BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 DELIBERAZIONE 22 gennaio 2009, n. 19

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1 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 DELIBERAZIONE 22 gennaio 2009, n. 19 D.G.R. n. 316 del relativa all Accordo per la riduzione delle emissioni inquinanti e la prevenzione dell inquinamento atmosferico - Criteri per l assegnazione del contributo ai Comuni firmatari per l anno LA GIUNTA REGIONALE Visto il D.Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999 recante l attuazione della direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell aria ambiente, ed in particolare l art. 6 che indica come le Regioni debbano effettuare la valutazione della qualità dell aria ambiente, gli artt. 7,8, e 9 che indicano come le Regioni, sulla base della valutazione di cui all art. 6, provvedano ad individuare le zone e gli agglomerati del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti: - comportino il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme; - eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza; - sono compresi tra il valore limite ed il valore aumentato del margine di tolleranza; - sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi; Visto il Decreto 2 aprile 2002, n. 60 Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio ; Considerato che il 1 gennaio 2005 sono entrati in vigore il valori limite di qualità dell aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle ( PM 10 ) e il piombo; Visto il Decreto 1 ottobre 2002, n. 261 Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell aria ambiente, i criteri per l elaborazione del piano e dei programmi di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 che nell allegato 1 riporta le direttive tecniche concernenti la valutazione preliminare e la zonizzazione del territorio; Vista la L.R. del 13 agosto 1998, n. 63 Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla L.R. 5 maggio 1994, n. 33 ; Vista la L.R. 2 aprile 2002, n. 12 Modifiche alla Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 63 che assegna risorse regionali ai Comuni per l incentivazione presso i privati e le Associazioni di categoria all acquisto/ sostituzione di veicoli e ciclomotori, appartenenti ai segmenti del parco circolante individuati da un apposito accordo di programma, con altri caratterizzati da basse o nulle emissioni; Ricordato che in data 15 aprile 2003 è stato firmato tra la Regione Toscana, ANCI insieme a i 25 comuni individuati dalla DGR n. 1406/01, relativa alla prima classificazione del territorio regionale, e URPT insieme alle Province, un Protocollo d intesa titolato Piano di azione (ex art. 7 del D.Lgs n. 351/99) avente la finalità di ridurre il rischio di superamento dei valori limite del PM10 e di prevedere la realizzazione di misure di contenimento a breve e medio periodo delle emissioni di tale inquinante e dei suoi precursori. ; Vista la Delibera del Consiglio Regionale n. 44 del 25/06/2008 con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell aria (PRRM) , paragrafo 3 dell allegato 4 valutazione e classificazione del territorio regionale, che individua, fra l altro, i Comuni in cui, per una o più sostanze inquinanti, si ha il superamento dei valori limite indicati nel Decreto 2 aprile 2002, n. 60 e per gli stessi Comuni indica le azioni da adottare per ridurre i livelli di inquinamento; Vista la propria Deliberazione del 6 ottobre 2003, n. 990 che approva le finalità dell Accordo tra Regione Toscana, URPT, ANCI, Province e Comuni per il risanamento della qualità dell aria ambiente nelle aree urbane; Vista la propria Deliberazione del 19 dicembre 2005, n che in coerenza e continuità con l Accordo sopra citato approvava un nuovo Accordo tra Regione Toscana, URPT, ANCI, Province e Comuni per il risanamento della qualità dell aria ambiente nelle aree urbane; Vista la propria Deliberazione del 7 maggio 2007, n. 316 che in coerenza e continuità con i precedenti Accordi sopra citati approva un nuovo Accordo tra Regione Toscana, URPT, ANCI, Province e Comuni per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico (di seguito denominato Accordo); Preso atto che in data 10 maggio 2007 l Accordo è stato sottoscritto dalla Regione Toscana, dall URPT, dall ANCI, dalle Province Toscane e dai Comuni di Arezzo, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannori, Carrara, Cascina, Empoli, Firenze, Grosseto, Lastra a Signa, Livorno, Lucca, Massa, Montale, Montecatini Terme, Montelupo Fiorentino, Pisa, Pistoia, Poggio a

