guida operativa ai riferimenti normativi e procedurali

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1 n. 36, 22 ottobre 2014 Il Bilancio consolidato degli enti locali: guida operativa ai riferimenti normativi e procedurali Fabrizio Robbiano Maurizio Delfino

2 Introduzione La presente scheda è finalizzata a supportare gli enti locali nell approccio alla predisposizione del Bilancio consolidato. Con la recente approvazione del D. Lgs. 126/2014, che ha decisamente innovato ed integrato il D. Lgs. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono state introdotte diverse novità che riguardano tempi, scadenze e procedure per la redazione del documento contabile in oggetto; nei paragrafi che seguono si riportano pertanto le indicazioni essenziali per avviare il percorso di costruzione del Bilancio consolidato. La scheda è altresì corredata da un appendice normativa con tutte le disposizioni aggiornate riguardanti tale documento. Cos è il Bilancio consolidato degli enti locali Il bilancio consolidato è un documento consuntivo di esercizio che vuol rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di imprese, elaborato dalla società posta al vertice; applicato al contesto degli enti locali, il soggetto al vertice è rappresentato dall ente locale capogruppo mentre gli altri soggetti corrispondono agli organismi controllati o partecipati dall ente locale, su cui quest ultimo esercita un potere di influenza o di controllo significativo, secondo le definizioni riportate nei riferimenti normativi richiamati successivamente. L introduzione e l obbligo di predisposizione del bilancio consolidato da parte degli enti locali rientra nel percorso di armonizzazione contabile avviato con la Legge 42/2009 (in particolare si rimanda alla lett. h) del c. 2 dell art. 2 della L. 42/2009); nel 2012, con il potenziamento del sistema dei controlli degli enti locali, avvenuto attraverso le disposizioni contenute nel DL 174/2012 conv. dalla L. 213/2012, il bilancio consolidato è stato ricompreso tra gli strumenti attraverso cui esercitare il controllo sugli organismi partecipati. La normativa di riferimento A seguito delle recenti disposizioni introdotte dal D. Lgs. 126/2014, il quadro normativo riferito alla predisposizione del bilancio consolidato è così composto: - Art. 11bis 11quinquies del D. Lgs. 118/2011: gli articoli richiamati sono stati recentemente inseriti dal D. Lgs. 126/2014 e riprendono in buona parte le disposizioni già contenute nel DPCM Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011: Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato: è stato introdotto, in versione aggiornata, dal D. Lgs. 126/2014 e sostituisce il precedente principio allegato al DPCM Art DPCM : rappresenta il riferimento originario per l impostazione e la predisposizione del Bilancio consolidato degli enti locali; buona parte delle disposizioni 2

3 contenute negli articoli richiamati sono raccordabili con quelle contenute nel D. Lgs 118/2011; queste ultime tuttavia, laddove differenti, hanno prevalenza su quelle del DPCM - Art. 147 quater del D. Lgs. 267/2000: l articolo, ad oggetto Controlli sulle società partecipate non quotate, disciplina anche i tempi per l introduzione del Bilancio consolidato, correlandoli con il D. Lgs. 118/ DL 133/2014 in conversione I soggetti ricompresi nel bilancio consolidato L individuazione dei soggetti da ricomprendere nell ambito del perimetro di consolidamento è guidata dalle disposizioni normative; queste ultime (artt. 11ter 11quinquies del D. Lgs. 118/2011 e artt del dpcm 28/12/2011) individuano tra i soggetti da ricomprendere nel perimetro di consolidamento, i seguenti organismi: - gli organismi strumentali (per l ente locale rientrano in tale ambito le aziende speciali, le istituzioni, le convenzioni, i consorzi) - gli enti strumentali di cui l ente locale capogruppo detenga formali e sostanziali poteri di indirizzo e controllo individuati dall art. 11ter del D. Lgs. 18/2011 e dall art. 21 del dpcm 28/12/ le società controllate, ovvero quelle in cui si detiene la maggioranza dei voti da esercitare in assemblea oppure si esercita un influenza dominante - le società partecipate, ovvero quelle che risultano a totale partecipazione pubblica ed affidatarie dirette di servizi pubblici locali Per quanto riguarda gli enti strumentali, è opportuno segnalare che il Principio contabile applicato relativo al bilancio consolidato (All. 4/4 al D. Lgs. 118/2011) suddivide tali organismi in enti strumentali controllati ed enti strumentali partecipati; questi ultimi sono rappresentati da tutti quegli enti di cui l ente non detiene poteri di indirizzo e controllo; dal tenore letterale del richiamato principio contabile applicato, sembrerebbe che anche tale enti strumentali semplicemente partecipati debbano essere ricompresi nel perimetro di consolidamento; tale orientamento potrebbe risultare fuorviante in quanto comporterebbe di consolidare organismi a cui l ente partecipa per semplice condivisione di finalità ideali (es. Associazioni) il cui impatto sul bilancio dell ente e sulle sue dimensioni economiche, patrimoniali e finanziarie risulta sovente del tutto ininfluente; in sede di definizione del perimetro di consolidamento da parte di ogni ente locale capogruppo, occorrerà verificare la presenza di tali enti strumentali partecipati e valutare, di caso in caso, applicando anche l eventuale deroga relativa all irrilevanza delle dimensioni contabili dei soggetti potenzialmente da consolidare, l opportunità e la significatività del loro consolidamento. 3

