RECENTI NOVITA FISCALI E SOCIETARIE

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1 RECENTI NOVITA FISCALI E SOCIETARIE Dott.ssa Giuseppina Lapenna Giovedì 30 ottobre 2014 Sviluppo d Impresa, Innovazione ed Economia Area Fiscale e Societario

2 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Caratteristiche generali e profili applicativi 2

3 Riferimenti normativi e di prassi 3

4 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Art. 18, comma 1, D.L. 24 Giugno 2014, n Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (25 giugno 2014) e fino al 30 giugno 2015, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. 4

5 Caratteristiche generali dell agevolazione Analogie e differenze con la c.d. Tremonti-Ter Analogie Novità o è una misura generale e non un aiuto di Stato; o È automatica, non essendo subordinata al preventivo assenso dell Agenzia delle entrate; o è temporanea; o stesso ambito soggettivo; o stesso ambito oggettivo. o si configura come un credito d imposta; o approccio incrementale: occorre il superamento di una soglia storica; o esclusione degli investimenti minori (importo unitario inferiore a euro); o territorialità (i beni agevolati devono essere destinati al territorio nazionale). 5

6 Forma del beneficio: credito di imposta Utilizzabile solo in compensazione, non è possibile chiederlo a rimborso Non intacca il limite di per le compensazioni orizzontali Non è soggetto al limite dei euro annui Irrilevante ai fini fiscali Fruibile in 3 quote annuali di pari importo a partire dal 1 gennaio del secondo periodo d imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l investimento Più tempo per gli Uffici per contestare l esistenza o il quantum del credito oggetto di compensazione Controllo degli investimenti realizzati nei 15 anni precedenti! 6

7 Ambito SOGGETTIVO Chi può fruire dell agevolazione? Coloro che effettuano l investimento purché titolari di reddito di impresa Non rilevano: la natura giuridica, la dimensione, il settore di appartenenza, i criteri di determinazione del reddito di impresa, il regime contabile adottato 7

8 Ambito SOGGETTIVO Circ. n. 44 del 27 ottobre 2009 le persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali; le S.n.c. e le S.a.s.; le società di armamento; le società di fatto che hanno per oggetto l esercizio di attività commerciale; le società consortili a rilevanza sia interna che esterna; le S.p.A.; le S.a.p.a.; le S.r.l.; le società cooperative e di mutua assicurazione; li enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di un attività commerciale; gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di un attività commerciale, con riferimento all attività commerciale esercitata; le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. 8

9 Ambito SOGGETTIVO Anche i contribuenti in regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità esercenti attività d impresa (art. 27, d.l. 6 luglio 2011, n. 98); i soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (art. 13, L. 23 dicembre 2000, n. 388); i soggetti che hanno optato per il regime forfettario della tonnage tax (artt , Tuir); i soggetti che fruiscono del regime per le start-up innovative (artt. 25 e ss. d.l. 18 ottobre 2012 n. 179). le c.d. società di comodo (art. 30 d.lgs. n. 724/1994 9

10 Ambito SOGGETTIVO Imprese nate successivamente al 25 giugno 2014 NON applicano l approccio incrementale il credito d imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d imposta (co. 2, u.p.) 10

11 Ambito SOGGETTIVO Imprese in attività da meno di 5 anni calcolano la media degli investimenti facendo riferimento a quelli effettuati nei periodi precedenti in cui hanno esercitato attività d impresa, con facoltà di escludere il periodo in cui tali investimenti sono stati maggiori (co. 2) 11

12 Ambito SOGGETTIVO Le attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro (D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334) solo se è documentato l adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, relativi al controllo dei pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose Come modificato dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 Si tratta di una clausola di accesso, ma è richiesta la preventiva messa in regola oppure si può adempiere agli obblighi in corso di realizzazione degli investimenti? 12

13 Ambito SOGGETTIVO A chi spetta l agevolazione in caso di usufrutto o affitto di azienda? (artt e 2562 c.c.) Beneficia dell agevolazione colui che ha l onere contrattuale del mantenimento degli impianti e degli altri beni strumentali che formano il compendio aziendale. Nell ordinaria impostazione civilistica l usufruttuario o l affittuario. 13

