IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL INSOLVENZA
|
|
- Carlotta Fadda
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL INSOLVENZA A cura di PierDanilo Beltrami, Lazare Vittone, Giulia Tanzini, Marzia Spadea Con la collaborazione di Massimo Fabiani
2 IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL INSOLVENZA Programma aggiornamenti 1. Le modifiche immediate al codice civile in materia societaria 2. Prevenzione e soluzione negoziata della crisi: le misure di allerta e la composizione assistita 3. Il procedimento unico e altri profili processuali 4. I piani attestati di risanamento 5. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 6. La convenzione di moratoria 7. Il concordato preventivo 8. La liquidazione giudiziale 9. La crisi dei gruppi 10. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
3 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti Introduzione Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, introdotti nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 5/2006, sono attualmente regolati dall art. 182-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ( l.f. ), con il richiamo ad alcune norme del concordato preventivo. Si tratta, come noto, di uno strumento negoziale fondato sull accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e sulla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dell accordo. L accordo deve necessariamente prevedere l integrale pagamento dei creditori che non vi partecipano. Il contenuto degli accordi con i creditori aderenti, tuttavia, non è vincolato, sì che il pagamento dei crediti può non rispettare la par condicio. Quanto alle finalità, gli accordi di ristrutturazione possono avere finalità sia conservative sia liquidatorie. L attuale procedura è suddivisa in: una fase stragiudiziale, che include la sottoscrizione dell accordo da parte dei creditori, l attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e l attuabilità dell accordo e la sua pubblicazione presso il Registro Imprese (momento dal quale l accordo acquista efficacia, salvo che sia convenzionalmente previsto un differimento dell efficacia, in quanto subordinata al verificarsi di alcune condizioni, tra cui come di solito accade l intervenuta omologazione e la definitività del decreto di omologazione); una fase giudiziale, tesa all omologazione dell accordo da parte del Tribunale. Gli effetti principali (e vantaggi) di un accordo di ristrutturazione possono essere così riassunti: estensione delle rinunce e delle dilazioni solo ai creditori aderenti (con dilazione di quattro mesi per i creditori estranei); divieto di azioni esecutive e cautelari per 60 giorni dalla pubblicazione (c.d. automatic stay), con la possibilità di anticipare la tutela in pendenza di trattative su una proposta di accordo (art. 182-bis, comma 6, l.f.); esenzione da revocatoria fallimentare per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione dell accordo omologato; prededucibilità dei finanziamenti necessari per l accesso al procedimento (art. 182-quater, comma 2, l.f.)e per l attuazione (art. 182-quater, comma 2, l.f.), se espressamente concessa con il decreto di omologazione; neutralità fiscale dello stralcio per il debitore (art. 88, co. 4, TUIR) e immediata deducibilità della perdita per il creditore (art. 101, co. 5, TUIR). La l. 155/2017 ( Legge Delega ) ha previsto taluni criteri e princìpi direttivi cui il Governo doveva attenersi, nell esercizio della delega ricevuta ai sensi dell articolo 1 della medesima legge, al fine di incentivare, inter alia, l utilizzo dello strumento degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 5, co. 1, lett. a) d), Legge Delega). Il d.lgs. 14/2019 ( Codice o CCI ) dedica all istituto in esame la sezione II, Capo I, Titolo IV, al cui interno sono disciplinate altresì la convenzione di moratoria (art. 62 CCI) e la transazione fiscale (art. 63 CCI).
4 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel nuovo codice L articolo 57 del Codice prevede che gli accordi di ristrutturazione dei debiti soggetti ad omologazione possano essere legittimamente stipulati dagli imprenditori, anche non commerciali, diversi dagli imprenditori minori ( 1 ), che si trovino in stato di crisi o d insolvenza. Tale previsione introduce un nuovo limite per l accesso a tale strumento di regolazione della crisi, attinente non già alla diversa natura del debitore (commerciale o agricola), quanto alle caratteristiche dimensionali dello stesso. Ciò in quanto il legislatore della riforma ha previsto per gli imprenditori sotto-soglia strumenti specifici e dedicati quali, ad esempio, la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 65 e ss. CCI) e il concordato minore (artt. 74 e ss. CCI) ( 2 ). In continuità con la prassi formatasi nel vigore dell attuale disciplina, il Codice prevede che gli accordi debbano essere corredati da un piano economico-finanziario (ad oggi non espressamente contemplato dall art. 182-bis l.f., ma pacificamente ritenuto elemento fondamentale anche ai fini dell attestazione circa l attuabilità degli accordi medesimi) che ne renda possibile l esecuzione, che siano conclusi con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e che siano idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori non aderenti all accordo entro 120 giorni dall omologazione per i crediti già scaduti a quella data e dalla data di scadenza per i crediti ancora non scaduti (art. 57 CCI). Viene altresì confermato il contenuto dell attestazione del professionista, di cui vengono precisati alcuni elementi necessari. Gli accordi agevolati e gli accordi ad efficacia estesa In esecuzione dei principi di cui all art. 5 della Legge Delega, il Codice ha poi modificato e integrato l attuale impianto normativo sugli accordi di ristrutturazione dei debiti, prevedendo inter alia: l estensione dell efficacia dell accordo ai soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzie, continuano a rispondere per tale diverso titolo (art. 59 CCI) ( 3 ); l introduzione dell istituto degli accordi agevolati, conclusi con i creditori che rappresentino almeno il 30% dei crediti (art. 60 CCI); ( 1 ) L art. 2, co. 1, lett. d), CCI definisce imprese minori le imprese che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: (i) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 300 migliaia nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall inizio dell attività se di durata inferiore; 2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 200 migliaia nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad Euro 500 migliaia. ( 2 ) Le predette procedure sono accessibili agli imprenditori di cui all art. 2, co. 1, lett. c), CCI, segnatamente: (i) consumatore (i.e. la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta); (ii) professionista (i.e. il soggetto diverso dal consumatore ); (iii) imprenditore minore (cfr. nota 1); (iv) imprenditore agricolo (i.e. l imprenditore che, ai sensi dell art c.c., esercita le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse); (v) start-up innovative di cui al D.L. n.179/2012; e (vi) ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (ex art. 121 CCI) ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o d insolvenza. ( 3 ) I creditori aderenti sono assoggettati alla previsione di cui all art c.c., ai sensi del quale la remissione del debito nei confronti del debitore principale libera i fideiussori. I creditori non aderenti, cui siano estesi gli effetti degli accordi, conservano impregiudicati i propri diritti verso i coobbligati.