4 Decorrenza dell obbligo di predisposizione del Bilancio consolidato Nel quadro normativo precedente, gli enti aderenti al percorso di sperimentazione dell armonizzazione contabile erano tenuti a predisporre il bilancio consolidato a partire dall esercizio 2014 (con riferimento ai bilanci ed alle risultanze contabili dell esercizio 2013). Con l emanazione del D. Lgs. 126/2014, che ha aggiornato il D. Lgs. 118/2011, i termini di decorrenza dell obbligo di predisposizione del Bilancio consolidato sono i seguenti: : gli enti aderenti al percorso di sperimentazione saranno tenuti a predisporre il bilancio consolidato riferito alla situazione del gruppo al 31 dicembre 2014; : tutti gli enti locali (ad eccezione di quelli di cui al punto precedente), a seguito della piena entrata in vigore delle disposizioni del D. Lgs. 126/2014, saranno tenuti a predisporre il bilancio consolidato riferito alla situazione del gruppo al 31 dicembre 2015, salva la facoltà di cui al punto successivo; : gli enti locali che intendono avvalersi della facoltà prevista al c. 4 dell art. 11bis del D. Lgs. 118/2011, che consente di rinviare la l adozione del bilancio consolidato con riferimento all esercizio 2016, potranno predisporre il bilancio consolidato riferito al 31 dicembre 2016; : i comuni con popolazione inferiore ai abitanti dovranno predisporre il bilancio consolidato con riferimento all esercizio 2017, secondo quanto previsto dal punto 1 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al D. Lgs. 118/2011. Tempistica di approvazione del Bilancio consolidato Il quadro normativo attualmente in vigore prevede riferimenti non allineati circa la data per l approvazione del Bilancio consolidato da parte dell Organo consigliare; la lett. c) del c. 1 dell art. 18 del D. Lgs. 118/2011 prevede che gli enti approvino il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo; tuttavia, la lett. aa) del c. 1 dell art. 1 del D. Lgs. 126/2014 ha disposto l integrale riscrittura dell art. 151 del D. Lgs. 267/2000 attinente i Principi generali della contabilità degli enti locali, prevedendo l approvazione del Bilancio consolidato entro il 31 luglio dell anno successivo. Rispetto al disallineamento normativo che si è determinato, sono in corso iniziative legislative di correzione (tramite conversione del DL 133/2014 ovvero attraverso la Legge di stabilità 2015) che dovrebbero confermare quale data unica per l approvazione del Bilancio consolidato, quella del 30 settembre. 4

