S TUDIO F ORTAREZZA & A SSOCIATI. Circolare Gennaio 2008 n 2. Milano, 10 gennaio 2008 FINANZIARIA 2008
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1 Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 2 Milano, 10 gennaio 2008 FINANZIARIA 2008 Le nuove regole di detrazione dell Iva relativa ai veicoli e ai telefoni cellulari La Finanziaria 2008 ha modificato le regole di detrazione dell Iva ai veicoli e ai telefoni cellulari, stabilendo in particolare che: - per l acquisto, il leasing ed il noleggio dei veicoli stradali a motore, la detrazione dell iva è ammessa nella misura del 40%, se gli stessi non sono utilizzati esclusivamente nell esercizio dell attività. Nella stessa misura è detraibile anche l Iva relativa ai pedaggi autostradali dei predetti veicoli; - per l acquisto dei telefoni cellulari la detrazione dell Iva deve essere proporzionata all effettivo utilizzo degli stessi nell ambito dell attività, secondo il principio generale dell inerenza. Con riferimento ai veicoli, le novità si applicano con efficacia retroattiva dal 28/06/2007; mentre le nuove norme sulla detraibilità dell Iva relativa ai cellulari decorrono dal 01/01/2008. Inoltre, dal 01/03/2008 la cessione di un bene acquistato con parziale detrazione dell Iva a credito deve essere assoggettata ad Iva in proporzione a quanto detratto. Con la presente circolare vogliamo segnalare gli aspetti principali senza alcuno scopo esaustivo ma con l unico fine di sollecitare un prossimo approfondimento presso il nostro Studio delle tematiche di Vostro interesse. Per quanto in argomento rimaniamo a vostra completa disposizione per tutti i chiarimenti del caso. Studio Fortarezza & Associati Dott.ssa Ileana Macchia 1
2 INDICE Pagina NOVITA DELLA FINANZIARIA ACQUISTO DI AEROMOBILI 3 ACQUISTO DI BENI DI LUSSO E NAVI/IMBARCAZIONI DA DISPORTO 4 ACQUISTO/IMPORTAZIONE DI VEICOLI STRADALI A MOTORE 6 ACQUISTO DI CARBURANTE E ALTRE PRESTAZIONI RELATIVE A VEICOLI 8 UTILIZZO DELLA SCHEDA CARBURANTI 9 ACQUISTO DI TELEFONI CELLULARI 11 SUCCESSIVA CESSIONE DEI BENI A DETRAIBILITA LIMITATA 11 2
3 NOVITA DELLA FINANZIARIA 2008 (art. 1, comma 261) Con l art. 1, comma 261 la Finanziaria 2008 è intervenuta a modificare alcune disposizioni contenute nel DPR n. 633/72. In particolare, con l obiettivo di allineare le disposizioni italiane a quelle comunitarie: - la lett. c) ha modificato il comma 3 dell art. 13, DPR n. 633/72, introducendo il principio secondo il quale la cessione di un bene acquistato con parziale detrazione dell IVA a credito va assoggettata ad IVA in proporzione a quanto detratto; - la lett. e) ha riformulato l art. 19-bis 1, DPR n. 633/72, innovando le regole di indetraibilità oggettiva dallo stesso sancite. Le novità principali riguardano la lett. c) del citato art. 19-bis 1 relativa agli acquisti di veicoli e la lett. d) relativa alle spese inerenti l utilizzo degli stessi, nonché la lett. g), ora abrogata, relativa agli acquisti di telefoni cellulari. Di seguito si esaminano le modifiche complessive apportate all art. 19-bis 1 in esame, tenendo presente che: - le nuove regole si applicano a decorrere dall ; - per le operazioni inerenti i veicoli stradali a motore la decorrenza è anticipata al 28/06/2007. ACQUISTO DI AEROMOBILI (lett. a) La lett. a) dell art. 19-bis 1 è stata così riformulata: Previgente formulazione l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni Nuova formulazione l imposta relativa all acquisto o all importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell attività propria dell impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell attività propria dell impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni Dal confronto delle due disposizioni emerge che: 1- la lett. a) in esame è ora riferita esclusivamente all acquisto/importazione di aeromobili, non essendo più menzionati gli autoveicoli di cui alla lett. e) della Tabella 3
