FINANZIARIA 2008: LE NOVITA INTRODOTTE PARTE SECONDA
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1 Circolare N. 03 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 15 gennaio 2008 FINANZIARIA 2008: LE NOVITA INTRODOTTE PARTE SECONDA Proseguiamo l esame delle disposizioni di interesse aziendale introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 sotto forma di brevi flash tematici. Seguiranno specifiche circolari di approfondimento monotematico in funzione dell importanza e dell urgenza. REGIONALIZZAZIONE DELL IRAP Dall l IRAP diverrà un tributo regionale, rimanendo comunque indeducibile dalle imposte sui redditi. In particolare, le regioni potranno modificare l aliquota, le deduzioni e le detrazioni così come introdurre particolari agevolazioni. Permane invece in capo all Amministrazione centrale la determinazione della base imponibile IRAP. Dal 2008 (per le imprese con esercizio coincidente con l anno solare), la dichiarazione IRAP non dovrà più essere presentata in forma unificata (mod. UNICO) ma presentata direttamente alla regione o provincia autonoma di domicilio del contribuente. Entro il sarà emanato un apposito decreto che regolamenterà termini e modalità di presentazione della nuova dichiarazione IRAP. RIDUZIONE ALIQUOTA IRAP Viene ridotta l aliquota ordinaria dal 4,25% al 3,9%. Persiste comunque la possibilità per le singole regioni di aumentare la misura dell aliquota. Per le imprese agricole (e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi) viene confermata l aliquota ridotta dell 1,9% per l esercizio 2007 e del 3,75% per l esercizio Poiché la Finanziaria 2008 è stata approvata entro la fine dell esercizio 2007, le imprese che hanno già iscritto nello SP imposte differite attive o passive calcolate in base alla previgente aliquota IRAP del 4,25%, dovranno rettificare tali voci applicando la nuova aliquota del 3,9%. DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE IRAP Sono modificate le modalità di determinazione della base imponibile in capo ai soggetti passivi. I criteri per la determinazione del valore della produzione sono distintamente elencati per: le società di capitali e gli enti non commerciali; le società di persone e le imprese individuali; le banche ed altri enti e società finanziarie; le imprese di assicurazione; le persone fisiche, società semplici e ad esse equiparate. A regime, si avranno quindi basi imponibili IRAP differenti, a seconda delle norme di riferimento adottate per la redazione del bilancio CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag 1
2 Al fine di riassorbire i disallineamenti precedenti, sono previste le seguenti disposizioni transitorie: le deduzioni extra contabili operate sino al periodo d imposta in corso al (indicate nel quadro EC di UNICO), sono recuperate a tassazione in 6 quote costanti a partire dal In corrispondenza di tale recupero, si opera lo svincolo di una pari quota delle riserve in sospensione (indicate nel medesimo quadro EC di UNICO); si continuano ad applicare le previgenti disposizioni IRAP (ante Finanziaria 2008) per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione è stata rinviata ai periodi d imposta successivi; resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile per le quote residue di plusvalenze conseguite fino al SOCIETÀ DI CAPITALI I componenti positivi e negativi IRAP, vanno assunti a valore di CE, senza considerare le variazioni fiscali. Pertanto, dal 2008, la base imponibile IRAP deriverà per intero dai dati di bilancio eliminando ogni disallineamento tra i valori di bilancio ed i valori riconosciuti ai fini IRAP. La base imponibile IRAP viene determinata dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alle macroclassi A e B di CE, con esclusione delle voci: B.9 (costi per il personale); B.10.c (svalutazioni delle immobilizzazioni); B.10.d (svalutazioni dei crediti); B.12 (accantonamenti per rischi); B.13 (altri accantonamenti); così come risultanti dal CE dell esercizio. Indipendentemente dall allocazione in bilancio, devono considerarsi sempre esclusi: i costi del personale (anche se iscritti in voci diverse da B.9); i compensi dei co.co.co., collaboratori a progetto ed occasionali; gli utili spettanti agli associati in partecipazione; la quota interessi dei canoni di leasing, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l ICI. Concorrono invece alla formazione della base imponibile i contributi erogati a norma di legge (ad eccezione di quelli correlati a costi indeducibili) e le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili civili. Gli ammortamenti dei marchi d impresa e dell avviamento sono deducibili nel limite di 1/18 del costo, indipendentemente dall imputazione a CE. Il valore della produzione netta sarà quindi il seguente: VALORE DELLA PRODUZIONE 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) altri ricavi e proventi Totale A CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag 2
3 meno COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi 8) per godimento beni di terzi 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento immobilizzazioni immateriali b) ammortamento immobilizzazioni materiali 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 14) oneri diversi di gestione Totale B A - B = BASE IMPONIBILE IRAP SOCIETÀ DI PERSONE ED IMPRESE INDIVIDUALI Per i soggetti IRPEF, la base imponibile IRAP viene agganciata alle risultanze della dichiarazione dei redditi e determinata come differenza tra i valori fiscali dei seguenti componenti: + ricavi da cessioni di beni/prestazioni di servizi oggetto dell impresa cessione di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni (esclusi quelli strumentali) acquistati e/o prodotti per essere impiegati nella produzione risarcimenti, anche assicurativi, per la perdita/danneggiamento dei suddetti beni contributi in denaro, spettanti in base a contratto variazioni delle rimanenze finali meno - costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo costi delle merci costi dei servizi ammortamenti canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali BASE IMPONIBILE IRAP Anche per le imprese individuali e le società di persone non sono deducibili: i costi del personale (anche se iscritti in voci diverse da B.9); i compensi dei co.co.co., collaboratori a progetto ed occasionali; gli utili spettanti agli associati in partecipazione; la quota interessi dei canoni di leasing, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l ICI. Concorrono invece alla formazione della base imponibile i contributi erogati a norma di legge (ad eccezione di quelli correlati a costi indeducibili). Per imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria, viene prevista la facoltà di determinare la base imponibile IRAP con le regole delle società di capitali. L opzione, una volta manifestata è irrevocabile per 3 periodi d imposta. Termini e modalità di applicazione sono demandati ad un apposito Provvedimento dell Agenzia delle Entrate CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag 3
