AGGIORNAMENTO - NOVITÀ DELL ESTATE

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1 AGGIORNAMENTO - NOVITÀ DELL ESTATE IL D.L. 91/2014 IN BREVE Il 20 agosto approda in gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del D.L. 91/2014 del 24 giugno 2014 (c.d. decreto competitività ), entrato in vigore il 25 giugno 2014 che contiene disposizioni di natura fiscale tra cui agevolazioni nel comparto delle imposte dirette e IRAP. Il decreto introduce novità anche in materia di diritto societario, tra le quali si segnalano le modifiche in materia di capitale sociale per le società per azioni e di controlli nelle società a responsabilità limitata. Si elencano qui di seguito le novità di maggior rilievo introdotte dal decreto competitività: bonus investimenti per l acquisto di beni strumentali nuovi; la possibile trasformazione dell agevolazione ACE in credito d imposta; la maggiorazione dell ACE del 40% per chi decide di quotarsi; la riduzione del capitale minimo per le società per azioni; la riduzione dei controlli nelle società a responsabilità limitata. NOVITA DIRITTO SOCIETARIO ART. 20 Riduzione del capitale sociale minimo per le S.p.A. Il comma 7, dell articolo 20 del D.L. 91/2014 modifica l articolo 2327 del Codice civile, riducendo da a euro l importo del capitale sociale minimo necessario per costituire una S.p.A. Tale riduzione consentirebbe un miglior allineamento della legislazione nazionale con quella degli altri Paesi europei, che prevedono capitali minimi inferiori. Riduzione dei controlli per le S.r.l. Novità anche in tema di controlli nelle srl e nelle cooperative: l articolo 20, comma 8, del D.L. abroga il secondo comma dell art del Codice civile che prevedeva la nomina dell organo di controllo o del revisore nelle srl con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le spa. Pertanto la nomina dell organo di controllo o del revisore nelle srl sarà obbligatoria solamente nei seguenti casi: se la società è tenuta alla redazione del bilancio in forma ordinaria e non abbreviata (superamento limiti di cui all art bis cod.civ.); se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

2 La norma non tratta il tema della decorrenza di tale novità; seguendo il dettato normativo, l ipotesi in esame non può essere considerata né causa di decadenza (non rientra tra le ipotesi elencate in modo tassativo dall art del Codice civile), né giusta causa di revoca da parte dell assemblea (articolo 2400 Codice civile) in quanto non si configurerebbe alcun comportamento inadempiente da parte dei sindaci; pertanto ne consegue che l organo di controllo dovrebbe restare in carica fino alla scadenza del mandato. Per quanto concerne il revisore, occorre prendere invece in considerazione l articolo 4, comma 1, lettera i), del D.M. 28 dicembre 2012 n. 261, secondo il quale costituisce giusta causa di revoca la sopravvenuta insussistenza dell obbligo di revisione legale per l intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge. L assemblea che verifica il venir meno dell obbligo di nomina del revisore, quindi, potrebbe procedere con la revoca del revisore. Azioni a voto plurimo Sono state previste due novità di assoluto rilievo: a) la possibilità, grazie alla sostituzione dei commi 2 e 3 dell art c.c., per tutte le società per azioni non quotate di introdurre nello statuto l istituto della categoria delle azioni a voto plurimo ex art c.c., anche per particolari argomenti o subordinate al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, in ciascun caso, fino ad un massimo di tre voti per azione; b) la possibilità, grazie al nuovo art. 127 sexies TUF, per le società che al momento della quotazione abbiano già emesso azioni a voto plurimo (ex art comma 4 c.c.), di mantenere tali azioni con le caratteristiche ed i diritti esistenti, anche in seguito alla quotazione, nonostante gli statuti delle società quotate non possano prevedere l emissione di azioni a voto plurimo. Il comma 1 bis dell art. 20 del decreto legge 91, aggiunge altresì una terza modificazione che appare importante nella diffusione dell istituto della maggiorazione di voto di cui all art. 127 quinquies TUF, prevedendo, in deroga alle regole ordinarie vigenti come previste negli artt comma 2 e 2369 commi 1 e 7 c.c., che la deliberazione modificativa dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione di voto sia presa, anche in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea; alla luce di tale modificazione, fermo il quorum costitutivo previsto dalle citate norme codicistiche, il nuovo quorum deliberativo per tali assemblee diviene quello maggioritario semplice, in luogo di quello codicistico dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea. BONUS INVESTIMENTI ART.18 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi L articolo 18 del Decreto competitività ha introdotto un nuovo credito d imposta IRPEF / IRES pari al 15% del valore