REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI IDRICI DA INSEDIAMENTI DOMESTICI E INDUSTRIALI

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1 REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI IDRICI DA INSEDIAMENTI DOMESTICI E INDUSTRIALI Gennaio 2002 (Testo integrato con le modifiche apportate in settembre 2005) Redatto da: V Settore Gestione del Territorio Ufficio Ambiente e Servizi Ambientali Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 3 maggio 1999 Aggiornamento al D. Lgs. 152/99 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29 gennaio 2002 Aggiornamento alla Delibera Regionale 1053 con Delibera di Consiglio Comunale n 78 del 25 giugno 2003 Ultimo aggiornamento Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 13 settembre 2005 Regolamento per gli scarichi idrici da insediamenti domestici e industriali Pag. 1

2 TITOLO I - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto del regolamento Pag. 5 Art. 2.Definizioni Pag. 5 Art. 3.Classificazione degli scarichi Pag. 8 Art. 4. Scarichi tassativamente vietati Pag. 8 TITOLO II - REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI Art. 5. Scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali Pag. 9 Art. 6. Regolamentazione delle acque reflue domestiche Pag. 10 Art Con recapito in rete fognaria Pag. 10 Art Con recapito diverso dalla rete fognaria Pag. 11 Art. 7. Regolamentazione delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche ex art 28 del D. Lgs. 152/99. Pag. 11 Art Con recapito in rete fognaria Pag. 11 Art Con recapito diverso dalla rete fognaria Pag. 12 Art. 8. Regolamentazione delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche. Pag. 15 Art Con recapito in rete fognaria Pag. 15 Art Con recapito diverso dalla rete fognaria Pag. 16 Art. 9. Regolamentazione delle acque reflue industriali. Pag. 17 Art Con recapito in rete fognaria Pag. 17 Art Con recapito diverso dalla rete fognaria Pag. 18 Art. 10. Risanamento dell abitato Pag. 18 Art. 11. Deroghe Pag. 18 Art. 12. Vasche di accumulo a tenuta con svuotamento periodico Pag. 19 TITOLO III - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ED AUTORIZZAZZAZIONE ALL ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA Regolamento per gli scarichi idrici da insediamenti domestici e industriali Pag. 2

3 FOGNATURA Art. 13. Autorità competente per il rilascio dell Autorizzazione allo scarico Pag. 20 Art. 14. Obbligo di autorizzazione Pag. 20 Art. 15. Autorizzazione allo scarico Pag. 20 Art. 16. Rinnovo dell Autorizzazione allo scarico Pag. 21 Art. 17. Autorizzazione all allacciamento alla pubblica fognatura Pag. 21 Art. 18. Diritti di istruttoria Pag. 22 TITOLO IV - REGOLAMENTAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COSTRUZIONE, LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLE RETI FOGNANTI, DEGLI SCARICHI, DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE OPERE EDILIZIE RELATIVE Art. 19. Modalità costruttive delle fognature e loro manutenzione Pag. 23 Art. 20. Uso dell acque misure e controlli Pag. 23 Art. 21. Avaria degli impianti di trattamento degli scarichi industriali Pag. 24 Art. 22. Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari Pag. 24 Art. 23. Obbligo di installazione del contatore Pag. 24 Art. 24. Obbligo di trattamento degli scarichi delle cucine Pag. 24 Art. 25. Divieto di installazione di trituratori per scarico di rifiuti alimentari Pag. 24 Art. 26. Obbligo di trattamento di carichi da servizi automobilistici Pag. 24 Art. 27. Gestione e manutenzione degli impianti di trattamento degli scarichi Pag. 24 TITOLO V TARIFFE Art. 28. Determinazioni delle tariffe in pubblica fognatura. Pag. 25 Art. 29. Determinazione delle tariffe scarichi domestici. Pag. 25 Art. 30. Determinazione delle tariffe scarichi industriali Pag. 25 TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E SANZIONI Art. 31. Campionamenti ed analisi Pag. 26 Pag. 26 Regolamento per gli scarichi idrici da insediamenti domestici e industriali Pag. 3

4 Art. 32. Norme di salvaguardia e revoca dell Autorizzazione Art. 33. Provvedimenti con tingibili e d'urgenza Pag. 26 Art. 34. Interventi integrativi e restrittivi dell'autorità Sanitaria Pag. 26 Art. 35. Rimborso delle spese Pag. 26 Art. 36. Risarcimento del danno Pag. 27 Art. 37. Abrogazione di norme Pag. 27 Art. 38. Sanzioni Pag. 27 ALLEGATO 1 Tabelle A, B, C, D, E, F, G, e H caratterizzazione dei sistemi di trattamento e valori limiti di emissione ALLEGATO 2 Schemi esemplificativi dei differenti sistemi di scarico ALLEGATO 3 - Sanzioni. Estratto titolo V - D.Lgs. 152/1999 Regolamento per gli scarichi idrici da insediamenti domestici e industriali Pag. 4

