Contratto di Assicurazione Infortuni

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1 Contratto di Assicurazione Infortuni

2 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa di Filo diretto, in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni l anno, telefonando: dall Italia al NUMERO VERDE dall estero al numero Saranno richieste le seguenti informazioni: Nome e Cognome Numero di polizza Motivo della chiamata Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarvi Filo diretto è impegnata da sempre a fornire ai propri clienti la massima qualità nei prodotti e nei servizi. Per fare questo il suo contributo è prezioso: non esiti a comunicarci i suoi suggerimenti o a segnalarci aree di miglioramento all indirizzo mail suggerimenti@filodiretto.it

3 NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI Nota Informativa Valeas Infortuni Mod ed. 09/10 Ultimo aggiornamento 30/09/2010 Ai sensi dell art. 185 del Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n. 209 ed in conformità al Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Il presente contratto, ogni documento ad esso allegato, e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salva la facoltà del contraente di concordare con l Impresa la redazione in altra lingua. A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1) Informazioni generali Denominazione sociale, forma giuridica della Impresa e Sede Legale Il contratto sarà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A., capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell Albo dei Gruppi Assicurativi, con sede legale sita in Italia, Agrate Brianza (MB) Centro Direzionale Colleoni Via Paracelso n. 14, Tel mail: info@filodiretto.it Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al contraente da parte dell Impresa e pubblicate sul sito internet aziendale: Autorizzazione all esercizio delle assicurazioni Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell Industria del Commercio e dell Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1993 n. 258). Iscritta alla Sez. I dell Albo delle imprese al n ) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Le informazioni relative alla situazione patrimoniale dell Impresa, così come previste dal Reg. Isvap n. 35 del 26 maggio 2010, sono indicate nell apposito documento riepilogativo allegato alla scheda di polizza. Per ogni aggiornamento relativo allo stato patrimoniale ed ogni modifica delle norme contenute nel presente Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito internet dell Impresa B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto ha una durata annuale con previsione di tacito rinnovo per un periodo equivalente. Avvertenza: il contraente potrà disdire il contratto, mediante lettera raccomandata spedita alla sede di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta, per la quale il contraente non sosterrà alcun onere aggiuntivo, verranno meno gli effetti del contratto, così come previsto dalle norme vigenti. Si rinvia all articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato Durata del contratto per gli aspetti di dettaglio. 1 di 5

4 3) Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto Valeas Infortuni presenta una serie di garanzie legate alle conseguenze di infortunio: indennizzo in caso di invalidità permanente da infortunio, decesso da infortunio, diaria da immobilizzazione. È prevista anche una diaria da ricovero in caso di infortunio. Il tutto è completato da una gamma di prestazioni di assistenza messe a disposizione dall Impresa tramite la propria Centrale Operativa tra le quali il consulto medico ed il trasporto sanitario analiticamente indicate in polizza. Le coperture effettivamente acquistate, ed i relativi massimali, verranno indicate all interno della polizza sottoscritta (c.d. scheda di polizza), condizione peraltro essenziale per l operatività delle stesse. Avvertenza: le coperture assicurative previste sono soggette a limitazioni ed esclusioni ovvero a condizioni di sospensione della garanzia che possono dal luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione rubricati Esclusioni, Limiti di età e Persone non assicurabili per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede l applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali, meglio definiti nel glossario presente sulle Condizioni di Assicurazioni, nella misura risultante dalla scheda di polizza e con le seguenti modalità: Franchigia: a prescindere dall ammontare del danno indennizzabile patito dall assicurato a seguito del sinistro, un importo predeterminato in numero assoluto rimane a carico dell assicurato (es: euro 250,00); Scoperto: a prescindere dall ammontare del danno indennizzabile patito dall assicurato a seguito del sinistro, una percentuale predeterminata rimane a carico dell assicurato (es: 10% del danno); Massimale:a prescindere dall ammontare del danno indennizzabile patito dall assicurato a seguito del sinistro, l indennizzo corrisposto dall Impresa non potrà eccedere la somma di denaro predeterminata (es: euro ,00) Avvertenza: il contratto prevede un limite massimo di età assicurabile, a norma del quale risulteranno assicurabili le persone che al momento della stipula non abbiano ancora compiuto il 70 anno di età, fermo restando che l assicurazione rimarrà in vigore fino alla successiva scadenza annuale del premio per i soggetti già assicurati al momento del raggiungimento dell età limite. Si rinvia all articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato Limiti di età per gli aspetti di dettaglio. 4) Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Questionario sanitario Nullità Avvertenza: qualora il contraente e/o l assicurato svolgano dichiarazioni false o reticenti in merito alle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto, queste potrebbero comportare effetti in ordine alla prestazione resa dall Impresa. Si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione rubricati Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e Attività diversa da quella dichiarata per gli aspetti di dettaglio. 5) Aggravamento e diminuzione del rischio Il contraente e/o l assicurato dovranno dare comunicazione scritta a mezzo racc. AR di ogni aggravamento e diminuzione del rischio e della variazione nella professione svolta. Si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione rubricati Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, Aggravamento del rischio, Diminuzione del rischio e Attività diversa da quella dichiarata per gli aspetti di dettaglio. A titolo esemplificativo e non esaustivo si può indicare la seguenti circostanza rilevante che potrà concorrere alla modificazione del rischio: cambio di professione dell assicurato. 2 di 5

