START UP INNOVATIVE S.R.L. A 1 EURO

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1 Edizione digitale de il fisco Le Guide START UP INNOVATIVE S.R.L. A 1 EURO Costituzione delle start up innovative Agevolazioni fiscali Disciplina ad hoc delle perdite Costituzione e disciplina delle S.r.l. semplificate e a capitale ridotto

2 QUESTO EBOOK È UN'ANTEPRIMA GRATUITA Per ordinare la versione integrale utilizzare il link SHOPWKI.it o rivolgersi all agente di zona PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA 2012 Wolters Kluwer Italia S.r.l Strada I, Palazzo F Milanofiori Assago (MI) ISBN: Il presente file può essere usato esclusivamente per finalità di carattere personale. I diritti di commercializzazione, traduzione, di memorizzazione elettronica, di adattamento e di riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi. La presente pubblicazione è protetta da sistemi di DRM. La manomissione dei DRM è vietata per legge e penalmente sanzionata. L elaborazione dei testi è curata con scrupolosa attenzione, l editore declina tuttavia ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

3 Costituzione e organi delle associazioni sportive Associazioni sportive 3 SOMMARIO Start up innovative e S.r.l. a 1 euro I II III IV V VI Prefazione... 5 Start up innovative: nozione e caratteristiche principali di Pamela Alberti... 7 Incubatore certificato di start up innovative di Roberta Vitale Costituzione e riduzione degli oneri per l avvio delle start up innovative di Roberta Vitale Deroghe al diritto societario e al diritto fallimentare in caso di start up innovative di Roberta Vitale Raccolta di capitali di rischio e altri interventi di sostegno per le start up innovative di Roberta Vitale Misure fiscali di favore per le start up innovative di Pamela Alberti VII Disposizioni in materia di lavoro subordinato nelle start up innovative di Francesca Tosco VIII La S.r.l. semplificata di Luciano De Angelis IX La nuova S.r.l. a capitale ridotto di Luciano De Angelis D.L. 24 gennaio 2012, n D.L. 22 giugno 2012, n D.L. 18 ottobre 2012, n D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, Relazione illustrativa D.M. 23 giugno 2012, n D.L. 6 settembre 2001, n Comitato interregionale dei consigli notarili delle Tre Venezie. Massime, settembre Nota Min. Sviluppo Economico 30 agosto 2012, n Nota Ministero dello Sviluppo economico 31 luglio 2012, n

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5 5 PREFAZIONE L a presente guida intende approfondire i recenti interventi del Legislatore volti alla promozione e al sostegno delle attività imprenditoriali. Particolare attenzione viene dedicata, nella prima parte, alle modifiche introdotte dal D.L. n. 179/2012 (in attesa di conversione in legge) con riferimento alle start up innovative, società di capitali che si propongono di sviluppare, produrre e commercializzare prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. L ultima parte della guida è, invece, dedicata alle novità apportate dal D.L. n. 1/2012 e dal D.L. n. 83/2012, relativi rispettivamente alla disciplina delle nuove società a responsabilità limitata semplificata e società a responsabilità limitata a capitale ridotto. In linea generale, i provvedimenti adottati sono diretti a facilitare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, mediante la previsione di una disciplina di favore che interviene su più fronti. Così per le nuove start up innovative, a sostegno delle quali, se in possesso di determinati requisiti, sono previsti incentivi fiscali all investimento, deroghe al diritto societario e al diritto fallimentare, nonché disposizioni specifiche in materia di rapporto di lavoro subordinato. Nell ambito delle deroghe all ordinaria disciplina societaria, particolare rilievo assume l estensione di 12 mesi del periodo di rinvio a nuovo delle perdite, il cui termine è stato prorogato dalla chiusura dell esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo. Viene altresì disposta, in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, la possibilità di differire la decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell esercizio successivo. Tenendo, poi, conto dell elevato rischio economico assunto da chi investe in tale tipo di attività, è stata sottratta la start up innovativa alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo l assoggettamento della stessa al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento. Sotto il profilo fiscale, viene introdotta una normativa di favore limitatamente al 2013, 2014 e 2015 che consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile le somme investite in imprese start up innovative. In particolare, è prevista una detrazione Irpef del 19% delle somme investite da persone fisiche e una deduzione Ires del 20% delle somme investite da soggetti Ires. La detrazione sale al 25% e la deduzione al 27% qualora la start up innovativa operi in ambito sociale o energetico. Al fine di favorire la fidelizzazione e l incentivazione del management, è stata inoltre prevista la detassazione dei redditi di lavoro percepiti da amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi, derivanti dall assegnazione a titolo di remunerazione di strumenti finanziari della start up stessa. Per quanto concerne l ambito occupazionale, in considerazione delle esigenze di flessibilità delle start up innovative, sono state introdotte alcune deroghe all ordinaria disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, consentendone la stipulazione anche senza la specificazione delle ragioni giustificative, nonché il rinnovo, tra le stesse parti, senza il rispetto dei c.d. periodi cuscinetto. Una disciplina ad hoc è, poi, prevista in parte anche per le due nuove tipologie societarie, da alcuni definite come sotto tipi di S.r.l., vale a dire la S.r.l. semplificata e quella a capitale ridotto: si tratta di strumenti societari che consentono l avvio di un impresa beneficiando della limi-

