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1 Questo manuale si rivolge alle imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizio che devono gestire il fine vita di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Nel fornire indicazioni volte a razionalizzare le operazioni di corretta gestione, ecor it si propone di conseguire una serie di obiettivi: migliorare la capacità di operare in modo conforme alle prescrizioni legislative e padroneggiare gli adempimenti amministrativi della normativa RAEE riducendo rischi e costi connessi all involontaria inosservanza degli obblighi contribuire alla riduzione dei costi che ogni azienda deve affrontare per gestire i propri rifiuti contribuire a ridurre l impatto ambientale di questo tipo di rifiuti consentendo all azienda che opera correttamente di conseguire un ulteriore elemento di qualità ed efficienza produttiva Ci auguriamo che questa pubblicazione possa essere uno strumento di lavoro utile e in grado di semplificare la corretta gestione di apparecchiature elettriche ed elettroniche divenute obsolete. Giulio Rentocchini Presidente ecor it

2 Indice Separati in azienda: manuale ecor it per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti elettronici professionali. Istruzioni per l uso da diffondere nell ambiente pag. 6 La gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali pag. 8 Le norme di riferimento pag. 10 Le nozioni essenziali pag. 13 Gli obblighi di ritiro dei RAEE pag. 16 La soluzione ecor it pag Gli adempimenti ambientali per gli utilizzatori pag. 23 Le prospettive di semplificazione degli adempimenti pag. 42 Le aziende italiane e il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche pag. 48 Direttore ed editore: Paolo Panerai Direttore ed editore associato: Franco Bechis - Condirettore: Marino Longoni Registrazione del tribunale di Milano n. 602 del 31/7/91 - Direttore responsabile Paolo Panerai ItaliaOggi - Erinne srl Milano, via Marco Burigozzo 5, tel. 02/ , fax 02/ Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano - Distribuzione Erinne srl Stampa Lito 3 Arti Grafiche srl - Pioltello - MI Ideazione e progettazione grafica a cura di CoItalia coop s.r.l.

3 6 Separati in azienda: manuale ecor it per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti elettronici professionali Istruzioni per l uso da diffondere nell ambiente Computer, monitor, stampanti, registratori di cassa o macchine digitali che un tempo promettevano prestazioni super veloci e super efficienti spesso giacciono impolverati nelle cantine e nelle soffitte delle nostre case. Su scala maggiore, il problema interessa anche le aziende e i produttori di Information Technology. Come gestire questi rifiuti senza danneggiare l ambiente? Sul tema, qualche anno fa, l Unione Europea ha varato una serie di normative specifiche per i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) recepite dal parlamento italiano con il Dlgs 151/05 che prevede l organizzazione delle raccolte differenziate di apparecchi elettrici ed elettronici. I costi di raccolta e riciclo sono a carico dei produttori di questi apparecchi ( aziende, 32 miliardi di fatturato, addetti) che hanno creato 15 Sistemi Collettivi (tra cui il Consorzio ecor it a cui aderiscono oltre 600 primarie aziende associate) per il trasporto, trattamento, recupero e riciclo di questi rifiuti in conformità con la legge vigente e la salvaguardia dell ambiente. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono in continuo aumento. Attualmente in Italia si vendono circa 1,5 milioni di tonnellate di apparecchiature elettriche nuove. Ma solo circa 2 kg procapite di Raee viene sottratto alla discarica e portato negli impianti di trattamento. Inoltre, come ben si evince anche dalla ricerca che abbiamo commissionato al prof. Finzi di Astraricerche e che abbiamo allegato in forma sintetica a questo manuale, le aziende medio piccole hanno difficoltà ad orientarsi nel settore e chiedono semplicità nella gestione contabile, correttezza per l intero processo di raccolta e riciclo e sicurezza nelle modalità di smaltimento. E ancora: la sempre maggiore offerta di prodotti elettronici e la crescente adozione degli stessi aumenteranno il problema Raee, al momento mitigato dalla crisi economica che ha rallentato il ritmo di sostituzione delle apparecchiature. Quando l economia riprenderà, e con essa gli acquisti di strumenti elettronici, le aziende dovranno definire una soluzione di smaltimento sottolinea Giulio Rentocchini, presidente del Consorzio ecor it. Occorre informare e supportare i cittadini e soprattutto le imprese nella corretta gestione dei rifiuti elettronici. Questo manuale vuole essere uno strumento di semplificazione degli adempimenti normativi ed organizzativi che le aziende devono affrontare e volentieri lo mettiamo a loro disposizione dal momento che il 56% degli intervistati lamenta lacune informative sulla normativa Raee. Ad oggi, il numero di apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti in azienda è in media superiore a 40, con una rotazione ogni 5/6 anni. I tempi di sostituzione diventano ancora più brevi per le apparecchiature con maggior tasso di crescita: telefonia mobile e personal computer. Costi minori grazie alle economie di scala garantiti dai grandi volumi conferiti dagli oltre 600 membri è solo uno dei possibili vantaggi per le aziende che hanno aderito o aderiranno ad ecor it aggiunge Luciano Teli, direttore generale ecor it utilizziamo infatti strumenti di geolocalizzazione per ottimizzare le prese presso aziende o centri di conferimento riducendo così l impatto ambientale del trasporto, abbiamo inoltre sottoscritto accordi con gli operatori più qualificati del settore del trattamento in grado di garantire standard di recupero di assoluta eccellenza ed abbiamo varato un iter di semplificazione burocratica/ amministrativa sempre per le aziende al fine di facilitare la gestione di questo tipo di rifiuti ai quali vanno ad aggiungersi le pile e gli accumulatori. E ancora Teli: dalla ricerca che abbiamo commissionato ben si evince che le imprese italiane auspicano semplicità ed ecologicità: semplicità grazie ad una più veloce gestione contabile e a un servizio puntuale e flessibile, ecologicità grazie ad un processo sicuro e controllato di trasporto e trattamento dei rifiuti elettronici. Il Consorzio ecor it, organizzazione senza scopo di lucro, nasce nel 2005 su iniziativa di un gruppo di primarie aziende dell Information Technology. E uno dei più importanti sistemi collettivi integrati per la raccolta e il trattamento di tutte le tipologie di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sia professionali che domestiche. In particolare il Consorzio gestisce in modo sicuro ed affidabile, impiegando le migliori tecnologie disponibili, le attività di trasporto, trattamento, riciclo recupero e smaltimento di rifiuti di AEE, pile ed accumulatori, provenienti da nuclei domestici, aziende e distributori. ecor it offre su tutto il territorio nazionale una fitta rete di servizi e soluzioni logistiche evolute. Il Consorzio infatti ha istituito oltre 100 Punti di Raccolta B2B per garantire ad aziende e distributori elevati standard di recupero, trattamento e ottimizzazione dei Raee professionali gestendoli a costi contenuti, trasparenti e nel rispetto dell ambiente. ecor it si pone quindi come interlocutore unico per la gestione e il trattamento di tutte le tipologie di RAEE, garantendo agli associati trasparenza, assistenza, consulenza, formazione e aggiornamento tecnico legale. ecor it è la risposta in outsourcing al problema della gestione dei RAEE sia a livello nazionale che internazionale e per le aziende di ogni dimensione. Ad oggi il consorzio conta oltre 600 soci e raggiunge con il proprio servizio gratuito oltre 500 Comuni. Gestisce e tratta tutte le tipologie di rifiuti previste dal decreto RAEE (D.Lgs 151/05) e dal decreto pile ed accumulatori (D.Lgs 188/08) ed è iscritto al registro AEE. 7

4 8 La gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali Come affrontare gli obblighi dei produttori, degli importatori e degli utilizzatori Introduzione Il sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stato introdotto dalla Direttiva 2002/96/CE, che impone ai fabbricanti e agli importatori di sostenere i costi connessi al trasporto, al riutilizzo, al riciclaggio, al recupero o allo smaltimento sicuro degli apparecchi divenuti rifiuti. Nell intento del legislatore comunitario, l imputazione di questi costi ai produttori dovrebbe condurre ad una concorrenza virtuosa: l apparecchio che genererà un rifiuto meno pesante o voluminoso, con una limitata presenza di sostanze pericolose, più facile da riutilizzare o riciclare consentirà di ridurre il costo di gestione dei RAEE, rendendo più competitivo l apparecchio. La disciplina comunitaria è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, mentre il concreto avvio del sistema di raccolta e recupero si è avuto solo a seguito dell entrata in vigore del D.M. 25 settembre 2007 n. 185, che ha istituto e definito le modalità di funzionamento del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un altro decreto ministeriale, emanato lo stesso giorno, ha costituito il Comitato di vigilanza e controllo, l organismo del ministero dell ambiente che è incaricato di garantire l efficacia del sistema. La norma prevede una serie di obblighi per l insieme dei produttori (fabbricanti, importatori e imprese che commercializzano con il proprio marchio apparecchi fabbricati da terzi) di una determinata categoria di apparecchi elettrici ed elettronici. Fondamentalmente si tratta di obblighi di reimpiego dei componenti e di recupero dei RAEE, articolati in relazione alla tipologia di apparecchiature ed espressi in percentuale rispetto al peso delle stesse. Il D.Lgs. 151/2005, imponendo la raccolta differenziata dei RAEE per favorire il recupero di questi rifiuti, comporta significativi oneri sia per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sia per le amministrazioni pubbliche locali. In particolare, la norma dispone sia che i Comuni assicurino la raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio, sia che i distributori garantiscano il ritiro gratuito del rifiuto al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura destinata ad un nucleo domestico. L ultimo tra gli obblighi citati non è per il momento operativo, a seguito della necessità di introdurre una serie di semplificazioni degli adempimenti ambientali per i commercianti. Si tratta di misure indispensabili per garantire la funzionalità del sistema e finalizzate, in particolare, a superare la difficoltà legata al ritiro di rifiuti da parte di soggetti che, a causa di un insieme di prescrizioni normative sull ubicazione e le caratteristiche dei luoghi di stoccaggio, attualmente non potrebbero ottenere le prescritte autorizzazioni. La Legge 28 febbraio 2008 n. 31 ha previsto che un decreto ministeriale, predisposto ma di cui si attende da mesi l emanazione, introduca queste agevolazioni, e che l obbligo di ritiro dei RAEE decorra trenta giorni dopo l entrata in vigore di tale regolamento. Non si tratta, però, dell unico decreto mancante: dei quindici previsti dal D.Lgs. 151/2005 ne sono stati emanati tre. Il più recente (DPCM 2 dicembre 2008), che si è aggiunto ai due decreti del settembre 2007, ha disciplinato le modalità con le quali i produttori dovranno effettuare, utilizzando il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale ed entro il 30 aprile di ogni anno, la comunicazione relativa alle apparecchiature nuove immesse sul mercato e ai rifiuti che, per mezzo dei sistemi collettivi di gestione, sono stati raccolti e recuperati. Nel 2009, per effetto del rinvio dell uso della nuova modulistica disposto dalla Legge di conversione del Decreto-Legge 208/2008 (L. 27 febbraio 2009, n. 13), non si potrà però adempiere a tale obbligo di comunicazione. Se non saranno apportate al più presto modifiche alle norme di riferimento, quindi, non sarà possibile raccogliere i dati sulla quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2007 e nel 2008, con la preoccupante conseguenza di dover effettuare la ripartizione del costo del sistema di raccolta e recupero dei RAEE sulla base di quote di mercato calcolate sui dati di vendita del lontano Mancano infine all appello, tra le disposizioni essenziali per garantire il completo funzionamento del sistema: il decreto che deve definire le modalità di finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione; quello per assicurare che i soggetti che vendono a distanza (internet, televendite, ecc.) si conformino alle disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e ne sopportino gli oneri economici; il provvedimento per la determinazione degli oneri per il monitoraggio del sistema, l istituzione del Registro dei produttori ed il funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo e del Comitato di indirizzo e, infine, il decreto che deve istituire una nuova sottocategoria dell Albo gestori ambientali per gli impianti che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate in azienda (RAEE professionali), invece, sono già tenuti per legge a garantire, su richiesta del cliente, il ritiro del RAEE all atto dell acquisto di un nuovo prodotto. A questo impegno è possibile adempiere anche per mezzo di un sistema collettivo di finanziamento, giovandosi della razionalizzazione della logistica realizzata da queste organizzazioni. Questo manuale si propone sia come strumento di ausilio ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, chiamati ad adempiere ad una serie di nuovi obblighi, sia come guida che consente agli utilizzatori di questi prodotti di comprendere ed affrontare con successo l insieme di adempimenti ambientali connessi alla dismissione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 9

