CONVENZIONE TRA. FONDIARIA-SAI E CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO Via Flaminia n. 160 Roma C.f

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1 Agenzia Generale di Roma Via dell Archetto, ROMA CONVENZIONE TRA FONDIARIA-SAI E CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO Via Flaminia n. 160 Roma C.f POLIZZA SANITARIA N DECORRENZA: ore 24,00 del SCADENZA: ore 24,00 del FONDIARIA-SAI S.p.A. Sede Legale e Direzione Torino Corso Galileo Galilei, 12 Tel. (+39) Fax (+39) Direzione Firenze Via Lorenzo il Magnifico, 1 Tel. (+39) Fax (+39) Capitale sociale ,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese presso l Isvap al n Società capogruppo del gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n. 030

2 INDICE DEFINIZIONI 1) CONDIZIONI GENERALI DI CONVENZIONE Art. 1 Effetto e durata Art. 2 Modifiche Art. 3 Oggetto della Convenzione Art. 4 Effetto della copertura Art. 5 Assicurati Art. 6 Limiti di età Art. 7 Nucleo Familiare Art. 8 Termini di decadenza per le adesioni Art. 9 Variazioni in corso d anno degli assicurati Art. 10 Clausola risolutiva espressa 2) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Estensione territoriale Art. 2 Rischi esclusi dall assicurazione Art. 3 Oneri fiscali Art. 4 Altre assicurazioni Art. 5 Forma delle comunicazioni Art. 6 Modalità trasmissione dati Art. 7 Diminuzione di rischio Art. 8 Rinuncia al recesso dal contratto Art. 9 Spese Art. 10 Eventi per i quali è prestata l assicurazione Art. 11 Anticipi Art. 12 Denuncia del sinistro Art. 13 Modalità di erogazione delle prestazioni oneri dell assicurato Art. 14 Commissione paritetica Art. 15 Controversie Arbitrato irrituale Art. 16 Foro competente Art. 17 Procedura attuativa Art. 18 Rinvio alle norme di legge 2

3 3) DISCIPLINARE PER I NOTAI IN ESERCIZIO E PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DELLA CASSA DEL NOTARIATO E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Art. 1 Aspetti generali Art. 2 Beneficiari delle prestazioni Art. 3 Limiti di assistenza Art. 4 Prestazioni A) Prestazioni connesse a ricoveri presso ospedali o altri istituti o case di cura B) Scoperto C) Indennità sostitutiva per ricovero D) Indennità di convalescenza E) Indennità giornaliera per immobilizzazione gessata F) Prestazioni extraospedaliere e/o ambulatoriali G) Protesi H) Medicina preventiva I) Pacchetto maternità L) Cure oncologiche M) Diaria da inabilità temporanea N) Diaria di non autosufficienza 4) DISCIPLINARE PER I TITOLARI DI PENSIONE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO E DIPENDENTI IN PENSIONE DELLA CASSA DEL NOTARIATO E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Art. 1 Aspetti generali Art. 2 Beneficiari delle prestazioni Art. 3 Limiti di assistenza Art. 4 Prestazioni A) Prestazioni connesse a ricoveri presso ospedali o altri istituti o case di cura B) Scoperto C) Indennità sostitutiva per ricovero D) Indennità giornaliera per immobilizzazione gessata E) Prestazioni extraospedaliere e/o ambulatoriali F) Protesi G) Medicina preventiva H) Cure oncologiche I) Diaria di non autosufficienza 5) PREMIO Art. 1 Determinazione del premio di polizza Art. 2 Pagamento e regolazione del premio 3

4 Allegato 1 ELENCO INTERVENTI CHIRURGICI PLAFONATI Allegato 2 ELENCO GRAVI EVENTI MORBOSI Allegato 3 ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 4

5 DEFINIZIONI Ai fini del presente Capitolato d Oneri ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato: Abitazione dimora abituale dell Assicurato. Assicurazione il contratto di Assicurazione. Assicuratore o Società o Compagnia la Compagnia assicuratrice aggiudicataria. Assicurato la persona fisica beneficiaria delle prestazioni contemplate dalla copertura. Assistenza diretta prestazioni assicurative della polizza in caso di ricovero presso Istituti di cura convenzionati con la Società. Assistenza Infermieristica l assistenza infermieristica prestata da personale fornito di specifico diploma. Assistito il notaio in esercizio e/o in pensione e il personale in attività e/o in pensione della Cassa e del Consiglio Nazionale del Notariato Contraente CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO Convalescenza il periodo dopo la dimissione dall'istituto di cura che comporti una inabilità temporanea totale. Day Hospital degenza in istituto di cura in esclusivo regime diurno. Data evento per i Ricoveri si intende quella in cui avviene il Ricovero; a questa fanno riferimento tutte le spese connesse all evento (precedenti,concomitanti e successive) rimborsabili a termini della copertura; per le altre prestazioni previste dalla copertura si intende la data in cui la prestazione è stata effettivamente effettuata. Difetto Fisico deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite. Difetto Fisico preesistente alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, la cui evidenza antecedentemente alla stipulazione della polizza possa essere diagnosticata clinicamente (con visita medica) o strumentalmente (con accertamenti diagnostici di tipo strumentale). Esula dal difetto fisico preesistente ogni manifestazione morbosa insorta successivamente alla stipula della presente polizza anche se derivante da una degenerazione del difetto preesistente. Personale medico convenzionato Professionisti convenzionati con la Compagnia ai quali l Assicurato può rivolgersi per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza. Franchigie e scoperti l importo delle spese sostenute, se indennizzabili a norma di polizza, che rimane a carico dell Assicurato. Grandi Interventi gli interventi elencati nell apposita sezione di polizza. Gravi Eventi Morbosi gli eventi elencati nell apposita sezione di polizza. Indennità sostitutiva importo giornaliero erogato dalla Compagnia in caso di ricovero con pernottamento in assenza di richiesta di rimborso delle spese per le prestazioni effettuate durante il ricovero o ad esso comunque connesse. Indennizzo somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. 5