4 DISPOSIZIONI COMUNI Vengono ridotti gli importi delle deduzioni previste dall art. 11, D.Lgs 447/1997, in particolare: riduzione, da a 4.600, dell importo ammesso in deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato; riduzione, da a 9.200, dell importo ammesso in deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; riduzione degli importi massimi ammessi in deduzione in base all ammontare della base imponibile (da a 7.350, da a 5.500, da a e da a 1.850); riduzione, da a 1.850, della deduzione annua dalla base imponibile per ogni lavoratore dipendente. SOCIETA DI COMODO Le principali modifiche attengono al meccanismo di funzionamento ed alla riapertura dei termini per il ricorso allo scioglimento o alla trasformazione agevolata delle società non operative. In particolare: per gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore ai abitanti, il coefficiente di determinazione dei ricavi (da utilizzarsi al fine del test di operatività) viene fissato all 1%; vengono modificati i coefficienti di redditività (da utilizzarsi al fine del calcolo del reddito presunto) applicabili a: o immobili della categoria A10 (uffici) 4%; o immobili situati in comuni con popolazione inferiore a abitanti 0,9%; vengono ampliate le ipotesi di esclusione dall applicazione della disciplina in oggetto, senza la necessità di presentare l istanza di disapplicazione per: o le società con un numero di soci non inferiore a 50 (precedentemente 100); o le società che nei 2 esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti non inferiore a 10; o le società in fallimento, liquidazione giudiziaria, coatta amministrativa o concordato preventivo; o le società con un valore della produzione (voce A di CE) superiore al totale dell attivo di SP; o le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore; o le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale. Ulteriori casi e situazioni oggettive di inapplicabilità della disciplina delle società di comodo saranno individuate da un apposito Provvedimento dell Agenzia delle Entrate. SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICI Viene riproposta la possibilità di scioglimento o trasformazione in società semplici entro il 5 mese successivo alla chiusura del periodo d imposta per le società: non operative nel periodo d imposta in corso al e per quelle che in tale data si trovavano nel primo periodo d imposta; CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag 4
5 ed i cui soci siano persone fisiche iscritte a libro soci all ovvero iscritte entro il a seguito di trasferimento con data certa anteriore all L imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell IRAP, da applicarsi al reddito prodotto nel periodo di liquidazione della società, è pari al 10% (5% per i saldi attivi di rivalutazione). OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLE PA Viene disposto l obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma elettronica per le fatture emesse nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici. La norma entrerà in vigore decorsi 3 mesi dall emanazione di un apposito DM che fisserà le modalità operative. A regime, le amministrazioni pubbliche non potranno accettare (e pagare) fatture emesse in forma cartacea. MANCATA EMISSIONE SCONTRINO FISCALE La sospensione della licenza/autorizzazione all esercizio dell attività per mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale viene disposta quando nel corso di un quinquennio si verificano almeno 4 distinte violazioni (precedentemente 3) in giorni diversi. SOCIETA DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI: OPZIONE IRES Al fine di incentivare la capitalizzazione delle imprese, la Legge Finanziaria introduce con decorrenza 2008, la possibilità per le persone fisiche titolari di reddito d impresa e di partecipazione in imprese individuali e società di persone (sas, snc), residenti nel territorio dello Stato, di optare per la tassazione separata dei redditi con un aliquota del 27,5%. Due le condizioni per accedere alla tassazione separata: 1) adozione del regime di contabilità ordinaria (anche per opzione); 2) rinuncia al prelievo ed alla distribuzione dei redditi. In sostanza, gli utili destinati a capitalizzare la società, non prelevati o distribuiti, saranno tassati con un aliquota del 27,5%. L IRAP invece resterà dovuta nei termini ordinari. In apposito prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi, l impresa dovrà dare indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti. I prelievi effettuati, al netto delle somme versate, costituiranno prelievi dell utile di esercizio in corso. Se l importo dei prelievi dovesse superare il patrimonio, tali importi costituiranno prelievi sugli utili dei periodi d imposta successivi (da assoggettare a tassazione in tali periodi). Le modalità attuative della norma in esame, sono demandate ad un apposito Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze. Ad un primo esame appare immediatamente evidente che tale opportunità potrà senz altro interessare le imprese con redditi medio alti (da ca in su). In ogni caso, nel calcolo di convenienza si dovrà necessariamente tener conto dell aliquota media IRPEF dei soggetti interessati, della presenza di eventuali altri redditi o perdite compensabili e dell ammontare del prelievo di utili che si presume saranno effettuati nell esercizio CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag 5
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