14 Ambito SOGGETTIVO Chi NON può fruire dell agevolazione i lavoratori autonomi che esercitano arti e professioni nonché le associazioni tra professionisti le persone fisiche e le società semplici che svolgono attività agricola entro i limiti previsti dall art. 32 del TUIR gli Enti non commerciali non titolari di reddito di impresa 14

15 Ambito OGGETTIVO Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007 divisione 28: fabbricazione di macchinari e apparecchiature non classificabili altrimenti Macchinari e apparecchiature, comprese le rispettive parti meccaniche, che intervengono meccanicamente o termicamente su materiali e processi di lavorazione; Apparecchi fissi e mobili o portatili a prescindere dal fatto che siano stati progettati per uso industriale, per l edilizia e l ingegneria civile, per uso agricolo o domestico; Alcune apparecchiature speciali per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate, nonché alcuni macchinari per usi speciali utilizzati o meno in un processo di fabbricazione. 15

16 INDIVIDUAZIONE dei beni agevolati È necessario verificare che i beni siano classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007 indipendentemente dalla denominazione attribuita dalla tabella stessa, e che gli stessi superino la soglia di costo unitario di euro 28.1 FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli) Fabbricazioni di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati a mezzi di trasposto su strada e aeromobili) Fabbricazioni di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) -Fabbricazioni di motori a combustione interna : motori marini, motori ferroviari -Fabbricazione di motori per applicazioni industriali Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 16

17 INDIVIDUAZIONE dei beni agevolati Circ. n. 44 del 27 ottobre 2009 Al fine di verificare la classificazione dei beni nella divisione 28 è possibile fare riferimento anche a: Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione; Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche 17

18 INDIVIDUAZIONE dei beni agevolati Note esplicative riportano specifici esempi di inclusione e di esclusione dalla divisione Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) - Fabbricazione di turbine e loro parti: turbine a vapore, turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori, turbine eoliche, turbine a gas (esclusi i turboreattori o i propulsori turbo per aeromobili); - Fabbricazione di insiemi di turboalternatori. Dalla classe sono escluse: - fabbricazione di generatori elettrici (esclusi i turboalternatori), cfr fabbricazione di set di generatori di movimento (esclusi gli insiemi di turboalternatori), cfr fabbricazione di motori per autoveicoli, aeromobili o motocicli, cfr , 30.30, fabbricazione di apparecchiature e componenti elettrici per motori a combustione interna, cfr fabbricazione di turboreattori e propulsori turbo, cfr

19 INDIVIDUAZIONE dei beni agevolati Elenco alfabetico può indicare taluni beni non espressamente menzionati nelle note esplicative ma riconducibili alla divisione 28 da Note esplicative : Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione - fabbricazione di macchine, a movimentazione manuale o a motore, per sollevamento, movimentazione, carico e scarico: paranchi, verricelli ed argani, binde e martinetti - fabbricazione di manipolatori meccanici e robot industriali progettati specificamente per il sollevamento e la movimentazione, carico e scarico - fabbricazione di convogliatori, teleferiche eccetera - fabbricazioni di parti specializzate per apparecchi di sollevamento e movimentazione da Elenco alfabetico: - SCIOVIE fabbricazione cod

20 Ambito OGGETTIVO Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007 ESCLUSI dalla divisione 28: prodotti in metallo per usi generali (divisione 25) es. cisterne serbatoi cod. 25.2; apparecchi di controllo associati, strumenti computerizzati, strumenti di misurazione, apparati di distribuzione e controllo dell energia elettrica (divisioni 26 e 27) es. computer - periferiche informatiche cod celle fotovoltaiche cod ; veicoli a motore per uso generico (divisioni 29 e 30). 20

21 Alcuni PARADOSSI È necessario verificare che i beni siano classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007 AUTOBETONIERE BETONIERE NO perché rientrano nel codice SI perché rientrano nel codice FOTOCOPIATRICI SI perché rientrano nel codice FOTOCOPIATRICI multifunzione (scansione, fax, copia, stampa) NO perché rientrano nel codice

22 INDIVIDUAZIONE dei beni agevolati Cosa può fare il contribuente per avere la certezza che il bene acquistato dia diritto all agevolazione? Presentare una istanza all ISTAT Presentare una istanza di interpello all Agenzia delle entrate Ex art. 11, Legge 212/2000 Statuto del Contribuente 22