5 TITOLO I - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e costruttivo: a) gli scarichi esistenti e futuri aventi recapito nella pubblica fognatura, in fognatura privata, in acque superficiali, nel suolo e nel sottosuolo; b) l uso di tutte le opere esistenti e future costituenti la rete fognaria comunale e relativi impianti di depurazione; c) la costruzione di reti fognarie private e degli eventuali allacci ai collettori pubblici. E escluso dal campo d applicazione lo spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei liquami provenienti da imprese agricole dedite all'allevamento zootecnico peraltro disciplinato da specifiche normative nazionali e regionali. Art. 2. Definizioni Ai fini del presente regolamento s intende: Per ABITANTE EQUIVALENTE (a.e.) unità di misura standardizzata del carico organico biodegradabile, che si può determinare nel seguente modo. 1) CASA DI CIVILE ABITAZIONE conteggio dei posti letto: - 1 a.e. per camere da letto con superficie fino a mq. 14; - 2 a.e. per camera superiore a mq ) ALBERGO O COMPLESSO RICETTIVO come per le case di civile abitazione; aggiungere 1 a.e. ogni qual volta la superficie di una stanza aumenta di mq. 6 oltre i mq. 14; per le case di vacanza o situazioni particolari in cui l utilizzo stagionale consente forti densità abitative è opportuno riferirsi alla potenzialità massima effettiva prevedibile. 3) FABBRICHE O LABORATORI ARTIGIANALI - 1 a.e. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività. 4) DITTE E UFFICI COMMERCIALI- 1 a.e. ogni 3 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività. 5) RISTORANTI, TRATTORIE E ATTIVITA RISTORATIVA DI TIPO AGRITURISTICO per il calcolo degli abitanti equivalenti è necessario quantificare la massima capacità recettiva delle sale da pranzo considerando che una persona occupa circa mq. 1,20; al numero dei clienti si somma il personale dipendente; - 1 a.e. ogni 3 persone cosi risultanti. 6) BAR, CIRCOLI E CLUBS - come al punto precedente ma calcolando 1 a.e. ogni 7 persone. 7) CINEMA, STADI E TEATRI - ad ogni 30 utenti corrisponde 1 a.e.. 8) SCUOLE - ad ogni 10 frequentanti calcolati sulla massima potenzialità corrisponde 1 a.e.. Per ACQUE SUPERFICIALI: i laghi o i corsi d acqua naturali o artificiali. Deve intendersi come scarico in acque superficiali anche lo scarico avente recapito in fosso di campagna. Ai fini dello scarico delle acque reflue, sono di norma equiparati ai corpi idrici superficiali i recettori anche artificiali nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interpoderali e simili); Per ACQUE SOTTERRANEE: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo; Per ACQUE DI PROCESSO: le acque utilizzate in cicli di lavorazione e/o acque di raffreddamento; Per ACQUE DI SCARICO: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; Per ACQUE BIANCHE: le acque meteoriche, non inquinate, raccolte da canali di gronda, caditoie stradali e superfici pavimentate; Per ACQUE NERE: le acque originate da attività umane, produttive o di servizio; Per ACQUE REFLUE DOMESTICHE: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività Regolamento per gli scarichi idrici da insediamenti domestici e industriali Pag. 5

6 domestiche. Sono da considerare, altresì, acque reflue domestiche le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall attività domestica, ovvero, da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni (vedi a titolo esemplificativo l elenco di attività di cui alla Delibera di Giunta Regionale n del 09/06/2003); Per ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Sono da considerare acque reflue industriali anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscano anche eventuali reflui domestici. Sono da intendersi acque reflue industriali anche quelle derivanti da strutture non inserite necessariamente nell ambito di edifici, ad esempio impianti ed attrezzature mobili ricollocabili ubicati all aperto in aree scoperte o piazzali, che diano luogo a scarichi di acque reflue; Per ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE: ferma restando l assimilazione per legge ex art. 28 del D. Lgs. 152/99, qualsiasi tipo di acque industriali che possiedano caratteristiche equivalenti alle acque reflue domestiche, in quanto rispettino per i parametri e le sostanze di cui alla tabella 3 dell allegato 5 del D. Lgs. 152/99 i valori limite fissati nella tabella 1 allega Delibera di Giunta Regionale n del 09/06/2003 (vedi tabella G alleagta al presente regolamento). L assimilazione, previa domanda dell interessato, è effettuata dall ente competente con il provvedimento di autorizzazione; Per ACQUE REFLUE URBANE: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; Per AGGLOMERATO: area in cui la popolazione, ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta, il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale; Per RETE FOGNARIA: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento della acque reflue urbane; Per PUBBLICA FOGNATURA: un'opera, o un complesso di opere, costituite da collettori, condotte di raccolta principali o secondarie, fino al punto di allacciamento alle condotte private atte a raccogliere, allontanare, e scaricare acque di rifiuto e meteoriche provenienti da insediamenti civili e produttivi, pubblici e privati, che siano gestiti da aziende o enti pubblici; Per ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA: l immissione nella rete pubblica fognaria comportante un intervento diretto sulla rete stessa; Per FOGNATURE SEPARATE: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue"; Per SISTEMA DI TRATTAMENTO: l insieme dei manufatti atti a depurare le acque reflue (alcuni sistemi sono esemplificati all allegato 2 del presente Regolamento); Per IMPIANTO DI DEPURAZIONE: un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici. Gli impianti di depurazione sono così suddivisi: a) di primo livello, nel caso si effettui solo la separazione dei solidi sospesi; b) di secondo livello, nel caso si effettui la separazione dei solidi sospesi, l'ossidazione biologica a fanghi attivi o a letti percolatori e la stabilizzazione dei fanghi risultanti; c) di terzo livello, nel caso si effettui la separazione dei solidi sospesi, l'ossidazione biologica a fanghi attivi o a letti percolatori e la stabilizzazione dei fanghi risultanti e il trattamento chimico delle acque reflue; Per NATURA DELLO SCARICO: la composizione chimica dello stesso; Regolamento per gli scarichi idrici da insediamenti domestici e industriali Pag. 6

