COMUNE DI CASTELBELLINO Provincia di Ancona Area Urbanistica

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1 COMUNE DI CASTELBELLINO Provincia di Ancona Area Urbanistica Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29 novembre 2006 Modificato con delibera di C.C. n. 13 del Modificato con delibera di C.C. n. 67 del (in rosso le modifiche apportate)

2 PREMESSA Il presente provvedimento disciplina una serie di interventi edilizi cosiddetti minori, riconducibili al concetto di pertinenza. Tali interventi, per la loro modesta dimensione, sono esclusi dal concetti di nuova costruzione di cui all art. 3, p.to e.6) del D.P.R. 380/01 (Testo unico dell edilizia) e pertanto possono essere realizzati mediante semplice Denuncia di inizio attività anche in zona agricola: con ciò andando incontro alle esigenze ripetutamente manifestate dalla popolazione residente, di disporre di piccole strutture attrezzate per la cura dei giardini e degli orti, per la custodia dei cani, per la fruizione degli spazi aperti dell abitazione. Art. 1 Gli interventi devono essere realizzati in maniera tale da non pregiudicare il decoro delle abitazioni. Negli interventi in condominio (sia nelle parti comuni che in quelle private) ciascun intervento dovrà conformarsi al primo che per ciascuna tipologia fosse già stato approvato in quel fabbricato. Pertanto nella D.I.A. dovrà essere specificato se l intervento in oggetto è il primo di quel tipo nel fabbricato. In caso positivo, dovrà essere prodotta apposita delibera dell assemblea di condominio che approva la tipologia e assume l impegno di realizzare nella stessa maniera gli interventi successivi. In caso contrario, l intervento dovrà conformarsi alle caratteristiche dell elemento già realizzato da documentare mediante adeguata documentazione fotografica. Ciò vale in particolare per quegli interventi, ancora da realizzare su stabili nei quali siano stati già effettuati interventi simili, prima dell entrata in vigore del presente Regolamento. Tutte le pertinenze che ai sensi del presente regolamento devono essere prive di tamponamenti laterali possono tuttavia essere delimitate lateralmente da graticci in legno con passo non inferiore a cm 10x10, con funzione di sostegno per piante rampicanti. Ai sensi dell art. 3, p.toe.6) del D.P.R. 380/2001, il volume complessivo dei manufatti pertinenziali con consistenza volumetrica, di cui al presente articolo deve essere inferiore al 20% della cubatura del fabbricato principale a cui vanno a costituire pertinenza. Quando le pertinenze sono previste su corti comuni condominiali, la percentuale del 20% va riferita all intero edificio. Possono essere installati più manufatti (di tipo diverso) per ogni unità abitativa, purchè il volume complessivo rientri nel 20% sopra specificato. I manufatti con caratteristiche e consistenza non conformi a quelle descritte nel presente Regolamento, non rientranti quindi nella fattispecie edilizia di pertinenza, sono considerati interventi di nuova costruzione, soggetti al rispetto della relativa normativa ed al regime del Permesso di Costruire. Art. 2 La pertinenza consiste in un volume privo di autonomo accesso dalla via pubblica e insuscettibile di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche. Debbono pertanto ritenersi pertinenze quelle opere accessorie all edificio principale che non siano significative in termini di superficie e di volume e che per la loro strutturale connessione con l opera principale siano prive di valore venale ed autonomo. La pertinenza non costituisce parte accessoria di un edificio in quanto non si configura come elemento fisico, strutturale e funzionale integrativo dell organismo originario e non separabile da questo. Art. 3 La realizzazione di opere pertinenziali non è soggetta al rilascio di Permesso di costruire, ma di Denuncia di Inizio Attività, come precisato ai successivi articoli del presente regolamento. La documentazione da allegare alla D.I.A. sarà quella stabilita dalla normativa vigente alla data di presentazione della denuncia stessa. I soggetti abilitati a presentare la richiesta sono quelli indicati dalle vigenti disposizioni di legge. I manufatti ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale sono comunque assoggettati alle specifiche disposizioni normative, autorizzative e procedurali in queste vigenti. Pag 1