23 INDIVIDUAZIONE dei beni agevolati NON rileva il codice attività del cedente Ai fini dell agevolazione rileva esclusivamente l investimento in beni descritti nella divisione 28 della tabella stessa. Non rileva in alcun modo la circostanza che il soggetto che li cede abbia o meno un codice attività risultante dalla Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (quale attività prevalente o non prevalente) appartenente alla divisione 28 23

24 INDIVIDUAZIONE dei beni agevolati Acquisto di beni compresi nella sezione 28 destinati ad essere istallati su impianti e strutture preesistenti non comprese nella sezione 28 E agevolato il costo di acquisto del bene istallato se compreso nella divisione 28 SI rubinetti e valvole su serbatoi (se in plastica), (se in fibra-cemento), (se in metallo) NO stampo su macchine e utensili per lo stampaggio e presse ma. 24

25 INDIVIDUAZIONE dei beni agevolati Acquisto di beni complessi compresi nella sezione 28 comprensivi di componenti e parti indispensabili per il loro funzionamento che, pur non appartenendo alla stessa divisione, ne costituiscono dotazione E agevolato il costo complessivo del bene Es. macchine e utensili per lo stampaggio e presse comprensivo dello stampo Es. laminatoio o con software per il funzionamento Es. piattaforme aeree su veicolo Risoluzione 17 settembre 2010, n. 91 misuratore fiscale (Registratore di cassa scanner da banco, display cliente, stampante fiscale ) 25

26 INDIVIDUAZIONE dei beni agevolati Acquisto di bene complesso non compreso nella divisione 28 costituito anche da nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 E agevolato il costo riferibile ai beni oggettivamente individuabili compresi nella sezione 28 Es. immobile industriale NO - con ascensore e montacarichi SI Es. impianto fotovoltaico: celle solari NO - Inseguitori pannelli solari SI 26

27 NATURA dei beni agevolati Sono agevolati gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO Sono agevolati: 1. Beni con autonomia funzionale - es. imballatrici Componenti di ricambio, parti meccaniche es. cuscinetti a sfera , rubinetti e valvole per l industria Beni di consumo es. toner (?) NON sono agevolati: Beni assemblati o trasformati per l ottenimento di beni destinati ad essere venduti Beni merce 27

28 Investimenti in BENI MINORI Il credito di imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a euro Singoli beni? Investimento complessivo? 28

29 Requisito della NOVITA L agevolazione spetta per gli investimenti in beni strumentali nuovi Quando il bene può ritenersi nuovo? Quando non è stato già utilizzato a qualunque titolo se il bene viene acquistato da un soggetto che non è né il produttore né il rivenditore ed il cedente attesta che il bene stesso non è mai stato utilizzato o dato ad altri in uso, né da parte del cedente né da alcun altro soggetto e per il quale il venditore non abbia fruito di agevolazioni, può ritenersi agevolato. Circ. n. 90 del 17 ottobre

30 Requisito della NOVITA Quando il bene può ritenersi nuovo? E comunque agevolabile il bene utilizzato dal venditore al solo scopo dimostrativo (es. esposto in uno show room) Costruzione in economia di un bene complesso utilizzando anche beni usati: il requisito della novità sussiste in relazione all intero bene purché il costo di quelli usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto Il criterio della prevalenza vale anche nel caso di acquisto da terzi. In questo caso il cedente deve attestare che il bene usato non è di prevalente entità rispetto al costo complessivo e che per lui il bene costituisce un bene merce (circ. 4/E, 18 gennaio 2002) 30

31 Requisito della TERRITORIALITA La norma prevede espressamente che i beni agevolati debbano essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato Similmente alla Tremonti bis ma diversamente dalla Tremonti-ter L incentivo è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all articolo 43, comma 1, del D.p.r. 600/1973 (31 dicembre del 4 anno successivo), in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell agevolazione. Il bene agevolabile può essere prodotto da imprese italiane o estere 31

