Alma Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Scienze Agrarie (DipSA) Alessandra Castellini -Lucia Devenuto - Alessandro Ragazzoni

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1 Alma Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Scienze Agrarie (DipSA) Alessandra Castellini -Lucia Devenuto - Alessandro Ragazzoni Progetto Europeo LIFE RII Life11 ENV/IT/243 REPORT FINALE Completamento delle attività previste nell ambito dell Azione B9 Individuazione di modalità economiche - giuridico - amministrative di indennizzo per l'utilizzo a fini idraulico - ambientali del territorio agricolo (in riferimento alla D.G.R. n del 14/10/2015 Obiettivo H Attività n. 3) Settembre

2 STRUTTURA DEL REPORT L oggetto dell incarico faceva riferimento al Supporto all individuazione di modalità economiche - giuridico - amministrative di indennizzo per l'utilizzo a fini idraulico-ambientali del territorio agricolo adiacente ai rii individuati (Rio Enzola, Rio Lavezza) Più precisamente l articolazione del lavoro prevedeva una stima dell indennità prevista nel caso di servitù per alcune aree oggetto del progetto di ricerca, a seguito di analisi e individuazione da parte della Regione Emilia-Romagna. La stima si è basata sull applicazione della metodologia individuata all interno dello studio e relativa al Modello teorico metodologico per il calcolo per l indennizzo delle servitù di allagamento. Sono stati necessari alcuni sopralluoghi presso i rii e i comuni al centro dello studio al fine di verificare se la servitù di allagamento fosse la soluzione migliore o piuttosto si potessero trovare altre formule di compensazione e soluzione ai danni da allagamenti periodici a cui sono soggetti. A seguito di una serie di incontri nel territorio coinvolto, si è presentato il modello e si sono spiegati la formula per il calcolo dell indennità per servitù nonché i parametri introdotti nel calcolo. Si ritiene però che questa fase del lavoro debba essere ulteriormente incentivata poiché i contenuti della servitù devono essere perfettamente compresi. Inoltre, ogni giudizio di stima risente della particolarità del caso di studio per cui si sottolinea il fatto che il valore proposto per l indennità dovrà poi essere perfezionato con gli opportuni valori di aggiunte/detrazioni e degli eventuali danni arrecati. Il report si struttura in questo modo: la prima parte (estremamente sintetica) riprende i concetti fondamentali dell estimo legale usati nello studio e cioè la servitù e le espropriazioni per pubblica utilità. In particolare, si delineano i criteri necessari per il calcolo dell indennità spettante al soggetto che subisce la perdita di uno dei due diritti reali connessi a tali strumenti nonché l evoluzione della normativa in merito. È infatti fondamentale fare chiarezza sul valore da utilizzare nella formula per il calcolo indennitario e ciò è stato possibile solo attraverso uno studio approfondito della legislazione. La seconda parte tratta delle servitù di allagamento e più precisamente viene spiegata la formula studiata per il calcolo dell indennità relativa. Per fare questo si riprenderanno alcuni elementi legati agli interventi legislativi della Regione Veneto e della Regione Toscana. Si approfondisce il funzionamento della formula e si delinea il quadro di applicazione. La terza parte è centrale nel report e riporta la stima dell indennità per servitù di allagamento spettante ai proprietari di due appezzamenti coinvolti nella sperimentazione. Inoltre, si esamina la possibilità di partecipare a bandi attuativi dei PSR Regionali individuando le Misure che possono aumentare l appetibilità di accordi negoziali tra parti private e pubbliche per istituire servitù da parte degli agricoltori ovvero suggerimenti per favorirne la considerazione nelle linee di intervento. I contenuti di questo report sono di proprietà esclusiva della Regione Emilia-Romagna. 2

3 INTRODUZIONE Questo studio rientra nel Progetto RII, approvato dalla Commissione Europea e co-finanziato dalla stessa nell ambito del fondo per l Ambiente LIFE+, strumento finanziario della CE per sostenere i progetti di riqualificazione ambientale e naturale (Progetto LIFE11 ENV/IT/ LIFE RII). Il progetto è geograficamente sviluppato nella fascia pedecollinare dell Appennino reggiano, area caratterizzata da un elevata densità di infrastrutture e da un grado di urbanizzazione (civile e industriale) tale da determinare un alto rischio di alluvione. I Comuni coinvolti sono quello di Albinea, Bibbiano, Quattro Castella, San Polo d Enza (tutti in provincia di Reggio Emilia). Partecipante al progetto è anche il Consorzio di bonifica dell Emilia Centrale. Al fine dell attuazione degli obiettivi preposti sono stati definiti tre gruppi di attività, di cui uno, il terzo, si occupa dell individuazione delle modalità economiche-giuridico-amministrative di indennizzo per l'utilizzo a fini idraulico-ambientali del territorio agricolo, nell ambito dell azione progettuale B9. Questa attività è stata assegnata al Dipartimento di Scienze Agrarie dell Università di Bologna. Le considerazioni di partenza fanno riferimento al pensiero che il territorio emiliano-romagnolo come quello italiano necessiti sempre più di essere messo in sicurezza in modo tale da poter prevenire i danni causati da eventi caratterizzati da abbondanti piogge concentrate su brevi periodi. Per prevenire il rischio idraulico possono essere attivate diverse misure di contenimento delle acque in eccesso, come la realizzazione di casse di espansione, o, in alternativa l individuazione di bacini di laminazione. La realizzazione di arginature e di manufatti che consentano l invaso temporaneo del quantitativo di acqua in eccesso, con esondazioni di frequenza non sempre perfettamente calcolabile, impone l occupazione di spazi per la realizzazione di manufatti (arginature) a carattere permanente; nelle aree corrispondenti ai sedimi ed alle pertinenze di argini, manufatti regolatori ed alvei, la stabilità delle opere e le operazioni di manutenzione, possono renderne necessaria l acquisizione permanente, tramite procedure di esproprio per causa di pubblica utilità. Nella parte destinata all invaso, invece, l allagamento provoca una serie di limitazioni al diritto di proprietà e all esercizio di impresa, nonché danni alle produzioni agricole presenti e future ma le superfici possono mantenere la loro destinazione produttiva pur con limitazioni d uso per effetto della possibilità di essere allagate ed al rischio che le produzioni agricole risultino danneggiate. L indennizzo, in questo caso, deve essere valutato in relazione alle limitazioni imposte al bene e agli eventuali altri 3