3 Art. 4 Fermo restando il limite volumetrico di cui all art. 1, sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell Art. 7 della Legge 25 marzo 1982, n. 94 dell art. 3, p.to e.6) del D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni, e soggetti al regime della Denuncia di Inizio attività, i piccoli manufatti amovibili al servizio delle aree verdi e/o cortilive quali piccole serre di ferro e vetro, in struttura leggera ed opere assimilabili (tutte di volume massimo pari a 10 mc. ed altezza interna media inferiore a m 2.20 e massima inferiore a m 3,00). L installazione di tali manufatti è consentita una tantum (in deroga a distanze ed indici planovolumetrici di Piano Regolatore) per unità immobiliare, possibilmente nei retro degli immobili e nel rispetto delle norme del Codice Civile, igienico-sanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. Le strutture non possono avere funzione di ricovero autovetture. Art. 5 Fermo restando il limite volumetrico di cui all art. 1, sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell Art. 7 della Legge 25 marzo 1982, n. 94 dell art. 3, p.to e.6) del D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni, e soggetti al regime della Denuncia di Inizio attività, i gazebo a servizio della residenza, limitatamente ad uno per unità immobiliare e giardino (le due condizioni devono coesistere); oltre al rispetto del Codice Civile, igienico-sanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali, tali manufatti in struttura leggera devono attenersi alle seguenti prescrizioni: h. max esterna = m 2,50; superficie coperta max = pari al maggiore tra 12,00mq e 2,5mq/abitazione nell edificio; la struttura non può essere tamponata; può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti (teli in tessuto, pvc, cannucciaia e simili); la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale); eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all interno degli edifici; nel caso che il manufatto venga coperto con i pannelli solari di cui al punto precedente la superficie coperta max = pari al maggiore tra 24,00mq e 5 mq/abitazione nell edificio, con una superficie di pannelli non inferiore al 75% dell intera copertura. la struttura dovrà avere forma regolare (quadrato, cerchio, esagono o similare); la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture. Art. 6 Fermo restando il limite volumetrico di cui all art. 1, sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell Art. 7 della Legge 25 marzo 1982, n. 94 dell art. 3, p.to e.6) del D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni, e soggetti al regime della D.I.A., i pergolati (su terrazzi, corti e giardini esclusivi o condominiali), a servizio della residenza, di abbellimento degli edifici principali. Dovranno comunque essere rispettate, oltre alle norme del Codice Civile, igienico-sanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici ed a quelle sovraordinate alle disposizioni comunali, le seguenti prescrizioni: h. max esterna= m 2,50; superficie coperta massima = pari al maggiore tra mq. 10,00 (addossati alle abitazioni)e 2,5mq/abitazione nell edificio; la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo e ghisa.trattasi quindi di intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura, che non dovrà avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata (salvo che per le murature esterne dell edificio già esistenti); può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti (teli in tessuto, pvc, cannucciaia e simili); la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale); eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all interno degli edifici; nel caso che il manufatto venga coperto con i pannelli solari di cui al punto precedente la superficie coperta max = pari al maggiore tra 20,00mq e 5 mq/abitazione nell edificio, con una superficie di pannelli non inferiore al 75% dell intera copertura. la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture. Pag 2

4 Art. 7 Fermo restando il limite volumetrico di cui all art. 1, sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell Art. 7 della Legge 25 marzo 1982, n. 94 dell art. 3, p.to e.6) del D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni, e soggette al regime della D.I.A., le casette ricovero attrezzi da giardino (annesso all abitazione) in struttura leggera (legno metallo, e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione) di volume massimo pari a 10 mc. ed altezza interna media inferiore a m 2.20 e massima inferiore a m 3,00. La loro installazione, possibilmente nei retro degli immobili, dovrà rispettare quanto prescritto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti, dal Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. La struttura non può avere funzione di ricovero autovetture. Art. 7 bis Fermo restando il limite volumetrico di cui all art. 1, sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell art. 3, p.to e.6) del D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni, e soggette al regime della D.I.A., i forni, barbecue e/o coperture per gli stessi (annessi all abitazione), qualora realizzati in muratura, legno e metallo di volume massimo pari a 10 mc. ed altezza massima inferiore a m 2,70. La loro installazione, possibilmente nei retro degli immobili, dovrà rispettare quanto prescritto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti, dal Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. Art. 8 Fermo restando il limite volumetrico di cui all art. 1, sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell Art. 7 della Legge 25 marzo 1982, n. 94 dell art. 3, p.to e.6) del D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni, e soggetti al regime della D.I.A. i manufatti di cui al presente articolo. La loro installazione, possibilmente nei retro degli immobili, dovrà rispettare quanto prescritto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti, dal Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. 