32 VALORE degli investimenti Circ. n. 44 del 27 ottobre 2009 Come si determina il valore dell investimento COSTO del bene rilevante ai fini fiscali articolo 110, comma 1, lettere a) e b) del Tuir deve essere assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l eccezione di quelli non rilevanti ai fini dell imposta sui redditi (contributi a fondo perduto); va assunto al lordo delle quote di ammortamento; è comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione sostenuti affinché il bene possa essere utilizzato (es. spese di trasporto, montaggio, collaudo); è comprensivo degli interessi passivi iscritti in bilancio - per effetto di disposizioni di legge - ad incremento del costo dei beni strumentali per l impresa; non si tiene conto dei disinvestimenti; costituisce una componente del costo l eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile (art. 19 bis1 del D.p.r. 633/1972) ovvero dell opzione prevista dall art. 36 bis del D.p.r. 633/72 e quella totalmente indetraibile derivante dal pro-rata di detraibilità pari a zero. 32

33 Momento di realizzazione degli investimenti Rilevano gli investimenti " effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015" Le regole da seguire per individuare il momento in cui gli investimenti devono considerarsi realizzati sono (art. 109, commi 1 e 2 del Tuir): o per i beni mobili acquistati la data di consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; o o o per le prestazioni di servizi la data in cui le stesse sono ultimate; non rilevano ne i pagamenti, ne la data della fattura, ne l iscrizione in bilancio; Cir. n. 44/2009: anche per i soggetti IAS valgono i medesimi criteri e non rilevano i diversi criteri IAS di qualificazione, imputazione temporale, classificazione in bilancio. 33

34 Momento di realizzazione degli investimenti (come per la Tremonti-ter) Autonomia degli investimenti effettuati nei due periodi d imposta 25 giugno dicembre gennaio giugno

35 Momento di effettuazione degli investimenti Circ. n. 44 del 27 ottobre 2009 APPALTO I costi si considerano sostenuti dal committente: alla data di ultimazione della prestazione, ovvero in caso di SAL, alla data in cui l opera (macchinario o apparecchiatura) risulta verificata ed accettata dal committente sono agevolabili i corrispettivi liquidati in via definitiva (ex art c.c.) nel periodo in cui si applica l agevolazione indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto è possibile integrare un contratto di appalto stipulato antecedentemente l agevolazione inserendo a posteriori una speciale clausola volta a consentire l accettazione parziale dell opera 35

36 Momento di effettuazione degli investimenti APPALTO esempio APPALTO senza SAL - data di ultimazione della prestazione Data inizio lavori: Data collaudo: Data inizio lavori: Data ultimazione: SI NO Data inizio lavori: Data ultimazione: Data collaudo: NO 36

37 Momento di effettuazione degli investimenti APPALTO esempio APPALTO con SAL - accettazione del SAL ex art. 1666, c.c. Data inizio lavori: Accettazione I SAL: Accettazione II SAL: Accettazione III SAL: Accettazione IV SAL: Solo

38 Beni realizzati IN ECONOMIA Circ. n. 44 del 27 ottobre 2009 Costi imputabili all investimento sostenuti dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 Rilevano i costi relativi: ai materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene; alla mano d opera diretta; agli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene; ai costi industriali imputabili all opera (stipendi dei tecnici, spese di mano d opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, eccetera). 38

39 Beni realizzati IN ECONOMIA Circ. n. 44 del 27 ottobre 2009 L'agevolazione spetta anche per le opere in corso, anche se iniziate o sospese in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti negli esercizi agevolabili. 39

40 LEASING FINANZIARIO Circ. n. 44 del 27 ottobre 2009 Solo i contratti con opzione finale di acquisto Non rileva la qualificazione IAS 17 L agevolazione spetta all utilizzatore Momento di effettuazione investimento Collaudo con esito positivo Sottoscrizione verbale di consegna se il contratto non prevede la clausola di prova Rileva il costo sostenuto dal concedente per l acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione Se per l utilizzatore l IVA sui canoni è indetraibile ex art. 19-bis1, D.p.r. 633/1073 il costo agevolabile è assunto al lordo dell IVA pagata dalla società di leasing Il riscatto non configura ipotesi autonoma di investimento L agevolazione è revocata nel caso di mancato esercizio del riscatto o di cessione del contratto entro il secondo anno dall investimento 40

