Aspe% fiscali degli en/ di cultura. Lia Migale - Università Sapienza, Roma

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1 Aspe% fiscali degli en/ di cultura

2 Sogge% dei vantaggi fiscali OAenere maggiori vantaggi fiscali per gli en/ priva/ che operano nella cultura significa avere uno strumento di rafforzamento del seaore, sia come crescita numerica, sia come crescita dimensionale degli en/ che vi operano. Intendendo la crescita di operatori priva/ no profit come un vantaggio pubblico in una visione di delega alla colle%vità di determinate funzioni ed operazioni. Il Ministero per i Beni e le A%vità culturali può cos/tuire o partecipare a fondazioni aven/ personalità giuridica di diriao privato secondo le disposizioni del decreto legisla/vo 20 oaobre 1998, n A tal fine, il Ministero con il D.M. 27 novembre 2001, n. 491 esplicitava e regolamentava queste. Le Fondazioni per la ges/one e valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle a%vità culturali possono rientrare tra le Fondazioni speciali e le c.d. Fondazioni di partecipazione

3 Le fondazioni di partecipazione Le Fondazioni di partecipazione si dis/nguono per alcuni specifici requisi/: a) sono cos/tuite da patrimonio a struaura aperta; b) l aao cos/tu/vo è un contraao plurilaterale con comunione di scopo e può ricevere l adesione di altre par/ oltre quelle originarie; c) la struaura aperta consente la variazione del numero dei contraen/; d) possono farne parte Stato, Regioni, En/ pubblici e priva/; e) all a%vità della fondazione possono aderire altri sogge% in qualità di Partecipan/, in quanto contribuiscono in modo determinante alla sopravvivenza dell Ente mediante versamen/ di somme di denaro, con prestazione di lavoro volontario, con la donazione di beni mobili e immobili; f) l asseao patrimoniale è dato da un fondo patrimoniale (intangibile) e comprensivo del fondo di dotazione e dal fondo di ges/one per l a%vità.

4 Gli en/ non commerciali Il seaore privato di En/ non commerciali che hanno come scopo e a%vità precipua quello della tutela, valorizzazione e promozione di beni e a%vità culturali, o che opera nel campo dello speaacolo, si compone essenzialmente di due /pologie di is/tu/: le Fondazioni e le Associazioni. Si stanno peraltro sviluppando (sono già esisten/ ed operan/) dei Consorzi tra Fondazioni e Associazioni che operano in un definito campo dei beni e delle a%vità culturali, al fine di ges/re operazioni di caraaere più commerciale o per poter partecipare a gare. I due organismi sono essenzialmente, ma non completamente, equipara/ dalla disciplina fiscale dal D.Lgs 460/97 che ha comportato una regolamentazione degli En/ non commerciali (E.n.c.) e delle Organizzazioni non lucra/ve di u/lità sociale (ONLUS).

5 Fondazioni e associazioni Sia le Fondazioni che le Associazioni sono previste nell'art. 12 del Codice Civile nel Titolo II dedicato alle Persone giuridiche. Nelle Fondazioni l'elemento prevalente è il patrimonio, essendo en/ des/na/ dalla volontà di un fondatore all'amministrazione di beni per un determinato scopo. Nelle Associazioni invece prevale l'elemento personale, in quanto sono cos/tuite da gruppi di persone riunitesi per il raggiungimento di uno scopo. Un differenza neaa c'è poi sullo scopo, infa% "nelle associazioni esso è interno all'ente che mira, infa%, a realizzare interessi propri e/o comuni agli associa/; nelle Fondazioni il fine è, al contrario, esterno all'ente, in quanto al medesimo aaribuito dal fondatore"

6 Operare in alcuni seaori e perseguire finalità di solidarietà sociale Fondazione Onlus D.Lgs 460/97 Divieto di distribuire u/li anche in maniera indireaa Obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento o per qualunque altra causa, ad altra Onlus o per fini di pubblica u/lità Fondazione Non Onlus En/ non commerciali En/ commerciali