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 Caiano, Poggibonsi, Pontedera, Porcari, Prato, S. Croce sull Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Siena, Signa e Viareggio. Vista la L.R. n. 14 del 19/03/ Istituzione del Piano Regionale di Azione Ambientale, e in particolare l art. 3 nel quale si definiscono i contenuti del Piano, i settori che lo stesso coordina, la definizione di macroobiettivo ed obiettivo specifico; Vista la Delibera del Consiglio Regionale n. 32 del 14/03/2007 con la quale il PRAA viene approvato; Vista la Delibera del Consiglio Regionale n. 44 del 25/06/2008 con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell aria (PRRM) con cui l Accordo del 10 maggio 2007 sopra citato viene indicato tra gli strumenti strategici per la gestione della qualità dell aria in ambito urbano. Ricordato che la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 14 marzo 2007 relativa al Programma Regionale di Azione Ambientale (PRAA) prevede per il macrobiettivo C1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta a inquinamento atmosferico un finanziamento complessivo di ,00 nel quadriennio, da suddividersi in ,00 per l anno 2007, ,00 per l anno 2008, ,00 per l anno 2009, ,00 per l anno 2010; Atteso che, ai sensi dell art. 3, comma 3 della Legge Regionale n. 14 del 19/03/2007 per gli importi di cui sopra il PRAA costituisce autorizzazione di spesa; Visto che l Accordo individua, fra l altro, quali beneficiari del finanziamento i Comuni sottoscrittori; Preso atto che la citata Deliberazione di Giunta Regionale del 7 maggio 2007, n. 316 destina ai Comuni sottoscrittori complessivi ,00, come contributi straordinari, di cui ,00 sul Capitolo ed ,00 sul Capitolo del bilancio regionale per le annualità 2007, 2008 e 2009; Preso atto che la D.G.R. n. 412 del 11/06/2007 individua i criteri per l assegnazione del contributo regionale per l anno 2007 ai comuni firmatari dell Accordo del 10 maggio 2007; 51 Valutato di prenotare a favore dei sopra citati Comuni la somma complessiva di ,00, come contributi straordinari, di cui ,00 sul Capitolo ed ,00 sul Capitolo del bilancio regionale 2009 riducendo a tal fine le prenotazioni di cui alla D.G.R. n. 316 del 07/05/2007; Ritenuto opportuno indicare le seguenti modalità da seguire per l erogazione dei contributi regionali: - erogazione del 70% dietro conferma del Piano di Azione Comunale già definito o presentazione di un nuovo PAC aggiornato; - erogazione del restante 30% dietro rendicontazione del 100% del costo totale dell intervento e presentazione di certificazione fine lavori o certificazione di regolare esecuzione Atteso che le risorse così individuate sono attribuite solo a quei Comuni che hanno definito i propri Piani di Azione Comunale (PAC), e verranno impegnate solo a fronte degli interventi ivi previsti sulla base dei criteri ed i tempi stabiliti da successivo Decreto Dirigenziale; Visto l esito dell incontro del 15/09/2008, del Tavolo Tecnico di cui all art. 13 dell Accordo del 10/5/2007 in cui sono stati indicati, per l anno 2009: - le modalità di incentivazione dei veicoli come riportato nell Allegato 2, parte integrante della presente deliberazione; - le principali deroghe da adottare nell anno 2009 come riportato nell Allegato 3, parte integrante della presente deliberazione; - le categorie di veicoli e le relative limitazioni per l anno 2009 di cui all Allegato 4, parte integrante della presente deliberazione; Visto l esito dell incontro del 11/12/2008, del Tavolo Tecnico di cui all art. 13 dell Accordo del 10/5/2007 in cui è stato concordato di mantenere per l anno 2009 gli stessi criteri di ripartizione delle risorse regionali del 2008 come riportata nell Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione; Ritenuto di dare atto che le risorse stanziate sul bilancio regionale sul Capitolo sono destinate a spese di investimento che debbono incrementare il valore del patrimonio di proprietà pubblica secondo quanto stabilito dall art. 3, comma 18, della L. 350/2003 (Legge finanziaria 2004) e che il rispetto di tale condizione verrà verificato anche successivamente in sede di verifica dei progetti presentati dai beneficiari; Preso atto che la D.G.R. n. 57 del 28/01/2008 individua i criteri per l assegnazione del contributo regionale per l anno 2008 ai comuni firmatari dell Accordo del 10 maggio 2007; Ritenuto di indicare come requisiti per l accesso alle risorse regionali assegnate: - la disponibilità al cofinanziamento da parte del Comune almeno in misura pari al 20% delle risorse