4 danni causati, attraverso una specifica formula estimativa definita appositamente nell ambito di questo progetto per le servitù di allagamento 4

5 ALCUNI CONCETTI ESTIMATIVI: LE SERVITÙ PREDIALI E LE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ Molto sinteticamente si ricorda che le servitù prediali trovano una definizione appropriata nel Codice Civile italiano (artt ) ed in alcune leggi speciali. L articolo 1027 del Codice Civile afferma che la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Giuridicamente vengono, pertanto, identificate come diritti reali di godimento su cosa altrui, dove l utilità della cosa è a vantaggio di un fondo (Polelli, 1997). Il fondo sopra il quale viene imposta la servitù viene definito servente, mentre quello che ne beneficia viene indicato con il nome di dominante. Le servitù possono essere classificate in diverso modo, a seconda dell aspetto che si prende in considerazione (v. Codice Civile). Se le servitù sono regolamentate, i parametri da utilizzare per la definizione dell indennità sono presenti all interno delle disposizioni di legge. Le servitù regolate all interno del Codice Civile sono: acquedotto coattivo, appoggio e infissione di chiusa, somministrazione coattiva di acqua, passaggio. Un importante distinzione è quella relativa alla durata delle servitù: vengono nominate temporanee quando la loro durata è inferiore a nove anni, ovvero permanenti se invece è superiore. Questo aspetto è di fondamentale importanza per il calcolo dell indennità finale spettante al fondo servente per l imposizione del peso della servitù. È importante che alla base della costituzione di un diritto di servitù ci sia l effettiva necessità del fondo dominante, che ne giustifica l istituzione, il luogo della servitù può essere spostato, in relazione alle richieste tanto del proprietario servente quanto di quello dominante, senza che però tali modifiche comportino dei danni o il pregiudizio dell altro fondo. Secondo la legge, il terreno o il fabbricato soggetto a servitù rimane al proprietario del fondo servente. Non vengono effettuate operazioni di voltura catastale, il proprietario è pertanto tenuto a continuare a pagare tutti gli oneri fiscali legati al bene immobile e anche tale aspetto è stato considerato nel calcolo della relativa indennità. La disciplina dell estimo permette di definire il valore della superficie gravata da servitù, cioè l indennità che il fondo dominante dovrà al fondo servente per il godimento del bene. Per le 5

6 servitù di tipo volontario, la stima si basa sull accordo tra le parti che avviene all atto costitutivo; nel caso, invece, delle servitù coattive, quando non regolamentate dalla legge, può risultare necessario applicare le regole di base definite dall estimo, tenendo sempre presente che la legislazione in materia stabilisce che la servitù imposta coattivamente deve essere costituita avuto riguardo alla situazione di fatto, in modo da arrecare al fondo servente il minor danno possibile (Michieli, 2002). Le spese relative all indennità da compensare per l esercizio di una servitù sono sempre a carico del fondo dominante, che ha anche l obbligo, in caso di cessazione, di ripristinare l area e di restituirla al fondo servente nelle condizioni antecedenti alla servitù. Gli obblighi a carico del fondo dominante sono legati ad alcuni capitoli di spesa: - per la costituzione della servitù (a cui oggi si aggiunge l obbligo di registrazione con pagamento della conseguente imposta); - per la compensazione di danni diretti e indiretti causati dall imposizione della servitù; - per il ripristino dell area asservita. In merito alla durata si precisa che se la servitù è di tipo temporaneo, cioè inferiore a nove anni, l indennità viene definita come la metà di quella permanente, ad esclusione dei danni diretti che vanno sempre risarciti totalmente a parte. Il passaggio da servitù di carattere temporaneo a permanente prima della scadenza dei nove anni implica che il fondo dominante paghi al fondo servente l altra metà dell indennizzo con i relativi interessi legali semplici maturati dall inizio della servitù. Se, invece, la servitù si protrae oltre al limite definito senza un nuovo accordo, il fondo dominante deve pagare l indennità per intero come se la servitù temporanea non fosse mai esistita. L estinzione di una servitù sorta come permanente prevede che il proprietario del fondo servente debba restituire l indennizzo con una riduzione dovuta all esercizio temporaneo della servitù. In questa circostanza, non vengono inclusi gli interessi maturati sull indennizzo. Secondo le fonti bibliografiche consultate la formula per il calcolo dell indennità di servitù può essere espressa in questo modo: Indennità = valore del terreno asservito + relativi tributi annui capitalizzati + eventuali danni Il valore di esproprio risulta essere il valore di riferimento per determinare l indennità della servitù di allagamento (v. successive leggi regionali citate). Per questo se ne discute in questa sede 6

7 (seppure in modo rapido). Infatti, è proprio nella normativa relativa alle espropriazioni per pubblica utilità che è definito il Valore agricolo da attribuire al fondo da espropriare, ovvero da utilizzare come base per il calcolo dell indennità. Secondo i concetti fondamentali, introdotti dal Ministero delle finanze, il valore agricolo è definito come il valore venale considerato indipendentemente da qualsiasi plusvalenza non riconducibile alla utilizzazione dell area per scopi agricoli. Il valore agricolo si identifica in conseguenza col più probabile prezzo di mercato dell area in una libera contrattazione di compravendita solo nei casi in cui il mercato non risenta, direttamente o indirettamente, dell influenza delle suddette plusvalenze. Viene a cadere il sistema dei Valori Agricoli Medi, introdotti dalla Legge 865/1971, che ha rappresentato per molti anni il riferimento unico per l attribuzione di un valore al fondo da espropriare o asservire. Numerosi interventi da parte di soggetti estremamente eterogenei (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la Corte Costituzionale italiana, la FAO e così via hanno sostenuto il passaggio da un valore medio ad un valore di mercato pari all ammontare stimato per il quale un determinato immobile può essere compravenduto alla data della valutazione tra un acquirente e un venditore, essendo entrambi i soggetti non condizionati, indipendenti e con interessi opposti, dopo un adeguata attività di marketing durante la quale le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione (International Valuation Standards Council, IVSC). I VAM restano invece in vigore nel calcolo di indennità aggiuntive come previsto dall art 37, 9 comma, per le aree edificabili, il VAM dell art. 40, 4 comma, e il VAM previsto dall art. 42 del D.P.R, per le aree non edificabili. Infatti, per le figure che operano attivamente sul fondo, come il coltivatore diretto, l imprenditore agricolo, il fittavolo e il mezzadro, l indennità aggiuntiva rappresenta un ristoro del mancato guadagno, conseguente alla cessione del bene. Per questo motivo alcuni V.A.M. presenti all interno del Testo Unico trovano ancora applicazione, poiché non vengono utilizzati per quantificare il valore dell immobile, ma semplicemente come ristoro. Lo stesso ristoro non spetta al proprietario non coltivatore che perde la possibilità di un indennizzo maggiorato in caso di cessione volontaria e l indennità va commisurata al valore agricolo effettivo, incrementato dell eventuale soprassuolo (manufatti, colture etc.), escluse tutte le maggiorazioni previste dall art.45 (Confagricoltura, 2014). L intervento legislativo fondamentale a livello nazionale in tale ambito è stato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (T.U.E.), 7