7 Ente non commerciale L a%vità è considerata commerciale se: 1. È svolta con abitualità, sistema/cità e professionalità 2. È svolta con adeguata organizzazione imprenditoriale 3. I corrispe%vi dei beni e servizi des/na/ al mercato devono servire a remunerare i faaori produ%vi necessari a produrli L a%vità è considerata non commerciale se: Diverse da quelle dell art.2195 c.c. Rese in conformità alle finalità is/tuzionali Rese senza specifica organizzazione I corrispe%vi non eccedono i cos/ di direaa imputazione

8 Gli en/ non commerciali e le ONLUS La 460/97 è la prima legge che in qualche maniera iden/fica lo scopo non lucra/vo di alcuni is/tu/ e lo valorizza in termini di agevolazioni fiscali, dis/ngue e crea una scala di vantaggi a seconda che sia Ente non commerciale (E.n.c.), Ente associa/vo, o Organizzazione non lucra/va a finalità sociale e di "promozione della cultura e dell'arte. Risulta già evidente che c'è una prima differenza tra Fondazioni (E.n.c.) e Associazioni (E. associa/vo), laddove non abbiano lo statuto di ONLUS, benché, i due is/tu/ tendano ad avvicinarsi nelle Fondazioni di partecipazione, e benché l'art.111 del T.U.I.R. modificato dalla 460 dice che gli en/ associa/vi sono cos/tui/ da "associazioni, dai consorzi, e dagli altri en) non commerciali di )po associa)vo". Così come risulta evidente che le ONLUS sono da un lato una categoria ristreaa degli E.n.c. e dall'altra che non sono qualifica/ solo dalla finalità no profit, ma anche dalla finalità sociale.

9 ONLUS Il decreto legisla/vo numero 460 del 4 dicembre 1997 ha is/tuito le Onlus, acronimo che indica le Organizzazione non Lucra/ve di U/lità Sociale, introducendo non dei nuovi sogge% giuridici, ma delle qualifiche fiscali rappresenta/ve di un regime tributario agevolato. sono Onlus di diri/o le organizzazioni di volontariato, le coopera/ve sociali (e consorzi di coopera/ve al 100%), le organizzazioni non governa/ve

10 Perché un ente possa essere definito come Onlus è necessario che svolga la sua a%vità in determina/ seaori (assistenza sociale e socio- sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dileaan/s/co, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse ar/s/co e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente, promozione della cultura e dell arte, tutela dei diri% civili, ricerca scien/fica) persegua esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Ci sia assenza di scopo di lucro che deve discendere da: a) divieto di distribuire u/li e avanzi di ges/one, b) obbligo di impiegare gli u/li per la realizzazione delle a%vità is/tuzionali, c) obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica u/lità

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14 Il traaamento fiscale In sintesi, nel D.Lgs. 460/97 e nel T.U.I.R. si ha che: A) la definizione (art. 87 co.1/c T.U.I.R) di E.n.c. è data essenzialmente per esclusione, ovvero è E.n.c. chi non compie in maniera esclusiva o prevalente a%vità commerciale. Da ciò consegue che non sono i sogge% ad essere defini/, bensì le a%vità da essi compiu/ per: a) raggiungere gli scopi; b) in direaa connessione con gli scopi; c) per altro. B ) Per gli E.n.c. il Reddito complessivo non è determinato in forma unitaria quale risultato di bilancio (come avviene per le imprese - en/ commerciali), ma è il risultato della sommatoria delle diverse componen/ di reddito (fondiari, di capitale, di impresa e diversi) (art. 108).

15 Dunque, l'a%vità is/tuzionale non comporta reddito imponibile, cioè le quote associa/ve, le adesioni e i contribu/ ricevu/ nell'ambito dell'a%vità is/tuzionale non concorrono alla formazione dell'imponibile. Non concorrono al reddito anche: a) la raccolta occasionale di fondi (che è esclusa anche dall'imposizione dell'iva e da ogni altro tributo); b) i contribu/ da amministrazioni pubbliche.