6 6 tazione della responsabilità personale, senza obbligo però di vincolare un capitale minimo significativo all esercizio dell impresa stessa. Quanto all operatività delle summenzionate disposizioni, giova sottolineare che, mentre la disciplina sulle S.r.l. semplificate e a capitale ridotto risulta già operativa con riferimento alla prima grazie all emanazione del D.M. n. 138/2012, recante il modello standard di atto costitutivo e statuto, quella relativa alle start up innovative manca, invece, della realizzazione di alcuni presupposti e dell intervento di ulteriori provvedimenti attuativi. Il riferimento è, in primis, all istituzione, da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di un apposita sezione speciale del Registro delle imprese, nella quale le start up dovranno essere iscritte (oltre agli incubatori certificati), al fine di beneficiare della disciplina prevista. L efficacia, per i soggetti investitori, della detrazione Irpef e della deduzione Ires delle somme investite nella start up innovativa è, inoltre, subordinata all autorizzazione della Commissione europea ex art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell Unione europea. In aggiunta, con riferimento alle modalità di attuazione delle suddette agevolazioni fiscali, è prevista l emanazione di un apposito decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012 (avvenuta il 20 ottobre 2012). In sostanza, le misure di favore per le start up sono in attesa di essere rese effettivamente operative e fruibili.

7 Nozione e caratteristiche principali Start up innovative e S.r.l. a 1 euro 7 Capitolo I Start up innovative: nozione e caratteristiche principali di Pamela Alberti La start up innovativa è una società di capitali, residente in Italia, le cui quote non sono negoziate su un mercato regolamentato e il cui oggetto sociale esclusivo deve essere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Tali società, per accedere alla disciplina di favore prevista in ambito societario, fiscale e occupazionale, devono rispettare alcuni requisiti, tra cui la dimostrazione della sussistenza del carattere innovativo. 1. Premessa Gli artt del D.L. 18 ottobre 2012, n (c.d. Decreto Crescita 2.0) prevedono una disciplina di favore in ambito camerale 2, societario 3, fiscale 4 e occupazionale 5 per le c.d. start up innovative. Secondo quanto affermato dall art. 25, comma 1, del citato Decreto, le misure disposte nella suddetta sezione sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l occupazione (in particolare giovanile) con riferimento alle imprese start up innovative 6. Come precisato nella Relazione illustrativa al D.L. n. 179/2012, in termini generali la sezione sulle start up innovative mira a creare, per la prima volta nella legislazione italiana, un quadro di rifermento nazionale coerente per le start up. L art. 25, commi 2 e 3, del D.L. n. 179/2012 definisce i requisiti richiesti all impresa per essere qualificata come start up innovativa e fruire della disciplina di favore. La start up innovativa deve avere, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Tra i requisiti richiesti, ve ne sono alcuni che consentono di dimostrare il carattere innovativo della società. Al fine di poter beneficiare della disciplina di favore è comunque necessaria l iscrizione in apposita sezione del Registro delle imprese 7. 1 Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 194 della Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n Si veda il capitolo III della presente Guida. 3 Si vedano i capitoli III, IV, V della presente Guida. 4 Si veda il capitolo VI della presente Guida. 5 Si veda il capitolo VII della presente Guida. 6 Art. 25, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179/2012. La norma precisa, altresì, che le disposizioni intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un ecosistema maggiormente favorevole all innovazione, così come a promuovere maggior mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti e capitali dall estero. 7 Art. 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012. Per approfondimenti, si veda il capitolo III.