8 emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 327, l 8 giugno 2001 (entrato in vigore il 30 giugno 2003) e successive modificazioni e interventi correttivi e integrativi. Secondo il T.U.E. è possibile individuare diversi criteri di stima dell indennità a seconda della tipologia dell area di riferimento. In particolare le aree possono essere classificate in: 1.aree edificabili, 2.aree edificate, 3.aree non edificabili coltivate, 4.aree non edificabili non coltivate. Un ulteriore differenziazione del calcolo dell indennità si ha in relazione al livello dell iter espropriativo a cui si riferiscono: a) indennità provvisoria, b) corrispettivo di cessione volontaria c) indennità definitiva. Non ci si sofferma oltre ma si sottolinea che l indennità definitiva dovuta al proprietario di aree non edificate, ma coltivate è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola (comma 1, art.40). Si aggiunge inoltre (comma 4) che al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo spetta un indennità aggiuntiva pari al valore agricolo medio della coltura effettivamente praticata, risarcimento di diritto anche per il fittavolo, il mezzadro e il compartecipante che per effetto della procedura espropriativa sia costretto ad abbandonare la propria attività (art. 42). All articolo 44 del T.U.E vengono regolamentate le indennità dovute per l imposizione della servitù, senza un preciso riferimento al criterio da utilizzare per improntare la quantificazione dell indennizzo previsto, a tal proposito le scelte rimangono a carico dell estimatore, a meno che le servitù non siano disciplinate dal Codice Civile oppure da leggi speciali. L articolo in oggetto cita al comma 1: E' dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. Il comma identifica due fattispecie: la prima in relazione all indennità di asservimento, che trova causa nella procedura espropriativa definita mediante decreto ablatorio (asservimento) 8

9 che ne costituisce condizione indispensabile, e la seconda, invece, afferma che per effetto dell esecuzione di un opera pubblica il proprietario può subire la menomazione, la diminuzione, o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, ricevendone un pregiudizio permanente (Barilà, 2013). Data la commisurazione al valore venale dell indennizzo espropriativo, anche nella liquidazione degli importi previsti dall art. 44 del T.U.E. deve farsi riferimento a tale criterio, con conseguente valutazione della differenza tra il valore venale dell immobile inciso dall esecuzione dell opera pubblica prima, e dopo, la realizzazione dell opera o l imposizione della servitù. Questo concetto si lega al noto criterio dell estimo del valore complementare del bene che viene determinato solo per differenza tra il valore di mercato del bene intero e quello della parte residua, concepita staccata e separatamente vendibile (Michieli, 2002). La valutazione della perdita di valore del bene, una volta imposto il vincolo di asservimento si determina, pertanto, attraverso la differenza tra il valore ante del bene e quello post. Soprattutto in caso di esproprio parziale, anche se è possibile riportare tale concetto all argomento oggetto di interesse, tali considerazioni sono supportate da fonti bibliografiche e dalla giurisprudenza 1. Si sottolinea che tali affermazioni sono da tenere in considerazione nella fase di scelta dell area da asservire, per non incorrere in problematiche relative ad eccessive quantificazioni dell indennizzo per perdita di valore. Gli effetti provocati da una servitù o da un esproprio parziale potrebbero ripercuotersi negativamente sui costi di produzione della parte residua del fondo, attraverso, per esempio, la dilatazione dei tempi di lavoro, i maggiori costi per lo spostamento di macchinari e del personale, l interruzione di appezzamenti contenenti colture coetanee (si pensi a impianti frutticoli), fino ad arrivare alla necessità, da parte del coltivatore, di variare l ordinamento colturale a causa dell insorgere di problemi imputabili a cause diverse. È quindi consigliabile apporre il vincolo di servitù su tutta la superficie aziendale e non in modo che l area sia attraversata o intersecata dalla servitù stessa, perché ciò comporterebbe maggiori oneri di spesa per il fondo dominante. 1 la liquidazione dell indennità è commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell immobile prima dell esproprio ed il giusto prezzo della parte residua dopo l esproprio stesso, ha portata e carattere generale, e si applica, pertanto, anche alle espropriazioni di aree (tanto agricole quanto edificabili) per le quali leggi diverse impongono criteri indennitari del tutto o in parte indipendenti dal valore di mercato del bene. Corte di Cassazione civile, sezione I, , n 12386; si vedano anche le sentenze della Corte di Cassazione Civile n 15288/2000, n 7663/1997, n 12082/1995, n 9686/1995, n 7566/1993, n 2133/1992 (E. Marone, 2008). 9