6 Infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. Intervento chirurgico qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici che richieda l uso della sala operatoria. Intervento chirurgico ambulatoriale prestazione chirurgica effettuata senza ricovero che, anche se effettuata in sala operatoria, comporta suture, diatermocoagulazione, crioterapia, biopsia, endoscopia con biopsia. Iscritto Il Professionista iscritto e il titolare di pensione della Cassa del Notariato Istituto di cura ospedale pubblico, clinica o casa di cura privata con sede anche all estero. Esclusione di stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici o dietetici, case di riposo. Istituti di cura convenzionati le strutture di cura convenzionate con la Compagnia alle quali l Assicurato può rivolgersi per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza nonché previste dalle convenzioni stesse. Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Malattia oncologica ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna o maligna; sono incluse le leucemie, i linfomi, il morbo di Hodgkin, il cancro in situ; sono inoltre compresi i tumori con invasione diretta di organi vicini, in fase metastatica e le recidive; Malformazione deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite. Massimale somma massima indennizzabile per ciascuna persona ovvero per ciascun nucleo familiare, compreso l assicurato, per uno o più sinistri nel corso dello stesso anno assicurativo. Polizza documento che prova l assicurazione. Premio somma dovuta dalla Contraente alla Compagnia a corrispettivo dell assicurazione. Ricovero degenza, documentata da cartella clinica, comportante almeno un pernottamento in Istituto di cura. Rischio probabilità che si verifichi un sinistro. Sinistro verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Visita specialistica visita effettuata da medico chirurgo in possesso di titolo di specializzazione, per diagnosi e per prescrizione di terapie cui tale specializzazione è destinata. 6

7 1) CONDIZIONI GENERALI DI CONVENZIONE Art. 1 Effetto e durata La presente Convenzione stipulata tra la Fondiaria-Sai S.p.A.- Agenzia Generale di Roma - con sede in Torino - corso Galileo Galilei,12, e la Cassa Nazionale del Notariato, Ente Associativo, persona giuridica di diritto privato, con sede in Roma, via Flaminia 160, ha durata biennale, dalle ore del 30 giugno 2010 alle ore del 30 giugno 2012 e potrà essere prorogata dalla Contraente, previo consenso della Compagnia, di ulteriori 12 mesi e così via, tramite apposita comunicazione scritta da inviarsi all indirizzo della Compagnia a mezzo lettera Raccomandata A.R. con preavviso di 2 mesi rispetto alla scadenza. Espressamente è riconosciuta alla Cassa Nazionale del Notariato la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera Raccomandata A.R con preavviso di 60 giorni rispetto alla data in cui il recesso avrà effetto. Il recesso, ritualmente comunicato, opererà alla scadenza, senza che la Compagnia possa vantare alcun diritto e/o indennità. Art. 2 Modifiche Nessuna modifica delle garanzie e condizioni previste dalla presente Convenzione potrà essere introdotta e/o imposta dalla Compagnia, se non in base ad apposita modifica alla Convenzione stessa da apportarsi mediante stipula di una scrittura integrativa ad hoc sottoscritta dalla Compagnia e dalla Contraente. Art. 3 Oggetto della Convenzione Oggetto della presente Convenzione è l assicurazione del rimborso delle spese sanitarie sostenute dagli assicurati in conseguenza d infortunio, malattia e parto nei termini, nella misura e con le modalità, anche di erogazione diretta delle prestazioni, indicate nella Convenzione stessa. Art. 4 - Effetto della copertura L assicurazione, ferme le modalità di pagamento di cui al successivo art. 2 Pagamento e regolazione del premio della sezione 5) Premio, ha effetto dalle ore del 30 giugno Per le rate successive è concesso un termine di mora di 60 giorni per il versamento di quanto dovuto. Se non viene pagato il premio o la regolazione del premio, l assicurazione resta sospesa dalle ore del sessantesimo giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Art. 5 Assicurati Le garanzie di cui alla presente Convenzione, sono prestate in forma collettiva a favore degli iscritti alla Cassa: notai in esercizio e titolari di pensione Le garanzie di cui alla presente Convenzione sono estese a: a) Dipendenti e pensionati della Cassa del Notariato; b) Dipendenti e pensionati del Consiglio Nazionale del Notariato; c) Nuclei Familiari interi degli Assistiti 7

8 Art. 6 Limiti di età Per coniuge o convivente more uxorio non è previsto limite di età. Per i figli è previsto il limite di 29 anni. Tale limite non opera per i figli conviventi ed inabili ad un qualsiasi lavoro proficuo. Per gli altri soggetti di cui all art. 5 Assicurati lett. a), b) e c) della sezione 1) Condizioni Generali di Convenzione non è previsto alcun limite di età. Art. 7 Nucleo Familiare Il nucleo familiare è composto dall Assistito e dai suoi familiari conviventi come risultanti da stato di famiglia ovvero da autocertificazione della condizione di famiglia di fatto, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000. Quali familiari si intendono: il coniuge non legalmente separato convivente o il convivente more uxorio, i figli conviventi, non conviventi purché studenti di età inferiore a 29 anni. Per i figli ultraventinovenni conviventi, o non conviventi purché studenti, è possibile l estensione della copertura prevista per il capo nucleo titolare, previo il pagamento di un premio annuo ad hoc riportato all art. 1 Determinazione del Premio della sezione 5) Premio. Art. 8 Termini di decadenza per le adesioni Per le adesioni in forma individuale da parte dei soggetti di cui all ultimo comma dell art. 7 Nucleo Familiare della sezione 1) Condizioni Generali di Convenzione, è previsto un termine di 90 giorni dalla data di ingresso in copertura dell Assistito di riferimento. Art. 9 Variazioni in corso d anno degli assicurati Inclusione di nuovi iscritti individualmente in corso d anno Possono essere, altresì, assicurati i professionisti che si iscriveranno alla Cassa del Notariato nel corso del periodo di durata del contratto con decorrenza dalla data della domanda di iscrizione alla Cassa del Notariato, regolarmente presentata, attestata dal protocollo della Cassa medesima; il rateo di premio relativo verrà pagato all atto del conguaglio finale di cui al successivo art. 2 Pagamento e regolazione del premio della sezione 5) Premio. Per tutte le entrate avvenute nel primo semestre di decorrenza del contratto, il premio verrà calcolato con la corresponsione dell intero premio annuo. Per tutte le entrate avvenute nel secondo semestre, il premio verrà calcolato con la corresponsione del 60% dell intero premio annuo. Esclusione di iscritti in corso d anno Il venir meno dei requisiti di cui all art. 5 Assicurati della sezione 1) Condizioni Generali di Convenzione, non produce effetto ai fini della presente Convenzione fino alla scadenza dell anno assicurativo. Tutte le uscite avvenute nel periodo assicurativo annuo verranno posticipate alla scadenza annuale. 8

