ADR Newsletter. Arbitrato e Mediazione. In Primo Piano in questo numero: ANNO 1 - NUMERO 1 Edizione del 7 Maggio 201 2

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1 ADR Newsletter Arbitrato e Mediazione ANNO 1 - NUMERO 1 Edizione del 7 Maggio In Primo Piano in questo numero: PAGINA 4 Gli Organismi di Composizione della Crisi chiamati a gestire la ristrutturazione del debito delle PMI eccessivamente indebitate senza sequestri esecutivi. [...] PAGINA 6 Le liti in materia condominiale e risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti obbligano il ricorso alla mediazione. [...] PAGINA 8 Con l'entrata in vigore della normativa che disciplina la mediazione civile, anche la responsabilità medica entra in mediazione obbligatoria. [...] Il 21 marzo è entrata in vigore l obbligatorietà del tentativo di mediazione anche in materia di condominio e RCAuto e natanti. E così stata data piena attuazione al D. Lgs. n. 28 del in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili [... ] La Newsletter "Arbitrato e Mediazione" viene pubblicata ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n (Testo Unico in materia di protezione dei dati personali). Il soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali (articolo 1 3 del decreto legislativo n. 1 96/2003) è la "Camera Arbitrale e di Conciliazione" azienda speciale della Camera di Commercio di Grosseto, sede in Via Adda L'editoriale di Alberto Zaccherotti - Continua a pagina 3 garanteprivacy. it/garante/doc. jsp?id=29840 CON LA SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA ORA CONVIENE DI PIU'

2 REDAZIONE ADR Newsletter Grosseto Ideata nel 2011 per iniziativa di Alberto Zaccherotti, responsabile dell'organismo di mediazione della Camera di Commercio di Grosseto, "ADR Newsletter" è una rivista scientifica nata con la precisa volontà di diffondere la cultura dell'arbitrato e della Mediazione finalizzata alla Conciliazione. Attraverso l ausilio interpretativo di illustri collaboratori, in questa pubblicazione vengono riportati di volta in volta casi pratici e contributi dottrinari, con approfondimenti sulle novità legislative ed aggiornamenti giurisprudenziali sul mondo delle ADR La Camera Arbitrale e di Conciliazione è un Azienda speciale della Camera di Commercio di Grosseto che si occupa di risoluzione delle controversie commerciali e offre un insieme di servizi e strumenti, noti come ADR (Alternative Dispute Resolution) per risolvere le liti con tempi e modi alternativi rispetto al tribunale ordinario Responsabile del trattamento dati (D. lgs. 30 giugno 2003 n.196): Camera Arbitrale e di Conciliazione Via Adda, Grosseto Codice fiscale: Partita IVA: Tel: Fax: Coordinatore editoriale Alberto Zaccherotti Coordinatore di redazione Luciano G. Calì Collaborazione redazionale Gabriele Baccetti, Giovanni Matteucci, Giuseppe I. Nicosia, Giuliana Romualdi Segreteria di redazione Giada Magnaschi arbitrato.conciliazione@gr.camcom.it PEC: arbitratoconciliazione.grosseto@legalmail.it Internet e Facebook: Progetto grafico StudioCreations Lab CDB//Agency NETWORK Pagina 2