41 LEASING OPERATIVO Circ. n. 44 del 27 ottobre 2009 L agevolazione non spetta per l acquisizione dei beni mediante noleggio/leasing operativo L agevolazione spetta alla società di noleggio/leasing operativo per l acquisto di beni nuovi successivamente concessi in noleggio/leasing operativo poiché trattasi di un bene di investimento strumentale all esercizio della propria attività 41

42 LEASING APPALTO Circ. n. 44 del 27 ottobre 2009 L agevolazione spetta anche nell ipotesi in cui la società di leasing realizzi, affidando in appalto la relativa costruzione, un bene rientrante tra quelli agevolabili allo scopo di concederlo in locazione finanziaria all utilizzatore. L agevolazione spetta all utilizzatore Assumono rilievo i corrispettivi che la società di leasing/concedente liquida all appaltatore (SAL) nel periodo di vigenza; La società di leasing deve comunicare all utilizzatore i corrispettivi liquidati perché nel leasing appalto assumono rilevanza le porzioni di opere eseguite in appalto e accettate dalla società concedente ancor prima che il bene agevolato si renda disponibile per l impresa utilizzatrice Nel caso in cui sia prevista la clausola di prova a favore dell utilizzatore, assume rilevanza la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso utilizzatore 42

43 LEASE BACK Circ. n. 44 del 27 ottobre 2009 L agevolazione spetta anche nell ipotesi in cui il bene oggetto dell investimento, per il quale si fruisce dell agevolazione, formi oggetto di successivo contratto di lease-back. La cessione del bene nuovo alla società di leasing non determina la revoca 43

44 Meccanismo di calcolo: la media storica È necessario che il volume degli investimenti realizzati nei periodi di imposta agevolati superi la media degli investimenti effettuati nei cinque periodi d imposta precedenti Media mobile: I periodo agevolato: quinquennio II periodo agevolato: quinquennio Possibilità di escludere il periodo di imposta con investimenti maggiori La necessità di superare un plafond storico vale solo per le imprese che alla data del 25 giugno 2014 hanno almeno due periodi di imposta alle spalle (Circ. n. 90/2001) 44

45 Meccanismo di calcolo: la media storica Regole per il calcolo della media: Principio di omogeneità: occorre applicare a ritroso le regole descritte Ove si sottragga l anno più alto, si divide per 4 e non per 5 (Circ. n. 4/2002) Nei periodi agevolati rilevano solo gli investimenti realizzati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 Necessità di ragguagliare la media di confronto? 45

46 Calcolo dell agevolazione L incentivo (credito d imposta pari al 15%) si calcola sul valore degli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo agevolato (25 giugno giugno 2015) in eccesso rispetto alla media dei cinque esercizi precedenti (per investimenti in analoghi beni nuovi), con possibilità di escludere quello con importo più elevato. Ad esempio, per gli investimenti realizzati nel 2014, si calcolerà la media del periodo ; se l importo più elevato è del 2010, la media sarà data dalla somma di ( ) diviso quattro. Per gli acquisti del primo semestre 2015, la media invece è basata sul quinquennio , sempre con possibilità di esclusione dell annualità più elevata. Non si considerano gli acquisti di costo unitario inferiore a 10 mila euro. 46

47 Calcolo dell agevolazione L iter da seguire per determinare il credito d imposta è: individuare i beni acquisti nel quinquennio precedente che sarebbero stati agevolati in base alla presente norma; scartare l annualità che presenta i maggiori investimenti agevolabili (si tenga presente che negli anni 2009 e 2010 era in vigore la Tremonti-ter ed è quindi probabile che siano questi gli anni più rilevanti); calcolare la media per ottenere il parametro di riferimento con i nuovi investimenti agevolabili; calcolare il 15% sulla differenza tra i nuovi investimenti e la media come in precedenza calcolata. 47

48 Calcolo dell agevolazione La società Alfa S.r.l., costituita il , presenta i seguenti dati: Acquisti beni agevolabili Cessioni beni agevolabili Media di riferimento Credito d imposta spettante ( )ₓ15% ,50 48