5 6) Premi Per aderire al contratto l assicurato dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento del premio in più rate, con relativa applicazione di un onere aggiuntivo del 3% ove previsto. L Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 5 ed ogni altro mezzo accettato dall eventuale intermediario comunque inteso. 7) Diritto di recesso Avvertenza: dopo ogni sinistro, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, l Impresa o il contraente possono recedere dall assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dall Impresa, quest ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Il recesso può essere esercitato dalle parti contraenti anche riguardo alla sola persona infortunata nel caso siano assicurate più persone, con conseguente riduzione del premio dalla prima scadenza successiva al recesso stesso. Ove il recesso parziale venga esercitato dall Impresa, questa rimborserà la quota parte di premio per il periodo di rischio non corso con riferimento alla sola persona infortunata. Si rinvia all articolo Recesso in caso di sinistro per i termini e le modalità per l esercizio di tale diritto. 8) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art del Codice Civile i diritti dell assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all assicurato o ha promosso contro di questi azione. Si richiama l attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. 9) Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. Filo diretto Assicurazioni S.p.A. applica al contratto che sarà stipulato la Legge Italiana. Resta comunque ferma l applicazione di norme imperative del diritto italiano. 10) Regime fiscale Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge in ordine al presente contratto sono a carico del contraente. C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11) Sinistri Liquidazione dell Indennizzo Avvertenza: il momento di insorgenza del sinistro dovrà essere ricercato nel momento di verificazione di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni 3 di 5

6 fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente, un ricovero o una immobilizzazione gessata. Resta salva la successiva valutazione in merito all indennizzabilità del sinistro medesimo, per l accertamento della quale potrà, altresì, essere richiesta apposita visita medica. Si rinvia all articolo Criteri di indennizzabilità. Il Contratto di Assicurazione può prevedere particolari modalità e termini per la denuncia del sinistro, così come descritte nella sezione Cosa fare in caso di sinistro, il mancato rispetto dei quali può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, così come dettagliatamente descritto nell articolo rubricato Obblighi dell assicurato e nel successivo Denuncia dell infortunio e relativi oneri. Il Contratto di Assicurazione, altresì, potrà prevedere eventuali costi in capo all assicurato, all Impresa ovvero ad entrambi per la ricerca e la stima del danno. Si richiama l attenzione su quanto disposto dall articolo rubricato Cumulo rischi e per la singola fattispecie alla norma dell articolo Invalidità permanente. 12) Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all Ufficio Reclami di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Centro Direzionale Colleoni Via Paracelso, Agrate Brianza (MB) Fax mail: reclami@filodiretto.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale, 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Impresa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 13) Arbitrato Avvertenza: il presente contratto assicurativo prevede la possibilità per l assicurato e/o per l Impresa di ricorrere alla procedura arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie di natura medica insorte tra le parti. Sarà in ogni caso facoltà di ciascuna Parte rivolgersi direttamente all Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti. Si rammenta, inoltre, che luogo di svolgimento dell arbitrato sarà la città sede dell Istituto di medicina legale più vicina all assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli all assicurato stesso. 4 di 5

7 GLOSSARIO Nel testo che segue si intende per: ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione; POLIZZA il documento che prova l assicurazione; CONTRAENTE il soggetto che stipula l assicurazione; ASSICURATO il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; BENEFICIARIO la persona o le persone designate in polizza quali titolari del diritto all indennizzo in caso di morte dell assicurato; PREMIO la somma dovuta all Impresa; SINISTRO il fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; IMPRESA Filo diretto Assicurazioni Spa; INDENNIZZO la somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro; INFORTUNIO l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea; INVALIDITÀ PERMANENTE la perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile a seguito di infortunio della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta; MALATTIA ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio; FRANCHIGIA la percentuale od il numero di giorni deducibili dal computo dell indennizzo dovuto dall Impresa; RICOVERO la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura pubblico o privato regolarmente autorizzato all erogazione dell assistenza ospedaliera; GESSATURA applicazione di apparecchio gessato, mezzo di contenimento o tutore che abbia le seguenti caratteristiche: rigidità, immobilizzazione di una o più articolazioni, rimuovibilità solo mediante demolizione o asportazione da parte di sanitari; Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante legale Ing. Gualtiero Ventura 5 di 5