7 Per SCARICO: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione; Per MODIFICA SOSTANZIALE DELLO SCARICO: la modifica quanti qualitativa dello scarico che comporti: 1) aumento del numero di abitanti equivalenti; 2) variazione della classificazione o natura dello scarico; 3) variazione del recapito finale dello scarico; 4) variazione del sistema di trattamento dello scarico; 5) variazione della destinazione d uso dell insediamento che dia luogo ad un aumento del carico organico biodegradabile espresso in abitanti equivalenti, rispetto alla situazione di pre intervento. Lo scarico oggetto di modifica sostanziale è soggetto alle prescrizioni normative fissate con riferimento allo scarico nuovo. Per RESPONSABILE DELLO SCARICO: il titolare dell attività da cui origina lo scarico. Nel caso in cui lo scarico sia generato da più stabilimenti (o soggetti) che siano costituiti, volontariamente o per obbligo, in una delle forme associative previste per legge, si definisce responsabile dello scarico il soggetto con potere di rappresentanza della forma associativa; Per RECAPITO FINALE o semplicemente RECAPITO: il ricettore destinatario dello scarico; Per SPURGO: l operazione che consiste nell estrarre periodicamente da manufatti (fosse biologiche, condotte e simili) una percentuale solida o semisolida del refluo in essi contenuto; Per FANGHI: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane; Per INQUINAMENTO: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall uomo nell ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque; Per VALORE LIMITE DI EMISSIONE: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo; Per STABILIMENTO INDUSTRIALE o, semplicemente, STABILIMENTO: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/99, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico; Per SCARICO ESISTENTE: qualsiasi scarico che alla data del soddisfi i seguenti requisiti: ESISTENZA FISICA Lo scarico deve risultare attivato alla data del Detta attivazione deve essere comprovata, in via alternativa: a) dal certificato di abitabilità relativo all immobile che genera detto scarico; b) dal contratto di attivazione dell utenza idrica relativa all immobile; c) da certificazione attestante la residenza all interno dell immobile; ESISTENZA GIURIDICA - scarico attivato in data antecedente all entrata in vigore della L.R. n. 7/83. Devono intendersi giuridicamente esistenti al gli scarichi per i quali a tale data risulti soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) se derivanti da insediamenti civili con recapito in pubblica fognatura, sia stata rilasciata al (entrata in vigore della L.R. n. 7/83) la relativa concessione edilizia; b) se derivanti da insediamenti civili adibiti esclusivamente ad abitazione con numero di vani superiore a 50, con recapito diverso dalla pubblica fognatura, sia stata presentata al (9 Regolamento per gli scarichi idrici da insediamenti domestici e industriali Pag. 7

8 mesi dopo l entrata in vigore della L.R. n. 7/83) domanda di Autorizzazione allo scarico ai sensi dell art. 9 della L.R. n. 7/83. Si ritiene possano considerarsi parimenti conformi al previgente regime tutti gli scarichi per i quali sia stato rilasciato titolo edilizio, purché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 1. la documentazione allegata al titolo edilizio rilasciato illustri anche il sistema di scarico; 2. il sistema di scarico sia dotato di fossa settica o tipo Imhoff e, nel caso di recapito in suolo, sia conforme a quanto prescritto dalla deliberazione ; c) se derivanti da insediamenti civili adibiti esclusivamente ad abitazione con numero di vani inferiore a 50, qualsiasi sia il recapito, sia stata presentata, ai sensi dell art. 9, comma 5, della L.R. n. 7/83, denuncia. Tiene luogo della suddetta denuncia qualsiasi atto presentato dall utente all Amministrazione che contenga quantomeno tutti i seguenti elementi: 1. localizzazione dell immobile che origina lo scarico, con indicazione del relativo recapito finale; 2. indicazione dell entità dimensionale dello scarico; 3. descrizione del sistema di trattamento dei reflui; - scarico attivato in data successiva all entrata in vigore della L.R. n. 7/83. Devono intendersi giuridicamente esistenti al gli scarichi per i quali a tale data risulti soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: a) lo scarico sia generato da immobile per il quale sia stato rilasciato prima del (entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/99) titolo edilizio, purché risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1. la documentazione allegata al titolo edilizio rilasciato illustri anche il sistema di scarico; 2. il sistema di scarico sia dotato di fossa settica o tipo Imhoff e, nel caso di recapito in suolo, sia conforme a quanto prescritto dalla deliberazione ; b) sia stata rilasciata autorizzazione allo scarico; c) sia stata presentata domanda di autorizzazione allo scarico ancorché l Amministrazione non abbia provveduto al rilascio di alcun atto; d) in riferimento all immobile relativo, sia stato rilasciato certificato di abitabilità ancorché non sia stata presentata domanda di autorizzazione allo scarico e/o l Amministrazione non abbia provveduto al rilascio di alcun atto autorizzativo per lo scarico; e) in riferimento all immobile relativo, sia stato acquisito il certificato di abitabilità per silenzio assenso (post 1995) solo nel caso in cui sia stata presentata richiesta di autorizzazione allo scarico ancorché l Amministrazione non abbia provveduto al rilascio di alcun atto; f) per gli immobili che siano stati oggetto di rilascio di condono edilizio, sia stato rilasciato, contestualmente alla concessione in sanatoria, certificato di abitabilità riferito all intero immobile; Per SCARICO NUOVO: qualsiasi fattispecie non rientrante al punto precedente. Per DECRETO: il D. Lgs. 152/99 e s. m. e i. Art. 3. Classificazione degli scarichi Agli effetti del presente regolamento sono classificati: a) SCARICHI DOMESTICI: gli scarichi relativi ad acque reflue domestiche per come definite al precedente articolo 2; b) SCARICHI INDUSTRIALI: gli scarichi relativi ad acque reflue industriali per come definite al precedente articolo 2. Art. 4. Scarichi tassativamente vietati Fermo restando i limiti di accettabilità imposti dal D.Lgs. n. 152/99 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000, è tassativamente vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle fognature pubbliche e private sostanze diverse dalle acque reflue che possono essere pericolose per i manufatti fognari e per il personale addetto alla manutenzione, quali, a titolo esemplificativo, e non esaustivo: Arsenico - Cadmio - Cromo - Mercurio - Nichel - Piombo - Rame - Selenio - Zinco - Fenoli - Solventi organici azotati - Oli minerali - Solventi clorurati - Pesticidi clorurati - Pesticidi fosforati. Regolamento per gli scarichi idrici da insediamenti domestici e industriali Pag. 8

