La scheda prodotto nel settore dell arredo
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1 La scheda prodotto nel settore dell arredo CONFINDUSTRIA VICENZA Vicenza, 26/05/2010 Avv. Filippo Cafiero
2 Prima responsabilità del produttore (dpr. 24/5/88 n.224) norme per l informazione al consumatore (lg.126/91 e Reg. Attuaz. D.M. 08/02/97 n.101) riconoscimento e tutela dei diritti del consumatore (lg.281/98) sicurezza generale dei prodotti (D.Lgs. 172/2004) Il contesto normativo prima e dopo il settembre 2005 Dopo codice del consumo (D. Lgs. n. 206 del 06/09/05) In entrambi i casi essa ha comportato la necessità e l opportunità del coinvolgimento e dell attenzione degli operatori del settore
3 . per non incorrere in responsabilità pur in presenza di un prodotto valido le richiamate norme impongono che i prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio debbano riportare alcune particolari indicazioni in un certo preciso modo artt. 5 e 6 Codice Consumo art. 7 Codice Consumo
4 Art.5 Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore Art. 6 a) denominazione legale o merceologica del prodotto; b) nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell UE; c) paese di origine se situato fuori dell'unione europea; d) eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; e) materiali impiegati e metodi di lavorazione ove determinanti per la qualità o le caratteristiche merceolog. del prodotto; f) istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto
5 tutto mira all informazione al consumatore già prevista e trattata da: Legge 126/91 e succ. Reg. Attuaz. D.M.101/97, da Circ. n.1 del 3/08/04 Min. Att. Prod., ed oggi da Codice Consumo, in particolare artt. 5 a 12. in realtà la legge non parla mai di scheda prodotto ma sempre e solo di informazioni che devono figurare sulle confezioni, etichette o altra documentazione illustrativa in accompagnamento dei prodotti.
6 Effetti pratici economici e contrattuali modalità di presentazione delle indicazioni (art.7) : confezione,etichetta o altra docc. accompagnamento prodotti; almeno in lingua italiana; con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. Particolari aspetti della responsabilità e diligenza del produttore e del venditore: correttezza, buona fede, trasparenza; rispetto interessi aspettativa altra parte; rispetto e tutela salute uomo e ambiente; sicurezza prodotti (artt Cod. Cons.) protezione e del consumatore (sicurezza e salute) e del prodotto (durata e utilizzabilità): sintonia e collegamento tra tutela del consumatore e principi posti a base della responsabilità del produttore. identificazione delle caratteristiche del prodotto anche con riferimento alla idoneità del prodotto per l uso previsto identificazione del prodotto e dei suoi materiali e/o metodi di lavorazione allorché determinanti per le qualità o le caratteristiche
7 Effetti sanzionatori (ma anche) a vantaggio contrattuali e propri della stessa legge per la violazione delle disposizioni sulla scheda prodotto (artt. 11 e 12 Cod. Cons.): Garanzia beni consumo: artt. da 128 a 135 Cod. Cons conformità del bene = conformità a presentazione, rappresentazione o descrizione del bene fatta dal venditore è vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli artt. 6, 7 e 9 sanzione amministrativa da euro 516 ad euro , determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita. Made in Italy: art. 16 co.6 D.L. 135/09 conv. L. 166/09, mette al riparo da rischio fraintendimento consumatore per uso del marchio Ecolabel: Decisione della Commissione UE del 30/11/09 in GUUE L 320/03 del 5/12/09 Ecoincentivi contributi per il sostegno della domanda acquisto mobili per cucina (D.L. n. 40/2010)
8 La scheda prodotto nel rapporto con i mercati esteri Per ambito e territorio UE Per ambito extra UE il criterio di riferimento rimane negli stessi termini nostri: direttive europee con riferimento principale il consumatore informazione e sicurezza la CONVENZIONE di VIENNA La Convenzione di Vienna costituisce la legge nazionale applicata alla vendita internazionale di beni mobili per gli stati che vi hanno aderito.
9 La convenzione di Vienna si applica obblighi del venditore etichettatura alle vendite internazionali: quando le due parti contraenti di beni mobili risiedono in paesi diversi per parti contraenti dello stesso paese: norme nazionali. (Cod. Civ. + Cons) consegnare la merce conforme alle caratteristiche (quantità, qualità, tipo) previste del contratto, conforme al campione, modello e/o prototipo senza difetti e idonea all'uso cui è destinata imballata e/o confezionata adeguatamente consegnare i documenti relativi alla merce rimane ferma nei termini previsti dai vari regimi anche per fini doganali attenzione a documentazione necessaria per esportazione attenzione anche ai vincoli per fattura commerciale
10 I N S I N T E S I In linea generale L impegno - attenzione dell operatore (produttore - venditore): uno sforzo La scheda prodotto come strumento di tutela e di difesa da pretese strumentali non è più sufficiente la sola tecnica ma è necessaria un anche un informazione chiara ed adeguata su prodotto che si è realizzato, sui materiali impiegati e sulle istruzioni e precauzioni d uso nella presentazione del prodotto non possono ignorarsi il rispetto delle finalità e dei bisogni che il consumatore intende soddisfare con quel bene il dovere di informazione deve costituire il massimo sforzo per l operatore non per il consumatore. che deve esser finalizzato ad essere compreso e letto bene così da consentire al consumatore di poter fare le scelte giuste e mirate secondo le proprie necessità. che, per altro verso, deve essere anche finalizzato a non ingenerare confusione o, peggio ancora, inganno nello stesso consumatore. identifica in modo certo e preciso natura e caratteristiche del prodotto consente gli opportuni riscontri per garanzie e attestazioni su funzionalità, uso e durata mette al riparo da non poche contestazioni e risolve tutte le questioni derivanti da non sapevo, non avevo capito, non volevo, ecc..
11 Grazie, per l attenzione. Avv. Filippo Cafiero
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