 16 settembre 2009 (e allegato I del presente documento), inclusi i loro isomeri. (composti che presentano la stessa formula grezza, sono cioè costituiti dallo stesso tipo e numero di atomi, ma differiscono nelle formule di struttura) I CFC sono delle sostanze sintetiche che dagli anni 30 in poi sono state largamente usate in molti settori industriali specialmente nei comparti della refrigerazione e delle schiume poliuretaniche. Sono delle molecole che risultano relativamente inerti negli strati bassi dell atmosfera, ma quando raggiungono la stratosfera rilasciano cloro, che causa la distruzione delle molecole di ozono. IDROCLOROFLUOROCARBURI (HCFC) Le sostanze controllate elencate nel Gruppo VIII nell Allegato I del Regolamento (CE) n del 16 settembre 2009 (e allegato I del presente documento), inclusi i loro isomeri. (composti che presentano la stessa formula grezza, sono cioè costituiti dallo stesso tipo e numero di atomi, ma differiscono nelle formule di struttura). Gli HCFC sono delle molecole con proprietà simili, e quindi buoni sostituti dei CFC, ma con un più basso potenziale di distruzione dell ozono (ODP). Tuttavia non sono totalmente innocue per l ozono ed è per questo che anche gli HCFC sono stati inseriti in un programma di riduzione graduale di utilizzo che conduca alla sospensione della loro produzione entro la fine del HALON Le sostanze controllate elencate nel Gruppo III nell Allegato I del Regolamento (CE) n del 16 settembre 2009 (e allegato I del presente documento), inclusi i loro isomeri. (composti che presentano la stessa formula grezza, sono cioè costituiti dallo stesso tipo e numero di atomi, ma differiscono nelle formule di struttura) RECUPERO La raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature, vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smaltimento. (D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 147) Pagina 5 di 16

6 RICICLO La riutilizzazione di sostanze lesive recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l essicazione. Per i refrigeranti, il riciclo prevede normalmente la ricarica delle apparecchiature spesso effettuata in loco. (D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 147) RIGENERAZIONE Il ritrattamento e la valorizzazione delle sostanze controllate recuperate attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalità. (D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 147) DISTRUZIONE Trasformazione permanente o decomposizione di tutta o una porzione significante di sostanza controllata mediante tecnologie approvate dalle Parti del Protocollo di Montreal sulle sostanze dannose per la fascia di ozono. (D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 147) MANUTENZIONE Le operazioni di riparazione, sostituzione del fluido refrigerante, incluse le operazioni di recupero, riciclo e ricarica, nonché il controllo periodico di apparecchiature ed impianti di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore contenenti sostanze controllate. (D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 147) GESTORE Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l impianto o l apparecchiatura contenente nel circuito frigorifero sostanze controllate. (D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 147) 2.2 RESPONSABILITÀ Il D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 147 individua la figura del gestore dell impianto o dell apparecchiatura quale responsabile del rispetto degli obblighi normativi in materia. Il gestore è la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l impianto o l apparecchiatura contenente, nel circuito frigorifero, sostanze controllate. Nel caso in cui le operazioni di manutenzione e riparazione siano affidate a terzi tramite specifico contratto, la determinazione del gestore dipende dagli accordi contrattuali tra le parti. Pertanto si configurano le seguenti possibilità: - Impianti di proprietà e gestiti da Iren (con personale proprio o esterno); - Impianti non di proprietà aziendale ma gestiti da Iren (con personale proprio o esterno); In tutti i casi andrà definito contrattualmente il gestore dell apparecchiatura. I Responsabili di 1 Livello hanno il compito, in e ntrambi i casi, di vigilare sulla corretta gestione delle attività che comportano problemi di inquinamento atmosferico relativamente ai gas lesivi per l ozono stratosferico, conseguentemente, sulla corretta applicazione delle disposizioni riportate nel presente documento. Pagina 6 di 16

7 La responsabilità per l esecuzione di quanto riportato nel presente documento è del personale tecnico di IREN ENERGIA S.p.A., IRIDE SERVIZI S.p.A. e AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A. appositamente individuato dai rispettivi Responsabili di 1 Livello. Si rammenta che oltre alle sanzioni previste dal D.Lgs. 108/2013 per l inosservanza dei divieti contenuti nel Regolamento CE 1005/2009, nonché le sanzioni previste dall art. 3, L. 549/1993 Misure a tutela dell ozono stratosferico e dell ambiente ; sono state introdotte nel D.Lgs. 231/2001, a partire dal 16 agosto 2011, sanzioni pecuniarie per le Società, persone giuridiche ed associazioni riguardo illeciti ambientali in materia di inquinamento di acque, aria e suolo, gestione dei rifiuti, danneggiamento di fauna, flora ed habitat commessi nel loro interesse da propri amministratori, dirigenti e dipendenti. In particolare al comma 4 dell art. 25 undecies Reati ambientali del D.Lgs. 231/2001, sono compresi anche i reati previsti dall art. 3, comma 6 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 Misure a tutela dell ozono stratosferico e dell ambiente, tra quelli che coinvolgono anche le Società. La responsabilità per il controllo e l approvazione del presente documento è demandata al Responsabile della struttura Ambiente. 3. MODALITÀ OPERATIVE Nel quadro generale riguardante la problematica delle emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono stratosferico, l Unione europea si è impegnata nella riduzione progressiva della produzione ed uso di queste sostanze, molte delle quali sono anche gas ad effetto serra. Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni riportate nel presente documento, ogni struttura/servizio deve censire i quantitativi in kg di sostanze controllate presenti all interno delle apparecchiature di proprietà/in gestione DIVIETI E LIMITAZIONI L. 28 dicembre 1993, n. 549 e s.m.i. La produzione, l utilizzazione, la commercializzazione, l importazione e l esportazione delle sostanze di cui alle Tabelle A e B della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 e s.m.i. quali, ad esempio: - idrocarburi completamente alogenati contenenti fluoro e cloro (clorofluorocarburi, CFC); - idrocarburi completamente alogenati contenenti anche bromo (halons); - cloruro di metile; - bromuro di metile; - idrocarburi parzialmente alogenati della serie HCFC e HBFC; è cessata a partire dal 31 dicembre Pagina 7 di 16

8 D.M. 3 ottobre 2001 e s.m.i. L uso di halon vergine, recuperato, riciclato o rigenerato è stato vietato. Entro il 25 ottobre 2002 gli halon contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori dovevano essere recuperati (salvo particolari eccezioni). L uso dei clorofluorocarburi (CFC) per la manutenzione e la ricarica di apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento è stato vietato a partire dal 31 dicembre Gli idroclorofluorocarburi (HCFC) contenuti nei sistemi antincendio e negli estintori dovevano essere dismessi entro il 18 Gennaio Regolamento (CE) n. 1005/2009 La produzione, l immissione sul mercato e l uso di idroclorofluorocarburi (HCFC) è consentita fino al 31 dicembre 2019, ad eccezione di alcuni casi particolari quali utilizzo per usi di laboratorio e a fini di analisi. Fino al 31 dicembre 2014 è possibile immettere sul mercato idroclorofluorocarburi (HCFC) rigenerati, utilizzati per la manutenzione di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d aria e di pompe di calore esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta con indicazione che la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome e l indirizzo dell impianto di rigenerazione. Fino al 31 dicembre 2014 gli idroclorofluorocarburi (HCFC) riciclati (ad esempio l R22) possono essere utilizzati per la manutenzione di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d aria e di pompe di calore esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e possano essere utilizzati soltanto dall impresa che ha effettuato il recupero nell ambito della manutenzione. La Commissione Europea ha chiarito che le imprese di assistenza e manutenzione possono utilizzare HCFC recuperati da un impianto non solo nello stesso impianto ma anche in impianti di altri clienti posti nello stesso sito o in un sito differente. L HCFC riciclato non può tuttavia essere venduto ad altri operatori o ad altre imprese di assistenza e manutenzione di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d aria e di pompe di calore. Pertanto la possibilità di trasferire HCFC riciclati su altri impianti di cui si effettua l assistenza e la manutenzione è strettamente limitata alla quantità necessaria per la loro manutenzione e assistenza. HALON: l uso è consentito esclusivamente per gli impieghi critici definiti nell Allegato VI del Reg. (CE) n. 1005/2009. D.Lgs. 13 settembre 2013, n. 108 (art. 5 c.2) Entro il 12 aprile 2014 devono essere eliminati, dai sistemi di protezione antincendio, i gas estinguenti costituiti da sostanze controllate, di cui all Allegato I del Reg. (CE) n. 1005/ IMPIANTI E APPARECCHIATURE DI CONDIZIONAMENTO D ARIA E POMPE DI CALORE Per determinare la quantità di gas controllati occorre adottare quale criterio principale la struttura tecnica (circuito refrigerante), non il luogo di utilizzo o la funzione. Pagina 8 di 16