10 SERVITÙ DI ALLAGAMENTO FONTI PER IL CALCOLO DELLA FORMULA INDENNITARIA Le servitù da allagamento non sono, oggi, disciplinate da alcuna legge nazionale ma si fa riferimento a due leggi regionali fondamentali nella materia. La Legge Regionale 67/2003 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) della Regione Toscana ha disciplinato il regime indennitario per la realizzazione di casse di espansione. I dettagli sono riportati in altri documenti, qui si passa all esame della formula adottata per il calcolo dell indennità. Articolo 31, comma 3: 3. Ai proprietari delle aree di cui al comma 1 è corrisposta una indennità determinata in misura non inferiore a un terzo e non superiore a due terzi all'indennità spettante per la medesima area ai sensi della normativa vigente in materia di espropriazione del diritto di proprietà e in conformità ai criteri previsti da quest'ultima. ( ). Con questa particolare disposizione pertanto il valore di indennizzo della servitù viene commisurato al valore di esproprio e si deve attestare tra 1/3 e i 2/3 dello stesso. A titolo di esempio si riporta il caso applicativo di quanto emerso dalle disposizioni legislative nel documento relativo ai Lavori di intervento atti a ridurre il rischio idraulico nel territorio del comune di Arezzo - Area di espansione Torrente Castro loc. Cognaia del La formula per il calcolo dell indennizzo è così definita: V ci = 1 1 V ei + A * 3 3 V ei Dove: V ci = Valore dell'indennità da corrispondere V ei = Valore di esproprio Il termine Vei fa riferimento ad un valore omnicomprensivo che tenga conto non solo del valore del terreno, ma anche del tipo di accordo tra le parti, se bonario o meno, della presenza di eventuali contratti di affitto, della figura del proprietario e delle colture in atto sul terreno al momento del calcolo dell indennità. Risulta pertanto un valore di riferimento completo, costruito attraverso i criteri richiesti e imposti dalla legge (T.U.E). 10

11 Il parametro A identifica un coefficiente ottenuto dal prodotto di tre parametri, di natura ambientale, che individuano: a1: la funzione del tempo di ritorno dell allagamento a2: il battente dell allagamento a3: la durata dell allagamento A può assumere valori compresi tra 0 e 1, secondo le scale attribuite all interno dei diversi documenti tecnici consultati e concorre, in questo modo, a determinare parte dell indennità complessiva. Nel caso uno dei tre parametri di natura ambientale venisse considerato nullo, la seconda parte della formula di indennizzo (A*1/3 Valore di esproprio) risulterebbe uguale a zero, riconducendo, in questo modo, l indennità definitiva per l imposizione della servitù ad 1/3 di quella dovuta in caso di esproprio. In tal modo la legge della regione Toscana riconosce un indennità minima per le servitù di allagamento pari ad 1/3 del valore di esproprio. Nel documento dell Ufficio Tecnico del Genio Civile, Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, della regione Toscana, per il progetto definitivo della Cassa di espansione dei Renai nel Comune di Signa, dell agosto del 2013, vengono esplicitati ulteriori aspetti di importante considerazione al fine del presente progetto. Nel caso di aree coinvolte in un processo occasionale di invaso e svaso (aree soggette a servitù di allagamento) i terreni possono mantenere l attuale destinazione d uso; i proprietari rimangono il pieno possesso dei terreni, anche se ad essi bisogna riconoscere alcune limitazioni al diritto di proprietà e all esercizio di impresa, nonché danni alle future produzioni. Pertanto, l indennità dovuta ai soggetti, proprietari a diverso titolo dei terreni, deve essere quantificata tenendo conto dei vincoli presenti, rappresentati dai danni derivanti dalla limitazione posta al bene immobile e dalla mancata produzione. L articolo 3 della Legge 20/2007 della Regione Veneto (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente), al comma 3 afferma che Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù di cui al comma, è corrisposta una indennità determinata in misura non superiore a due terzi dell indennità di esproprio calcolata per la medesima area a termini della normativa in materia di espropriazione ( ), individuando così, come fatto dalla Regione Toscana, una soglia massima di indennizzo pari a 2/3 del valore di esproprio ma senza alcun riferimento all indennizzo minimo spettante per l asservimento. 11

12 A tal riguardo risponde l Allegato A1 alla Dgr n del 29 dicembre 2011 (Criteri di valutazione alla servitù di allagamento), definendo punto per punto la metodologia di calcolo dell indennizzo per l imposizione di servitù di allagamento. L indennità da riconoscere in caso di imposizione della servitù di allagamento deve tenere in considerazione: - la limitazione imposta all uso del bene, e quindi l eventuale e conseguente perdita di valore - i danni arrecati alla produzione. Il valore totale dell indennizzo può essere sintetizzato nella formula: I = Iv + Id Dove: I v = indennizzo correlato alla perdita di valore del bene; I d = indennizzo derivante dalla perdita di produzione del bene. L indennizzo è, inoltre, differenziato a seconda della figura di riferimento, infatti i danni procurati alla proprietà del fondo, come la perdita di valore del bene, saranno corrisposti al proprietario, mentre i danni legati all attività produttiva spetteranno a chi lo conduce (imprenditore agricolo, coltivatore diretto, affittuario, etc.), questo nel caso le due figure non coincidano. Per quanto riguarda la perdita di valore del bene, nell Allegato viene riconosciuto un valore base determinato pari al 40% del valore fondiario del bene, se non esistono altre limitazioni che ne vincolino la possibilità d uso (es. i vincoli di natura idraulica e l impossibilità di attuare nel terreno lo spandimento dei liquami, anche se la principale rimane la perdita della potenzialità edificatoria del fondo ). L indennizzo legato a questi fattori non è mutevole di cambiamento in relazione alle circostanze che determinano l utilizzo del terreno, come la frequenza con la quale avvengono gli episodi di allagamento dei terreni, o la durata di permanenza dell acqua sul fondo, o ancora l altezza del battente di sommersione. La formula per il calcolo dell indennizzo correlato alla perdita di valore del bene risulta pertanto la seguente: Iv = VM * * Ci * Cl Dove per: VM = valore di mercato del bene 12