5 10 Capitolo 1 Le norme di riferimento La gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), uno dei flussi prioritari di rifiuti posti al centro delle politiche comunitarie in materia, è disciplinata dalla Direttiva 2002/96/CE 1 del 27 gennaio 2003, successivamente modificata dalla Direttiva 2003/108/CE. La norma mira a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad incentivarne il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero. La direttiva 2002/95/CE 2, invece, introducendo restrizioni dell uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato è finalizzata a ridurre la pericolosità dei beni giunti alla fine del ciclo di vita utile. La Direttiva 2002/96/CE, sulla base del principio della responsabilità estesa del produttore, impone ai fabbricanti e agli importatori di apparecchi elettrici ed elettronici di farsi carico degli oneri economici connessi al trasporto 3, al riutilizzo, al riciclaggio, al recupero o allo smaltimento sicuro dei beni divenuti RAEE. L imputazione di questi costi ai produttori di apparecchi elettrici ed elettronici dovrebbe condurre, nell intento del legislatore comunitario, ad incentivare una progettazione dei beni più attenta alla compatibilità ambientale: il prodotto che genererà un rifiuto meno pesante o voluminoso, con una limitata presenza di sostanze pericolose, più facile da riutilizzare o riciclare consentirà di ridurre il costo di gestione dei RAEE, rendendo più competitivo l apparecchio. La Direttiva 2002/96/CE in apparenza sembra limitarsi a replicare precedenti disposizioni comunitarie centrate sui principi della responsabilità estesa dei produttori e delle free take-back obligations (gli obblighi dei produttori di ritirare dal consumatore o dall utilizzatore il bene giunto a fine), quali ad esempio la Direttiva sui rifiuti di imballaggio 4, ma in realtà porta ad ulteriore sviluppo quanto già previsto nella Direttiva sui veicoli a fine vita 5 : gli operatori economici oggi presenti sul mercato devono collettivamente farsi carico dei costi di recupero o smaltimento sicuro dei rifiuti derivati dai beni da chiunque immessi sul mercato in qualsiasi epoca precedente. Il finanziamento della gestione orientata al riutilizzo e al recupero dei RAEE storici deve perciò essere assicurato dal complesso dei produttori, mentre per i RAEE nuovi che si genereranno a partire dal momento in cui si definirà un metodo per l identificazione univoca 6 del produttore 7 del bene da cui è originato il rifiuto l obbligo di finanziamento del sistema sarà posto in capo alla singola impresa produttrice 8. Solamente a seguito della definizione di tale sistema di identificazione, infatti, sarà possibile mettere in atto il principio della responsabilità individuale del produttore di apparecchi elettrici ed elettronici rispetto ai RAEE che deriveranno dai prodotti che la singola impresa ha immesso sul mercato. Il passaggio a questa seconda fase, potrebbe consentire sia di applicare pienamente il principio della responsabilità estesa del produttore, sia di incentivare significativamente una diversa progettazione dei beni. Le direttive comunitarie sono state recepite in Italia con il D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151, in vigore dal 13 agosto 2005 e in seguito sottoposto a modifiche e integrazioni, mentre il concreto avvio del sistema di raccolta e recupero si è avuto solo a seguito dell entrata in vigore del D.M. 25 settembre 2007 n , recante: Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) [ ] 10. In precedenza alla disciplina dei beni durevoli giunti a fine vita era dedicato l art. 44 del D.Lgs. 22/1997, oggi abrogato dal D.Lgs. 152/2006, che prefigurava un sistema di riconsegna dei beni durevoli da dismettere simile a quello che è stato in seguito definito dalla Direttiva 2002/96/CE 11 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore 12. Le disposizioni del D.Lgs. 22/1997 erano caratterizzate da un campo di applicazione estremamente circoscritto rispetto a quello della Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e, conseguentemente, del D.Lgs. 151/2005. La prescrizione del ritiro da parte del negoziante e della raccolta selettiva di questa tipologia di rifiuti riguardava, sia pur in fase di prima applicazione della norma : a) frigoriferi, surgelatori e congelatori, b) televisori, c) computer, d) lavatrici e lavastoviglie, e) condizionatori d aria Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pubblicata in G.U. Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sulla restrizione dell uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, pubblicata in G.U.U.E. 13 febbraio 2003, n. L37 Nel caso dei RAEE provenienti da nuclei domestici i costi di trasporto sono a carico dei produttori a partire dai centri di raccolta dei rifiuti urbani, mentre in quello dei rifiuti generati da utilizzatori professionali i produttori devono sostenere il costo del ritiro del RAEE dal luogo in cui è stato generato o dal centro di raccolta specificamente allestito. Direttiva 11 febbraio 2004, n. 2004/12/CE, pubblicata in G.U.U.E. 18 febbraio 2004 n. L 47, che ha modificato la precedente Direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Direttiva 18 settembre /53/CE, pubblicata in G.U.C.E. 21 ottobre 2000, n. L 269. Ad oggi tale metodo non è ancora stato definito in sede europea. La nozione di produttore, come si dirà nel seguito, non comprende unicamente quella di fabbricante. 8. Nel nostro Paese il passaggio al regime del nuovo avverrà il 1 gennaio 2010, ma è estremamente probabile che prima d allora venga disposto un ulteriore rinvio dei termini, in considerazione dell assenza del prerequisito essenziale per l imputazione dei costi di recupero e smaltimento al singolo produttore del bene: un sistema di identificazione del soggetto che ha immesso quello specifico apparecchio sul mercato nazionale. 9. Pubblicato in Gazzetta ufficiale 5 novembre 2007, n Per un approfondimento sul campo di applicazione della direttiva comunitaria sui RAEE, sulle modalità di iscrizione al Registro nazionale e sugli adempimenti posti in capo ai produttori di RAEE si veda: D. Capaccioli e P.Pipere (a cura di), L iscrizione al registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la guida, realizzata da Unioncamere con la collaborazione di ANIE ed Ecocerved, è scaricabile dal sito: Recepita in Italia con il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, pubblicato nel S.O. n. 135 alla G.U. 29 luglio 2005, n D.Lgs. 22/1997, art. 44, comma1.

6 12 Nonostante la sussistenza degli obblighi citati, allo stato attuale, il rivenditore che scegliesse di prendere in carico gli apparecchi elettrici ed elettronici a fine vita, si troverebbe a gestire (se non altro per la fase di stoccaggio preliminare alle operazioni di trattamento e recupero) rifiuti prodotti da terzi. Per poter ritirare dai consumatori le apparecchiature obsolete, per esempio nell ambito di un operazione promozionale di rottamazione, il rivenditore dovrebbe perciò essere dotato di un autorizzazione all esercizio di un attività di stoccaggio (in termini giuridicamente più appropriati: di messa in riserva ) di rifiuti identica a quella richiesta agli impianti di recupero o smaltimento. Considerando che, a seguito dell entrata in vigore del CER 2002, buona parte dei RAEE sono da classificare come rifiuti pericolosi, si può comprendere che ben difficilmente un rivenditore potrebbe ottenere l autorizzazione necessaria. Il commerciante, inoltre, dovrebbe istituire uno specifico registro di carico e scarico per i rifiuti e predisporre con cadenza annuale il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, obbligatorio per tutti i soggetti che gestiscono rifiuti. Per superare questa impasse il D.Lgs. 22/1997 stabiliva che un accordo di programma fra enti pubblici e rappresentanti dei soggetti economici coinvolti avrebbe potuto portare alla semplificazione amministrativa necessaria al decollo del sistema. Malgrado l importanza della posta in gioco, e sebbene il decreto prevedesse in caso di insuccesso dell accordo la possibilità di introdurre un sistema di cauzioni sui prodotti immessi sul mercato, non si è mai giunti alla sottoscrizione del patto. Capitolo 2 Le nozioni essenziali L analisi delle concrete modalità di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche richiede un preliminare esame delle nozioni di produttore e di distributore contenute nel D.Lgs. 151/2005, nonché di quelle di RAEE domestici e professionali. La definizione di produttore si differenzia da quella presente nella Direttiva 2002/96/ CE perché attribuisce lo status di produttore a quanti immettono per primi nel territorio nazionale, e non sul territorio dell Unione Europea, un apparecchiatura elettrica ed elettronica allo scopo di commercializzarla; conseguentemente, anche un impresa che importa una AEE da un Paese appartenente all Unione Europea allo scopo di rivenderla è assoggettata agli obblighi previsti per i produttori. La nozione di produttore, fornita dall art. 3, comma 1, lettera m), è molto ampia: «produttore: chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni: 1. fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; 2. rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato produttore se l apparecchiatura reca il mar chio del produttore a norma del punto 1; 3. importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell ambito di un attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; 4. per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all esportazione, il produttore è considerato tale ai fini degli articoli 4 [progettazione dei prodotti], 13 [obblighi di informazione] e 14 [iscrizione al Registro dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE]. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3)». Il distributore di apparecchiature elettriche ed elettroniche è definito 13 come: «distributore: soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell ambito di un attività commerciale, fornisce un apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all articolo 6, comma 1, lettera b)». All art. 3, comma 1, lettera o), i RAEE provenienti dai nuclei domestici sono definiti come: «i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici». Mentre alla lettera p), per differenza, si definiscono RAEE professionali : «i RAEE prodotti dalle at tività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o)». Come è facile intuire queste definizioni delle due categorie di RAEE creano difficoltà applicative: Art. 3, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 151/2005.

7 14 da un lato le due nozioni si sovrappongono, i RAEE domestici comprendono rifiuti di apparecchiature utilizzate in ambito professionale, dall altro si riferiscono a beni già divenuti rifiuti e nulla dicono in merito alla distinzione tra apparecchi domestici e apparecchi professionali. La disciplina comunitaria definisce i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE come: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo 14. La definizione di RAEE riconduce a quella di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), individuate come: le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a volt per la corrente alternata e a volt per la corrente continua 15. L espressione dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche è stata all esame del Technical Adaptation Committee della Commissione Europea, che ha specificato che dipendente significa che l energia elettrica è la fonte di energia primaria e che perciò quando la fornitura di energia elettrica è interrotta l apparecchiatura non può funzionare. Pertanto saranno rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche quegli AEE dei quali il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi e la Direttiva si applicherà, secondo quanto prescritto dall art. 2, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie dell allegato I A, purché non si tratti di parti di altri tipi di apparecchiature che non rientrano nell ambito di applicazione della presente direttiva, specificando che l allegato I B contiene un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell allegato I A. A questo proposito, è importante notare che mentre l allegato I A si configura come elenco esaustivo che definisce il campo di applicazione della norma, il secondo allegato fornisce esclusivamente alcune esemplificazioni dei beni che è sicuramente possibile ritenere compresi nel primo allegato, senza però escludere che ve ne possano essere anche altri. Se gli altri tipi di apparecchiature delle quali l apparecchio in esame è parte sono costituiti da installazioni fisse che non ricadono nell ambito di applicazione della Direttiva, conseguentemente l apparecchio ne sarà escluso. È questo il caso dei componenti di installazioni fisse quali: impianti di riscaldamento o impianti industriali; ascensori; apparecchi di controllo e monitoraggio impiegati negli impianti di estrazione di petrolio o di gas. In termini generali, con l espressione installazione fissa si intende indicare una: «combinazione di diverse apparecchiature, sistemi, prodotti finiti e/o componenti [parti] assemblati o montati da un assemblatore/installatore in un dato luogo per operare congiuntamente in un ambiente predefinito per svolgere uno specifico compito, ma non concepita per essere collocata sul mercato come singola unità funzionale o commerciale». Come si è anticipato, le definizioni di RAEE provenienti da nuclei domestici e di RAEE di origine professionale, a causa dell ampia area di sovrapposizione delle due nozioni, si rivelano in contrasto con le disposizioni generali in materia di gestione dei rifiuti. I RAEE provenienti da nuclei domestici, destinati ad essere conferiti ai centri di raccolta allestiti dalle amministrazioni comunali, possono essere, infatti, di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo a condizione che siano analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. Questa definizione, lasciando indeterminata la soglia quantitativa al di sotto della quale tale assimilazione diverrebbe possibile, fa emergere una serie di problematiche legate all ammissione di rifiuti speciali (in quanto originati da imprese o enti), anche pericolosi, in impianti dotati - o che, secondo le più recenti sentenze della Corte di Cassazione, dovrebbero essere dotati di autorizzazioni alla messa in riserva o al deposito preliminare di rifiuti urbani. Naturalmente il problema indicato si pone quando l apparecchio divenuto rifiuto aveva caratteristiche tali da renderne possibile l impiego sia in ambiente domestico, sia in ambito professionale. In questi casi (apparecchiature dual use) la Guida ANIE- Unioncamere in precedenza citata propone di inserire l apparecchio in una delle due categorie sulla base del canale di vendita. Secondo questa interpretazione, ed in assenza di indicazioni ufficiali in proposito, un computer o un telefono diverrebbero apparecchiature domestiche se venduti dalla grande distribuzione organizzata, mentre dovrebbero essere considerati professionali se venduti mediante un canale specificamente dedicato alle imprese o agli enti Direttiva 96/2002/CE, art. 3, lett. b). Direttiva 96/2002/CE, art. 3, lett. a).

