TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

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1 Dott. Comm. Paolo Bergamasco Dott. Comm. Corrado Colombo Dott. Comm. Silvio Formenti Dott. Comm. Piergiorgio Gusso Dott. Luca Insabato Cons. Lav. Dott. Comm. Luigi Lepore Dott. Comm. Gianluca Panizza Dott. Comm. Monica Poletto Dott. Comm. Filippo Purghè Dott. Comm. Pino Sorrentino Avv. Patrizia Tovazzi Dott. Comm. Paolo Triberti Avv. Vittorio Versace Dott. Comm. Giorgio Agnello Dott. Comm. Valeria De Cicco Dott. Comm. Mara Losi Dott. Comm. Maria Paola Pecollo Dott. Comm. Giovanna Rita Avv. Nicola Salvarani Dott. Elsa SégardEsp.Contabile Dott. Comm. Pietro Aspesi Avv. Giovanna Camilli Avv. Lucia Campora Dott. Comm. Giuseppe Celestini Dott. Comm. Michele Ciccone Dott. Comm. Barbara Di Gregorio Dott.ssa Claudia Ferrari Cons. Lav. Dott. Comm. Vincenzo Frunzio Dott.ssa Claudia GarrettaCons.Lav. Dott. Comm. Emanuela Glerean Dott. Stefano Lunghi Cons.Lav. Dott. Comm. Giorgia Mazzieri Dott. Comm. Mila Monova Dott. Comm. Gaia Napoli Dott. Comm. Enzo Pignataro Avv. Chiara Pisani Dott. Comm. Carlo Primerano Dott.ssa Antonella Rosati Cons.Lav. Dott. Comm. Stefania Silvestri Dott. Comm. Andreina Soffientini Dott. Comm. Gloria Torre Dott. Comm. Alfredo Tradati Dott. Comm. Carlo Triberti Dott.ssa Chiara Bergamaschi Dott.ssa Cecilia Boldrin Dott.ssa Irene Guerzoni Dott. Alberto Mattiello Dott.ssa Sara Nasuti Dott.ssa Rosa Runci Dott.ssa Tzvetelina Spassov Dott.ssa Mariangela Trivisani Dott. Stefano Versace Dott.ssa YiWu SEDI Milano Via Carducci, 32 Tel Fax studio@tricol.it Milano Area Legale Via Lanzone, 31 Tel Fax milano.legali@tricol.it Torino Via Amendola, 6 Tel Fax segreteria@tricolto.it Roma Via Liberiana 17 Tel. e fax Tel segreteria-roma@tricol.it Codice fiscale Milano, 15 gennaio 2013 Circolare n. 3/2013 Oggetto: Modifiche Iva 2013 D.L. 216/2012 e L. 228/2012 Gentili Signori, Vi segnaliamo che dal 1 gennaio 2013 sono in vigore le modifiche apportate alla disciplina Iva dal D.L. 216 del (cd. Decreto Salva infrazioni) che ha recepito le disposizioni in tema di fatturazione contenute nella Direttiva comunitaria 2010/45/Ue del e pubblicata nella G.U.U.E. n.189/2010, serie L. Le novità modificano numerose disposizioni del D.P.R. 633/72 e del D.L. 31/1993 convertito con modifiche dalla L. 427/93 e hanno quale ratio quella di armonizzare e semplificare gli obblighi in materia di fatturazione, riconoscendo al contempo alle autorità fiscali strumenti più efficaci per perseguire il pagamento dell imposta. Si fa presente che il D.L. 216/2012, stante l attuale crisi di Governo, non sarebbe stato convertito in Legge e per tale motivo gran parte delle disposizioni comunitarie da recepire sono state inserite nella Legge di Stabilità 2013 L. 228 del 24 dicembre Le principali novità introdotte dal D.L. 216/2012 e dalla Legge 228/2012 riguardano: 1. Incremento aliquota ordinaria Art. 1, co. 480; 2. Operazioni oggetto di fatturazione Art. 1, co.325, let. d); 3. Contenuto della fattura Art. 1, co.325, let. d); 4. Obblighi in capo al debitore d imposta Art. 1, co.325, let. b); 5. Fattura semplificata Art. 1, co.325, let. e); 6. Fattura elettronica Art. 1, co.325, let. d); 7. Termini emissione della fattura Art. 1, co.325, let. d) e co.328; 8. Prestazioni socio sanitarie di cooperative Art. 1, co. 488 co. 490; 9. Gestione individuale di portafogli finanziari Art. 1, co. 520 e co. 521;