8 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALEAS INFORTUNI Condizioni di Assicurazione Valeas Infortuni Mod ed. 09/10 Ultimo aggiornamento 30/09/2010 ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente o dell assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI (vedi anche art. 19) Il contraente o l assicurato deve comunicare per iscritto all Impresa l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del Codice Civile. ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente o l assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art del Codice Civile. I premi devono essere pagati all intermediario al quale è stata assegnata la polizza o all Impresa. ART. 4 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il contraente o l assicurato deve dare comunicazione all Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dall Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. ART. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio l Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell assicurato, ai sensi dell art del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (vedi anche art. 25) In caso di sinistro, l assicurato deve darne avviso per iscritto all Impresa oppure all intermediario al quale è assegnata la polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell art del Codice Civile. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. ART. 8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, l Impresa o il contraente possono recedere dall assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dall Impresa, quest ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. 1 di 23

9 Il recesso può essere esercitato dalle parti contraenti anche riguardo alla sola persona infortunata nel caso siano assicurate più persone, con conseguente riduzione del premio dalla prima scadenza successiva al recesso stesso. Ove il recesso parziale venga esercitato dall Impresa, questa rimborserà la quota parte di premio per il periodo di rischio non corso con riferimento alla sola persona infortunata. ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha durata di un anno. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così di anno in anno. ART. 10 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del contraente. ART. 11 FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo dove è assegnata la polizza. Fanno eccezione i casi di mancato o ritardato pagamento dei premi, per i quali Foro competente è quello dell Autorità Giudiziaria di Monza, dove ha sede la Direzione dell Impresa, ai sensi dell art. 20 del Codice di Procedura Civile. ART. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI AMBITO DI OPERATIVITÀ DELL ASSICURAZIONE ART. 13 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento: delle attività professionali principali e secondarie, dichiarate in polizza; di ogni altra attività che l'assicurato svolga senza carattere di professionalità. Per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente, un ricovero o una immobilizzazione gessata. Sono considerati infortuni anche: a) l'asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o punture di insetti, escluse la malaria, le malattie tropicali e quelle di cui gli insetti siano portatori necessari; d) l'annegamento; e) l'assideramento o il congelamento; f) la folgorazione; g) i colpi di sole o di calore; h) le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti di qualsiasi tipo, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini. Sono compresi altresì in garanzia: i) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; l) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, nonché quelli derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva. 2 di 23

10 ART. 14 ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: a) dall uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; b) dalla guida: di veicoli per i quali è prescritta, dalla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B; di macchine agricole ed operatrici; di natanti a motore di uso non privato; tale rischio invece è compreso in garanzia se l infortunio deriva dall esercizio dell attività professionale dichiarata. c) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l assicurato è privo della prescritta patente di abilitazione; d) dalla guida od uso di mezzi di locomozione aerea (compresi deltaplani ed ultraleggeri) e subacquei; e) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico e sci estremo, bob, skeleton, rugby, football americano, immersione con autorespiratore e attività subacquee, paracadutismo o sport aerei in genere; f) dalla partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, pallacanestro, pallavolo, beach volley, hockey, salvo che esse abbiano carattere puramente ricreativo; g) da abuso di alcool (assunzione di alcool che determina un livello di alcoolemia pari o superiore a 0,5 g/l) e di psicofarmaci (assunzione di sostanze psicoattive, che hanno un azione sul sistema nervoso centrale con effetti neurologici e sull apparato psichico, con modalità o posologie maggiori di quelle previste dalla scheda tecnica che accompagna il farmaco), nonché dall'uso di stupefacenti o allucinogeni, anfetamine e simili; h) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche; i) da delitti dolosi compiuti o tentati dall assicurato, atti contro la propria persona da lui volontariamente commessi o consentiti; j) da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche e maremoti; k) attività di palombaro, sommozzatore, acrobata e stuntman; l) attività sportive remunerate e partecipazione a manifestazioni sportive non remunerate riconosciute dal CONI, esercitate da Assicurati di età superiore ai 20 anni; m) attività di fabbricazione e/o brillamento di esplosivi, attività con accesso a cave, miniere o pozzi; n) atti di terrorismo; o) malattie mentali, disturbi psichici in genere e manifestazioni riferibili ad esaurimento nervoso; p) da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) q) gli infortuni subiti durante l arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. ART. 15 RISCHIO GUERRA L assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) o di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità o dell insurrezione, se ed in quanto l assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all estero in un paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalle predette cause (guerra ed insurrezione popolare) che colpissero l assicurato nel territorio della repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. ART. 16 LIMITI DI ETÀ L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 70 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. L assicurazione cessa al compimento di tale termine, senza che in 3 di 23