9 Ciò vuol dire che un applicazione deve essere intesa come una serie di componenti e tubazioni che formano una struttura continua attraverso la quale i gas controllati possono fluire. Se ad esempio una molecola di gas lesivo per l ozono stratosferico può passare attraverso la struttura da un punto ad un altro, significa che questi due punti fanno parte di un unico impianto (applicazione). Per le apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore significa che due circuiti di refrigerazione scollegati (cioè in assenza di qualsiasi mezzo permanente o temporaneo atto a collegare un circuito refrigerante all altro), anche se usati allo stesso scopo (per esempio per condizionare un locale), sono da considerare due applicazioni separate. I gestori delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d aria o pompe di calore contenenti sostanze controllate lesive per l ozono stratosferico devono, in funzione della quantità di sostanza presente nel circuito di refrigerazione, attuare le seguenti disposizioni: 1) Quantità di sostanza controllata 3 e < 30 kg a. Controllo annuale della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione dell apparecchiatura (da non applicare a sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 kg). b. Tenuta di un Registro in cui annotare i dati relativi alle operazioni di manutenzione e verifica delle sostanze controllate (si veda l allegato 2). Su richiesta il Registro deve essere messo a disposizione dell autorità competente. c. Nel caso si individui, durante un ispezione, un indizio di fuga di sostanza controllata, occorre procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe di sensibilità > a 5 g/anno. L impianto o l apparecchiatura deve essere riparato entro 14 giorni, con la verifica, entro il mese successivo, dell efficacia dell intervento. 2) Quantità di sostanza controllata 30 kg e < 300 kg a. Controllo ogni 6 mesi della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione dell apparecchiatura. b. Tenuta di un Registro in cui annotare i dati relativi alle operazioni di manutenzione e verifica delle sostanze controllate (si veda l allegato 2). Su richiesta il Registro deve essere messo a disposizione dell autorità competente. c. Nel caso si individui, durante un ispezione, un indizio di fuga di sostanza controllata, occorre procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe di sensibilità > a 5 g/anno. L impianto o l apparecchiatura deve essere riparato entro 14 giorni, con la verifica, entro il mese successivo, dell efficacia dell intervento. 3) Quantità di sostanza controllata 300 kg a. Controllo ogni 3 mesi della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione dell apparecchiatura. b. Tenuta di un Registro in cui annotare i dati relativi alle operazioni di manutenzione e verifica delle sostanze controllate (si veda l allegato 2). Su richiesta il Registro deve essere messo a disposizione dell autorità competente. c. Nel caso si individui, durante un ispezione, un indizio di fuga di sostanza controllata, occorre procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe di sensibilità > a Pagina 9 di 16

10 5 g/anno. L impianto o l apparecchiatura deve essere riparato entro 14 giorni, con la verifica, entro il mese successivo, dell efficacia dell intervento Etichettatura Quando gli HCFC rigenerati o riciclati sono utilizzati per attività di manutenzione o assistenza, sulle apparecchiature interessate deve essere apposta un etichetta nella quale devono essere indicate: - il tipo di sostanza controllata; - la quantità contenuta nell apparecchiatura; - tutti gli elementi previsti nell allegato I del Regolamento (CE) No 1272/2008 relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e delle miscele. L etichetta deve inoltre riportare la dicitura: Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l ozono stratosferico IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO ED ESTINTORI Per determinare la quantità di gas controllati occorre adottare quale criterio principale la struttura tecnica (circuito con gas estinguente), non il luogo di utilizzo o la funzione. Ciò vuol dire che un applicazione deve essere intesa come una serie di componenti e tubazioni che formano una struttura continua attraverso la quale i gas controllati possono fluire. Se ad esempio una molecola di gas lesivo per l ozono stratosferico può passare attraverso la struttura da un punto ad un altro, significa che questi due punti fanno parte di un unico impianto (applicazione). Per gli impianti fissi di protezione antincendio significa che due circuiti con gas estinguente scollegati (cioè in assenza di qualsiasi mezzo permanente o temporaneo atto a collegare un circuito refrigerante all altro), anche se usati allo stesso scopo (per esempio per estinguere l incendio in un locale), sono da considerare due applicazioni separate. I gestori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate lesive per l ozono stratosferico devono, in funzione della quantità di sostanza presente nel circuito di refrigerazione, attuare le seguenti disposizioni: 1) Quantità di sostanza controllata 3 e < 30 kg a. Controllo annuale della presenza di fughe nel circuito che contiene il gas estinguente (da non applicare a sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 kg). b. Tenuta di un Registro in cui annotare i dati relativi alle operazioni di manutenzione e verifica delle sostanze controllate (si veda l allegato 2). Su richiesta il Registro deve essere messo a disposizione dell autorità competente. c. Nel caso si individui, durante un ispezione, un indizio di fuga di sostanza controllata, occorre procedere quanto prima alla ricerca della fuga ed alla riparazione quanto prima possibile, comunque in ogni caso entro 14 giorni. Entro un mese dalla riparazione della perdita deve essere effettuato un controllo per assicurare che la riparazione sia stata efficace. Pagina 10 di 16

11 2) Quantità di sostanza controllata 30 kg e < 300 kg a. Controllo ogni 6 mesi della presenza di fughe nel circuito che contiene il gas estinguente. b. Tenuta di un Registro in cui annotare i dati relativi alle operazioni di manutenzione e verifica delle sostanze controllate (si veda l allegato 2). Su richiesta il Registro deve essere messo a disposizione dell autorità competente. c. Nel caso si individui, durante un ispezione, un indizio di fuga di sostanza controllata, occorre procedere quanto prima alla ricerca della fuga ed alla riparazione quanto prima possibile, comunque in ogni caso entro 14 giorni. Entro un mese dalla riparazione della perdita deve essere effettuato un controllo per assicurare che la riparazione sia stata efficace. 3) Quantità di sostanza controllata 300 kg a. Controllo ogni 3 mesi della presenza di fughe nel circuito che contiene il gas estinguente. b. Tenuta di un Registro in cui annotare i dati relativi alle operazioni di manutenzione e verifica delle sostanze controllate (si veda l allegato 2). Su richiesta il Registro deve essere messo a disposizione dell autorità competente. c. Nel caso si individui, durante un ispezione, un indizio di fuga di sostanza controllata, occorre procedere quanto prima alla ricerca della fuga ed alla riparazione quanto prima possibile, comunque in ogni caso entro 14 giorni. Entro un mese dalla riparazione della perdita deve essere effettuato un controllo per assicurare che la riparazione sia stata efficace. L'uso di halon vergine, recuperato, riciclato o rigenerato in sistemi di protezione antincendio e negli estintori, è stato vietato Recupero e distruzione delle sostanze controllate Per le sostanze controllate contenute in: - apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d aria e pompe di calore; - apparecchiature contenenti solventi; - sistemi fissi di protezione antincendio; - estintori; le attività di recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione devono essere effettuate unicamente dai Centri di Raccolta Autorizzati, sia nel caso in cui i gas siano estratti durante la manutenzione oppure a fine vita delle apparecchiature o degli impianti. Le operazioni di recupero di sostanze controllate contenute nel circuito frigorifero di impianti ed apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore sono effettuate con dispositivi conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla norma ISO Le sostanze controllate e i prodotti che contengono tali sostanze possono essere distrutti mediante le tecnologie approvate di cui all Allegato VII del Reg. (CE) n. 1005/2009. Pagina 11 di 16