2 Diamo una sintesi delle novità sopra elencate. INCREMENTO ALIQUOTA ORDINARIA Art. 1, co. 480 L art. 1, co. 480 della Legge di stabilità 2013 ha incrementato al 22% l aliquota ordinaria Iva a decorrere dal 1 luglio OPERAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE Art. 1, co. 325, let. d) L art. 1, co. 325, let. d) ha modificato l art. 21, co. 6 bis del DPR 633/72 introducendo per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, l obbligo di emissione della fattura anche quando pongono in essere le operazioni sotto riportate, NON SOGGETTE AD IVA in base agli artt. Da 7 a 7 septies, quindi non territorialmente rilevanti in Italia: OPERAZIONI SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE Art. 21, co. 6 bis DPR 633/72 Operazione Fino al dal Cessione di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'art. 10, nn da 1) a 4) e 9) DPR 633/72 (operazioni creditizie, finanziarie e assicurative esenti) effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori imposta in altro stato UE In relazione ai servizi, l'obbligo di fatturazione era limitato alle prestazioni di servizi "generiche" ex art. 7 ter DPR 633/72, rese a soggetti passivi stabiliti in altro stato UE L'obbligo viene esteso a tutte le operazioni effettuate verso soggetti passivi che siano debitori dell'iva nello stato UE in cui l'operazione è territorialmente rilevante. Sulla fattura indicare l'annotazione "inversione contabile". Cessione di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE ex art. da 7 bis a 7 quinquies DPR 633/72 NON vi era obbligo di fatturazione Vi è obbligo di fatturazione Sulla fattura indicare l'annotazione "operazione non soggetta". Il co.6 ter prevede specularmente che le fatture emesse dal cessionario o committente debbano riportare l annotazione autofatturazione. Segue lettera - pagina 2

3 CONTENUTO DELLA FATTURA Art. 1, co. 325, let. d) L art. 1, co. 325, let. d) ha riformulato l art. 21, co. 2 del DPR 633/72 prevedendo un nuovo contenuto della fattura, specifiche indicazioni per operazioni senza addebito di Iva e per effettuare la conversione in euro delle fatture in valuta estera. Elementi della fattura Si da evidenza nella tabella seguente degli elementi obbligatori per i quali sono intervenute modifiche legislative e che dovranno risultare in fattura. ELEMENTI OBBLIGATORI DA INDICARE IN FATTURA Art. 21, co. 2 DPR 633/72 Elemento obbligatorio Novità Numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco (*) Dati identificativi del cessionario/committente o del suo rappresentante fiscale ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti numero di partita iva e numero di identificazione Iva attribuito nello stato di stabilimento (per soggetti passivi stabiliti nello stato) codice fiscale del consumatore privato RESIDENTE o domiciliato in Italia Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione Aliquota, imposta e imponibile arrotondati al centesimo di euro La numerazione progressiva deve essere sequenziale senza più ripartire all'inizio dell'anno solare successivo perché la numerazione deve identificare in modo univoco la fattura. Vi è obbligo di indicazione della partita iva del committente/cessionario e del codice fiscale nel caso di privato consumatore residente in Italia. per errore il comma 4 dell'art. 21 ora non richiama più l'indicazione del numero e la data del DDT L imposta va espressa in Euro. Per errore non compare più l'indicazione della possibilità di esprimere gli importi in qualsiasi valuta per l'imponibile, ma tale possibilità rimane garantita direttamente dall'art. 230 della Direttiva 2006/112/CE. (*) Come chiarito dalla Risoluzione 1/E del dell Agenzia delle Entrate tale condizione risulta comunque rispettata anche con il vecchio sistema di numerazione in quanto nella numerazione progressiva per anno solare, l identificazione univoca della fattura è garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base all art. 21 DRP 633/72, costituisce un elemento obbligatorio della fattura stessa. Quindi, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all interno di ciascun anno solare: Fattura n. 1..Fattura n. 2 Fattura n Fattura n Fattura n Fattura n Segue lettera - pagina 3