degli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti sostenuti negli ultimi 5 anni, per un importo superiore a euro, indicati nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 ed effettuati fino al 30 giugno I soggetti destinatari dell agevolazione sono i soggetti titolari di reddito d impresa. I beni strumentali che danno diritto alla fruizione del nuovo credito d imposta: - sono quelli indicati nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007 che si allega, - devono essere mantenuti nell impresa per almeno un triennio, - devono essere utilizzati in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. L investimento deve essere di valore non inferiore a ,00 euro. Per poter fruire dell agevolazione, gli investimenti in beni strumentali nuovi devono essere effettuati nel periodo di tempo compreso tra il 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) ed il 30

3 giugno Affinché l acquisto possa essere considerato come effettuato nel periodo di tempo anzidetto, occorre far riferimento a quanto previsto dall articolo 109 del Tuir (D.P.R. 917/1986) in tema di competenza temporale, secondo il quale: per gli acquisti di beni vale la data di consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, vale la data in cui si verifica l effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; per gli appalti assume rilevanza la data di accettazione dell opera da parte del committente; per le prestazioni di servizio collegate all acquisto ma non comprese nel costo del bene, assume rilievo la data di ultimazione. Il beneficio spetta a condizione che i nuovi investimenti siano incrementativi rispetto alla media delle spese, per macchinari ed attrezzature, sostenute nel quinquennio precedente, ossia che tali spese siano «in eccedenza rispetto alla media degli investimenti (.) realizzati nei cinque periodi d imposta precedenti». A tal riguardo, infatti, per la determinazione della base di calcolo su cui applicare il beneficio del credito d imposta del 15%, si deve assumere la differenza tra l importo degli investimenti sostenuti nell anno di vigenza dell agevolazione ( ) e l ammontare della media degli investimenti, relativi alla medesima categoria di beni strumentali, sostenuti negli ultimi 5 periodi d imposta, con facoltà di escludere dalla suddetta base di calcolo il periodo d imposta in cui l impresa ha sostenuto maggiori investimenti per tale tipologia di beni, rispetto agli altri periodi d imposta. Per le imprese che hanno iniziato l attività da meno di cinque anni l agevolazione opera comunque, ma la media aritmetica che rileva ai fini dell applicazione del credito d imposta è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi d imposta precedenti al 2014 e 2015, con la possibilità, anche in questo caso, di escludere l anno con il valore più alto. Possono, altresì, fruire dell agevolazione anche i soggetti che iniziano l attività d impresa nel periodo che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno In tal caso, l agevolazione è riconosciuta, anche in assenza di un periodo d imposta su cui fare il confronto, per il valore complessivo degli investimenti sostenuti nel medesimo anno. Con riferimento alle modalità di fruizione del beneficio, il comma 4 dell art. 18 del DL 91/2014 stabilisce che il credito d imposta: deve essere ripartito ed utilizzato in auto-liquidazione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile dal 1 gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento (in pratica, in caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota potrebbe essere utilizzata dal 1 gennaio 2016), può essere utilizzato solo in compensazione (ai sensi dell art. 17 del D. Lgs. 241/1997); non concorre alla formazione del reddito dell impresa, né alla base imponibile ai fini IRAP. non è soggetto al limite previsto dal comma 53, dell articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, secondo il quale i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di euro. In merito, viene chiarito che tale credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d imposta nel quale viene attribuito e, conseguentemente, nelle due dichiarazioni successive. Il credito d imposta viene revocato, con l obbligo di restituzione (in tale ipotesi, il credito indebitamente utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell imposta sui redditi dovuta per l anno in cui si sono verificate le ipotesi di revoca), se: - l imprenditore cede a terzi o destina i beni, oggetto dell agevolazione, a finalità diverse dall esercizio dell attività d impresa prima del secondo anno successivo all acquisto; - utilizza o trasferisce i beni agevolati in strutture produttive, anche della stessa impresa, ubicate al di fuori dello Stato. A tal riguardo, viene previsto che i beni non possono essere trasferiti fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi contenente, per la prima volta, l indicazione del suddetto credito d imposta.