4 B (si trattava degli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato ). Va d altra parte tenuto conto che anche nell ambito della stessa Tabella B il riferimento a detti veicoli è stato soppresso; 2- per l acquisto/importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi la detrazione dell IVA continua ad essere ammessa soltanto se tali beni: - formano l oggetto dell attività propria dell impresa; oppure - sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell attività propria dell impresa. Sul punto, va ricordato che secondo l interpretazione restrittiva fornita nella CM , n. 48/E e da ultimo ribadita dall Agenzia delle Entrate nella Risoluzione , n. 177/E, si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività propria dell impresa quei veicoli senza i quali l attività stessa non può essere esercitata (quali, ad esempio, gli aeromobili da turismo). È confermata l esclusione dalla detrazione, in ogni caso, per gli esercenti arti e professioni. DETRAZIONE IVA SU ACQUISTO/IMPORTAZIONE: - AEROMOBILI - RELATIVI COMPONENTI E RICAMBI Utilizzati esclusivamente come strumentali per l attività 100% Oggetto dell attività propria Altri casi (compresi esercenti arti e professioni) 100% NO ACQUISTO DI BENI DI LUSSO E NAVI/IMBARCAZIONI DA DIPORTO (lett. b) La lett. b) dell art. 19-bis 1 è stata così riformulata: Previgente formulazione l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni ; Nuova formulazione l imposta relativa all acquisto o all importazione dei beni elencati nell allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell attività propria dell impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni ; 4
5 Le modifiche apportate alla lett. b) in esame non modificano, nella sostanza, il regime di indetraibilità relativo all acquisto/importazione dei c.d. beni di lusso elencati nella citata Tabella B, delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi. La detrazione continua infatti ad essere ammessa soltanto se detti beni formano oggetto dell attività propria dell impresa ed è esclusa, in ogni caso, per gli esercenti arti e professioni. Si rammenta che nella citata Tabella B, a seguito delle modifiche introdotte dalla stessa Finanziaria 2008, rientrano ora i seguenti beni: a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti di guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo; b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, zappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, cincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pakan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e relative confezioni; c) vini spumanti a denominazione d origine la cui regolamentazione obbliga alla prepazione mediante fermentazione naturale in bottiglia; d) (soppressa); e) (soppressa); f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici; g) (soppressa); h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall Oriente, Estremo Oriente e Nord Africa. Così, ad esempio la detrazione dell IVA relativa: - all acquisto di un motociclo di cilindrata superiore a 350 cc è ammessa soltanto se lo stesso forma l oggetto dell attività (ad esempio, concessionario) ed è esclusa, in ogni caso, per i lavoratori autonomi; - la detrazione dell IVA sull acquisto di tappeti originari dal Marocco è ammessa per il commerciante di tessuti e biancheria per la casa (per il quale tali beni costituiscono l oggetto dell attività ), mentre è esclusa se l acquisto è effettuato da un notaio, al fine di arredare il proprio studio. DETRAZIONE IVA SU ACQUISTO/IMPORTAZIONE: - BENI DI LUSSO - NAVI/IMBARCAZIONI DA DIPORTO - RELATIVI COMPONENTI E RICAMBI Oggetto dell attività propria 100% Altri casi (compresi esercenti arti e professioni) NO 5
6 ACQUISTO/IMPORTAZIONE DI VEICOLI STRADALI A MOTORE (lett. c) La lett. c) dell art. 19-bis 1 è stata così riformulata: Previgente formulazione l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'unione europea della autorizzazione riconosciuta all'italia dal Consiglio dell'unione europea ai sensi della direttiva 77/388/ CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio Nuova formulazione l imposta relativa all acquisto o all importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell esercizio dell impresa, dell arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell attività propria dell impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto AMBITO