13 Ci = coefficiente correttivo che tiene conto dei vincoli idraulici (con valori tra 0,1 e 1) Cl = Coefficiente correttivo che tiene conto dell eventuale limitazione allo spandimento dei liquami (con valori tra 1 e 1,05) Al deprezzamento del valore di mercato del bene viene aggiunto il danno procurato dagli eventi di sommersione alla produzione, quindi all attività aziendale. Per quanto riguarda i danni alle colture, la formula tiene conto di tutti fattori che concorrono a determinare la perdita della produzione, quali frequenza degli eventi di sommersione e il perdurare delle condizioni di ristagno idrico. La formula per il calcolo del danno alla produzione proposta dalla Regione Veneto è la seguente: MP = RLS * PP 100 * IES *Cp Dove: MP = Mancata produzione dovuta al danno arrecato alle coltivazioni; RLS = Reddito lordo standard 2 della categoria colturale, calcolato come media pesata del reddito caratteristico delle diverse coltivazioni appartenenti a detta categoria. PP = Perdita di produzione in corrispondenza dell evento di sommersione, calcolato in funzione del danno subito dalle colture a causa del perdurare delle condizioni di ristagno idrico. Il valore è valutato in termini percentuali. IES = Incidenza annua dell evento di sommersione, calcolato su base annua attraverso il rapporto 1/tempo di ritorno dell evento. Cp = Coefficiente di pericolosità idraulica, che tiene conto di eventuali vincoli presenti (valori tra 0,1 e 1). Per completare il calcolo dell indennizzo la Regione Veneto aggiunge un ulteriore parametro di calcolo: quello relativo all inagibilità del fondo, legato alle limitazioni di conduzione del fondo e quindi alla formazione di reddito dell agricoltore. Per il calcolo di questo parametro vengono nuovamente utilizzati i redditi lordi standard (RLS) delle colture presenti in rapporto alle giornate lavorative annuali (280 giorni), il risultato è moltiplicato per l incidenza annua degli eventi di sommersione e per un coefficiente di inagibilità definito sulla base del tipo di terreno (leggero, medio impasto, pesante). In formula: 2 Il Reddito Lordo Standard (RLS) rappresenta la differenza fra il valore standard della produzione e l'importo standard di alcuni costi specifici; tale differenza viene determinata per ogni singola speculazione vegetale od animale in ciascuna regione (Decisione della Commissione della Comunità Europea (85/377). 13

14 RLS Iif = 280 *NS * Ci Dove: Iif = Indennizzo per l inagibilità del fondo; RLS = Reddito lordo standard dell ettaro medio coltivato; 280 = Giornate lavorative annue; Ns = Numero annuo degli eventi di sommersione; Il valore totale da corrispondere per l imposizione di servitù di allagamento, proposto all interno dell Allegato A1 del Dgr n del 29 dicembre 2011, risulta quindi dalla somma dei due aspetti fino ad ora descritti: l indennizzo per perdita di valore del bene e l indennizzo per il danno subito al terreno e alle colture determinato su base annua. Per definire l indennità complessiva dovuta è necessario capitalizzare il valore ottenuto all attualità, attraverso l inserimento nella formula dei noti coefficienti di matematica finanziaria. In definitiva l indennizzo totale può essere così calcolato: Iv MP Iif VM * 40 * Ci * Cl RLS * PP 100 * IES *Cp + RLS 280 *NS * Ci q r Dove: I v = indennizzo correlato alla perdita di valore del bene; MP = Mancata produzione dovuta al danno arrecato alle coltivazioni; Iif = Indennizzo per l inagibilità del fondo. r = Saggio di interesse 1%; q = Montante unitario (1 + r). Al fine di fornire un maggior chiarimento in merito all applicazione della formula e alla determinazione del valore di indennità, si riporta quanto presente nell allegato A1 alla Dgr n del 29 dicembre 2011 (Criteri di valutazione alla servitù di allagamento): Nel rispetto del dettato della L.R. 16 agosto 2007, n. 20, deve essere verificato che l indennizzo totale (Iv+Id) non superi i 14

15 due terzi dell indennità di esproprio calcolata per la medesima area a termini della normativa in materia di espropriazione. 15

16 MODELLO TEORICO METODOLOGICO PER IL CALCOLO DELL INDENNITA PER SERVITÙ DI ALLAGAMENTO Per l impostazione della formula di calcolo dell indennità da servitù di allagamento si fa riferimento principalmente alle succitate leggi regionali del Veneto e della Toscana, nonché alle teorie economico-estimative di base per l approccio a espropriazioni per pubblica utilità e servitù. Il primo aspetto da affrontare è il rapporto tra indennità dovuta in caso di servitù da allagamento e quella calcolata in circostanza di esproprio dell area. Le leggi di riferimento inquadrano l indennità dovuta in caso di imposizione della servitù all interno di un range di valori compresi tra 1/3 dell indennità dovuta in caso di esproprio, nel caso della regione Toscana fino a 2/3 della stessa. La regione Veneto stabilisce il valore minimo di indennizzo pari al 40% del valore di mercato dell area, inteso come valore di deprezzamento del bene con il gravame. Tali limiti, oltre a rappresentare l unico riferimento presente in bibliografia, sembrano poter garantire al proprietario e al coltivatore un indennizzo minimo per l imposizione del gravame e tutelano la pubblica amministrazione da eccessivi oneri; il costo di indennizzo di una servitù non può infatti essere superiore o avvicinarsi a quanto dovuto in caso di esproprio, poiché ne verrebbe compromessa la convenienza. La servitù di allagamento è legata alla frequenza di accadimento degli eventi che possono essere caratterizzati da tempi di ritorno anche molto lunghi e dilazionati nel tempo, pertanto l area asservita non viene sempre occupata dalle acque in eccesso e può essere utilizzata regolarmente per le usuali coltivazioni. Inoltre, il calcolo della frequenza di allagamento non può essere preciso poiché per sua natura è legato alla imprevedibilità degli eventi climatici. Questa particolare caratteristica apre molteplici discussioni in merito alla quantificazione effettiva dei danni causati, agli oneri da sostenere e computare all interno della definizione dell indennizzo, alla scelta dei terreni da asservire e agli eventuali, nel caso ci fossero, benefici apportati dall instaurarsi del rapporto di servitù. Tutti questi aspetti, opportunamente stimati, devono essere compresi all interno del calcolo dell indennità dovuta e determinano l oscillazione del valore di indennizzo all interno del range (1/3-2/3 dell indennità di esproprio) indicato. All interno della formula per il calcolo dell indennità gli aspetti appena descritti sono riassunti e compresi in un unico parametro denominato coefficiente integrativo. 16

