ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

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1 LOTTO 1: CAPITOLATO PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA ICI DEL COMUNE DI LECCO E SOLO COATTIVA DEL COMUNE DI CALOLZIOCORTE. ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO 1. Il presente capitolato speciale d appalto regola i rapporti contrattuali dell affidamento in concessione del servizio di riscossione volontaria e coattiva dell Imposta Comunale sugli Immobili. 2. Il concessionario deve svolgere, alle medesime condizioni del presente capitolato, il servizio di riscossione coattiva dell ICI anche del Comune di Calolziocorte, tenendo contabilità distinta e separata. 3. Il servizio oggetto dell appalto dovrà essere svolto conformemente alle leggi vigenti ed il regolamento comunale disciplinante l entrata. ART. 2 DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE 1. La concessione avrà decorrenza dal e scadenza il Alla scadenza del periodo il rapporto contrattuale s intende risolto senza obbligo di disdetta. 3. Il Comune si riserva sin d ora la facoltà di rinegoziare con lo stesso contraente la presente concessione per un periodo di pari o minor durata, in ottemperanza al disposto di cui all art. 57 comma 5 D. L.vo 163/2006. ART. 3 CORRISPETTIVO 1. Per lo svolgimento del servizio in oggetto al Concessionario spetterà una remunerazione, pari all offerta che risulterà più vantaggiosa, presentata in sede di gara, sugli importi lordi complessivamente riscossi. 2. Gli importi a base di gara sono: a) per la riscossione volontaria: 2,50 euro per bollettino c.c.p. incassato (ed altre forme di pagamento) e 1,50 euro per F24 incassato; b) per la riscossione coattiva, aggio non superiore al 10% (in caso di pagamento delle somme da parte del contribuente entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell atto, cartella o ingiunzione fiscale, l aggio è a carico del contribuente debitore nella misura del 52% mentre la restante parte è a carico del comune. In caso contrario è integralmente a carico del contribuente debitore). 3. Nel caso di riscossione coattiva, le spese postali per l invio degli atti ai contribuenti sono a carico degli stessi. 4. Si esclude ogni altro corrispettivo non previsto dal presente capitolato. 5. Qualora provvedimenti legislativi dovessero determinare una variazione delle entrate, le condizioni saranno rinegoziate mediante accordo tra le parti. ART. 4 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 1. Il Concessionario dovrà assicurare le seguenti prestazioni: a) aprire almeno un ufficio nel territorio del Comune di Lecco; b) aprire, a proprie spese, un apposito conto corrente postale dedicato per la riscossione dell imposta comunale sugli immobili; c) aprire, a proprie spese, un conto corrente postale per la riscossione coattiva dell imposta del Comune di Calolziocorte; d) consentire l accesso informatico in modalità di consultazione ai conti correnti postali sopra indicati; 1

