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1 a) ORIGINE IN SENSO DOGANALE = nazionalità della merce = appartenenza di una merce a un dato Paese 1

2 ORIGINE luogo di produzione, Paese di fabbricazione (sede operativa del produttore) PROVENIENZA luogo da cui è partita la spedizione (sede del distributore) b) ORIGINE IN SENSO COMMERCIALE "made in...", "prodotto importato da..."ecc. valutazioni di tipo commerciale 2

3 NOTA BENE la determinazione doganale dell origine è la base per l apposizione di indicazione di origine in senso commerciale; tuttavia, restano due ambiti con logiche diverse! L origine in senso doganale è fondamentale per la determinazione del dazio influisce sulla fissazione del prezzo finale di vendita 3

4 L origine serve inoltre a determinare: divieti contingenti dazi antidumping e compensativi etichettatura di origine rilevazione dei dati statistici del commercio internazionale PRINCIPI WTO PER LA DETERMINAZIONE DELL ORIGINE a) le regole di origine non devono creare effetti distorsivi del commercio internazionale b) le regole di origine non possono essere utilizzate come strumenti di politica commerciale c) i criteri di definizione dell origine adottati dagli Stati(o dalle unioni doganali) devono essere chiari e dettagliati 4

5 In attesa che in sede WTO si concludano i negoziati che porteranno alla redazione di regole di origine (non preferenziale) comuni le Amministrazioni doganali adottano, nel rispetto di dei principi generali, norme autonome di origine In qualsiasi significato (doganale o commerciale) si stia considerando la questione dell origine IN ESPORTAZIONE VALGONO LE NORME DEL PAESE DI DESTINAZIONE 5

6 Per la determinazione dell origine si distingue: REGIME NON PREFERENZIALE set di regole di origine normalmente applicate per la determinazione dell origine REGIME PREFERENZIALE mira a stabilire trattamenti commerciali di favore tra l UE e Paesi o gruppi di Paesi terzi (cenni) 6

7 Principali fonti: il codice doganale comunitario (CDC) Reg. (CEE) n. 2913/92 (e successive modificazioni e integrazioni), in particolare gli articoli Dovrebbe essere sostituito dal nuovo CDC Reg. (CEE) n. 450/08, artt il regolamento di attuazione del codice doganale comunitario- Reg.(CEE) n. 2454/93, in particolare gli artt egliAllegati9,10e11. Devono ancora essere emanate le DAC (= regolamento di attuazione) del nuovo CDC Per scaricare la normativa doganale: ed/operatore/norme+e+accordi/ 7

8 prima regola per la determinazione dell origine non preferenziale (art.23 del vecchio CDCe art. 36 del nuovo CDC): sono originarie di un Paese le merci interamente ottenute in tale Paese Sono sempre originarie del Paese in un cui sono ottenuti: a) i prodotti minerali estratti in tale paese; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo; g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera; h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo; i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime; j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino. 8

9 La regola base per la determinazione dell origine non preferenziale è contenuta nell art.24 del CDC: Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione trasformazione o lavorazione sostanziale un prodotto è originario del Paese (o territorio) dove è avvenuta l ultima fase produttiva che ha modificato il bene nella sua essenza. La Corte Europea di Giustizia (sentenza del causa n.49/76) ha spiegato tale concetto indicando che l'ultima trasformazione sostanziale si verifica solamente nell'ipotesi in cui il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione 9

10 lavorazione economicamente giustificata art. 25 CDC: Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente [ ] alle merci così ottenute l origine del paese in cui è effettuata. fabbricazione di un prodotto nuovo o fase importante del processo di fabbricazione lavorazione o trasformazione sostanziale 10

11 NB la semplice importazione di beni dai Paesi terzi ed il relativo pagamento di dazi immette il bene in libera pratica gli consente di circolare liberamente nel mercato unico europeo ma non gli conferisce mai l origine Tale principio, pur con formulazione diversa, è ribadito nell art. 36 del nuovo CDC, che stabilisce: 1. le merci interamente ottenutein un unico Paese o territorio sono originarie di tale Paese o territorio. 2. le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesio territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale 11

12 Il documento che certifica l origine non preferenziale è il certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente per territorio che, tramite una verifica documentale, attesta dove è stata prodotta la merce. l Informazione Vincolante di Origine (IVO) è un parere relativo all origine di un prodotto rilasciato dall autorità doganale quando la determinazione dell origine è controversa deve essere richiesto per scritto all Agenzia delle Dogane rilasciato gratuitamente dalla Dogana ad personam ad ogni operatore (anche non comunitario) che ne faccia richiesta per un proprio prodotto 12