OGGETTIVO Va osservato, innanzitutto, che la nuova disposizione, essendo stato eliminato il precedente riferimento alla classificazione contenuta nel Codice della Strada, va applicata, in generale, ai veicoli stradali a motore, definiti come i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali: - adibiti normalmente al trasporto stradale di persone o cose; - con una massa massima autorizzata non superiore a 3,5 t; - con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, non superiore a 8. L ambito applicativo della lett. c) in esame non è quindi più circoscritto, come in precedenza, ad autovetture, motocicli e ciclomotori, ma si dovrebbe estendere anche ad altri veicoli stradali in possesso delle citate caratteristiche richieste, quali autocarri e autoveicoli ad uso speciale (ad esempio, uso ufficio). In tale definizione sembra inoltre non avere più alcuna rilevanza il fatto che un veicolo soddisfi o meno le condizioni di cui al Provvedimento dell Agenzia Entrate 06/12/2006 (c.d. falsi autocarri). 6
7 Restano esclusi dalla disposizione in esame i motocicli di cilindrata superiore a 350 cc ricompresi, quali beni di lusso, nel disposto della lett. b) di cui sopra, per i quali è confermata l indetraibilità totale. AMBITO SOGGETTIVO La nuova disposizione, recependo quanto stabilito dal Consiglio UE nella Decisione 18/06/2007, fissa in misura pari al 40% la detrazione dell IVA sull acquisto/importazione dei predetti veicoli stradali a motore e dei relativi componenti e ricambi, nei casi in cui gli stessi non sono utilizzati esclusivamente nell esercizio dell attività. Rispetto alla condizione di utilizzo esclusivamente strumentale contenuta nella predetta lett. a), nella disposizione in esame non è riproposto il riferimento alla strumentalità. Tuttavia è verosimile che l Agenzia delle Entrate confermi l interpretazione restrittiva sopra esposta, che porterebbe a delimitare le ipotesi di detrazione integrale dell IVA ad un ristretto numero di casi per i quali l attività, senza i predetti veicoli, non può essere esercitata (ad esempio, scuole-guida e taxi). La detrazione integrale dell IVA relativa all acquisto/importazione dei veicoli in esame è ammessa, in ogni caso, per: - gli agenti e rappresentanti di commercio (anche in forma societaria). Per gli agenti e rappresentanti va comunque verificato l eventuale uso promiscuo del veicolo; In tal caso, infatti, è necessario considerare indetraibile la parte di IVA corrispondente all uso personale o familiare ai sensi dell art. 19, comma 4, DPR n. 633/72. - i soggetti per i quali i veicoli in esame costituiscono l oggetto dell attività (concessionari, società di leasing e noleggio, ecc.). DETRAZIONE IVA SU ACQUISTO/IMPORTAZIONE: - VEICOLI STRADALI A MOTORE - RELATIVI COMPONENTI E RICAMBI Veicoli utilizzati esclusivamente per l attività Agenti e rappresentanti di commercio 100% 100% (salvo uso promiscuo) Oggetto dell attività propria 100% Altri casi (veicoli non utilizzati esclusivamente per l attività) 40% DECORRENZA La nuova disposizione è applicabile, retroattivamente, dal 28/06/2007 in quanto le modifiche introdotte recepiscono di fatto le disposizioni contenute nella Decisione UE 18/06/2007 che ha autorizzato l Italia a limitare la detrazione dell IVA relativa ai veicoli di cui alla lett. c) in misura pari al 40%. 7
8 ACQUISTO DI CARBURANTI E ALTRE PRESTAZIONI RELATIVE AI VEICOLI (lett. d) La lett. d) dell art. 19-bis 1 è stata così riformulata: Previgente formulazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e' ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti Nuova formulazione l imposta relativa all acquisto o all importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l imposta relativa all acquisto o all importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore ; Dal confronto tra le due disposizioni si desume che: - è confermato il principio secondo cui l IVA relativa all acquisto/importazione di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli e ai natanti di cui sopra è detraibile nella misura in cui lo è l IVA relativa all acquisto/importazione dei beni stessi; - il trattamento delle prestazioni