8 8 Start up innovative e S.r.l. a 1 euro Nozione e caratteristiche principali 2. Nozione di start up innovativa Ai sensi dell art. 25, comma 2, primo periodo, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, l impresa start up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n , le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Tali società, per essere definite start up innovative, devono rispettare tutti i requisiti previsti nel medesimo comma 2 del citato art Forma societaria Per quanto sopra, la start up innovativa può essere costituita sotto forma di: S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., anche in forma di cooperativa; Societas Europaea 9. Start up innovative Società di capitali Società europea Fig. 1 - Forma delle start up innovative Con riferimento alla forma di S.r.l., si osserva che, in assenza di particolari limitazioni al capitale delle start up innovative, anche le S.r.l. semplificate e a capitale ridotto 10 possano fruire dei benefici riconosciuti alle start up innovative in presenza dei requisiti qualificanti Società già costituite o di nuova costituzione A prescindere dalla forma societaria, la start up innovativa può essere un impresa di nuova costituzione o già costituita; in quest ultimo caso, è prevista una durata variabile della disciplina di favore collegata all anzianità della società 12. Occorre inoltre sottolineare che, ai sensi del comma 3 dell art. 25 del D.L. n. 179/2012, per le società già costituite alla data di conversione in legge del nuovo Decreto Sviluppo e che siano già in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati, la qualifica di start up innovativa è subordinata al deposito presso il Registro delle imprese, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del D.L. n. 179/2012, di una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti l esistenza dei relativi requisiti Ai sensi del comma 3 del citato art. 73, si considerano residenti in Italia le società che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell amministrazione o l oggetto principale nel territorio dello Stato. 9 La società europea è una forma di società che può essere costituita sul territorio dell Unione europea, e che funziona sulla base di un regime di costituzione e di gestione unico, anziché sottoposto a normative statali differenti. Le società europee sono disciplinate dal Regolamento europeo 8 ottobre 2011, n. 2157/ Per approfondimenti, si vedano i successivi capitoli VIII e IX della presente Guida. 11 Infatti, come affermato nella massima R.A.4 del Comitato Triveneto dei notai, la S.r.l. semplificata (insieme alla S.r.l. a capitale ridotto) non costituisce un tipo autonomo, ma un sotto tipo della S.r.l. 12 Si veda il successivo paragrafo Per approfondimenti in merito alla costituzione delle start up innovative, si veda il successivo cap. III.

9 Nozione e caratteristiche principali Start up innovative e S.r.l. a 1 euro Start up a vocazione sociale Come si dirà meglio in seguito, sono previste particolari agevolazioni fiscali per le start up innovative a vocazione sociale 14. Ai sensi del comma 4 dell art. 25 del D.L. n. 179/2012, si considerano start up innovative a vocazione sociale quelle che, oltre a soddisfare i requisiti generali previsti dall art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012, operano in via esclusiva nei settori indicati dall art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell impresa sociale. Si tratta, nello specifico, dei seguenti settori: assistenza sociale, ai sensi della L. 8 novembre 2000, n. 328, recante la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; assistenza sanitaria, per l erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, recante Definizione dei livelli essenziali di assistenza, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell 8 febbraio 2002; assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001; educazione, istruzione e formazione, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; tutela dell ambiente e dell ecosistema, ai sensi della L. 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; turismo sociale, di cui all art. 7, comma 10, della L. 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un impresa sociale. 3. Requisiti delle start up innovative Le start up innovative, per essere qualificate tali e fruire della disciplina di favore, devono rispettare alcuni requisiti definiti dall art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012. Oltre ai requisiti previsti nel citato comma 2, giova sottolineare che il comma 8 del medesimo art. 25 prevede l obbligo di iscrizione della start up innovativa in apposita sezione speciale del Registro delle imprese Requisiti cumulativi Ai sensi dell art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012, le start up innovative come sopra definite devono rispettare contemporaneamente tutti i seguenti requisiti: la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto 14 Si veda il successivo cap. VI. 15 Sul punto, si veda il successivo cap. II.