17 Figura 1: Schema di sintesi della formula per il calcolo dell indennizzo per le servitù di allagamento INDENNIZZO = 1 3 V esp COEFFICIENTE INTEGRATIVO 2 3 V esp Il coefficiente integrativo (AGRO) risulta pertanto essere un parametro di natura variabile, legato al danno presunto alla normale gestione agricola del fondo servente che il conduttore continua a esercitare. Si parla di danno presunto in quanto il valore della servitù deve essere corrisposto al fondo servente all inizio del rapporto di asservimento, considerando la situazione di fatto in cui si trova il fondo al momento della stima. Il valore di esproprio, di riferimento per stabilire la soglia minima e quella massima dell indennità di servitù, risulta dall applicazione delle disposizioni contenute all interno del T.U.E.; è quindi un valore omnicomprensivo ottenuto dal rapporto tra il soggetto di riferimento (proprietario, affittuario, etc) e il tipo di indennità (provvisoria, cessione bonaria, definitiva), tenuto conto delle caratteristiche della superficie di riferimento (valore del suolo, soprassuolo, etc...) che ne influenzano il valore venale. All interno del coefficiente integrativo AGRO sono inclusi tributi, i danni imputabili alla costruzione di manufatti e opere per l utilità del fondo dominante, i danni alla produzione agricola e le eventuali aggiunte/detrazioni proprie del singolo caso. Per le servitù da allagamento la superficie non viene sottratta alla produzione, ma anzi rimane al conduttore la facoltà di portare avanti la propria attività. Dunque, la limitazione della proprietà c è, ma non si ha una sottrazione definitiva di superficie. Il proprietario pertanto continuerà a pagare i contributi sulla superficie soggetta a servitù e non dovrà essere rimborsato di tali oneri, visto che non ne viene compromesso l utilizzo. I danni agricoli rappresentano la vera e propria perdita arrecata alla produzione dai periodici allagamenti dell area. Nel modello proposto, il valore di riferimento scelto per determinare il reddito derivante dalle coltivazioni è quello del Margine Lordo (ML) 3, i cui dati per le principali colture sono facilmente reperibili all interno del database RICA (Rete Informazione Contabile Agricola). Il danno alle colture si riscontrerà solamente in quegli anni in cui è previsto l allagamento dell area, definito al momento dell imposizione della servitù, attraverso le opportune valutazioni di carattere 3 Margine operativo lordo: si calcola sottraendo il costo del lavoro al valore aggiunto; rappresenta il surplus generato dall attività produttiva, caratteristica dell azienda, dopo aver remunerato il lavoro dipendente (Fonti: RICA). 17

18 previsionale. Nella formula questo aspetto è rappresentato dall introduzione della nota formula di matematica finanziaria relativa alla capitalizzazione dei redditi periodici (1/ q n -1). Da ciò risulta: Danno alle colture = ML * 1 q n -1 Si è considerato che il danno alla normale gestione del fondo servente non dipende comunque solo dalla mancata produzione, ma si deve riconoscere anche un indennità per il periodo di inagibilità dello stesso. Quest ultimo non è strettamente connesso alla perdita di produzione (danni alle colture dovuti all allagamento periodico possono esserci ma solo in casi in cui l evento sia prolungato nel tempo e andranno considerati come caso straordinario), ma piuttosto legato alle limitazioni che derivano dalla presenza dell acqua sul terreno che limita le attività di chi lo coltiva e lo gestisce. Prendendo come principale riferimento quanto espresso all interno dell allegato A1 alla Dgr n del 29 dicembre 2011 della Regione Veneto, si propone la seguente formula per il calcolo dell indennizzo per l inagibilità del fondo: Coefficiente di inagibilità del fondo = ML Coefficiente di * Giorni di inutilizzo 1 * inagibilità del 280 del terreno q fondo n -1 In conclusione, il modello completo prevede che l indennità per servitù di allagamento possa essere calcolata attraverso il seguente procedimento, con i dovuti adeguamenti a seconda dei casi: 18

19 APPLICAZIONE ALLE AREE PROPOSTEDALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Il modello di calcolo presentato pone in evidenza alcuni dei principali aspetti da considerare nella scelta delle superfici da asservire, attraverso una lettura in chiave economica. L individuazione dei terreni idonei all intervento è sicuramente un aspetto di natura tecnica, ma la convenienza alla fattibilità dell intervento deve tenere in considerazione anche quanto emerge dalle analisi economiche, in modo tale che a parità di possibilità tecniche possa corrispondere la soluzione economica più vantaggiosa. Le superfici da asservire dovrebbero essere selezionate considerando il giusto rapporto tra la coltura in atto e la frequenza degli allagamenti. Infatti, nel caso la periodicità degli eventi fosse ravvicinata (con frequenza superiore a 2 anni), si dovrebbe ipotizzare l utilizzo di terreni coltivati con colture a basso reddito, al contrario, una bassa frequenza di allagamento potrebbe ampliare la scelta delle superfici permettendo l utilizzo. I danni potenzialmente causabili, con periodicità ravvicinate, a colture a reddito medio/elevato comporterebbero dal punto di vista economico una mancata convenienza all imposizione della servitù, e la necessità di rivedere l area di intervento, oppure, in alternativa, di procedere attraverso l acquisizione forzata dei terreni interessati. Si presentano tre casi applicativi per cui è proposto un valore di indennità nel caso di servitù di allagamento. Trattasi di terreni agricoli situati in provincia di Reggio Emilia, in particolare nei comuni di Quattro Castella, Bibbiano e San polo d Enza. Per ciascuna analisi si riportano schede di dettaglio dei conteggi allegate alla presente relazione (Allegato 1). Al fine di completare le seguenti stime sono stati compiuti dei sopralluoghi nelle aree selezionate dalla Regione Emilia-Romagna e si sono presentati la formula di calcolo ed i suoi contenuti agli interessati. È stato predisposto un foglio di calcolo attraverso cui poter gestire i dati, le variabili e i calcoli, tale da adeguarsi alle diverse aree considerate. Si è cercato di renderlo modificabile, ed eventualmente ampliabile, in base alle esigenze del committente. La principale caratteristica della formula per il calcolo dell indennità di servitù di allagamento è infatti la sua replicabilità in tutte le aree di interesse. I Valori Agricoli Medi provinciali considerati sono quelli determinati ogni anno, entro il 31 gennaio, dalla Commissione Provinciale Espropri nell'ambito delle singole regioni agrarie, con riferimento ai valori dei terreni considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura 19