12 4. SANZIONI Il D.Lgs. 108/2013 (in vigore dal 12 ottobre 2013) stabilisce la disciplina sanzionatoria da applicare nel caso di violazione del regolamento 1005/2009/CE. Le sanzioni stabilite dai diciannove articoli che lo compongono sono sia di carattere amministrativo pecuniario sia di carattere penale. 5. LISTA DI DISTRIBUZIONE Il presente documento è disponibile sull applicativo documentale Alfresco e sul sito Intranet della struttura AMBIENTE. ALLEGATI Allegato 1/IOP Sostanze controllate lesive dell ozono stratosferico. Allegato 2/IOP Registro d impianto. Pagina 12 di 16

13 ALLEGATO 1/IOP0603-3: Sostanze controllate lesive dell ozono stratosferico Gruppo ALLEGATO 1: SOSTANZE CONTROLLATE lesive dell ozono stratosferico Tabella Regolamento CE 1005/2009 del 16/05/2009 Sostanza Potenziale di riduzione dell ozono Gruppo I CFCl 3 CFC-11 Triclorofluorometano 1,0 CF 2Cl 2 CFC-12 Diclorodifluorometano 1,0 C 2F 3Cl 3 CFC-113 Triclorotrifluoroetano 0,8 C 2F 4Cl 2 CFC-114 Diclorotetrafluoroetano 1,0 C 2F 5Cl CFC-115 Cloropentafluoroetano 0,6 Gruppo II CF 3Cl CFC-13 Clorotrifluorometano 1,0 C 2FCl 5 CFC-111 Pentaclorofluoroetano 1,0 C 2F 2Cl 4 CFC-112 Tetraclorodifluoroetano 1,0 C 3FCl 7 CFC-211 Eptaclorofluoropropano 1,0 C 3F 2Cl 6 CFC-212 Esaclorodifluoropropano 1,0 C 3F 3Cl 5 CFC-213 Pentaclorotrifluoropropano 1,0 C 3F 4Cl 4 CFC-214 Tetraclorotetrafluoropropano 1,0 C 3F 5Cl 3 CFC-215 Tricloropentafluoropropano 1,0 C 3F 6Cl 2 CFC-216 Dicloroesafluoropropano 1,0 C 3F 7Cl CFC-217 Cloroeptafluoropropano 1,0 Gruppo III CF 2BrCl halon-1211 Bromoclorodifluorometano 3,0 CF 3Br halon-1301 Bromotrifluorometano 10,0 C 2F 4Br 2 halon-2402 Dibromotetrafluoroetano 6,0 Gruppo IV CCl 4 CTC Tetraclorometano (tetracloruro di carbonio) 1,1 Gruppo V C 2H 3Cl 3 (2) 1,1,1-TCA 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio) 0,1 Gruppo VI CH 3Br bromuro di metile Bromometano 0,6 Gruppo VII CHFBr 2 HBFC-21 B2 Dibromofluorometano 1,00 CHF 2Br HBFC-22 B1 Bromodifluorometano 0,74 CH 2FBr HBFC-31 B1 Bromofluorometano 0,73 C 2HFBr 4 HBFC-121 B4 Tetrabromofluoroetano 0,8 C 2HF 2Br 3 HBFC-122 B3 Tribromodifluoroetano 1,8 C 2HF 3Br 2 HBFC-123 B2 Dibromotrifluoroetano 1,6 C 2HF 4Br HBFC-124 B1 Bromotetrafluoroetano 1,2 C 2H 2FBr 3 HBFC-131 B3 Tribromofluoroetano 1,1 C 2H 2F 2Br 2 HBFC-132 B2 Dibromodifluoroetano 1,5 C 2H 2F 3Br HBFC-133 B1 Bromotrifluoroetano 1,6 C 2H 3FBr 2 HBFC-141 B2 Dibromofluoroetano 1,7 C 2H 3F 2Br HBFC-142 B1 Bromodifluoroetano 1,1 C 2H 4FBr HBFC-151 B1 Bromofluoroetano 0,1 C 3HFBr 6 HBFC-221 B6 Esabromofluoropropano 1,5 C 3HF 2Br 5 HBFC-222 B5 Pentabromodifluoropropano 1,9 C 3HF 3Br 4 HBFC-223 B4 Tetrabromotrifluoropropano 1,8 C 3HF 4Br 3 HBFC-224 B3 Tribromotetrafluoropropano 2,2 IOP0603-3: GESTIONE AMBIENTALE DELLE APPARECCHIATURE Pagina 13 di 16

14 ALLEGATO 1/IOP0603-3: Sostanze controllate lesive dell ozono stratosferico Gruppo Sostanza Potenziale di riduzione dell ozono Gruppo VII C 3HF 5Br2 HBFC-225 B2 Dibromopentafluoropropano 2,0 C 3HF 6Br HBFC-226 B1 Bromoesafluoropropano 3,3 C 3H 2FBr 5 HBFC-231 B5 Pentabromofluoropropano 1,9 C 3H 2F 2Br 4 HBFC-232 B4 Tetrabromodifluoropropano 2,1 C3H 2F 3Br 3 HBFC-233 B3 Tribromotrifluoropropano 5,6 C 3H 2F 4Br 2 HBFC-234 B2 Dibromotetrafluoropropano 7,5 C 3H 2F 5Br HBFC-235 B1 Bromopentafluoropropano 1,4 C 3H 3FBr 4 HBFC-241 B4 Tetrabromofluoropropano 1,9 C 3H 3F 2Br 3 HBFC-242 B3 Tribromodifluoropropano 3,1 C 3H 3F 3Br 2 HBFC-243 B2 Dibromotrifluoropropano 2,5 C 3H 3F 4Br HBFC-244 B1 Bromotetrafluoropropano 4,4 C 3H 4FBr 3 HBFC-251 B1 Tribromofluoropropano 0,3 C 3H 4F 2Br 2 HBFC-252 B2 Dibromodifluoropropano 1,0 C 3H 4F 3Br HBFC-253 B1 Bromotrifluoropropano 0,8 C 3H 5FBr 2 HBFC-261 B2 Dibromofluoropropano 0,4 C 3H 5F 2Br HBFC-262 B1 Bromodifluoropropano 0,8 C 3H 6FBr HBFC-271 B1 Bromofluoropropano 0,7 Gruppo VIII CHFCl 2 HCFC-21 (3) Diclorofluorometano 0,040 CHF 2Cl HCFC-22 (3) Clorodifluorometano 0,055 CH 2FCl HCFC-31 Clorofluorometano 0,020 C 2HFCl 4 HCFC-121 Tetraclorofluoroetano 0,040 C 2HF 2Cl 3 HCFC-122 Triclorodifluoroetano 0,080 C 2HF 3Cl 2 HCFC-123 (3) Diclorotrifluoroetano 0,020 C 2HF 4Cl HCFC-124 (3) Clorotetrafluoroetano 0,022 C 2H 2FCl 3 HCFC-131 Triclorofluoroetano 0,050 C 2H 2F 2Cl 2 HCFC-132 Diclorodifluoroetano 0,050 C 2H 2F 3Cl HCFC-133 Clorotrifluoroetano 0,060 C 2H 3FCl 2 HCFC-141 Diclorofluoroetano 0,070 CH 3CFCl 2 HCFC-141b (3) 1,1-Dicloro-1-fluoroetano 0,110 C 2H 3F 2Cl HCFC-142 Clorodifluoroetano 0,070 CH 3CF2Cl HCFC-142b (3) 1-Cloro-1,1-difluoroetano 0,065 C 2H 4FCl HCFC-151 Clorofluoroetano 0,005 C 3HFCl 6 HCFC-221 Esaclorofluoropropano 0,070 C 3HF 2Cl 5 HCFC-222 Pentaclorodifluoropropano 0,090 C 3HF 3Cl 4 HCFC-223 Tetraclorotrifluoropropano 0,080 C 3HF 4Cl 3 HCFC-224 Triclorotetrafluoropropano 0,090 C 3HF 5Cl 2 HCFC-225 Dicloropentafluoropropano 0,070 CF 3CF 2CHCl 2 HCFC-225ca (3) 3,3-Dicloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropano 0,025 CF 2ClCF 2CHClF HCFC-225cb (3) 1,3-Dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropano 0,033 IOP0603-3: GESTIONE AMBIENTALE DELLE APPARECCHIATURE Pagina 14 di 16