8.1 Protezione degli ingressi degli edifici E consentita l installazione di manufatti per la protezione degli ingressi principali degli edifici residenziali (o delle singole unità abitative). Questi possono essere costituiti da infissi protettivi posti a chiusura di rientranze (chiuse su due o tre lati, oltre al solaio di copertura) già esistenti, ma mai aggettare oltre il filo esterno del fabbricato. In tutti i casi suddetti la chiusura verticale dovrà essere realizzata esclusivamente con infissi scorrevoli a tutt altezza, completamente apribili a pacchetto e con specchiature trasparenti (tipo Sun-room e simili). La copertura dovrà essere realizzata sempre con struttura leggera (legno, pannelli coibentati, ecc). La realizzazione della protezione non dovrà pregiudicare le condizioni di aerazione ed illuminazione dei locali abitabili esistenti e l altezza media non dovrà essere inferiore a ml 2,40. L area chiusa non può superare la misura di mq 4,00, con un massimo di ml 2,00 di profondità rispetto all ingresso. 8.2 Pensiline a sbalzo Possono essere installate pensiline per la protezione e l ombreggiatura degli infissi e dei balconi. Le pensiline devono essere a sbalzo, senza elementi verticali portanti (pilastrini e simili). La sporgenza dal filo del muro esterno del fabbricato deve essere quella strettamente necessaria allo svolgimento della funzione protettiva e deve comunque essere raccordata con quella di eventuali altri elementi presenti sulla facciata (aggetti, rientranze, decorazioni e simili). Nel caso di protezione di balconi, la sporgenza della struttura di riparo non può superare quella del balcone sottostante. 8.3 Infissi per la protezione delle logge La chiusura delle logge mediante infisso costituisce aumento della SUL, pertanto è ammessa solo ed esclusivamente a condizione che sia disponibile la relativa volumetria. 8.4 Tettoie per ricovero autovetture Nel caso in cui l abitazione risulti sprovvista di autorimessa, oppure l autorimessa esistente sia insufficiente in rapporto alla dotazione minima (prevista dagli strumenti urbanistici edilizi vigenti) è consentita l installazione, nelle aree scoperte dei fabbricati residenziali, di manufatti per il riparo delle autovetture, conformi alle caratteristiche costruttive previste per i pergolati, di superficie coperta pari a quella strettamente Pag 3

5 necessaria al raggiungimento della dotazione minima, considerando per ogni posto auto uno spazio di ml. 2,50 x 5,00. La struttura può essere coperta interamente con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale) e gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all interno degli edifici. I nuovi posti auto così realizzati dovranno essere regolarmente accatastati. Non potranno essere venduti separatamente dall abitazione cui sono connessi da vincolo di pertinenzialità. Art. 9 I manufatti con caratteristiche dimensionali superiori a quelli descritti negli articoli precedenti, non rientranti quindi nella fattispecie edilizia di pertinenza, sono soggetti al regime del Permesso di costruire. Art. 10 E soggetta al regime della D.I.A. l installazione, su suolo privato, di strutture temporanee, anche tamponate, ma completamente e facilmente amovibili. Tali strutture possono essere installate in tutto il territorio comunale e devono essere destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee o stagionali, come quelle di seguito elencate: - attrezzature, chioschi, tettoie, copertura di impianti sportivi, ombreggiature per parcheggi ed altri manufatti destinati ad uso commerciale, pubblicitario o turistico-ricreativo; - manufatti di supporto per lo svolgimento di opere edilizie, di scavo, di realizzazione di infrastrutture stradali e di rete, etc. quali baracche di cantiere, containers attrezzati, wc e simili; - manufatti destinati a svolgere funzioni provvisorie di deposito e magazzinaggio per particolari esigenze di attività commerciali o produttive esistenti, da installare nelle aree accessorie al fabbricato, o ai fabbricati, sede dell attività, oppure in aree diverse anche non edificate, purché già urbanizzate e sistemate (piazzali, parcheggi, etc.); - manufatti occorrenti a sostituire temporaneamente edifici, o parti edificio, cui siano venute meno, per qualsiasi motivo, le condizioni di agibilità; - manufatti destinati a svolgere funzioni provvisorie per l esercizio dell attività agricola e/o agrituristica, quali tettoie, ricoveri, ombreggiature, etc. diversi da quelli già normati dalla LR 13/90; - serre provvisorie/stagionali costituite da teli di materiale plastico sostenute da montanti semplicemente infissi nel terreno. Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze per le quali vengono installati, la loro localizzazione nell area di sedime dovrà essere coordinata con le altre costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di fuga. La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali, a quanto previsto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti e dal Codice della Strada e non devono essere interessate aree verdi, aiuole, alberature anche singole, aree sia pubbliche che private interessate alla sosta; non devono inoltre causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale. I manufatti potranno essere realizzati con le seguenti tipologie costruttive: - elementi semplici prefabbricati da assemblare di materiale leggero (legno, metallo, etc.) che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità; - elementi monoblocco finiti trasportabili tipo containers attrezzati, cabine, wc e simili; - rimorchi attrezzati tipo caravan. Prima della presentazione della D.I.A. dovrà essere acquisito il positivo parere preliminare dell ufficio tecnico, che acquisirà anche la valutazione dell Amministrazione comunale. Oltre alla documentazione prevista dal R.E.C., per questi manufatti dovrà essere presentata una dichiarazione a firma del richiedente in cui siano esplicitamente indicati: - il periodo di tempo entro il quale il manufatto resterà installato, specificando se stagionale o temporaneo; - le motivazioni che giustificano la necessità di installare il manufatto; - l impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo autorizzato; - l impegno alla rimozione immediata del manufatto in seguito a semplice comunicazione del Comune in caso di sopravvenute esigenze che ne obblighino la rimozione; - l impegno alla manutenzione ed al mantenimento del decoro delle aree interessate; - l impegno a che, una volta rimosso il manufatto, i luoghi vengano ripristinati nella situazione antecedente l installazione dello stesso. Non è prevista alcun tipo di proroga automatica dei termini di tempo entro i quali il manufatto va rimosso. Pag 4

6 Nel caso di manufatto a carattere stagionale lo stesso potrà essere nuovamente installato, ove nel frattempo non intervengano nuove normative ostative, la corrispondente stagione dell anno successivo previa acquisizione di nuovo titolo abilitativo; se il titolare è lo stesso e non vengono modificate le caratteristiche costruttive e dimensionali e la posizione del manufatto, potrà non essere nuovamente presentata la documentazione già acquisita. Nel caso di manufatti a carattere temporaneo, in caso necessiti il mantenimento per un periodo di tempo più lungo, dovrà essere acquisito nuovo titolo abilitativo entro i termini di scadenza di quello precedente; in tal caso potrà non essere nuovamente presentata la documentazione già acquisita, ma dovrà comunque essere specificatamente motivata la ragione del prolungamento dei termini. L autorizzazione, nel caso di occupazione di suolo pubblico, è rilasciata con le modalità previste dal Regolamento Comunale disciplinate il Canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche. Art ACCESSORI DI EDIFICI PRODUTTIVI, COMMERCIALI, TURISTICO/RICREATIVI Fermo restando che possono essere installati come accessori delle eventuali residenze presenti in questi edifici tutti i manufatti indicati negli articoli precedenti, per l esercizio delle attività produttive, commerciali turistico-ricreative e similari è consentita l installazione dei manufatti di seguito elencati, che sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell art. 7 della Legge 25 marzo 1982, n. 94 dell art. 3, p.to e.6) del D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni, e soggette al regime della Denuncia di Inizio Attività Tettoie, pergolati, gazebi, tende con struttura fissa a terra Fermo restando il limite volumetrico di cui all art. 1, è consentita l installazione di tettoie, pergolati, gazebi, tende con struttura fissa a terra, a protezione di terrazzi o aree scoperte, come pertinenza di edifici o unità immobiliari destinati all esercizio di attività produttive, commerciali e turistico-ricreative esistenti. Le strutture portanti possono essere realizzate in legno o in metallo. Le tettoie ed i gazebi possono essere coperti con pannelli trasparenti in vetro, policarbonato o simili, legno, rame, tegole canadesi, tegole in laterizio, purché coordinate con quelle già presenti nelle coperture esistenti dell edificio, non è consentita la copertura con la sola guaina impermeabilizzante, è inoltre possibile installare, in luogo della copertura o sopra la stessa, pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. I manufatti non possono essere tamponati in maniera fissa sui lati, salvo che per le murature esterne dell edificio già presenti. Vale la stessa