11 contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso saranno restituiti a richiesta del contraente, al netto delle imposte. ART. 17 PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi. La sopravvenienza in corso di contratto di tali infermità costituisce pertanto causa di cessazione dell'assicurazione. ART. 18 LIMITI TERRITORIALI L'assicurazione vale per il mondo intero. ART. 19 ALTRE ASSICURAZIONI Fermo quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, qualora le somme assicurate con altre polizze stipulate dallo stesso assicurato superino complessivamente il 50% di quelle garantite con la presente assicurazione, l Impresa, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 60 giorni. LE PRESTAZIONI ART. 20 LE PRESTAZIONI Il contraente della presente Polizza assicurativa sceglie all atto della stipula uno dei Piani di Copertura indicati nel frontespizio di polizza ed esposti nella tabella nel presente articolo. Resta inteso che il contraente potrà ad ogni ricorrenza annuale del contratto modificare il Piano di Copertura precedentemente scelto. Polizza INFORTUNI PIANO A PIANO B PIANO C PIANO D PIANO E PIANO F PIANO G GARANZIE PRESTATE E SOMME ASSICURATE Morte , , , , , , ,00 Invalidità Permanente , , , , , , ,00 Diaria di Ricovero 30,00 50,00 70,00 70,00 100,00 120,00 140,00 Indennità per Immobilizzazione gessata 300,00 500,00 700,00 700, , , ,00 ART. 21 MORTE L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati in polizza o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l assicurato muore, gli eredi dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte se superiore e quello già pagato per invalidità permanente. ART. 22 MORTE PRESUNTA Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, l Impresa liquiderà il capitale assicurato per il caso morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. 4 di 23

12 Resta comunque inteso che se, dopo che l Impresa ha pagato l'indennizzo per il caso di morte, risulti che l'assicurato è vivo, l Impresa ha il diritto alla restituzione della somma pagata; solo a restituzione avvenuta l'assicurato potrà far valere i propri diritti per la invalidità permanente eventualmente subita. ART. 23 INVALIDITÀ PERMANENTE L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri della tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R n 1124 e successive modifiche, relative al settore "Industria" con rinuncia dell Impresa alla applicazione della franchigia ivi prevista e con l intesa che sarà liquidato il capitale anziché la rendita (Tabella INAIL, Allegato 1). Per le valutazioni delle menomazioni visive ed auditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Qualora l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo assoluto del 100%. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, l Impresa paga agli eredi l'importo liquidato o comunque offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Resta inteso che nella valutazione dell invalidità permanente relativa agli Assicurati di età inferiore ai 18 anni al momento del sinistro, si terrà conto del 70% delle percentuali riportate nella precedente tabella. La liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente da infortunio verrà effettuata con le seguenti modalità: sul capitale assicurato indicato nel relativo Piano di Copertura non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l invalidità permanente accertata sia di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece essa risulterà superiore al 3% ma non al 20% della totale, l indennizzo verrà corrisposto in base alla percentuale eccedente il 3%; nel caso in cui l invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 20% della totale, l indennizzo verrà corrisposto calcolandolo sul capitale assicurato in base alle seguenti percentuali: 5 di 23

13 % di I.P. % da liquidare % di I.P. % da liquidare % di I.P. % da liquidare e oltre ART. 24 INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO, CONVALESCENZA E IMMOBILIZZAZIONE GESSATA Nel caso di ricovero reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, l Impresa corrisponde l'importo della diaria assicurata: per ogni giorno di degenza e per la durata massima di 180 giorni per evento e per anno assicurativo. Agli effetti del computo dell indennizzo dovuto, il primo e l ultimo giorno di ricovero, si considerano un solo giorno; per la convalescenza successiva al ricovero, per un numero di giorni pari a quello della degenza, con un massimo di 90 giorni per evento e per anno assicurativo, sempre che in tal caso esista prescrizione del medico curante e l'assicurato non riprenda prima la sua attività lavorativa. Qualora l'infortunio abbia comportato immobilizzazione gessata, l Impresa corrisponde la relativa indennità a forfait stabilita nel Piano di Copertura prescelto (vedi art. 20). L indennità per gessatura non è cumulabile con le precedenti due, salvo il diritto dell'assicurato di percepire quella di durata maggiore tra le indennità per ricovero e convalescenza e quella per immobilizzazione gessata. Le indennità di cui al presente articolo vengono corrisposte previa esibizione della relativa documentazione probatoria. L indennità per gessatura è prevista esclusivamente nel caso di gessature, bende gessate o altri sistemi di immobilizzazione della parte trattata che siano conseguenza di fratture ossee (con l esclusione delle dita della mano se in misura inferiore a tre) e per una durata minima non inferiore a 10 giorni. ART. 25 DENUNCIA DELL INFORTUNIO E RELATIVI ONERI Fermo quanto previsto dall'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione, la denuncia dell'infortunio deve contenere la indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di convalescenza, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. In mancanza, la liquidazione dell'indennizzo viene fatta considerando data di guarigione quella 6 di 23