5 Il percorso procedurale per la predisposizione del Bilancio consolidato 1. Definizione del perimetro di consolidamento La predisposizione del bilancio consolidato prende avvio con la definizione degli organismi da ricomprendere nel documento; in tal senso, il principio contabile applicato prevede la definizione di due distinti elenchi di organismi: 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei criteri di individuazione contenuti agli articoli 11ter 11quinquies del D. Lgs. 118/2011, ed agli articoli del DPCM , nonché delle indicazioni contenute al punto 2 del Principio contabile applicato; quest ultimo raccomanda altresì di evidenziare gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. La distinzione di cui sopra è tratta dal punto 3 del Principio contabile applicato; la differenza tra gli organismi partecipati ricompresi nell elenco 1 rispetto a quelli contenuti nell elenco 2 è determinata dai presupposti dell irrilevanza, quando le dimensioni contabili dell organismo partecipato che dovrebbe essere consolidato sono ininfluenti rispetto a quelle dell ente capogruppo, oppure dell impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento; questo presupposto tuttavia può essere applicato solamente in caso di eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Pertanto, l elenco 2 ricomprenderà tutti gli organismi indicati nell elenco 1 ad eccezione di quelli che risultano irrilevanti ovvero di quelli per cui risulta impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento. 2. Avvio comunicazione preventiva agli organismi partecipati Tale passaggio risulta particolarmente importante nella fase di sperimentazione del bilancio consolidato; in relazione alla predisposizione del bilancio consolidato relativo all esercizio in corso, sarebbe opportuno che tale comunicazione venisse inviata non oltre il 30 settembre dell anno cui fa riferimento il bilancio consolidato; nella comunicazione, e nei successivi incontri operativi con i vertici amministrativi degli organismi partecipati (che, ancorché non obbligatori, si suggerisce di convocare), l ente dovrà segnalare agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento: - l elenco degli enti, delle aziende e delle società comprese nel perimetro di consolidamento; - le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato. Particolarmente importante il secondo punto: l ente dovrà esercitare i propri poteri di indirizzo e controllo per garantire l uniformità dei bilanci da consolidare nel bilancio complessivo del gruppo; nelle comunicazioni e negli incontri preliminari, l ente capogruppo dovrà fornire le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio contabile applicato relativo al bilancio consolidato dell ente locale; in tal senso, l ente capogruppo dovrà predisporre e trasmettere ai propri enti strumentali e società controllate, linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le 5

6 modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica; 3. Recepimento bilanci degli organismi da consolidare Secondo quanto disposto dalla versione del Principio contabile applicato relativo al bilancio consolidato, allegato al D. Lgs. 118/2011 (come aggiornato dal D. Lgs. 126/2014), i bilanci di esercizio e la documentazione integrativa degli organismi da consolidare sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell anno successivo a quello di riferimento; i bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 agosto dell anno successivo a quello di riferimento (nb:l indicazione, nell ambito del Principio contabile applicato, del mese di agosto quale termine ultimo per la ricezione dei bilanci da consolidare, fa emergere come la data del 31 luglio attualmente indicata dall art. 151 del D. Lgs. 267/2000 come scadenza per l approvazione del Bilancio consolidato, rappresenti presumibilmente un refuso che dovrebbe essere a breve corretto e portato al 30 settembre); se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell approvazione; il materiale da trasmettere alla capogruppo deve contenere la documentazione e le informazioni integrative funzionali all elaborazione del consolidato; tale materiale comprende lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato; 4. Predisposizione ed applicazione delle scritture di rettifica Rappresenta il passaggio tecnico attraverso cui devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra gli organismi ricompresi nell area di consolidamento, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all interno del gruppo; qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti; la corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l equivalenza delle partite reciproche e l accertamento delle eventuali differenze; la maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite); altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi; 5. Redazione del Bilancio consolidato Ad oggi il documento dovrebbe essere approvato entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello a cui fa riferimento, secondo quanto disposto dal c. 8 dell art. 151 del D. Lgs. 267/2000; 6