16 C) Per effeao del cosiddeao decreto sulla compe//vità (D.L. n. 35 del 2005), le persone fisiche e gli en/ sogge% all IRES, in par/colare società ed en/ commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei reddi/, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di euro annui (più specificatamente, l erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limi/). In alterna/va alla deducibilità prevista dal citato decreto sulla compe//vità, n. 35 del 2005, le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, en/ commerciali, eccetera), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddeae possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

17 D) Come già an/cipato, un traaamento di maggior favore, anche se non di molto, c'è per gli E.n.c che sono di /po associa/vo e per gli E.n.c. che hanno la qualifica di ONLUS. Ovvero gli en/ associa/vi godono di esenzioni per quelle a%vità commerciali (bar e servizi turis/ci) svol/ nei confron/ degli associa/; però devono nello statuto specificare la loro natura non profit con il divieto di distribuzione di u)li e di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, oltre a specificare norme che rispe8no il cara9ere democra)co dell'ente e obblighi di rendicontazione. Le ONLUS come si vede nello schema hanno diriao ad esenzioni o traaamen/ di favore su alcune imposte, godono poi del vantaggio di poter ricevere erogazioni da persone fisiche che sono in detrazione d imposta.

18 Fiscalità e mecena/smo culturale (da Pietro Antonio Valen/no) Le erogazioni liberali a favore della cultura rappresentano la forma aauale del mecena/smo dove una pluralità dei donatori sos/tuisce il munifico proteaore delle ar/ e degli ar/s/ del passato. Nei paesi di cultura anglosassone il mecena/smo diffuso cos/tuisce, da più di un secolo, uno dei principali canali di finanziamento delle a%vità culturali, mentre in Italia, e nell Europa con/nentale, è stata scoperta solo da pochi anni questa possibile nuova forma di finanziamento della cultura. Per s/molare la propensione a donare delle imprese e dei ciaadini, per promuovere e sostenere gli a% di mecena/smo a favore di sogge% (pubblici o priva/ e tra tu%, le Onlus) che svolgono a%vità di rilevante valore culturale o ar/s/co, si è ritenuto che le agevolazioni fiscali fossero lo strumento principe.

19 La fiscalità premiale La fiscalità premiale a favore delle erogazioni liberali riguarda le imposte direae e il beneficio è diverso a seconda che l aao di liberalità sia effeauato da coloro che sono sogge% alla Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) o da coloro che sono sogge% alla Imposta sul Reddito delle Società (IRES). In sintesi, per le donazioni provenien/ dalle: - persone fisiche, ma anche dalle Fondazioni bancarie, si applica l art. 15 leaera h) del TUIR DPR 917/1986 che prevede la detrazione, dall imposta lorda, del 19% della donazione; - società si applica l art. 100, comma 2, leaera m), del TUIR DPR 917/1986 che permeae la piena deduzione dal reddito delle somme erogate. L Erario, per il recupero del minor ge%to fiscale, fissa un teao massimo alle agevolazioni consen/te; il vincolo non ha effeao sul donatore ma sul beneficiario delle erogazioni ecceden/ il limite prefissato.

20 La legislazione fiscale italiana non incen/va, pertanto, le donazioni individuali ma quelle provenien/ dalle imprese. Infa%, sono le imprese la fonte principale del mecena/smo: complessivamente nel periodo , il 64,4% delle donazioni (in valore) è stato originato dalle società, il 35,4% dagli en/ non commerciali (in prevalenza le Fondazioni bancarie) e solo lo 0,2% dalle persone fisiche. Le imprese, nel loro rapporto con il seaore della cultura, possono far ricorso a più strumen/ di fiscalità agevolata; possono sostenere la cultura aaraverso le erogazioni liberali, u/lizzando la premialità prevista dall art. 100, comma 2, leaera m), del TUIR, o possono far ricorso al contraao di sponsorizzazioni e u/lizzare i benefici fiscali concessi dall art. 108, comma 2 sempre del TUIR. L u/lizzo delle sponsorizzazioni a tutela e sostegno della cultura è previsto dal Codice dei beni culturali che, all art. 120.Fiscalmente le somme erogate aaraverso il contraao di sponsorizzazione, rientrando tra le spese di pubblicità e propaganda delle imprese, sono interamente deducibili come per le erogazioni liberali. La differenza risiede nel faao che le sponsorizzazioni devono essere assoggeaate ad IVA del 20%. La dimensione economica delle sponsorizzazioni culturali non è nota e le s/me disponibili differiscono in moto rilevante. Anche u/lizzando quella più cautela/va, sembra che si possa ragionevolmente affermare che il contraao di sponsorizzazione rappresen/ il canale preferito dalle imprese per il finanziamento di a%vità culturali benché fiscalmente sia meno vantaggioso di quello delle erogazioni liberali.

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