Lezione 27 marzo 2013

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Lezione 27 marzo 2013"

Transcript

1 Università degli Studi di Pavia Dipartimento di Giurisprudenza Anno Accademico Corso Diritto, scienza, nuove tecnologie Lezione 27 marzo 2013 NTR (b) La stampa e l'utilizzo di lucidi e di materiali messi a disposizione sono consentiti esclusivamente per le finalità del corso. Ogni altro utilizzo deve essere preventivamente autorizzato. Prof. Amedeo Santosuosso a.santosuosso@unipv.it

2 LEGGE 40/04 I PRINCIPI Legge 40/04 Confine esterno L art.1 della legge delimita preliminarmente l area entro la quale è consentito il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, definita dalle condizioni e dalle modalità previste dalla legge. Limite interno la finalità di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana. il ricorso alle tecniche è consentito solo qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità (art.1) Presupposto di accesso: l impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione. Ulteriore limite interno la praticabilità delle tecniche è circoscritta ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate, documentate da atto medico oppure 2 di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico (art.4).

3 LEGGE 40/04 I PRINCIPI Ispirazione di politica legislativa I limiti esterni (nulla è possibile al di fuori di quanto consentito dalla legge) interni (la necessaria finalità terapeutica) oggettivi (la condizione di sterilità) soggettivi (la figura del medico come filtro e la posizione personale di chiede di accedere) sono assistiti da un sistema di sanzioni, che conferisce a quei limiti un carattere normativo pieno, e non il valore di mere proposizioni descrittive. tutto è vietato tranne quello che è esplicitamente consentito dalla legge. 3

4 LEGGE 40/04 I PRINCIPI Impronta illiberale: viene regolato dalla legge è il modo in cui le donne e gli uomini decidono di riprodursi e di avere una prole, e cioè qualcosa che appartiene a una dimensione strettamente personale di particolare delicatezza e non una attività materiale socialmente pericolosa, come, ad esempio, la fabbricazione o il possesso di armi o esplosivi (per i quali si può giustificare un divieto generale). Una impostazione così autoritaria è in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, che, nella sentenza n.471 del 1990, definisce la libertà di ogni individuo di disporre del proprio corpo come un postulato della libertà personale inviolabile che informa tutti i campi dell ordinamento e che ha espressione nell art.13 della Costituzione. 4

5 LEGGE 40/04 I PRINCIPI nemo dominus est membrorum suorum. Enciclica Casti connubii (1930, Papa Pio XI) sanzioni proprie di tipo morale. Con la legge in commento essa diventa norma giuridica positiva, nell ambito in cui le donne e gli uomini decidono se e come riprodursi, e cambia così radicalmente natura, diventando una forma di legislazione eugenica: lo Stato e il depositario del corretto modo di riprodursi (da chi puo riprodursi fino al modo in cui puo farlo) e ed e lo Stato legittimato a imporlo a tutti i cittadini. Si tratta di un esito, per certi versi, paradossale. Con la nuova legge, invece, lo Stato introietta la norma morale, la trasforma in norma giuridica e prescrive chi e come deve riprodursi. Una sorta di riedizione del vecchio certificato prematrimoniale, questa volta su base psicologica o sociale: una prospettiva eugenica negativa, la cui altra faccia e, storicamente, quella delle sterilizzazioni coatte. Ogni prospettiva del genere e, oggi, in radicale contrasto con l art.3 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea (Carta di Nizza), che vieta esplicitamente ogni forma di eugenetica. 5

6 LEGGE 40/04 I PRINCIPI Obiezione La legge assicura al concepito i diritti di tutti i soggetti coinvolti (art. 1 co. 1) quindi La libertà di disporre di sè non può ledere un diritto altrui, ivi compreso l embrione Ma quella che la legge fa: È una scelta di tipo etico Se rafforza la posizione dell embrione pone anche dei limiti:» L embrione non ha MENO diritti degli altri soggetti MA» Non ne ha neanche di PIU E soprattutto, DAVVERO TUTTI I LIMITI DELLA LEGGE TROVANO GIUSTIFICAZIONE IN QUESTA PARITA DI DIRITTI DELL EMBRIONE?» Necessaria finalità terapeutica e impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione (malattie ereditarie?)» Divieto di procedere all impianto dell embrione nel caso di morte del partner maschile dopo la fecondazione? 6

7 LEGGE 40/04 I PRINCIPI Il filtro medico Stabilire l inesistenza di altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità e l impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione; Accertare e certificare l esistenza di una causa individuata di sterilità o infertilità; Documentare l esistenza di una condizione di sterilità o di infertilità inspiegate. patologia (Infertilità o sterilità) terapia (tecniche di procreazione assistita) 7