14 pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che l Impresa possa stabilire una data anteriore. L'assicurato o, in caso di morte i beneficiari, devono consentire all Impresa le indagini e gli accertamenti necessari. ART. 26 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ L Impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive dell'infortunio ed obiettivamente constatabili. Se al momento dell'infortunio l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 23 delle Condizioni di Assicurazione sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. L Impresa effettua l indennizzo agli aventi diritto su presentazione in originale dei documenti giustificativi. L indennizzo ha luogo a cure ultimate. ART. 27 ATTIVITÀ DIVERSA DA QUELLA DICHIARATA Fermo il disposto degli artt. 1, 5, 6 e 14 delle Condizioni di Assicurazione, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che l'assicurato ne abbia dato comunicazione all Impresa, nel caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività: l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio. A tal fine, per determinare il livello di rischio dell'attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento alla "Tabella delle attività/professioni" ove sono indicate anche le corrispondenti Classi di rischio (Allegato 2). Per la classificazione di attività eventualmente non specificate in tabella saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata. Attività svolta al momento del sinistro Attività dichiarata Classi ART. 28 CUMULO DI RISCHI Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicurati con l Impresa l esborso massimo di quest ultima non potrà superare l importo di Euro ,00. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i limiti sopra indicati, gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione. ART. 29 CONTROVERSIE Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 26 delle Condizioni di Assicurazione, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. 7 di 23

15 Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sarà in ogni caso facoltà di ciascuna Parte rivolgersi direttamente all Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti. ART. 30 DIRITTO DI SURROGAZIONE L Impresa rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione di cui all'art del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell'infortunio. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE ASSISTENZA Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito ART. 31 OGGETTO DELL ASSISTENZA L Impresa mette ad immediata disposizione dell assicurato, mediante l utilizzo della propria Centrale Operativa, le prestazioni assicurate, nel caso in cui lo stesso assicurato ne faccia richiesta a termini di polizza, a seguito di un evento contemplato dalla stessa ed entro i limiti convenuti Per usufruire delle prestazioni previste, l assicurato o chi per esso deve contattare preventivamente la Centrale Operativa tramite i seguenti numeri telefonici Dall Italia il numero verde: Dall Italia il numero: Dall estero il numero: Comunicando con estrema precisione: il tipo di assistenza di cui necessita; gli estremi della sua identificazione, nome e cognome, numero di polizza; indirizzo del luogo in cui si trova e recapito telefonico. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA Consulti medici (Italia estero) La Centrale Operativa mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario Invio medico (Italia) La Centrale Operativa mette a disposizione, tutti i giorni dalle ore alle ore successive e 24 ore su 24 al sabato e festivi, il proprio Servizio di Guardia Medica che garantisce la disponibilità di medici generici, pediatri e cardiologi pronti ad intervenire nel momento della richiesta. 8 di 23