disciplina dimensionale stabilità per gli interventi a carattere residenziale, con un incremento massimo del 50% Strutture ombreggianti per parcheggi Fermo restando il limite volumetrico di cui all art. 1, è ammessa l installazione di strutture ombreggianti per i parcheggi, siano essi destinati ai mezzi dell azienda e dei suoi dipendenti che a quelli dei clienti. I manufatti dovranno avere struttura portante in legno o in metallo, anche come tensostruttura, la copertura potrà essere realizzata con teli in tessuto plastificato, con teli di materiale plastico, con cannucciaia o similari,, è inoltre possibile installare, in luogo della copertura o sopra la stessa, pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. I manufatti potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non le corsie di transito. Nel rispetto delle suddette condizioni, l ombreggiatura potrà essere estesa a tutta l area destinata a parcheggio. Tuttavia le attività produttive insediate in aree individuate dal P.R.G. come residenziali dovranno attenersi a quanto previsto per gli interventi su edifici residenziali. Pag 5

7 11.2 SERRE, CAPANNI RICOVERO ATTREZZI ED ALTRI INTERVENTI Serre fisse E consentita la messa in opera di serre protettive stabili per giardinaggio ed orticoltura, sia nelle zone urbane (o equiparate), sia nelle zone agricole (o equiparate) come accessorio di edifici residenziali o in terreni utilizzati anche da soggetti non rientranti nei casi previsti dalla LR 13/90. Le serre devono essere destinate esclusivamente alla protezione delle piante, sia in terra che in vaso, e non possono essere utilizzate per altre funzioni (ricovero per attrezzi, ripostiglio, etc.). L altezza massima non può essere superiore a ml 2,70, con altezza media massima pari a ml 2,20. Nelle aree urbane la superficie utile lorda massima sarà calcolata in rapporto alla superficie coperta del fabbricato, per un massimo complessivo di 0,05 mq/mq di superficie coperta, in proporzione alla quota di proprietà condominiale. Nelle zone agricole, per i proprietari non aventi i requisiti di cui alla L.R.13/90, la superficie utile lorda sarà calcolata in rapporto alla superficie coperta del fabbricato principale, con un max complessivo di 0,15mq/mq di superficie coperta, in proporzione alle quote di proprietà Capanni ricovero attrezzi E ammessa, nelle zone agricole E, E3, E4, la realizzazione di capanni ricovero attrezzi da giardino in struttura leggera (legno o metallo, e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione) di volume massimo pari a 20 mc. ed altezza interna media inferiore a m 2.20 e massima inferiore a m 3,00, rivestiti in legno e con copertura in tegole o coppi. Tali manufatti devono rispettare le seguenti condizioni: - Non avere aperture all esterno (porte o finestre) oltre la porta di ingresso; - Non disporre, all interno, di punti acqua; - Non disporre di servizi igienici; - Disporre, all esterno, di max 1 punto luce. La struttura non può avere funzione di ricovero autovetture Manufatti per la detenzione dei cani E consentita la realizzazione, in aree esterne ai centri edificati e libere da fabbricati residenziali, di costruzioni per la detenzione di cani (esclusi canili e rifugi), per un massimo di 10 capi per ciascun insediamento. La distanza, in linea d aria, tra due insediamenti non può essre inferiore a ml Tali opere devono essere conformi a quanto previsto dall art. 1 del Regolamento Regionale 13/11/2001, n. 2 Attuazione della L.R. 20/01/1977, n. 10 Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo e possono prevedere locali di ricovero per il riparo dalle intemperie (art. 1 comma 3 R.R. 2/2001) per una superficie coperta complessiva non superiore a mq. 10 per ciascun esemplare ed una altezza massima non superiore a ml. 2,20. La struttura potrà essere tamponata lateralmente per una superficie coperta massima di mq 7,00. La copertura dovrà essere in materiale idoneo, trattato in maniera da ridurre l impatto ambientale. Le eventuali pareti perimetrali dovranno essere in legno naturale. La costruzione è ammessa esclusivamente nelle zone agricole E, E3, E4 del P.R.G. Per la realizzazione dovrà essere dimostrata la disponibilità di almeno mq di terreno, senza soluzione di continuità. La distanza minima dei manufatti dai confini è ml 5,00. E ammessa una distanza inferiore previo parere favorevole del confinante. La distanza dalle abitazioni non può essere inferiore a ml 75,00. Tali interventi devono obbligatoriamente essere assoggettati al parere favorevole dell ASUR. All interno dei centri abitati la superficie coperta occupata dai locali di ricovero non può essere superiore a mq 4,00 per ciascun alloggio, con le caratteristiche (materiali, altezza massima) previste per quelli extraurbani. Gli interventi all esterno dei centri abitati sono soggetti al rilascio di Permesso di costruire Serbatoi g.p.l I serbatoi per lo stoccaggio di g.p.l. ad uso riscaldamento per la residenza devono essere realizzati interrati, salvo eventuali inderogabili esigenze tecnico-normative da dimostrare all atto della presentazione della pratica. Pag 6