4 Obblighi di indicazione in fattura della tipologia di operazione Per effetto del nuovo art. 21, co. 6 DPR 633/72 è introdotto l obbligo di annotazione in fattura della tipologia di operazione per la quale non si abbia l addebito di imposta in fattura (non imponibile, esente, non soggetta etc) ed eventualmente il relativo riferimento normativo che prima era obbligatorio. OBBLIGO INDICAZIONE IN FATTURA TIPOLOGIA OPERAZIONE Art. 21, co. 6 DPR 633/72 Tipologia di operazione Operazione non imponibile ex art. 8, 8 bis, 9 e 38 quater DPR 633/72 Cessione intracomunitaria di beni ex art. 41 D.L. 331/93 Operazione esente ex art. 10 DPR 633/72 (non art. 10, n.6) Cessione di beni in transito o deposito in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggetta ex art. 7 bis, co. 1 DPR 633/72 Cessione di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'art. 10, nn da 1) a 4) e 9) DPR 633/72 (operazioni creditizie, finanziarie e assicurative esenti) effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori imposta in altro stato UE Cessione di beni e prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla UE Cessione di beni usati con regime del margine ex D.L. 41/95 Cessione di oggetti d'arte con il regime del margine ex D.L. 41/95 Cessione di oggetti d'antiquariato e collezione con il regime del margine ex D.L. 41/95 Annotazione obbligatoria Operazione non imponibile Operazione non imponibile Operazione esente Operazione non soggetta Inversione contabile Operazione non soggetta Regime del margine beni usati Regime del margine oggetti d'arte Regime del margine oggetti d'antiquariato e da collezione Operazioni effettuate dalle agenzia di viaggio con il regime del margine ex art. 74ter DPR 633/72 Fatture emesse dal cessionario o committente per proprio obbligo ex art. 21,co. 6ter DPR 633/72 Operazioni soggette al regime del reverse charge interno ex art. 17, co. 5 6 DPR 633/72 Cessione di rottami, cascami avanzi di metalli ferrosi e materiale di scarto ex art. 74, co. 7 8 DPR 633/72 Regime del margine agenzie di viaggio Autofatturazione Inversione contabile Inversione contabile Segue lettera - pagina 4

5 Tale obbligo è esteso anche alle relative registrazione sul registro Iva acquisti per le quali dovrà risultare il titolo di inapplicabilità dell imposta ed eventualmente la relativa norma di inapplicabilità. Su tale punto si attendono chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate. Con riferimento a quanto esposto nel presente paragrafo, si suggerisce di prestare particolare attenzione agli abbinamenti previsti dai programmi Iva in uso, in quanto, l abbinamento tra la norma di non applicabilità dell imposta e la descrizione in fattura non essendo sinora obbligatoria risulta spesso imprecisa. Base imponibile in valuta estera e conversione in euro Per effetto delle modifiche apportate all art. 13, co. 4 DPR 633/72 si prevede che i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo: a. il cambio del giorno di effettuazione dell operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, b. il cambio del giorno di emissione della fattura, c. o in mancanza, il computo è effettuato secondo la quotazione del giorno antecedente più prossimo, Per la conversione in euro il contribuente può utilizzare il tasso di cambio pubblicato dalla BCE applicando tale metodologia per tutte le operazioni dell anno solare. OBBLIGHI IN CAPO AL DEBITORE D IMPOSTA Art. 1, co. 325, let. b) L art. 1, co. 325, let. b) ha modificato l art. 17, co. 2 del DPR 633/72 prevedendo l obbligo di assolvimento d imposta in capo al cessionario/committente nel caso di cessione di beni e prestazione di servizi territorialmente rilevante in Italia, poste in essere da soggetti passivi stabiliti in altro paese UE. Tale obbligo è ora assolto mediante integrazione della fattura emessa dal fornitore UE anche sui servizi generici diversi da quelli previsti dall art. 7 ter e sulle cessioni di beni ex art. 7 bis.. La tabella che segue riassume gli obblighi di inversione contabile attualmente in vigore. INVERSIONE CONTABILE OPERAZIONI B2B SU OPERAZIONI RILEVANTI IN ITALIA DA ESTERI Art. 17, co. 2 DPR 633/72 Tipologia operazione Tipologia di operatore estero che realizza un'operazione rilevante in Italia Tipologia Inversione contabile Fino al Dal Servizi generici ex art. 7-ter UE Integrazione fattura Integrazione fattura Segue lettera - pagina 5