9 TITOLO II REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI Art. 5. Scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali Possono avere recapito come da tabella seguente: RECAPITO SCARICO AMMESSO TITOLO RICHIESTO ENTE COMPETENTE FOGNATURA ACQUE SUPERFICIALI SUOLO E SOTTOSUOLO Acque reflue domestiche Acque reflue industriali assimilate domestiche Acque reflue industriali Acque reflue urbane Acque reflue domestiche Acque reflue industriali assimilate domestiche Acque reflue industriali Acque reflue urbane Acque reflue domestiche Acque reflue industriali assimilate domestiche Acque reflue industriali Acque reflue urbane SI nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lett. a) e c) SI nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lett. a) e c) SI nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lett. a) e c) SI nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lett. a) e c) SI nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lett. a) SI nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lett. a) SI nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lett. a) SI nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lett. a) No fatti salvi i casi di cui alla lett. b) No fatti salvi i casi di cui alla lett. b) No fatti salvi i casi di cui alla lett. b) No fatti salvi i casi di cui alla lett. b) Comunicazione se rete pubblica Nessun titolo se rete privata autorizzazione autorizzazione autorizzazione autorizzazione autorizzazione autorizzazione autorizzazione autorizzazione autorizzazione autorizzazione autorizzazione comune comune comune provincia comune provincia provincia provincia comune provincia provincia provincia a) il rispetto dei valori limite di emissione della tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/99 per come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (allegato 1). Tali valori trovano applicazione sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano; b) 1. per i casi previsti dall'articolo 27, comma 4 del D.Lgs. n. 152/99 per come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000; 2. per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; 3. per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di Regolamento per gli scarichi idrici da insediamenti domestici e industriali Pag. 9

10 emissione della tabella 4 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/99 per come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (allegato 1); 4. per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli. 5. per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; c) il rispetto, nel caso in cui la fognatura recapiti in depuratore, delle eventuali prescrizioni contenute nei regolamenti specificatamente definiti e/o dei valori limite eventualmente fissati dall ente gestore del depuratore stesso. Art. 6. Regolamentazione delle acque reflue domestiche 6.1 CON RECAPITO IN RETE FOGNARIA Nuovo scarico La rispondenza alle procedure, alle modalità ed alle prescrizioni di cui ai regolamenti di gestione sono da considerarsi condizione necessaria e sufficiente per l attivazione dello scarico, fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella E allegata al presente regolamento. Gli allacciamenti alla rete di fognatura privata o consortile dovranno essere eseguiti in conformità a quanto disposto dagli specifici Regolamenti di gestione. E fatto salvo l obbligo di dotare di idonea sifonatura tanto la rete delle acque bianche che quella delle acque nere, prima dell immissione nel collettore principale. Nel caso in cui la rete fognaria sia pubblica, le prescrizioni di cui al comma precedente sono quelle dettate dal presente regolamento (vedi allegato 2) e dell avvenuta attivazione deve essere data comunicazione all Amministrazione comunale ed all ente gestore. Il nuovo scarico in pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni: - la raccolta delle acque reflue deve essere realizzata con canalizzazione separata tra acque bianche e nere; - tutti gli allacciamenti devono essere dotati, prima dell immissione nel recapito finale, di sifone Firenze e di pozzetto di ispezione e prelievo; - le immissioni nelle canalizzazioni stradali, devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni dettate dal gestore in sede di rilascio dell Autorizzazione all allaccio alla pubblica fognatura; le tubazioni private non dovranno eccedere le dimensioni dei collettori medesimi. Nel caso di costruzione o di ripristino di fognature stradali il Comune può provvedere all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli allacciamenti privati non idonei. Gli oneri di tali lavori saranno a carico dell'utente. Nel caso in cui gli interventi sulla fognatura interessino la viabilità pubblica, dovranno essere preventivamente acquisite le prescritte autorizzazioni da parte dell Ente proprietario della strada (comune o provincia). Nel caso in cui l attivazione del nuovo scarico comporti la realizzazione di un nuovo allaccio alla pubblica fognatura è fatto obbligo al responsabile dello scarico di richiedere, ai sensi dell art. 16 del presente regolamento, autorizzazione all allacciamento. Per tutti gli scarichi nuovi, qualora la zona risulti servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo di allacciarsi alla stessa previo passaggio dello scarico in sifone Firenze ed in pozzetto d ispezione e prelievo (vedi schema tecnico di cui all allegato 2). Scarico esistente Non è soggetto a nessun obbligo. Nel caso di recapito in fognatura pubblica sono fatte salve le seguenti prescrizioni: 1. dare comunicazione della già avvenuta attivazione dello scarico all Amministrazione comunale ed all ente gestore; Regolamento per gli scarichi idrici da insediamenti domestici e industriali Pag. 10