8 16 Capitolo 3 Gli obblighi di ritiro dei RAEE 3.1 Ritiro dei RAEE all atto dell acquisto di un nuovo prodotto: modalità e condizioni Tornando alle disposizioni del D.Lgs. 151/2005, tra gli obblighi posti in capo ai produttori in questa sede ci limitiamo a richiamare alla memoria quelli collettivi, in altri termini quelli rivolti all insieme dei produttori di una determinata categoria di apparecchi elettrici ed elettronici, direttamente connessi con la raccolta e il recupero dei RAEE. Devono essere ricordati, fondamentalmente, gli obblighi di reimpiego (dei componenti) e di recupero dei RAEE, articolati in relazione alla tipologia di apparecchiature: grandi elettrodomestici e distributori automatici: recupero minimo pari all 80% rispetto al peso medio di ogni apparecchio, reimpiego e riciclo minimo di componenti, materiali e sostanze pari al 75% rispetto al peso medio di ogni apparecchio; apparecchiature di consumo e apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni: recupero minimo pari al 75% rispetto al peso medio di ogni apparecchio, reimpiego e riciclo minimo di componenti, materiali e sostanze pari al 65% rispetto al peso medio di ogni apparecchio; piccoli elettrodomestici, apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero, strumenti di monitoraggio e controllo: recupero minimo pari al 70% rispetto al peso medio di ogni apparecchio, reimpiego e riciclo minimo di componenti, materiali e sostanze pari al 50% rispetto al peso medio di ogni apparecchio; rifiuti di sorgenti luminose fluorescenti: reimpiego e riciclo minimo di com ponenti, materiali e sostanze pari all 80% rispetto al peso di ogni lampada. Per i dispositivi medicali non sono stati determinati obiettivi, ma questi potrebbero essere definiti in sede di revisione complessiva dei target di recupero e riciclaggio previsti dalla Direttiva RAEE. Ad oggi non sono stati determinati neppure obiettivi di reimpiego degli apparecchi elettrici ed elettronici, ma esclusivamente dei loro componenti. Il riutilizzo dell intero apparecchio, infatti, pur essendo considerato nell ambito della Direttiva sui rifiuti elettrici ed elettronici come strategia prioritaria per mitigare gli effetti ambientali, al momento non rientra nel computo degli obiettivi precedentemente esposti, sebbene nella proposta di revisione della norma già approvata dalla Commissione tale ipotesi sia già contemplata. Fra gli obblighi collettivi dei produttori vi è anche la garanzia: dell operatività dei sistemi individuali o collettivi di recupero; dell operatività dei sistemi individuali o collettivi di trattamento dei RAEE; delle risorse finanziarie per sostenere gli oneri di raccolta, trattamento, recupero, reimpiego, riciclaggio e smaltimento sicuro. L art. 6 del D.Lgs. 151/2005, imponendo la raccolta separata dei RAEE, comporta significativi oneri sia per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sia per le amministrazioni pubbliche locali. La norma prescrive che entro il 31 dicembre dovesse essere raggiunto un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti da nuclei domestici pari almeno a 4 kg all anno pro capite. Lo sforzo per raggiungere l obiettivo coinvolge Comuni, distributori e produttori. In particolare la norma dispone che: 1. i Comuni assicurano la funzionalità, l accessibilità e l adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; 2. i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita. L ultimo tra gli obblighi citati non è per il momento operativo, in relazione alla necessità di prevedere semplificazioni degli adempimenti ambientali per i commercianti e, in particolare, di superare la difficoltà legata al ritiro di rifiuti da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni. Per questo motivo la Legge 28 febbraio 2008 n. 31, con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, ha disposto una modifica al D.Lgs. 151/2005 tale che: «Con decreto del Ministro dell ambiente [ ] sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b), nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi. L obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto». Prima di analizzare i contenuti salienti della bozza di tale decreto è però necessario fornire alcune ulteriori indicazioni. In primo luogo, il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE domestici definiti storici (ovvero quelli immessi sul mercato prima dell entrata in vigore del regime della responsabilità individuale del produttore, il cosiddetto regime del new waste) è dato da un sistema al quale contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura. A questo proposito l articolo 10, commi 1 e 2 ha disciplinato gli obblighi dei produttori di RAEE domestici storici: «Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell allegato 1 B, per tipo di apparecchiatura, nell anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE». Quindi, in attesa della definizione, da parte delle istituzioni comunitarie, del metodo per risalire dal prodotto diventato rifiuto al soggetto che lo ha immesso sul mercato, l imputazione dei costi del sistema di valorizzazione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici avviene sulla base della quota di mercato, espressa in peso e/o numero di pezzi, 16. Il D.Lgs. 151/2005 e la traduzione italiana della Direttiva 2002/96/CE riportano entrambi la data del 31 dicembre 2008, mentre il testo della Direttiva in tutte le altre lingue riporta come termine il 31 dicembre

9 18 di ogni impresa. Manca, infatti, un sistema che consenta l identificazione del produttore dell apparecchio che secondo la direttiva 2002/96/CE potrebbe essere, ad esempio, non la filiale italiana del fabbricante estero, ma un importatore parallelo di quel prodotto. Si vuole evitare l apposizione di un numero sull apparecchio, che potrebbe essere la partita IVA preceduta dalla sigla della nazione europea o il numero di iscrizione al Registro nazionale dei produttori. Questa soluzione impedirebbe, infatti, la libera circolazione delle merci nel mercato europeo. Si pensa piuttosto a microchip programmabili a distanza o a trasmettitori a radiofrequenza, che consentirebbero di mutare il produttore ad ogni passaggio delle frontiere nazionali senza necessità di aprire le confezioni. La Direttiva prevede che i costi che i produttori sono tenuti a sostenere per garantire il recupero dei prodotti giunti a fine vita vengano internalizzati: in altri termini che vengano computati dalle aziende al pari dei costi per le materie prime, l energia, il lavoro, la distribuzione delle merci. Solo per un periodo transitorio, fino al 2011 per la maggior parte degli apparecchi e fino al 2013 per gli elettrodomestici bianchi (lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, ecc.), è eccezionalmente consentita, limitatamente agli apparecchi impiegati in ambito domestico, l applicazione di una visible-fee, in Italia denominata Eco-Contributo RAEE, o ECR. La scelta è stata motivata dalla necessità di far fronte agli ingenti oneri che i produttori oggi presenti sul mercato dovranno affrontare per garantire il recupero dei rifiuti storici : i RAEE derivanti da ogni tipo di apparecchio contemplato nella Direttiva, in qualunque epoca immessi al consumo anche da aziende non più esistenti. L eco-contributo dovrebbe essere determinato dal singolo produttore, considerando unicamente i costi previsti per il trasporto dei RAEE dai centri di raccolta a quelli di trattamento e quelli per il recupero o lo smaltimento sicuro degli apparecchi. In realtà, dato che il sistema deve farsi carico anche dei rifiuti di aziende ormai scomparse, ogni impresa che fabbrica, immette sul mercato italiano o commercializza con il proprio marchio un apparecchiatura elettrica ed elettronica ha l obbligo di aderire ad un sistema collettivo di finanziamento e la decisione in merito all ammontare della visible-fee spesso viene demandata a questi organismi: consorzi o società creati per rendere più economico il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge. Molti sistemi collettivi hanno deciso di applicare l eco-contributo dal 12 novembre 2007, accordandosi per definire congiuntamente l importo dell ECR per le diverse categorie di prodotti ( Altri sistemi collettivi prevedono la visible-fee, ma hanno individuato autonomamente l ammontare del contributo sulla base delle stime dei costi di trasporto e recupero dei RAEE. Il Consorzio Ecor it, invece, ritiene che sia preferibile l internalizzazione: sia perché è meno onerosa per il consumatore sia perché, nel caso in cui le ipotesi con le quali si è definito il costo di raccolta e gestione dei RAEE si rivelassero imprecise, i sistemi collettivi, e in particolare quelli costituiti in forma di consorzio senza fine di lucro, si vedrebbero costretti a variare ogni anno l ammontare dell eco-contributo. L internalizzazione del costo, secondo Ecor it, offre più libertà al produttore, un vantaggio che in mercati fortemente competitivi non è certo da sottovalutare. Nel caso in cui scelga di applicare il contributo, il produttore lo espone in fattura, il contributo viene corrisposto dal commerciante, che a sua volta lo comunica, mediante indicazioni nel punto di vendita, al consumatore chiamato a pagarlo. Naturalmente l importo del contributo richiesto al consumatore deve essere identico a quello già versato al produttore e se il medesimo apparecchio viene acquistato da più fornitori potrebbe verificarsi il caso di visible-fee differenti. Deve essere ancora definito un metodo omogeneo per rimborsare alla distribuzione il contributo versato per prodotti destinati all esportazione. In secondo luogo, per quanto riguarda invece i nuovi RAEE generati dai nuclei domestici: «ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di raccolta trattamento recupero e smaltimento». In questo caso, quando diventerà vigente il regime del nuovo, il produttore che immetterà un prodotto sul mercato dovrà fornire una garanzia per dimostrare che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata. L art. 11 del D.Lgs. 151/2005 dispone, infatti, che: «Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE di cui comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria [ ]». Le responsabilità finanziarie dei produttori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici, che diverranno d attualità quando si passerà al regime del nuovo, sono disciplinate dall art. 12 del D.Lgs. 151/2005: «Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data». Oggi, invece, il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di recupero e di smaltimento dei RAEE professionali: «è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi. Il produttore adempie all obbligo di cui al commi 1 e 2 individualmente ovvero attraverso l adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato[ ]». L applicazione dell eco-contributo ai prodotti destinati all impiego professionale è evidentemente in contrasto con le disposizioni comunitarie e nazionali, per i motivi precedentemente esposti. In proposito è importante ricordare che, fino al 31 dicembre 2009 e in ogni caso fino alla definizione di un sistema europeo di individuazione univoca del produttore di un apparecchio, il produttore è tenuto a ritirare gratuitamente il RAEE professionale solo se contestualmente viene acquistato un nuovo prodotto di tipo equivalente e l utilizzatore professionale esprime tale volontà. Il rapporto, così come viene delineato nel D.Lgs. 151/2005, è tra produttore e utilizzatore di apparecchi professionali, senza alcun coinvolgimento del commerciante. In altri termini, l utilizzatore può decidere liberamente se richiedere o meno il ritiro del RAEE al produttore e quest ultimo è obbligato a garantire la ripresa gratuita del prodotto divenuto rifiuto esclusivamente a fronte di una volontà espressa dall utilizzatore professionale dell apparecchio. 19

10 20 Capitolo 4 La soluzione ecor it 4.1 I servizi per il ritiro dei RAEE professionali Come si è anticipato, il D.Lgs. 151/2005 impone a tutti i produttori di AEE professionali di istituire e rendere operativo un sistema di raccolta dei RAEE. Tale obbligo può essere assolto come singola impresa, affidando l incarico a soggetti autorizzati al trasporto e al recupero dei rifiuti, o aderendo ad un sistema collettivo come ecor it. Ma che cosa prevede, nel dettaglio, questo sistema di raccolta? E quali sono gli adempimenti minimi cui il produttore di AEE deve ottemperare? Istituire e mettere in atto un adeguato sistema nazionale di gestione dei RAEE professionali significa fondamentalmente allestire le fasi di: predisposizione sul territorio nazionale di un network di Punti di Raccolta B2B; eventuale ritiro presso il domicilio del produttore del rifiuto; ritiro dei RAEE dai Punti di Raccolta istituiti; logistica verso il centro di trattamento; trattamento; rendicontazione. La particolare eterogeneità delle categorie merceologiche di AEE professionali, che comprendono i grossi plotter per la stampa industriale così come i palmari di ultima generazione che ogni manager usa per il suo lavoro quotidiano, suggerisce di adottare un sistema di gestione misto o multicanale. Il sistema di gestione deve dunque essere flessibile, per adattarsi alle differenti esigenze. L obiettivo, in tutti i casi, resta quello di minimizzare l impatto ambientale della gestione dei RAEE professionali, limitando quanto più possibile il trasporto su gomma, perseguendo nel contempo il fine di contenere i costi, con evidenti vantaggi in termini di minore ricarico sui prezzi dei beni nuovi. EcoR it ha adottato dunque un sistema che prevede diversi approcci in funzione di differenti scenari: in un ottica di massimizzazione dell efficienza è stato predisposto sul territorio nazionale, come prevede la legge, un network di centri di raccolta privati, dotati delle previste autorizzazioni, che possono ricevere e stoccare per il successivo trasporto consolidato, RAEE pericolosi e non. Il produttore del rifiuto, dopo aver contattato ecor it per ottenere l autorizzazione, trasporta autonomamente i propri rifiuti fino al centro di raccolta, consegnandoli definitivamente per il successivo trattamento. I costi della raccolta e delle successive fasi sono totalmente a carico del produttore della nuova apparecchiatura acquistata. Ma che cosa accade se il centro di raccolta non è nelle immediate vicinanze del luogo di produzione del rifiuto, oppure se il rifiuto non è trasportabile autonomamente, a causa delle sue caratteristiche intrinseche di peso, dimensioni e/o pericolosità? Il sistema multicanale di ecor it prevede in questi casi il ritiro del rifiuto con mezzi autorizzati presso il domicilio dell utente e il trasporto direttamente ai centri di consolidamento oppure all impianto di trattamento. In ogni caso, attraverso la gestione IT delle richieste di presa, il ritiro presso il domicilio dell utente professionale avverrà secondo una logica di razionalizzazione dei percorsi di raccolta: nel periodo di tempo massimo previsto dal contratto di servizio (15 giorni, modificabili per particolari esigenze), il percorso del mezzo autorizzato viene calcolato per permettere più ritiri in una zona geografica omogenea. Esemplificando, la richiesta di ritiro effettuata dal cliente del produttore A viene messa a fattore comune con la richiesta del cliente del consorziato B: una opportunità molto frequente, se si considera l elevato numero di soci di ecor it. Grazie a questo approccio operativo, il mezzo circola meno, inquina meno e si riducono i costi a carico dei produttori. Se si considera che il mezzo esce solo laddove non sia possibile che il trasporto al punto di raccolta venga gestito direttamente dall utilizzatore dell apparecchio, è evidente che l impatto è ancora minore. La quadratura del cerchio? Probabilmente no, dato che esistono sempre margini di miglioramento, ma ecor it ritiene che la soluzione riesca a coniugare il principio di capillarità e copertura nazionale insito nello spirito della legge, con l impegno diretto ad abbattere drasticamente l impatto e le emissioni che un sistema di ritiro indiscriminato e non organizzato inevitabilmente porta con sé. Il modello organizzativo descritto può quindi trovare due diverse declinazioni. Nel primo scenario l utente finale trasporta il proprio rifiuto e lo consegna al Punto di Raccolta ecor it: 1) Trasporto effettuato dall utente finale sempre con formulario identificativo del rifiuto. Se i RAEE non sono pericolosi non è necessario tenere il registro di carico e scarico e compilare il MUD né come produttori né come trasportatori. Per i RAEE pericolosi, il cui trasporto è possibile sotto i 30 kg/30 litri nella stessa giornata, è necessario iscriversi all Albo gestori ambientali, tenere il registro e compilare il MUD 17. 2) Punto di Raccolta ecor it E necessaria l autorizzazione del produttore. Costi di gestione a carico del produttore 3) Trattamento e rendicontazione. Il secondo scenario è quello che si delinea quando l utente finale chiede al produttore il servizio di pick-up presso la propria sede. 1) Utente finale Chiede al produttore il pick up 2) Produttore Rilascia autorizzazione 3) ecor it ritira a domicilio (sede dell utente) 4) Punto di Raccolta / Trattamento e rendicontazione. Il Consorzio ha elaborato diverse soluzioni per gestire il ritiro laddove: ci sia l interposizione del distributore (vedi paragrafo successivo), quando la decisione di disfarsi dell apparecchio, quindi la produzione del rifiuto, sia il risultato una fase di valutazione tecnica effettuata dal produttore o dal distributore, quando, infine, sia necessario gestire rifiuti prodotti dai CAT (centri di assistenza tecnica) direttamente o indirettamente di pertinenza dei produttori di AEE. Per tutti questi casi, che potrebbero essere enormemente semplificati dall adozione delle auspicate misure di snellimento degli adempimenti ambientali, ecor it ha elaborato 17. Per i trasportatori di piccole quantità di rifiuti pericolosi la compilazione del MUD sarà possibile solo dal 2010 (con la modulistica definita dal D.P.C.M. 2 dicembre 2008) 21

