Decisione N del 14 marzo 2014
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- Iolanda Piccinini
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1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) VELLUZZI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) LUCCHINI GUASTALLA Nella seduta del 11/02/ il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente lamenta la carente informativa resa dall intermediario su un contratto derivato (IRS) collegato ad un mutuo ipotecario a tasso variabile, in seguito estinto. Il ricorrente chiede l estinzione del rapporto di conto corrente sul quale sono state addebitate le operazioni in derivati e l azzeramento della posizione debitoria relativa al suddetto conto corrente. Più precisamente, il ricorrente ha rappresentato di aver sottoscritto, nel 2004, in cointestazione con la moglie, un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile. Il ricorrente ha affermato, inoltre, che, nel febbraio 2008, la banca convenuta propone[va] un assicurazione ( ) conveniente, con la quale [il ricorrente] avre[bbe] ottenuto dei rimborsi in caso le rate del mutuo a tasso variabile fossero cresciute oltre un tot. Tale contratto, allegato al ricorso, consiste in un Interest Rate Swap (IRS), del quale il ricorrente ha lamentato non essergli stati adeguatamente spiegati i contenuti aleatori e i rischi connessi. A seguito di perdita del posto di lavoro e separazione dal coniuge, il ricorrente procedeva, nel 2009, a estinguere il mutuo. Secondo il ricorrente però il conto corrente cointestato Pag. 2/6
2 dove si appoggiavano le rate del mutuo non e[ra] stato chiuso in quanto la banca disse che l assicurazione andava avanti fino a febbraio Il ricorrente ha contestato, quindi, il saldo debitorio del conto corrente che, a suo dire, deriva da operazioni su derivati bancari e ha lamentato, inoltre, che copia del contratto IRS gli sarebbe stata consegna solo nell aprile 2010, ritenendo quanto stipulato incomprensibile e mai sottoscritto dalla ex moglie. Il il ricorrente, tramite un associazione di consumatori, presentava un primo reclamo alla banca convenuta e all intermediario a cui la banca convenuta aveva ceduto il proprio credito, con il quale rappresentava di aver ricevuto dall intermediario cessionario un intimazione di pagamento di una somma pari a 4.923,85, somma di cui egli stesso non capiva la natura, non essendo stato adeguatamente informato dalla banca circa il contratto di IRS stipulato (peraltro, sottoscritto solo dal ricorrente e non anche dal coniuge). Il ricorrente chiedeva quindi di riesaminare con cura la posizione (...) e prendere in esame la possibilità di svalutare il credito e di azzerare la posizione. A pochi giorni di distanza (il ), il ricorrente, sempre tramite un associazione di consumatori, presentava ulteriore reclamo alla banca convenuta rappresentando di aver sottoscritto nell aprile 2008 un finanziamento per Euro 5.000,00 da utilizzare per attività in proprio avviata successivamente alla perdita del posto di lavoro. Nel corso del 2008 anche tale attività veniva cessata e, pertanto, il ricorrente cercava di onorare il proprio debito nei confronti della banca, proponendo, in data , un versamento a saldo e stralcio della propria posizione (ammontante a quel tempo a circa 1.800,00) per una somma pari a 1.000,00, rifiutata dalla banca. Nel reclamo, il ricorrente ha rappresentato, inoltre, di aver ricevuto un saldo di conto corrente al in cui si evidenziava una posizione debitoria pari a 3.693,10, della quale alcune voci di costo rinvenivano da operazioni su derivati. Chiedeva pertanto la svalutazione del credito nei suoi confronti. In data il ricorrente riceveva dalla banca convenuta raccomandata A.R. con cui si comunicava la messa in mora e l immediato rimborso di una somma pari a 6.154,98. Il ricorrente presentava quindi reclamo, tramite associazione di consumatori, in data , richiedendo un riesame della posizione debitoria. Con ricorso presentato il , il ricorrente ha chiesto l estinzione del rapporto di conto corrente sul quale sono state addebitate le operazioni in derivati e l azzeramento della posizione debitoria relativa al suddetto conto corrente. Nelle proprie controdeduzioni, presentate tramite Conciliatore Bancario in data , la banca convenuta ha affermato che il ricorrente è risultato titolare ( ) sia di una posizione privati cointestata con [la ex moglie] sia di una posizione impresa ( ). La posizione privati del ricorrente ( ), alla quale faceva riferimento lo strumento in derivati, risulta passata a sofferenze nei mesi di maggio e giugno 2011 ed estinta a carico della Banca con cancellazione delle segnalazioni in Centrale Rischi. La resistente ha interpretato, quindi, il ricorso come riferito alla posizione impresa, relativa a un conto corrente sconfinato da oltre giorni con saldo debitore al 31 agosto 2013 di 5.386,94 euro, e a un finanziamento scaduto il 6 maggio 2011 con 12 rate impagate per complessivi 1.769,27 euro. Pag. 3/6