13 validità: 3 anni dalla data di rilascio di fronte a tutte le Dogane per maggiori informazioni: t/ed/operatore/norme+e+accordi/circolari/circolari+2013 /circolare+8d+8+maggio

14 Il trattamento di origine preferenziale consiste in un particolare status della merce per cui la stessa usufruisce di un riduzione o esenzione dai dazi Il trattamento di origine preferenziale può derivare da: sistema delle preferenze generalizzate(spg) accordiconipaesiacp accordi bilaterali o multilaterali di libero scambio 14

15 l Unione Europea ha concesso unilateralmente delle agevolazioni daziarie a numerosi Paesi, i c.d.paesiinviadisviluppo(pvs) ciò avviene tramite il Sistema delle Preferenze Generalizzate (GSP = General System of Preferences), che mira a promuovere la crescita di tali Stati attraverso l incentivazione alle loro esportazioni il sistema GSP si caratterizza per l unilateralità di trattamento = i PVS possono esportare in UE con riduzioni o esenzione di dazi (il che agevola contestualmente gli acquirenti europei, che sono spinti ad effettuare ulteriori importazioni), mentre le merci europee esportate non godono di analoga facilitazione 15

16 disciplinato dal regolamento di attuazione del CDC (Reg. CE 2454/1993) e da singoli regolamenti che vengono emanati ogni 3 anni per revisionare il sistema e ridefinire i Paesi beneficiari sono finalizzati a ridurre o abolire i diritti doganali nelle transazioni commerciali tra gli operatori dei Paesi aderenti, creando in tal modo le c.d. Zone di Libero Scambio. possono essere bilaterali o multilaterali. L Italia può autonomamente stipulare un accordo preferenziale con un Paese estero? 16

17 sono caratterizzati dal principio della reciprocità di trattamento: le agevolazioni, cioè, si applicano tanto ai prodotti originari di Paesi a regime preferenziale, quanto ai prodotti comunitari. Ad es., una merce di origine preferenziale svizzera importata in UE sarà esonerata dal pagamento dei dazi all importazione; allo stesso modo, la merce di origine preferenziale comunitaria esportate in Svizzera non sconterà alcun dazio eccezioni: accordi stipulati con i Paesi ACP(Africa, Caraibi, Pacifico) accordi stipulati con i PTOM(Paesi e territori d oltremare) Albania Algeria Andorra Bosnia Erzegovina Cile Corea del Sud Croazia Egitto Giordania Islanda Isole Faroer Israele Kosovo Libano Macedonia Marocco Messico Moldova Montenegro Norvegia Palestina Paesi ACP(Africa, Caraibi, Pacifico) SEE (Islanda, Norvegia, Liechtenstein) Serbia Siria Sudafrica Svizzera Tunisia Turchia 17

18 PTOM: Antille olandesi Aruba Bonaire Curaçao Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud Groenlandia Isole Cayman Isole Falkland Isole Vergini britanniche Isole Wallis e Futuna Nuova Caledonia e dipendenze Pitcairn Polinesia francese Saba Sint Eustatius Saint Marten Terre australi e antartiche francesi Territori dell'antartico britannico Territorio britannico dell'oceano Indiano PTOM CONSIDERATI MENO SVILUPPATI: Anguilla Mayotte Montserrat Sant'Elena, Isola Ascensione e Tristan da CunhaSH Turks e Caicos Wallis e Futuna Saint-Pierre e Miquelon Paesi ACP(Africa, Caraibi, Pacifico): ANTIGUA E BARBUDA COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS BARBADOS BELIZE REPUBBLICA DEL BOTSWANA REPUBBLICA DI BURUNDI REPUBBLICA DEL CAMERUN UNIONE DELLE COMORE REPUBBLICA DELLA COSTA D AVORIO COMMONWEALTH DI DOMINICA REPUBBLICA DOMINICANA REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI REPUBBLICA DEL GHANA GIAMAICA GRENADA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA REPUBBLICA DI HAITI REPUBBLICA DEL KENYA REGNO DI LESOTHO REPUBBLICA DEL MADAGASCAR REPUBBLICA DI MAURITIUS REPUBBLICA DEL MOZAMBICO REPUBBLICA DI NAMIBIA STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA REPUBBLICA DEL RUANDA FEDERAZIONE DI SAINT KITTS E NEVIS SAINT LUCIA SAINT VINCENT E GRENADINE REPUBBLICA DELLE SEICHELLES REPUBBLICA DI SURINAME REGNO DELLO SWAZILAND REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO REPUBBLICA DELL UGANDA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE 18