4 Infine, allo scopo di facilitare le imprese nell individuazione dei beni soggetti a tale agevolazione, l ANCE ha predisposto un elenco alfabetico indicativo dei macchinari e delle apparecchiature utilizzate nei cantieri che, rientrando nella citata divisione 28, danno diritto a fruire del credito d imposta, se acquistati entro il 30 giugno Si tratta di un elenco che elabora ed integra le definizioni contenute nelle Note esplicative della divisione 28 e nell elenco alfabetico predisposto dall Istat. Pertanto, si richiama l attenzione sul fatto che trattasi di un elenco elaborato dall ANCE che non ha ancora trovato riconoscimento ufficiale AGEVOLAZIONE ACE (Aiuto alla crescita economica) ART. 19 L Ace è stato introdotto con il D.L. 201/2011 e ha come destinatari le società che aumentano il patrimonio con conferimenti in denaro o utili accantonati a riserva. Conversione della agevolazione ACE in credito di imposta da utilizzare ai fini IRAP A decorrere dal 2014, per tutte le società di persone e di capitali viene introdotta una modifica della disciplina ACE che permette l utilizzo dell incentivo ACE anche in esercizi in perdita fiscale, introducendo la possibilità di convertire le eccedenze di ACE inutilizzate in crediti di imposta, anziché riportare a nuovo l eccedenza ACE. Più precisamente sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES possono fruire di un credito d imposta commisurato all eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta per incapienza del reddito complessivo netto. Tale credito d imposta, previa suddivisione in 5 quote annuali, può essere utilizzato in cinque esercizi, nei limiti dell Irap dovuta in ogni esercizio. Tale novità si applicherà a partire dal periodo di imposta 2014 e quindi con la dichiarazione dei redditi UNICO 2015 e dovrebbe poter essere applicata anche alle eccedenze accumulate in esercizi precedenti. ESEMPIO: Una società a responsabilità limitata che nel modello Unico 2015 indica eccedenze di deduzioni ACE per ,00 euro potrà trasformarle in credito di ,00 euro, da utilizzare, 2.750,00 euro (13.750,00 da suddividere in 5 quote) per anno a detrazione dell IRAP. Maggiorazione della agevolazione ACE per le società che si quotano in Borsa Sempre in ambito ACE viene previsto un potenziamento dell agevolazione per le società che si quotano nei mercati regolamentati italiani ed europei. In particolare, per tali società è riconosciuto un incremento del 40% della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente. In ogni caso, anche a seguito del suddetto incremento l'importo massimo agevolabile non può eccedere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio per il quale viene determinata l'imposta. Tale potenziamento dell'agevolazione vale per il periodo di imposta in cui avviene l'ammissione ai mercati regolamentati e per i due successivi. Dal terzo esercizio successivo a quello di quotazione, la variazione in aumento del capitale proprio torna ad essere determinata nei modi ordinari, senza tenere conto dell'incremento del 40%. Tuttavia, tale misura è riservata esclusivamente alle società che: sono state ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati entro il 25 giugno 2014; ricevono l autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale autorizzazione deve attestare la compatibilità dell impresa con il mercato regolamentato

5 AGEVOLAZIONI PER I FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE ARTT. 21 e 22 Obbligazioni e cambiali finanziarie Il Decreto competitività: elimina la ritenuta sugli interessi delle obbligazioni e titoli similari, nonché delle cambiali finanziarie, non quotati: o detenuti da investitori qualificati ai sensi dell art. 100 del D. Lgs. 58/98; o corrisposti a OICR istituiti in Italia o in uno Stato membro dell Unione europea, il cui patrimonio è investito in misura superiore al 50% in tali titoli e le cui quote sono detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell art. 100 del D. Lgs. 58/98; abroga la ritenuta prevista dall art. 26 del DPR 600/1973 sugli interessi dei finanziamenti a medio lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi, imprese di assicurazione ed OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) comunitari che non fanno ricorso alla leva finanziaria. Credito a medio-lungo termine Il decreto estende le agevolazioni fiscali previste dall art. 165 del DPR 601/1973 per le operazioni di credito a medio-lungo termine (vale a dire esenzione dall imposta di registro, dall imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastale e dalle tasse sulle concessioni governative): alle