9 Art. 10 Clausola risolutiva espressa La presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell art del codice civile, si risolverà di diritto al verificarsi di una delle situazioni di seguito indicate, fermo restando il diritto della Cassa Nazionale del Notariato di agire per il risarcimento dei danni subiti. 1. subappalto delle prestazioni contrattuali senza autorizzazione della stazione appaltante; 2. cessione del contratto 3. dopo tre inadempienze, contestate tramite raccomandata A.R. in ordine alla perfetta esecuzione del servizio; 4. provvedimenti a carico dei rappresentanti dell appaltatore di cui alla vigente normativa antimafia; 5. revoca dell autorizzazione all esercizio delle attività oggetto della presente gara; 6. violazione degli obblighi di riservatezza. 9

10 2) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Estensione territoriale La copertura assicurativa è indipendente dal luogo (nazionale o internazionale) dove si verifica il sinistro. Art. 2 Rischi esclusi dall assicurazione L assicurazione non è operante per: a) eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti e malformazioni ad accezione per gli interventi per i bambini che non abbiano superato il 3 anno di età. Esula dal difetto fisico preesistente e malformazione ogni manifestazione morbosa insorta successivamente alla stipula della presente polizza anche se derivante da una degenerazione della malformazione o difetto fisico preesistente; b) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le patologie nevrotiche; tuttavia l esclusione non opera per i casi comportanti intervento chirurgico; c) gli infortuni derivanti da atti dolosi dell Assicurato; d) gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad ubriachezza, anche nel suo stato iniziale di ebbrezza, ad abuso di psicofarmaci, all uso di stupefacenti o allucinogeni, nonché le malattie correlate al consumo di stupefacenti e all uso di alcool e sostanze psicotrope; e) gli infortuni causati dalla pratica di sport aerei e gare motoristiche in genere o di sport costituenti per l Assicurato attività professionale; f) l aborto non terapeutico e le eventuali conseguenze; g) le prestazioni aventi finalità prettamente estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva dovuti a conseguenze dirette di infortunio o di intervento demolitivo indennizzabile a termini di polizza e non preesistenti al contratto); h) i ricoveri per malattie croniche in istituzioni sanitarie di lunga permanenza (cronicari, case di riposo ecc.) ancorché qualificate come cliniche o istituti di cura; i) le protesi dentarie e le cure odontoiatriche e delle paradontopatie non rese necessarie da infortunio indennizzabile a termini di polizza; j) l acquisto, la manutenzione e la riparazione di mezzi ausiliari a sostegno di handicap; k) le conseguenze dirette ed indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), a meno che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili a termini di polizza; l) le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, di atti violenti od aggressioni cui l Assicurato abbia partecipato attivamente, i quali abbiano finalità politiche o sociali; m) le conseguenze di movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche. Art. 3 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico della Contraente 10

11 Art. 4 Altre assicurazioni La Contraente è tenuta a denunciare alla Compagnia l eventuale o successiva esistenza di altre assicurazioni da essa stipulate per il medesimo rischio. L Assicurato è esonerato dal dichiarare alla Compagnia l eventuale esistenza di altre polizze da lui stipulate per il medesimo rischio, fermo l obbligo di darne avviso in caso di sinistro. Art. 5 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni devono essere fatte con lettera raccomandata, oppure con telegramma, o con telefax e posta elettronica certificata. Art. 6 - Modalità trasmissione dati La Cassa del Notariato si impegna a trasmettere alla Compagnia l aggiornamento dei dati degli Assicurati,tramite tracciato record. La Società: raccoglie le adesioni tramite le comunicazioni ricevute; garantisce assistenza telefonica; acquisisce la documentazione relativa al sinistro; comunica con cadenza trimestrale alla Cassa del Notariato le denunce di sinistro e le liquidazioni operate nel trimestre stesso, sia quelle relative all assistenza indiretta sia quelle relative a Istituti Convenzionati per i quali l assicurato, non avendo anticipato alcun importo, non ha richiesto alcun rimborso corredato dei dati necessari per la loro identificazione. Verranno forniti tramite supporto magnetico i seguenti dati: numero sinistro, dati anagrafici e n. matricola degli iscritti alla Cassa del Notariato, tipo sinistro subito, data sinistro, data di liquidazione ed eventuali giorni di diaria spettanti, importo richiesto ed importo liquidato. Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati comporta inadempimento contrattuale. Art. 7 Diminuzione di rischio Ai sensi dell art.1897 del C.C. nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e ferma la rinuncia al diritto di recesso. Art. 8 - Rinuncia al recesso dal contratto La Compagnia in deroga all art del C.C., rinuncia alla facoltà di recesso dal contratto prima della sua scadenza (30 giugno 2012). Art. 9 - Spese La Compagnia si impegna a stampare per ogni annualità a proprie spese una brochure da inviare agli Assistiti concordando con la Contraente il testo, le modalità grafiche e la tipologia di materiale. La spedizione dovrà avvenire entro il primo settembre di ogni anno. Tutte le relative spese, postali comprese, sono interamente a carico di detta Società. 11