15 ALLEGATO 1/IOP0603-3: Sostanze controllate lesive dell ozono stratosferico Gruppo Sostanza Potenziale di riduzione dell ozono Gruppo VIII C 3HF 6Cl HCFC-226 Cloroesafluoropropano 0,100 C 3H 2FCl 5 HCFC-231 Pentaclorofluoropropano 0,090 C 3H 2F 2Cl 4 HCFC-232 Tetraclorodifluoropropano 0,100 C 3H 2F 3Cl 3 HCFC-233 Triclorotrifluoropropano 0,230 C 3H 2F 4C l2 HCFC-234 Diclorotetrafluoropropano 0,280 C 3H 2F 5Cl HCFC-235 Cloropentafluoropropano 0,520 C 3H 3FCl 4 HCFC-241 Tetraclorofluoropropano 0,090 C 3H 3F 2Cl 3 HCFC-242 Triclorodifluoropropano 0,130 C 3H 3F 3Cl 2 HCFC-243 Diclorotrifluoropropano 0,120 C 3H 3F 4Cl HCFC-244 Clorotetrafluoropropano 0,140 C 3H 4FCl 3 HCFC-251 Triclorofluoropropano 0,010 C 3H 4F 2Cl 2 HCFC-252 Diclorodifluoropropano 0,040 C 3H 4F 3Cl HCFC-253 Clorotrifluoropropano 0,030 C 3H 5FCl 2 HCFC-261 Diclorofluoropropano 0,020 C 3H 5F 2Cl HCFC-262 Clorodifluoropropano 0,020 C 3H 6FCl HCFC-271 Clorofluoropropano 0,030 Gruppo IX CH 2BrCl BCM Bromoclorometano 0,12 IOP0603-3: GESTIONE AMBIENTALE DELLE APPARECCHIATURE Pagina 15 di 16

16 ALLEGATO 2/IOP0603-3: Campione Registro d impianto ALLEGATO 2: REGISTRO D IMPIANTO (Impianti fissi di refrigerazione, di condizionamento d aria e pompe di calore e sistemi di protezione antincendio con fluido refrigerante/estinguente > 3kg di sostanze controllate (Allegato I D.P.R. 15 Febbraio 2006, n. 147) Nome: Indirizzo: Numero di telefono: Fax: Attività: Tipo: Località: Tipo di refrigerante: Carica di refrigerante (kg): Nome e qualifica: Azienda: Partita I.V.A.: Numero di iscrizione elenco professionale: (Albo professionale presso le Camere di Commercio) Tipologia della sostanza controllata recuperata: Quantità: Data del recupero: Tipologia del refrigerante sostituito: Quantità del refrigerante sostituito: Data dell ultimo controllo: VERIFICA INIZIALE Data: VERIFICA PERIODICA Data: Tipo e sensibilità del cercafughe: Risultato dei controlli: REGISTRO D IMPIANTO Estremi del gestore dell'apparecchiatura o impianto Caratteristiche dell apparecchiatura o impianto Estremi del manutentore Recupero delle sostanze controllate Assenza di fughe: Una o più fughe riparate: q.tà refrigerante aggiunto (kg) in seguito alla fuga: Fughe che richiedono l interruzione del funzionamento dell impianto da riparare entro: Riparazione fuga: Data della riparazione fuga: Descrizione della riparazione: Data: Firma del manutentore: Firma del responsabile impianto o apparecchiatura: IOP0603-3: GESTIONE AMBIENTALE DELLE APPARECCHIATURE Pagina 16 di 16

Dpr 15 febbraio 2006, n.147 (Gazzetta ufficiale 11 aprile 2006 n. 85)

Dpr 15 febbraio 2006, n.147 (Gazzetta ufficiale 11 aprile 2006 n. 85) Dpr 15 febbraio 2006, n. 147 (Regolamento 2037/2000/Ce - Modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione

Dettagli

altri clorofluorocarburi completamente alogenati

altri clorofluorocarburi completamente alogenati I. La presente comunicazione è destinata alle imprese che intendono esportare le seguenti sostanze dalla Comunità europea nel periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2009: Gruppo I: CFC 11,

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO - LEGGE 5 aprile 2012 n.38

REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO - LEGGE 5 aprile 2012 n.38 REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO - LEGGE 5 aprile 2012 n.38 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all articolo 2, comma 2, punto

Dettagli

Gas Fluorurati. contribuiscono al cd. «effetto serra»

Gas Fluorurati. contribuiscono al cd. «effetto serra» Samantha Sapienza Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l Energia www.minambiente.it Gas Fluorurati impatto zero sullo

Dettagli

Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela: Bromotrifluorometano Halon-1301. Numero CAS: 75-63-8

Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela: Bromotrifluorometano Halon-1301. Numero CAS: 75-63-8 Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela: Bromotrifluorometano Halon-1301 Numero CAS: 75-63-8 Sostanza controllat a - Potenziale di riduzione -Lesiva per lo dell'ozono strato di ozono

Dettagli

Regolamento n. 517/2014 sui gas fluorurati effetto serra (F-gas), che abroga il regolamento n. 842/2006

Regolamento n. 517/2014 sui gas fluorurati effetto serra (F-gas), che abroga il regolamento n. 842/2006 Regolamento n. 517/2014 sui gas fluorurati effetto serra (F-gas), che abroga il regolamento n. 842/2006 AIB Area Regolamento n. 517/2014 pubblicato su GUCE L150 del 20 maggio 2014 entra in vigore il 20

Dettagli

ISTITUZIONE DEL LIBRETTO DI IMPIANTO PER FRIGORIFERI, CONDIZIONATORI, POMPE DI CALORE

ISTITUZIONE DEL LIBRETTO DI IMPIANTO PER FRIGORIFERI, CONDIZIONATORI, POMPE DI CALORE SEDE: Via L. da Vinci, 3-52029 CASTIGLION FIBOCCHI (AR) MAG. Via Di Pescaiola, 17-52041 BADIA AL PINO (AR) tel. 0575 497103 Fax 0575-431605 www.arezzofrigo.it e-mail: info@arezzofrigo.it Promemoria ISTITUZIONE

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2013, n. 108

DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2013, n. 108 DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2013, n. 108 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. IL

Dettagli

IL RECUPERO DEGLI AGENTI ESTINGUENTI GASSOSI

IL RECUPERO DEGLI AGENTI ESTINGUENTI GASSOSI IL RECUPERO DEGLI AGENTI ESTINGUENTI GASSOSI BETTATI ANTINCENDIO s.r.l. Reggio Emilia, Italy OTTOBRE 2011 Agenda 1. Agenti estinguenti gassosi 2. Cosa dovevamo fare (HALON HCFC) 3. Cosa dobbiamo ancora

Dettagli

CERTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AI SENSI DEI REGOLAMENTI EUROPEI 303/2008 E 304/2008 I & F BUREAU VERITAS ITALIA

CERTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AI SENSI DEI REGOLAMENTI EUROPEI 303/2008 E 304/2008 I & F BUREAU VERITAS ITALIA Emesso da Ufficio: CERTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AI SENSI INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 2. RIFERIMENTI... 2 3. GENERALITÀ... 4 4. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE... 5 5. CONTENUTI DEL CERTIFICATO...