16 Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima valutazione telefonica con il medico di guardia interno, la Centrale Operativa invierà il medico richiesto; il costo dell'intervento è a carico dell Impresa. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa organizza il trasferimento in autoambulanza del paziente in un pronto soccorso; il costo di tale intervento è a carico dell Impresa. La prestazione è fornita 3 volte l anno Trasporto in autoambulanza (Italia) Qualora l'assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Centrale Operativa organizza il trasferimento inviando direttamente l'autoambulanza. Le spese di trasporto sono a carico dell Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno) Consegna farmaci a domicilio (Italia) La Centrale Operativa garantisce, 24 ore su 24 la ricerca e consegna dei farmaci. Se il medicinale necessita di ricetta, il personale incaricato passa prima al domicilio dell'assicurato e quindi in farmacia. Resta a carico dell'assicurato il solo costo del farmaco. La prestazione è fornita 3 volte l anno Rete sanitaria (Italia) La banca dati della rete delle strutture sanitarie in rapporto di convenzione con la Centrale Operativa in tutta Italia, è a disposizione dell'assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all'anno per ogni tipo di informazione sanitaria: singole strutture convenzionate e loro ubicazione; prestazioni specialistiche; nominativo dei singoli medici; esami diagnostici; ricoveri; onorari e tariffe convenzionate Gestione dell appuntamento (Italia) Qualora l'assicurato necessiti di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico o di un ricovero, potrà usufruire della rete sanitaria convenzionata e, 24 ore su 24, richiedere alla Centrale Operativa un appuntamento. Dopo aver selezionato il centro convenzionato e lo specialista in base alle specifiche esigenze sanitarie e alla disponibilità dell'assicurato, la Centrale Operativa provvederà nel più breve tempo possibile a fissare un appuntamento a nome dell assicurato. In virtù del rapporto di convenzione tra la struttura sanitaria e la Centrale Operativa, l'assicurato usufruirà sempre di un canale d'accesso privilegiato e di tariffe particolarmente favorevoli rispetto ai listini in vigore Assistenza infermieristica (Italia) Qualora a seguito di ricovero per infortunio o malattia, l'assicurato necessiti di assistenza infermieristica domiciliare, la Centrale Operativa metterà a disposizione personale infermieristico tenendo a carico il costo per un massimo di Euro 50,00 al giorno e fino a 3 giorni consecutivi Trasporto sanitario (estero) Il Servizio Medico della Centrale Operativa in seguito a infortunio o malattia improvvisa dell'assicurato occorsi all estero, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale e, se necessario/possibile quello di famiglia, ne organizzerà il trasporto sanitario. In base alla gravità del caso, l'assicurato sarà trasportato nell Istituto di cura più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza. 9 di 23

17 Ad insindacabile giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi: aereo sanitario; aereo di linea; vagone letto; cuccetta di 1 classe; autoambulanza; altri mezzi ritenuti idonei. Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto sarà effettuato con l'accompagnamento di personale medico e/o paramedico della Centrale Operativa. Il trasporto sanitario da paesi extra europei, esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, sarà effettuato esclusivamente con aereo di linea. Tutti i costi di organizzazione e trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o paramedico inviato sul posto, sono a carico dell Impresa Trasporto della salma (estero) In caso di decesso all estero dell'assicurato, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto delle spoglie nel posto di inumazione del corpo in Italia, dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia, rimanendo a carico dei familiari le spese relative alle cerimonie funebri e all inumazione. L Impresa tiene a proprio carico le relative spese nel limite di Euro 775 per nucleo familiare e per anno assicurato. Se le disposizioni di legge del luogo impediscono il trasporto della salma in Italia o l assicurato ha espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa provvede in tal senso mettendo a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto di andata e ritorno in aereo (classe turistica) o in treno (1 classe) per presenziare alle esequie. Il costo del biglietto è a carico dell Impresa. Sono comunque escluse dalla garanzia le spese di ricerca e l eventuale recupero della salma Viaggio di un familiare (estero) Se l'assicurato si trova all estero e viene ricoverato d urgenza a seguito di malattia o infortunio e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di n 5 giorni, la Centrale Operativa organizza e prende in carico il viaggio andata e ritorno (aereo classe turistica o treno 1 classe) per un familiare residente in Italia, per recarsi presso l'assicurato ricoverato. La Centrale Operativa terrà inoltre a proprio carico le spese di pernottamento del familiare fino ad un ammontare di Euro 150,00 al giorno e per un massimo di n 3 giorni. ART INTERPRETE A DISPOSIZIONE (Estero) Se l assicurato viene ricoverato all estero a seguito di infortunio o malattia e ha difficoltà a comunicare in lingua locale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un interprete tenendo a proprio carico il costo della prestazione fino ad un massimo di Euro 250, Consulenza medico specialistica best opinion 1. Descrizione del servizio L assicurato, a seguito di infortunio o malattia, ha la possibilità di ricevere un secondo parere medico, complementare rispetto a una precedente valutazione medica, da parte di uno specialista della rete. La consulenza specialistica verrà erogata, in via principale e ove possibile, con modalità telematica attraverso il sistema di telemedicina Net for Care, e con la possibilità per l assicurato di interagire in videoconferenza direttamente con il medico specialista. Net for Care è la piattaforma tecnologica che, attraverso le più innovative soluzioni telematiche, unisce in rete una serie di ospedali altamente specializzati in Italia e nel mondo con la Centrale Operativa dell Impresa permettendo all assicurato di accedere a servizi di consulenza medico specialistica on line. 10 di 23