20 effettivamente praticati, e rilevati nell'anno solare precedente. I Valori INEA 4 fanno riferimento alla banca dati dei valori fondiari (minimi, medi e massimi) per tipologia colturale, regione, provincia e zona altimetrica e i dati RICA 5 di ogni singola coltura sono di natura annuale e quindi soggetti a continuo aggiornamento. Si procederà esaminando ciascuno dei tre casi considerati nel seguente ordine: geolocalizzazione, inquadramento territoriale e caratteristiche particellari dell area da esaminare; definizione del valore di esproprio per il calcolo dei valori limite di riferimento (1/3 Ve e 2/3 Ve); definizione del valore dell indennità di servitù di allagamento determinando cinque ipotesi alternative di durata dell asservimento. Infatti, come riportato in precedenza, se essa è temporanea (di durata inferiore a 9 anni) o permanente cambia notevolmente l importo dell indennità (dimezzato nel primo caso). Allo stesso modo si sono prese come riferimento le frequenze di allagamento ipotizzate dall ente e possibili durate della servitù: 1. frequenza di allagamento annuale nel caso di servitù temporanea della durata di 9 anni; 2. frequenza di allagamento annuale nel caso di servitù permanente; 3. frequenza di allagamento ogni 5 anni nel caso di servitù permanente; 4. frequenza di allagamento ogni 10 anni nel caso di servitù permanente. In considerazione della caratteristiche idrogeologiche e climatiche delle aree considerate si è esclusa la frequenza di allagamento ventennale. Si calcolerà quindi il valore dell indennità di servitù di allagamento sulla base delle ipotesi sopra riportate e della formula appositamente studiata, si sono ricercate le variabili necessarie al suo funzionamento e si è stimata la scelta più conveniente a seconda della situazione. Per tutte le coltivazioni i valori del margine lordo utilizzato sono state rilevate presso il database RICA e si riferiscono al 2015, mentre per i valori fondiari è stata utilizzata, sempre per lo stesso anno, la banca dati dell INEA. Non avendo altri dettagli si è commisurata l indennità di calcolo al valore di esproprio previsto per la figura di un imprenditore agricolo proprietario e coltivatore del terreno in esame. Ulteriori dettagli si possono ritrovare nelle schede relative ai casi di studio. 4 Istituto Nazionale di Economia Agraria 5 Rete di Informazione Contabile Agricola 20

21 1 caso: QUATTRO CASTELLA Inquadramento territoriale REGIONE Emilia-Romagna PROVINCIA REGGIO EMILIA COMUNE H122 (Quattro Castella) REGIONE AGRARIA Regione Agraria 3A ZONA ALTIMETRICA Pianura FOGLIO 10;21 MAPPALE ; SUPERFICIE TOTALE CONSIDERATA 1,2364 ha Caratteristiche dell area DESTINAZIONE CATEGORIA COLTURALE CLASSE COLTURA COLTURA PREVALENTE TIPO DI TERRENO Non edificabile coltivata Seminativi-ortofloricole Seminativo irriguo Frumento tenero Medio impasto Si è calcolato il valore di esproprio per 1 ettaro di terreno nell area considerata e si è poi applicato alla superficie dei mappali in esame; tale valore è risultato pari a euro ,59 (Scheda 1.1 dell Allegato 1). Con il termine Agro-frumento si intende il coefficiente variabile AGRO calcolato nel caso di un seminativo irriguo come classe colturale, in particolare il riferimento economico è al frumento (scheda 1.2 dell All. 1). Il valore di tale coefficiente, differenziato sulla base del turno di allagamento e modulato poi sulla durata della servitù, va a integrare il valore minimo di partenza dell indennità pari ad 1/3 del Vm conteggiato nel caso di esproprio. La stima dell indennità è stata conteggiata per 1 ha di terreno e poi applicata alla dimensione effettiva dell area interessata. In conclusione il valore dell indennità di servitù di allagamento è compreso tra euro ,86 e euro ,73. 21

22 Nel caso di frequenza di allagamento annuale, la servitù permanente risulta non conveniente poiché il valore dell indennità supera quello del limite pari ai 2/3 Ve e, nel caso, sarebbe necessario valutare altre soluzioni (espropriazione per pubblica utilità, servitù temporanea in attesa di effettuare lavori di recupero, cambiare area, ) (Scheda 1.3 All. 1). Nel caso di servitù temporanea si deve osservare che l indennità calcolata risulta inferiore alla soglia stabilita pari ad 1/3 del valore calcolato per l esproprio e dunque è quest ultimo valore quello da corrispondere al proprietario del fondo servente. Nei casi di servitù permanente con frequenza di allagamento prevista ogni 5 e 10 anni, si tratta di valutare l opzione che maggiormente rispecchia le caratteristiche dell allagamento dell area, poiché tutte restano al di sotto del limite massimo di convenienza pari ai 2/3 del valore di esproprio. (Scheda 1.4 All. 1) 22

23 2 caso: BIBBIANO Inquadramento territoriale REGIONE Emilia-Romagna PROVINCIA REGGIO EMILIA COMUNE A850 (Bibbiano) REGIONE AGRARIA Regione Agraria 5 ZONA ALTIMETRICA Pianura FOGLIO 26 MAPPALE 265 SUPERFICIE TOTALE CONSIDERATA 1,6238 ha Caratteristiche dell area DESTINAZIONE CATEGORIA COLTURALE CLASSE COLTURA COLTURA PREVALENTE TIPO DI TERRENO Non edificabile coltivata Seminativi-ortofloricole Seminativo irriguo Frumento tenero Medio impasto Il valore di esproprio per la superficie considerata è risultato pari a euro ,75 (Scheda 2.1 dell Allegato 1). Rispetto al caso precedente, infatti, in tale regione agraria i seminativi irrigui presentano un VAM decisamente più elevato. Trattandosi di particelle con la medesima destinazione colturale di quelle precedenti, il coefficiente variabile AGRO è stato calcolato per un seminativo irriguo come classe colturale, in particolare per il frumento tenero (scheda 2.1 dell All. 1). Il valore dell indennità di servitù di allagamento risulta compreso tra euro ,12 e euro ,23. Nel caso di frequenza di allagamento annuale, la servitù permanente risulta sempre non conveniente richiedendo un indennità di valore superiore a quello della soglia dei 2/3 Ve e, nel caso, sarebbe necessario valutare altre soluzioni (espropriazione per pubblica utilità, servitù temporanea in attesa di effettuare lavori di recupero, cambiare area, ) (Scheda 2.3 All. 1). 23