8 Trib. Cagliari 24 sett 2007 La l.n. 40/2004 non vieta esplicitamente la diagnosi preimpianto, (come invece prevede espressamente altri divieti, anche penalmente sanzionati); L art.13 della legge non fa riferimento, secondo un analisi letterale, alla diagnosi preimpianto; l art.14, co. 5, riconosce il diritto dei genitori di essere adeguatamente informati sullo stato di salute dell'embrione (principio del consenso nel trattamento sanitario); Convenzione di Oviedo (1997) permette dei test volti a prevedere delle malattie genetiche o che permettano l'identificazione del soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia ( ). la liceità della diagnosi preimpianto rappresenterebbe la logica conseguenza del diritto ad una adeguata informazione

9 Bilanciamento tra l'interesse del concepito e quello della futura gestante (art. 14, 3 co.) Decisione Trib. Cagliari 2007 liceità della diagnosi preimpianto qualora sia stata richiesta dai soggetti indicati nell'art. 14, 5 comma, l. n. 40/2004; abbia ad oggetto gli embrioni destinati all'impianto nel grembo materno; sia strumentale all'accertamento di eventuali malattie dell'embrione e finalizzata a garantire a coloro che abbiano avuto legittimo accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita una adeguata informazione sullo stato di salute degli embrioni da impiantare.

10 Le Linee guida Ministeriali (D.M ), E' proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità eugenetica. Ogni indagine relativa alla salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell'art.14 comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale Trib. Cagliari 2007 le disapplica; TAR Lazio, sent. 21 genn 2008, n. 398 annulla le Linee Guida nella parte succitata in quanto la l.n. 40/04 consente la ricerca e la sperimentazione e gli interventi necessari per finalità terapeutiche e diagnostiche se volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione; alle Linee Guida, è attribuito esclusivamente il potere di adottare regole di alto contenuto tecnico e di natura procedurale e non quello di delimitare l'ambito di intervento del trattamento medico

11 Diagnosi preimpianto: Tribunale di Cagliari (2007) Tribunale di Cagliari, sentenza 22 settembre 2007 (Giudice Mariagrazia Cabitza) ordina l accertamento diagnostico preimpianto sull embrione. La decisione si basa sui seguenti passaggi fondamentali: A)Manca nella legge n. 40 un esplicito divieto in proposito. B) Gli artt. 13 e 14 della legge contengono Misure di tutela dell embrione, e riguardanola Sperimentazione sugli embrioni umani (il primo) e i Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni (il secondo), regolano questioni diverse. 11

12 C) L art. 6 della legge riconosce il diritto della coppia alla piena consapevolezza in ordine ai trattamenti sanitari e stabilisce che prima del ricorso, e in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il medico debba informare in maniera dettagliata i soggetti che alle tecniche abbiano avuto accesso sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti. D) L,art. 14 della legge prevede, poi, in capo ai soggetti che abbiano avuto accesso alle tecniche, il diritto di essere informati sul numero e, su loro esplicita richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell utero (art. 14, 5 comma). 12

13 E) Le linee guida ministeriali del luglio 2004, che prevedono che l indagine sugli embrioni debba essere solo di tipo osservazionale, sono illegittime, poiché ampliano i divieti esistenti nella legge, violando i limiti propri della normazione secondaria. F) L interpretazione della legge n.40, e del quadro normativo più ampio, è conforme ai principi costituzionali e all obbligo del giudice ordinario di adottare, quando diverse interpretazioni sono possibili, quella che sia conforme alla costituzione. 13

14 UNA QUESTIONE DECISIVA Take home message In generale, nell attività di interpretazione di una legge ordinaria (e più che mai per la legge n.40), è bene partire dai riferimenti costituzionali.. ogni norma della legge n.40, e non solo quelle di natura penale o aventi effetti sulle fattispecie incriminatrici, devono essere interpretate nel modo che comporti la minore compressione possibile di diritti costituzionali. Questo è il motivo fondamentale per il quale l assenza di un esplicito divieto della diagnosi preimpianto non può essere colmato per via di interpretazioni che amplino i divieti già esistenti. Insomma, il livello costituzionale viene prima e deve illuminare tutti i successivi passi interpretativi che si compiono. Per le quali va rispettato il principio di tassatività che governa la 14 materia penale.

15 Corte Cost. sent. 151/2009 incostituzionalità dell'art. 14, co. 2, della legge 40/04 limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre» incostituzionalità dell'art. 14, co. 3, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna. la tutela dell'embrione non è assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione.