7 come già in precedenza evidenziato, tale termine differisce da quello generale indicato dall art. 18 del D. Lgs. 118/2011, che prevede come scadenza per l approvazione del Bilancio consolidato, il 30 settembre; tale ultima data, con i prossimi presumibili correttivi, dovrebbe essere confermata come effettivo termine ultimo per l approvazione del documento. 6. Redazione della nota integrativa Unitamente ai prospetti relativi allo Stato patrimoniale ed al Conto economico del gruppo, deve essere predisposta una nota integrativa contenente informazioni funzionali alla lettura ed all analisi del bilancio; per tale documento non è previsto uno schema predefinito; il principio contabile applicato indica tuttavia una serie di argomenti che devono essere esplorati in nota integrativa; tra questi: - i criteri di valutazione applicati; - le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell attivo e del passivo rispetto all esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato); - distintamente per ciascuna voce, l ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie; - la composizione delle voci ratei e risconti e della voce altri accantonamenti dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo; - la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento; - la composizione delle voci proventi straordinari e oneri straordinari, quando il loro ammontare è significativo; - cumulativamente per ciascuna categoria, l ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento; - per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura. - l elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo facente capo all amministrazione che predispone il consolidato, con specifiche informazioni di dettaglio - l elenco degli enti, delle aziende e delle società effettivamente ricompresi nel bilancio consolidato, con relative informazioni di dettaglio I riferimenti civilistici Oltre alle indicazioni normative e procedurali sopra richiamate, tratte dai riferimenti normativi specifici dedicati al Bilancio consolidato degli enti locali, è opportuno evidenziare che, stante la raccomandazione finale del Principio contabile applicato per cui, per quanto non specificatamente previsto nello stesso, si fa rinvio ai Principi contabili generali e civilistici e a quelli emanati 7

8 dall Organismo Italiano di Contabilità (OIC), i principali riferimenti civilistici e di prassi, sono rappresentati da: - Art del D. Lgs. 127/1991; tali articoli, che vengono riportati in allegato alla presente scheda, disciplinano la predisposizione del Bilancio consolidato nell ambito delle imprese assoggettate a tale obbligo normativo; - Principio contabile n. 17 dell Organismo Italiano di Contabilità; tale principio, nella versione aggiornata ad agosto 2014, riguarda il Bilancio consolidato ed il metodo del patrimonio netto ; il documento è pubblicato sul sito ufficiale dell Organismo Italiano di Contabilità ( Allegati In allegato alla presente scheda è possibile consultare tutti i riferimenti normativi aggiornati relativi al bilancio consolidato; nello specifico: 1. Art. 11bis 11quinquies del D. Lgs. 118/ Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011: Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 3. Art DPCM Art. 147 quater del D: Lgs. 267/ Art del D. Lgs. 127/1991 8

9 Appendice normativa - Allegato 1 Art. 11bis 11quinquies del D. Lgs. 118/2011 Art. 11-bis Bilancio consolidato 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione. Art. 11-ter Enti strumentali 1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante. 2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio: a) servizi istituzionali, generali e di gestione; b) istruzione e diritto allo studio; c) ordine pubblico e sicurezza; 9

10 d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali; e) politiche giovanili, sport e tempo libero; f) turismo; g) assetto del territorio ed edilizia abitativa; h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; i) trasporti e diritto alla mobilità; j) soccorso civile; k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia; l) tutela della salute; m) sviluppo economico e competitività; n) politiche per il lavoro e la formazione professionale; o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; p) energia e diversificazione delle fonti energetiche; q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali; r) relazioni internazionali. Art. 11-quater Società controllate 1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. 2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante. 3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali. 4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi , non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari. Art. 11-quinquies Società partecipate 1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. 2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali. 3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi , per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. 10

11 Appendice normativa - Allegato 2 2. Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011: Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato Allegato n. 4/4 al D.Lgs 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO 1. Definizione e funzione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica Il bilancio consolidato di un gruppo di enti e società che fa capo ad un amministrazione pubblica non consente - contemporaneamente - di rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo e di rilevare correttamente il fenomeno delle esternalizzazioni. Per rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria il bilancio consolidato predisposto sulla base della dimensione del controllo esercitato nei confronti dei componenti del gruppo, utilizza il metodo di consolidamento integrale o proporzionale. Per rappresentare le esternalizzazioni, invece, il bilancio consolidato è elaborato sulla base dell incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi di ciascun componente del gruppo, comprensivi delle entrate esternalizzate. Pertanto, per cogliere entrambi i fenomeni risulterebbe necessario predisporre due diversi bilanci consolidati. Gli enti di cui all articolo 1, comma 1, del presente decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di: a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo; b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un amministrazione pubblica, incluso il risultato economico. Il bilancio consolidato del gruppo di un amministrazione pubblica è: - obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all articolo 1, comma 1, del presente decreto, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall esercizio 2018, con riferimento all esercizio predisposto in attuazione degli articoli dall 11-bis all 11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio; - composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati; - riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio; - predisposto facendo riferimento all area di consolidamento, individuata dall ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell esercizio cui si riferisce; - approvato entro il 30 settembre dell anno successivo a quello di riferimento. 2. Il gruppo amministrazione pubblica Il termine gruppo amministrazione pubblica comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un amministrazione pubblica come definito dal presente decreto. 11