3 EDITORIALE Per la settimana della mediazione I nessuna spesa di avvio Il 21 marzo u.s. è entrata in vigore l obbligatorietà del tentativo di mediazione anche in materia di condominio e RCAuto e natanti. E così stata data piena attuazione al D.Lgs. n. 28 del 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. La Camera Arbitrale e di conciliazione di Grosseto è pronta a recepire anche questa tipologia di istanze con propri mediatori specializzati e nell occasione, per favorire e diffondere sempre più la cultura ADR intende dare corso ad agevolazioni con: NESSUNA SPESE DI AVVIO per il deposito di domande di mediazione in materia di RCAuto e Condomini nella settimana dal 26 al 31 maggio dell'organismo pubblico. Vasta scelta di mediatori qualificati e costantemente aggiornati, competenti nel settore legale e nei settori tecnici e commerciali (Notai, Geometri, Ingegneri, Medici ecc.). Facilità nella gestione delle controversie telefoniche senza dover ricorrere al Corecom a Firenze. Assistenza per l'attivazione della procedura, deposito dell'istanza di mediazione via fax, mail o presso la nostra sede anche fuori dell'orario di ufficio, previo avviso telefonico (dalle 7,30 alle 15,30, dal lunedì al venerdì), inoltre la possibilità di ritirare le istanze di mediazione. Attivazione della procedura entro 24 ore con incontro fissato entro 15 giorni. Possibilità di scegliere il Mediatore, il giorno e l'ora dell'incontro e di verificare, in tempo reale, indirizzi, tramite il Registro Imprese. Possibilità di svolgere l'incontro in call conference o on line. In caso di richiesta di CTU o dell'intervento di un notaio, accesso a tariffe convenzionate. Possibilità di sottoscrivere un compromesso per procedura arbitrale che completa il percorso di risoluzione della controversia, in caso di esito negativo della mediazione, con sconti pari al 40% della tariffa di arbitrato. Abbonamento gratuito alla newsletter (informativa periodica sulle novità normative e fiscali). Infine, per essere ancora più vicini all utenza, il nostro organismo sta definendo particolari accordi al fine di essere presenti su tutto il territorio provinciale da Follonica a Orbetello oltre che nell entroterra con Punti di incontro localizzati. Prossimamente sarà organizzata una conferenza stampa di presentazione. Insomma più vicini per "conciliare ancora più velocemente e con successo". La mediazione obbligatoria ora conviene di più Pagamento delle sole spese iniziali per le controversie di qualsiasi tipologia, di valore fino ad 1.000, senza applicazione della tariffa. Per le controversie di qualsiasi tipologia, di valore superiore ad pagamento delle sole spese iniziali e il saldo sarà richiesto solo dopo l'accettazione della parte invitata. La Camera Arbitrale e di Conciliazione, offre un high quality service, essendo il primo organismo di mediazione della provincia di Grosseto, tra i primi ad essere iscritti in Italia, e garantisce la serietà, la trasparenza e l'assoluta imparzialità Alberto Zaccherotti Responsabile dell organismo di Grosseto Pagina 3

4 ECONOMIA Mediazione e sovraindebitamento N composizione delle crisi Nel 2005, in Italia, prese l avvio la riforma delle procedure concorsuali, che ha raggiunto un ubi consistam ad agosto Tra le innovazione pricincipali c è stata l introduzione di spazi negoziali tra debitore e creditori, molto ampi negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis Legge Fallimentare), che prevedono anche la possibilità di una transazione fiscale (art. 182-ter L.F.). Tali accordi, tuttavia, hanno cominciato ad essere utilizzati in maniera adeguata solo dall estate 2010, dopo l introduzione della prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti bancari in esecuzione degli accordi stessi (art. 182-quater L.F.) e della ridotta possibilità di incorrere nel reato di bancarotta (217-bis L.F.). Tuttavia nei convegni e sulla stampa specializzata pochissimo - quasi nullo - spazio viene riservato alle tecniche di negoziazione, che sono l essenza di una rapida e soddisfacente Pacchi S., Pacchi G. e Scarselli, edito da Giuffrè pochi mesi orsono, all accordo di ristrutturazione dei debiti sono dedicate 15 pagine; in una di esse è specificato che esso presuppone una trattativa stragiudiziale tra le parti coinvolte; e così sarà necessario che l imprenditore, magari assistito da uno o più professionisti, coinvolga i creditori, prima singolarmente e poi tutti assieme, con certe proposte di ristrutturazione, che devono portare ad un atto scritto e sottoscritto, ove si precisino tutte le modalità dell accordo e si individuino, con le percentuali di credito, tutti i crediti coinvolti (pag. 536): in totale sei righe. E sulle tecniche di negoziazione, che sono la base indispensabile per la riuscita della proposta, silenzio assoluto. Ad inizio 2011 c è stato un primo modesto interessamento alla mediazione da parte di un tecnico delle procedure concorsuali. A Venezia, il curatore del fallimento di una media azienda, con debiti singoli anche di modesta entità ed una contabilità non in ordine, a fronte di creditori anch essi privi di documentazione ineccepibile, considerati i costi contenuti e la rapidità del procedimento previsto dal D.Lgs. 28/2010, ha ritenuto interesse della curatela e della massa dei creditori esperire il tentativo di conciliazione giudiziale. Prima di avviare il procedimento è opportuno che il curatore chieda autorizzazione Il debitore può proporre ai creditori con l ausilio degli al giudice delegato [... ] precisando organsimi di composizione la ristrutturazione dei debiti che qualora si raggiungesse un accordo amichevole ai sensi dell art. 11 del Art. 6, c.2 : per sovraindebitamento si D. Lgs. 28/2010, egli condizionerà gli effetti per intende una situazione di perdurante il fallimento all accettazione e squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il all autorizzazione da parte degli altri organi patrimonio prontamente liquidabile per del fallimento (giudice delegato e comitato dei farvi fronte, nonché la definitiva incapacità creditori). del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. conclusione delle trattative. Per esempio, nel pregevole Manuale di diritto fallimentare, a firma di Bertacchini, Gualandi, Un iniziativa più consistente, soprattutto in termini di sviluppi futuri, è stata effettuata dall Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano, che ad ottobre 2011 ha stipulato con la Sezione fallimentare del locale Tribunale una convenzione per l utilizzo Pagina 4