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono 2009R1005 IT 08.09.2010 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL

Dettagli

REGISTRO APPARECCHIATURA. Apparecchi contenenti Gas Fluorurati in quantità superiori ai 3 Kg

REGISTRO APPARECCHIATURA. Apparecchi contenenti Gas Fluorurati in quantità superiori ai 3 Kg REGISTRO APPARECCHIATURA Apparecchi contenenti Gas Fluorurati in quantità superiori ai 3 Kg REGOLAMENTO (CE) n. 842/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati

Dettagli

Pordenone, 5 aprile 2011. Codice dell Ambiente. ANCE Direzione Legislazione Mercato Privato. Marcello Cruciani

Pordenone, 5 aprile 2011. Codice dell Ambiente. ANCE Direzione Legislazione Mercato Privato. Marcello Cruciani Pordenone, 5 aprile 2011 Codice dell Ambiente ANCE Direzione Legislazione Mercato Privato Marcello Cruciani 1 Il quadro normativo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 D.M. 17 dicembre

Dettagli

L analisi dei rischi deve essere svolta con una chiara visione aziendale e deve richiedere la comprensione dei seguenti elementi:

L analisi dei rischi deve essere svolta con una chiara visione aziendale e deve richiedere la comprensione dei seguenti elementi: Come impostare il modello organizzativo D.lgs 231/01 Il decreto legislativo 231/01 prevede che le società e gli enti possono essere ritenuti responsabili in relazione a taluni reati commessi o tentati

Dettagli

CAPITOLO 4 - QUADRO NORMATIVO DI BASE IN MATERIA DI CONTROLLO DELL INQUINAMENTO ATMOSFERICO

CAPITOLO 4 - QUADRO NORMATIVO DI BASE IN MATERIA DI CONTROLLO DELL INQUINAMENTO ATMOSFERICO CAPITOLO 4 - QUADRO NORMATIVO DI BASE IN MATERIA DI CONTROLLO DELL INQUINAMENTO ATMOSFERICO 4.1 ASPETTI GENERALI Il quadro normativo di riferimento per la tutela della qualità dell aria trova fondamento

Dettagli

La gestione dei Gas fluorurati ad effetto serra: la nuova normativa

La gestione dei Gas fluorurati ad effetto serra: la nuova normativa La gestione dei Gas fluorurati ad effetto serra: la nuova normativa Impostazione della normativa Finalità Ambito di applicazione e obblighi degli operatori Il Registro nazionale delle persone e delle imprese

Dettagli

Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell art. 71 comma 8

Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell art. 71 comma 8 Settore Ricerca, Certificazione e Verifica Dipartimento Tecnologie di Sicurezza SEMINARIO Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali

Dettagli

Formazione ed Informazione dei Lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08 e s. m. i., art. 36 e 37

Formazione ed Informazione dei Lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08 e s. m. i., art. 36 e 37 Formazione ed Informazione dei Lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08 e s. m. i., art. 36 e 37 AGENFORM Centro di Formazione Professionale Viale Amendola Eboli(SA) Consulente Dott. Ing. Elena Chiappa FORMAZIONE:

Dettagli

Regolamento CE n. 842/2006 del parlamento europeo e del consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra

Regolamento CE n. 842/2006 del parlamento europeo e del consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra Regolamento CE n. 842/2006 del parlamento europeo e del consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra 1) Introduzione La direttiva 2006/842/CE sui gas fluorurati entra in vigore nel giugno 2006.

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

INDICE. Istituto Tecnico F. Viganò PROCEDURA PR 01. Rev. 2 Data 20 Maggio 2009. Pagina 1 di 9 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI

INDICE. Istituto Tecnico F. Viganò PROCEDURA PR 01. Rev. 2 Data 20 Maggio 2009. Pagina 1 di 9 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI INDICE 1 di 9 1. SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 4. RESPONSABILITÀ 5. MODALITÀ OPERATIVE 5.1. Redazione e identificazione 5.2. Controllo e verifica 5.3. Approvazione 5.4.

Dettagli

4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI

4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI Unione Industriale 35 di 94 4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI 4.5.1 Generalità La documentazione, per una filatura conto terzi che opera nell ambito di un Sistema qualità, rappresenta l evidenza oggettiva

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

Adempimenti per impianti con F-gas

Adempimenti per impianti con F-gas Adempimenti per impianti con F-gas cosa intendiamo per F-gas Fanno parte degli F-gas gli HFC ( idro-fluoro-carburi ) tipo R410-A, R134A, R407C ecc. e sono denominati anche gas fluorurati. Gli F-gas non

Dettagli

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA Capitolo 4

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA Capitolo 4 1. REQUISITI GENERALI L Azienda DSU Toscana si è dotata di un Sistema di gestione per la qualità disegnato in accordo con la normativa UNI EN ISO 9001:2008. Tutto il personale del DSU Toscana è impegnato

Dettagli

NOTA: Il presente documento è un estratto del documento originale impostato su carta intestata CIG Comitato italiano Gas reperibile sul portale CIG

NOTA: Il presente documento è un estratto del documento originale impostato su carta intestata CIG Comitato italiano Gas reperibile sul portale CIG Pagina 1 di 5 NOTA: Il presente documento è un estratto del documento originale impostato su carta intestata CIG Comitato italiano Gas reperibile sul portale CIG Programma corsi di formazione per qualificazione/certificazione

Dettagli

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ DICHIARAZIONE IN MERITO AL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI IN TEMA DI RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO DAL COMMA 1 DELL ART. 41bis DEL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013, N 69, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI

Dettagli

Artt. 74-79 e Allegato VIII Decreto Legislativo N.81/2008

Artt. 74-79 e Allegato VIII Decreto Legislativo N.81/2008 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI Artt. 74-79 e Allegato VIII Decreto Legislativo N.81/2008 Definizione -. qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo

Dettagli

REACH CLP. Scheda di sicurezza. Reg. 1907/06/CE Registration Evaluation Authorization CHemicals. Reg. 1272/08/CE Classification Labelling Packaging

REACH CLP. Scheda di sicurezza. Reg. 1907/06/CE Registration Evaluation Authorization CHemicals. Reg. 1272/08/CE Classification Labelling Packaging Antonella De Pasquale, Ispettore REACH - CLP Capannori, 21 marzo 2013 CLP REACH Reg. 1272/08/CE Classification Labelling Packaging Reg. 1907/06/CE Registration Evaluation Authorization CHemicals Scheda

Dettagli

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87) CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE N 8 articoli (da art.