3 La banca convenuta ha segnalato, inoltre, che facendo seguito alla richiesta di benevolo riesame delle pratiche inviata per conto del ricorrente [dall associazione di consumatori] in data 23 aprile u.s., il nostro Ufficio Gestione Incagli si è reso disponibile, con lettera datata 5 giugno 2013, a considerare e concordare una proposta di saldo e stralcio del debito [della posizione impresa ], ( ). Alla proposta della nostra Banca non ha fatto seguito alcun riscontro da parte [dall associazione di consumatori]o da parte del [ricorrente]. La resistente ha chiesto di respingere il ricorso per i motivi esposti nelle controdeduzioni. Nelle repliche, prodotte dal ricorrente in data e inviate all intermediario in data , il ricorrente ha contestato quanto affermato dall intermediario in merito all estinzione della posizione privati, sostenendo come gli addebiti sulle operazioni derivati ( ) non sono stati estinti bensì addebitati al conto corrente ( ) intestato [all impresa del ricorrente]. Con riferimento alla posizione impresa, il ricorrente ha specificato che al evidenziava un debito di euro 118,95 in quanto il 27/08/2010 era stato effettuato un versamento di 1.750,00 euro a totale copertura degli arretrati (..) in data 16/02/2011, per chiudere definitivamente la posizione [il ricorrente] aveva offerto, a saldo e stralcio, la somma di euro 1000,00 offerta non accolta dalla banca ( ). A seguito di ciò continuavano gli addebiti, arrivando alla posizione del 31/08/2013 che evidenzia un saldo a debito di 5.386,94. Con riferimento al riscontro della banca in data , il ricorrente ha rappresentato, inoltre, come la banca si fosse resa disponibile ad un accordo per un versamento a saldo e stralcio riferito però a una cifra di euro 7.084,05. Il ricorrente ha riferito di aver risposto a tale lettera per le vie brevi, sempre contestando gli addebiti relativi a operazioni in derivati Non sono pervenute controrepliche da parte della banca convenuta. DIRITTO Prima di esaminare nel merito la controversia, sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Il ricorrente chiede l estinzione del conto corrente acceso presso la banca convenuta e l azzeramento della posizione debitoria in quanto, a suo dire, la stessa deriva da operazioni su derivati bancari. Risulta, infatti, che il ricorrente avesse sottoscritto un contratto di Interest Rate Swap, avente finalità di copertura di un contratto di mutuo ipotecario di cui il ricorrente era cointestatario con la ex moglie. Il contratto IRS sarebbe stato stipulato dal ricorrente a seguito di asserita induzione in errore da parte della banca convenuta, la quale avrebbe presentato tale contratto come un assicurazione senza spiegarne i contenuti aleatori e i rischi connessi. Secondo quanto riferito dalla banca convenuta nelle controdeduzioni, nella posizione debitoria del ricorrente non rileva tale contratto, che invece risulta estinto. La banca ritiene quindi che la posizione debitoria a cui il ricorrente si riferisce sia relativa a un contratto di finanziamento e a un rapporto di conto corrente, stipulati dal ricorrente nella sua attività di impresa. Il ricorrente, nelle repliche, sostiene invece che gli addebiti sulle operazioni derivati ( ) non sono stati estinti bensì addebitati al conto corrente ( ) intestato [all impresa del ricorrente]. Pag. 4/6
4 La banca, nelle controdeduzioni, sostiene che al ricorrente facciano capo due posizioni: una posizione privati e una posizione impresa. La posizione privati, cointestata con la ex moglie, e nella quale era ricompreso lo strumento in derivati, risulta passata a sofferenze nei mesi di maggio e giugno 2011 ed estinta a carico della Banca con cancellazione delle segnalazioni in Centrale Rischi. La banca ha allegato, infatti, corrispondenza intercorsa con avvocato dell ex coniuge del ricorrente, con la quale si dà conto della cancellazione di tutte le segnalazioni in Centrale Rischi e che nulla è più dovuto in relazione alla posizione in questione. Il ricorrente presenta pertanto una posizione debitoria con riferimento al conto corrente n. 225[ ]4, sconfinato da oltre giorni con saldo debitore al 31 agosto 2013 di 5.386,94 euro (All. 3), e del prestito sviluppo n [ ], scaduto il 6 maggio 2011 con 12 rate impagate per complessivi 1.769,27 euro (All. 4). Di seguito il saldo del suddetto conto corrente al e il totale delle rate insolute relative al contratto di finanziamento prestito sviluppo. Il ricorrente ritiene, invece, che le voci di costo relative a operazioni su derivati non siano state estinte, bensì addebitate