successive cessioni dei crediti relative a tali finanziamenti; alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale è superiore a 18 mesi poste in essere da società di cartolarizzazione di cui alla L. 30 aprile 1999 n. 130, nonché da imprese di assicurazione e OICR comunitari. Anatocismo bancario L articolo 31 introduce Modifiche all articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi La norma demanda al CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) il compito di determinare modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi, riaffermando la legittimità dell anatocismo, anche se con periodicità non inferiore a un anno. MISURE DI SEMPLIFICAZIONE CONTABILE E PER LA QUOTAZIONE IN BORSA - ART. 20 Alternatività alla relazione di stima dell esperto designato dal Tribunale L articolo 20, comma 4 e 5, estende la platea delle operazioni societarie per le quali era obbligatoria la relazione di stima e che ora possono invece essere perfezionate procedendo alla valutazione secondo le modalità alternative stabilite dall art ter del C.C. Le semplificazioni riguardano: l acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle imprese; la trasformazione di società di persone in società di capitali.

6 Offerta di azioni in opzione ai soci Il comma 6 dell articolo 20 del Decreto competitività va a modificare il diritto d opzione; per effetto di tale intervento normativo, l offerta di azioni in opzione ai soci (art del c.c.), oltre a prevedere il deposito nel Registro delle Imprese per la relativa iscrizione, deve essere resa nota contemporaneamente al sopra menzionato deposito con avviso pubblicato sul sito internet della società o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Inoltre, il termine per esercitare l opzione subisce una riduzione da 30 a 15 giorni dalla pubblicazione dell offerta. Applicazione dei Principi contabili internazionali L articolo 20, comma 2, modifica il D.Lgs. n.38 del 28 febbraio 2005, meglio conosciuto come Decreto IAS. Tale provvedimento ha individuato: i soggetti obbligati a redigere il bilancio d esercizio e consolidato sulla base dei principi contabili internazionali; i soggetti a cui è attribuita la facoltà di applicare gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio. Per le società diverse da quelle sopra elencate e non incluse in un bilancio consolidato è stata prevista la possibilità di predisporre il bilancio d esercizio in conformità agli IAS/IFRS, ma solamente a partire dall esercizio individuato con decreto del Ministro dell economia e delle finanze e del Ministro della giustizia. Ad oggi tale decreto non è mai stato emanato e quindi tali società non hanno mai avuto la possibilità di redigere il bilancio attenendosi ai principi contabili internazionali. Il Decreto competitività interviene in tale ambito, eliminando il riferimento al Decreto mai emesso; ne consegue che le imprese in esame avranno la possibilità di applicare gli IAS/IFRS senza dover attendere l emanazione del decreto. Continuano a non poter applicare gli IAS/IFRS: le società di persone; le imprese individuali; le società di capitali che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell art bis C.C. Introduzione della nozione di PMI con azioni quotate e semplificazioni per la quotazione Tale articolo va a modificare il Testo Unico Finanziario (D.Lgs. n. 58/1998) con riguardo alle imprese quotate sui mercati regolamentati. La variazione mira a semplificare la normativa relativa a tali società e a favorire l afflusso di capitali. Il Decreto competitività introduce la nozione di PMI con azioni quotate, le quali corrispondono a società emittenti azioni quotate che nell ultimo bilancio approvato presentino: un fatturato non superiore a 300 milioni di euro; una capitalizzazione media nell ultimo anno solare inferiore a 500 milioni di euro. A seguito di predeterminate modifiche all articolo 106 del T.U.F., viene prevista la facoltà, per le PMI, di introdurre nei propri Statuti clausole che consentono di fissare la percentuale di partecipazione per l OPA obbligatoria in una fascia compresa tra il 20% e il 40%, rispetto alla misura standard del 30%. Inoltre negli Statuti delle PMI si possono escludere, nei primi cinque anni dalla quotazione, la disciplina dell OPA da consolidamento. Viene introdotto nel T.U.F. il nuovo art. 127-quinquies, il quale permette alle società con azioni quotate di prevedere un diritto di voto maggiorato per le azioni detenute dallo stesso azionista per un periodo di almeno due anni ininterrotti a far data dall iscrizione in un apposito elenco interno alla società.