2 e) sostenere le spese per le attrezzature, gli strumenti tecnologici nonché quelle relative alla gestione dello sportello previsto nel presente Capitolato; f) sostenere le spese relative alla fornitura della modulistica, degli stampati e dei bollettini di pagamento; g) predisporre apposito portale web accessibile al Comune, con il quale verificare tutti i dati relativi alle riscossioni effettuate (rendicontazione dei pagamenti, dei riversamenti, delle notifiche e delle procedure coattive effettuate), sia a livello individuale che globale; h) trasmettere, a semplice richiesta del Comune, tutte le banche dati disponibili ed acquisite nel periodo di concessione del servizio nel formato e secondo il tracciato record richiesti dal Comune (in particolare elenco pagamenti); i) assicurare la realizzazione di quanto elaborato in sede di offerta tecnica. j) In merito alla riscossione volontaria dell ICI dovrà essere assicurato: - la riscossione dell imposta attraverso le modalità di pagamento offerte in sede di gara, ma comunque almeno: I. pagamento tramite bollettino di conto corrente postale; II. pagamento tramite F24; III. pagamento tramite contanti presso lo sportello dedicato (senza oneri a carico del contribuente); - predisposizione, stampa, imbustamento e spedizione (entro il 20 maggio dell anno di riferimento) a tutti i contribuenti del Comune, in concomitanza della scadenza di acconto di un opuscolo contente: I. nota informativa fornita dal Comune, una pagina in formato A/4 (fronte e retro), anche a colori; II. due modelli F24 precompilati con i dati anagrafici del contribuente, il codice fiscale, il codice catastale del Comune di Lecco; - acquisizione dei flussi informativi dei pagamenti dell imposta effettuati con modello F24; - acquisizione ed informatizzazione dei dati riportati sui bollettini postali di versamento dell imposta; - versamento del contributo IFEL secondo la misura e le modalità stabilite dalla normativa vigente; - elaborazione e trasmissione all Ente del conto di gestione secondo la normativa vigente ed entro il bimestre successivo alla chiusura dell esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni; - trasmissione, su richiesta dell Ente, di tutte le elaborazioni, le informazioni e dati relativi alla riscossione dell imposta. k) In merito alla riscossione coattiva dovrà essere assicurato: - redigere, stampare ed inviare, nel rispetto della normativa vigente in materia di notifiche e sulla base di elenchi, ruoli, liste di carico, ecc. forniti dall Ente, gli atti e quant altro necessario per porre in essere un efficace e tempestiva riscossione; - attivare tutte le procedure esecutive e senza limiti territoriali al fine di procedere alla tempestiva riscossione delle entrate; - la riscossione attraverso le modalità di pagamento offerte in sede di gara, ma comunque almeno: I. pagamento tramite bollettino di conto corrente postale; II. pagamento tramite contanti presso lo sportello dedicato (senza oneri a carico del contribuente). - acquisizione ed informatizzazione dei dati riportati sui diversi versamenti. ART. 5 RISCOSSIONE E TERMINI DI RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE 2

3 1. Il Concessionario provvederà a riversare in tesoreria comunale, entro il decimo giorno dalla data di riscossione, gli importi riscossi ai sensi dell art. 1 del presente capitolato. 2. Il Concessionario deve trasmettere al Comune una specifica rendicontazione, indicando l importo riscosso e versato al Comune per ogni decade ed il relativo aggio, distinto per ogni singolo versamento e per ogni tipologia di entrata. 3. Il Concessionario dovrà far pervenire la fattura emessa, con riferimento a ciascuna rendicontazione trasmessa. ART. 6 RENDICONTI CONTABILI 1. Il Concessionario dovrà presentare al Comune le seguenti rendicontazioni: a) il conto della gestione, suddiviso per singolo ruolo e redatto sia su supporto cartaceo che su supporto elettronico, relativo alle somme riscosse nell esercizio precedente, secondo le scadenze e le modalità previste dalle norme vigenti; b) la rendicontazione decadale di cui al precedente art. 5. ART. 7 INDENNITA DI MORA 1. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario, si applica un indennità di mora pari al saggio degli interessi legali, maggiorato di 3 punti percentuali. 2. In ogni caso, anche un singolo mancato riversamento delle somme dovute alla scadenza stabilite, costituirà causa di risoluzione del contratto. ART. 8 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZO 1. La ditta ha l obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative all imposta oggetto dell affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli Organi di Governo e/o di gestione dell Ente. 2. La ditta ha l obbligo di predisporre e mantenere nel Comune di Lecco, entro trenta giorni dall inizio del contratto e per tutta la sua durata, una sede operativa, che dovrà essere allestita dal Concessionario, a sue spese, in modo funzionale al ricevimento dell utenza e dotato di attrezzature informatiche, nonché di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni ed in particolare di collegamenti telematici sia per l accesso a banche dati utili all attività in affidamento che per consentire lo scambio dei flussi di informazione con l Ente. L affidatario deve fornire al Comune le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativa ai servizi oggetto del presente capitolato e l estrazione massiva di dati utili allo svolgimento di altre attività istituzionali. 3. La società affidataria dovrà eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso la sede di cui al presente articolo ed ogni comunicazione o notificazione fatta presso lo stesso ufficio, s intenderà fatta all affidatario. 4. All ingresso dell ufficio dovrà essere apposta una targa con la scritta: Comune di Lecco Riscossione ICI ed entrate coattive gestione ditta. 5. Il predetto ufficio deve rimanere aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore e il mercoledì anche dalle ore alle ore (orario minimo di apertura). Il Comune si riserva la facoltà di richiedere un prolungamento di tale orario, nei periodi di maggior affluenza dei contribuenti. 6. Presso tale recapito i contribuenti devono poter effettuare i pagamenti relativi alle entrate oggetto del presente capitolato, anche per contanti, senza oneri aggiuntivi. 7. Il Concessionario si impegna ad attivare, entro 30 giorni dall inizio della presente concessione, una casella di posta elettronica certificata (PEC). 3