12 La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di diritto, di fatto e contrattuale, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione. Costituiscono componenti del gruppo amministrazione pubblica : 1) gli organismi strumentali dell amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo; 2) gli enti strumentali controllati dell amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo: a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell ente o nell azienda; b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell attività di un ente o di un azienda; c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell attività dell ente o dell azienda; d) ha l obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione; e) esercita un influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l attività oggetto di tali contratti presuppongono l esercizio di influenza dominante. 3) gli enti strumentali partecipati di un amministrazione pubbliche, come definiti dall articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2. 4) le società controllate dall amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo: a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull assemblea ordinaria; b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l attività oggetto di tali contratti presuppongono l esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi , non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. 5) le società partecipate dell amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. Ai fini dell inclusione nel gruppo dell amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell attività svolta dall ente strumentale o dalla società. Il gruppo amministrazione pubblica può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi. 12

13 3. Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo: 3.1 Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti: 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. Per le regioni, ai fini della predisposizione di entrambi gli elenchi si richiama quanto previsto dall art. 11-bis, comma 3 del presente decreto: Ai fini dell inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l esclusione degli enti cui si applica il titolo II. Pertanto, entrambi gli elenchi non considerano gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale. I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta. Gli enti e le società del gruppo compresi nell elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell elenco di cui al punto 2 nei casi di: a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: - totale dell attivo, - patrimonio netto, - totale dei ricavi caratteristici. Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai ricavi caratteristici è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell ente o società controllata o partecipata al totale dei A) Componenti positivi della gestione dell ente. Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell ente o della società al totale dei A) Componenti positivi della gestione della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario. In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all 1% del capitale della società partecipata. b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato. Come indicato nel paragrafo 3.2 l elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2. Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l ente non ha enti o società, controllate o 13

14 partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all approvazione del bilancio consolidato relativo all esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti. 3.2 Comunicazioni ai componenti del gruppo Prima dell avvio dell obbligo di redazione del bilancio consolidato l amministrazione pubblica capogruppo: a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell elenco 2 del paragrafo precedente che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio; b) trasmette a ciascuno di tali enti l elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente); c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato. Tali direttive riguardano: 1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 agosto dell anno successivo a quello di riferimento. L osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il preconsuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell approvazione. 2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. 3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica. Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del presente decreto. Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dai capogruppo nei confronti dei propri enti e società. In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l anno. In quest ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo. Nel caso in cui, alla fine dell esercizio di riferimento del consolidato, l elenco degli enti compresi nel bilancio consolidato risulti variato rispetto alla versione elaborata all avvio dell esercizio, tale elenco deve essere nuovamente trasmesso ai componenti del gruppo amministrazione pubblica. 14

15 4. Elaborazione del bilancio consolidato 4.1 Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare Nel rispetto delle istruzioni ricevute di cui al paragrafo 3.2 i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da: -il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche), - il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economicopatrimoniale, - il rendiconto consolidato dell esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale. Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti. Si ribadisce che è accettabile derogare all obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione. 4.2 Eliminazione delle operazioni infragruppo Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l equivalenza delle partite reciproche e l accertamento delle eventuali differenze. Particolare attenzione va posta sulle partite in transito per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei. La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all interno del gruppo amministrazione pubblica. L identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell eliminazione e dell elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2. La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l immobile è ancora presente all interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso. 15