16 Tre embrioni e la salute della donna: Corte cost. n.151/2009 La Corte costituzionale, con sentenza n. 151 dell 1 aprile 2009, dichiara l illegittimità costituzionale dell art. 14, comma 2, della legge n. 40, limitatamente alle parole ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre ; e dichiara l illegittimità costituzionale dell art. 14, comma 3, della stessa legge nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna. 16

17 La Corte afferma che è contrario alla Costituzione il non riconoscere al medico la possibilità di una valutazione, sulla base delle più aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, del singolo caso sottoposto al trattamento, con conseguente individuazione, di volta in volta, del limite numerico di embrioni da impiantare, ritenuto idoneo ad assicurare un serio tentativo di procreazione assistita, riducendo al minimo ipotizzabile il rischio per la salute della donna e del feto. E, a sostegno di ciò, cita propri precedenti, dove ha ripetutamente posto l accento sui limiti che alla discrezionalità legislativa 17

18 Corte, quindi, conclude che la previsione della creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che di volta in volta si sottopone alla procedura di procreazione medicalmente assistita, si pone, in definitiva, in contrasto con l art. 3 Cost., riguardato sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili; nonché con l art. 32 Cost., per il pregiudizio alla salute della donna ed eventualmente, come si è visto, del feto ad esso connesso. 18

19 La Corte costituzionale ridimensiona così quell artificiosa parificazione dei diritti dell embrione e degli altri soggetti della procreazione, che (vedi sopra, par.2.2.), porta in realtà al sacrificio dei diritti di altri soggetti, e segnatamente di quello alla salute della donna. La Corte rileva, in un passaggio, come nello stesso impianto della legge n. 40 la tutela dell embrione non è comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione. 19

20 dichiara l illegittimità costituzionale dell art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;.. 20

21 dichiara l illegittimità costituzionale dell art. 14, comma 3, della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna; 3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile, senza pregiudizio della salute della donna. 21

22 22

23 23

24 LEGGE 40/04 I PRINCIPI sterilizzazioni coatte divieti di matrimonio (caso Skinner, 1942 US; Diritto di procreare integrità fisica) diritto a ottenere collaborazione senza oneri per la società (libertà e lesione terzi) divieto morale con oneri per la società?(diritto alla salute SSN e L.E.A.)? 24

25 LEGGE 40/04 I DIVIETI I divieti particolari (art. 5) - coppie di maggiorenni - coppie di sesso diverso - coppie coniugate o conviventi - coppie in età potenzialmente fertile - partners entrambi viventi ART È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. RAGIONI -Preminenza del dato biologico su quello giuridico? -Diritto ad una famiglia bigenitoriale? -Garanzia di una sufficiente (?) permanenza in vita dei genitori per mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 C)? -Considerazione della coppia come unità a sé e non come due individui con un progetto di genitorialità: divieto di impianto post mortem viene meno qui la tutela dei diritti dell embrione?? 25

26 LEGGE 40/04 LE CONSEGUENZE Art. 1: la legge assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito PRINCIPI E CONTENUTI IDEOLOGICI VIOLAZIONI DEI DIVIETI per le parti NESSUNA SANZIONE per i medici SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE LEGGE 40/04 CONSEGUENZE CONTENUTI REALI per chi conduce ricerca scientifica PENE DETENTIVE 26

27 Trib. Bologna ord. 29 giugno 2009 Donna portatrice sana di distrofia muscolare, chiede accesso a PGD Distinzione tra ricerca clinica e sperimentale (vietata da art. 13, co. 2, l.n. 40/04) e diagnosi preimpianto Ordina di eseguire la PGD e di impiantare solo gli embrioni che non presentino la specifica patologia ( ) applicando in ogni caso le procedure dettate dalla scienza medica per assicurare il miglior successo della tecnica in considerazione dell età e dello stato di salute della paziente ( ) provvedendo alla crioconservazione per una futuro impianto degli embrioni idonei e, comunque, di quelli risultati affetti dalla patologia. Diagnosi preimpianto applicata anche a coppia fertile (anche Tribunale di Salerno, in data 9 gennaio 2010)

28 Trib. Cagliari ord (il caso) 2011 Una coppia infertile si rivolge alla Asl di Cagliari per procedere a PMA I coniugi chiedono di eseguire la diagnosi preimpianto sull embrione, essendo portatori di talassemia major 1 dic 2011 Il Presidio ospedaliero oppone rifiuto I coniugi si rivolgono al Tribunale perché a) Accerti il diritto ad ottenere l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita; b) Ordini all'ospedale di eseguire le indagini cliniche e diagnostiche sull'embrione e trasferire solo gli embrioni sani o portatori sani delle patologie da cui i ricorrenti risultano affetti; c) Pronunci ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e conseguente, indicando le modalità di esecuzione.

29 La posizione dell ASL ASL si costituisce e chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato sulla base di : La l.n. 40/04 consente unicamente interventi sull'embrione aventi finalità diagnostiche terapeutiche colte alla tutela della salute e dallo sviluppo dell'embrione stesso, impedendo quelli aventi come finalità il solo accertamento di eventuali gravi malattie genetiche da cui fosse affetto; La l.n. 40/04 esclude la possibilità di una diagnosi preimpianto sull'embrione laddove la stessa non sia finalizzata esclusivamente alla tutelare la salute e lo sviluppo dell'embrione medesimo, consentendo unicamente quella di tipo osservazione una considerazione di carattere generale sugli scopi perseguiti dalla legge nel suo complesso e dei suoi criteri ispiratori la recentissima sentenza della Corte Europea non sembra aver dato una spinta sostanziale a doverose modifiche della suddetta legge né a chiarimenti ufficiali sulla liceità della PGD; divieto della PGD + Impossibilità pratica: mancanza delle strutture idonee nonché delle risorse umane necessarie.