11 2. installare, dopo il sifone Firenze e prima dell immissione nel collettore pubblico, un idoneo pozzetto di ispezione e prelievo. L inserimento di detto pozzetto non risulta obbligatorio nel caso in cui il responsabile dello scarico sia in grado di fornire dati di dettaglio relativi alla localizzazione del punto di innesto della rete privata nel collettore pubblico ed alla dimensione della tubatura privata. 6.2 CON RECAPITO DIVERSO DALLA RETE FOGNARIA: Nuovo scarico L attivazione dello scarico è soggetta alla preventiva acquisizione dell Autorizzazione allo scarico rilasciata da parte del Comune. Deve essere adottato il sistema individuale di trattamento definito dalla tabella A, secondo i criteri fissati dalle tabelle B e C, allegate al presente regolamento, in relazione alla natura dell insediamento ed alla tipologia del ricettore. Il titolare dello scarico dovrà comunque garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal provvedimento di autorizzazione. I valori limite di emissione da rispettare risultano i seguenti: a) scarico in corpo idrico superficiale: - per scarico derivante da insediamenti, edifici, nuclei isolati di consistenza inferiore a 50 a.e. devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla tabella E (allegat1 al presente regolamento); - per scarico derivante da insediamenti, edifici, nuclei isolati di consistenza uguale o superiore a 50 a.e. devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla tabella D (allegato 1 al presente regolamento); b) scarico sul suolo: - devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla tabella F (allegato 1 al presente regolamento). Scarico esistente Non è soggetto a nessun obbligo, salvo quello di richiedere l autorizzazione allo scarico in conformità al D. Lgs. 152/99. Il titolare dello scarico dovrà comunque garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal provvedimento di autorizzazione. Sono, comunque, fatti salvi: - il rispetto dei valori limite di emissione fissati per i nuovi scarichi; - la possibilità, per l autorità competente, per esigenze di tutela del ricettore e/o al fine di prevenire possibili inconvenienti igienico sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito, nonché per prevenirne gli effetti, di richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche alle disposizioni di cui al presente Regolamento, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari. Art. 7. Regolamentazione delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche ex art. 28 del D. Lgs. 152/ CON RECAPITO IN RETE FOGNARIA Nuovo scarico Regolamento per gli scarichi idrici da insediamenti domestici e industriali Pag. 11

12 La rispondenza alle procedure, alle modalità ed alle prescrizioni di cui ai regolamenti di gestione sono da considerarsi condizione necessaria e sufficiente per l attivazione dello scarico, fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella E (allegato 1 al presente regolamento). Nel caso in cui la rete fognaria sia pubblica, le prescrizioni di cui al comma precedente sono quelle dettate dal presente regolamento (vedi allegato 2) e dell avvenuta attivazione deve essere data comunicazione all Amministrazione comunale ed all ente gestore. Il nuovo scarico in pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni: la raccolta delle acque reflue deve essere realizzata con canalizzazione separata tra acque bianche e nere; tutti gli allacciamenti devono essere dotati, prima dell immissione nel recapito finale, di sifone Firenze e di pozzetto di ispezione e prelievo; le immissioni nelle canalizzazioni stradali, devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni dettate dal gestore in sede di rilascio dell Autorizzazione all allaccio alla pubblica fognatura; le tubazioni private non dovranno eccedere le dimensioni dei collettori medesimi. Nel caso in cui l attivazione del nuovo scarico comporti la realizzazione di un nuovo allaccio alla pubblica fognatura è fatto obbligo al responsabile dello scarico di richiedere, ai sensi dell art. 16 del presente regolamento, autorizzazione all allacciamento. Per tutti gli scarichi nuovi, qualora la zona risulti servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo di allacciarsi alla stessa previo passaggio dello scarico in sifone Firenze ed in pozzetto d ispezione e prelievo (vedi schema tecnico di cui all allegato 2). Scarico esistente Non è soggetto a nessun obbligo. Nel caso di recapito in fognatura pubblica sono fatte salve le seguenti prescrizioni: 1. dare comunicazione della già avvenuta attivazione dello scarico all Amministrazione comunale ed all ente gestore; 2. installare, dopo il sifone Firenze e prima dell immissione nel collettore pubblico, un idoneo pozzetto di ispezione e prelievo. L inserimento di detto pozzetto non risulta obbligatorio nel caso in cui il responsabile dello scarico sia in grado di fornire dati di dettaglio relativi alla localizzazione del punto di innesto della rete privata nel collettore pubblico ed alla dimensione della tubatura privata. 7.2 CON RECAPITO DIVERSO DALLA RETE FOGNARIA: Nuovo scarico L attivazione dello scarico è soggetta alla preventiva acquisizione dell Autorizzazione allo scarico rilasciata da parte del Comune. Deve essere adottato il sistema individuale di trattamento definito dalla tabella A, secondo i criteri fissati dalle tabelle B e C, allegate al presente regolamento, in relazione alla natura dell insediamento ed alla tipologia del corpo idrico ricettore. Il titolare dello scarico dovrà comunque garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal provvedimento di autorizzazione. Per quanto attiene ai valori limite di emissione, se non di seguito diversamente specificato, valgono le indicazioni di cui al precedente punto 6.2. a) - scarico in corpo idrico superficiale. Le "acque reflue assimilate" derivanti da imprese dedite alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura nonché all'attività di allevamento di bestiame ovvero esercenti anche attività di trasformazione e valorizzazione della produzione agricola sono assoggettate alle disposizioni seguenti: Regolamento per gli scarichi idrici da insediamenti domestici e industriali Pag. 12