7 Il diritto di voto maggiorato termina a causa del trasferimento a terzi delle azioni che conferivano tale diritto. Se lo Statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato continua ad operare in caso di trasferimento mortis causa delle azioni o in caso di fusione o scissione della società emittente. Il Decreto elimina l obbligo di pubblicare sui quotidiani nazionali: le informazioni regolamentate e le comunicazioni al pubblico di cui agli artt. 113-ter e 114 del T.U.F.; gli estratti dei patti parasociali aventi ad oggetto l esercizio dei diritti di voto di cui all art. 122 del T.U.F. (gli estratti vanno pubblicati sul sito Internet della società); gli estratti degli avvisi di convocazione dell assemblea si cui all art. 125-bis del T.U.F. (tali estratti vanno ora pubblicati sul sito Internet della società). A seguito della modifica apportata all art. 120, comma 2, del T.U.F., viene innalzata dal 2% al 5% la soglia delle partecipazioni rilevanti che determina l obbligo di comunicazione alla società e alla CONSOB, se l emittente è una PMI. Viene inoltra aumentata la percentuale ordinaria dal 2% al 10% la soglia delle partecipazioni reciproche prevista dall art. 121 del T.U.F., se l emittente è una PMI e viene sottoscritto un accordo tra le società interessate approvato dalle relative assemblee. Viene abrogato l art. 134, comma 1, del T.U.F., che stabiliva la riduzione alla metà del termine di trenta giorni per l esercizio del diritto di opzione di cui all art del C.c. L articolo 20, comma 3 modifica l art ter, comma 3, del C.c.; oggetto di modifica sono i criteri di valorizzazione delle azioni in sede di recesso, nel caso in cui la società abbia azioni quotate nei mercati regolamentati. Il Decreto elimina l obbligo di valutare le azioni in base alla media aritmetica delle quotazioni nei sei mesi precedenti, stabilendo contemporaneamente che gli Statui possono prevedere modalità diverse di determinazione del valore di liquidazione, a condizioni che questo sia almeno pari alla sopra menzionata media. La determinazione del valore può essere operata da parte degli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuta in debita considerazione la consistenza patrimoniale della società e le sue prospettive reddituali. Lo Statuto può contenere criteri diversi di calcolo del valore di liquidazione, mediante l indicazione degli elementi dell attivo e del passivo che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica. ENERGIE RINNOVABILI Sono state numerosissime le modifiche in materia di "energia" apportate al decreto 91/2014 dalla legge di conversione, in particolare sui biocarburanti e sull'efficienza in edilizia. Per quanto riguarda le rinnovabili è stata riscritta la disciplina sulla riduzione degli incentivi per il fotovoltaico, lasciando al titolare degli impianti più possibilità di scelta su come subire la riduzione o rimodulazione dell'incentivo prima goduto. L'obiettivo dichiarato del legislatore è di destinare i minori oneri per l'utenza, derivanti dall'applicazione di questa e di altre misure contenute del decreto-legge (in particolare agli articoli dal 24 al 30), "alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kw, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica." I proprietari di impianti fotovoltaici hanno ora più scelte su come ridurre l'incentivo finora goduto. Lo prevede la legge 11 agosto 2014, n. 116 che converte con modifiche il Dl 91/2014 ("Competitività") in vigore dal 21 agosto.