24 L indennità di servitù temporanea, se scelta come soluzione, deve arrivare a rifondere almeno il valore minimo di 1/3 del valore di esproprio poiché quello derivante dalla formula è inferiore a tale limite. Nei casi di servitù permanente con frequenza di allagamento prevista ogni 5 e 10 anni, si tratta di valutare l opzione che maggiormente rispecchia le caratteristiche dell allagamento dell area, poiché tutte restano al di sotto del limite massimo di convenienza pari ai 2/3 del valore di esproprio. (Scheda 2.4 All. 1) 24

25 3 caso: SAN POLO D ENZA Inquadramento territoriale REGIONE Emilia-Romagna PROVINCIA REGGIO EMILIA COMUNE I123 (San Polo d Enza) REGIONE AGRARIA Regione Agraria 3A ZONA ALTIMETRICA Pianura FOGLIO 12 MAPPALE SUPERFICIE TOTALE CONSIDERATA 0,4810 ha Caratteristiche dell area DESTINAZIONE CATEGORIA COLTURALE CLASSE COLTURA COLTURA PREVALENTE TIPO DI TERRENO Non edificabile coltivata Prato-pascolo Prato Prato-pascolo permanente Medio impasto Si è calcolato il valore di esproprio per 1 ettaro di terreno nell area considerata e si è poi applicato alla superficie, più ridotta rispetto alle precedenti, dei mappali in esame; tale valore è risultato pari a euro ,17 (Scheda 3.1 All. 1). La categoria colturale di appartenenza di tale area fa sì che i VAM predisposti dalla Commissione Provinciale siano decisamente più contenuti rispetto ai precedenti e ciò influenza notevolmente il valore dell indennità di esproprio. In questo caso, si parla di coefficiente Agro-prato calcolato cioè nel caso di un prato-pascolo permanente come classe colturale (scheda 3.2 All. 1). Il valore di tale coefficiente, differenziato sulla base del turno di allagamento e modulato poi sulla durata della servitù, va a integrare il valore minimo di partenza dell indennità pari ad 1/3 del Vm conteggiato nel caso di esproprio. La stima dell indennità è stata conteggiata per 1 ha di terreno e poi applicata alla dimensione effettiva dell area interessata. In conclusione il valore dell indennità di servitù di allagamento è compreso tra euro 7.831,72 ed euro ,45. 25

26 Come in precedenza nel caso di servitù temporanea l indennità risulta inferiore al valore minimo previsto per garantire almeno il ristoro dal deprezzamento del fondo a seguito del peso imposto e dunque il proprietario del fondo servente riceverà una somma pari ad 1/3 Ve del terreno e non la cifra risultante dal calcolo. Nel caso di frequenza di allagamento annuale, la servitù permanente risulta non conveniente poiché il valore dell indennità supera quello del limite pari ai 2/3 Ve e, nel caso, sarebbe necessario valutare altre soluzioni (espropriazione per pubblica utilità, servitù temporanea in attesa di effettuare lavori di recupero, cambiare area, ) (Scheda 3.3 All. 1). Nei casi di servitù permanente con frequenza di allagamento prevista ogni 5 e 10 anni, si tratta di valutare l opzione che maggiormente rispecchia le caratteristiche dell allagamento dell area, poiché tutte restano al di sotto del limite massimo di convenienza pari ai 2/3 del valore di esproprio. (Scheda 3.4 All. 1) 26

27 RIFLESSIONI SU POSSIBILI CONNESSIONI TRA TUTELA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E PSR DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Tra le ipotesi da considerare nel caso di allagamenti e danni idrogeologici ma soprattutto anche in chiave di prevenzione e ripristino al fine di rendere il territorio meno vulnerabile a tali eventi, vi è la possibilità di ricorrere a qualche misura del nuovo PSR della Regione Emilia-Romagna. In particolare si sottolinea la misura M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione, ripartita in: sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici; investimenti per ripristinare terreni agricoli e il potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici Tramite accordi tra pubblico e privato (i beneficiari delle misure infatti possono essere entrambi i soggetti citati) si possono strutturare piani di intervento con un efficacia estesa sul territorio. L approccio ex-ante, di prevenzione, presenta numerosi vantaggi rispetto ad un intervento a posteriori (una volta che l allagamento sia avvenuto): in primis diminuisce il rischio a cui la popolazione residente è esposta e consente interessanti economie di spesa contenendo i danni che l evento può causare. Tra i costi ammessi dalla misura vi sono quelli per: sistemazioni idraulico-agrarie ed interventi a carattere strutturale per la riduzione del rischio di dissesto idro-geologico (quali, ad. es., drenaggi profondi, opere di consolidamento di versanti, ecc., inclusa la messa in sicurezza del reticolo minore non demaniale) in aree identificate a pericolosità elevata/molto elevata o rischio elevato/molto elevato; spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti. (vedi schema seguente con la sottomisura 5.1) 27

28 E interessante per le aree indirizzate alla servitù di allagamento, la misura 10 del PSR. Si tratta probabilmente dell indirizzo agro-ambientale maggiormente rilevante dal documento regionale, in quanto sono finanziate attività a basso impatto con valenze distinte. La misura in generale, e le singole operazioni in particolare, perseguono l obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli, in particolare promuovendo la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell aria. Indubbiamente, questo approccio è importante per circostanziare e definire le attività agronomiche eseguibili sui terreni che possano fornire un valore aggiunto alla attività di tutela. Su tale ipotesi di base si fonda la scelta delle operazioni dei PSR che saranno di seguito indagate. E significativo porre in evidenza i principali obiettivi perseguiti dalle operazione della misura 10 e nello specifico la produzione integrata, che sintetizza al suo interno l impostazione generale della riforma della PAC a tutela delle risorse naturali: - riduzione inquinamento da nitrati; - risparmio idrico; - riduzione inquinamento da prodotti fito-sanitari. 28

29 Operazioni della sottomisura 10.1: impegni agro-climatici-ambientali Operazioni della sottomisura 10.1 e obiettivi di tutela ambientale Per le finalità della ricerca sono indubbiamente interessanti le sottomisure: Conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario; Ritiro dei seminativi della produzione per venti anni per scopi ambientali 29

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