sul conto corrente numero intestato alla propria impresa, per somme pari ad 915,76, 1050,61 e 958,84, come si evince da alcuni estratti conto agli atti di questo procedimento. Con riferimento al contratto di Interest Rate Swap, il ricorrente afferma di aver proceduto alla stipula dello stesso a seguito di proposta della banca convenuta, al fine di otten[ere] dei rimborsi in caso le rate del mutuo a tasso variabile fossero cresciute oltre un tot. Il contratto di mutuo (non presente nella documentazione agli atti), a dire del ricorrente, è stato estinto nel 2009, mentre il contratto IRS prevedeva durata fino al febbraio Il contratto stipulato consiste in un interest rate di tipo liability, il quale prevede che il cliente paghi semestralmente, su un capitale nozionale di , un tasso fisso del 4.05 % e, di contro, incassi un tasso variabile Euribor 6 mesi. La differenza tra i due tassi determina l accredito o l addebito sul conto corrente del cliente. Dalla documentazione allegata al ricorso, non si evince esplicita menzione della finalità di copertura del contratto in oggetto, sebbene dalla Conferma del Cliente sopra riportata risultino quali mittenti il ricorrente e l ex coniuge (e quindi i cointestatari del contratto di mutuo). Inoltre né il ricorrente né la banca convenuta hanno prodotto copia del contratto di mutuo: non è pertanto possibile verificare la coincidenza tra la durata del finanziamento da coprire e la durata del contratto IRS. Il ricorrente lamenta, inoltre, di non aver ricevuto adeguata informativa circa la natura e i rischi connessi al contratto di IRS; dalla documentazione in atti, si evince però una specifica sottoscrizione delle clausole relative alla natura del contratto e ai relativi rischi. Tra la documentazione prodotta dal ricorrente, si annovera anche la Dichiarazione di ricevimento dell allegato A del contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati O.T.C.. Non sono presenti ulteriori elementi utili alla prova di quanto affermato dal ricorrente. Anche tale dichiarazione risulta sottoscritta unicamente dal ricorrente, nonostante nell intestazione compaia il nome dell ex coniuge. Ciò premesso, e venendo all esame della controversia all origine del presente procedimento, deve rilevarsi che la causa petendi del ricorso si fonda essenzialmente sull asserita non rispondenza del contratto IRS alle esigenze di un cliente consumatore, aspetto che lascia supporre una scarsa conoscenza e consapevolezza del ricorrente medesimo in merito alle effettive caratteristiche e alle clausole del contratto di IRS inter partes stipulato. Com è noto, infatti, il contratto di IRS costituisce un accordo in base al quale due parti si scambiano reciprocamente, per un periodo di tempo predefinito al momento della stipulazione, pagamenti sulla base di tassi di interesse differenti e predefiniti, applicati ad Pag. 5/6
5 un capitale nozionale. Parallelamente, sul piano economico le operazioni di copertura hanno ragion d essere sin quando sussiste il contratto ad esse naturalmente collegato, che nel caso di specie è costituito da un mutuo; da ciò deriva che un contratto di IRS a fini di copertura, seppure correttamente stipulato dal punto di vista formale, sul piano economico cessa di svolgere la sua naturale funzione una volta che sia venuto meno il contratto a copertura del quale sia stato stipulato, cosicché dovrebbe essere prevista la possibilità dello scioglimento del vincolo contrattuale contestualmente all estinzione del contratto collegato. Alla luce di quanto appena rilevato, appare, in astratto, configurabile una responsabilità precontrattuale dell intermediario resistente ai sensi dell art cod. civ. Tuttavia, questo Collegio non può esimersi dal rilevare di non poter conoscere della questione, collocandosi i fatti dei quali il ricorrente si duole in epoca anteriore al 1/1/2009. Deve, infatti, ricordarsi che le Disposizioni della Banca d Italia del (sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) prevedono espressamente che (Sez. I, art. 4, punto 3) Non possono essere sottoposte all ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio Ora, come già in altre occasioni si è avuto modo di rilevare (cfr., ad esempio, la decisione n. 918/10), il criterio di riferimento della normativa appena citata è oggettivo, poiché il testo si riferisce ad operazioni o condotte e non già al momento della loro emersione nella sfera di conoscenza del ricorrente; qualora le doglianze si riferiscano a fatti risalenti ad un periodo anteriore al 1 gennaio 2009, la domanda del ricorrente non può in alcun modo essere presa in considerazione in questa sede. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1
Decisione N. 571 del 30 gennaio 2014
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