11 22 soluzioni su misura. Tali soluzioni consentono il pieno rispetto della stringente normativa di settore mediante modelli operativi efficaci e sperimentati, che costituiscono anche validi ausili alle politiche di marketing verso i propri clienti, siano essi quelli finali o gli intermediari e i distributori. Da ultimo, ma solo cronologicamente posta la notevole importanza, ecor it offre consulenza ai propri soci per l implementazione di una procedura che permette una gestione semplificata dei cespiti consegnati ai trasportatori di rifiuti o ai centri di raccolta. Infine, è importante notare che, ferma restando la responsabilità del produttore del RAEE per gli adempimenti burocratici e amministrativi previsti dal D.Lgs. 151/2005 (registrazione e comunicazione periodica), oltre che per gli adempimenti tecnici (progettazione, informazioni, ecc.), la norma prevede possibilità di gestione finanziaria alternativa rispetto allo standard fino a qui descritto. Per questo motivo ecor it offre ai propri soci un servizio di consulenza per la predisposizione di contratti di vendita destinati all utente finale B2B che contengano condizioni e clausole riguardanti le modalità alternative di gestione finanziaria dei RAEE professionali. 4.1 Il ruolo dei distributori Le apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali spesso vengono vendute all utilizzatore finale da un distributore. Questi ultimi sono collettori necessari dei RAEE, malgrado il D.Lgs. 151/2005 non abbia preso espressamente in considerazione il ruolo che potrebbero avere nella razionalizzazione della raccolta delle apparecchiature professionali dismesse. Come si è avuto modo di precisare in precedenza, al momento, in attesa delle semplificazioni amministrative che dovrebbero essere introdotte dal decreto ministeriale in via di pubblicazione, il distributore di apparecchiature professionali in assenza di specifiche autorizzazioni non può trasportare o stoccare RAEE prodotti da terzi in quanto rischia sanzioni penali. Per questo motivo è opportuno che il distributore sia informato dal produttore degli apparecchi sulla corretta procedura da seguire per la gestione dei RAEE. Capitolo 5 Gli adempimenti ambientali per gli utilizzatori L impresa o l ente che decide di dismettere un apparecchiatura elettrica ed elettronica deve preliminarmente effettuare una verifica volta a: individuare se i RAEE, pur provenendo «da un attività commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo 18», sono analoghi, per natura e quantità, ai RAEE originati dai nuclei domestici (si pensi alla necessità di avviare al recupero 2 telefoni cellulari o un PC portatile); 1) se si è deciso che il rifiuto è da qualificare come analogo a quello proveniente dai nuclei domestici si aprono due possibilità: consegna al centro di raccolta istituito dal Comune per garantire la raccolta differenziata dei RAEE secondo le prescrizioni dell art. 6, comma 1, del D.Lgs. 151/ ; 20 consegna della apparecchiatura usata al distributore all atto dell acquisto di un apparecchiatura nuova che svolga una funzione equivalente; 2) nel caso in cui, invece, non vi sia dubbio che l apparecchio dismesso debba essere qualificato come RAEE professionale è possibile scegliere tra due opzioni: il ritiro del RAEE, all atto dell acquisto di un bene che svolge una funzione equivalente, da parte del produttore, si badi bene non del distributore, del nuovo apparecchio; l avvio al recupero secondo le procedure previste per tutti i rifiuti speciali e, di conseguenza, con oneri a carico del produttore del rifiuto. Le opzioni indicate sono quelle ad oggi previste, ma con il passaggio al regime del nuovo nel caso dei RAEE professionali sarà possibile richiedere al produttore dell apparecchio il ritiro del medesimo giunto a fine vita a prescindere dall acquisto di un altro bene che svolga la medesima funzione. L ipotesi 1 b) richiede alcune semplificazioni degli adempimenti amministrativi attualmente vigenti per poter essere praticata, semplificazioni previste da una bozza di decreto ministeriale in fase di emanazione. In ogni caso per avviare al recupero un RAEE è necessario procedere alla classificazione del rifiuto, all attribuzione del codice desunto dal Catalogo Europeo dei Rifiuti, alla selezione dei fornitori di servizi di gestione dei rifiuti e, nel caso in cui i RAEE siano classificati come pericolosi, anche alla istituzione e alla movimentazione del registro di carico e scarico oltre che alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale. Le modalità di assolvimento di tali obblighi sono specificate nei paragrafi successivi Classificazione dei rifiuti La corretta gestione dei rifiuti deriva necessariamente da un adeguata classificazione La citazione è tratta dalla definizione della nozione di RAEE provenienti dai nuclei domestici di cui all articolo 3, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 151/2005. Per la nozione e la disciplina dei centri di raccolta si veda infra capitolo 2.4 Con il Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante Attuazione di obblighi comunitari e esecuzione di sentenze della Corte di giustizia UE convertito in legge dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 è stata eliminata

12 24 e da un appropriata attribuzione del codice europeo con il quale vengono catalogati. Gli adempimenti amministrativi, le modalità di deposito temporaneo e la scelta dei fornitori di servizi mutano in relazione alla classificazione del rifiuto. La classificazione di base è articolata sia sul criterio dell origine che porta a distinguere tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, sia su quello della pericolosità che differenzia i rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi. L art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 definisce come urbani : «a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell articolo 198, comma 2, lettera g)[ ]». L elenco citato consente di comprendere come il flusso dei rifiuti urbani gestito dal servizio pubblico di raccolta sia, in realtà, composto oltre che da scarti post-consumo di provenienza domestica anche da rifiuti generati da attività economiche, in particolare da quelle commerciali e di servizio. L art. 184, comma 3, del decreto legislativo citato elenca tra i rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall art ; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile derivato da rifiuti. Un analisi della lista dei rifiuti speciali mostra da un lato un tentativo di ricondurre la varietà dei rifiuti realmente generati da soggetti diversi dai nuclei domestici ad una tipizzazione fondata sull individuazione dell attività economica dalla quale i rifiuti decadono, mentre dall altro segnala l introduzione di categorie di rifiuti (i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti oppure i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti) classificati come speciali senza alcun riferimento all origine dei medesimi. Per quanto riguarda il primo aspetto, ai fini della corretta classificazione del rifiuto è importante considerare che l elenco non è esaustivo, poiché vi sono altre categorie di rifiuti individuati per la loro provenienza che non sono citate nella lista di cui all art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006. Con riferimento ai rifiuti speciali tout-court è invece necessario considerare che l affermazione apodittica secondo la quale un apparecchiatura deteriorata ed obsoleta, come ad esempio un computer o un condizionatore d aria (tra l altro da annoverare nella ancora più specifica categoria dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che comprende sia rifiuti domestici, sia rifiuti speciali), è da classificare come rifiuto speciale va posta in relazione con il principio più generale per cui se questi beni a fine vita sono rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione, tali apparecchiature dovranno, invece, essere classificate come rifiuti urbani. La nozione di rifiuto pericoloso secondo la quale: sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell elenco di cui all allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta (art. 184, comma 5, D.Lgs. 152/2006), deve però essere letta considerando i più articolati contenuti della Decisione 2000/532/CE, e successive modifiche e integrazioni, che ha radicalmente modificato - a partire dal 1 gennaio non solo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), ma anche i criteri di individuazione delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti. Si è passati, infatti, dal precedente criterio di individuazione dei rifiuti pericolosi basato fondamentalmente su un elenco definito a livello europeo, e sottoposto a periodica revisione, alla necessità di sottoporre ad analisi chimica i rifiuti per verificare l effettiva presenza di sostanze pericolose oltre determinati valori limite. A differenza del CER originario, infatti, il CER 2002 incorpora l elenco dei rifiuti pericolosi, che vengono individuati mediante l apposizione di un asterisco dopo il codice. A tale proposito è però opportuno rilevare come il fatto che il codice di un rifiuto sia seguito dall asterisco non significa in ogni caso che il rifiuto deve essere necessariamente classificato come pericoloso. In particolare: Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico [per esempio: * - trasformatori o condensatori contenenti PCB] o generico [per esempio: * - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze] a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all allegato III della Direttiva 91/689/ CEE del Consiglio [ ] 22. Per verificare se un rifiuto deve essere classificato come pericoloso, quindi, è necessario seguire questo percorso concettuale: identificare il codice identificativo che, nell ambito del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), meglio descrive sia la provenienza, sia le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto; 23 verificare se a fianco al codice identificativo del rifiuto nel CER (elenco dei rifiuti ) è stato apposto un asterisco; verificare se nella descrizione associata al codice del rifiuto prescelto e contrassegnato da un asterisco compare un riferimento specifico o generico a sostanze pericolose. concludere che il rifiuto è classificato come pericoloso solo se le sostanze pericolose la nozione di apparecchiatura usata contenuta nel D.Lgs. 151/2005, senza però intervenire sull articolo 6, comma 1, lettera b) nel quale si qualifica come apparecchiatura usata e non come RAEE l apparecchio a fine vita che l utilizzatore avvia al riutilizzo o al riciclo mediante la consegna al distributore. L art. 186 del D.Lgs. 152/2006 statuisce che, a determinate condizioni, le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (pubblicata in G.U.C.E. 6 settembre 2000, n. L 226), come modificata dalle Decisioni della Commissione 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, Allegato Elenco dei rifiuti Introduzione, punto 6). Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 ((pubblicata in G.U.C.E. 6 settembre 2000, n. L 226), come modificata dalle Decisioni della Commissione 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE,

13 26 indicate sono presenti in concentrazioni superiori ai limiti specificati nella Direttiva 88/379/CEE del Consiglio del 7 giugno per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura dei preparati pericolosi e successive modifiche. È però indispensabile ricordare una serie di specificità proprie della classificazione dei RAEE: è necessario distinguere fra i RAEE provenienti dai nuclei domestici e quelli generati da utilizzatori professionali, in quanto gli obblighi a carico dei produttori di apparecchi e degli utilizzatori sono diversi; oltre al criterio generale per l individuazione dei pericolosi precedentemente esposto è necessario considerare quello di fatto introdotto dal codice * - apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi 25 diversi da quelli di cui alle voci e Il RAEE, quindi, può essere pericoloso non solo quando le sostanze pericolose indicate nella descrizione del rifiuto, per esempio * - trasformatori e condensatori contenenti PCB, superano le soglie definite dalle norme, ma anche quando contengono componenti pericolosi elencati solo a titolo esemplificativo e non esaustivo. Come è facile immaginare questo criterio introduce valutazioni meramente soggettive, a causa della inesistenza di un elenco completo dei componenti pericolosi, e porta a prescindere quasi completamente dalla significatività della concentrazione delle sostanze pericolose nel rifiuto di apparecchiature elettrica ed elettronica. Tralasciando questa importante eccezione, alla classificazione in relazione alla pericolosità è inscindibilmente legato il percorso concettuale che porta ad attribuire al rifiuto un determinato codice desunto dal Catalogo Europeo dei Rifiuti, attualmente definito dalla Decisione della Commissione europea 2000/532/CE 27 e portato ad un ulteriore fase di sviluppo dalle Decisioni 2001/118/CE 28, 2001/119/CE 29 e 2001/573/ CE 30. Il sistema comunitario di codifica, nato da esigenze di tipo statistico, è in seguito divenuto uno dei cardini sui quali si reggono sia il complesso insieme di adempimenti previsti dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti, sia i molteplici procedimenti di qualificazione e autorizzazione degli operatori del settore. La struttura del Catalogo prevede un articolazione in 20 capitoli, di norma riferiti alle macroaree di attività economica che hanno generato i rifiuti, ognuno dei quali comprende un serie di paragrafi tesi a specificare più puntualmente il processo produttivo dal quale i rifiuti sono decaduti per giungere, infine, ai codici a sei cifre che individuano ciascuna tipologia di rifiuto. Ad esempio: RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili scarti di corteccia e sughero. Le decisioni comunitarie che hanno istituito il nuovo CER hanno condotto a una formalizzazione dei criteri da seguire per l attribuzione dei codici identificativi ai rifiuti. Il percorso concettuale da seguire è articolato in una serie di passaggi logici che, nel rispetto del principio di specificità 31, secondo il quale è necessario scegliere il codice che meglio descrive sia il processo produttivo dal quale il rifiuto è stato generato sia le specifiche caratteristiche di quest ultimo, consentono di approssimarsi gradualmente alla corretta identificazione del codice CER. Le decisioni comunitarie, infatti, precisano che in primo luogo è necessario: 1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 [tali capitoli del codice europeo indicano le macroattività economiche dalle quali i rifiuti decadono] per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Considerando che: È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi e avendo presente che: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce e non alla voce In secondo luogo: 2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, [oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)] 14 [solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)] e 15 [rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)] per identificare il codice corretto. In terzo luogo: 3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16 [rifiuti non specificati altrimenti nell elenco]. E, infine: 4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all attività identificata al precedente punto 1. Il processo di individuazione e attribuzione del codice identificativo, apparentemente del tutto lineare, nasconde in realtà molte insidie. In termini generali, i codici che si riferiscono a rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono fondamentalmente i seguenti: scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche * trasformatori e condensatori contenenti PCB * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse Allegato Elenco dei rifiuti. In G.U.C.E. 16 luglio 1988, n. L 187, pag. 14. Una nota della Decisione 532/2000 specifica che: «possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.». Lo stesso criterio è insito anche nella descrizione del codice: * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce e , contenenti componenti pericolosi. Pubblicata in G.U.C.E. 6 settembre 2000, n. L 226. Pubblicata in G.U.C.E. 16 febbraio 2001, n. L 47 e rettificata in G.U.C.E. 2 ottobre 2001, n. L 262. Pubblicata in G.U.C.E. 16 febbraio 2001, n. L 47. Pubblicata in G.U.C.E. 28 luglio 2001, n. L 203 Tale principio, pur non essendo espressamente richiamato dalle Decisioni comunitarie citate, a parere di chi scrive si ricava inequivocabilmente da un interpretazione sistematica di tali disposizioni.