30 L intervento di terzi Intervengono le Associazioni Cerco un Bimbo,Amica Cicogna Onlus e Luca Coscioni ex art. 105, I co., cpc L intervento viene reputato inammissibile in quanto non sono titolari di un interesse giuridico, in realtà esclusivo dei soli ricorrenti, né hanno allegato alcuna fonte attributiva della loro legittimazione (rif. Cass. Sez. un. n del )

31 I principali passaggi della sentenza Richiamo di Trib. Cagliari 24 sett 2007; Corte Cost. sent. 151/2009; Trib. Bologna ord. 29 giugno 2009; CEDU 28 agosto 2012 PGD è trattamento medico il consenso informato è un vero e proprio diritto della persona che svolge la funzione di sintesi dei due diritti fondamentali all'autodeterminazione ed alla salute (art. 6 l.n. 40/04) diritto a ricevere una completa informativa funzionale ad una procreazione libera e consapevole Lo scopo della PGD è proprio quello di consentire alla donna una decisione informata e consapevole in ordine al trasferimento degli embrioni formati ovvero al rifiuto di detto trasferimento l'informativa cui è tenuto il medico (art. 14) è funzionale all'accertamento della sussistenza di un serio pericolo per la salute psicofisica della donna, quale effetto della condizione patologica del concepito (l.n.194/78) PGD è pienamente ammissibile, al fine di assicurare la compatibilità della legge n. 40 del 2004 con i principi del nostro ordinamento giuridico. La coppia ha diritto a ottenere una PGD mediante ricorso ad altre strutture sanitarie, se l ASL locale non dispone degli strumenti necessari.

32 Costa e Pavan c. Italia Corte EDU A coppia non sterile ma portatrice sana di mucoviscidosi viene rifiutato l accesso alla PMA e alla PGD per l individuazione degli embrioni sani. Disciplina sproporzionatamente limitativa della facoltà di avere un figlio sano, quale espressione della libertà al rispetto della vita privata e familiare (violazione art. 8 CEDU); Irragionevole discriminazione rispetto alla possibilità di far ricorso alla diagnosi prenatale e quindi, eventualmente, all aborto terapeutico in presenza di quelle medesime motivazioni e per il conseguimento dei medesimi fini; Incoerenza dell ordinamento italiano che sembra volto a salvaguardare ad ogni costo il concepito, permettendo il trattamento medico più invasivo, più rischioso per la salute della donna ed egualmente atto a sopprimere il concepito stesso (l aborto), e vietando invece l'intervento non invasivo (perché compiuto su un embrione ancora in vitro) Italia condannata a risarcimento danno morale verso coppia

33 Richiesta del governo italiano di rinvio alla Grande Camera Rinvio alla Grande Camera di un caso già deciso in primo grado è consentito soltanto laddove la questione oggetto del ricorso sollevi gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale (art. 43 CEDU). Motivi della richiesta: le norme dell ordinamento interno non sono, singolarmente, in contrasto con la CEDU; approssimatzione nel descrivere i contenuti della normativa italiana sull interruzione di gravidanza; Vizio procedurale: i ricorrenti hanno adito la Corte EDU senza prima aver esaurito le possibilità di tutela garantite dall ordinamento interno 11 febbraio 2013 rigetto della richiesta Sentenza diventa definitiva ai sensi dell art (c) della CEDU

Lezione 20 marzo 2013

Lezione 20 marzo 2013 Università degli Studi di Pavia Dipartimento di Giurisprudenza Anno Accademico 2012-13 Corso Diritto, scienza, nuove tecnologie Lezione 20 marzo 2013 NTR (a) La stampa e l'utilizzo di lucidi e di materiali

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LABRIOLA, RAMPI, ROSTAN. Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LABRIOLA, RAMPI, ROSTAN. Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2337 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LABRIOLA, RAMPI, ROSTAN Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia

Dettagli

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. Legge 19 Febbraio 2004 n 40

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. Legge 19 Febbraio 2004 n 40 PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA Legge 19 Febbraio 2004 n 40 Finalità Art. 1: Al fine di favorire la soluzione di problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla fertilità umana è consentito

Dettagli

3. Tribunale Cagliari 16 luglio 2005. Viene sollevata la questione di

3. Tribunale Cagliari 16 luglio 2005. Viene sollevata la questione di Indice delle pronunce sulla legge 40 del 2004 (aggiornato al 15 febbraio 2013 a cura dell Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica) 1. Ordinanza del Tribunale di Catania 3 maggio

Dettagli

Lezione dell 1 aprile 2011

Lezione dell 1 aprile 2011 Università degli Studi di Milano Facoltà di Giurisprudenza Anno Accademico 2010-11 Corso Nuove dimensioni della libertà individuale Lezione dell 1 aprile 2011 (la PMA) La stampa e l'utilizzo di lucidi