Dettagli

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Milano, 21 Ottobre 2014 Ivan Furcas ivan.furcas@it.bureauveritas.com Nuovo quadro legislativo Pubblicazione L96 GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea)

Dettagli

RECUPERO, RICICLO, RIGENERAZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI HALON

RECUPERO, RICICLO, RIGENERAZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI HALON DECRETO MINISTERIALE 3 OTTOBRE 2001 RECUPERO, RICICLO, RIGENERAZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI HALON (pubblicato in GU 25 ottobre 2001, n. 249) Il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio di concerto

Dettagli

PARTE SPECIALE - 3 - Illeciti ambientali

PARTE SPECIALE - 3 - Illeciti ambientali PARTE SPECIALE - 3 - Illeciti ambientali 51 1. Funzione della Parte Speciale - 3 - Per effetto del D.Lgs. n. 121/2011, dal 16 agosto 2011 è in vigore l'art.25 - undecies, D.Lgs. n. 231/2001, che prevede

Dettagli

Roma, 22.02.2010. Alle Direzioni Regionali e Interregionali LORO SEDI. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI. e, p.c.

Roma, 22.02.2010. Alle Direzioni Regionali e Interregionali LORO SEDI. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI. e, p.c. Roma, 22.02.2010 Protocollo: Rif.: 7536/RU Alle Direzioni Regionali e Interregionali LORO SEDI Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI Allegati: 1 e, p.c. Al Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo

Dettagli

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 Indirizzi per l attività di gestione degli elenchi regionali degli operatori biologici e dei concessionari

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GERARDINI. Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GERARDINI. Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 7594 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GERARDINI Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici Presentata il 6

Dettagli

DEFINIZIONI INDISPENSABILI

DEFINIZIONI INDISPENSABILI 1 DEFINIZIONI INDISPENSABILI Preimballaggio Per imballaggio preconfezionato, o preimballaggio, si intende l insieme del prodotto e dell imballaggio nel quale è confezionato. Possiamo affermare quindi che

Dettagli

Raccomandazioni generali Il CIG consiglia che: Corsi di formazione propedeutici a percorsi di qualificazione/certificazione siano tenuti da docenti

Raccomandazioni generali Il CIG consiglia che: Corsi di formazione propedeutici a percorsi di qualificazione/certificazione siano tenuti da docenti Programma corsi di formazione per qualificazione/certificazione degli operatori del post contatore gas ai sensi della norma UNI 11554 e del PdR 11/2014. Premessa Il presente documento riporta indicazioni

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNITÀ VALLE DI NON

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNITÀ VALLE DI NON All. 1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNITÀ VALLE DI NON DISCIPLINARE DI SERVIZO PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI URBANI IN LOC. "ISCLE" DI TAIO E DISCIPLINA DELL UTILIZZO

Dettagli

Carta intestata impresa associata

Carta intestata impresa associata Carta intestata impresa associata Spett.le Cliente, La informiamo che l art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 27 gennaio 2012, prevede che, a partire dall anno in corso, entro il 31 maggio di ogni anno

Dettagli

INDAGINI E BONIFICHE AMBIENTALI dalla progettazione all esecuzione: VIOLAZIONI E SANZIONI

INDAGINI E BONIFICHE AMBIENTALI dalla progettazione all esecuzione: VIOLAZIONI E SANZIONI INDAGINI E BONIFICHE AMBIENTALI dalla progettazione all esecuzione: VIOLAZIONI E SANZIONI Dott. Alessandro Lucchesini, Responsabile Tecnico CECAM srl, Firenze Direttiva europea 2004/35/CE sulla responsabilità

Dettagli

CAMBIA la regolamentazione sui gas refrigeranti

CAMBIA la regolamentazione sui gas refrigeranti scsinforma 1 news IMPORTANTI INFORMAZIONI PER PROPRIETARI DI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE DAL 1 GENNAIO 2015 CAMBIA la regolamentazione sui gas refrigeranti presenti negli impianti di refrigerazione ASSISTENZA

Dettagli

SMALTIMENTO DEI POLICLORODIFENILI E POLICLOROTRIFENILI (PCB)

SMALTIMENTO DEI POLICLORODIFENILI E POLICLOROTRIFENILI (PCB) Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 05/03/2007. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario

Dettagli

Le Domande e le Risposte sul Patentino dei Frigoristi 15 marzo 2013

Le Domande e le Risposte sul Patentino dei Frigoristi 15 marzo 2013 Le Domande e le Risposte sul Patentino dei Frigoristi 15 marzo 2013 A seguito delle numerose domande inerenti al Patentino dei Frigoristi, giunte in redazione nei giorni scorsi, riportiamo le FAQ (domande

Dettagli

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DATORI DI LAVORO, PREPOSTI, DIRIGENTI E LAVORATORI

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DATORI DI LAVORO, PREPOSTI, DIRIGENTI E LAVORATORI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DATORI DI LAVORO, PREPOSTI, DIRIGENTI E LAVORATORI Gli accordi Stato- Regioni del 21 dicembre sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell 11 gennaio 2012.

Dettagli

Nuova normativa RAEE Adempimenti e Facoltà per il Distributore al dettaglio di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Nuova normativa RAEE Adempimenti e Facoltà per il Distributore al dettaglio di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Nuova normativa RAEE Adempimenti e Facoltà per il Distributore al dettaglio di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Avv. Davide Rossi Studio Legale DDR Trust 1580 Punti Vendita 21.500 Addetti 9,

Dettagli

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO Pag. 1 / 6 1 MODIFICHE 2 PREMESSA 3 DEFINIZIONI SOMMARIO 4 PRINCPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 5 MESSA IN SERVIZIO E UTILIZZO 6 INDICAZIONI PER UN CORRETTO ACQUISTO 7 SICUREZZA E MARCATURA CE 8 PROTOTIPI

Dettagli

Una Norma al mese. Rubrica di aggiornamento normativo. a cura di Antonello Greco

Una Norma al mese. Rubrica di aggiornamento normativo. a cura di Antonello Greco Una Norma al mese Rubrica di aggiornamento normativo a cura di Antonello Greco Questo mese vorrei parlarvi della Guida CEI 121-5:2015-07 dedicata alla normativa applicabile ai quadri elettrici di bassa

Dettagli

Verifiche Periodiche di Ascensori e Montacarichi D.P.R. 162/99 Linee Guida per gli adempimenti di Legge

Verifiche Periodiche di Ascensori e Montacarichi D.P.R. 162/99 Linee Guida per gli adempimenti di Legge SERVIZIO PREVENZIONE E RISCHIO TECNOLOGICO Verifiche Periodiche di Ascensori e Montacarichi D.P.R. 162/99 Linee Guida per gli adempimenti di Legge a cura del Servizio Prevenzione e Rischio Tecnologico

Dettagli

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (resa ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (resa ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) Spett.le ARPA Lombardia DIPARTIMENTO DI.. Via...... (indirizzare all ARPA territorialmente competente con riferimento al sito di produzione dei materiali da scavo) Dichiarazione relativa al rispetto delle

Dettagli

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ai sensi dell art.16 comma 1 del DPR n.43/2012

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ai sensi dell art.16 comma 1 del DPR n.43/2012 Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ai sensi dell art.16 comma 1 del DPR n.43/2012 rmativa di riferimento Regolamento CE 842/2006; DPR 43/2012; DLgs 26/2013 Campo di applicazione Soggetti

Dettagli

Manuale della qualità. Procedure. Istruzioni operative

Manuale della qualità. Procedure. Istruzioni operative Unione Industriale 19 di 94 4.2 SISTEMA QUALITÀ 4.2.1 Generalità Un Sistema qualità è costituito dalla struttura organizzata, dalle responsabilità definite, dalle procedure, dai procedimenti di lavoro

Dettagli

REGOLE PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI PLASTICI IN POLIPROPILENE CON CONTENUTO RICICLATO

REGOLE PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI PLASTICI IN POLIPROPILENE CON CONTENUTO RICICLATO PROCEDURA OPERATIVA REGOLE PARTICOLARI PER PRODOTTI PLASTICI IN 0 15/03/2012 RQ LTM 1 di 7 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...3 2. TERMINOLOGIA...3 2.1 RICICLO DI MATERIALI PLASTICI...3 2.2 MATERIALE PLASTICO

Dettagli

Marcatura CE. Controllo di produzione in fabbrica - FPC. Segnaletica stradale. Caratteristiche energetiche prodotti per edilizia

Marcatura CE. Controllo di produzione in fabbrica - FPC. Segnaletica stradale. Caratteristiche energetiche prodotti per edilizia ICMQ Certificazioni e controlli per le costruzioni La certificazione dei prodotti Le tipologie di certificazione rilasciate da ICMQ riguardano sia le certificazioni cogenti, cioè obbligatorie secondo la

Dettagli

«Gestione dei documenti e delle registrazioni» 1 SCOPO... 2 2 CAMPO DI APPLICAZIONE E GENERALITA... 2 3 RESPONSABILITA... 2 4 DEFINIZIONI...