10 10 Start up innovative e S.r.l. a 1 euro Nozione e caratteristiche principali nell Assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche (lettera a); è costituita e svolge attività d impresa da non più di 48 mesi (lettera b); ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia (lettera c); a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro (lettera d); non distribuisce, e non ha distribuito, utili (lettera e); ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (lettera f); non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (lettera g) Requisiti innovativi Oltre ai requisiti sopra esposti, la start up deve, al fine di dimostrare il suo carattere innovativo, possedere almeno uno tra i seguenti requisiti (art. 25, comma 2, lettera h, del D.L. n. 179/2012): le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 30% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start up innovativa; impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all estero; sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all oggetto sociale e all attività d impresa. Spese di ricerca e sviluppo uguali o superiori al 30% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione Requisiti alternativi Almeno 1/3 della forza lavoro deve essere costituita da personale qualificato Titolare/licenziatario di brevetto specifico Fig. 2 - Contenuto innovativo della start up Per quanto riguarda le spese di ricerca e sviluppo, lo stesso comma 2 dell art. 25 precisa che dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l acquisto di beni immobili. Le spese rilevanti risultano dall ultimo bilancio approvato e sono descritte in Nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start up innovativa Perdita dei requisiti qualificanti Il comma 4 dell art. 31 del D.L. n. 179/2012 prevede la cessazione della disciplina di favore in caso

11 Nozione e caratteristiche principali Start up innovative e S.r.l. a 1 euro 11 di perdita di uno dei requisiti qualificanti sopra esposti Durata della disciplina di favore In linea generale, la disciplina di favore prevista per le start up innovative può essere fruita per 4 anni dalla data di costituzione. Per le start up già costituite, invece, il periodo di applicazione delle disciplina varia a seconda dell anteriorità della costituzione della società Società di nuova costituzione L art. 31, comma 4, del D.L. n. 179/2012 prevede che in ogni caso, una volta decorsi i quattro anni dalla data di costituzione, cessa l applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all art. 28, ferma restando l efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Ne consegue che, decorsi 4 anni dalla data di costituzione della start up innovativa, non è più possibile avvalersi della disciplina di favore riconosciuta dagli artt del D.L. n. 179/2012 in ambito societario, fiscale e occupazionale Società già costituite Con riferimento alle società già costituite che possiedono i requisiti necessari per soddisfare la qualifica di start up innovativa, l art. 25, comma 3, del D.L. n. 179/2012 prevede una durata della disciplina di favore differente in base alla data di costituzione di tali società 17. Nello specifico, viene stabilito che: se la start up innovativa è stata costituita entro i 2 anni precedenti, la disciplina troverà applicazione per un periodo di 4 anni dalla data di entrata in vigore del decreto (20 ottobre 2012); se la società è stata costituita entro i 3 anni precedenti, la disciplina troverà applicazione per un periodo di 3 anni dalla data di entrata in vigore del decreto (20 ottobre 2012); se la società è stata costituita entro i 4 anni precedenti, la disciplina troverà applicazione per un periodo di 2 anni dalla data di entrata in vigore del decreto (20 ottobre 2012). Costituzione entro i 2 anni precedenti Disciplina di favore per 4 anni Start up innovative già costituite Costituzione entro i 3 anni precedenti Disciplina di favore per 3 anni Costituzione entro i 4 anni precedenti Disciplina di favore per 2 anni Fig. 3 - Applicabilità delle misure di favore per le start up innovative 16 Si veda il successivo paragrafo Si osserva che il primo periodo del comma 3 dell art. 25 fa riferimento alle società già costituite alla data di conversione in legge del presente decreto. Nel secondo periodo, invece, sembra che la data di costituzione della società sia da considerare in relazione alla data di entrata in vigore del D.L. (20 ottobre 2012).