12 Art. 10 Eventi per i quali è prestata l assicurazione La presente assicurazione è prestata per gli eventi indicati Convenzione. nelle sezioni 3) e 4) della presente Art. 11 Anticipi Nel caso di ricovero per i quali l istituto di cura richieda il versamento di un anticipo all atto dell ammissione, potrà essere richiesta alla Compagnia dall Assicurato o, nel caso di sua anche temporanea incapacità, da un Suo familiare una somma massima pari al 80% delle somme preventivate dall Istituto di cura, salvo conguaglio al termine del ricovero. Detta richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione medica che consenta di valutare l operatività della garanzia. Art. 12 Denuncia del sinistro L Assicurato deve presentare denuncia del sinistro alla Compagnia con la massima sollecitudine possibile a partire dal momento in cui ne viene a conoscenza. Art. 13 Modalità di erogazione delle prestazioni oneri dell assicurato a) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società. Le spese (inerenti ricoveri, con o senza intervento chirurgico, compreso il parto e l aborto terapeutico, day hospital con o senza intervento, intervento chirurgico ambulatoriale, accertamenti diagnostici, terapie e visite specialistiche) relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente dalla Compagnia alle strutture sanitarie convenzionate. Per aver diritto a tale assistenza diretta l Assicurato deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Compagnia con un preavviso di almeno due giorni. La Compagnia mette a disposizione la propria Centrale Operativa tramite la quale è possibile effettuare la prenotazione presso la rete convenzionata, richiedere informazioni relative agli istituti e medici convenzionati ed ottenere chiarimenti sulla portata delle garanzie di polizza. L Assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all atto dell effettuazione della prestazione, un documento comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante contenente la natura della malattia accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste. La Compagnia provvederà a liquidare direttamente alla struttura convenzionata le competenze per le prestazioni sanitarie autorizzate. La struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all Assicurato né promuovere nei Suoi confronti azioni di rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non contenute nelle garanzie di polizza, eventuali scoperti e franchigie previste alle singole garanzie e per spese eccedenti il massimale assicurato o non autorizzate. Qualora venga effettuato in una struttura convenzionata un intervento chirurgico o un ricovero medico da parte di personale medico non convenzionato, tutte le spese relative al ricovero, ad eccezione di quelle fatturate dalla Casa di cura in regime di convenzione, verranno liquidate con le modalità previste alla lett. b) del presente articolo. 12

13 b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società. Per ottenere il rimborso, nei limiti previsti dalla presente Convenzione, delle spese sostenute, l'assistito deve presentare la relativa richiesta, redatta su apposito modulo, di norma entro 30 gg. dalla data in cui si è concluso il ciclo di cura. La richiesta deve essere corredata da documentazione attestante la diagnosi di malattia, dalla cartella clinica, dalle prescrizioni medico-specialistiche delle prestazioni avute, dalle ricevute, fatture, notule o parcelle debitamente quietanzate, nonché dalla documentazione sanitaria specificata nel modulo stesso. Le ricevute di spesa devono essere trasmesse in originale. L Assicurato deve fornire ogni informazione e consentire la visita dei medici della Compagnia per qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Qualora l Assicurato debba presentare l originale delle notule e parcelle ad altro Ente assistenziale o Compagnia Assicuratrice per ottenere lo stesso rimborso, la Compagnia effettua il rimborso di quanto effettivamente rimasto a carico dell Assicurato solo su presentazione di copie delle notule e parcelle delle spese sostenute dall Assicurato nonché copia del documento comprovante il rimborso effettuato. Il rimborso effettuato dai predetti, Ente Assistenziale o Assicuratore, verrà portato in deduzione dell importo di scoperto posto a carico dell assicurato ed indicato negli allegati disciplinari. Nel caso in cui il rimborso, ottenuto in primo luogo da altro Ente assistenziale o Compagnia Assicuratrice, è pari o superiore alla franchigia prevista dalle presenti garanzie, viene rimborsata integralmente la differenza tra il totale delle spese sostenute e l importo rimborsato dall Ente e Compagnia fino a concorrenza del massimale previsto. In questo caso le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all assicurato nei limiti delle somme assicurate e con l applicazione delle franchigie e scoperti previsti negli allegati disciplinari in quanto attivati. Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, l Assicurato deve inviare il modulo di denuncia del sinistro corredato da copia della cartella clinica conforme all originale in caso di ricovero, da certificati medici di prescrizione in caso di prestazioni extraricovero, da documentazione di spesa in originale (distinte e ricevute), debitamente quietanzata. La Compagnia effettua il rimborso direttamente all'assistito, anche per le spese che riguardano altri componenti il suo nucleo familiare, entro trenta gg. (termine decorrente dalla data di ricezione della documentazione completa e conforme alla normativa di cui alla presente Convenzione, ivi inclusa quella relativa all eventuale struttura sanitaria convenzionata che ha erogato la prestazione). Per i cicli di cura che si protraggano oltre il termine annuale di assistenza, l Assistito dovrà inoltrare - entro il 30 giorno successivo al suddetto termine - la richiesta di rimborso delle spese sostenute fino a tale data, corredate dalla necessaria documentazione, salva la possibilità di riapertura delle pratiche con imputazione delle ulteriori spese ai limiti di assistenza spettanti per il periodo successivo, con applicazione di separati scoperti ove previsti - per le diverse annualità. 13

