Commento al nuovo decreto RAEE
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- Marcellino Grimaldi
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1 Commento al nuovo decreto RAEE prof. Stefano Maglia La crescita esponenziale dei consumi di apparecchiature elettriche ed elettroniche degli ultimi anni e la sempre più rapida obsolescenza di questo genere di prodotti, ha fatto sì che la Commissione europea ritenesse opportuno sottoporli ad una disciplina giuridica specifica, in ragione di limitare soprattutto la dispersione nell ambiente delle sostanze pericolose (mercurio, piombo, cadmio, cloro ecc..) che questi beni contengono. Perciò, il 27 gennaio 2003, sono state adottate le Direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE relative rispettivamente ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e alla restrizione dell uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato a partire dal 1 luglio Gli obiettivi del legislatore comunitario coerenti alle esigenze concrete della gestione di questo tipo di rifiuti - sono dichiarati già all art 1 della direttiva n. 96/2002, ove leggiamo: La presente direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE. Prima di analizzare nel dettaglio il contenuto delle disposizioni comunitarie, così come recepite nel Decreto Legislativo n. 151/05, è interessante por mente al fatto che i RAEE vengono oggi avviati principalmente all incenerimento o in discarica. L incidenza dell impatto ambientale dei RAEE dovuto all incenerimento è particolarmente elevata: si pensi, ad esempio, all elevato rischio di formazione di diossine e furani a seguito della combustione di miscele contenenti sia ritardanti di fiamma sia rame; senza tener conto della nocività delle emissioni in atmosfera dovute alla presenza di polivinilcloruro. Non migliora l impatto ambientale per il caso del collocamento in discarica. I principali impatti ambientali considerati sono quelli connessi agli effetti tossici ed eco-tossici del piombo, alla percolazione nel terreno e nelle falde del cadmio, e della dissoluzione in acque sotterranee acide degli ioni di piombo. Passando all analisi della disciplina normativa della corretta gestione dei RAEE - come anticipato poco sopra le due direttive comunitarie del gennaio 2003 (Direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE), oltre alla successiva 2003/108/CE intervenuta a modifica ed integrazione della Direttiva 2002/96/CE, sono state recepite in Italia attraverso il decreto legislativo n. 151/05 del 25 luglio 2005, in vigore dal prossimo 13 agosto, in quanto pubblicato sul S.O. alla GU del 29 luglio Uno dei punti di maggior dubbio del nuovo decreto RAEE riguarda il rapporto con l art. 44 del decreto Ronchi, riferito alla disciplina dei cosiddetti beni durevoli. Premesso che non esiste una nozione di beni durevoli (infatti lo stesso art. 44, al comma 5, ne fornisce una elencazione esemplificativa, precisando che: In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono: a) frigoriferi, surgelatori e congelatori; b) televisori; c) computer; d) lavatrici e lavastoviglie; e) condizionatori d'aria ), è possibile presupporre una sovrapposizione tra questo elenco di beni durevoli e l elencazione, anch essa non esaustiva, di cui agli allegati I B e I A del nuovo decreto, per effetto della quale i rifiuti da beni durevoli rientrerebbero nella nozione dei RAEE. Da un punto di vista normativo l art. 44 non è stato infatti espressamente abrogato dal nuovo decreto; l art. 20 comma 6 prevede che: Le disposizioni di cui agli articoli 44 e 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto. Ciò lascia intendere che qualora sussistesse un 1
2 rifiuto da bene durevole non riconducibile alla nozione di RAEE, l art. 44 troverebbe (solo in questo caso) ancora piena applicazione. Questa ricostruzione normativa determina anche alcune conseguenze sull applicabilità dell apparato sanzionatorio del decreto Ronchi (art. 50 comma 1 e 51 comma 2) che più oltre verranno esplicitate. Il nuovo decreto legislativo definisce sia le apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 3, lett. a), sia i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 3 lett. b): apparecchiature elettriche ed elettroniche o AEE : le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a volt per la corrente alternata e a volt per la corrente continua; rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE : le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo. Fino ad oggi la corretta gestione dei beni durevoli di cui all art. 44 del Ronchi si allineava alla loro classificazione quali rifiuti speciali o urbani se di provenienza domestica, nonché alla classificazione tramite codice CER, che consente di individuare oltre agli specifici beni durevoli, anche altri beni elettrici o elettronici a fine vita. Ad esempio, il codice * individua le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse dai tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio ( *) nonché dalle apparecchiature fuori uso contenenti clorfluorocarburi ( *). Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie; il codice individua le medesime apparecchiature non contenenti componenti pericolose (c.d codice a specchio). Ciò naturalmente rimane anche in vigenza del decreto n. 151/05, ma secondo le disposizioni in esso contenute appare che il produttore di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche debba anzitutto verificare l appartenenza del proprio rifiuto agli allegati del nuovo decreto, ovvero verificare se la nuova disciplina può essere applicata. Gli elenchi delle apparecchiature sono solo esemplificativi, dunque non è chiaro chi eventualmente potrà decidere, in caso di dubbio, dell appartenenza o dell esclusione del bene a tali elenchi e quindi dell applicazione o meno della disciplina. Qualora il bene a fine vita non fosse compreso negli elenchi, o non si potesse farlo rientrare, vi è l eventualità che si tratti di un bene durevole a fine vita ex art. 44 del decreto Ronchi, e dunque troverà applicazione la disciplina generale di gestione dei rifiuti. Diversamente, l applicazione della nuova disciplina determina tra le priorità la necessità per il produttore di seguire le regole della raccolta separata (art. 6) oltrechè il corretto trattamento, anche qualora effettuato da terzi, ovvero il trattamento che avviene in impianti che dispongono dei requisiti tecnici previsti dall Allegato 2, e ove si seguano le modalità di gestione descritte all Allegato 3. Quanto, infine, alle procedure per il recupero, l art. 9 del D. Lvo n. 151/05 prevede che, ancora volta i produttori, provvedano all istituzione di sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata, privilegiando il reimpiego degli apparecchi interi. Appaiono poi abbastanza significativi gli impegni elencati all art. 6 del decreto n. 151/05, circa la raccolta separata dei RAEE, per i produttori e per le locali amministrazioni pubbliche. Anzitutto è prescritto che entro il 31 dicembre 2008 dovrà essere raggiunto un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti da nuclei domestici pari almeno a 4kg in media per abitante. Lo sforzo per raggiungere l obiettivo dovrà essere condiviso tra comuni, distributori e produttori. In particolare: 2