14 28 da quelle di cui alla voce * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci e apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da a * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce * batterie al piombo * batterie al nichel-cadmio * batterie contenenti mercurio batterie alcaline (tranne ) altre batterie ed accumulatori * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata * batterie e accumulatori di cui alle voci , e nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce e , contenenti componenti pericolosi apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci , e Deve essere ricordato che al produttore del rifiuto è fatto obbligo di conoscere la composizione e le eventuali caratteristiche di pericolosità dello stesso non soltanto in relazione alla specifica disciplina dei rifiuti, ma anche in funzione della prevenzione degli incidenti e con riguardo alla tutela della salute nei luoghi di lavoro. Tali cautele vanno messe in atto sia con riferimento all insediamento che ha generato il rifiuto sia tenendo conto delle fasi successive di trasporto e di gestione dello stesso. Fatte salve le specifiche prescrizioni dettate da norme che disciplinano il conferimento di rifiuti in alcune tipologie di impianti di gestione, in particolare quelle sulla collocazione dei rifiuti in discarica 32 e sull avvio al recupero di rifiuti in impianti autorizzati con procedura semplificata 33, per il produttore non v è obbligo di ripetere la caratterizzazione con periodicità predefinita, ma questa operazione è senz altro dovuta in tutti i casi si possa ritenere che vi siano state modificazioni qualitative dei rifiuti generati. Vi sono, inoltre, specifiche esigenze di caratterizzazione analitica legate alla verifica della sussistenza delle condizioni per poter effettuare il deposito temporaneo del rifiuto nel luogo in cui è stato prodotto (presenza di policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofluorani, policlorodibenzofenoli in quantità non superiore a 2,5 ppm e di policlorobifenile e di policlorotrifenili in quantità non superiore a 25 ppm), piuttosto che all individuazione di un rifiuto come recuperabile (verifica dei parametri indicati alla singola voce dei D.M. 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161 come caratteristiche del rifiuto ). Come anticipato, per i rifiuti destinati ad alcune tipologie di impianti di gestione, sono previste periodicità minime per l esecuzione delle analisi di caratterizzazione: nel caso delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi la periodicità minima è biennale 34, in quelli delle operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e della collocazione di rifiuti in discarica la periodicità minima è annuale 35, mentre per gli impianti che non siano discariche - autorizzati secondo la procedura ordinaria il D.Lgs. 152/2006 non prescrive nulla in proposito, lasciando agli enti che rilasciano i titoli abilitativi per l esercizio delle operazioni di gestione la facoltà di disporre la frequenza di esecuzione delle analisi nell ambito delle prescrizioni autorizzatorie Selezione dei fornitori e conferimento dei rifiuti La valutazione della possibilità di trasporto con mezzi aziendali A seguito delle modifiche introdotte al Codice dell Ambiente dal D.Lgs. 4/2008, al produttore di rifiuti speciali non pericolosi non è più consentito trasportare i rifiuti derivanti dalla propria attività dal luogo nel quale sono stati prodotti sino ad un impianto di recupero o di smaltimento servendosi di mezzi aziendali non iscritti all Albo gestori ambientali 36. La condizione per poter effettuare il trasporto dei rifiuti non pericolosi o di piccole quantità (inferiori a 30 chilogrammi o litri al giorno) di rifiuti pericolosi derivanti dalla propria attività è ora costituita dall iscrizione all Albo gestori ambientali ex art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006. Deve essere notato, in proposito, che le modifiche apportate dal D.Lgs. 4/2008 al testo originario della norma 37 non consentono più di distinguere fra operazioni di trasporto di propri rifiuti che si svolgono come attività ordinaria e regolare, per le quali era prescritta l iscrizione all Albo, e quelle che, non avendo tali caratteristiche, in passato non comportavano tale obbligo. Oggi è dunque necessario iscriversi all Albo con la procedura richiamata per poter trasportare anche occasionalmente rifiuti non pericolosi o piccole quantità di rifiuti pericolosi derivanti dalla propria attività, inoltre la possibilità di beneficiare di queste modalità d iscrizione semplificate è condizionata al fatto che: «tali operazioni [di trasporto di rifiuti] costituiscano parte integrante e accessoria dell organizzazione dell impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti» Selezione dei trasportatori La verifica dell adeguatezza dell iscrizione all Albo di un impresa di trasporto di rifiuti richiede due passi fondamentali. In primo luogo, dopo aver chiaramente e univocamente determinato la classificazione del rifiuto mettendo in atto tutte le cautele esposte nel capitolo relativo a tale processo, è necessario controllare che se il rifiuto è: - un rifiuto recuperabile non pericoloso l impresa sia iscritta mediante procedura semplificata alla seconda categoria dell Albo nazionale gestori ambientali; - un rifiuto speciale non pericoloso l impresa sia iscritta alla quarta categoria e possa L art. 11, comma 2, del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 prescrive una periodicità almeno annuale dei certificati con i quali deve essere documentata la conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità previsti per la specifica categoria di discarica. Il D.M. 5 febbraio 1998, relativo al recupero di rifiuti non pericolosi, prescrive una periodicità almeno biennale delle analisi (art. 8, comma 4), mentre il D.M. 161/2002, che disciplina il recupero di rifiuti pericolosi, prevede una periodicità almeno annuale (art. 7, comma 3). 34. Articolo 8, comma 4, D.M. 5 febbraio Articolo 7, comma 3, D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e art. 11, comma 2, del D.Lgs. 13 genaio 2003, n Come invece avveniva prima dell entrata in vigore del D.Lgs. 152/ Ci si riferisce alla modifica del comma 8 dell articolo citato che ha espunto il riferimento alla attività ordinaria e regolare di trasporto di propri rifiuti quale presupposto per l obbligo di iscrizione. 38. D.Lgs. 152/2006, art. 212, comma 8.

15 30 esibire la lettera di accettazione della fideiussione da parte dell Albo che rende efficace l iscrizione; - un rifiuto recuperabile pericoloso (ciò non è possibile nel caso dei RAEE) l impresa sia iscritta mediante procedura semplificata alla terza categoria dell Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; - un rifiuto speciale pericoloso l impresa sia iscritta alla quinta categoria e possa esibire la lettera di accettazione della fideiussione da parte dell Albo che rende efficace l iscrizione. In secondo luogo, dovrà essere verificata la presenza del codice identificativo tratto dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (Codice CER) assegnato al rifiuto prodotto o detenuto nel provvedimento di iscrizione all Albo dell impresa di trasporto. In fase di controllo della validità delle iscrizioni all Albo è indispensabile ricordare che le imprese iscritte alla seconda, terza, quarta e alla quinta categoria 39 possono operare per cinque anni prima di dover richiedere il rinnovo dell iscrizione. A tale proposito è opportuno sapere che l Albo nazionale gestori ambientali ha pubblicato sul proprio sito internet ( l elenco degli iscritti e che per un controllo più approfondito di una singola posizione è possibile richiedere una visura alla Sezione regionale (o provinciale, nel caso di Trento e Bolzano) dell Albo territorialmente competente (quella della regione o della provincia autonoma nella quale è ubicata la sede legale dell impresa di trasporto). Infine, è decisivo rilevare che anche il più scrupoloso controllo delle iscrizioni dei trasportatori si rivela del tutto incompleto se non adeguatamente accompagnato da un controllo altrettanto meticoloso delle autorizzazioni degli impianti ai quali il rifiuto dovrà essere conferito. Per quanto ciò possa apparire paradossale, uno dei più frequenti errori nella gestione dei rifiuti è quello di limitare la verifica dei titoli abilitativi alla sola fase di trasporto. semplificata (comunicazione di inizio attività ex art. 216, D.Lgs. 152/2006) al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti; - è un rifiuto speciale pericoloso l impresa che gestisce l impianto deve essere autorizzata mediante procedura ordinaria (ex art. 208, D.Lgs. 152/2006) e deve poter esibire la lettera di accettazione della fideiussione da parte dell Autorità che ha rilasciato l autorizzazione in quanto quest ultima rende efficace l iscrizione. Con riferimento agli impianti gestiti da soggetti diversi rispetto ai titolari dell autorizzazione alla gestione dello stesso è necessario verificare che tali imprese siano iscritte alla sesta categoria dell Albo prevista per coloro che intendono gestire impianti fissi di titolarità di terzi. Anche in questo caso sarà necessario verificare che l impresa disponga della lettera di accettazione della fideiussione da parte dell Albo. Come nel caso dei trasportatori, dovrà essere verificata nel provvedimento di autorizzazione la presenza del codice identificativo tratto dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (Codice CER) che si è assegnato al rifiuto prodotto o detenuto. Tale controllo non è sempre agevole nei casi in cui l impianto è stato autorizzato sulla base delle procedure semplificate: non tutte le province, infatti, riportano sull atto che attesta l iscrizione dell impresa al Registro provinciale l elenco delle tipologie di rifiuti e dei relativi codici CER che possono essere sottoposte ad operazioni di recupero dall impianto. In questo caso è necessario richiedere al potenziale fornitore del servizio di recupero copia, eventualmente dichiarata conforme all originale, della comunicazione di inizio attività inviata alla provincia e delle sue successive modifiche o integrazioni. Infine, è doveroso rilevare che le verifiche dei titoli abilitativi dei trasportatori e degli impianti di gestione devono essere condotte anche se si scelto di servirsi di intermediari Selezione degli impianti di destinazione Per poter verificare l adeguatezza di un operatore rispetto alle esigenze di recupero o smaltimento dei propri rifiuti è essenziale essere certi di aver effettuato correttamente sia la classificazione sia l attribuzione del codice CER. La disciplina delle autorizzazioni per la gestione di rifiuti è particolarmente complessa, ma in termini generali si può sinteticamente affermare che se il rifiuto da avviare ad operazioni di gestione: - è un rifiuto recuperabile non pericoloso l impresa che gestisce l impianto deve essere iscritta mediante procedura semplificata (comunicazione di inizio attività ex art. 216, D.Lgs. 152/2006) al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti; - è un rifiuto speciale non pericoloso l impresa che gestisce l impianto deve essere autorizzata mediante procedura ordinaria (ex art. 208, D.Lgs. 152/2006) e deve poter esibire la lettera di accettazione della fideiussione da parte dell Autorità che ha rilasciato l autorizzazione in quanto quest ultima rende efficace l iscrizione; - è un rifiuto recuperabile pericoloso (e ciò non è possibile nel caso dei RAEE) l impresa che gestisce l impianto deve essere iscritta mediante procedura 5.3 Emissione del formulario identificativo del rifiuto Il D.Lgs. 22/1997 ha istituito un formulario di identificazione per il trasporto, effettuato da imprese o enti, di qualsiasi genere di rifiuto 40. Il formulario è stato in seguito definito con D.M. 1 aprile 1998, n L art. 193 del D.Lgs. 152/2006 ha confermato la prescrizione, demandando la regolamentazione di un nuovo modello di formulario all emanazione di un decreto ministeriale 42. Sino all entrata in vigore di tale decreto - che disciplinerà non solo le modalità di numerazione, vidimazione e gestione del medesimo ma anche le specifiche responsabilità del produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario - relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario continua ad applicarsi il D.M. 1 aprile 1998, n Durante il trasporto effettuato da imprese o enti, specifica il D.Lgs. 152/206, i rifiuti, devono essere accompagnati dal formulario di identificazione, le uniche eccezioni a questo principio sono costituite: dal trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio E alla prima categoria, nel caso in cui si tratti della raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati. Cfr. Articolo Pubblicato in G.U. 13 maggio 1998, n Si veda il comma 5 dell articolo citato.