3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 determinate dalla Regione; nel cofinanziamento del Comune si comprendono i costi indiretti sostenuti per la implementazione e gestione delle misure previste; - la predisposizione, con gli eventuali aggiornamenti annuali, del Piano di Azione Comunale (PAC) secondo le linee guida regionali riportate nell Allegato 4 facente parte integrante della D.G.R. n. 412 del 11/06/2007; Ribadito che il monitoraggio e la verifica dell attuazione degli impegni dell Accordo sarà effettuato a cura del Tavolo Tecnico permanente previsto dall art. 13 dell Accordo con il supporto dell Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT); A voti unanimi DELIBERA 1. di individuare come beneficiari del contributo regionale per l anno 2009 i Comuni di: Arezzo, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannori, Carrara, Cascina, Empoli, Firenze, Grosseto, Lastra a Signa, Livorno, Lucca, Massa, Montale, Montecatini Terme, Montelupo Fiorentino, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Poggio a Caiano, Pontedera, Porcari, Prato, S. Croce sull Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Siena, Signa e Viareggio; 2. di prendere atto che le risorse sono già state individuate dalla D.G.R n. 316 del 07/05/2007 che destina a copertura finanziaria dei progetti presentati dai Comuni sottoscrittori Euro ,00 sul Capitolo ed Euro ,00 sul Capitolo del bilancio regionale per le annualità 2007, 2008 e 2009; 3. di prenotare a favore dei sopra citati Comuni la somma complessiva di ,00, come contributi straordinari, di cui ,00 sul Capitolo ed ,00 sul Capitolo del bilancio regionale 2009 riducendo a tal fine le prenotazioni di cui alla D.G.R n. 316 del 07/05/2007; 4. di indicare le seguenti modalità da seguire per l erogazione dei contributi regionali: - erogazione del 70% dietro conferma del Piano di Azione Comunale già definito o presentazione di un nuovo PAC aggiornato; - erogazione del restante 30% dietro rendicontazione del 100% del costo totale dell intervento e presentazione di certificazione fine lavori o certificazione di regolare esecuzione 5. di rinviare a successivo atto di impegno, in coerenza con gli atti di attuazione dell Accordo espressi in premessa, l indicazione dei criteri e dei tempi per l esecuzione degli interventi 6. di ripartire le risorse regionali secondo i criteri indicati dall allegato 1, parte integrante della presente deliberazione; 7. di ribadire che le risorse stanziate sul bilancio regionale al Capitolo sono destinate a spese di investimento che debbono incrementare il valore del patrimonio di proprietà pubblica secondo quanto stabilito dall art. 3, comma 18, della L. 350/2003 (legge finanziaria 2004) e che il rispetto di tale condizione verrà verificato anche successivamente in sede di verifica dei progetti presentati dai beneficiari; 8. di indicare come requisiti per l accesso alle risorse regionali assegnate: - la disponibilità al cofinanziamento da parte del Comune almeno in misura pari al 20% delle risorse determinate dalla Regione; nel cofinanziamento del Comune si comprendono i costi indiretti sostenuti per la implementazione e gestione delle misure previste; - la predisposizione, con gli eventuali aggiornamenti annuali, del Piano di Azione Comunale (PAC) secondo le linee guida regionali riportate nell Allegato 4 facente parte integrante della D.G.R. n. 412 del 11/06/2007; 9. di indicare le tipologie e gli importi degli incentivi erogabili dai Comuni con le risorse regionali secondo quanto riportato nell Allegato 2 facente parte integrante della presente deliberazione; 10. di indicare, in via generale, le tipologie principali di deroghe da adottarsi da parte dei Comuni firmatari dell Accordo che sono riportate nell Allegato 3 facente parte integrante della presente deliberazione; 11. di indicare le categorie di veicoli e le relative limitazioni per l anno 2009 di cui all Allegato 4, parte integrante della presente deliberazione; 12. di indicare che il monitoraggio e la verifica dell attuazione degli impegni dell Accordo sarà effettuato a cura del Tavolo Tecnico permanente previsto dall art. 13 dell Accordo con il supporto dell Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT); 13. di incaricare il Dirigente Responsabile del Settore Qualità dell aria, rischi industriali, prevenzione e riduzione integrata dell inquinamento della Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali di provvedere con appositi e successivi atti all impegno e alla liquidazione dei contributi stessi ai progetti dei Comuni beneficiari previa verifica delle condizioni previste dall Accordo secondo le modalità suddette; 14. di disporre che, nel caso si verifichino economie o