14 I rimborsi vengono effettuati in Italia; per le spese sostenute in Paesi extra area Euro, i rimborsi vengono effettuati in Euro al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa, secondo le rilevazioni della BCE e le quotazioni rese note dall Ufficio Italiano dei Cambi. L'Assistito e gli Assistiti si impegnano a fornire ogni chiarimento necessario, anche ai medici che li hanno visitati o curati, nonché a sottoporsi ad eventuali accertamenti medici che dovessero risultare necessari secondo il motivato giudizio della Compagnia, in proporzione al profilo oggetto dell accertamento e in conformità alla disciplina sul trattamento dei dati personali, pena la perdita del diritto al rimborso e/o all assistibilità. Qualora nel caso di utilizzo di strutture sanitarie private non accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale siano state attivate le procedure per ottenere il contributo previsto per l assistenza in forma indiretta, e il riconoscimento del diritto al contributo venga certificato e attestato nel suo ammontare dal Servizio Sanitario Nazionale, la Compagnia rimborserà integralmente l importo residuo a carico dell Assicurato relativamente a quanto oggetto di valutazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale (competenze della Casa di Cura/retta di degenza), applicando il disposto del presente comma per quanto non sia oggetto di valutazione del Servizio Sanitario Nazionale. c) Prestazioni presso il Servizio Sanitario Nazionale. Nel caso di ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in forma di assistenza diretta, e quindi con costo a completo carico del S.S.N., verrà attivata la garanzia prevista alla lettera C) Indennità Sostitutiva per Ricovero, dell art. 4 Prestazioni delle sezioni 3) e 4) della presente Convenzione. Qualora l Assicurato sostenga delle spese per trattamento alberghiero e per ticket sanitari, la Compagnia rimborserà integralmente quanto anticipato dall Assicurato nel limite del massimale assicurato, senza applicazione di franchigie e scoperti; in questo caso non verrà corrisposta l Indennità sostitutiva. Nel caso in cui il ricovero avvenga in regime di libera professione intramuraria con costo a carico dell Assicurato, le spese sostenute verranno rimborsate secondo quanto indicato alla lett. a) o alla lett. b) del presente articolo in dipendenza dell esistenza di un regime di convenzionamento. Per i ricoveri e le prestazioni extraricovero effettuati in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate, le spese sostenute rimaste a carico dell Assicurato vengono rimborsate secondo le modalità indicate al precedente b). Nel caso di richiesta di corresponsione dell indennità sostitutiva, l Assicurato dovrà presentare il modulo di denuncia del sinistro corredato da copia della cartella clinica conforme all originale. 14

15 Art. 14 Commissione paritetica La risoluzione amministrativa delle problematiche relative alle controversie sulla interpretazione di clausole contrattuali, improntata al criterio di maggior favore nei confronti del Contraente/Assicurato, è demandata ad una apposita Commissione Paritetica Permanente composta da quattro membri designati due dalla Cassa Nazionale del Notariato e due dalla Società. Alla stessa Commissione è affidato il compito di verificare il comportamento delle parti nell esecuzione del contratto, con riferimento all adempimento degli obblighi assunti, di monitorare l andamento dei sinistri, di risolvere eventuali contrasti interpretativi. Potrà inoltre formulare suggerimenti riguardanti modifiche contrattuali atte a migliorarne la gestione. Art. 15 Controversie Arbitrato Irrituale Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del Sinistro possono, a discrezione dell assicurato, essere demandate per iscritto a due medici nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel comune sede di Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio (comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato). Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazioni dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Art. 16 Foro competente Per tutte le controversie, relative all esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto e non definite ai sensi dei precedenti art. 14 Commissione paritetica e 15 Controversie-Arbitrato irrituale, sarà competente il Foro di Roma. Art. 17 Procedura attuativa Sulla base delle prescrizioni previste nella presente Convenzione, la Compagnia concorderà la procedura operativa idonea a garantire il rispetto degli impegni contrattuali assunti. Art. 18 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto qui non sia diversamente regolato, valgono le norme di legge. 15

16 3) DISCIPLINARE PER I NOTAI IN ESERCIZIO E PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DELLA CASSA DEL NOTARIATO E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Art. 1 - ASPETTI GENERALI Ai fini del presente disciplinare per Assistito si intende il notaio in esercizio e il personale in attività. La COMPAGNIA si impegna, sulla base di quanto concordato tramite il presente disciplinare ad erogare agli Assistiti ed ai rispettivi familiari di cui al successivo Art. 2 Beneficiari delle prestazioni della presente sezione, contributi economici nei casi di malattia, infortunio e parto, secondo le norme appresso indicate. Art. 2 - BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI L'assistenza, articolata secondo le prestazioni di cui al successivo Art. 4 Prestazioni della presente sezione, è prestata a favore dell Assistito e si estende al coniuge ed ai figli, ivi compreso il convivente more-uxorio e relativi figli.). L assistenza è operante: - indipendentemente dalle condizioni fisiche dell Assistito/i; - senza limiti di età; - senza limitazioni territoriali; - fino al compimento del 29 anno di età per i figli conviventi e non purchè studenti (fatta eccezione per coloro inabili al lavoro proficuo). L assistenza è comunque operante fino al termine dell anno assistenziale nel quale il figlio abbia compiuto i 29 anni; - senza soluzione di continuità anche nel caso di ricovero con o senza intervento chirurgico che sia conseguenza di infortuni e/o eventi morbosi preesistenti alla data di attivazione della presente Convenzione e di Interventi di ricostruzione a seguito di interventi chirurgici demolitivi, esclusivamente per patologie, anche se quest ultimi sono stati effettuati precedentemente all attivazione dell assistenza. Tali spese verranno rimborsate dalla Compagnia nel rispetto di quanto disposto dalla presente polizza. Per i figli conviventi, non conviventi ma studenti, che abbiano superato il 29 anno di età non assistiti al 30/6/2010, l intervento della COMPAGNIA, dalla data di decorrenza delle prestazioni (01/07/2010) è subordinato ad un termine di aspettativa che decorre dalla data di inclusione in copertura di: 270 giorni per il parto e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio; tuttavia, limitatamente a dette malattie, l assistenza decorre dal trentesimo giorno successivo a quello di effetto dell assistenza stessa, purché dalla documentazione medica risulti che il concepimento sia avvenuto dopo tale data; 180 giorni per la cura delle malattie che siano l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di decorrenza del diritto alle prestazioni 16