5 ECONOMIA della mediazione civile e commerciale ex D.Lgs. 28/2010 nelle procedure fallimentari. Il passo invece determinante per l utilizzo (quanto meno formale) della mediazione nell ambito della gestione dell insolvenza, in Italia, è stato effettuato con l approvazione della L , n.3 (GU n.24 del ), in vigore dal E stata riconosciuta alle imprese medio piccole (quelle con i parametri al di sotto dei limiti di fallibilità ex art. 1 L.F. ) eccessivamente indebitate, la possibilità di accordarsi con i propri creditori per ristrutturare il debito: nuove modalità e tempi di pagamento a fronte di un anno e quattro mesi massimo di tregua da procedure esecutive e sequestri. Il tutto gestito dagli organismi di composizione della crisi, una nuova figura che sarà incardinata in primis negli organismi di mediazione presso CCIAA e ordini professionali di avvocati, commercialisti e notai. Ho sopra detto, utilizzo quanto meno formale della mediazione, perché per arrivare ad un uso effettivo delle tecniche di negoziazione / mediazione nella gestione delle crisi di liquidità in Italia penso ci vorrà del tempo; all inizio ci sarà un interpretazione molto formalistica del nuovo strumento. Come ben noto, soprattutto per deflazionare il contenzioso civile, con il D.Lgs. 28/2010 il governo ha introdotto la mediazione come condizione obbligatoria di procedibilità nelle controversie relative a molti diritti disponibili. Successivamente ha stabilito l entrata in vigore della mediazione fiscale dall aprile Poi, causa la crisi economica deflagrata nel 2008 e conseguente aumento dei debiti di famiglie ed imprese, nonché l aumento dei limiti di fallibilità effettuato negli anni precedenti per non gravare troppo i tribunali con procedure concorsuali, questi ultimi sono stati ingolfati anche da procedure monitorie, esecutive e sequestri. Come rimedio deflattivo, pure in questo campo, il governo ha pensato di ricorrere alla mediazione approvando il D.L. 212/2011. Non era però un idea nuova, perchè già il DDL Centaro, presentato al Senato il (atto 307), aveva previsto la possibilità per il debitore di proporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti favorito dall attività degli organismi sopra citati, e vigilato dal giudice ordinario. A dicembre 2012 tale D.D.L. era ancora in seconda lettura al Senato, il quale - emanato il D.L.212/2011- ha accelerato i tempi e ha approvato il testo di quella che sarebbe divenuta la L.3/2012. Il D.L. 212/2011 non è stato convertito. La procedura prevista dalla Legge 3/2012 si articola in cinque fasi: Il ruolo degli organismi di composizione della crisi 1) proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, da parte del debitore ai creditori; 2) deposito della proposta in Tribunale; 3) decreto di fissazione dell udienza di trattazione del procedimento e svolgimento dell udienza; 4) realizzazione dell accordo; 5) omologa. Ruolo pivot in questa procedura è esercitato dall organismo di composizione della crisi, che ha compiti - e responsabilità - non di poco conto: - aiutare il soggetto sovraindebitato a proporre una ristruttutturazione dei debiti; - assumere ogni iniziativa per predisporre il piano, raggiungere l accordo e modificarlo ove necessario; - attestare la veridicità dei dati contenuti nel piano e la sua fattibilità; - essere il trait d union tra debitore creditori e magistrato; - provvedere alle forme di comunicazione e pubblicità stabilite da quest ultimo; - vigilare sull esatta esecuzione dell accordo e collaborare per risolverne le difficoltà di realizzo. Giovanni Matteucci Giurista ed Economista Pagina 5