8 Altra novità, la "riscrittura" da gennaio 2015 del sistema di "scambio sul posto" un meccanismo relativo all'energia da fonti rinnovabili che consente di compensare la partita di energia elettrica immessa in rete in una certa ora con quella prelevata dalla rete in un'ora diversa. Il meccanismo è esteso a impianti fino a 500 kw (prima era 200). Infine conferma sostanziale per le semplificazioni autorizzatorie di impianti a fonti rinnovabili già previste dal Dl 91/2014 e per le norme sui Sistemi efficienti di utenza (Seu), cioè i sistemi di produzione e consumo elettrico che mettono in collegamento diretto produttore e consumatore finale. Prima non pagavano gli oneri generali del sistema elettrico, ora lo faranno, anche se in parte. Deduzioni IRAP Legge di Stabilità Dal periodo 2014 variano in aumento le deduzioni IRAP: - la deduzione spettante per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato salirà dagli attuali euro a euro, alle stesso modo la deduzione maggiorata per i lavoratori under 35 o di sesso femminile passerà dagli attuali euro a euro; - la deduzione riservata alle società di capitali di minori dimensioni (con base imponibile inferiore a euro) aumenta per gli stessi scaglioni rispettivamente da euro a euro, da euro a euro, da euro a euro, da euro a euro; - la deduzione per i soggetti di minori dimensioni diversi dalle società di capitali, per gli stessi scaglioni, aumenta rispettivamente a euro, euro, euro e euro Credito imposta per assunzione di personale altamente qualificato Con Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per gli incentivi alle Imprese del 28 luglio 2014 vengono definite le modalità di presentazione delle istanze da parte delle imprese che intendono richiedere il credito di imposta per l assunzione di personale particolarmente qualificato, istituito dall art. 24 del D.L. n. 83/2012 e disciplinato dal Decreto del MISE del 23 ottobre L avvio della procedura di trasmissione delle istanze e il termine della stessa per esaurimento delle risorse disponibili saranno comunicati annualmente dal Mise con avviso pubblicato nel sito Le istanze firmate digitalmente devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dal sito Per le assunzioni effettuate dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 le istanze potranno essere presentate a partire dal 15 settembre 2014, per le assunzioni effettuate nel corso del 2013 e nel corso del 2014 le istanze potranno essere presentate rispettivamente a partire da 10 gennaio 2015 e dal 10 gennaio Misure per il rilancio dell edilizia Decreto Sblocca Italia Deduzioni Irpef per l'acquisto di immobili da affittare Il c.d. Decreto Sblocca Italia n. 133/2014, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 agosto scorso e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, ha introdotto una deduzione dal reddito complessivo Irpef per l'acquisto o la costruzione di immobili residenziali da destinare entro 6 mesi dall'acquisto alla locazione a canone "libero" per un periodo di almeno 8 anni.

9 In particolare, l'art. 21 del Decreto riconosce al contribuente persona fisica, non esercente un'attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo: per l'acquisto, effettuato dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di immobili a destinazione residenziale, di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art 3 comma 1 lett. d) del DPR n. 380/2001, ceduti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie; per le spese sostenute per la costruzione di immobili a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. La deduzione riconosciuta è pari al 20% del prezzo d'acquisto risultante dall'atto di compravendita ovvero delle spese di costruzione attestate dall'impresa che esegue i lavori, nel limite massimo complessivo di spesa di 300 mila euro, e spetta a condizione che: l'immobile acquistato o costruito sia destinato, entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori, alla locazione per un periodo continuativo di almeno 8 anni (il diritto alla deduzione si conserva se il contratto di locazione si risolve prima per motivi non imputabili al locatore, purché venga stipulato un nuovo contratto entro un anno dalla risoluzione del contratto); il canone di locazione non sia superiore a quello definito dagli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (c.d. canone concordato), ovvero a quello indicato nelle convenzioni-tipo comunali ai fini del rilascio del permesso di costruire, ovvero a quello stabilito per i contratti di locazione a canone speciale; non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. La deduzione è ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto, e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme per le stesse spese. Il comma 4 dell'art. 21 del Decreto in esame prevede, poi, specifici requisiti per gli immobili oggetto dell'agevolazione. Esenzione dall imposta di bollo per gli accordi di riduzione del canone Sempre in materia di locazioni, va segnalato che l art. 19 del Decreto dispone l esenzione dalle imposte di bollo e di registro per la registrazione dell atto con il quale le parti dispongono - esclusivamente la riduzione del canone del contratto di locazione ancora in essere.

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