4 ART. 9 PERSONALE 1. Il Concessionario é tenuto ad applicare, a favore del personale dipendente, le norme di legge e gli accordi sindacali che sono o saranno in vigore in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale ed infortunistico ed a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, ovvero nessuno escluso, assunti verso il personale, previsto nelle modalità di organizzazione e gestione del servizio così come proposte in sede di partecipazione alla gara ed inoltre ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell articolo 17 della Legge 12/3/99, n. 68. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo. 2. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l Amministrazione Comunale. 3. I nominativi del Responsabile e delle unità di personale utilizzati per le attività del presente capitolato dovranno essere comunicati entro e non oltre 30 giorni dall aggiudicazione all Amministrazione Comunale. 4. Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste soddisfatte con la maggiore sollecitudine possibile. ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA 1. A garanzia degli obblighi assunti, dell eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione delle attività, il Concessionario dovrà prestare, in favore del Comune, cauzione definitiva, pari al 10% dell importo contrattuale, nelle forme e nei termini di cui all art. 113 del D. Lgs. 163/2006. ART. 11 RESPONSABILITA DEL CONCESSIONARIO VERSO TERZI POLIZZA ASSICURATIVA 1. Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l Amministrazione, gli Organi e i dipendenti Comunali da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza di servizio verso i contribuenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dal proprio comportamento. 2. Per i suddetti motivi la ditta deve depositare, prima della sottoscrizione del contratto, copia di polizza assicurativa di massimale unico (per sinistro, persona o cosa) di ,00. Tale polizza dovrà essere comprensiva della responsabilità verso terzi e della responsabilità civile derivante dall esecuzione del servizio o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa. La stessa dovrà avere durata almeno pari a quella della presente concessione. ART. 12 RISERVATEZZA E SEGRETO D UFFICIO 1. Il Concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell affidamento. 2. Deve essere, inoltre, garantita l integrale osservanza del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazione, in materia di protezione dei dati personali. 4

5 3. Per l inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente capitolato, l Amministrazione, previa contestazione dell addebito e valutazione delle osservazioni dell affidatario, può applicare una penale di 250,00 per ciascuna violazione. 4. In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l allontanamento dell operatore che è venuto meno all obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie. ART. 13 VIGILANZA E CONTROLLO 1. Per le attività espletate la ditta aggiudicataria è tenuta a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente. 2. Il Comune ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti di ufficio. La ditta per mezzo di un suo incaricato dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo ritenuto opportuno, anche in relazione alla entità ed alla regolarità delle riscossioni. 3. Per i controlli il Concessionario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso gli uffici locali. Il Comune si riserva altresì di effettuare controlli presso gli uffici del Concessionario, finalizzati a verificare il rispetto di quanto previsto nel presente capitolato. ART. 14 OBBLIGHI DEL COMUNE 1. L Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione del Concessionario qualsiasi atto reperibile presso gli uffici competenti, utile per l espletamento del servizio di cui al presente capitolato (ruoli, elenchi, liste di carico, ecc..). ART. 15 ESECUZIONE D UFFICIO 1. In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell organizzazione della ditta, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall interruzione del servizio medesimo. 2. Tutte le spese ed i rischi derivanti dall esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del Concessionario. ART. 16 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE 1. Per i servizi in concessione, il Concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della concessione, è tenuto a consegnare al Comune, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato d oneri ed alla documentazione della gestione contabile della concessione, anche la seguente documentazione: a) i versamenti effettuati dai contribuenti; b) consegna integrale della banca dati, secondo le specifiche richieste dal Comune. 2. Tale documentazione, con aggiornamenti al 31 dicembre dell anno precedente, dovrà essere prodotta sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato excel, dbf o equivalente, o in qualsiasi tracciato record leggibile richiesto dal Comune. In caso di rateazioni, concesse prima del ma con scadenza successiva a tale data, i 5