6 NOVITA' Al via i condomini D e la responsabilità civile Dal 21 marzo per le liti in materia condominiale e risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti è obbligatorio ricorrere alla mediazione civile prima di agire, se necessario, in tribunale. Il tentativo obbligatorio di mediazione per tali materie è previsto (così come per le controversie in materia di: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) dall art. 5 del Dlgs. 28/2010, ma per la sua entrata in vigore era stata posticipata di un condominiali, per poter legittimamente rappresentare il condominio in mediazione ed impegnarlo sottoscrivendo l eventuale accordo raggiunto, l amministratore dovrà essere autorizzato dall assemblea condominiale. Nel caso in cui il condominio sia chiamato in mediazione ed i termini per aderire alla procedura non vengano ritoccati il rischio è che non vi siano i tempi per convocare validamente l assemblea. La procedura di mediazione diventa obbligatoria anche in materia di rc da Per le controversie in di risarcimento dei sinistri stradali e materia danni da sinistro stradale e circolazione di natanti, natanti e condominio dala procedura di mediazione dovrà esperirsi dopo l'atto di costituzione in mora scritto con i requisiti di cui all'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni, decorsi 60 giorni per le richieste di risarcimento danni a cose, ovvero decorsi 90 giorni per le richieste di risarcimento danni a persone. Preme ricordare che il rapporto tra assicurato, assicurazione e danneggiante è riconducibile tra le fattispecie di litisconsorzio necessario e di ciò andrà tenuto conto anche nella procedura della Termina l'attesa per l'arrivo in Camera di Conciliazione mediazione. delle controversie assicurative e condominiali. RIFERIMENTI Giuliana Romualdi Decreto legislativo n. 28/2010, art. 5. Art. 148 del Codice delle Assicurazioni. Avvocato anno dal legislatore. La peculiarità delle due materie pone agli operatori diversi dubbi applicativi. In particolare, con riferimento alle controversie Pagina 6

7 ANGOLO FISCALE Alcuni suggerimenti di buon senso D in materia di locazione Da oltre un anno, precisamente dal 21 marzo 2011, ai sensi dell art. 5 D.Lgs 28/2010 vige l obbligatorietà del ricorso alla mediazione per le controversie in materia di locazione. In Italia, pur in presenza di una larga diffusione della proprietà immobiliare e della prima casa in particolare, i contratti di locazione immobiliare, sia ad uso abitativo che diverso, coinvolgono interessi economici nel complesso molto rilevanti e svolgono una primaria funzione sociale. Per questi motivi accanto alla disciplina codicistica i contratti di locazione immobiliari sono regolati anche da leggi speciali vincolistiche che limitano l autonomia contrattuale delle parti (attualmente Legge 27 luglio 1978 n. 392, nota come legge sull'equo canone per le locazioni ad uso diverso e Legge 9 dicembre 1998, n. 431 per le locazioni non abbandonarla all alea di un giudizio, che permette di mantenere i rapporti economici e sociali fra le parti, che ha carattere riservato, tempi brevi e certi e costi ridotti. Tuttavia la complessità della materia impone particolare accortezza da parte del soggetto che ricorre alla mediazione ed a questo proposito, brevemente, si possono fornire alcuni suggerimenti di buon senso e di carattere pratico: 1. scegliere opportunamente l Organismo di Mediazione accreditato che assicuri la specifica professionalità del Mediatore, il quale, in questa particolare materia, necessita di una solida preparazione giuridica per svolgere il ruolo di facilitatore e, ancora più, per esercitare una funzione valutativa; 2. nell incertezza sulla obbligatorietà del tentativo di mediazione in relazione ai diversi riti speciali in materia di locazioni immobiliari (art. 657 c.p.c. - licenza e sfratto per finita locazione, art. 658 c.p.c. - sfratto per morosità, art. 447bis c.p.c. - applicazione del rito del lavoro in materia di locazione, art. 633 c.p.c. decreto ingiuntivo, art. 30 legge n. 392/1978 procedura di rilascio in caso di mancato rinnovo alla prima scadenza) ricorrere comunque alla mediazione; 3. in assenza di una norma relativa alla competenza territoriale è opportuno inserire nei contratti clausole conciliative che rimandano all Organismo di Mediazione accreditato scelto preventivamente dalle parti; 4. in assenza di clausole che individuano preventivamente l Organismo di Mediazione indirizzare la scelta in modo tale da agevolare la partecipazione della parte invitata al tentativo di mediazione, diversamente il Giudice potrebbe "giustificare" l eventuale mancata partecipazione della parte e valutare negativamente il comportamento processuale dell'attivante: la mediazione, per sua natura, respinge al mittente ogni pratica non corretta. La mediazione nella locazione immobiliare ad uso abitativo) e dispongono anche norme speciali di carattere procedurale. Purtroppo, insieme con il condominio, i contratti di locazione immobiliare costituiscono anche una delle principali fonti ed aree di controversie, con costi sociali elevati, sia in termini di spesa pubblica che oneri privati. Non meraviglia, quindi, la decisione del Legislatore che ha voluto forzare la mano al sistema introducendo nella materia locatizia il tentativo obbligatorio di mediazione, anche sulla scorta di analoghe esperienze in altri Paesi. In effetti in materia locatizia appaiono particolarmente evidenti tutti i vantaggi della mediazione: una procedura non conflittuale, ma collaborativa, che permette alle parti di mantenere il controllo della controversia e di Gabriele Baccetti Dottore Commercialista Pagina 7