19 sono oltre 170 i Paesi per i quali è applicabile il regime preferenziale. tra questi i Balcani occidentali (Bosnia Erzegovina, Serbia, Albania, Macedonia, Montenegro), per i quali tuttavia le preferenze unilateralmente concesse dall UE hanno ormai valore residuale perché gli stessi hanno stipulato accordi preferenziali NOTA BENE per verificare se un Paese può godere o meno di un regime preferenziale e se sì quale: oduction/article_403_en.htm sono corredati da Protocolli di Origine che per ogni categoria di prodotto stabiliscono le condizioni da soddisfare per l applicazione del regime preferenziale per visionare il testo degli accordi e i relativi protocolli es_origin/preferential/article_779_en.htm 19

20 In via generale si considerano di origine preferenziale i prodotti interamente ottenuti nel territorio e i prodotti che (...) sono stati oggetto nello stesso di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 20

21 sono interamente prodotte in un solo Paese, oin ragione della loronatura (ad es. prodotti agricoli, per i quali tuttavia è ammesso l utilizzo di semi importati) o perché non contengono materiali e lavorazioni originari di altri Paesi NOTA BENE BENE l UE va considerata un solo Paese!! si considerano sempre interamente ottenuti in un Paese: i prodotti minerari ivi estratti i prodotti vegetali ivi coltivati gli animali vivi ivi nati ed allevati, i prodotti che da essi provengono (latte, uova, ecc.) e i prodotti di macellazione che da essi derivano i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate i prodotti dell'acquacoltura da pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati; i prodotti della pesca marittima al di fuori del suo mare territoriale ma praticata con le sue navi ed i relativi prodotti fabbricati esclusivamente con prodotti originari a bordo delle sue navi officina gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate i prodotti minerari estratti dal suolo al di fuori del suo territorio o dal sottosuolo marino al di fuori del suo mare territoriale, purché Il Paese abbia diritti esclusivi di sfruttamento le merci ivi ottenute esclusivamente con i prodotti di cui sopra 21

22 gli Accordi prevedono solitamente una tolleranza di impiego di materie prime non originarie pari al 10% del valore EXW del prodotto finito possono essere dichiarati di origine preferenziale anche quei prodotti che contengano materiali, componenti o lavorazioni non originari (altrimenti sarebbe interamente ottenuto...) ma che subiscano nel Paese un livello minimo di lavorazione (trasformazione o lavorazione sufficiente) questo livello minimo è indicato per ciascun prodotto, individuato secondo la sua classificazione doganale, nei protocolli di origine allegati agli accordi. Sono le c.d. regole di lista, che specificano le regole cui sottoporre i materiali non originari al fine di far acquisire al prodotto finito l origine preferenziale 22

23 il riferimento è sempre l origine delle materie prime o dei componenti. A nulla rileva la loro provenienza o il Paese sede del fornitore o altro sulla determinazione dell origine non influiscono i seguenti elementi (che quindi possono essere originari o meno): energia e combustibili impianti, macchine, attrezzature e utensili merci che non entrano nella composizione del prodotto 3tipidiregoledilista: 1. cambio di voce doganale 2. valore aggiunto 3. lavorazione specifica 23

24 il prodotto è di origine preferenziale se la trasformazione effettuata nel Paese determina la classificazione del prodotto in una voce doganale diversa rispetto a quella dei suoi componenti o materiali non originari nei protocolli di origine tale regola è formulata nel modo seguente: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto perché la regola sia rispettata, deve modificarsi la voce doganale = prime 4 cifre della nomenclatura combinata 24

25 il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione non può eccedere il limite indicato, espresso come percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito questa regola consente una tolleranza di materiali non originari e la esprime in termini di incidenza massima che il loro valore può avere sul valore ex works del prodotto finito nei protocolli di origine tale regola è infatti formulata nel modo seguente: Fabbricazione... in cui il valore di tutti i materiali [ovviamente non originari...] non ecceda il x % del prezzo franco fabbrica del prodotto la regola definisce il prezzo franco fabbrica come quello pagato per il prodotto al fabbricante della Comunità nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. tale configurazione di prezzo franco fabbrica è quella che deriva dalla contabilità industriale, non va cioè considerata nell accezione commerciale => non rilevano sconti, abbuoni, ecc. 25

26 è indicata in dettaglio la trasformazione industriale minima da effettuare per acquisire l origine preferenziale. ovviamente, anche l effettuazione di lavorazioni maggiori conferisce l origine preferenziale 26

27 Indipendentemente dalla regola di lista, sono sempre considerati insufficienti a conferire l origine preferenziale le seguenti operazioni: a) le operazioni di conservazione durante il trasporto e l immagazzinaggio b) la scomposizione e composizione delle confezioni c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero h)la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, fruttaa guscio e verdura 27