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 fondi già attribuiti restino inutilizzati, il Dirigente Responsabile sopra citato provveda a riattribuire detti fondi con gli stessi criteri di ripartizione di cui all Allegato 1 per le medesime finalità previste dalla presente deliberazione. 15. Il presente atto (unitamente agli allegati) è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell art. 5 comma 1 lett. f della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli 53 atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007. Segreteria Della Giunta Il Direttore Generale Valerio Pelini SEGUE ALLEGATO

5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 ALLEGATO 1 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE REGIONALI TRA I COMUNI DELL'ACCORDO Anno importo totale ,.00. Le risorse stanziate sul bilancio regionale al Capitolo sono destinate a spese di investimento che debbono incrementare il valore del patrimonio di proprietà pubblica secondo quanto stabilito dall art. 3, comma 18, della L. 350/2003 (legge finanziaria 2004) e il rispetto di tale condizione verrà verificato anche successivamente in sede di verifica dei progetti presentati dai beneficiari. Comuni Accordo Capitolo Spese di investimento Capitolo Spese Correnti Totale finanziamento Arezzo , , ,00 Bagno a Ripoli , , ,00 Calenzano , , ,00 Campi Bisenzio , , ,00 Capannori , , ,00 Carrara , , ,00 Cascina , , ,00 Empoli , , ,00 Firenze , , ,00 Grosseto , , ,00 Lastra a Signa , , ,00 Livorno , , ,00 Lucca , , ,00 Massa , , ,00 Montale , , ,00 Montecatini Terme , , ,00 Montelupo Fiorentino , , ,00 Pisa , , ,00 Pistoia , , ,00 Poggibonsi , , ,00 Poggio a Caiano , , ,00 Pontedera , , ,00 Porcari , , ,00 Prato , , ,00 S.Croce sull'arno , , ,00 Scandicci , , ,00 Sesto Fiorentino , , ,00 Siena , , ,00 Signa , , ,00 Viareggio , , ,00 TOTALE , , ,00

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N ALLEGATO 2 INCENTIVI ANNO 2009 I Comuni devono attenersi alle indicazioni riportate nelle sottostanti tabelle secondo le seguenti disposizioni e nei limiti della risorse assegnate di cui all allegato 1 colonna capitolo spese correnti : - Le tipologie di veicoli incentivabili con le risorse regionali di cui all ALLEGATO 1 sono solamente quelle indicate. È facoltà del singolo Comune scegliere se incentivarle tutte o solamente alcune; - Gli importi degli incentivi devono essere considerati quali valori massimi erogabili. È facoltà del singolo Comune stabilire importi inferiori. - Alcuni incentivi non sono cumulabili con quelli statali. In tali casistiche il Comune deve acquisire una dichiarazione, da parte del beneficiario, in cui lo stesso dichiara di non aver usufruito di incentivazioni dello stato. VEICOLI A DUE RUOTE VEICOLO NUOVO CICLOMOTORE EURO 2 NUOVO MOTOCICLO EURO 3 fino a 250 c.c. NUOVO CICLOMOTORE ELETTRICO NUOVA BICI ELETTRICA INCENTIVO COMUNALE (risorse regionali) (Euro) VEICOLI TRASPORTO MERCI VEICOLO METANO-GPL O BIFUEL NUOVO VEICOLOI MERCI LEGGERO 3,5 T INCENTIVO COMUNALE (risorse regionali) (Euro) NUOVO TAXI NUOVO VEICOLO MERCI LEGGERO 3,5 T ELETTRICO O IBRIDO (dotato di motore termico ed elettrico) (Come definito dall Art.2, comma 1 del D.M. 5/4/2001) TRASFORMAZIONI A GAS (METANO O GPL) VEICOLO MERCI LEGGERO 3,5 T senza rottamazione 1.000