6 DPR 633/72 Extra UE Autofattura Autofattura Servizi diversi dai generici - ex artt. 7-quater e - quinquies DPR 633/72 Cessione di beni ex art. 7- bis DPR 633/72 UE Autofattura Integrazione fattura Extra UE Autofattura Autofattura UE Autofattura Integrazione fattura Extra UE Autofattura Autofattura FATTURA SEMPLIFICATA Art. 1, co. 325, let. e) L art. 1, co. 325, let. e) ha introdotto l art. 21 bis DPR 633/72 che disciplina la fattura semplificata. La fattura semplificata potrà essere adottata nei seguenti casi: 1. Operazioni di importo complessivo non superire a Euro 100,00; 2. Nota di variazione ex art. 26 DPR 633/72. La fattura semplificata NON potrà essere adottata nei seguenti casi: 1. Cessioni intracomunitarie ex art. 41 D.L. 331/93; 2. Cessione di beni e prestazioni di servizi (diverse da quelle di cui all'art. 10, nn da 1) a 4) e 9) DPR 633/72 operazioni creditizie, finanziarie e assicurative esenti) effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori imposta in altro stato UE. Le semplificazioni riguardano: In luogo dei dati identificativi del cessionario/committente stabilito in Italia, è possibile indicare il Codice Fiscale o la Partita Iva; In luogo dei dati identificativi del cessionario/committente stabilito in altro stato UE, è possibile indicare il numero di identificazione Iva attribuito da tale paese estero; In luogo della indicazione della base imponibile Iva e della imposta separatamente indicate, è possibile indicare soltanto il prezzo totale (Iva inclusa) e l aliquota d imposta applicata. Con l introduzione del co. 4 nell art. 1 della Legge n.18/83, è prevista la possibilità di emissione della fattura ordinaria/semplificata anche tramite gli apparecchi misuratori fiscali. FATTURA ELETTRONICA Art. 1, co. 325, let. d) L art. 1, co. 325, let. d) ha modificato l art. 21 co. 1, DPR 633/72 ampliando la definizione di fattura elettronica. In particolare è previsto che la fattura, cartacea o elettronica, si considera emessa, oltre che nei casi di consegna spedizione trasmissione, all atto della messa a disposizione del cessionario/committente. Segue lettera - pagina 6

7 Ai sensi del comma 3 dell art. 21, in relazione alla fattura elettronica, il soggetto passivo d imposta deve assicurare l autenticità dell originale, l integrità del contenuto e la leggibilità della fattura, dal momento dell emissione fino al termine del periodo di conservazione. L autenticità dell originale e l integrità del documento possono essere garantite mediante: idonei sistemi di trasmissione elettronica dei dati (Edi); firma elettronica qualificata o digitale dell emittente; sistemi di controllo di gestione che assicurano un collegamento affidabile tra il documento e la sottostante cessione o prestazione. TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA Art. 1, co. 325 let. d), co. 326 let. b) e co. 328 Termini di emissione e registrazione delle operazioni Intracomunitarie L art. 1, co. 326, let. b) ha modificato l art. 39 del D.L. n. 331/93 prevedendo che l acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel momento in cui si ritiene eseguita un analoga cessione di beni interna: quindi il momento di effettuazione sia della cessione che dell acquisto intracomunitario di beni coincide con la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza. Non rilevano eventuali pagamenti di anticipi. Tipologia operazione Cessione intracomunitaria di beni Acquisto intracomunitario di beni Prestazione di servizi generici - resi o ricevuti, nei rapporti B2B (art. 7-ter) Prestazione di servizi diversi dai precedenti MOMENTO DI EFFETTUAZIONE OPERAZIONE INTRACOMUNITARIA Art. 21, co. 4 DPR 633/72 Momento effettuazione operazione Inizio del trasporto o spedizione dal territorio dello Stato Fatturazione anticipata totale o parziale Per operazioni effettuate in modo continuativo per un periodo superiore ad un mese, il momento si realizza al termine di ciascun mese. Inizio del trasporto o spedizione dal territorio dello Stato membro UE Fatturazione anticipata totale o parziale Per operazioni effettuate in modo continuativo per un periodo superiore ad un mese, il momento si realizza al termine di ciascun mese. Alla ultimazione prestazione o al pagamento Per prestazioni a carattere periodico o continuativo alla data di maturazione dei corrispettivi. al pagamento corrispettivo o al momento della fatturazione anticipata Sono stati poi modificati i termini di emissione e di integrazione della fattura per le operazioni intracomunitarie, che risultano più favorevoli agli operatori: Segue lettera - pagina 7