16 Particolari interventi di elisione sono costituiti da: - l eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo; - l analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto; - l eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo. Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio l imposta sul valore aggiunto Ad esempio, nei casi in cui risulta indetraibile, l imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato. L eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte. 4.3 Identificazione delle quote di pertinenza di terzi Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d esercizio, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo. Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall acquisizione. Se una società del gruppo ha emesso azioni privilegiate cumulative, possedute da azionisti di minoranza e classificate come patrimonio netto, la quota di competenza del risultato economico d esercizio della capogruppo è determinata tenendo conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata. Nel caso in cui in un ente strumentale o in una società controllata le perdite riferibili a terzi eccedano la loro quota di pertinenza del patrimonio netto, l eccedenza ed ogni ulteriore perdita attribuibile ai terzi è imputata alla capogruppo. Eccezioni sono ammesse nel caso in cui i terzi si siano obbligati, tramite un obbligazione giuridicamente vincolante, a coprire la perdita. Se, successivamente, la componente del gruppo realizza un utile, tale risultato è attribuito alla compagine proprietaria della capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza dei terzi, proprietari di minoranza, che erano state, in precedenza, assorbite dalla capogruppo. 4.4 Consolidamento dei bilanci I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri): - per l intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale); - per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale). 16

17 Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo. 5. La nota integrativa al bilancio consolidato Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. La nota integrativa indica: - i criteri di valutazione applicati; - le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell attivo e del passivo rispetto all esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato); - distintamente per ciascuna voce, l ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie; - la composizione delle voci ratei e risconti e della voce altri accantonamenti dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo; - la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento; - la composizione delle voci proventi straordinari e oneri straordinari, quando il loro ammontare è significativo; - cumulativamente per ciascuna categoria, l ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento; - per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura. - l elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica: - - della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia; - - delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo; - - se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell assemblea ordinaria. - - della ragione dell inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1; - della ragione dell eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo; - qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell esercizio e quelli dell esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato); - l elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l indicazione per ciascun componente: a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l effetto delle esternalizzazioni, dell incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresivi delle entrate esternalizzate; b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale; c) delle perdite ripianate dall ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni 6. Principio finale Per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 17

18 Appendice normativa - Allegato 3 Art DPCM Art. 19 (Bilancio consolidato) 1. Gli enti in sperimentazione redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato (allegato n. 4 al presente decreto). Il bilancio consolidato non comprende i bilanci degli enti di cui all'articolo 1, comma 3, cui si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n Gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio consolidato di un'amministrazione pubblica costituiscono il "Gruppo dell'amministrazione pubblica". 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo. 4. Il bilancio consolidato è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo. Art. 20 (Schema di bilancio consolidato) 1. Gli enti in sperimentazione adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato 11, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato. 2. Al bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica sono allegati: a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa, b) la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti. Art. 21 (Enti strumentali) 1. Si definisce ente strumentale delle regioni o degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale: a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante. 18

19 2. Gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono enti strumentali degli enti locali. 3. Gli enti strumentali delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 2 del TUEL sono distinti nelle seguenti tipologie, definite in corrispondenza alle missioni del bilancio: a. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, b. Istruzione e diritto allo studio, c. Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali, d. Politiche giovanili, sport e tempo libero e. Turismo f. Assetto del territorio ed edilizia abitativa, g. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, h. Trasporti e diritto alla mobilità, i. Soccorso civile, j. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, k. Tutela della salute, l. Sviluppo economico e competitività, m. Politiche per il lavoro e la formazione professionale, n. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, o. Energia e diversificazione delle fonti energetiche, p. Relazione con le altre autonomie territoriali e locali, q. Relazioni internazionali. Art. 22 (Società controllate) 1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale: a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. 2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante. 3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali. Art. 23 (Società partecipate) 1. Nel corso della sperimentazione, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. 2. Sulla base dei risultati della sperimentazione si valuterà se comprendere tra le società partecipate anche quelle nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. 19

20 Appendice normativa - Allegato 4 Art. 147 quater del D: Lgs. 267/ L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. 4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. 20

21 Appendice normativa - Allegato 5 Art del D. Lgs. 127/ Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato. 1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti. 2. Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all' art del codice civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata. 26. Imprese controllate. 1. Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art del codice civile. 2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate: a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altre voci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. 3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi. 27. Casi di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato. 1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: a) euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. 2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa. 3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale. 3-bis. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo L'esonero previsto dal comma 3 è subordinato alle seguenti condizioni: a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunità europee; b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa. 5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. 28. Casi di esclusione dal consolidamento Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando: 21