5 l applicazione dell istituto degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa raggiunti con intermediari finanziari (art. 61 CCI) e delle convenzioni di moratoria (art. 62 CCI) anche a creditori diversi dagli intermediari finanziari. Gli accordi agevolati possono essere stipulati con tanti creditori che rappresentino almeno il 30% dei crediti (art. 60 CCI), a condizione che: il debitore non abbia proposto la moratoria (di 120 giorni) del pagamento dei creditori estranei all accordo (il piano deve pertanto assicurare il pagamento integrale e tempestivo dei creditori non aderenti); il debitore non abbia richiesto, e rinunci a richiedere, misure protettive temporanee. Per quanto concerne, invece, gli accordi ad efficacia estesa, è bene ricordare che nell attuale impianto normativo dopo la miniriforma del 2015 (D.L. n. 83/2015) è stata inserita una nuova disposizione, l art. 182-septies l.f. (commi 2-4), allo scopo di permettere al debitore in crisi, di fronte al comportamento ostruzionistico di alcuni dei suoi creditori, di sottoscrivere un accordo di ristrutturazione rinforzato i cui effetti sono estensibili con l omologa anche ai creditori finanziari non aderenti. Di qui l espressa deroga al principio consensualistico (art c.c.) e alla disciplina del contratto a favore di terzo (art c.c.). Quanto ai presupposti applicativi dell istituto, l art. 182-septies l.f. stabilisce che la disciplina di cui ai commi 2-4 trovi applicazione solo ove il passivo dell impresa in crisi sia costituito da debiti verso banche o altri intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell indebitamento complessivo del debitore. In secondo luogo, previa individuazione di una o più categorie di creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei, il debitore potrà chiedere l estensione degli effetti dell accordo ai creditori non aderenti a condizione che: (a) i creditori estranei siano stati informati delle trattative in corso e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede; (b) i soggetti aderenti rappresentino almeno il 75% dei crediti della categoria (occorre, pertanto, che i creditori dissenzienti costituiscano una parte minoritaria della categoria). Resta fermo il requisito dell adesione di tanti creditori finanziari e non rappresentanti almeno il 60% dell indebitamento complessivo (art. 182-bis co. 2). Gli accordi ad efficacia estesa di cui all art. 61 CCI riprendono, con alcune previsioni aggiuntive, gli accordi ad efficacia estesa disciplinati dall attuale art. 182-septies l.f., ampliandone l ambito operativo. Al fine di incentivarne l utilizzo, la riforma ha infatti previsto che l applicazione dell istituto venga estesa a tutte le ipotesi di ristrutturazione del debito (e non soltanto, come nell attuale disciplina, alle ipotesi in cui l ammontare dei debiti sia rappresentato per almeno la metà da debiti verso banche e intermediari finanziari). L efficacia di tali accordi è estesa soltanto ai creditori appartenenti alla medesima categoria, che abbiano quindi posizione giuridica ed interessi economici omogenei ( 4 ). Ai creditori non aderenti, ai quali è esteso coattivamente l accordo, non ( 4 ) In merito ai criteri per la formazione delle categorie, può farsi riferimento alle considerazioni già ampiamente sviluppate in relazione alle classi concordatarie. In particolare, in tema di concordato preventivo la giurisprudenza (da ultimo, Cass. Civ. n. 9378/2018) ritiene che: (i) l omogeneità delle posizioni giuridiche possa riguardare la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il carattere chirografario o privilegiato, l eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la presenza o meno di garanzie prestate da terzi o di un titolo esecutivo; mentre (ii) l omogeneità degli interessi economici sia riferibile alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito, ovvero al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare.
6 possono essere imposte nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l erogazione di nuovi finanziamenti ( 5 ). L efficacia estesa dell accordo è subordinata ai seguenti requisiti: tutti i creditori appartenenti alla categoria devono essere stati informati dell avvio delle trattative ( 6 ), messi in condizione di parteciparvi in buona fede ( 7 ) e aver ricevuto informazioni complete e aggiornate sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sull accordo e sui suoi effetti; l accordo non deve avere carattere liquidatorio e deve quindi prevedere la prosecuzione dell attività d impresa (in via diretta o indiretta) e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente mediante il ricavato della continuità aziendale (art. 28 CCI) ( 8 ); i creditori aderenti all accordo devono rappresentare almeno il 75% dei crediti della stessa categoria; i creditori a cui l efficacia dell accordo viene estesa devono risultare soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale; il debitore deve notificare l accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori non aderenti a cui l accordo è destinato ad essere esteso, i quali potranno opporsi all omologa nel termine di 15 giorni dalla notifica ( 9 ) (art. 84, co. 4, CCI). La procedura di accesso e il giudizio di omologazione La procedura di accesso al giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti è regolata dall art. 44 CCI, unitamente alla procedura per l accesso al concordato preventivo. Nelle ipotesi in cui sia stata presentata domanda per l apertura della liquidazione giudiziale e il debitore abbia voluto difendersi presentando domanda per l omologa di un accordo di ristrutturazione, il Codice prevede la nomina di un commissario giudiziale e ciò, evidentemente, al fine di sottoporre alla vigilanza di un terzo l imprenditore che abbia tardato a reagire alla situazione di crisi. ( 5 ) A tali fini non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati. ( 6 ) La dottrina ha individuato il momento dell inizio delle trattative nella c.d. apertura del tavolo bancario. ( 7 ) La giurisprudenza di merito (Trib. Milano 11 febbraio 2016) ha ritenuto necessario, perché possa riconoscersi la sussistenza della buona fede nelle trattative, che il debitore proponente abbia fatto presente ai creditori bancari o intermediari finanziari che la proposta si inserisce nell ambito di un accordo ex art. 182-septies l.f. e abbia riferito sullo stato delle trattative con gli altri creditori. Secondo tale giurisprudenza, solo l esplicita informazione durante le trattative circa il tipo di accordo proposto e, quindi, sulle diverse ricadute di efficacia sui creditori non aderenti, oltre che sullo stato delle trattative con gli altri creditori, consente al creditore di assumere una consapevole scelta in ordine alla proposta e alle eventuali scelte difensive (opposizione) da adottare. ( 8 ) Tale previsione non trova precedenti nell attuale disciplina. ( 9 ) Attualmente è previsto il termine più lungo di 30 giorni dalla notifica. Quanto alla forma della notifica, in dottrina è stato osservato che il riferimento alla notificazione va inteso in relazione alla forma di comunicazione che tecnicamente rientra in tale definizione, e pertanto: (i) la notificazione operata tramite ufficiale giudiziario nelle forme previste dal c.p.c. e dalle leggi complementari; (ii) la notificazione eseguita ad opera del difensore abilitato alle notificazioni in proprio, ovvero, sempre dal difensore, nelle forme della notificazione per mezzo PEC (osservate le prescrizioni dettate dalle leggi speciali).