8 operazioni attive il termine ultimo di emissione della fattura è il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione ex art. 46 D.L. 331/93. Il termine di registrazione coincide con quello di emissione. operazioni passive non è stabilito uno specifico termine entro cui integrare la fattura, ma in ogni caso si ha il termine per l annotazione della fattura integrata che è il giorno 15 del mese successivo alla ricezione della fattura emessa dall operatore comunitario. L Iva a debito va comunque annotata sul Registro Iva delle fatture emesse e quindi computata con riferimento al mese di ricezione. Il termine per esercitare il diritto alla detrazione rimane il termine ordinariamente stabilito dall art. 19 DPR 633/72 (al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto). In caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo all effettuazione dell operazione, il cessionario dovrà emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione ex. art. 46 del D.L. 331/93. In caso di ricezione di una fattura con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario dovrà emettere la fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria. Termini di emissione e registrazione delle operazioni extra Ue Medesimo termine di emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione si applica: per prestazioni di servizi generici a soggetti extra Ue; per auto fatturazione di servizi generici ricevuti da soggetti extra Ue. Termini di emissione e registrazione della fatturazione differita e riepilogativa Il nuovo co. 4 dell art. 21 DPR 633/72 deroga al principio generale secondo cui la fattura va emessa all atto dell effettuazione dell operazione. Dal 2013 la fattura differita è ammessa, oltreché per le cessioni di beni, anche per le prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, nei seguenti casi: per le cessione di beni, qualora sia stato emesso all atto della consegna o spedizione il DDT o altro documento idoneo a identificare i soggetti; per le prestazioni di servizi, qualora queste siano individuabili attraverso idonea documentazione. La fattura differita dovrà comunque essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni/prestazioni e con riferimento a tutte le operazioni effettuate nei confronti del medesimo soggetto nel mese solare precedente. La registrazione va effettuata nel giorno di emissione, ma l imposta a debito va liquidata con riferimento al mese di effettuazione della prestazione ex art. 23, co. 1 DPR 633/72. Segue lettera - pagina 8

9 PRESTAZIONI SOCIO SANTITARIE DI COOPERATIVE Art. 1, co. 488 co. 490 La disposizione in argomento avrà applicazione soltanto dal 1 gennaio 2014 e riguarderà le operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati da quella data; è importante che sia preventivamente conosciuta dagli interessati perché inciderà sulle scelte contrattuali ed organizzative da assumere nel corso dell anno. L art. 1, comma 488, lett. a) ha abrogato il numero 41 bis della tabella A parte seconda, che prevedeva l applicazione dell aliquota 4% per le prestazioni socio sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. La disposizione si applica alle operazioni effettuate sulla base dei contratti stipulati dopo il 31 dicembre Lo stesso articolo ha introdotto il numero 127 undevicies alla tabella A parte terza, prevedendo l applicabilità dell aliquota del 10% alle prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27 ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27 ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. La modifica concerne quindi l aliquota e l ambito di applicazione, essendo diretta unicamente alle cooperative sociali e loro consorzi e non essendo più prevista l applicabilità alle prestazioni eseguite direttamente ai soggetti svantaggiati, ma unicamente a quelle rese in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni. Viene di conseguenza abrogata anche la disposizione di cui al comma 331 dell art. 1 L. 296/2006, che prevedeva la possibilità per le cooperative sociali di optare tra applicare le esenzioni di cui all art. 10 o l aliquota del 4%, essendo caduta la sovrapposizione tra i casi di esenzione e di applicazione dell imposta. Anche la nuova disposizione si applica alle operazioni effettuate sulla base dei contratti stipulati dopo il 31 dicembre GESTIONE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLI FINANZIARI Art. 1, co. 520 e co. 521 Con la Legge di stabilità 2013 passano da esenti a imponibili Iva le operazioni di gestione individuale di portafoglio finanziario. Viene modificato l art. 10, comma 1, n. 4 primo periodo DPR 633/72 che ora prevede l esenzione IVA delle: operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali con l eccezione della custodia e l amministrazione di titoli nonché il servizio di gestione individuale dei portafogli; Segue lettera - pagina 9

10 operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli con l eccezione della custodia e l amministrazione di titoli nonché il servizio di gestione individuale dei portafogli; Per ogni ulteriore chiarimento Vi invitiamo a prendere direttamente contatto con i Vostri professionisti di riferimento. Con l occasione inviamo i nostri migliori saluti Studio Triberti Colombo & Associati Segue lettera - pagina 10

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