17 Art. 3 - LIMITI DI ASSISTENZA Le prestazioni di cui al presente Disciplinare sono erogate fino alla concorrenza della complessiva somma di ,00 - elevata ad ,00 in caso di grande intervento chirurgico (quale ricompreso nell allegato elenco) - fermo restando quanto eventualmente previsto alle prestazioni di cui al successivo Art. 4. Prestazioni della presente sezione, ove per limite di assistenza per nucleo si intende la disponibilità unica ovvero la massima rimborsabile per tutti i componenti il nucleo familiare assistito per una o più malattie e/o infortuni che danno diritto al rimborso nell'anno assistenziale. Nel caso di intervento chirurgico denominato plafonato di cui alla specifica tabella allegata, non effettuato in totale regime di convenzione diretta con la COMPAGNIA, non verra rimborsata somma maggiore di quella indicata nella predetta tabella. Il limite di rimborso di cui alla predetta tabella è da intendersi riferito alle sole spese connesse al periodo di ricovero (o all intervento chirurgico). Nel caso in cui gli Assistiti vengano inclusi nell assistenza in data successiva (ad esempio: matrimonio, nuovi nati ecc.) opera il limite assistenziale annuo previsto per il nucleo. Art. 4 - PRESTAZIONI A- PRESTAZIONI CONNESSE A RICOVERI PRESSO OSPEDALI O ALTRI ISTITUTI O CASE DI CURA La COMPAGNIA rimborsa: 1) In caso di intervento chirurgico, parto cesareo, aborto terapeutico, in istituto di cura o anche ambulatoriale od in regime di Day Hospital: - onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; i diritti di sala operatoria ed il materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l intervento); - l'assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli accertamenti diagnostici, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i medicinali e gli esami effettuati durante il ricovero relativo all intervento subito; - rette di degenza; - accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici, effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei 90gg. precedenti il ricovero; esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali (escluse le spese alberghiere), l acquisto e/o il noleggio di apparecchi protesici e sanitari (incluse le carrozzelle ortopediche) effettuate nei 120gg. successivi al termine del ricovero e rese necessarie dall'intervento chirurgico; - spese per il prelievo di organi o parte di essi: il ricovero relativo al donatore e gli accertamenti diagnostici, l assistenza medica ed infermieristica, l intervento chirurgico di espianto, le cure, i medicinali e le rette di degenza. - spese per il rimpatrio della salma, in caso di decesso avvenuto all estero conseguente ad un ricovero con intervento chirurgico, con il limite di 5.000,00; in caso di decesso in Italia il trasporto dal luogo di decesso al comune di residenza dell Assistito con il limite di 2.000,00. 17

18 2) In caso di ricovero in istituto di cura che non comporti intervento chirurgico (compreso il parto fisiologico) o in caso di Day Hospital nonché a seguito di malattia oncologica o di lungo degenza correlata a patologie che impongono la prestazione di cure erogabili esclusivamente in ambiente ospedaliero (ritenendosi per tali le strutture di diagnosi e cura, con esclusione, quindi, delle strutture residenziali, quali ad esempio case di riposo o R.S.A.): - l'assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli accertamenti diagnostici, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i medicinali, gli esami effettuati durante il ricovero e resi necessari dalla patologia causa del ricovero stesso; - rette di degenza; - accertamenti diagnostici compresi gli onorari medici effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei 90 gg. precedenti il ricovero; esami, medicinali, prestazioni mediche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali (escluse le spese alberghiere), l assistenza infermieristica per le patologie di cui all allegato elenco dei grandi eventi morbosi) effettuate nei 120gg. successivi al termine del ricovero e rese necessarie dal ricovero stesso; - in caso di i ricoveri dovuti a lungo degenza la COMPAGNIA non rimborserà somma maggiore di ,00 anno/nucleo con il limite di 120gg anno/nucleo; - spese per il rimpatrio della salma, in caso di decesso avvenuto all estero conseguente ad un ricovero o Day Hospital senza intervento, con il limite di 5.000,00; in caso di decesso in Italia il trasporto dal luogo di decesso al comune di residenza dell Assistito con il limite di 2.000,00; - in caso di Day Hospital a scopo preventivo non è previsto il rimborso di visite specialistiche, di analisi cliniche e di esami strumentali. 3) La COMPAGNIA rimborsa inoltre, le spese sostenute a fronte di: - vitto e pernottamento in istituto di cura, o struttura alberghiera, per un accompagnatore dell'assistito infermo con il limite giornaliero di 100,00 e con un massimo di 30gg. anno/nucleo; le spese di viaggio dell accompagnatore e comprovate da documentazione giustificativa verranno rimborsate con il limite di 1.500,00 per anno/nucleo. - trasporto in ambulanza all istituto di cura e viceversa con il limite di 1.550,00 per anno/nucleo; - trasporto con altro mezzo idoneo di trasporto sanitario (anche aereo) all istituto di cura e viceversa con il limite di 2.500,00 per anno/nucleo. B- SCOPERTO Il rimborso delle spese di cui alla precedente lett. A prevede: Ricoveri effettuati in totale regime di convenzione diretta con la COMPAGNIA (sia struttura sanitaria che équipe medica) lett. A punti 1) e 2): non viene applicato alcuno scoperto. 18