18 La rete di strutture specialistiche Gli istituti di cura altamente specializzati e selezionati per l erogazione della consulenza di Second Opinion sono: Massachusetts General Hospital (Boston, USA) Duke University Health System (Durham, USA) Cleveland Clinic Foundation (Cleveland, USA) Brigham and Women's Hospital (Boston, USA) Istituto Oncologico Europeo (Milano, ITALIA) Istituto Ortopedico Rizzoli (Bologna, ITALIA) Istituto Tumori Milano (Milano, ITALIA) Ospedale Sacco (Milano, ITALIA) Primari medici specialisti convenzionati con la Centrale Operativa di telemedicina. 2. Come accedere alla teleconsulenza Se l'assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessita di una consulenza medico specialistica di second opinion, potrà contattare la Centrale Operativa di Telemedicina dell Impresa, che si occuperà di gestire e organizzare tutte le diverse fasi del servizio. Il Servizio Medico della Centrale Operativa, accertata la necessità della richiesta, attingendo alla propria banca dati, individua i migliori specialisti convenzionati relativamente al caso clinico in esame e li sottopone all assicurato per la sua scelta finale. Successivamente si procede con il consulto come di seguito indicato: a) Nel caso in cui lo specialista faccia parte di uno degli istituti connessi con il sistema di telemedicina, viene organizzato il teleconsulto invitando l assicurato e/o un suo familiare a presenziare recandosi presso il centro più vicino dotato di stazione di telemedicina Net for Care. Qualora l assicurato non si rendesse disponibile per il consulto online, l Impresa predisporrà comunque il teleconsulto con il proprio medico di Centrale. b) Qualora lo specialista prescelto non sia collegato alla rete telematica ma sia dotato di connessione Internet, l Impresa, di seguito alla ricezione dell'intera documentazione clinica e diagnostica dell'assicurato, organizza l accesso via Internet alla cartella clinica del paziente da parte del medico specialista che potrà formulare il proprio parere direttamente on line. Qualora invece sia l assicurato a non potersi recare presso la struttura sanitaria presso la quale è installata una stazione di telemedicina per assistere al teleconsulto on line, ma abbia a disposizione un pc collegato ad internet e dotato di webcam, l Impresa potrà organizzare il teleconsulto attraverso Internet alla presenza anche di familiari o del medico curante dell assicurato. La connessione alle informazioni medico diagnostiche del paziente avviene su sito sicuro e attraverso la creazione di password temporanee (one time). c) Se invece lo specialista prescelto non è collegato alla rete telematica, né raggiungibile attraverso Internet, o l assicurato non è disponibile in alcun modo al consulto on line, l Impresa, di seguito alla ricezione dell'intera documentazione clinica e diagnostica dell'assicurato, ne predispone la traduzione (se necessaria) e la invia per posta allo specialista. Una volta eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche, il medico specialista formula una risposta scritta e la inoltra alla Centrale Operativa. Con la finalità di fornire un efficace e completa comunicazione del parere erogato, la Centrale Operativa organizza un incontro nella città di residenza tra l assicurato e un medico specialista affinché quest ultimo possa consegnare e spiegare opportunamente il contenuto della consulenza ricevuta. 3. Limitazioni all erogazione del servizio L assicurato può usufruire del servizio fino ad un massimo di tre prestazioni per anno di validità della polizza. 4. Costo della prestazione L Impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative all organizzazione e alla gestione della consulenza medico specialistica, incluso l onorario dello specialista consultato. 11 di 23