Dettagli

Legge 40/2004 sulla Fecondazione Assistita

Legge 40/2004 sulla Fecondazione Assistita Legge 40/2004 sulla Fecondazione Assistita Sandra Santucci Medico Genetista Dipartimento di Cure Primarie Azienda Usl Modena Embrioni crioconservati Presente e futuro Modena 11 maggio 20013 Nel febbraio

Dettagli

RASSEGNA STAMPA. Sabato, 06 giugno 2015. Il Sole 24 Ore. Il Secolo XIX - Ed. Levante

RASSEGNA STAMPA. Sabato, 06 giugno 2015. Il Sole 24 Ore. Il Secolo XIX - Ed. Levante RASSEGNA STAMPA Sabato, 06 giugno 2015 Il Sole 24 Ore 1 Procreazione assistita: generare figli sani è un diritto inviolabile 2 Niente doppia sanzione sugli incarichi Il Secolo XIX - Ed. Levante 1 La Cassazione:

Dettagli

Requisiti soggettivi

Requisiti soggettivi Legge 40 e diritti della donna un'analisi critica della disciplina sulla PMA A. Schuster Requisiti soggettivi Italia - coppie maggiorenni - di sesso diverso - coniugate o conviventi - in età fertile -

Dettagli

Indice delle pronunce sulla Legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita 1.

Indice delle pronunce sulla Legge 19 febbraio 2004, n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita 1. Indice delle pronunce sulla Legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita 1. 1. Ordinanza del Tribunale di Catania 3 maggio 2004 Negato il diritto ad eseguire la

Dettagli

TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE I

TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE I TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE I Il Giudice, nel procedimento a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato l 1 luglio 2008 e di cui al n. 11489/2008, rileva: B.G. e B.B. hanno esposto: di essere coniugati

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 725 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori RIPAMONTI, PALERMI, SILVESTRI e TIBALDI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2006 Modifiche alla legge 19 febbraio

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Indice delle pronunce sulla Legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita 1.

Indice delle pronunce sulla Legge 19 febbraio 2004, n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita 1. Indice delle pronunce sulla Legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita 1. 1. Ordinanza del Tribunale di Catania 3 maggio 2004 Negato il diritto ad eseguire la

Dettagli

Diagnosi e intervento su embrioni. Ramón Lucas Lucas lucas@unigre.it www.ramonlucas.org

Diagnosi e intervento su embrioni. Ramón Lucas Lucas lucas@unigre.it www.ramonlucas.org 1 Diagnosi e intervento su embrioni Ramón Lucas Lucas lucas@unigre.it www.ramonlucas.org Diagnosi prenatale 2 3 4 DIAGNOSI PRENATALE É l insieme di esami compiuti sull embrione stesso, per accertare se

Dettagli

SCHEDA PROVVEDIMENTO E SINTESI DELLA VICENDA Tribunale di ROMA Ord. ex art. 700 c.p.c. 15/01/2014 Giudice: Dr.ssa Filomena Albano Ricorrenti: P. e C.

SCHEDA PROVVEDIMENTO E SINTESI DELLA VICENDA Tribunale di ROMA Ord. ex art. 700 c.p.c. 15/01/2014 Giudice: Dr.ssa Filomena Albano Ricorrenti: P. e C. SCHEDA PROVVEDIMENTO E SINTESI DELLA VICENDA Tribunale di ROMA Ord. ex art. 700 c.p.c. 15/01/2014 Giudice: Dr.ssa Filomena Albano Ricorrenti: P. e C. con gli Avv.ti Filomena Gallo e Angioletto Calandrini

Dettagli

Elenco delle decisioni depositate in data 28-01-2005. (dal n. 45 al n. 61 ) C 10-1-2005 DE SIERVO. sent. 45. Relatore: BILE. (inamm.) ref.

Elenco delle decisioni depositate in data 28-01-2005. (dal n. 45 al n. 61 ) C 10-1-2005 DE SIERVO. sent. 45. Relatore: BILE. (inamm.) ref. Elenco delle decisioni depositate in data 28-01-2005 deciso 13-1-2005 (dal n. 45 al n. 61 ) 1) C 10-1-2005 DE SIERVO Relatore: BILE Legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante Norme in materia di procreazione

Dettagli

CONSENSO INFORMATO. Ai sensi della Legge 19 febbraio 2004 n.40 e successive modificazioni. il a ( ) residente a in via tel CF

CONSENSO INFORMATO. Ai sensi della Legge 19 febbraio 2004 n.40 e successive modificazioni. il a ( ) residente a in via tel CF Pag. 1/6 Noi sottoscritti: DICHIARAZIONE DI PER LA TECNICA FIVET-ICSI (FECONDAZIONE IN VITRO E TRASFERIMENTO DELL'EMBRIONE) TECNICA DI PROCREAZIONE ASSISTITA DI II LIVELLO Ai sensi della Legge 19 febbraio