13 1. I nuovi scarichi con carico inquinante biodegradabile superiore a a.e. sono sottoposti ad un trattamento di tipo secondario; prima dello scarico nel recettore finale le acque reflue devono essere conformi ai valori limite di emissione di cui alla tabella E allegata al presente regolamento. Gli scarichi con carico biodegradabile inferiore a a.e. sono sottoposti ai sistemi di trattamento riportate alla tabella B per gli insediamenti / edifici / nuclei isolati. In questo ambito trovano applicazione le soluzioni impiantistiche indicate per le tipologie di insediamento "complessi edilizi e piccoli nuclei abitati" descritte nella tabella B allegata al presente regolamento. I medesimi scarichi qualora abbiano consistenza uguale o superiore a 50 a.e. devono essere conformi ai valori limite di emissione indicati nell'allegata tabella D. Ai fini del calcolo del carico inquinante biodegradabile si avrà a riferimento la valutazione del carico giornaliero espresso in kg di BOD 5 ricavato dal volume di refluo prodotto e dalla concentrazione di BOD 5 presente nel refluo stesso, prima di qualsiasi trattamento depurativo. Dette valutazioni sono desunte, di norma, dai dati della letteratura tecnica di settore più aggiornata relativi ad attività analoghe o simili. Quando le particolari situazioni lo richiedano si può ricorrere a misure dirette del carico biodegradabile. In ogni caso le valutazioni basate su misure dirette devono essere supportate da un programma di misure rappresentativo del carico generato dall'attività in un arco di tempo significativo. 2. Le disposizioni di cui al precedente numero 1. si applicano anche agli scarichi derivanti dalle imprese esistenti soggette a ristrutturazione o ad ampliamento che determinano variazioni significative delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico preesistente. A tal fine il criterio di riferimento è quello della modifica / variazione del processo di formazione dello scarico, dell'aumento della superficie utile disponibile o della variazione della destinazione d'uso dell'insediamento che dia luogo ad un aumento del carico organico biodegradabile espresso in a.e., rispetto alla situazione di pre - intervento. b) - scarico sul suolo In ragione di quanto previsto dallo stesso decreto e dalla citata deliberazione CITAI 4 febbraio 1977 deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni: - lo smaltimento di liquami è ammesso non come mezzo di scarico di acque usate ma come mezzo di trattamento che assicuri idonea dispersione e innocuizzazione degli scarichi stessi attraverso fenomeni di depurazione naturale; - lo smaltimento sul suolo adibito ad uso agricolo di scarichi liquidi è ammesso soltanto se le acque reflue apportano sostanze direttamente utili alla produzione ovvero possono essere destinate a scopi irrigui e non contengano sostanze attive in grado di alterare le funzioni proprie del terreno nonché sostanze tossiche / persistenti / bioaccumulabili; b.1 ) - scarico sul suolo adibito ad uso agricolo. Ferme restando le vigenti disposizioni regionali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche derivanti dalle imprese di cui all'art. 28, comma 7 - lettere a), b), c) del decreto è consentito esclusivamente per scopi irrigui, nel rispetto dei seguenti criteri applicativi: A. Fabbisogno idrico delle colture: da definirsi secondo i criteri adottati dai servizi regionali per l assistenza tecnica alle aziende agricole. B. Buona pratica irrigua : finalizzata al massimo contenimento della percolazione e dello scorrimento superficiale ed al conseguimento di elevati livelli di efficienza distributiva dell acqua. Sulla base delle condizioni meteoclimatiche locali, i Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Emilia Romagna forniscono le indicazioni sotto riportate: - i volumi di ogni adacquamento in relazione alla coltura od a gruppi colturali; - i termini della stagione irrigua (epoche d avvio e di chiusura); - i valori di capacità idrica nello strato di terreno interessato dall apparato radicale delle colture. C. Adeguata capacità di stoccaggio. La distribuzione in campo deve essere collegata alle esigenze delle colture nelle fasi del ciclo di sviluppo, valutate in relazione al fabbisogno idrico. Al fine di rispettare i tempi di intervento agronomici, e per determinare un miglioramento qualitativo delle Regolamento per gli scarichi idrici da insediamenti domestici e industriali Pag. 13

14 acque reflue in termini di grado di biodegradabilità, deve essere previsto un periodo di stoccaggio adeguato. La capacità di stoccaggio è determinata sulla base del volume di acque reflue prodotte ed in relazione all'ordinamento colturale interessato dal programma di scarico, tenendo conto gli elementi richiamati alle precedenti lettere A e B. Le province possono autorizzare, per scopi irrigui, lo scarico sul suolo adibito ad uso agricolo delle acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi del comma 7, dell'art. 28 del decreto, nel rispetto delle norme tecniche previste dalla deliberazione CITAI del 4 febbraio 1977 e dei criteri suddetti. La domanda di autorizzazione è accompagnata da un programma di utilizzazione contenente le informazioni e le valutazioni necessarie a soddisfare le esigenze di cui alle precedenti lettere A, B e C, secondo il formato - dati definito dalla Provincia nonché da una relazione tecnica inerente il processo di formazione dello scarico, con particolare riferimento alla eventuale presenza di sostanze tossiche / persistenti / bioaccumulabili. L'autorizzazione allo scarico oltre a definire le condizioni specifiche di utilizzo delle acque reflue, prescrive altresì la capacità utile di stoccaggio. Quando le particolari condizioni del singolo scarico lo richiedano, la Provincia può prescrivere l'esecuzione di un programma di controllo periodico delle acque reflue prima del loro impiego, attraverso uno o più parametri indicatori significativi della qualità dello scarico. b.2) - Scarico sul suolo non adibito ad uso agricolo Fermo restando quanto disposto ai precedenti punti b) e b.1), lo scarico sul suolo è ammesso nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste ai punti 1 e 2 dell'allegato 5 della deliberazione CITAI del 4 febbraio In particolare il predetto allegato fissa disposizioni in merito ai seguenti aspetti: 1. caratteristiche del sito; 2. caratteristiche delle acque di scarico; 3. protezione delle falde; 4. metodi e portate di applicazione dello scarico; 5. conduzione dell'impianto di scarico e controlli analitici. La domanda di autorizzazione allo scarico è accompagnata dalla documentazione contenente le informazioni inerenti gli aspetti suddetti, secondo il formato - dati definito dalla provincia. L'autorizzazione allo scarico, oltre a definire le condizioni / prescrizioni specifiche dello scarico delle acque reflue, quando le specifiche condizioni lo richiedano, può subordinare lo scarico stesso alla esecuzione di un programma periodico di verifica del corretto funzionamento del sistema di scarico. Scarico esistente Non è soggetto a nessun obbligo, salvo quello di richiedere l autorizzazione allo scarico in conformità al D. Lgs. 152/99. Il titolare dello scarico dovrà comunque garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal provvedimento di autorizzazione. Sono, comunque, fatti salvi: - il rispetto dei valori limite di emissione fissati per i nuovi scarichi; - la possibilità, per l autorità competente, per esigenze di tutela del ricettore e/o al fine di prevenire possibili inconvenienti igienico sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito, nonché per prevenirne gli effetti, di richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche alle disposizioni di cui al presente Regolamento, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari. In particolare per quanto attiene lo scarico in corpo idrico superficiale si specifica che nel caso di scarichi esistenti conformi alle previgenti disposizioni ovvero ai valori limite - ex tabella III LR 7/83 non sono soggetti a nessun nuovo obbligo, salvo quello di richiedere l'autorizzazione allo scarico in Regolamento per gli scarichi idrici da insediamenti domestici e industriali Pag. 14