22 a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti; b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni; c) non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni; d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione. 29. Redazione del bilancio consolidato. 1. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa controllante. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate. 3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente decreto non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo scopo. 4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. 5. Le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati. 6. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro. 30. Data di riferimento del bilancio consolidato. 1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell'esercizio dell'impresa controllante. 2. La data di riferimento del bilancio consolidato può tuttavia coincidere con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa. 3. Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa è inclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato. 31. Princìpi di consolidamento. 1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente. 2. Sono invece eliminati: a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste; b) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento; c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime; d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi. 3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati. 4. Ai fini della eliminazione prevista nel secondo comma, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo è iscritto nello stato patrimoniale consolidato alle voci «azioni o quote proprie» e «riserva per azioni o quote proprie». 22

23 Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati. 1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, deve essere adottata quella più idonea a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa. 2. Le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati. 3. L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata «capitale e riserve di terzi». 4. La parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta in una voce denominata «utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi». 33. Consolidamento delle partecipazioni. 1. L'eliminazione prescritta dell'art. 31, comma 2, lettera a), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento. 2. Se l'eliminazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento. 3. L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata «riserva di consolidamento», ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata «fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri»; se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata «differenza da consolidamento» o è portato esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato nel periodo previsto dall' art. 2426, n. 6, del codice civile. 4. Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa. 34. L'uniformità dei criteri di valutazione. 1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi. 2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante. 35. Scelta dei criteri di valutazione. 1. I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato. 2. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purché ammessi dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. 36. Partecipazioni non consolidate. 1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nell' art. 2426, n. 4, del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico. 2. Quando l'entità della partecipazione è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, può non essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal comma precedente Consolidamento proporzionale alla partecipazione. 1. Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purché la 23

24 partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell' art. 2359, terzo comma, del codice civile. 2. In tal caso l'inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta. 38. Contenuto della nota integrativa. 1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto: a) i criteri di valutazione applicati; b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato; c) le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo; d) la composizione delle voci «costi di impianto e ampliamento» e «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità»; e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie; f) la composizione delle voci «ratei e risconti» e della voce «altri accantonamenti» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo; g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce; h) se l'indicazione è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato, l'importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28; i) se significativa, la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche; l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri; m) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari», quando il loro ammontare è significativo; n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'art. 37; o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in imprese incluse nel consolidamento; o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico; o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: 1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura; o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture: 1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività; 2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato; o-quinquies) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata 24

25 evidenza sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati; o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico consolidati; o-septies) separatamente, l importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo. 2. La nota integrativa deve inoltre contenere: a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell'art. 26; b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37; c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell'art. 36; d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate. 2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter), o-quater) e o-quinquies) e dell'articolo 40, comma 2, lettera d-bis), per le definizioni di «strumento finanziario», «strumento finanziario derivato», «fair value» e «parte correlata» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'unione europea. 39. Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni. 1. Gli elenchi previsti nell'art. 38, comma 2, devono indicare per ciascuna impresa: a) la denominazione, la sede e il capitale; b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate; c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria. 2. La ragione della inclusione di una impresa in uno degli elenchi deve essere specificata, se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente. 4. È consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste collegate. 40. Relazione sulla gestione. 1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonchè una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. 1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: a) le attività di ricerca e di sviluppo; b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato; c) l'evoluzione prevedibile della gestione; 25

26 d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente; d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi: 1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; 2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari. 2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento. 41. Revisione legale del bilancio consolidato. 1. Il bilancio consolidato è assoggettato a revisione legale. 2. La revisione legale del bilancio consolidato è demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della società che redige il bilancio consolidato. 3. Il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio. 4. Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i quindici giorni che precedono l assemblea convocata per l approvazione del bilancio d esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione. 42. Pubblicazione del bilancio consolidato. 1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio. 2. Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. 3. Si applica il secondo comma dell'art del codice civile. 43. Obblighi delle imprese controllate. 1. Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato. 26

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