Dettagli

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale

Dettagli

Consenso Informato e Privacy

Consenso Informato e Privacy Consenso Informato e Privacy Consenso e Privacy sono le basi fondanti del moderno concetto di Medicina e una cura di qualità non può prescindere da essi, così come la stessa etica e deontologia degli interventi

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

La fissazione dei criteri soggettivi d accesso alla P.M.A. tra Stato e Regioni

La fissazione dei criteri soggettivi d accesso alla P.M.A. tra Stato e Regioni O S S E R V A T O R I O D I D I R I T T O S A N I T A R I O 5 A G O S T O 2015 La fissazione dei criteri soggettivi d accesso alla P.M.A. tra Stato e Regioni La fissazione dei criteri soggettivi d accesso

Dettagli

Interrogazione a risposta scritta. presentata dagli Onorevoli. LOCATELLI, DI LELLO, DI GIOIA, Claudio FAVA, PASTORELLI

Interrogazione a risposta scritta. presentata dagli Onorevoli. LOCATELLI, DI LELLO, DI GIOIA, Claudio FAVA, PASTORELLI Interrogazione a risposta scritta presentata dagli Onorevoli LOCATELLI, DI LELLO, DI GIOIA, Claudio FAVA, PASTORELLI Alla Ministra della Salute Per sapere premesso che: - Il 9 aprile 2014, con sentenza

Dettagli

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL ART. 43, C. 2 DEL

Dettagli

ropei denominata Uno di noi (www.unodinoi.mpv.org). Pubblichiamo di seguito il testo dell ordinanza: TRIBUNALE DI CAGLIARI

ropei denominata Uno di noi (www.unodinoi.mpv.org). Pubblichiamo di seguito il testo dell ordinanza: TRIBUNALE DI CAGLIARI ropei denominata Uno di noi (www.unodinoi.mpv.org). Pubblichiamo di seguito il testo dell ordinanza: TRIBUNALE DI CAGLIARI Il Giudice dott. LUIGI LATTI ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 14 luglio 2009 Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali.

Dettagli

IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE IL GIUDICE

IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE IL GIUDICE IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE IL GIUDICE Visto il ricorso ex art.700 c.p.c., iscritto al RG 43568/2013, proposto dai coniugi nei confronti della Azienda USL Roma A e del Centro per la Tutela

Dettagli

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA 2 L. 196/97 Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM). LA VISTO il documento istruttorio

Dettagli

INDICE - SOMMARIO ANDREA BARENGHI CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

INDICE - SOMMARIO ANDREA BARENGHI CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE Prefazione di GUIDO ALPA... pag. XI ANDREA BARENGHI CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 1. Premessa... pag. 1 2. Compiti e obiettivi del legislatore del 2004...» 2 3. Su alcune caratteristiche dell impianto legislativo...»

Dettagli

Commento agli articoli 1, 4, 5 e 7 della Legge sulla procreazione assistita

Commento agli articoli 1, 4, 5 e 7 della Legge sulla procreazione assistita Commento agli articoli 1, 4, 5 e 7 della Legge sulla procreazione assistita (in Guida al diritto, Dossier mensile, 3, 2004) Amedeo Santosuosso Giudice presso la Corte d'appello di Milano (I); Presidente

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio

Dettagli

La legge 40 di nuovo davanti alla Consulta

La legge 40 di nuovo davanti alla Consulta OSSERVATORIO COSTITUZIONALE aprile 2014 La legge 40 di nuovo davanti alla Consulta di Dario Martire - Dottorando in diritto costituzionale e diritto pubblico generale presso l Università di Roma la Sapienza

Dettagli

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento

Dettagli

Associazione C rescere

Associazione C rescere Organizzazione di Volontariato Associazione C rescere con la sindrome di Turner e altre Malattie Rare ONLUS ex art. 10 c. 8 dlgs n 460/1997 Via Massarenti 11-40138 Bologna presso la Clinica Pediatrica

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO LAVORO NOTTURNO ED ETÀ ANAGRAFICA QUESITO (posto in data 26 luglio 2012) Sono un dirigente medico in servizio presso un Azienda Ospedaliera. Desidero essere informata se dopo il compimento del

Dettagli

LA PROCREAZIONE ASSISTITA

LA PROCREAZIONE ASSISTITA Riccardo Villani LA PROCREAZIONE ASSISTITA La nuova legge 19 febbraio 2004, n. 40 G. Giappichelli Editore - Torino Prefazione XI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. CAPITOLO 1 LA NUOVA LEGGE Introduzione La procreazione

Dettagli

ITALIA NUOVE NORME SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA: VIETATA LA FECONDAZIONE ETEROLOGA DI 2003

ITALIA NUOVE NORME SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA: VIETATA LA FECONDAZIONE ETEROLOGA DI 2003 727 NUOVE NORME SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA: VIETATA LA FECONDAZIONE ETEROLOGA DI 2003 (Progetto di legge, definitivamente approvato il 10.02.2004 num. 47). Nella seduta del 10 febbraio la Camera dei