7 La riforma non ha previsto l autorizzazione del giudice per gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dopo la presentazione della domanda ( 10 ). Pertanto, la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione non pone limiti ai poteri gestori del debitore. L art. 44, ultimo comma, CCI, prevede la pubblicazione degli accordi di ristrutturazione nel Registro Imprese (momento dal quale acquistano efficacia) e, risolvendo un contrasto interpretativo sul punto, prevede espressamente che l accordo debba essere pubblicato contestualmente al deposito del ricorso. La fase della omologazione è regolata ai commi 4-7 dell art. 48 CCI ( Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti ) ed è diversamente strutturata a seconda che vi siano o meno opposizioni. Quanto ai termini per presentare opposizione (30 giorni dalla pubblicazione dell accordo nel Registro Imprese), il co. 4 dell art. 48 stabilisce la sospensione feriale dei termini per il deposito delle opposizioni, al fine di garantire il diritto di difesa dei creditori. Difatti, la pubblicazione potrebbe avvenire nel periodo della sospensione, diversamente da quanto accade nel concordato, ove le opposizioni sono proposte nell ambito di una procedura già incardinata e di cui i creditori sono venuti a conoscenza. È altresì previsto che il Tribunale possa procedere all omologa anche in mancanza di adesione dell amministrazione finanziaria, quando l adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali previste, sempre che, sulla base delle risultanze dell attestazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento del credito dell amministrazione finanziaria sia più conveniente rispetto all alternativa della liquidazione giudiziale (cram-down). Il Tribunale, dopo aver deciso le opposizioni in camera di consiglio, pronuncia l omologa con sentenza notificata (entro il giorno successivo al deposito in cancelleria) e iscritta (entro il giorno successivo dalla trasmissione al cancelliere) ai sensi dell art. 45 CCI. Nel caso in cui il Tribunale non omologhi l accordo, esso dichiara la liquidazione giudiziale, su ricorso di uno dei soggetti legittimati (uno o più creditori, il pubblico ministero e, con una previsione particolarmente innovativa, anche gli organi di controllo del debitore e le autorità amministrative di controllo e vigilanza). La prededucibilità dei crediti nella successione di una procedura concorsuale all accordo di ristrutturazione e il sostegno finanziario alle imprese in crisi In via generale, l art. 6 CCI prevede la prededucibilità (oltre che per i crediti così espressamente qualificati dalla legge), inter alia, per i seguenti crediti: i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati (art. 6, co. 1, lett. b), CCI); i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell esercizio dell impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi (art. 6, co. 1, lett. d), CCI). ( 10 ) Prevista attualmente all art. 161, co. 7, l.f., per gli atti urgenti. Cfr. Relazione Illustrativa, sub art. 46 CCI, Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo.
8 Come noto, il Codice non fornisce alcuna definizione di procedura concorsuale. Tale scelta è stata, peraltro, oggetto di critiche da parte dei primi commentatori, anche alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione, che attribuisce natura di procedura concorsuale agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. (Cass. nn. 1182/2018, 9087/2018 e 16347/2018). La natura giuridica degli accordi di ristrutturazione è, quindi, ancora posta in discussione. La questione assume particolare rilevanza proprio con riferimento alla disciplina delle prededuzione dei crediti. Difatti, se all accordo venisse attribuita tale natura, la permanenza della prededucibilità del credito derivante, ad esempio, da un finanziamento erogato ai fini dell omologazione o dell esecuzione dello stesso, sarebbe subordinata all accertamento del rapporto di consecutività tra procedure secondo la giurisprudenza ormai consolidata formatasi in relazione alla vigente legge fallimentare. Come detto, ai sensi del nuovo art. 6, co. 2, CCI, la prededucibilità permane anche nell ambito delle successive procedure esecutive e concorsuali. A tale riguardo, autorevole dottrina ha evidenziato che tale norma parrebbe attribuire alla prededuzione la stessa natura del privilegio, in quanto la permanenza della prededuzione si verifica non solo nelle successive procedure concorsuali, ma anche nelle eventuali (successive) azioni esecutive individuali. Quanto al sostegno finanziario alle imprese in crisi, il Codice (artt. 99, 101, 102, CCI) prevede, nell ambito della delega di cui all art. 6, co. 1, lett. o), Legge Delega, una disciplina tesa a favorire l accesso al credito da parte dell impresa in stato di crisi, mediante il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in difficoltà finanziaria, riconoscendo la stabilità alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal giudice. In particolare: l art. 99 CCI, «Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti», disciplina i finanziamenti che il debitore può richiedere di essere autorizzato a contrarre nella fase intercorrente tra il deposito della domanda di accesso alla procedura di concordato o di omologa di un accordo di ristrutturazione (anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda ai sensi dell art. 39 CCI) (finanziamenti funzionali ); l art. 101 CCI, «Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti», contiene la disciplina dei finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati (ivi inclusa l emissione di garanzie), in esecuzione della proposta di concordato omologata o di un accordo di ristrutturazione omologato, conformemente alle previsioni del piano. Quando è prevista la continuazione dell attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante, sono prededucibili. Tali finanziamenti, al pari dei finanziamenti funzionali godono del beneficio della prededuzione, che viene esclusa nelle medesime ipotesi previste all art. 99, co. 6, CCI ( 11 ) (finanziamenti in esecuzione ); ( 11 ) Ai sensi di tale comma, i finanziamenti funzionali e in esecuzione non godono del beneficio della prededuzione, nelle ipotesi di successiva apertura della liquidazione giudiziale, quando risulta congiuntamente che: (i) il ricorso o l attestazione contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti, o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l autorizzazione; (ii) il curatore dimostra che i soggetti finanziatori, alla data dell erogazione, conoscevano le predette circostanze.