16 32 pubblico di raccolta; dai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri 43 ; dalle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio. 44 L art. 193, comma 1, del medesimo decreto legislativo ha inoltre definito l insieme di dati essenziali da riportare sul formulario di identificazione del rifiuto: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell istradamento; e) nome e indirizzo del destinatario. L acquisto dei formulari è sottoposto alle prescrizioni del decreto del Ministero delle Finanze 29 novembre , ovvero per quanto applicabili - alle disposizioni che regolano la cessione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti. La lettera b) del sesto comma dell art. 193 del D.Lgs. 152/2006 dispone che prima di essere posto in uso il formulario deve essere numerato e vidimato ( gratuitamente e senza alcun diritto o imposizione tributaria ) presso l Agenzia delle entrate (in precedenza definito Ufficio del registro ), presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso gli uffici regionali o provinciali competenti in materia di rifiuti. È inoltre necessario accertarsi che la fattura di acquisto che, come di norma, deve essere registrata sul libro IVA acquisti - riporti gli estremi seriali e numerici relativi al lotto di formulari (stampati da tipografie ufficialmente autorizzate) che, previa vidimazione, si intende porre in uso. Il citato D.M. 29 novembre 1978 dispone, infatti, che gli acquirenti devono prendere in carico i moduli acquistati, annotandoli in apposito registro [...], con la specificazione della data di annotazione, della data di ricevimento degli stampati, nonché degli elementi di identificazione della tipografia fornitrice [...] e del numero degli stampati acquistati con l indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale. Premesso che l emissione del formulario, intesa come atto con il quale ci si assume la responsabilità in merito a quanto dichiarato nel documento di trasporto, è una prerogativa esclusiva del produttore o del detentore del rifiuto, è necessario precisare che il modulo che si utilizza può essere stato acquistato, vidimato e registrato dal trasportatore. Quest ultimo, infatti, ha la facoltà - e non l obbligo - di concedere l uso dei propri formulari ai clienti, allo scopo di agevolare i produttori di piccole quantità di rifiuti che altrimenti si vedrebbero costretti ad acquistare un numero di moduli eccessivo rispetto alle loro effettive necessità. Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore ( il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene ), controfirmato dal trasportatore e sottoscritto dal gestore dell impianto di recupero o smaltimento. Più precisamente la prima copia del formulario deve rimanere al produttore del rifiuto fin dal momento della partenza del carico, mentre al trasportatore dovranno essere consegnate le rimanenti copie. Il trasportatore, dopo aver ottenuto la sottoscrizione del formulario da parte del gestore dell impianto di destinazione allo scopo di dimostrare l avvenuta accettazione del carico, trattiene la seconda copia, mentre la terza è di competenza del gestore dell impianto e la quarta deve essere restituita, per il tramite del trasportatore, al produttore o detentore del rifiuto. Si ricorda, inoltre, che: deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal codice (CER) e dalla descrizione. A tale ultimo fine, al punto 4 del formulario, voce Descrizione dovrà riportarsi l aspetto esteriore dei rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, tenuto conto che la descrizione del CER non è sempre esaustiva, soprattutto in riferimento ai codici che recano negli ultimi due campi numerici le cifre «99». 46 Il modulo, oltre a prevedere un intestazione nella quale deve essere riportata la numerazione progressiva e la data di emissione, è articolato in cinque sezioni. La prima richiede l indicazione dei soggetti coinvolti: produttore o detentore del rifiuto e luogo dal quale ha inizio il trasporto; destinatario, indirizzo dell impianto di destinazione e estremi dell autorizzazione e/o dell iscrizione all Albo delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti (per i gestori di impianti di titolarità di terzi); trasportatore ed estremi dell iscrizione all Albo delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti. All indicazione dell eventuale commerciante o intermediario, pur prescritta, non è dedicato alcuno spazio, ma la Circolare del Ministero dell Ambiente 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, emanata allo scopo di fugare i molteplici dubbi interpretativi suscitatati dalla pubblicazione del D.M. 145/1998, ha precisato che questa informazione deve essere riportata nello spazio del modulo riservato alle annotazioni (seconda sezione). Nella terza sezione del modulo è necessario riportare le indicazioni indispensabili ad identificare con precisione il rifiuto trasportato: descrizione, codice CER e nome codificato del rifiuto; caratteristiche di pericolo (per i rifiuti pericolosi); il numero di colli o contenitori; la destinazione a recupero o smaltimento del rifiuto trasportato; le caratteristiche chimico/fisiche (per i rifiuti destinati allo smaltimento in discarica); la quantità espressa in chilogrammi o litri, con la possibilità di indicare un peso solo stimato «da verificarsi a destino» (nel caso in cui i rifiuti siano individuabili in termini di unità numeriche, l indicazione delle «Quantità» può essere espressa indicando anche il numero delle unità trasportate); l indicazione se il trasporto dei rifiuti sia assoggettato alla normativa ADR (trasporto su strada di merci pericolose) o RID (trasporto ferroviario di merci pericolose); il percorso previsto, da indicare solo se diverso dal più breve. Nella quarta sezione devono essere apposte le firme del produttore o detentore e Art. 193, comma 4, D.Lgs. 152/2006. Art. 266, comma 5, D.Lgs. 152/2006. Pubblicato in G.U. 30 novembre 1978, n Circolare 4 agosto 1998, n GAB/DEC/812/98, punto 1, lettera O., pubblicata in G.U. 11 settembre 1998, n. 212.

17 34 del trasportatore, deve essere indicato il nome e cognome del conducente e la targa del veicolo utilizzato per il trasporto, oltre alla data e all ora di inizio del trasporto. Nella quinta sezione, infine, il destinatario deve precisare la data di ricezione del carico e apporre la propria firma, dichiarando se accetta o meno (in tutto o in parte) il rifiuto conferitogli. A differenza che in passato, il legame fra formulario e registrazioni sul libro di carico e scarico, per le attività tenute alla compilazione di quest ultimo, è ora molto stretto. Il nuovo modello di registro di carico e scarico (nella versione per i produttori, i trasportatori e i gestori di impianti), infatti, non richiede l indicazione della ragione sociale, dell indirizzo e degli estremi dei titoli abilitativi degli altri soggetti coinvolti. Nel caso in cui il registro sia utilizzato da produttore, ad esempio, non è prevista l indicazione dei dati del trasportatore e del gestore dell impianto al quale il rifiuto è destinato. Per questo motivo sul registro devono essere annotati gli estremi identificativi completi del formulario, sul quale sono riportate le informazioni relative al trasportatore e al gestore dell impianto, e sul formulario di trasporto deve essere riportato il numero di movimento del registro (e non il poco chiaro: numero registro ). L art. 193, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 dispone che le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni dalla data di emissione, ma il medesimo decreto all art. 190, comma 3, dispone che: I registri integrati con i formulari di cui all articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell ultima registrazione, ad eccezione di quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato [...]. In considerazione della necessità d integrare i registri con i formulari, nei casi in cui vige l obbligo di tenuta del libro di carico e scarico i formulari devono perciò essere conservati per il periodo di tempo prescritto per il registro. La corretta compilazione del formulario richiede necessariamente l indicazione della quantità di rifiuto trasportata e nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione - precisa la Circolare ministeriale - si dovrà aver cura di barrare la casella relativa alla voce peso da verificarsi a destino. In realtà è consigliabile avvalersi sempre di questa possibilità, in considerazione del fatto che, salvo casi molto particolari, di norma fa fede la quantificazione del rifiuto operata dal gestore dell impianto di destinazione. La facoltà di non emettere il formulario per il trasporto occasionale e saltuario di piccole quantità di rifiuti non pericolosi 47 (che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri) effettuato dal produttore dei medesimi non trova riscontro in un analoga disposizione che consenta ai gestori degli impianti di accettare rifiuti provenienti da enti o imprese che non siano accompagnati dal formulario di identificazione. Questa possibilità, però, oltre ad essere di fatto preclusa da un mancato coordinamento normativo, è anche inopportuna, in quanto priva il produttore sia della possibilità di documentare in modo agevole il corretto avvio al recupero o allo smaltimento del rifiuto, sia di limitare la propria responsabilità per i danni ambientali eventualmente provocati da una scorretta gestione del rifiuto presso l impianto. Il formulario deve essere emesso anche in caso di trasporto, effettuato con propri mezzi, di un rifiuto speciale assimilato alla piattaforma di raccolta, in quanto l articolo 193 del D.Lgs 152/2006 non prevede esoneri per questo tipo di trasporti. La restituzione della quarta copia al mittente è di fondamentale importanza. Si deve considerare, infatti, che mentre il D.P.R. 915/1992 prevedeva che il produttore fosse responsabile dei danni ambientali eventualmente generati dai propri rifiuti fino ad avvenuto smaltimento finale, dall entrata in vigore del D.Lgs. 22/1997 la responsabilità del produttore o del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa (art. 10, comma 3, del D.Lgs. 22/1997): a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati [...], a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario [...] controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi di conferimento [...], ovvero, alla scadenza del predetto termine, abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia la mancata ricezione. 5.4 Istituzione e movimentazione dei registri di scarico e scarico L articolo 190, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 individua i soggetti tenuti ad istituire e movimentare i registri di carico e scarico. A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 4/2008, attualmente tale insieme comprende: 48 chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti ; 49 le imprese e gli enti che esercitano attività di recupero o di smaltimento di rifiuti; 50 i commercianti e gli intermediari di rifiuti ; i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti 51 ; le imprese e gli enti produttori iniziali 52 di rifiuti pericolosi; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) [c) rifiuti da lavorazioni industriali; d) rifiuti da lavorazioni artigianali; g) rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti; fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue; fanghi da abbattimento di fumi] Art. 193, comma 4, del D.Lgs. 152/2006. Con l esclusione delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (D.Lgs. 152/2006, art. 189, comma 3). Autorizzata con procedura ordinaria o semplificata. Per gli intermediari e i commercianti di rifiuti senza detenzione dei medesimi è previsto l impiego di uno specifico modello di registro di carico e scarico. In proposito deve essere precisato che ai sensi dell art. 190, comma 8, sono esonerate dall obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, purché «dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle 52. vigenti normative», le organizzazioni dei produttori di imballaggi che organizzano la gestione dei propri rifiuti di imballaggio [art. 221, comma 3, lett. a)] oppure che mettono in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi [art. 221, comma 3, lett. c)]; i consorzi costituiti dai produttori per ciascun materiale di imballaggio (art. 223); il consorzio nazionale imballaggi (art. 224); i produttori e importatori di pneumatici che provvedono alla gestione dei medesimi (art. 228); i consorzi per la raccolta ed trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (art. 233), per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (art. 234), per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (art. 235), per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (art. 236). Nella prima versione del D.Lgs. 152/2006, precedente all entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008, l obbligo

18 36 L obbligo di istituire e movimentare il registro, quindi, nel caso dei rifiuti da attività commerciale, è fondamentalmente legato all avvenuta produzione di rifiuti speciali classificati come pericolosi. Nel caso delle attività commerciali i registri devono essere tenuti (art. 190, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006) presso: ogni luogo in cui vengano prodotti rifiuti speciali pericolosi o rifiuti non pericolosi delle tipologie in precedenza indicate. Per quanto riguarda, quindi la produzione di rifiuti il registro si riferisce non all impresa, bensì alla singola unità locale della stessa. L art. 190, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 prescrive che i registri debbano essere conservati per cinque anni dalla data dell ultima registrazione annotata sul registro. La decisione in merito alla necessità di istituire e movimentare il registro di carico e scarico dei rifiuti comporta, in alcuni casi, una serie di difficoltà. Mentre non v è dubbio che siano necessariamente tenuti ad adempiere agli obblighi di registrazione i soggetti: 53 autorizzati, secondo le procedure ordinarie o quelle semplificate, ad effettuare operazioni di gestione dei rifiuti, che esercitano attività di intermediazione e di commercio di rifiuti senza detenzione dei medesimi, 54 iscritti all Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti, con l eccezione costituita dai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti 55, nel caso dei semplici produttori di rifiuti speciali sono necessarie valutazioni ulteriori. In particolare è necessario prendere atto che dal novero dei rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali devono essere esclusi, in quanto rubricati sotto lettere diverse dalla c) nell elencazione dei rifiuti speciali operata con l articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti da attività agro-industriali - lettera a) - oppure i rifiuti costituiti da macchinari o apparecchiature deteriorati od obsoleti - lettera i), sempre che, naturalmente, questi ultimi non siano da classificare come pericolosi. Per quanto riguarda i rifiuti speciali non pericolosi, indipendentemente dall attività esercitata dal produttore dei medesimi, è opportuno considerare che le tipologie di rifiuti legittimamente conferite al servizio pubblico di raccolta perché assimilate agli urbani, divenendo rifiuti urbani e dovendo essere dichiarate nel MUD dal Comune non danno luogo all obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dell impresa che li ha prodotti. Le considerazioni in precedenza esposte mettono ancora una volta in luce l estrema importanza della rigorosa classificazione dei rifiuti prodotti ai fini di una corretta gestione degli stessi. Con il decreto del Ministero dell Ambiente n. 148 del 1 aprile 1998 è stato individuato, in attuazione dell art. 18, comma 2, del D.Lgs. 22/1997, un modello uniforme di registro di carico e scarico. Più precisamente, il decreto ministeriale citato definisce i contenuti informativi di due distinti registri: il primo ( Modello A ) deve essere utilizzato dai produttori di rifiuti speciali, dai soggetti che esercitano attività di recupero o di smaltimento, dai trasportatori professionali di rifiuti prodotti da terzi e da coloro che svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti che comporti la detenzione di questi ultimi; il secondo registro ( Modello B ) è specificamente rivolto alla documentazione dell attività svolta dai commercianti di rifiuti che non li detengono (non trasportano, stoccano o trattano rifiuti) e dagli intermediari. I registri prima di essere posti in uso devono essere numerati e vidimati presso le Camere di Commercio territorialmente competenti, ma se si è preferito impiegare un software per la gestione delle movimentazioni dei rifiuti è possibile procedere alla vidimazione di singoli fogli di carta formato A4 numerati progressivamente 56, sui quali il programma stamperà sia i contenuti informativi sia il format grafico previsto per il registro. L art. 190, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 precisa la periodicità con la quale devono essere eseguite le annotazioni sui registri: per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo, vale a dire dal momento in cui il rifiuto viene caricato sul mezzo che lo trasporterà all impianto di recupero o di smaltimento; per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dall effettuazione del trasporto; per i commercianti, gli intermediari (senza detenzione dei rifiuti) e i Consorzi almeno entro dieci giorni lavorativi dall effettuazione della transazione relativa; per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero, di smaltimento e di commercio o intermediazione con detenzione dei rifiuti, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. I piccoli produttori di rifiuti non pericolosi (quantitativo minore o uguale a 10 t/ anno) e i produttori di rifiuti pericolosi (quantitativo minore o uguale a 2 t/anno) possono adempiere all obbligo di tenuta del registro di carico e scarico anche tramite le organizzazioni di categoria o le loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile (art. 189, comma 4), mantenendo presso la sede dell impresa copia dei dati trasmessi. Gli errori materiali di compilazione del registro di carico e scarico devono essere corretti secondo le regole normalmente in uso per i libri contabili e gli altri registri ufficiali dell azienda: la cancellazione di un dato deve essere effettuata tracciando una riga che consenta comunque di leggere il dato che si intende rettificare, non sono consentite abrasioni e la rettifica deve essere datata e siglata. La casella annotazioni di ogni singolo movimento di carico o scarico deve essere utilizzata per motivare la necessità della rettifica che è stata operata, ad esempio la discordanza tra peso stimato e peso verificato presso l impianto di destinazione. A questo proposito è importante rilevare che, tranne nel caso in cui ciò non appaia in alcun modo giustificato, per consuetudine, e non per disposizione di legge, il peso da riportare nel registro è quello verificato presso l impianto di destinazione del singolo carico di rifiuti. Per questo motivo, allo scopo di evitare frequenti rettifiche, il produttore del rifiuto può accordarsi con il gestore dell impianto di recupero o di smaltimento per farsi trasmettere il peso verificato a destino entro il sussisteva per: le imprese gli enti che producono rifiuti pericolosi (art. 189, comma 3). Rispettivamente, secondo gli articoli 215 e 216 o secondo l art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Secondo le prescrizioni dell articolo 212 del D.Lgs. 152/ Si tratta dei soggetti di cui all art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, esonerati dall obbligo di registrazione dei rifiuti trasportati ex art. 190m del medesimo decreto. 56. Si veda in proposito il comma 6 dell art. 190 del D.Lgs. 152/2006.