8 LEGGE E DIRITTI Determinare le responsabilità A ed il nesso di causalità A seguito dell'entrata in vigore della normativa che disciplina la materia della mediazione civile, le cui fonti sono il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (che ha dato attuazione all articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali) e le sue successive modificazioni ed integrazioni, anche la materia della responsabilità medica è rientrata nell'ambito della c.d. Mediazione obbligatoria. Innanzitutto deve dirsi come la materia della responsabilità civile professionale medica, risulti essere particolarmente delicata, soprattutto poiché interviene all'interno di un rapporto, quello medico-paziente, nel quale sono coinvolte non solo componenti patrimoniali, ma anche forti caratterizzazioni personali. La possibile lesione permanente e/o transeunte del diritto alla salute, l'onorabilità e la professionalità del medico, l'immagine dello stesso, eventuali riflessi penali, amministrativi e disciplinari sono tutti elementi in gioco che fanno ben comprendere quale sia la delicatezza ed il complesso contemperamento degli interessi in gioco. A tale fine lo strumento della mediazione che è naturalmente vocato per valutare e soddisfare, per quanto possibile, interessi di natura composita, si rivela appropriato ed idoneo proprio per comporre tale quadro, più dell'iter giudiziario e ciò ancor di più nelle ipotesi in cui siano coinvolti profili penalistici o disciplinari. Tutto ciò potrà, però, avvenire ad una condizione: che le parti se ne avvalgano nella prospettiva della correttezza e della collaborazione reciproca nel più alto interesse alla composizione corretta dei rapporti sociali e non dello scontro, della vendetta o della massimizzazione del proprio lucro. Spesso, infatti, si assiste all'uso strumentale della via giudiziaria o per ritardare l'assolvimento delle giuste pretese (sovente si vedono mancate partecipazioni ad attività mediatorie frutto di precise politiche aziendali, volte a dilazionare e sfibrare le controparti) o per rivincite che nulla hanno a che vedere col senso di giustizia. Fondamentale, pertanto, sarà la conoscenza di dette dinamiche da parte del mediatore e l'apporto degli altri soggetti che intervengono in queste vicende, quali le assicurazioni, che dovranno ridefinire politiche e modalità di intervento, aprendosi alla novità del procedimento mediatorio. In detta prospettiva collaborativa la mediazione, nell'ambito della responsabilità professionale medica e civile, potrà assolvere il compito non solo della corretta composizione degli interessi economici, ma soprattutto potrà perseguire l'obiettivo della risoluzione effettiva della controversia, ovvero del superamento di tutte le componenti (personali, patrimoniali) del conflitto, salvaguardando elementi importanti come l'immagine e la dignità personale. A tale proposito deve ricordarsi come nei sistemi anglosassoni per la medesima materia la c.d. risoluzione delle controversie off the court sia la norma assoluta, a riprova del fatto che, al di là delle norme, il successo dell'istituto mediatorio risiede nella posizione culturale delle parti e del tessuto sociale delle stesse. Venendo poi al procedimento, con ogni probabilità di tratterà di una mediazione multiparti, stante la copertura assicurativa che generalmente assiste il medico ed il fatto che le prestazioni professionali si svolgono spesso in ambito di strutture organizzate. Inoltre nel procedimento avrà grande importanza la presenza di eventuali altre figure esperte (consulenti, mediatori ausiliari), che in una materia tanto complessa integreranno le capacità e le conoscenze del mediatore. Starà dunque ai protagonisti di questo istituto (il mediatore, le parti e gli ausiliari) determinarne il successo nel nostro ordinamento. Colpa medica e mediazione: il diritto alla salute Giuseppe Ignazio Nicosia Avvocato Pagina 8

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