9 l art. 102 CCI «Finanziamenti prededucibili dei soci», in continuità con la vigente legge fallimentare (art. 182-quater, co. 3, l.f.), al fine di favorire l apporto di nuova finanza finalizzato alla ristrutturazione dell impresa in crisi, prevede, in deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies c.c., la prededucibilità (nella misura dell 80% del loro ammontare) dei finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma (ivi inclusa l emissione di garanzie e controgaranzie) nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 99 e 101 CCI. La prededucibilità si estende all intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, allo scopo di incentivare gli investitori interessati a sostenere finanziariamente l imprenditore in crisi e favorire così il risanamento della sua esposizione debitoria. Inoltre, l art. 383 CCI interviene sull art. 2467, co. 1, c.c., prevedendo la soppressione delle parole «e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito»; pertanto, dal 15 agosto 2020, il primo comma della norma in questione reciterà: «il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori». La disposizione soppressa è rifluita nell art. 164 CCI, a norma del quale sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore (i) dopo il deposito della domanda a cui è seguita l apertura della procedura concorsuale o (ii) nell anno anteriore ( 12 ). ( 12 ) Si rinvia, per le modifiche apportate dal CCI al codice civile, al precedente contributo Le modifiche immediate al codice civile.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel CCI
COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel CCI dott. Manfredo Piattella Pescara, 15 maggio 2019 Sede ODCEC di Pescara NATURA DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI
DettagliGESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONE FISCALI. Docente:Avv.
GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONE FISCALI Docente:Avv. Andrea Leoni Milano, 14 Settembre 2010 Le fonti RD 16 marzo 1942 nr. 267 (Legge fallimentare)
DettagliIL DECRETO CRESCITA E SVILUPPO N.83 DEL 22/06/2012 in vigore dal 26/06/2012
IL DECRETO CRESCITA E SVILUPPO N.83 DEL 22/06/2012 in vigore dal 26/06/2012 L E P R O C E D U R E C O N C O R S U A L I D O P O I L D E C R E T O S V I L U P P O FINALITA DEL DECRETO: EVITARE IL DEFAULT
DettagliGESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO NELLA CRISI D IMPRESA. CONCORDARDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI.
GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO NELLA CRISI D IMPRESA. CONCORDARDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI. Avv. Andrea Leoni Milano, 04 Aprile 2011 1 Le fonti RD 16 marzo 1942
DettagliParte I Il piano attestato di risanamento
SOMMARIO Note per il lettore... Prefazione... VII IX Parte I Il piano attestato di risanamento Capitolo 1 - Definizione del piano attestato di risanamento; presupposti; suo contenuto 1. Natura del piano;
DettagliIl ruolo del Dottore Commercialista e la crisi d impresa
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Scuola per la preparazione all Esame di Stato Il ruolo del Dottore Commercialista e la crisi d impresa RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE (D.L. 22 GIUGNO 2012
DettagliSOMMARIO. Capitolo 1 Gli accordi: aspetti negoziali
SOMMARIO Prefazione... IX Capitolo 1 Gli accordi: aspetti negoziali 1. Gli antecedenti storici: gli accordi di salvataggio e i concordati stragiudiziali 3 2. La riforma del 2005 e le successive novelle
DettagliRIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE (L. 7 Agosto 2012 N. 134)
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO COMMISSIONE GESTIONE CRISI D IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE (L. 7 Agosto 2012 N. 134) CARLO BIANCO 9 Ottobre 2012 - Sala
DettagliINDICE SOMMARIO. Presentazione di S. Sanzo e M. Vitiello... CAPITOLO PRIMO I CARATTERI GENERALI E LA NATURA GIURIDICA di EDOARDO STAUNOVO-POLACCO
INDICE SOMMARIO Presentazione di S. Sanzo e M. Vitiello............................. XIII CAPITOLO PRIMO I CARATTERI GENERALI E LA NATURA GIURIDICA 1. Gli accordi di ristrutturazione nella legge fallimentare:
DettagliCAPITOLO I LE MISURE DI ALLERTA E LA PROCEDURA DI
SOMMARIO CAPITOLO I LE MISURE DI ALLERTA E LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI 3 1. Finalità 3 2. Gli strumenti di allerta 4 3. Le segnalazioni interne 8 4. Le segnalazioni esterne 13 5.
DettagliINDICE SOMMARIO. Presentazione...
INDICE SOMMARIO Presentazione... VII CAPITOLO 1 IL CONCORDATO PREVENTIVO NELLA LEGGE FALLIMENTARE DEL 1942 1. Le ragioni storiche dell istituto... 1 2. La meritevolezza... 3 3. I tipi di concordato preventivo
DettagliSOMMARIO CAPITOLO I LE MISURE DI ALLERTA E LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE CAPITOLO II
SOMMARIO CAPITOLO I LE MISURE DI ALLERTA E LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI 3 1. Finalità 3 2. Gli strumenti di allerta 6 3. Le segnalazioni interne 9 4. Le segnalazioni esterne 13 5.
DettagliTrattamento dei crediti tributari e contributivi
Trattamento dei crediti tributari e contributivi L istituto consente all imprenditore che presenta ricorso per l ammissione alla procedura di concordato preventivo, di proporre il pagamento parziale o
DettagliINDICE SOMMARIO. Parte I
Prefazione... Pag. XI Parte I IL FALLIMENTO Capitolo I IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO 1. Premessa... Pag. 3 2. Il presupposto soggettivo: la figura dell imprenditore commerciale...»
DettagliLE ATTESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA
Giampaolo Provaggi DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI CHARTERED ACCOUNTANTS & TAX ADVISORS & LE ATTESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA MODIFICHE ALL ART. 160 ED ALL ART. 161 L.F. ART. 160 - U.CO. INTRODUZIONE
DettagliLa relazione di attestazione di cui all'art. 161, 3 comma L.F.
DOCENTE A CONTRATTO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE La relazione di attestazione di cui all'art. 161, 3 comma L.F. 5 Maggio 2015 INDICE 1. Il concordato preventivo
DettagliRIFORMA RORDORF Le Procedure di «Allerta» preventive alla crisi aziendale Il ruolo degli Amministratori e dei Sindaci
Studio Legale Iuris - Modena UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA - ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI REGGIO EMILIA RIFORMA RORDORF Le Procedure di «Allerta» preventive alla crisi aziendale
DettagliCONCORDATO PREVENTIVO (art. 160 l. fall.)