19 38 termine previsto per la registrazione del movimento di scarico (dieci giorni lavorativi) e procedere alla registrazione del movimento utilizzando i dati forniti dall impianto Il modello unico di dichiarazione ambientale Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), introdotto dalla Legge 25 gennaio 1994, n allo scopo di unificare e semplificare una parte consistente degli adempimenti previsti dalla normativa ambientale, sanitaria e relativa alla sicurezza degli impianti, ha raggiunto solo in parte gli obiettivi di snellimento amministrativo auspicati. Ad oggi, infatti, il MUD incorpora solamente gli obblighi di comunicazione previsti in materia di produzione, raccolta e gestione dei rifiuti (compresi quelli derivanti dal recepimento della Direttiva sui veicoli fuori uso); di immissione sul mercato nazionale e di riutilizzo degli imballaggi e di emissioni in atmosfera e scarichi idrici derivanti da impianti assoggettati alla Direttiva IPPC (96/61/CE) o individuati dal Regolamento comunitario 166/2006. I soggetti tenuti alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione, limitando l esposizione agli obblighi di documentazione degli esercizi commerciali, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 152/2006 e dai successivi provvedimenti di modifica o integrazione, sono i seguenti: le imprese e gli enti ( produttori iniziali ) che, nel corso dell anno al quale la dichiarazione si riferisce, abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento rifiuti speciali pericolosi; le imprese e gli enti ( produttori iniziali ) che, nel corso dell anno al quale la dichiarazione si riferisce, abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti o costituiti da fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, da fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall abbattimento di fumi e che abbiano complessivamente un numero di dipendenti (non di addetti) superiore a dieci. A seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 è il CONAI (consorzio nazionale imballaggi) in luogo delle singole imprese a provvedere alla compilazione della sezione del MUD dedicata all immissione di imballaggi sul mercato nazionale e al riutilizzo degli stessi. L obbligo continua a sussistere a livello di singola impresa per: i produttori di imballaggi che hanno organizzato autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale e i produttori di imballaggi che hanno messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, che sono tenuti a comunicare annualmente tramite il MUD i dati relativi al «quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale». Tra gli altri soggetti tenuti a presentare il modello unico di dichiarazione ambientale vi sono anche: 57. Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale, pubblicata in G.U. 31 gennaio 1994, n. 24. i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro disciplinato dal decreto ministeriale 25 settembre 2007 n. 185, che dovranno, a partire dal 2010, comunicare con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo, secondo quanto disposto dall art. 13, comma 6, del D.Lgs. 151/2005, il quantitativo e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate. I moduli da utilizzare per la presentazione della dichiarazione ambientale di un impresa sono i seguenti: - Sezione anagrafica: deve essere sempre compilata in quanto contiene i dati identificativi della specifica unità locale dell azienda alla quale la dichiarazione si riferisce. Sulla Sezione anagrafica deve essere posta la prima delle due firme (la seconda deve essere apposta sulla Scheda riassuntiva) del legale rappresentante o di un suo delegato. - Scheda anagrafica semplificata: svolge la medesima funzione della scheda anagrafica, ma è utilizzabile unicamente dai produttori di rifiuti ammessi a beneficiare del regime semplificato; - Scheda rifiuto: deve essere sempre compilata (una Scheda rifiuto per ognuno dei rifiuti - diversi da quelli conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuti assimilati agli urbani - prodotti, avviati al recupero o allo smaltimento) in quanto contiene i dati relativi: alla produzione di uno specifico rifiuto; 1. alla ricezione di uno specifico rifiuto proveniente da un altra unità locale (anche se appartenente all azienda dichiarante - ciò può avvenire solo in presenza di una autorizzazione alla messa in riserva o al deposito preliminare) e da sottoporre ad operazioni di recupero o smaltimento; 2. alla produzione di un rifiuto avvenuta al di fuori dell unità locale nel corso di operazioni di costruzione, demolizione e scavo (limitatamente ai rifiuti pericolosi) o di bonifica; 3. ai quantitativi di quello specifico rifiuto affidati a terzi autorizzati per un attività di solo trasporto (conferiti a trasportatori di rifiuti speciali o di rifiuti recuperabili iscritti all Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti); 4. ai quantitativi di quello specifico rifiuto affidati a terzi autorizzati per un attività di recupero o smaltimento (conferiti ad impianti di recupero o smaltimento di rifiuti speciali o di rifiuti recuperabili debitamente autorizzati); 5. ai quantitativi di rifiuti trasportati da un azienda che svolge a titolo professionale il trasporto di rifiuti speciali o recuperabili. - Scheda rifiuto semplificata: svolge la medesima funzione della scheda rifiuto, ma è utilizzabile unicamente dai produttori di rifiuti ammessi a beneficiare del regime semplificato; - Moduli da allegare ad ognuna delle Schede rifiuto (alle Schede rifiuto semplificate non deve essere allegato alcun modulo): RT: per documentare ognuna delle unità locali dalle quali ha avuto origine il flusso di rifiuti ricevuti presso l impianto autorizzato al quale si riferisce la dichiarazione (questi moduli devono essere compilati esclusivamente nel caso in cui la dichiarazione sia relativa ad un impianto che riceve rifiuti prodotti in altre unità locali appartenenti all azienda dichiarante o a terzi) o trasportati da un soggetto iscritto all Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; RE: questo modulo si riferisce alla produzione di rifiuti avvenuta in cantieri temporanei esterni alla unità locale alla quale si riferisce la dichiarazione; 39

20 40 TE: deve essere compilato esclusivamente se il trasportatore professionale di rifiuti al quale sono stati affidati i rifiuti prodotti nell unità locale alla quale si riferisce la dichiarazione era un soggetto diverso dal gestore dell impianto di recupero o smaltimento al quale il carico era destinato (per esempio, trasportatore professionale di rifiuti Bianchi S.r.l., impianto di destinazione gestito dalla Rossi S.p.A. ). Non deve essere compilato se il trasporto è avvenuto con mezzi di trasporto del produttore del rifiuto o con mezzi (debitamente iscritti all Albo gestori ambientali) di proprietà dell impresa che gestisce l impianto autorizzato al quale il carico è destinato; DR: questo modulo deve sempre essere compilato nel caso in cui nel corso dell anno di riferimento della dichiarazione lo scarto al quale si riferisce la Scheda rifiuto sia stato avviato allo smaltimento o al recupero presso altra unità locale; Modulo gestione: questo modulo deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui la dichiarazione sia relativa ad un attività autorizzata di messa in riserva (stoccaggio preliminare al recupero), di deposito preliminare (stoccaggio preliminare allo smaltimento) o di smaltimento o recupero Modulo Articolo 13: questo modulo deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui la dichiarazione sia relativa alla gestione di un impianto di smaltimento esercitata in base ad ordinanza di cui all art. 13 del D.Lgs. 22/1997 e successive integrazioni e modifiche. - Sezione imballaggi: deve essere compilata dal CONAI, in sostituzione delle imprese consorziate, oppure dai produttori di imballaggi che hanno organizzato autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale oppure hanno messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi. Scheda riassuntiva: deve sempre essere compilata in quanto contiene il riepilogo delle sezioni e dei moduli della dichiarazione allegati alla stessa. Sulla Scheda riassuntiva deve essere apposta la seconda delle firme (del legale rappresentante o di un suo delegato) richieste dalla modulistica. I moduli diversi rispetto a quelli in precedenza elencati dovranno essere utilizzati esclusivamente da soggetti che svolgono attività di gestione dei rifiuti urbani e di intermediazione di servizi di smaltimento. Tali moduli (CS, RU, RST, DRU, Costi di Gestione, MDCR, INT, UO, UD) non dovranno quindi essere né compilati né allegati alla dichiarazione di un impresa che non svolge questo genere di attività. Ad ogni Scheda rifiuto, allo scopo di documentare il flusso di rifiuti in uscita dall unità locale alla quale si riferisce la dichiarazione verso impianti di recupero o smaltimento, dovrà essere allegata una pluralità di moduli TE - rifiuto conferito a terzi per attività di solo trasporto - e/o DR - destinazione del rifiuto al fine di precisare i trasportatori o gli impianti di destinazione impiegati. Il produttore di rifiuti speciali che ha conferito i rifiuti ad un vettore (un trasportatore professionale di rifiuti che non è al contempo il gestore dell impianto di recupero o smaltimento al quale i rifiuti sono destinati) deve allegare alla Scheda RIF sia il modulo TE (elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto), sia il modulo DR (destinazione del rifiuto). Negli altri casi, trasporto effettuato dal produttore dei rifiuti o da un soggetto coincidente con il destinatario del carico, si limiterà ad allegare il modulo DR. Il criterio di scelta delle sezioni da compilare (in questo caso, infatti, non vi è la necessità di allegare alcun modulo) è valido anche per le nuove schede rifiuto semplificate. Le imprese che nel corso dell anno di riferimento della dichiarazione hanno conferito al servizio pubblico di raccolta rifiuti speciali pericolosi 58 (si tratta di un eventualità del tutto remota, dato che i rifiuti pericolosi non sono assimilabili agli urbani e pertanto il Comune avrebbe dovuto istituire uno specifico servizio integrativo rispetto a quello relativo alla raccolta dei rifiuti urbani) non sono tenute, limitatamente alle quantità ed alle tipologie di rifiuti effettivamente conferite al servizio pubblico, alla presentazione del MUD. In altri termini, se non sono stati prodotti rifiuti diversi da quelli avviati allo smaltimento o al recupero per mezzo del gestore del servizio pubblico, la dichiarazione non dovrà essere presentata; nel caso in cui, invece, siano state prodotte altre tipologie di rifiuti per le quali la dichiarazione è prescritta, il MUD dovrà limitarsi a documentare la produzione e la gestione di queste ultime. Ogni MUD è riferito ad una singola unità locale del dichiarante 59, nel caso di imprese o enti dotati di una pluralità di insediamenti sarà quindi necessario presentare un corrispondente numero di dichiarazioni. Le dichiarazioni devono essere spedite con raccomandata semplice o consegnate alla Camera di Commercio territorialmente competente (quella della Provincia nell ambito della quale è situata l unità locale o, nel caso della dichiarazione aziendale relativa agli imballaggi, della sede legale) entro il 30 aprile di ogni anno. I moduli cartacei per la presentazione della dichiarazione sono distribuiti da tutte le Camere di Commercio. Le Camere di Commercio, inoltre, mettono gratuitamente a disposizione un software per la compilazione delle dichiarazioni su supporto informatico. È possibile scaricare il programma dai seguenti siti Internet: Ministero delle attività produttive ( Unioncamere ( Infocamere ( Ecocerved ( oltre che da alcuni siti delle singole Camere di Commercio. Se la dichiarazione viene presentata su supporto magnetico è comunque necessario allegare al floppy disk (opportunamente confezionato allo scopo di evitare danneggiamenti) sia la Sezione anagrafica sia la Scheda riassuntiva stampate su carta formato A4. Entrambi i moduli devono essere firmati dal legale rappresentante della Società o, eventualmente, da un suo delegato (l atto di delega non deve essere allegato al MUD). I diritti di segreteria, finalizzati alla copertura delle spese di informatizzazione delle dichiarazioni e di gestione della banca dati nazionale sui rifiuti e gli imballaggi, ammontano a 15,00 Euro nel caso in cui la dichiarazione venga presentata su carta e a 10,00 Euro per ogni Sezione anagrafica nel caso in cui il MUD venga presentato su supporto magnetico o tramite invio telematico. Con D.P.C.M. 2 dicembre 2008 è stata definita una nuova modulistica per la presentazione della dichiarazione ambientale. Tale decreto troverà applicazione a partire dal 2010 con riferimento ai rifiuti prodotti nel Art. 189, comma 4, D.Lgs. 152/ Per le indicazioni di dettaglio relative alla compilazione della dichiarazione ambientale si rinvia a: Paolo Pipere e Marcello Franco, Modello unico di dichiarazione ambientale, Venezia,