19 Rimangono a carico dell assicurato il costo di tutti gli esami necessari (esami diagnostici, esami di laboratorio, immagini fotografiche, ecc.) per il teleconsulto ed eventualmente il costo di ulteriori accertamenti richiesti dallo specialista contattato. (*) La rete delle strutture sanitarie specialistiche e dei centri convenzionati dotate della stazione di telemedicina è in corso di continui ampliamenti e nuove installazioni. L elenco completo delle stazioni è consultabile sul sito del Gruppo Filo Diretto ( oppure può essere richiesto alla Centrale Operativa dell Impresa Il servizio di cartella sanitaria multi lingue on line MEDICAL PASSPORT Cartella medica multilingue on line MEDICAL PASSPORT a) Descrizione del servizio Con Medical Passport l assicurato ha la possibilità di creare la propria cartella medica multi lingue on line, disponibile su uno spazio web debitamente protetto attraverso un sistema di identificazione, consultabile da qualunque accesso Internet e quindi in ogni parte del mondo. Le informazioni relative alla propria storia sanitaria vengono inserite compilando un facile questionario guidato. b) Attivazione del servizio L assicurato accedendo al sito passport.it, alla sezione Come attivare, dovrà registrarsi compilando un modulo on line in cui gli sarà richiesto di indicare il numero della propria polizza e di scegliere le Username e Password personali. Con la doppia coppia di Username e Password potrà accedere alla propria cartella medica on line in modalità di modifica/edit (digitando la password di modifica/edit) o in modalità di sola lettura (digitando la password di lettura/read). Utilizzando la password di modifica/edit, che dovrà essere conservata con la massima cura, l assicurato potrà compilare e successivamente modificare il questionario guidato sulla propria storia sanitaria, se possibile facendosi coadiuvare dal proprio medico di fiducia. Il questionario sarà poi automaticamente tradotto in varie lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, turco, bulgaro, rumeno e altre in fase di elaborazione) in modo tale da permettere all assicurato all estero di fornire le informazioni sulla propria storia sanitaria senza errori di traduzione. La Password di lettura/read dovrà essere invece riportata sulla card personale Medical Passport che verrà inviata all assicurato all atto della richiesta di accesso al servizio e che dovrà essere da lui custodita con cura, e messa a disposizione dei medici curanti in caso di necessità (es. malattia, infortunio, altro problema di salute). c) Utilizzo del servizio di cartella medica on line In caso di necessità (es. malattia, infortunio, altro problema di salute) l assicurato, i suoi familiari e/o direttamente i medici o paramedici, accedendo a passport.it e inserendo la Username e la Password indicate nella card personale Medical Passport, avranno accesso alla sua cartella medica multilingue on line visualizzando tutte le informazioni sulla sua storia sanitaria precedentemente inserite dallo stesso assicurato. d) Durata e rinnovo Il servizio è efficace per la durata della polizza, nel caso in cui Medical Passport fosse attivato a seguito dell acquisto di una polizza assicurativa che abbia durata inferiore a un anno, l efficacia del servizio sarà pari a quella della polizza, con una durata minima di un mese. Alla scadenza, l assicurato potrà rinnovare il servizio alle condizioni che gli saranno comunicate, utilizzando la procedura di rinnovo disponibile nell area riservata del sito. 12 di 23

20 L Impresa si riserva la facoltà di interrompere il servizio nel caso in cui venga meno per qualsiasi motivo il contratto originario in cui MEDICAL PASSPORT è incluso. e) Prestazioni Il servizio Medical Passport incluso nella polizza Filo diretto è la versione standard individuale che comprende: Cartella medica on line multilingue: la possibilità di inserire, su uno spazio web protetto, tutte le informazioni sulla propria storia sanitaria che possono essere automaticamente tradotte in 10 lingue semplicemente cliccando sulla bandierina del relativo Paese. Una volta compilata sarà possibile: farla visionare in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo, fornendo le password di lettura/read; stamparla in una qualsiasi delle lingue straniere (per esempio in quella del paese dove si sta per andare); salvarla sul proprio pc o su qualsiasi altro supporto informatico (hard disk portatile, chiavetta usb, ecc.). Inserimento di allegati come esami diagnostici, radiografie, tac, elettrocardiogrammi ecc. fino a 1 Giga che potranno essere visualizzati da qualsiasi computer, in qualsiasi luogo grazie a Virtual Viewer, l'innovativa piattaforma di visualizzazione che supporta quasi tutte le più comuni tipologie di file, non solo di tipo grafico. Servizio caricamento allegati: qualora non sia possibile trasferire i documenti su file, lo staff Medical Passport può farlo per l assicurato. Le informazioni relative alle modalità e ai costi del servizio sono presenti all interno del Medical Passport personale, nel menù in alto, alla voce Servizio Allegati Supporto nella compilazione della cartella medica Lo staff Medical Passport è a disposizione per fornire informazioni e, se lo desidera, un medico seguirà passo per passo l assicurato nella compilazione della cartella medica. Tre le modalità di accesso al servizio: via telefono, chiamando il numero indicato nella sezione contatti via chat, cliccando sul pulsante di chat all'interno dell'area patologie. inviando via fax o via posta la scheda medica cartacea presente sul sito alla sezione Supporto compilazione Medical Passport Card: è la card che viene consegnata a tutti i clienti che si attivano sulla quale sono presenti i riferimenti di come accedere al servizio nonché nome, cognome, username e password di lettura (da compilare a cura dell assicurato) Convenzioni con medici specialisti e strutture sanitarie: possibilità di accedere alla rete Filo diretto di strutture sanitarie e medici specialisti in Italia e beneficiare nella maggior parte dei casi di sconti per visite o esami. Per effettuare la ricerca l assicurato può utilizzare l apposita funzione all interno del suo Medical Passport alla sezione Convenzioni Filo diretto oppure chiamare la Centrale Operativa che nel caso di versione standard del prodotto fornisce i recapiti affinché l assicurato contatti autonomamente lo specialista o la struttura. L assicurato dovrà presentarsi come assicurato Filo diretto e presentare la Medical Passport Card all atto del pagamento della prestazione per ottenere le tariffe convenzionate. 13 di 23

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