7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 VEICOLO AUTOVETTURE INCENTIVO COMUNALE (risorse regionali) (Euro) NUOVA AUTOVETTURA A METANO O METANO-BIFUEL 500 senza rottamazione NUOVA AUTOVETTURA A GPL O GPL-BIFUEL 500 NUOVA AUTOVETTURA ELETTRICA O IBRIDA (dotate di motore termico ed elettrico) (Come definite dall Art.2, comma 1 del D.M. 5/4/2001) TRASFORMAZIONE A GAS GPL METANO Auto a benzina immatricolate entro 36 mesi TRASFORMAZIONE A GAS GPL METANO Auto a benzina catalitica immatricolata da oltre 36 mesi omologata Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4 TRASFORMAZIONE A GAS GPL METANO Auto a benzina non catalizzata immatricolata fino al 1992 e auto catalizzata omologata ai sensi delle direttive 88/76/CEE, 88/436/CEE o 89/458/CEE. senza rottamazione senza rottamazione ( 1 ) 800 ( 1 ) NOTA: nei casi in cui è prevista la rottamazione, il veicolo rottamato deve appartenere alla categorie oggetto delle limitazioni alla circolazione. ( 1 ) incentivo da erogare prioritariamente in base alla situazione economica del richiedente

8 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N ALLEGATO 3 DEROGHE ANNO 2009 a) veicoli elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) o a idrogeno; b) veicoli a metano e GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l alimentazione a gas; c) veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile solo se in servizio di emergenza e di soccorso; d) veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica; e) veicoli adibiti all igiene urbana; f) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada; g) veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica; h) veicoli al seguito delle cerimonie funebri; i) veicoli storici purché in possesso dell Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo; l) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici; m) veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario; n) veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale; o) veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti: - di aver acquistato un veicolo esente dalla limitazioni sopra indicate; - di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas essendo in condizioni economiche svantaggiate. La suddetta documentazione da diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario alla effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non più di 90 giorni. p) autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling); q) veicoli che partecipano a studi controllati dal Comune per migliorare l efficienza energetica e la riduzione delle emissioni. r) veicoli diesel che sono stati dotati di filtro anti-particolato omologato.

9 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 ALLEGATO 4 VEICOLI OGGETTO DI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE ANNO 2009 Autovetture Euro 0 Autovetture Diesel Euro 1 Autovetture Autovetture M1 non catalitiche a benzina e diesel non omologate secondo la Dir. 91/441/CEE e successive Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 94/12/CE e successive Dal Lunedì alla Domenica orario: 0 24 Ciclomotori Euro 0 Ciclomotori Euro 1 a 2 tempi Motocicli Euro 0 a 2 tempi Motoveicoli Ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive Ciclomotori 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive Motocicli a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive Dal Lunedì alla Domenica orario: 0 24 Veicoli merci Euro 0 < 3,5 t Veicoli merci Euro 0 > 3,5 t Veicoli Merci Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all art. 54, comma 1 lettere c,d con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all art. 54, comma 1 lettere d, e, h, i con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive Dal Lunedì alla Domenica orario: 0 24 Veicoli per Uso Speciale Veicoli per uso speciale Euro 0 < 3,5 t ( 1 ) Veicoli per uso speciale Euro 0 > 3,5 t ( 1 ) Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all art. 54, comma 1 lettera g con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all art. 54, comma 1 lettera g con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive Dal Lunedì alla Domenica orario: 0 24 Autobus Euro 0 dei gestori di servizi TPL Autobus Euro 0 in servizio turistico Autobus Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive La Domenica ( 1 ) Sono esonerati dalla limitazione alla circolazione i veicoli che ricadono in questa categoria che hanno installato un filtro anti-particolato omologato. Nota: Art Codice della Strada, comma 1 lettere c) autoveicoli per trasporto promiscuo d) autocarri e) trattori stradali g) autoveicoli per uso speciale h) autotreni i) autoarticolati

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