19 Ricoveri effettuati in regime di intramoenia (con costo totalmente a carico dell Assistito) lett. A punti 1) e 2): applicazione di uno scoperto del 20% con il massimo di 3.000,00. Ricoveri effettuati non in totale convenzione diretta con la COMPAGNIA lett. A punti 1) e 2): in caso di intervento chirurgico non compreso nell allegato elenco Interventi chirurgici plafonati il rimborso avverrà previa applicazione di uno scoperto del 20% con un minimo di 3.000,00 per ricovero (compresi gli interventi chirurgici effettuati in regime di Day Hospital o ambulatorialmente). Per i ricoveri a carico del S.S.N., il rimborso delle spese per prestazioni effettuate nei giorni precedenti e successivi il ricovero nonché della differenza di classe relativa alle spese di degenza (entrambe nei limiti previsti alla precedente lett. A) non prevede l applicazione di alcuno scoperto. C INDENNITA SOSTITUTIVA PER RICOVERO Nel caso in cui l Assistito, a seguito di ricovero, non abbia presentato richiesta di rimborso, la COMPAGNIA corrisponderà, a partire dal quarto giorno di ricovero un indennità di 105,00 per ogni giorno di ricovero per una durata massima di 150 giorni anno/pro-capite. D INDENNITA DI CONVALESCENZA La COMPAGNIA per il solo Assistito in attività ed indipendentemente da quanto previsto alla precedente lett. C) Indennità Sostitutiva per Ricovero, per degenze superiori a 10 giorni in via continuativa, computabili dal primo giorno del ricovero, corrisponde dopo la dimissione dall istituto di cura, un indennità di 105,00 per ogni giorno di convalescenza in cui l Assistito non è stato in grado di svolgere la propria attività lavorativa. Tale inabilità deve essere certificata da medico La suddetta indennità viene corrisposta dal 21 giorno successivo al giorno di dimissione. E INDENNITA GIORNALIERA PER IMMOBILIZZAZIONE GESSATA La COMPAGNIA corrisponde un indennità giornaliera per immobilizzazione gessata da infortunio e malattia. Qualora l infortunio o la malattia abbiano comportato gessatura, la COMPAGNIA corrisponde una diaria di 105,00 al giorno per tutto il periodo della gessatura stessa, con una durata massima di 180 giorni per anno/nucleo. L indennità per gessatura è cumulabile con quella di degenza e di convalescenza ma, in questo caso il periodo di convalescenza rimborsabile non potrà eccedere il periodo di gessatura. F - PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE E/O AMBULATORIALI La COMPAGNIA rimborsa, con il limite assistenziale di ,00 anno/nucleo, Prestazioni di alta specializzazione e terapie (di cui al successivo punto 1) e con il limite assistenziale di 5.000,00 anno/nucleo per Prestazioni specialistiche (di cui al successivo punto 2). 19

20 1) PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E TERAPIE - AMNIOCENTESI - ANGIOGRAFIA - ARTROGRAFIA - BIOPSIA IN SCOPIA - BRONCOGRAFIA - CATETERISMO CARDIACO - CHEMIOTERAPIA - CISTERNOGRAFIA - CISTOGRAFIA - CISTOURETROGRAFIA - CLISMA OPACO - COBALTOTERAPIA - COLANGIOGRAFIA INTRAVENOSA - COLANGIOGRAFIA PERCUTANEA (PTC) - COLANGIOGRAFIA TRANS KEHR - COLECISTOGRAFIA - DACRIOCISTOGRAFIA - DEFECOGRAFIA - DIALISI - ECOCARDIOGRAFIA - ELETTROENCEFALOGRAMMA - ELETTROMIOGRAFIA - ENDOSCOPIA A SCOPO DIAGNOSTICO O TERAPEUTICO - FISTOLOGRAFIA - FLEBOGRAFIA - FLUORANGIOGRAFIA - ISTEROSALPINGOGRAFIA - LASERTERAPIA A SCOPO FISIOTERAPICO - LINFOGRAFIA - MAMMOGRAFIA O MAMMOGRAFIA DIGITALE - MIELOGRAFIA - PET - POLIPECTOMIA - RADIOTERAPIA - RETINOGRAFIA - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE - RX ESOFAGO CON MEZZO DI CONTRASTO - RX STOMACO E DUODENO CON MEZZO DI CONTRASTO 20

21 - RX TENUE E COLON CON MEZZO DI CONTRASTO - SCIALOGRAFIA - SCINTIGRAFIA - SPLENOPORTOGRAFIA - TAC ANCHE VIRTUALE - UROGRAFIA - VESCICULODEFERENTOGRAFIA - VIDEOANGIOGRAFIA - VILLOCENTESI - WIRSUNGGRAFIA Le prestazioni sopra elencate vengono rimborsate: - senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto se effettuate in convenzione diretta con la COMPAGNIA - con l applicazione di uno scoperto del 25% per ogni accertamento diagnostico o ciclo di cura effettuato non in regime di convenzione diretta con la COMPAGNIA. 2) PRESTAZIONI SPECIALISTICHE I. Onorari medici per visite specialistiche, con esclusione di quelle odontoiatriche, ortodontiche; II. analisi ed esami diagnostici (con l'esclusione di quelli elencati al precedente punto 1 Prestazioni di alta specializzazione e terapie ) ivi compresi gli onorari dei medici; III. prestazioni terapiche e fisioterapiche con l esclusione dell agopuntura. Le prestazioni sopra elencate vengono rimborsate: - con l applicazione di una franchigia pari ad 20,00 per ogni prestazione o ciclo di cura terapico o fisioterapico (di cui al precedente punto III) effettuato in regime di convenzione diretta con la COMPAGNIA - con l applicazione di uno scoperto del 25% per ogni prestazione o ciclo di cura terapico o fisioterapico (di cui al precedente punto III),effettuato non in regime di convenzione diretta con la COMPAGNIA. I tickets relativi alle prestazioni di cui sopra vengono rimborsati senza applicazione di alcuno scoperto. G - PROTESI La COMPAGNIA rimborsa, con il limite di 2.070,00 anno/nucleo, le spese per acquisto, noleggio e riparazione di protesi ortopediche ed apparecchi acustici. Rientrano anche gli ausili medici, ortopedici ed acustici (dietro prescrizione medica attestante la patologia): quali carrozzelle, tripodi, plantari ed apparecchi acustici. 21