12 12 Start up innovative e S.r.l. a 1 euro Nozione e caratteristiche principali 4.3. Perdita dei requisiti qualificanti Come sopra accennato, il comma 4 dell art. 31 del D.L. n. 179/2012 dispone che qualora la start up innovativa perda uno dei requisiti qualificanti previsti dall art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012, prima del termine dei 4 anni dalla data di costituzione, o del diverso termine stabilito per le start up già costituite, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento dell apposita sezione del Registro delle imprese, cessa l applicazione della disciplina prevista per le start up innovative. In caso di perdita anche di un solo requisito, quindi, viene meno la possibilità di fruire della disciplina di favore riconosciuta in ambito societario, fiscale e occupazionale prevista dagli artt per le start up innovative. 5. Tabella riepilogativa Di seguito si riporta, in forma tabellare, il riepilogo della misure di favore previste per le start up innovative che verranno approfondite nel prosieguo della presente guida. Riduzione oneri per costituzione Incentivi all investimento in start up Remunerazione tramite strumenti finanziari Deroga alla disciplina delle società di comodo Proroga del termine per la copertura delle perdite Quote e clausole ad hoc di S.r.l. È previsto l esonero, dal momento dell iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, dal pagamento: dell imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese; del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio. Per il 2013, 2014, 2015, è prevista: una detrazione Irpef del 19% delle somme investite in una o più start up innovative, con un ammontare massimo di investimento consentito in ciascun periodo pari a euro; una deduzione Ires del 20% delle somme investite in una o più start up innovative, con un ammontare massimo di investimento consentito in ciascun periodo pari a euro. In entrambi i casi l investimento deve essere mantenuto per almeno 2 anni. La detrazione sale al 25% e la deduzione al 27% per gli investimenti in start up innovative in ambito sociale o energetico. L efficacia di tali disposizioni di favore è subordinata all autorizzazione della Commissione europea e all emanazione di un decreto attuativo. Non concorrono a formare il reddito imponibile di amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi i redditi derivanti dall assegnazione, a titolo di remunerazione, di strumenti finanziari della start up innovativa stessa (o dell incubatore certificato). L esenzione opera sia ai fini fiscali che contributivi. L agevolazione riguarda anche l emissione di strumenti finanziari come remunerazione per apporti di opere e servizi. Le start up innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo ex art. 30 della L. n. 724/1997 e delle società in perdita sistemica di cui all art. 2, commi 36-decies-36 duodecies, del D.L. n. 138/2011. In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (in luogo del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l assemblea, in alternativa all immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell esercizio successivo. Nel caso di start up innovativa costituita in forma di S.r.l.: l atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall art. 2468, commi 2 e 3, del codice civile; l atto costitutivo può creare categorie di quote anche prive di diritto di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o anche con diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di

13 Nozione e caratteristiche principali Start up innovative e S.r.l. a 1 euro 13 Raccolta di capitale online Gestione della crisi Contratti di lavoro subordinato Sostegno dell accesso al credito Promozione all estero e internazionalizzazione particolari condizioni non meramente potestative; le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali; non si applica l art del codice civile, che vieta operazioni sulle proprie partecipazioni, qualora l operazione stessa sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell organo amministrativo, prestatori d opera e servizi anche professionali; l atto costitutivo può prevedere, a seguito dell apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, con esclusione del voto nelle decisioni dei soci ex artt e 2479-bis del codice civile. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto solo la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start up innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob. Le start up sono soggette alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con esclusione, in particolare, della procedura di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. Si consente la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato anche senza la specificazione delle ragioni giustificative, nonché il rinnovo, tra le stesse parti, senza il rispetto dei c.d. periodi cuscinetto. L intervento del Fondo di garanzia è concesso gratuitamente e secondo criteri e modalità semplificati individuati con apposito decreto attuativo. Le start up sono incluse tra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione: dall Ice-Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane; dal Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri.

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