CONCORDATO PREVENTIVO (art. 160 l. fall.) q PRESUPPOSTI: stato di crisi / insolvenza q FINALITÀ: liquidazione/risanamento dell impresa q INIZIATIVA debitore con PROPOSTA ai creditori: Ø RISTRUTTURAZIONE
DettagliLo stato di pre-crisi e di crisi dell impresa
COMMISSIONE DIRITTO DELL IMPRESA: L accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. ROMA, 14 MARZO 2018 Lo stato di pre-crisi e di crisi dell impresa Marco Pochetti Membro Commissione Diritto
DettagliLA CRISI D IMPRESA VISTA DAL CREDITORE
LA CRISI D IMPRESA VISTA DAL CREDITORE strumenti per superare la crisi e approccio operativo -1- CRISI D IMPRESA CONCETTO LIQUIDO (ART. 160 III l. fall.) INDICI: sofferenza finanziaria; past due; decanalizzazione
DettagliSOMMARIO E ATTESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA: UN INQUADRAMENTO ECONOMICO-AZIENDALE. a cura di Angelo Paletta
SOMMARIO Prefazione... V PARTE I CONSULENZA ALL IMPRENDITORE IN CRISI E ATTESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA: UN INQUADRAMENTO ECONOMICO-AZIENDALE a cura di Angelo Paletta Capitolo 1 - La consulenza finalizzata
DettagliIL CONCORDATO PREVENTIVO NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELLA INSOLVENZA APPUNTI. Francesco Pedoja
IL CONCORDATO PREVENTIVO NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELLA INSOLVENZA APPUNTI di Francesco Pedoja Nella bozza inviata alle Camere dal Governo Conte le norme sul C.P. non differiscono di molto da quelle
DettagliCuratori fallimentari e ristrutturazione del debito: ancora sulle novità del d.l. 83/2015
Curatori fallimentari e ristrutturazione del debito: ancora sulle novità del d.l. 83/2015 Autore: Cristian Fischetti Categoria News: Fallimento e procedure concorsuali Curatore fallimentare Come accennato
DettagliPremessa...» 5 Presentazione...» 7
INDICE SOMMARIO Premessa...............................................» 5 Presentazione...» 7 Profili generali e presupposti del concordato preventivo 1. Profili generali e presupposti del concordato
DettagliLE PROCEDURE CONCORSUALI NELLA LEGGE FALLIMENTARE - FALLIMENTO (R.D. 267/1942) - IL CONCORDATO PREVENTIVO (Artt. 160 186 bis L. Fall.) - ALTRI STRUMEN
GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO NELLA CRISI AZIENDALE SESSIONE I I PRINCIPI FONDAMENTALI DI DIRITTO FALLIMENTARE APPLICABILI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE Il fallimento ed altri strumenti di gestione concordataria
Dettagli2012 Decreto Sviluppo Emanazione dei Principi di attestazione dei piani di risanamento permangono alcuni dubbi e perplessità:
Il giudizio del professionista indipendente Roma 18 marzo 2019 Raffaele Pagano Dottore Commercialista Revisore Legale Commissione Procedure Concorsuali Contenuti Il ruolo dell Attestatore: evoluzione e
DettagliIndice. Ambito di applicazione della nuova disciplina della crisi e dell insolvenza. Definizioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento
Presentazione XI Capitolo Primo Ambito di applicazione della nuova disciplina della crisi e dell insolvenza. Definizioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento 1 1. L ambito soggettivo delle procedure
DettagliSTRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI ESECUZIONE DI PIANI ATTESTATI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ARTT Alberto Zorzi
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI ESECUZIONE DI PIANI ATTESTATI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ARTT. 56 64 Alberto Zorzi Art. 56 ACCORDI DI ESECUZIONE DI PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO adramento sistematico:
DettagliSOMMARIO CAPITOLO II GLI ORGANI PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE 32
SOMMARIO CAPITOLO I IL FALLIMENTO 1 1. Finalità. 1 2. Il presupposto soggettivo: l imprenditore commerciale. 2 2.1. (Segue). L imprenditore agricolo. 4 2.2. (Segue). Acquisto e perdita della qualità di
DettagliIl concordato di gruppo
Il concordato di gruppo di Commercialista telematico,, Luca Bianchi Pubblicato il 28 gennaio 2013 in Italia manca una normativa sui concordati di gruppo; la giurisprudenza, tuttavia, sta prendendo atto
DettagliPROCEDURE CONCORSUALI Disposizioni generali
PROCEDURE CONCORSUALI Disposizioni generali r.d. 16.3.1942 n. 267 crisi del modello impostazione autoritaria / no diritto difesa espulsione del debitore dal ciclo produttivo non cura dell impresa e dei
DettagliINDICE. Prefazione. Sezione I LINEAMENTI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI. pag.
INDICE Prefazione XI Sezione I LINEAMENTI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 1. Le procedure concorsuali. Generalità 1 2. Cenni sui profili storici e sui recenti interventi di riforma 3 3. Classificazioni delle
DettagliSTUDIO MARNATI. Consulenza tributaria, societaria e crisi d impresa Commercialisti Revisori legali STUDIO MARNATI 1
Consulenza tributaria, societaria e crisi d impresa Commercialisti Revisori legali www.studiomarnati.net 1 CONVEGNO A.P.I. del 13 dicembre 2012 IL RICORSO A PROCEDURE GIUDIZIARIE PER LA GESTIONE DELLA
DettagliINDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA L IMPRESA IN CRISI. Capitolo I GARANZIA PATRIMONIALE E DISCIPLINA DELL IMPRESA IN CRISI
Autori....................................... Avvertenze..................................... Prefazione di ANTONIO PIRAS............................ XIII XV XVII PARTE PRIMA L IMPRESA IN CRISI Capitolo
DettagliIL PIANO ATTESTATO EX ART. 67 L.F.