3 i comuni assicurano la funzionalità, l accessibilità e l adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione; i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, ai sensi dell articolo 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di reimpiego; fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b), i produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del presente decreto. Sono precisate nel decreto stesso le nozioni di RAEE di provenienza domestica, oltrechè quelle di produttori e distributori. All art. 3, lettera o) sono definiti i RAEE provenienti dai nuclei domestici : i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. Alla lettera n) viene definito distributore il soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all articolo 6, comma 1, lettera b). Relativamente alla prevenzione della formazione di rifiuti, il recupero e il reimpiego dei medesimi, nonché alla diminuzione delle sostanze tossiche presenti nelle apparecchiature, sono chiamati ad agire fondamentalmente i produttori. La nozione di produttori data dall art. 3 lettera m) è piuttosto ampia. Produttore è infatti considerato: Chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni: 1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; 2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; 3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; 4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3). Di rilevo anche la preoccupazione economica manifestata dal legislatore comunitario, e di riflesso da quello italiano, correlata alla corretta gestione dei RAEE. Il decreto n. 151/05 prevede politiche di sostegno e incentivazione (art. 4) a favore di produttori e distributori. Il finanziamento dei costi della gestione di questi RAEE definiti storici (ovvero quelli immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005) è dato da un sistema al quale contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura. 3
4 L art. 10 commi 1 e 2 ha regolamentato, in attuazione agli oneri comunitari, la posizione dei produttori di RAEE domestici storici: Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell allegato 1 B, per tipo di apparecchiatura, nell anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE. Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1 A, fino al 13 febbraio 2013 il produttore può indicare esplicitamente all acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. I costi indicati dal produttore non possono superare le spese effettivamente sostenute per il trattamento, il recupero e lo smaltimento. Per quanto riguarda invece i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005, Ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di raccolta trattamento recupero e smaltimento. In tale ultimo caso il produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, dovrà fornire una garanzia che dimostri che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata, e dovrà anche marcare chiaramente il prodotto. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato. Dispone infatti l art. 11 che: Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE di cui comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti, che non comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, definite con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell economia e delle finanze, entro sei mesi (ndr febbraio 2006) dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Pressoché simili le responsabilità finanziarie dei produttori di RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici. Il decreto n. 151/05 per quelli che ha definito RAEE professionali i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche. Per questi, l art. 12 prevede che: Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi. Il produttore adempie all obbligo di cui al commi 1 e 2 individualmente ovvero attraverso 4
5 l adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE professionali di cui ai comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti definite con il decreto di cui all articolo 11, comma 2. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere accordi volontari che prevedono modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purchè siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto. Passando da ultimo all analisi dell apparto sanzionatorio, il decreto n. 151/05 all art. 16 prevede sanzioni in particolare per il mancato adempimento di obblighi da parte dei produttori e dei distributori. Trattasi di un sistema sanzionatorio amministrativo, per cui sono elencate solo sanzioni pecuniarie, comunque di un certo rilievo, basti pensare che per la mancata iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi dell art. 14, il produttore che immette sul mercato AEE, rischia una sanzione pecuniaria a partire da La mancata realizzazione del sistema di raccolta dei RAEE professionali oltrechè dei sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE, comporta sempre per il produttore una sanzione da euro ad euro Da notare infine che il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso. Come si anticipava resta il problema dell applicabilità delle sanzioni previste nel decreto Ronchi per l ipotesi di abbandono di rifiuti. L art. 50 comma 1 si riferisce infatti, disciplinando l ipotesi dell abbandono, ai rifiuti di cui all art. 44, ovvero ai beni durevoli. Dato che il nuovo decreto esclude l applicabilità dell art. 44 per i RAEE in esso elencati, resta il dubbio dell applicazione della sanzione di cui all art. 51 comma 1 e 52 comma 2, se ad essere abbandonato (da un distributore o da un consumatore) è un RAEE. A parere di chi scrive non potendo rimanere impunito l abbandono di rifiuti, e tenendo conto che i rifiuti da beni durevoli spesso coincidono con i RAEE, la sanzione del decreto Ronchi sopra citata continua a trovare applicazione, ma solo ovviamente, se si tratta di un RAEE abbandonato. 5
6 Scadenziario 13 agosto 2005 entrata in vigore del nuovo decreto Scadenza Obiettivo Soggetti coinvolti febbraio 2006 Individuazione delle MATT modalità di finanziamento del sistema 1 luglio 2006 Divieto di mettere sul Produttori mercato AEE che contengono le sostanze indicate nell art agosto 2006 realizzazione di un sistema organico di gestione dei RAEE ovvero organizzazione di: Distributori Produttori P.A. locali ritiro raccolta separata trattamento recupero 31 dicembre 2006 Raggiungimento degli obiettivi di recupero per i RAEE inviati a trattamento 31 dicembre 2008 Raggiungimento del tasso di raccolta separata per i RAEE domestici (4kg per abitante in media) Produttori Distributori Distributori Produttori P.A. locali 6
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