15 conformità al D. Lgs. 152/99. Qualora detta condizione non sia verificata l'autorità competente prescrive l'adeguamento alle nuove disposizioni entro un termine prefissato da definirsi sulla base della natura e della consistenza degli interventi da realizzare. Art. 8. Regolamentazione delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche 8.1 CON RECAPITO IN RETE FOGNARIA Nuovo scarico L attivazione dello scarico è soggetta alla preventiva acquisizione dell Autorizzazione allo scarico, con detto provvedimento l Ente competente effettua l assimilazione. Nel caso di recapito in rete fognaria pubblica l autorizzazione allo scarico è rilasciata previa acquisizione di parere favorevole da parte dell Ente gestore che può dettare in merito alle modalità di esecuzione dei lavori prescrizioni tecniche esecutive. Il parere del gestore è vincolante. Ai fini dell assimilazione la domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico e da referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue industriali prodotte nell arco dell intero ciclo produttivo. Per i nuovi scarichi di acque reflue industriali potrà essere fatto riferimento a dati e documentazioni riferiti a scarichi provenienti da processi produttivi e stabilimenti industriali analoghi o dalla più aggiornata letteratura tecnica di settore. In tale caso il Comune rilascia il provvedimento di autorizzazione allo scarico prevedendo l obbligo per il titolare dell autorizzazione di presentare, entro sei mesi dall effettiva attivazione dello scarico e a pena di decadenza del provvedimento autorizzatorio, la documentazione sopra prevista per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte. Qualora dalla documentazione prodotta ovvero dai controlli effettuati emerga il non rispetto dei parametri/sostanze previsti alla tabella G allegata al presente regolamento, il Comune provvede alla revoca dell autorizzazione. Lo scarico in pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni: - la raccolta delle acque reflue deve essere realizzata con canalizzazione separata tra acque bianche e nere; - tutti gli allacciamenti devono essere dotati, prima dell immissione nel recapito finale, di sifone Firenze e di pozzetto di ispezione e prelievo; - le immissioni nelle canalizzazioni stradali, devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni dettate dal gestore in sede di rilascio dell Autorizzazione all allaccio alla pubblica fognatura; le tubazioni private non dovranno eccedere le dimensioni dei collettori medesimi. Nel caso in cui l attivazione del nuovo scarico comporti la realizzazione di un nuovo allaccio alla pubblica fognatura è fatto obbligo al responsabile dello scarico di richiedere, ai sensi dell art. 16 del presente regolamento, autorizzazione all allacciamento. Deve essere assicurato il rispetto dei valori limite di emissioni previsti dalla tabella E allegata al presente regolamento. Per tutti gli scarichi nuovi, qualora la zona risulti servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo di allacciarsi alla stessa previo passaggio dello scarico in sifone Firenze ed in pozzetto d ispezione e prelievo. Scarico esistente Non è soggetto a nessun obbligo, salvo quello di richiedere l autorizzazione allo scarico in conformità al D. Lgs. 152/99. Il titolare dello scarico dovrà comunque garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal provvedimento di autorizzazione. Regolamento per gli scarichi idrici da insediamenti domestici e industriali Pag. 15