22 Le spese sopra indicate vengono rimborsate con uno scoperto del 20%. H - MEDICINA PREVENTIVA La COMPAGNIA rimborsa, con il limite di 500,00 per anno/nucleo le spese per: Uomini: visite urologiche, ecografie dell addome per accertamenti prostatici, esami citologici delle urine, accertamento dell antigene prostatico specifico, ecografia delle vie urinarie, anche non connessa ad accertamenti prostatici; Donne: effettuazione del PAP-test, visite ginecologiche, mammografie o ecografie mammarie in rapporto all età, ecografia trans vaginale, MOC. Per tutti gli assicurati, radiografia toracica e visita cardiologia con elettrocardiogramma (anche con sforzo massimale se ritenuto necessario). Le prestazioni sopra elencate vengono rimborsate senza applicazione di alcuno scoperto. I- PACCHETTO MATERNITA La COMPAGNIA rimborsa, con il limite di 700,00 anno/pro-capite, le spese sostenute per le ecografie e le analisi clinico chimiche. Inoltre sono comprese al massimo n. 4 visite di controllo ostetrico ginecologico ( elevate a n. 6 per gravidanza a rischio). Nel caso in cui le prestazioni siano effettuate in regime di convenzione diretta con la COMPAGNIA, le spese per le prestazioni erogate vengono accordate senza l applicazione di alcuno scoperto. Nel caso in cui le prestazioni non siano effettuate in regime di convenzione diretta con la COMPAGNIA, le spese sostenute vengono rimborsate con l applicazione di uno scoperto del 25% per ogni prestazione. I tickets relativi alle prestazioni di cui sopra vengono rimborsati senza applicazione di alcuno scoperto. L - CURE ONCOLOGICHE La COMPAGNIA rimborsa, le spese sostenute per prestazioni mediche ed infermieristiche, esami, accertamenti diagnostici, cure, trattamenti, terapie comprensive dell eventuale degenza in Day Hospital o in regime di ricovero, prescritte da medico specialista in seguito a patologie oncologiche con il limite massimo di ,00 anno/nucleo. Le prestazioni sopra elencate vengono rimborsate senza applicazione di alcuno scoperto. Il rimborso delle suindicate prestazioni (qualora già previste nelle precedenti lett. A e F del presente articolo) avviene utilizzando in primo luogo il limite di assistenza indicato alla presente lett. L, successivamente, in caso di esaurimento dello stesso, utilizzando quello indicato alle su citate lett. A 22

23 Prestazioni connesse a ricoveri presso ospedali o altri istituti o case di cura e F Prestazioni extraospedaliere e/o ambulatoriali M - DIARIA DA INABILITA TEMPORANEA La COMPAGNIA corrisponde, per il solo Assistito una diaria giornaliera di inabilità temporanea, anche non correlata a ricovero ospedaliero, in conseguenza di infortunio o malattia che comporti l incapacità a svolgere la propria prestazione professionale. Per inabilità temporanea si intende la perdita temporanea, in misura totale, della capacità dell Assistito ad attendere alle proprie occupazioni professionali. L Assistito deve presentare denuncia dell infortunio (con indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento e delle cause che lo determinarono) o della malattia, corredata di certificato medico, entro 15 giorni dall infortunio o dalla malattia oppure dal momento in cui l Assistito od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l Assistito deve inviare, a periodi non superiori a trenta giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni o della malattia. L Assistito, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della COMPAGNIA ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assistito. L Assistito dovrà fornire la prova del mancato svolgimento della propria prestazione professionale, mediante produzione della copia autentica della documentazione relativa alla specifica professione. Il limite assistenziale per ciascun giorno di inabilità temporanea è di 258,00 ed è prestata per un periodo massimo di 240 giorni per anno assistenziale e non è cumulabile con l indennità di convalescenza di cui alla precedente lett. D Indennità di convalescenza. La prestazione viene erogata a partire dal 31 giorno successivo a quello di decorrenza della inabilità temporanea come comprovato dalla certificazione prevista alla precedente alinea. N - DIARIA DI NON AUTOSUFFICENZA Qualora all Assicurato venga riconosciuta la condizione di non autosufficienza dovuta alla necessità continua di un accompagnatore a causa dell incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita o all incapacità di deambulare senza un aiuto permanente, la COMPAGNIA si impegna a riconoscere una diaria mensile pari a 750,00, da frazionare in 25,00 al giorno in caso di decesso, per tutto il periodo di non autosufficienza ed entro il periodo di validità della presente Convenzione Tale condizione di non autosufficienza deve essere comprovata mediante la presentazione da parte dell Assistito del verbale di commissione di prima istanza per invalidità civile compilato in tutte le sue parti, dal quale risulti che la valutazione è stata fatta ai sensi della Legge 30 marzo 1971 n. 118 e della legge 15 ottobre 90 n La corresponsione della diaria verrà effettuata con cadenza semestrale posticipata o entro 30 giorni dalla scadenza a della Convenzione qualora l assistenza non venga rinnovata tra le Parti e con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della relativa domanda da parte della Cassa che provvederà a trasmetterla alla Compagnia che gestirà la pratica. 23

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