6 rapporti proseguiranno esclusivamente tra il contribuente cui sia stata concessa la rateazione ed il Concessionario, a cui è fatto obbligo di comunicare al Comune, entro il , l elenco dei contribuenti con cui è stata concordata la rateazione. ART. 17 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 1. Qualora nel corso del periodo della concessione il Comune ritenesse di richiedere al Concessionario servizi aggiuntivi o complementari a quelli oggetto della presente concessione, verranno concordate le condizioni del caso. ART. 18 PROTOCOLLO DI INTESA 1. Relativamente allo specifico delle procedure, tra il Concessionario ed il Comune, potrà essere sottoscritto un protocollo di intesa con lo scopo di chiarire ed approfondire gli aspetti tecnici del servizio. ART. 19 PENALITA 1. Il Comune, secondo la gravità delle mancanze contrattuali accertate o gli eventuali ritardi, applicherà una penale compresa da un minimo di 250,00 ad un massimo di 5.000,00, da notificarsi alla società ad opera del Dirigente del Settore del Servizio Tributi e Catasto, o altro soggetto abilitato, previa contestazione degli addebiti alla medesima, il Concessionario dovrà presentare le proprie osservazioni entro e non oltre i successivi dieci giorni consecutivi, salvi gli eventuali provvedimenti di risoluzione contrattuale. 2. Il Comune procederà al recupero delle penalità comminate alla società mediante ritenuta diretta sugli eventuali crediti della stessa e, ove occorre, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi del precedente articolo 10 del presente capitolato. ART. 20 CAUSE DI RISOLUZIONE 1. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con idoneo provvedimento amministrativo, nel caso di un numero di irregolarità o abusi pari o superiori a tre verificatisi nell espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze alla società affidataria ed assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. 2. L Amministrazione si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe della ditta affidataria. 3. Inoltre tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta. 4. L Amministrazione, può comunque risolvere il contratto senza formalità alcuna, quando si contravvenga ad una delle clausole contrattuali e nei seguenti casi: a. decadenza dalla gestione nei casi previsti dall art. 13 del D.M. Finanze 289/2000, ossia: la cancellazione dall albo ai sensi dell art. 11 del Decreto n. 289/2000 del Ministero delle Finanze; b. non aver iniziato il servizio alla data fissata; c. inosservanza degli obblighi previsti dall atto di affidamento e dal relativo capitolato d oneri; d. non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l effettuazione del servizio; e. aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione; f. cessazione dell attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc.. a carico della ditta affidataria; g. sospensione o abbandono del servizio; 6

7 h. continuate irregolarità o reiterati abusi (tre o più) nella conduzione del servizio ed inadempienze contrattuali; i. violazione del divieto di cessione del contratto e di subappalto dello stesso; j. mancato rispetto dei termini previsti dal presente capitolato per l attivazione della sede locale; k. inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche, nel corso del contratto. ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 1. E vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità. 2. Considerata la particolare natura delle attività la società affidataria è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, anche solo parziale. 3. Il verificarsi dell evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l esistenza dell evento. ART. 22 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese (imposte, tasse, bolli, diritti, ecc.) e quant altro dovuto in dipendenza del contratto da stipulare. ART. 23 FORO COMPETENTE 1. Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra il Comune e il Concessionario, sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Lecco. ART. 24 NORME DI RINVIO 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai regolamenti e tariffe Comunali. 7

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