PROF. ALBERTO TRON INCARICATO DI ECONOMIA AZIENDALE NELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE - PUBBLICISTA CONSULENTE TECNICO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA IL PIANO
DettagliLINEE GUIDA DELLA RIFORMA FALLIMENTARE ED EFFETTI SULL ATTIVITA DEL PROFESSIONISTA
Milano, 14/11/2017 LINEE GUIDA DELLA RIFORMA FALLIMENTARE ED EFFETTI SULL ATTIVITA DEL PROFESSIONISTA Dott. Alessandro Solidoro, Dottore Commercialista 1 PREMESSA PROCEDURE DI ALLERTA CONTINUITA AZIENDALE
DettagliPossibili interconnessioni tra Accordo di ristrutturazione dei debiti e Concordato preventivo: profili operativi
Convegno I NUOVI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE IN CRISI E RAPPORTI CON IL SISTEMA BANCARIO Possibili interconnessioni tra Accordo di ristrutturazione dei debiti e Concordato preventivo: profili operativi
DettagliProcedure Concorsuali. e Risanamento d Impresa. Napoli 200 ore. Corso di Alta formazione 2017
Procedure Concorsuali e Risanamento d Impresa Corso di Alta formazione 2017 Napoli 200 ore Febbraio - Dicembre 2017 1 Procedure concorsuali e risanamento d impresa Periodo: febbraio 2017 dicembre 2017
DettagliCONTENUTO DELLA PROPOSTA
CONTENUTO DELLA PROPOSTA PARAGRAFO I IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA A SEGUITO DELLA RIFORMA INTRODOTTA DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169, PUBB. IN GAZZ. UFF. N. 241 DEL 16 OTTOBRE 2007, CON EFFETTO DAL
DettagliGLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA. e per la. SALVAGUARDIA del PATRIMONIO AZIENDALE e PERSONALE
Newsletter del 2.12.2014 GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA e per la SALVAGUARDIA del PATRIMONIO AZIENDALE e PERSONALE Dal Piano Attestato al Concordato Preventivo, passando per l Accordo
DettagliIL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL INSOLVENZA
IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL INSOLVENZA A cura di PierDanilo Beltrami, Lazare Vittone, Giulia Tanzini, Marzia Spadea Con la collaborazione di Massimo Fabiani IL NUOVO CODICE DELLA CRISI
DettagliCONCORDATO CON CONTINUITA AZIENDALE Art. 186-bis del R.D. 16 Marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare), introdotto con il decreto legge 22 giugno 2012,
CONCORDATO CON CONTINUITA AZIENDALE Art. 186-bis del R.D. 16 Marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare), introdotto con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 Agosto 2012, n. 134 ...
DettagliL ACCERTAMENTO DELLO STATO PASSIVO
L ACCERTAMENTO DELLO STATO PASSIVO ODCEC Genova Viale IV Novembre 6/7-8 Genova, 23 gennaio 2018 Commissione Diritto Fallimentare, Esecuzioni Immobiliari dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
DettagliCrisi Aziendale Strumenti e Soluzioni
Crisi Aziendale Strumenti e Soluzioni Andrea Pinto K&L Gates Milano Copyright 2012 by K&L Gates LLP. All rights reserved. FONTI Regio Decreto n. 267/1942 e successive modificazioni ( LF ) L. n.134/2012
DettagliDisposizioni relative ai gruppi di imprese
COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI Disposizioni relative ai gruppi di imprese dott.ssa Fabiola Di Francesco Pescara, 16 maggio 2019 Sede ODCEC di Pescara GRUPPI DI IMPRESE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI Nella
DettagliIndice. La inefficacia degli atti a titolo gratuito. La nuova disciplina degli organi del fallimento. Autori. pag.
Indice Autori XI Michele Sandulli La inefficacia degli atti a titolo gratuito 1. L art. 64 e la sorte degli atti a titolo gratuito 1 2. La disciplina previgente. Sulla ricomprensione dell art. 64 nel sistema
DettagliIntervento di Dario Finardi. Dario Finardi - V.lo San Bernardino 3, Verona 1
DIALOGHI SU CRISI E INSOLVENZA *** «Il vaglio del tribunale. Le condizioni di legalità dell attestazione ed il perimetro dell eccezione di inammissibilità» Intervento di Dario Finardi 1 Dibattito dottrinale
DettagliGli accordi di ristrutturazione del debito ex artt. 182-bis, 182-septies LF
ex artt. 182-bis, 182-septies LF Aggiornato al 16.04.2016 Autore: Gianni 27 Dini Art. 182-bis LF L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'art. 161, l'omologazione
DettagliGli accordi di ristrutturazione e piani di risanamento. a.a. 2018/2019 Dott.ssa M. Bellomo
Gli accordi di ristrutturazione e piani di risanamento a.a. 2018/2019 Dott.ssa M. Bellomo Gli accordi di ristrutturazione La l. 80 del 2005 ha introdotto all interno della legge fallimentare l art. 182
DettagliCosa cambia. Articolo 161 Domanda di concordato
Articolo 161 Domanda di concordato La domanda per l ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l impresa ha la propria
DettagliProcedure Concorsuali. e Risanamento d Impresa. Napoli 200 ore. Corso di Alta formazione 2017
Procedure Concorsuali e Risanamento d Impresa Corso di Alta formazione 2017 Napoli 200 ore Febbraio - Dicembre 2017 1 Procedure concorsuali e risanamento d impresa Periodo: febbraio 2017 dicembre 2017
DettagliINDICE INTRODUZIONE LA CRISI DI IMPRESA E LE RAGIONI DEL DIRITTO FALLIMENTARE. pag. (M. SCIUTO) INDICE DEGLI AUTORI PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE
IX INDICE INDICE DEGLI AUTORI PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE NOTE PER IL LETTORE ELENCO DELLE OPERE GENERALI CITATE ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI XV XVII XIX XXIII XXV XXIX
DettagliINDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA L IMPRESA IN CRISI. Capitolo I LE CRISI D IMPRESA
Autori....................................... Avvertenze..................................... Prefazione alla prima edizione di ANTONIO PIRAS.................. XIII XV XVII PARTE PRIMA L IMPRESA IN CRISI
DettagliConcordato in bianco e obblighi informativi
Concordato in bianco e obblighi informativi di Commercialista telematico, - Luca Bianchi Pubblicato il 26 novembre 2012 La nuova formulazione dell art. 161 L.F.1 Introdotta col DL 83/2012 (conv. in L.