«Gestione dei documenti e delle registrazioni» 1 SCOPO... 2 2 CAMPO DI APPLICAZIONE E GENERALITA... 2 3 RESPONSABILITA... 2 4 DEFINIZIONI... Pagina 1 di 6 INDICE 1 SCOPO... 2 2 CAMPO DI APPLICAZIONE E GENERALITA... 2 3 RESPONSABILITA... 2 4 DEFINIZIONI... 2 5 RESPONSABILITA... 2 5.3 DESTINATARIO DELLA DOCUMENTAZIONE... 3 6 PROCEDURA... 3 6.1

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

SOSTANZE PERICOLOSE. rispettate le dosi consigliate dal produttore. È utile quindi utilizzare dei sistemi di dosaggio.

SOSTANZE PERICOLOSE. rispettate le dosi consigliate dal produttore. È utile quindi utilizzare dei sistemi di dosaggio. SOSTANZE PERICOLOSE Le sostanze pericolose sono materiali e sostanze che possono essere pericolose per l uomo e l ambiente e che devono essere specificatamente contrassegnate (simbolo di pericolo). Per

Dettagli

DOSSIER CORSI DI FORMAZIONE GENNAIO - DICEMBRE 2015

DOSSIER CORSI DI FORMAZIONE GENNAIO - DICEMBRE 2015 DOSSIER CORSI DI FORMAZIONE GENNAIO - DICEMBRE Formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs 81/2008) e s.m.i PRESENTAZIONE Con il presente catalogo intendiamo sintetizzare le principali opportunità

Dettagli

PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLO SVILUPPO DEL SOFTWARE BM-33T

PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLO SVILUPPO DEL SOFTWARE BM-33T Proc. 23 Pag. 1 di 8 PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLO SVILUPPO DEL SOFTWARE BM-33T 1. SCOPO... 2 2. APPLICABILITÀ... 2 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO... 2 3.1. Norme e leggi di riferimento... 2 3.2.

Dettagli

Cambiamento climatico. EMISSIONI DI GAS SERRA: Cosa ha contribuito in maniera significativa alla loro riduzione?

Cambiamento climatico. EMISSIONI DI GAS SERRA: Cosa ha contribuito in maniera significativa alla loro riduzione? Cambiamento climatico EMISSIONI DI GAS SERRA: Cosa ha contribuito in maniera significativa alla loro riduzione? La sostituzione dei CFC! Un ruolo chiave è stato quello degli idrofluorocarburi (HFC) I CFC,

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE Direttore Dr. Claudio Soave Strada Le Grazie, 8-37134 Verona - Tel. 045 8027627-0458027627 - Fax 045 8027626 e-mail: servizio. prevenzioneprotezione@univr.it

Dettagli

aggiorna le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI (di nuova installazione);

aggiorna le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI (di nuova installazione); FEBBRAIO 2014 Il 6 febbraio 2014 l Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha emanato e pubblicato sul proprio sito la Delibera n. 40/2014/R/gas, Disposizioni in materia di accertamenti della

Dettagli

Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE

Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE Cuneo, 8 Ottobre 2013 Ivan Furcas ivan.furcas@it.bureauveritas.com Sviluppo della legislazione di prodotto

Dettagli

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE ART.1 - CONTESTO NORMATIVO 1.Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicazione sul sito informatico dell Istituto Comprensivo Statale

Dettagli

Interpretazione Normativa. Lavori elettrici sotto tensione - requisiti imprese autorizzate

Interpretazione Normativa. Lavori elettrici sotto tensione - requisiti imprese autorizzate Ti trovi in: CNA Interpreta / Ambiente e sicurezza / Sicurezza / Impianti elettro-termo-idraulici / Aspetti generali per Impianti elettro-termo-idraulici Torna all'elenco 15/7/2011 Lavori elettrici sotto

Dettagli

Newsletter del MARZO 2013. In sintesi:

Newsletter del MARZO 2013. In sintesi: Newsletter del MARZO 2013 In sintesi: Entrata in vigore del regolamento CE 453/2010 CE E CLP _ Sostanze Chimiche_ Entrata in vigore regolamento CE 305/2011 CPR_ Prodotti da Costruzione_ Entrata in vigore

Dettagli

CATALOGO TEMATICA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO CATALOGO OFFERTA FORMATIVA TEMATICA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

CATALOGO TEMATICA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO CATALOGO OFFERTA FORMATIVA TEMATICA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO CATALOGO OFFERTA FORMATIVA TEMATICA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI SECONDO L ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 FORMAZIONE GENERALE Lavoratori definiti secondo

Dettagli

Il concetto di gestione dei rifiuti

Il concetto di gestione dei rifiuti Autorizzazioni e adempimenti per la gestione dei rifiuti Relatore: Laura Pampaloni Il concetto di gestione dei rifiuti Il D.lgs n. 152/2006 definisce la GESTIONE come la raccolta, il trasporto, il recupero

Dettagli

Rapporto ambientale Anno 2012

Rapporto ambientale Anno 2012 Rapporto ambientale Anno 2012 Pagina 1 di 11 1 ANNO 2012 Nell anno 2005 la SITI TARGHE srl ha ottenuto la certificazione ambientale secondo la norma internazionale ISO 14001:2004, rinnovata nel 2008 e

Dettagli

Regolamento (CE) 104/2000 Regolamento (CE) 2065/2001 Regolamento (CE) 1224/2009 Regolamento (CE) 404/2011

Regolamento (CE) 104/2000 Regolamento (CE) 2065/2001 Regolamento (CE) 1224/2009 Regolamento (CE) 404/2011 1. L obbligo della rintracciabilità è stato assunto dal Consiglio della Comunità Europea, quale principio attraverso il quale organizzare i mercati in tale settore, tenendo conto dell evoluzione del mercato,

Dettagli

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ing. Davide Musiani Modena- Mercoledì 8 Ottobre 2008 L art. 30 del D.Lgs 81/08 suggerisce due modelli organizzativi e di controllo considerati idonei ad avere efficacia

Dettagli

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI Articolo 1 (Campo di applicazione) Il presente decreto si

Dettagli

QUALIFICAZIONE INSTALLATORI ELETTRICI. Como 4 marzo 2015

QUALIFICAZIONE INSTALLATORI ELETTRICI. Como 4 marzo 2015 QUALIFICAZIONE INSTALLATORI ELETTRICI Como 4 marzo 2015 LEGGI E NORMATIVE L esecuzione degli impianti elettrici per l alimentazione di centrali termiche e caldaie è regolamentata dal Decreto del Ministero

Dettagli

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti:

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti: Pagina 1 di 5 Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