di leasing e noleggio, così come di custodia, manutenzione, riparazione e impiego è ora regolato nella lett. d) in esame, mentre in precedenza le predette operazioni erano contenute, rispettivamente, nelle lett. a), b) e c) sopra illustrate, a seconda della tipologia di bene considerato. Di conseguenza, anche per tali prestazioni vale il principio della detraibilità dell IVA nella misura in cui è ammessa all atto dell acquisto/importazione del medesimo bene. Tra le prestazioni di impiego dei veicoli sono ora ricompresi anche i transiti stradali, con la conseguenza che l IVA relativa ai pedaggi autostradali delle autovetture non è più interamente indetraibile, come stabilito dalla previgente lett. e) dell art. 19-bis 1, bensì detraibile nella misura in cui è detraibile l IVA relativa all acquisto/importazione del medesimo veicolo. Nell ambito della predetta lett. e) l ultimo periodo, che sanciva l indetraibilità dell IVA relativa al transito stradale delle autovetture, è stato pertanto soppresso. Anche tale novità è applicabile dal 28/06/
9 UTILIZZO DELLA SCHEDA CARBURANTI Come noto il DPR n. 444/97 prevede e regolamenta l utilizzo della scheda carburante quale documento certificativo degli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione. In particolare si evidenzia che, in base all art. 1, comma 2, del citato DPR n. 444/97, la scheda carburante va considerata documento sostitutivo della fattura. Tale equiparazione è stata ribadita anche dal Ministero delle Finanze con la Circolare , n. 205/E che individua quale funzione della scheda in esame la semplificazione dell adempimento della fatturazione nel particolare settore della vendita di carburanti. Nello specifico, l art. 2 del citato Decreto prevede che la scheda carburante: - deve essere utilizzata per ciascun veicolo a motore impiegato nell esercizio dell attività d impresa, arte o professione; - può essere mensile o trimestrale. Dalla scheda carburante devono risultare: - Gli estremi di individuazione del veicolo. Come espressamente previsto nella citata Circolare n. 205/E, per l individuazione del veicolo vanno indicati la casa costruttrice, il modello e la targa o il numero del telaio o altri estremi identificativi del veicolo apposti dall impresa costruttrice. N.B. Va evidenziato che la necessità di indicare il numero di targa è stata ribadita della Corte di Cassazione nella Sentenza , n in quanto lo stesso rappresenta il principale elemento di individuazione del veicolo. In particolare la citata Sentenza così si esprime: L univoca volontà del legislatore... non consente al contribuente, che non abbia osservato le prescrizioni suddette, di godere delle agevolazioni previste dalla legge in relazione all acquisto di carburante, venendo a mancare ogni garanzia circa l identità del veicolo effettivamente rifornito, e l effettiva riferibilità del relativo costo all attività dell impresa, e ciò senza che l adempimento a tal fine disposto ammetta equipollente alcuno, indipendentemente dalla contabilizzazione dell operazione delle scritture dell impresa ; - La ditta, denominazione e ragione sociale ovvero il cognome e nome, il domicilio fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto che effettua l acquisto. I citati dati possono essere indicati sulla scheda carburante anche a mezzo di un timbro. In merito alle modalità con le quali utilizzare e compilare la scheda carburante, l art. 3 dispone che, all atto di ogni rifornimento, l addetto alla distribuzione è tenuto ad indicare: - la data; - l ammontare del corrispettivo al lordo dell IVA; - la denominazione o la ragione sociale ovvero il cognome nome dell esercente 9