DettagliDOMANDE PROVA SCRITTA. Diritto Commerciale 1. Corso di Laurea in Economia. Si informano gli studenti che:
DOMANDE PROVA SCRITTA Diritto Commerciale 1 Corso di Laurea in Economia Si informano gli studenti che: la prima delle quattro risposte che corredano le domande è quella corretta. Arcavacata di Rende, 22
DettagliScelta Vincente Formazione. Scelta Vincente
Scelta Vincente Formazione Scelta Vincente MASTER SUL CODICE DELLA CRISI E DELL INSOLVENZA E stata da poco approvata la nuova riforma del diritto concorsuale. Sono state introdotte molte modifiche tra
DettagliPremessa Effetti dell omologazione del tribunale degli accordi di ristrutturazione:
SOMMARIO Premessa... XIII CAPITOLO 1 IL COINVOLGIMENTO DEL PROFESSIONISTA NEL RIEQUILIBRIO DEI DESTINI DELL IMPRESA 1. Il consulente come figura «transizionale»... 2 1.1. Le altre caratterizzazioni del
DettagliRegio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo. ( 1 ) Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO 1
INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 1. La crisi dell impresa e la nuova soluzione legislativa... 1 2. Le principali novità del concordato preventivo... 9 3. La natura del nuovo concordato
DettagliL'ITER DI UNA RIFORMA A META' DEL GUADO
L'ITER DI UNA RIFORMA A META' DEL GUADO 28/01/2015 Commissione Rordorf per elaborare una proposta di riordino delle procedure concorsuali 29/12/2015 Conclusione dei lavori 01/02/2017 Approvata dalla Camera
DettagliCOOPERATIVE PROCEDURE CONCORSUALI
COOPERATIVE PROCEDURE CONCORSUALI Società cooperative SCOPO MUTUALISTICO e gestione di servizio a favore dei soci: cooperative di consumo cooperative di produzione e lavoro cooperative di trasformazione
DettagliCAPO IV - MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI Art. 12 (Revisione della legge fallimentare e del codice dei contratti pubblici)
CAPO IV - MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI Art. 12 (Revisione della legge fallimentare e del codice dei contratti pubblici) 1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate
DettagliFOCUS SULLE CRITICITA DELLA LEGGE 3/2012
FOCUS SULLE CRITICITA DELLA LEGGE 3/2012 Formazione autoprodotta Commissione Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento Relatore: Dott.ssa Nadia Maria Lo Fiego Perugia 9 novembre 2016
DettagliProcedure concorsuali e responsabilità del professionista
Procedure concorsuali e responsabilità del professionista Associazione Concorsualisti Milano Incontri sulla Legge Fallimentare - 9/11/2017 Dott. Alessandro Solidoro Dottore Commercialista 1 PREMESSA PROCEDURE
DettagliCONCORDATO PREVENTIVO (*) (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt bis)
217 FALLIMENTO 1 Artt. 160-186bis CONCORDATO PREVENTIVO (*) (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 160-186-bis) Presupposti: - oggettivo, STATO DI CRISI (comprensivo anche dello stato d insolvenza) - soggettivo,
DettagliDiritto commerciale I. Lezione del 02/11/2016
Diritto commerciale I Lezione del 02/11/2016 Le procedure concorsuali sono regolate in parte nella legge fallimentare, r.d. 267/1942 (soggetta a continui interventi di riforma dal 2005), e in parte nel
DettagliGenova, 31 marzo 2016 Dr. Federico Diomeda. Corso Praticanti Diritto Fallimentare
Genova, 31 marzo 2016 Dr. Federico Diomeda Corso Praticanti Diritto Fallimentare Le modifiche introdotte dal DL 27.6.2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015 n. 132 1 Articoli della
DettagliINDICE - SOMMARIO. Prefazione... pag. PARTE I IL FALLIMENTO CAPITOLO I IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
INDICE - SOMMARIO Prefazione... pag. XI PARTE I IL FALLIMENTO CAPITOLO I IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO 1. Premessa... pag. 3 2. Il presupposto soggettivo: la figura dell imprenditore
DettagliINDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Principi fondamentali........................................... 3 PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Titolo I Rapporti civili.............................. 5
Dettaglila crisi di impresa e le soluzioni legislative L istituto...21 Orientamenti...57
INDICE SOMMARIO 9 Premessa.............................................. pag. 5 Prefazione... 7 CAPITOLO I la crisi di impresa e le soluzioni legislative L istituto...17 CAPITOLO II IL CONCORDATO PREVENTIVO
DettagliPER LA RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL INSOLVENZA. Roma Via dei Due Macelli, 47 Telefono: Fax:
NEWSLETTER: IL DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL INSOLVENZA 2017 Milano Via Monte Napoleone, 18 Telefono: +39 02 7645771 Fax: +39 02 783524
DettagliINDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. XI CAPITOLO I FINALITÀ E OPERATIVITÀ DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI OMOLOGATI EX ART.
INDICE SOMMARIO Presentazione... pag. XI CAPITOLO I FINALITÀ E OPERATIVITÀ DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI OMOLOGATI EX ART. 182-BIS 1. Un nuovo istituto che valorizza l autonomia privata
DettagliLE PROCEDURE CONCORSUALI MINORI A.A. 2018/2019 DOTT.SSA M. BELLOMO
LE PROCEDURE CONCORSUALI MINORI A.A. 2018/2019 DOTT.SSA M. BELLOMO Se lo stato della crisi dell impresa non ha ancora assunto i caratteri della definitiva insolvenza, ed emerge l inidoneita della procedura
DettagliL uso vantaggioso delle regole, ovvero la comprensione e il corretto utilizzo delle leggi, permette di tutelare se stessi e valorizzare la propria
L uso vantaggioso delle regole, ovvero la comprensione e il corretto utilizzo delle leggi, permette di tutelare se stessi e valorizzare la propria impresa LE AZIENDE AL TEMPO DELLA CRISI NOVITÀ ED OPPORTUNITÀ
DettagliINDICE CAPITOLO I RICOSTRUZIONE DELLA PORTATA PRECETTIVA E DELL AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 182 QUATER E QUINQUIES L. FALL.
CAPITOLO I RICOSTRUZIONE DELLA PORTATA PRECETTIVA E DELL AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 182 QUATER E QUINQUIES L. FALL. 1. Premessa................................... 5 2. L inquadramento sistematico
DettagliProcedure Concorsuali. e Risanamento d Impresa. Napoli 200 ore. Corso di Alta formazione 2017
Procedure Concorsuali e Risanamento d Impresa Corso di Alta formazione 2017 Napoli 200 ore Gennaio - Dicembre 2017 1 Procedure concorsuali e risanamento d impresa Periodo: gennaio 2017 dicembre 2017 Durata:
DettagliCORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. L ACCORDO DEL DEBITORE Ruolo del gestore della crisi e criticità operative
1 CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Mercoledì 9 novembre L ACCORDO DEL DEBITORE Ruolo del gestore della crisi e criticità operative Dott. Davide Borla Dottore Commercialista
DettagliSOLUZIONI NEGOZIALI ALLE CRISI DI IMPRESA
SOLUZIONI NEGOZIALI ALLE CRISI DI IMPRESA di Maria Cristina Giuliodori Nel nostro Paese per più di sessanta anni la materia fallimentare è stata disciplinata dal RD 267/1942. Una disciplina che ha visto
DettagliDiritto delle imprese e delle società. Diritto delle società, imprese e contratti bancari.
D IPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Diritto delle imprese e delle società. Diritto delle società, imprese e contratti bancari. Prof. Nicola de Luca Lezione del 23-04-2018 I. Diritto dell impresa. I. Le procedure
DettagliIndice. i ndice. P arte i CRISI DI IMPRESA, SOGGETTI FALLIBILI E STATO DI INSOLVENZA. C apitolo i IL CODICE DELLA CRISI D IMPRESA E DELL INSOLVENZA
i ndice P refazione... p. 5 i ntroduzione...» 7 1. La crisi dell impresa...» 7 2. Caratteri dell esecuzione collettiva...» 8 3. Il fallimento dopo le riforme...» 8 P arte i CRISI DI IMPRESA, SOGGETTI FALLIBILI
DettagliCorso di Alta Formazione in Procedure concorsuali e risanamento d impresa
Corso di Alta Formazione in Procedure concorsuali e risanamento d impresa Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Puglia VIA DELLA REPUBBLICA, 25 C/O ODCEC
DettagliIL SOVRAINDEBITAMENTO Accordo di composizione della crisi Piano del consumatore e Liquidazione del patrimonio posti a confronto
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Benevento Organismo di Composizione della Crisi di Benevento 1 Corso di alta formazione per compositori della crisi da sovraindebitamento
DettagliMODIFICA ALL ART. 161 L.F. - DOMANDA DI CONCORDATO
MODIFICA ALL ART. 161 L.F. - DOMANDA DI CONCORDATO L art. 82 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98 ha revisionato il concordato in bianco. Per impedire condotte
DettagliPROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. a.a. 2018/2019 Dott.ssa M.Bellomo
PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO a.a. 2018/2019 Dott.ssa M.Bellomo La legge n. 3 del 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento i procedimenti di composizione della crisi da
DettagliINDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Principi fondamentali... 3 PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Titolo I Rapporti civili... 5 Titolo II Rapporti etico-sociali... 8 Titolo III Rapporti economici...
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE
INDICE SOMMARIO Prefazione alla nona edizione............................. Prefazione alla decima edizione............................ V VII CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO
DettagliRIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE (L. 7 Agosto 2012 N. 134)
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO COMMISSIONE GESTIONE CRISI D IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE (L. 7 Agosto 2012 N. 134) CARLO BIANCO 24 Ottobre 2012 - Sala
DettagliEconomia e Gestione delle Imprese Industriali Avanzato lez. 8-9 il quadro normativo italiano
Economia e Gestione delle Imprese Industriali Avanzato lez. 8-9 il quadro normativo italiano IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO LA GESTIONE PUBBLICA DELLA CRISI LA GESTIONE GIUDIZIALE DELLA CRISI FALLIMENTO
Dettagli47 1. Lo stato d insolvenza La manifestazione dell insolvenza: gli inadempimenti e gli altri fatti esteriori
Indice sommario XI Prefazione Capitolo I. LE PROCEDURE CONCORSUALI 01 1. Il governo della crisi 03 2. Cenni storici 06 3. Le classificazioni delle procedure concorsuali 09 4. Le finalità delle procedure
DettagliLa capacità negoziale del debitore sottoposto a procedure concorsuali
La capacità negoziale del debitore sottoposto a procedure concorsuali Procedura Articoli Disciplina Tipologia di atti Fallimento 42 e 44 r.d. 267/1942 Il fallito perde l amministrazione e la disponibilità
DettagliLa relazione di attestazione ex art 186 bis, co. 2, e co. 3 e 4, lett. a)
La relazione di attestazione ex art 186 bis, co. 2, e co. 3 e 4, lett. a) Commissione Diritto dell impresa Odcec Roma Roma, 11 aprile 2016 1 Quadro normativo Art. 186 - bis L.F. concordato con continuità
DettagliGli accordi di ristrutturazione dei debiti (prima parte)
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (prima parte) di Sandro Cerato - Il Caso del Giorno Pubblicato il 23 giugno 2010 una guida ad uno degli strumenti per la soluzione negoziale della crisi d impresa
DettagliINDICE SOMMARIO. Presentazione di S. Sanzo e M. Vitiello...
INDICE SOMMARIO Presentazione di S. Sanzo e M. Vitiello.............................. XV INTRODUZIONE LE LINEE GUIDA DELLE RIFORME E LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE RORDORF 1. Il Decreto Sviluppo......................................
DettagliFALLIMENTO. Presupposti ed effetti. Studio legale Ruggeri - Avvocato Carmela Ruggeri
Presupposti ed effetti PROCEDURA CONCORSUALE LIQUIDATORIA COINVOLGE L IMPRENDITORE COMMERCIALE CON L INTERO PATRIMONIO E I SUOI CREDITORI LA PROCEDURA FALLIMENTARE E DIRETTA: ALL ACCERTAMENTO DELLO STATO
DettagliINDICE CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE
INDICE Prefazione all ottava edizione............................. Prefazione alla nona edizione............................. V VII CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE
DettagliINDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Principi fondamentali... 3 PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Titolo I Rapporti civili... 5 Titolo II Rapporti etico-sociali... 8 Titolo III Rapporti economici...
DettagliTITOLO VI Disposizioni relative ai gruppi di imprese. Una delle novità di maggior rilievo introdotte dalla legge delega
TITOLO VI Disposizioni relative ai gruppi di imprese Una delle novità di maggior rilievo introdotte dalla legge delega riguarda la sé stante il Titolo VI suddiviso in diversi capi, riferiti agli accordi
DettagliCorso per Gestori procedure di Sovraindebitamento
Firenze, 5 luglio 2016 Grand Hotel Mediterraneo Dott. Lorenzo Bandinelli Corso per Gestori procedure di Sovraindebitamento Introduzione al Corso e al. La legge 3/2012: la sua struttura, le sue finalità,
Dettagli