Dettagli

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A. INDICE 1 GENERALITA... 2 2 RESPONSABILITA... 2 3 MODALITA DI GESTIONE DELLA... 2 3.1 DEI NEOASSUNTI... 3 3.2 MANSIONI SPECIFICHE... 4 3.3 PREPOSTI... 4 3.4 ALTRI INTERVENTI FORMATIVI... 4 3.5 DOCUMENTAZIONE

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Dettagli

Prospettive per l EGE: legge 4/2013. Michele Santovito. 9 maggio 2014

Prospettive per l EGE: legge 4/2013. Michele Santovito. 9 maggio 2014 Prospettive per l EGE: legge 4/2013 Michele Santovito 9 maggio 2014 Esempio di EGE Esempio di percorso fatto per arrivare ad avere il titolo di EGE: - Laurea in chimica - 10 anni di esperienza in un azienda

Dettagli

CONTROLLO INIZIALE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDI

CONTROLLO INIZIALE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDI Milano, Gennaio 2012 NORMA UNI 11224 GIUGNO 2011 CONTROLLO INIZIALE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDI Gà la norma UNI 9795/2010 Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione

Dettagli

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La fonte è la Gazzetta Ufficiale MINISTERO DELL'AMBIENTE

Dettagli

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

LA NUOVA GUIDA CEI 0-10 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

LA NUOVA GUIDA CEI 0-10 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI LA NUOVA GUIDA CEI 0-10 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PREMESSA Il panorama delle disposizioni all interno delle quali si pone la manutenzione è cambiato e si avverte la necessità di individuare

Dettagli

Impatto ambientale e problematiche nella gestione dei refrigeranti in Italia IL RAPPORTO di LEGAMBIENTE

Impatto ambientale e problematiche nella gestione dei refrigeranti in Italia IL RAPPORTO di LEGAMBIENTE Impatto ambientale e problematiche nella gestione dei refrigeranti in Italia IL RAPPORTO di LEGAMBIENTE Giorgio Zampetti, responsabile scientifico di Legambiente e Marco Mancini, ufficio scientifico di

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE L 86/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.4.2005 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2005 che stabilisce

Dettagli

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere. Torino, 24 gennaio 2012 Oggetto: Accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori ai sensi dell articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n*81 NOTA INFORMATIVA Dopo quasi tre anni

Dettagli

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.

Dettagli

COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP

COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP ALLEGATO 1 COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP Premessa. I corsi hanno una durata minima di 16 ore e a determinate condizioni e entro certi limiti (v. punto 4), è consentito

Dettagli

Verifiche apparecchiature: problemi da risolvere o gestioni efficaci?

Verifiche apparecchiature: problemi da risolvere o gestioni efficaci? Verifiche apparecchiature: problemi da risolvere o gestioni efficaci? STUDIO TECNICO PROF. NERI s.r.l. Via Borghi Mamo N. 15-40137 Bologna - TEL. 051.441065 - FAX 051.443045 WWW.STUDIONERI.COM EMAIL:STUDIONERI@STUDIONERI.COM

Dettagli

PARLIAMO DI. ATTIVITA PRODUTTIVE E RIFIUTI SPECIALI

PARLIAMO DI. ATTIVITA PRODUTTIVE E RIFIUTI SPECIALI CITTÀ DI BARLETTA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PARLIAMO DI. ATTIVITA PRODUTTIVE E RIFIUTI SPECIALI Tutte le attività produttive, che nell esercizio del ciclo lavorativo producono rifiuti speciali, devono

Dettagli

GESTIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE REGISTRAZIONI

GESTIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE REGISTRAZIONI Pagina 1 di 5 0. INDICE 0. INDICE... 1 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 2. RIFERIMENTI... 2 3. MODALITÀ OPERATIVE... 2 3.1 Emissione... 2 3.2 Identificazione... 3 3.3 Distribuzione... 3 3.4 Modifica

Dettagli

Impianti RAEE: quali autorizzazioni e quali adempimenti? Edoardo Saronni NICA Srl

Impianti RAEE: quali autorizzazioni e quali adempimenti? Edoardo Saronni NICA Srl Impianti RAEE: quali autorizzazioni e quali adempimenti? Edoardo Saronni NICA Srl D.Lgs. 25 luglio 2005 n.151 Il 13 agosto 2005 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 luglio 2005 n.151, recante nuove regole

Dettagli

Le Regole Tecniche per. e la nuova edizione della Guida CEI 82-25

Le Regole Tecniche per. e la nuova edizione della Guida CEI 82-25 Le Regole Tecniche per la Connessione alle reti e la nuova edizione della Guida CEI 82-25 Ing. Francesco Iannello Responsabile Tecnico ANIE/Energia Vicenza, 16 Dicembre 2010 Indice Connessione alle reti

Dettagli

IMPORTANTE INFORMAZIONE PER PROPRIETARI DI CELLE FRIGORIFERE, CONDIZIONATORI, RIMORCHI REFRIGERATI.

IMPORTANTE INFORMAZIONE PER PROPRIETARI DI CELLE FRIGORIFERE, CONDIZIONATORI, RIMORCHI REFRIGERATI. IMPORTANTE INFORMAZIONE PER PROPRIETARI DI CELLE FRIGORIFERE, CONDIZIONATORI, RIMORCHI REFRIGERATI. NUOVE CERTIFICAZIONI E NORMATIVE DA REGOLAMENTO EUROPEO 517/2014 La nuova Regolamentazione 517/2014 del

Dettagli

* LINEE GUIDA PER ATTIVITÀ DI MERCATI RIONALI CON PRESENZA DI BANCARELLE MOBILI E/O FISSE E AUTOCARRI UTILIZZANTI E NON GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO

* LINEE GUIDA PER ATTIVITÀ DI MERCATI RIONALI CON PRESENZA DI BANCARELLE MOBILI E/O FISSE E AUTOCARRI UTILIZZANTI E NON GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO * LINEE GUIDA PER ATTIVITÀ DI MERCATI RIONALI CON PRESENZA DI BANCARELLE MOBILI E/O FISSE E AUTOCARRI UTILIZZANTI E NON GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO Pescantina, 15 Novembre 2013 Ing. Giuseppe Lomoro L ultimo

Dettagli

Direttiva Macchine 2006/42/CE. Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione.

Direttiva Macchine 2006/42/CE. Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione. Direttiva Macchine 2006/42/CE Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione. Fonte: Guida Ufficiale Commissione europea Direttiva macchine 2006/42/CE Ed. 2010 Dati fabbricante La ragione sociale

Dettagli

DISPENSE IN MATERIA DI: GESTIONE RIFIUTI DAL DECRETO RONCHI DEL 1997 AL CODICE AMBIENTALE DEL 2006. Claudio Boldori

DISPENSE IN MATERIA DI: GESTIONE RIFIUTI DAL DECRETO RONCHI DEL 1997 AL CODICE AMBIENTALE DEL 2006. Claudio Boldori DISPENSE IN MATERIA DI: GESTIONE RIFIUTI DAL DECRETO RONCHI DEL 1997 AL CODICE AMBIENTALE DEL 2006 Claudio Boldori CON LA PUBBLICAZIONE DEL RONCHI TER, SEMBRA CONCLUSA LA PRIMA E DOVEROSA FASE DI COMPLETAMENTO

Dettagli

Gestione dei documenti e delle registrazioni Rev. 00 del 11.11.08

Gestione dei documenti e delle registrazioni Rev. 00 del 11.11.08 1. DISTRIBUZIONE A tutti i membri dell organizzazione ING. TOMMASO 2. SCOPO Descrivere la gestione della documentazione e delle registrazioni del sistema di gestione 3. APPLICABILITÀ La presente procedura

Dettagli

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS REGOLAMENTO (CE) N.1005/2009 SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO 1. Quali sono le sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS)? 3 2. Cosa sono i prodotti e le apparecchiature

Dettagli