49 Fruizione dell agevolazione Il credito d imposta: o o o va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio del secondo periodo d imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l investimento; per gli investimenti effettuati nel 2014 (media ) il credito d imposta è utilizzabile dal 1 gennaio 2016; per gli investimenti effettuati nel 2015 (media ) il credito d imposta è utilizzabile dal 1 gennaio deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta di riconoscimento e in quelle dei periodi in cui è utilizzato; è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite annuale dei euro; 49

50 Fruizione dell agevolazione o o o non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 56, co. 2; 61, co.1; 84; 109, co. 5 del Tuir; non è soggetto al limite dei 250 mila euro per i crediti di imposta "agevolativi ; Il credito non utilizzato in un anno dovrebbe essere utilizzato negli anni successivi 50

51 REVOCA 1. se il bene è ceduto a terzi o destinato a finalità estranee all esercizio d impresa prima del secondo periodo d imposta successivo all acquisto 2. se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il 31 dicembre del IV anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui l investimento è stato realizzato, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell agevolazione 51

52 REVOCA 1 Circ. n. 44 del 27 ottobre 2009 L agevolazione è revocata se il bene strumentale viene: ceduto a terzi destinato a finalità estranee all esercizio di impresa Costituiscono cause di revoca anche le seguenti fattispecie: dismissione conferimenti donazioni assegnazioni ai soci destinazione al consumo personale o familiare dell imprenditore del bene oggetto di investimento risoluzione del contratto di acquisto con riserva di proprietà per inadempimento del compratore (art del c.c) 52

53 REVOCA - 1. Circ. n. 44 del 27 ottobre 2009 prima (non entro il) del secondo periodo di imposta successivo all acquisto prima del 2016: per i beni agevolati nel 2014; prima del 2017: per i beni agevolati nel 2015; Esempio Acquisto del bene agevolato settembre 2014 Cessione del bene agevolato: dicembre 2015 (revoca) Cessione del bene agevolato: gennaio 2016 (no revoca) 53

54 REVOCA - 1 Circ. n. 44 del 27 ottobre 2009 L agevolazione non è revocata in caso di: Furto del bene agevolato (con regolare denuncia alle autorità competenti) Trasferimento del bene agevolato in occasione delle operazioni di: Fusione Scissione Trasformazione soggettiva (senza fuoriuscita dal regime di impresa) Il soggetto cui sono trasferiti i beni agevolati, subentra nell obbligo di conservarli per tutto il periodo di operatività del regime di revoca dell agevolazione Cessione di azienda o ramo di azienda Conferimento di azienda o ramo di azienda anche durante il periodo di sorveglianza dell agevolazione 54

55 REVOCA - 1 Al fine di rendere inoperante la revoca, l Agenzia ha richiesto che dagli atti relativi alla cessione o al conferimento risulti: o o da un lato la dichiarazione espressa del cedente/conferente che l azienda o ramo d azienda include investimenti oggetto dell agevolazione, di cui andranno indicati tipologia, momento di effettuazione, valore ed ogni altra notizia utile; dall altro, l impegno del cessionario/conferitario a mettere il bene nell ambito del compendio aziendale fino al periodo di sorveglianza dell agevolazione. Non comporta automaticamente la revoca dell agevolazione il trasferimento dell azienda per donazione, insieme alla successione per causa di morte. 55

56 REVOCA - 1 Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing comportano la revoca: o o il mancato esercizio del diritto di riscatto; la cessione del contratto di leasing entro il 2 periodo d imposta successivo a quello di realizzazione dell evento. Effetti della REVOCA - 1 Solo rettifica delle scritture contabili, poiché il credito di imposta non è stato ancora utilizzato 56

57 REVOCA 2 Il credito di imposta è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti entro il termine di cui all art. 43, DPR n.600/1973 in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell agevolazione (art. 18, co. 5, lett.b) Ratio Subordinare la conservazione dell agevolazione al mantenimento del bene in strutture produttive situate nel territorio dello Stato Limite temporale Quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta dell investimento (articolo 43, co.1. D.P.R. n. 600/1973) 57

58 REVOCA 2 L utilizzazione del bene all interno dello Stato deve risultare da apposita dichiarazione del cessionario, pena la decadenza dell agevolazione con produzione dei relativi effetti in capo al cedente. 58

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015 Como, 3.3.2015 INFORMATIVA N. 11/2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... pag. 2 3 Ambito oggettivo

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