8 Art. 12 Nelle nuove urbanizzazioni tutti i lotti dovranno avere, al loro interno, gli stacchi per l allaccio alle reti (telefono, metano, acqua, elettricità, fognatura). I marciapiedi dovranno avere larghezza pari al limite di legge vigente al momento dell adozione della lottizzazione. Nelle lottizzazioni adottate dopo la data di approvazione del presente regolamento, i marciapiedi dovranno avere larghezza non inferiore a ml 1,50. La finitura superiore, salvo diversa indicazione dell Amministrazione comunale, dovrà essere in blocchetti di cemento (betonelle). Ogni lotto dovrà essere servito da un passo carrabile. L eventuale secondo passo carrabile dovrà essere preventivamente approvato dall Amministrazione comunale, comunque a condizione che non vengano pregiudicati posti auto, ovvero che ne vengano reperiti in misura uguale al numero eventualmente soppresso. Art. 13 La realizzazione di scavi su strade ed aree pubbliche, per la realizzazione e la manutenzione delle reti tecnologiche, è ammessa alle seguenti condizioni: - l'inizio dei lavori deve essere comunicato all'ufficio Tecnico; - durante l'esecuzione dei lavori deve essere garantita la circolazione dei mezzi, anche pesanti; - eventuali danni arrecati ad opere pubbliche esistenti o eventuali imprevisti, siano tempestivamente comunicati all'ufficio Tecnico e riparati e/o eliminati dietro direttive, insindacabili, dello stesso; - gli scavi dovranno essere ripristinati a regola d'arte e con materiali inerti calcarei, e, per uno spessore di cm 20, mescolati con cemento a kg 70/mc; - i lavori di ripristino delle sedi stradali asfaltate dovranno essere effettuati, oltre al ricarico dello scavo con 10 cm di Bynder fino alla quota di campagna, nel modo seguente: a) quando lo scavo interessa fino a metà della corsia, cunetta compresa, l'asfaltatura, con tappetino dello spessore di cm 3,00, dovrà avvenire per tutta la larghezza della corsia stessa; b) quando lo scavo interessa entrambe le corsie l'asfaltatura, con tappetino dello spessore di cm 3,00, dovrà essere effettuata per tutta la larghezza della sede stradale stessa; - prima del saldo finale da pagare, da parte dell ente gestore o da chi richiede l autorizzazione, alla ditta esecutrice materiale dei lavori, deve essere richiesto, all'ufficio Tecnico Comunale, il nulla osta per il ripristino di eventuali danni causati. In caso di inadempienza verranno addebitate tutte le eventuali responsabilità civili e penali, nonché le spese per il ripristino dei danni; Saranno eseguite e cura e spese del richiedente eventuali rimozioni e/o spostamento delle linee esistenti. Tali interventi sono soggetti a semplice autorizzazione da parte dell Ufficio tecnico. Le tariffe ed eventuali cauzioni saranno stabilite di anno in anno dall Amministrazione comunale. Qualora l esecuzione di scavi per la realizzazione e la manutenzione delle reti tecnologiche, comportino la realizzazione di manufatti fuori terra, notevoli opere murarie ed ingenti scavi e reinterri, in riferimento a quanto previsto dall art. 5 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, dovrà essere presentata una Denuncia Inizio Attività, tale valutazione sarà effettuata dall Ufficio Tecnico comunale. In tutti gli altri casi sarà sufficiente il rilascio della sopra citata autorizzazione. Art. 14 Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente Regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine del mantenimento delle condizioni di decoro prescritte dal Regolamento di Polizia Urbana Comunale vigente. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi per la mancata manutenzione dei manufatti resta a carico del titolare della autorizzazione o concessione rilasciata. Art. 15 Le pertinenze esistenti prive di autorizzazione dovranno essere regolarizzate entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con le modalita` previste per le nuove pertinenze. Ai fini della regolarizzazione è ammessa una tolleranza massima del 20% sulle misure indicate nei punti precedenti. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente denunciato o autorizzato, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento. Pag 7

9 La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente regolamento. Le autorizzazioni edilizie temporanee rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla loro scadenza non potranno essere rinnovate e per la realizzazione delle strutture ci si dovrà attenere a quanto previsto negli articoli precedenti. Successivamente alla data del la regolarizzazione delle pertinenze potrà avvenire previo versamento di una sanzione pecuniaria pari ad Euro 516,00, come stabilito dall art. 37, commi 1 e 5, del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Pag 8

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