10 l impianto di distribuzione (anche a mezzo timbro); - l ubicazione dell impianto Contestualmente è inoltre previsto che l addetto alla distribuzione convalidi quanto sopra con l apposizione della propria firma. Si evidenzi che una recente Sentenza della Corte di Cassazione ha fatto ricadere l attenzione sulla corretta modalità di compilazione della scheda carburante affinché la stessa possa essere utilizzata per le finalità normativamente previste. In particolare, con la Sentenza , n , analizzando la posizione di una cooperativa che aveva detratto l IVA a credito relativa agli acquisiti di carburante risultanti dalla scheda carburante, i Giudici sono giunti alla conclusione che l imposta è stata indebitamente detratta in quanto i singoli rifornimenti effettuati non erano stati convalidati dalla firma del gestore che aveva effettuato detti rifornimenti. Come sopra evidenziato, i Giudici della Corte di Cassazione, ponendo l attenzione su quanto disposto dal citato DPR n. 444/97 ed in particolare sul fatto che l atto di rifornimento deve essere convalidato dalla firma del benzinaio, sono giunti alla conclusione che detta firma è elemento essenziale della scheda carburante. Da ciò consegue che l assenza della firma fa venir meno la validità della scheda carburante per le finalità previste dalla legge tra le quali l attestazione della spesa a fronte della quale si ha diritto alla detrazione dell IVA a credito. Si rammenta infine che in base all art. 4, alla fine del mese o del trimestre, l intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell esercizio dell impresa, deve annotare sulla scheda carburante il numero di chilometri rilevabile dall apposito dispositivo presente sul veicolo. Tale informazione va collegata con l intento di verificare il consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi alla fine del mese/trimestre. N.B. Da quanto sopra risulta evidente che le disposizioni relative all utilizzo della scheda carburanti, deve essere rispettata per poter beneficiare della normativa relativa alla deducibilità dei costi ed a quella relativa alla detraibilità dell iva. Pertanto, e secondo i recenti principi emanati dalla recente sentenza della Cassazione, la mancanza di uno degli elementi previsti dalla legge come essenziali fa venir meno il diritto alla deducibilità dei relativi costi ed alla detraibilità della relativa iva. 10
11 ACQUISTO DI TELEFONI CELLULARI (lett. g) La lett. g) dell art. 19-bis, che limitava la detrazione dell IVA relativa all acquisto/importazione e all impiego dei telefoni cellulari nella misura forfetaria del 50%, è stata soppressa. Di conseguenza, l IVA relativa a tali beni diviene detraibile in base al principio generale di inerenza con l attività. In caso di uso promiscuo del telefono cellulare, ciò comporta quindi, in mancanza di una percentuale di (in)detraibilità prestabilita, una valutazione caso per caso, al fine di determinare la quota riferibile all uso personale, da individuarsi, secondo il citato art. 19, comma 4, DPR n. 633/72 sulla base di criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Tale novità si applica a decorrere dall 01/01/2008. Facciamo, infine, presente che l onere della dimostrazione dell uso dei telefoni cellulari in misura prevalente o totale a fini di impresa spetta al contribuente. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il contribuente ritenga che l utilizzo del telefono cellulare sia esclusivamente per motivi di lavoro, dovrà essere in grado di dimostrare la predetta inerenza, ad esempio documentando il traffico telefonico con la richiesta della c.d. bolletta trasparente. SUCCESSIVA CESSIONE DEI BENI A DETRAIBILITA LIMITATA Il citato comma 261, recependo i principi sanciti in ambito comunitario, ha altresì disciplinato la modalità di determinazione della base imponibile per le cessioni dei beni per i quali all atto dell acquisto/importazione l IVA è stata detratta parzialmente ai sensi dell art. 19-bis 1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva. L ultimo periodo del riformulato comma 3 dell art. 13, DPR n. 633/72 stabilisce infatti che: Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l importo determinato ai sensi dei commi precedenti. Pertanto, in presenza di beni ricompresi nell art. 19-bis 1 per i quali, all atto dell acquisto/importazione, è stata effettuata una detrazione parziale dell IVA a credito, la base imponibile in sede della successiva cessione è determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detrazione operata, vale a dire: BASE IMPONIBILE CORRISPETTIVO X PERCENTUALE DI DETRAZIONE RIDOTTA 11
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