16 8.2 CON RECAPITO DIVERSO DALLA RETE FOGNARIA: Nuovo scarico L attivazione dello scarico è soggetta alla preventiva acquisizione dell Autorizzazione allo scarico, con detto provvedimento l Ente competente effettua l assimilazione. L autorizzazione allo scarico deve essere richiesta secondo le modalità e le procedure definite dall autorità competente. Deve essere adottato il sistema individuale di trattamento definito dalla tabella A, secondo i criteri fissati dalle tabelle B e C, allegate al presente regolamento, in relazione alla natura dell insediamento ed alla tipologia del ricettore. Il titolare dello scarico dovrà comunque garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal provvedimento di autorizzazione. I valori limite di emissione da rispettare risultano i seguenti: a) scarico in corpo idrico superficiale: - per scarico derivante da insediamenti, edifici, nuclei isolati di consistenza inferiore a 50 a.e. devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla tabella E allegata al presente regolamento; - per scarico derivante da insediamenti, edifici, nuclei isolati di consistenza uguale o superiore a 50 a.e. devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla tabella D allegata al presente regolamento; b) scarico sul suolo: E ammesso esclusivamente nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste ai punti 1 e 2 dell allegato 5 alla deliberazione CITAI del 4 febbraio 1977, in particolare: - lo smaltimento di liquami è ammesso non come mezzo di scarico di acque usate ma come mezzo di trattamento che assicuri idonea dispersione e innocuizzazione degli scarichi stessi attraverso fenomeni di depurazione naturale; - lo smaltimento sul suolo adibito ad uso agricolo di scarichi liquidi è ammesso soltanto se le acque reflue apportano sostanze direttamente utili alla produzione ovvero possono essere destinate a scopi irrigui e non contengano sostanze attive in grado di alterare le funzioni proprie del terreno nonché sostanze tossiche / persistenti / bioaccumulabili; Non è ammesso lo scarico su suolo adibito a uso agricolo. Scarico esistente Non è soggetto a nessun obbligo, salvo quello di richiedere l autorizzazione allo scarico in conformità al D. Lgs. 152/99. Il titolare dello scarico dovrà comunque garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal provvedimento di autorizzazione. Sono, comunque, fatti salvi: - il rispetto dei valori limite di emissione fissati per i nuovi scarichi; - la possibilità, per l autorità competente, per esigenze di tutela del ricettore e/o al fine di prevenire possibili inconvenienti igienico sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito, nonché per prevenirne gli effetti, di richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche alle disposizioni di cui al presente Regolamento, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari. Trovano, inoltre, applicazione le seguenti specifiche: a) scarico in corpo idrico superficiale: Gli scarichi esistenti già assimilati ai sensi della previgente normativa per i quali detta assimilazione permanga anche sulla base della Delibera di Giunta Regionale n de l 09/06/2003, non sono Regolamento per gli scarichi idrici da insediamenti domestici e industriali Pag. 16

17 soggetti a nessun obbligo, salvo quello di richiedere l autorizzazione allo scarico in conformità al D. Lgs. 152/99, secondo le modalità e le procedure definite dall autorità competente. Qualora detta condizione non si verifichi, tali situazioni sono da ricondursi agli "scarichi di acque reflue industriali". b) scarico sul suolo: Vale quanto prescritto al punto precedente con riferimento agli scarichi esistenti recapitanti in corpo idrico superficiale. Art. 9. Regolamentazione delle acque reflue industriali 9.1 CON RECAPITO IN RETE FOGNARIA Nuovo scarico L attivazione dello scarico è soggetta alla preventiva acquisizione dell Autorizzazione allo scarico. Gli scarichi sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite di emissioni adottati dal gestore e, comunque, è fatto sempre salvo il rispetto dei valori limite di emissione fissati dalla tabella H allegata al presente regolamento. Nel caso in cui la rete fognaria sia pubblica il rilascio dell Autorizzazione allo scarico è subordinato all acquisizione del parere favorevole dell ente gestore. Tale parere è vincolante. Nel caso di rete fognaria pubblica gli insediamenti industriali devono far confluire tutte le loro acque di processo, preventivamente depurate, ove occorra, in un unico tronco di fognatura, separatamente dalle reti delle acque bianche e acque nere. Tale tronco di fognatura dovrà essere dotato di pozzetto di ispezione e prelievo campioni avente le caratteristiche di cui all allegato 2, in posizione esterna alla recinzione e comunque direttamente accessibile dalla pubblica via, e immediatamente a monte dell'immissione nella pubblica fognatura. Dovrà essere, in ogni caso, garantita l'accessibilità del luogo di campionamento e dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza atte ad evitare incidenti al personale addetto ai prelievi. Nel caso di particolari caratteristiche del ciclo produttivo o delle sostanze impiegate, è facoltà dei Sindaco, sentiti gli Uffici competenti, imporre l'impiego di particolari accorgimenti quali per esempio: a) Vasca di sedimentazione acque di dilavamento. Gli insediamenti che detengono cumuli di materiali esposti all azione degli agenti atmosferici dovranno provvedere alla costruzione di un'idonea vasca di sedimentazione dell'acqua piovana, dimensionata in modo da impedire il trasporto di sostanze solide; b) Controlli automatici degli scarichi. I titolari degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi sono tenuti a realizzare il pozzetto di ispezione e prelievo, secondo le caratteristiche degli allegati schemi di progetto, e ad installare, a loro spese la strumentazione e gli accessori richiesti per il controllo automatico dello scarico in tutti i casi in cui l'amministrazione lo ritenga necessario; c) Misuratore di portata. I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono tenuti, su espressa disposizione dell'autorità Comunale, ad installare misuratori di portata del tipo riconosciuto valido ed efficiente dagli Uffici competenti e sigillato per evitare eventuali manomissioni. Le installazioni di cui al comma precedente dovranno risultare facilmente accessibili dalla pubblica via, costruite e protette in conformità a progetto approvato dall A.R.P.A. competente e mantenute in un perfetto stato d'uso. Il personale dell'ente gestore del depuratore del Comune e dell A.R.P.A. competente avrà diritto di accesso in qualsiasi momento per effettuare ispezioni, controlli, misure, campionamenti e quant'altro occorra in ottemperanza al presente Regolamento. Nessuno potrà manomettere, danneggiare o distruggere le strutture, gli accessori e le apparecchiatura facenti parte del complesso delle opere fognarie. Nel caso in cui l attivazione del nuovo scarico comporti la realizzazione di un nuovo allaccio alla pubblica fognatura è fatto obbligo al responsabile dello scarico di richiedere, ai sensi dell art. 16 del presente regolamento, autorizzazione all allacciamento. Regolamento per gli scarichi idrici da insediamenti domestici e industriali Pag. 17

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