28 i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli) k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghio altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) an) p) la macellazione degli animali I Protocolli di Origine possono prevedere l applicazione di una regola o anche una loro combinazione, simultanea o alternativa 28

29 per minimizzare il rischio che dopo lo sdoganamento in uscita la merce subisca ulteriori operazioni che potrebbero inficiarne il carattere preferenziale, le norme pongono la regola del trasporto diretto e ininterrotto: al fine di conservare l origine preferenziale, il trasferimento della merce dal Paese di origine a quello di destinazione deve avvenire senza deviazioni, interruzioni o soste, tranne il deposito temporaneo o le soste necessarie alle operazioni di mero trasbordo da un mezzo all altro le merci in sosta dovranno essere poste sotto sorveglianza delle autorità doganali del Paese di deposito o di transito e si dovrà assicurare che non subiscano altra operazione se non quelle di conservazione o trasbordo. a tal fine si deve produrre alternativamente: un documento di trasporto unico (ad es. ci deve essere un solo bill of lading dal luogo di origine a quello di destinazione) oppure un certificato di non manipolazione rilasciato dalla Dogana del Paese terzo oppure un altro documento probatorio 29

30 Bisogna distinguere 2 casi: a) se il macchinario e i pezzi di ricambio vengono consegnati congiuntamente (= unica fattura e unica spedizione), sono considerati come un unica entità; ciò significa che anche qualora i ricambi non avessero diritto all origine preferenziale, se il macchinario e i ricambi insieme soddisfano la regola di lista, anche i ricambi sono di origine preferenziale b) se il macchinario e pezzi di ricambio sono consegnati separatamente (= 2 fatture e 2 spedizioni), i ricambi vanno autonomamente considerati ai fini dell acquisizione o meno dell origine preferenziale le lavorazioni eseguite in uno dei Paesi aderenti all accordo su merce originaria di un altro Paese partner attribuiscono l origine preferenziale, purché siano superiori alle lavorazioni minime a tal fine previste nel Paese di ultima lavorazione 4 tipologie di cumulo: a) cumulo bilaterale b)cumulo diagonale c) cumulo regionale d)cumulo totale 30

31 l Unione Europea ha anche stipulato accordi di unione doganale con Turchia SanMarino Andorra a differenza degli accordi preferenziali, l unione doganale si fonda sulla libera circolazione e prescinde dall origine: è sufficiente che un prodotto sia in libera circolazione per usufruire delle agevolazioni, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia originario o meno del Paese aderente all accordo Ad es., una merce importata in UE dagli USA e immessa in libera circolazione con pagamento dei diritti doganali e poi riesportata in Turchia sarà esente da dazio 31

32 Per ottenere le riduzioni o esenzioni daziarie, all atto dell importazione l impresa deve presentare un documento che attesti che le merci soddisfano le regole sull origine preferenziale. La prova dell origine preferenziale non è il consueto certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio, ma uno dei seguenti documenti: Documenti EUR per i Paesi che hanno sottoscritto accordi preferenziali FORMAperiPaesibeneficiaridelSPG dichiarazione del fornitore su fattura (semplice o a lungo termine) ATRperletransazioniUE-Turchia TUTTO CHIARO? RIASSUMENDO: 32

33 Sono di origine preferenziale: a. i prodotti interamente ottenuti nel territorio es. un prodotto industriale ottenuto in Croazia assemblando componenti tedesche e italiane è di origine preferenziale UE b. iprodotticheinunterritoriohannosubito lavorazioni o trasformazioni sufficienti. Per determinare cosa è definibile come lavorazione o trasformazione sufficiente, ricorriamo agli allegati agli accordi, detti protocolli di origine, che per ogni classe tariffaria (= classificazione doganale dei prodotti) stabiliscono le condizioni da soddisfare per l applicazione del regime preferenziale; queste condizioni si chiamano regole di lista I. verifico se con quel Paese posso usufruire di riduzioni/abbattimenti daziari ticle_403_en.htm II. se non è applicabile un regime agevolato o la merce non è di origine preferenziale regole di origine non preferenziale III. se è applicabile il regime preferenziale e la merce è interamente prodotta in un Paese / territorio? originediquelpaese/territorio IV. se la merce non è interamente prodotta in un Paese/ territorio? verifico cosa prevede il Protocollo di Origine per la classe di prodotto, ossia quale regola di lista è applicabile cambio di voce doganale valore aggiunto lavorazione specifica Se la regola non è rispettata origine non preferenziale Selaregolaèrispettata provedellaregolaedocumentidiorigine 33

34 GRAZIE PER L ATTENZIONE Silvia Ceraolo CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BERGAMO Sportello LombardiaPoint (Punto Operativo per l Internazionalizzazione) lombardiapoint.bergamo@bg.camcom.it 34

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