Dettagli

MOZIONE : INTRODUZIONE TESTAMENTO BIOLOGICO AD ANCONA

MOZIONE : INTRODUZIONE TESTAMENTO BIOLOGICO AD ANCONA MOZIONE : INTRODUZIONE TESTAMENTO BIOLOGICO AD ANCONA data 8 aprile 2015 4 MOZIONE In base all art. 23 e 27 del regolamento del consiglio comunale di Ancona Al sig. Sindaco e al sig. Presidente del Consiglio

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

SOMMARIO 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONSENSO INFORMATO...2 3 STRUMENTI DI REGISTRAZIONE...5

SOMMARIO 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONSENSO INFORMATO...2 3 STRUMENTI DI REGISTRAZIONE...5 SOMMARIO 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONSENSO INFORMATO...2 2.1 INFORMATIVA DA FORNIRE AL PAZIENTE AL FINE DEL CONSENSO... 2 2.2 CONSENSO INFORMATO... 3 3 STRUMENTI

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

PROVINCIA DI LIVORNO. Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO.

PROVINCIA DI LIVORNO. Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO. PROVINCIA DI LIVORNO CIRCOLARE N. 1/2014 Ai Dirigenti Ai dipendenti Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO. Alla luce delle modifiche intercorse a seguito

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI)

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI) REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27.. del 4 maggio 2015 INDICE

Dettagli

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

CORTE DI APPELLO DI SALERNO CORTE DI APPELLO DI SALERNO PROTOCOLLO D INTESA Sul riconoscimento del legittimo impedimento a tutela della maternità e paternità nell esercizio della professione forense. TRA Corte di Appello di Salerno

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona)

Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona) CONSIGLIO COMUNALE Seduta del Comune di OGGETTO N 0: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, DEL TRASPORTO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI:

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d

DELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d 32 Oggetto: Istituzione della rete di cure palliative della d Regione Sardegna. L Assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale ricorda che la legge 15 marzo 2010, n. 38, tutela il diritto del

Dettagli

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Il danno tanatologico Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Veronica Maina Valeria Mastrolembo Barnà Parti Familiari della vittima Generali Assicurazioni SpA T.R. Fatti Il minore viaggiava sul ciclomotore

Dettagli

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003 RISOLUZIONE N. 65/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 17 marzo 2003 OGGETTO: IVA. Rette scolastiche delle scuole di lingua straniera gestite da soggetti comunitari ed extra-comunitari. Art.

Dettagli

Roma 22 settembre 2004

Roma 22 settembre 2004 RISOLUZIONE N. 123/E Roma 22 settembre 2004 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello. Fondazione XY - Onlus - Attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4478 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BELLILLO, ADDUCE, ANGIONI, BIELLI, BOGI, BULGARELLI, COLUCCINI, MAURA COSSUTTA, DEIANA, MAZZARELLO,

Dettagli

Comitato Etico ASL Napoli 2 Nord (istituito con delibera n. 161 del 22/02/2010) STATUTO COMITATO ETICO ASL NAPOLI 2 NORD

Comitato Etico ASL Napoli 2 Nord (istituito con delibera n. 161 del 22/02/2010) STATUTO COMITATO ETICO ASL NAPOLI 2 NORD STATUTO COMITATO ETICO ASL NAPOLI 2 NORD ART.1 Finalità del Comitato Etico ART.2 Funzioni ART.3 Composizione e durata ART.4 Regolamento ART.5 Presidente ART 6 Segretario ART.7 Segreteria ART.8 Disposizioni

Dettagli

In via subordinata, renda in via d'urgenza ogni provvedimento ritenuto opportuno in relazione al caso di specie, indicando le modalità di esecuzione;

In via subordinata, renda in via d'urgenza ogni provvedimento ritenuto opportuno in relazione al caso di specie, indicando le modalità di esecuzione; Tribunale Firenze, ordinanza, 17-19 dicembre 2007 (Giudice Mariani) Massima Al fine di assicurare il diritto della coppia sterile e portatrice di malattie genetiche trasmissibili di avere conoscenza dello

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione S.I.C.E.S. SrL Società

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

TRIBUNALE DI CAGLIARI ORDINANZA. contro

TRIBUNALE DI CAGLIARI ORDINANZA. contro TRIBUNALE DI CAGLIARI Il Giudice dott. Luigi Latti ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa iscritta al n. 5925 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2012, promossa da XXX

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (resa ai sensi dell art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (resa ai sensi dell art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (resa ai sensi dell art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445) All Agenzia delle Entrate Direzione regionale del.. Oggetto: Dichiarazione sostitutiva. Art. 2,

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE

INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE ON-LINE - 1 - ON-LINE - 2 - QUESITO DELLA COMMITTENZA Buongiorno, La presente a chiedere cortesemente un 'informazione. Risiedo in una casa costituita da tre appartamenti disposti verticalmente e appartenenti

Dettagli

DOTTRINA LA RILEVANZA PENALE DELLE NUOVE LINEE GUIDA NELLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. di Francesca Re

DOTTRINA LA RILEVANZA PENALE DELLE NUOVE LINEE GUIDA NELLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. di Francesca Re DOTTRINA LA RILEVANZA PENALE DELLE NUOVE LINEE GUIDA NELLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA di Francesca Re 1. La recente modifica delle linee guida relative alla legge 40/2004, che detta norme in materia

Dettagli

Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta

Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta Il caso Dano: il quadro giuridico (I) Assistenza sociale: bisogno come criterio essenziale di applicazione e per l erogazione delle relative prestazioni non

Dettagli

TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE La giurisprudenza costituzionale nei rapporti tra Stato e Regioni Regione Friuli-Venezia Giulia Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 recante

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

Legge 8 febbraio 2006, n. 54

Legge 8 febbraio 2006, n. 54 Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006 Art. 1. (Modifiche al codice

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca MIURAOODRSA Prot. n 13674 Cagliari, 27/08/2013 IL VICEDIRETTORE VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con il decreto legislativo del 16 aprile 1994, n 297

Dettagli

L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL

L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL QUALI SONO I DIRITTI DEL LAVORATORE VITTIMA DI INFORTUNIO? La prima missione di ANMIL è informare i lavoratori circa i loro diritti. La particolarità

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

Obbligo di sicurezza sul lavoro cenni storici

Obbligo di sicurezza sul lavoro cenni storici Obbligo di sicurezza sul lavoro cenni storici In passato, nel codice civile del 1865, non si conosceva la parola «sicurezza» nei luoghi di lavoro, ma si puniva il datore di lavoro che cagionava danno ai

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERA

PROPOSTA DI DELIBERA COMUNE DI COMO PROPOSTA DI DELIBERA Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA Il consiglio comunale di Como Premesso che: - Con l espressione testamento biologico (o anche

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

Il diritto antidiscriminatorio

Il diritto antidiscriminatorio Il diritto antidiscriminatorio Cuneo, 17 dicembre 2009 Prof. Avv. Alberto Gianola - Università di Torino Art. 3 Cost. Art. 20 Carta di Nizza Le fonti Artt. 1, 15 Statuto Lav. (L 300/1970) D.lgs. 215 del

Dettagli

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA La trasparenza è uno strumento per il controllo diffuso da parte dei cittadini dell attività amministrativa e un elemento dell azione di prevenzione

Dettagli

A.C. 2985 ed abb. (Nuovo testo unificato - Approvato dal Senato A.S. 344)

A.C. 2985 ed abb. (Nuovo testo unificato - Approvato dal Senato A.S. 344) A.C. 2985 ed abb. Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie (Nuovo testo unificato - Approvato dal Senato

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

INTRODUZIONE 1. Una premessa... 1

INTRODUZIONE 1. Una premessa... 1 INDICE INTRODUZIONE 1. Una premessa................................... 1 SEZIONE I: FILIAZIONE FUORI DEL MATRIMONIO: PROSPETTIVA STORICA E COMPARATA 1. L età classica...................................

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE SI SENTONO SPESSO MOLTE FRASI CHE CONTENGONO LA PAROLA DIRITTO, AD ESEMPIO: - L omicidio è punito dalla legge - I cittadini sono obbligati,

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In

Dettagli

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

Dettagli

i diritti dei membri della famiglia legittima.

i diritti dei membri della famiglia legittima. Secondo il dettato dell art 30 della Costituzione, la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, salvo il limite di compatibilità con i diritti dei membri della

Dettagli

Servizio di trasporto pubblico locale di linea nel territorio comunale

Servizio di trasporto pubblico locale di linea nel territorio comunale Comune di Monterotondo (RM) Servizio di trasporto pubblico locale di linea nel territorio comunale Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento

Dettagli

LINEE GUIDA E ASPETTI DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE 21/10/15

LINEE GUIDA E ASPETTI DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE 21/10/15 1 LINEE GUIDA E ASPETTI DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE Importanza delle linee guida in ambito difensivo 2 Intervento del legislatore Italiano: art. 3 DL 2012, n. 158 «L'esercente la professione sanitaria

Dettagli

Sanità e bioetica, la rassegna delle massime in materia di procreazione materialmente assistita

Sanità e bioetica, la rassegna delle massime in materia di procreazione materialmente assistita Sanità e bioetica, la rassegna delle massime in materia di procreazione materialmente assistita A cura della Redazione "PubblicaAmministrazione24 Sanità e bioetica - Fecondazione medicalmente assistita

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PARTE I - Disposizioni generali... 2 ART. 1 - Ambito di applicazione... 2 ART. 2 - Circolazione dei dati all'interno dell'università...

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Di iniziativa dei Senatori DE PETRIS. "Riconoscimento degli animali nella Costituzione"

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Di iniziativa dei Senatori DE PETRIS. Riconoscimento degli animali nella Costituzione DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Di iniziativa dei Senatori DE PETRIS "Riconoscimento degli animali nella Costituzione" Onorevoli Senatori. - Perché gli animali in Costituzione? Stiamo assistendo ad un

Dettagli