21 42 Capitolo 6 Le prospettive di semplificazione degli adempimenti La bozza di decreto ministeriale di semplificazione degli adempimenti per i distributori è essenziale soprattutto per poter rendere operativo l obbligo di ritiro dei RAEE domestici - o, in attesa di ulteriori modifiche al D.Lgs. 151/2005, delle apparecchiature usate da parte della distribuzione 60. Il tentativo operato dal D.Lgs. 151/2005, infatti, è stato quello di ovviare con l escamotage del ritiro di apparecchi usati dei quali verificare la funzionalità all impossibilità di prevedere il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici ad opera di soggetti, i commercianti di questi beni, sprovvisti delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 208 o 216 del D.Lgs. 152/2006. Un opzione che, come ha confermato la Corte di Giustizia europea, era in evidente e diretto contrasto con la Direttiva 2002/96/CE, in quanto quest ultima prescrive il ritiro di RAEE, e rispetto alla quale sarebbe stata senza dubbio preferibile la previsione di un autorizzazione in via generale ai commercianti di queste apparecchiature. La questione è stata però ulteriormente complicata dalla scelta, o dall errore, di qualificare in modo diverso il ritiro di apparecchi a fine vita dismessi da utilizzatori professionali. In questo caso, infatti, al produttore di apparecchi elettrici ed elettronici è stato posto in capo l obbligo, assistito da sanzioni, di ritirare il rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica, ma non ci è curati dei problemi connessi all autorizzazione all esercizio di attività di messa in riserva o di deposito preliminare dei rifiuti ritirati. Alla dimenticanza, tenta di porre rimedio la bozza di decreto ministeriale volto a introdurre semplificazioni degli adempimenti amministrativi per la distribuzione. Nella bozza di decreto ministeriale viene stabilito che il trasporto di RAEE effettuato da soggetti diversi dai distributori, ma da questi ultimi incaricati, possa avvenire a seguito d iscrizione all Albo gestori ambientali secondo la procedura semplificata di cui all art. 212, comma 8, prevista invece per quanti trasportano rifiuti derivanti dalla propria attività, e che i trasportatori di RAEE conto terzi possano adempiere all obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la conservazione quinquennale degli specifici documenti di trasporto (sostitutivi dei formulari). Sebbene il D.Lgs. 151/2005 non preveda per i distributori nessun obbligo di ritiro dei RAEE professionali (l obbligo esiste per i produttori), la bozza di D.M. introduce la possibilità che i distributori di AEE vengano formalmente incaricati dai produttori di provvedere al ritiro. Il decreto in via di emanazione considera il ritiro dei RAEE professionali da parte del distributore come una fase della raccolta e lo definisce come raggruppamento dei RAEE, stabilendo che la possibilità di effettuare il raggruppamento sia condizionata alla preventiva iscrizione all Albo gestori ambientali. Il raggruppamento può avvenire nel negozio o in altro luogo (anche di terzi) risultante dalla comunicazione all Albo gestori ambientali, l asportazione deve essere almeno mensile e, comunque, quando si raggiungono le 3,5t. Il provvedimento in via di pubblicazione, inoltre, definisce i requisiti dei locali e le modalità di stoccaggio e prescrive la separazione dei RAEE pericolosi da quelli non pericolosi. Il raggruppamento dei RAEE professionali dismessi dagli utilizzatori non comporta la tenuta del registro di carico e scarico per il soggetto che esercita il raggruppamento, in quanto questo adempimento viene sostituito da uno schedario contenente i dati anagrafici dei clienti. Il raggruppamento e il trasporto dei RAEE professionali, secondo la bozza di decreto, potranno essere effettuati anche dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica. La disposizione, inoltre, prevede anche un nuovo documento per il trasporto di RAEE, che sostituirà il formulario in fase di trasporto del rifiuto. Il documento di trasporto verrà predisposto in tre copie, non richiederà preventiva vidimazione e dovrà essere conservato per tre anni. Tale documento consente al trasportatore terzo di adempiere all obbligo di tenuta del registro di carico e scarico. Deve essere ricordato, infine, che il documento di trasporto RAEE non limita la responsabilità del produttore/detentore del rifiuto per gli eventuali danni ambientali causati dal gestore del centro di raccolta Come si è anticipato la Legge 28 febbraio 2008 n. 31, con la quale è stato convertito in legge il decretolegge 31 dicembre 2007 n. 248, ha disposto una modifica al D.Lgs. 151/2005 tale che: «L obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto [di semplificazione degli adempimenti per i distributori, n.d.a.]».

22 44 Strumenti Direttiva 2002/96/CE Allegato I A Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche coperte dalla presente direttiva 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero 8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 10. Distributori automatici D.Lgs. 151/2005 Allegato 1 B Esempi di prodotti che devono essere presi in con siderazione ai fini del presente decreto e che rien trano nelle categorie dell allegato 1 A. L elenco è esemplificativo e non esaustivo. 1. Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni). 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione 1.2 Frigoriferi 1.3 Congelatori 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refri gerazione, la conservazione e il deposito di alimenti 1.5 Lavatrici 1.6 Asciugatrici 1.7 Lavatrici 1.8 Lavastoviglie 1.8 Apparecchi per la cottura 1.9 Stufe elettriche Piastre riscaldanti elettriche 1.11 Forni a microonde 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l ulteriore trasforma zione di alimenti 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento 1.14 Radiatori elettrici 1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventual mente letti e divani 1.16 Ventilatori elettrici 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio Altre apparecchiature per la ventilazione e l e stra zione d aria 2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini del la determinazione delle quote di mercato ai sensi dell articolo 8, comma Aspirapolvere 2.2 Scope meccaniche 2.3 Altre apparecchiature per la pulizia 2.4 Macchine per cucire, macchine per ma glieria, mac chine tessitrici e per altre la vorazioni dei tessili 2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti 2.6 Tostapane 2.7 Friggitrici 2.8 Frullatori, macinacaffé elettrici, altri ap parecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e ap parecchiature per aprire o sigillare con tenitori o pacchetti 2.9 Coltelli elettrici 2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elet trici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo 2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e ap pa rec chia ture per misurare, indicare e registrare il tem po 2.12 Bilance 3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell articolo 8, comma Trattamento dati centralizzato: mainframe minicomputer stampanti 3.2 Informatica individuale: Personal computer (unità cen trale, mouse, schermo e tastiera inclusi) Computer portatili (unità cen trale, mouse, schermo e tastiera inclusi) Notebook Agende elettroniche Stampanti Copiatrici Macchine da scrivere elettriche ed elettro niche Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri pro dotti e apparecchiature per raccogliere, me morizzare, elaborare, presentare o comu ni care informazioni con mezzi elettronici Terminali e sistemi utenti Fax Telex Telefoni Telefoni pubblici a pagamento Telefoni senza filo Telefoni cellulari Segreterie telefoniche e altri pro dotti o apparecchiature per tra smettere suoni, im magini o altre informazioni mediante la te le comunicazione 4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell articolo 8, comma Apparecchi radio 4.2 Apparecchi televisivi 45

23 Videocamere 4.4 Videoregistratori 4.4 Registratori hi-fi 4.6 Amplificatori audio 4.7 Strumenti musicali 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per regi strare o riprodurre suoni o imma gini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suonie immagini diverse dalla telecomunicazione 5. Apparecchiature di illuminazione. 5.1 Apparecchi di illuminazione. Valuta zione in peso ai fini della determina zione delle quote di mercato ai sensi dell articolo 10, comma Tubi fluorescenti 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta inten sità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sor genti luminose ad alogenuri metallici. 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione. 6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione de gli utensili industriali fissi di grandi dimens io n i). 6.1 Trapani 6.2. Seghe 6.3 Macchine per cucire 6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, car teggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzo nare, piegare, curvare o per procedi menti analoghi su legno, metallo o altri materiali 6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o av vitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo 6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo 6.7 Apparecchiature per spruzzare, span dere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo 6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo li bero e lo sport. 7.1 Treni elettrici e auto giocattolo 7.2 Consolle di videogiochi portatili 7.3 Videogiochi 7.4 Computer per ciclismo, immersioni su bacquee, corsa, canottaggio, ecc. 7.5 Apparecchiature sportive con compo nenti elettrici o elettronici 7.6 Macchine a gettoni 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i pro dotti impiantati ed infettati). 8.1 Apparecchi di radioterapia 8.2 Apparecchi di cardiologia 8.3 Apparecchi di dialisi 8.4 Ventilatori polmonari 8.5 Apparecchi di medicina nucleare 8.6 Apparecchiature di laboratorio per dia gnosi in vitro 8.7 Analizzatori 8.8 Congelatori 8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, preve nire, mo nitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo. 9.1 Rivelatori di fumo 9.2 Regolatori di calore 9.3 Termostati 9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o re golazione ad uso domestico o di labo ratorio 9.5 Altri strumenti di monitoraggio e con trollo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra 10. Distributori automatici Distributori automatici, incluse le mac chine per la preparazione e l erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande: a) di bevande calde; b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine, c) di prodotti solidi Distributori automatici di denaro con tante 10.3 Tutti i distributori automatici di qual siasi tipo di prodotto ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici. 47

24 Le aziende italiane e il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche Sintesi dell indagine demoscopica svolta da per 48 indagine è stata realizzata tra il 6 e il 16 aprile 2009 tramite 300 interviste L telefoniche somministrate con il metodo C.A.T.I. (Computer Aided Telephone Interviewing) a un campione di imprese italiane. Sono stati intervistati coloro che all interno delle aziende hanno la responsabilità di gestire i rifiuti elettronici: a seconda della dimensione aziendale si può trattare di un responsabile IT, di un manager della logistica, di un office manager, della figura top di una piccola impresa, etc. Il campione è stato opportunamente segmentato in base all area geografica e alla dimensione aziendale (utilizzando come indicatore sintetico il numero di addetti). Le aziende italiane dichiarano di effettuare la raccolta di carta e cartone nel 91% dei casi, mentre quella della plastica è svolta dai tre quarti (74%). Al terzo posto della classifica dei materiali raccolti in modo differenziato troviamo i rifiuti elettrici ed elettronici (67%). Seguono il vetro (55%) e le pile (51%) e più staccati l alluminio (38%) e il legno (33%). In media ogni azienda raccoglie in modo differenziato 4.1 materiali sui 7 proposti. Possiamo dividere il campione in tre gruppi: il 3% del campione smaltisce tutti i rifiuti in modo indifferenziato, il 17% differenzia la raccolta solo per i materiali più basic (carta/cartone, plastica, vetro), l 80% effettua in modo differenziato la raccolta anche di uno o più materiali non basic (pile, legno, alluminio e come abbiamo visto soprattutto apparecchiature elettriche ed elettroniche). 49

25 50 Sono rilevanti le differenze per area geografica: l indice sintetico di raccolta differenziata nelle aziende creato da AstraRicerche segnala che ottengono un livello medio-alto o alto il 56% delle aziende del Nord-Ovest e il 58% di quelle del Nord-Est, mentre molto staccate figurano le imprese del Centro (41%) e del Sud (42%). Assai rilevante è anche la differenza tra le aziende fino ai 20 addetti (che ottengono un indice medio-alto o alto nel 47% dei casi) e quelle con personale più numeroso (e una dimensione aziendale superiore) che arrivano al 62%. Un discorso analogo vale se concentriamo la nostra attenzione solo sui rifiuti elettrici ed elettronici: la differenza tra il Nord e il resto del Paese è superiore ai 10 punti percentuali (il Nord-Est sfiora l 80% mentre il Sud si ferma al 57%) e quella tra le aziende con meno di dieci addetti (63%) e quelle con più di 20 addetti (78%) è del 15%. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono ampiamente diffuse nelle aziende italiane: tra 9 tipi di prodotti elettronici ogni impresa ne ha in media 6.3 per un totale di 42.8 apparecchi presenti mediamente. La necessità di un corretto ed efficace riciclo di tali apparecchiature non è legata solo alla massiccia presenza in azienda ma anche al tempo di rotazione delle apparecchiature. Vediamo alcuni dati per i principali tipi di strumenti elettronici. Gli apparecchi telefonici da ufficio (fissi e cordless) sono presenti nella quasi totalità delle aziende (98%), i computer (desktop, portatili, servers ) nel 95% dei casi, i fax (analogici o digitali) nel 90%. Fotocopiatrici e stampanti di media-piccola dimensione sono presenti rispettivamente nell 80% e nel 79% delle imprese (le stampanti di grande dimensione sono indicate dal 44%); un po meno gli scanner (65%) e i telefoni cellulari o dispositivi mobili aziendali (61%). Come fanalino di coda troviamo i televisori, che hanno una penetrazione business inferiore a un quarto del campione (22%). Le aziende italiane effettuano in media una rotazione completa della strumentazione elettrica ed elettronica in 5-6 anni, con frequenza decisamente maggiore per i cellulari, i palmari e gli altri dispositivi da usare in mobilità (sostituiti ogni 3 anni e mezzo in media: ma quasi la metà delle aziende effettua una rotazione entro il secondo anno) e inferiore per la telefonia fissa (con rotazione ogni 6.5 anni) e per i televisori (cambiati, di media, ogni 7 anni e mezzo). Ma come si comportano le imprese con le apparecchiature elettriche ed elettroniche che devono dismettere? Il 60% le smaltisce appena non sono più utilizzate mentre il 30% tende ad accumularle, smaltendole a blocchi (utilizzando una delle possibilità previste dall attuale normativa: lo fanno fortemente soprammedia le imprese più grandi: 45%); un consistente 25% afferma di accumulare apparecchiature in azienda perché non ha ancora definito una soluzione di smaltimento e il 9% dovrà affrontare per la prima volta il problema RAEE nei prossimi mesi o al massimo nei prossimi 2-3 anni, non avendo mai effettuato alcuna azione di smaltimento. L effetto-crisi si fa sentire anche in questo ambito: più di un quarto (precisamente il 28%) afferma che il problema dello smaltimento è meno grave in questi ultimi mesi visto che la crisi economica ha spinto a rinviare acquisti e sostituzioni di apparecchiature. Inoltre, il 16% teme che le apparecchiature costituiranno un problema particolarmente grave quando la crisi economica finirà, per effetto di nuovi acquisti di prodotti che andranno a sostituire quelli di cui è stato prolungato l uso in azienda. 51

26 52 53 Il 35% del campione giudica problematico il trattamento dei rifiuti elettronici aziendale: in particolare il 25% indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche costituiscono un problema perché spesso non si hanno sufficienti e chiare informazioni sul loro corretto trattamento, mentre il 16% avverte difficoltà causate dalla troppa burocrazia (il problema è particolarmente avvertito nel Sud - 44% - e al Centro - 37% - mentre è relativa a meno di un azienda su tre nel Nord - 33%). Meno di un azienda su sei (il 16%) vede il problema spesso mitigato dal ricorso al leasing, che trasferisce ad altri il problema del corretto trattamento dei materiali elettronici. Lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (effettuato complessivamente dal 77% delle aziende intervistate) non ha un modus operandi condiviso dalla maggioranza del campione: il 49% afferma che sono i fornitori dei nuovi apparecchi a ritirare i vecchi, il 43% delle imprese si organizza per portare alle piazzole dedicate il materiale (nel Nord-Ovest si raggiunge il 51% e tra le aziende sotto i 10 dipendenti il 49%), mentre circa un terzo del campione (32% - con il Centro al 38% e le aziende più grandi al 65%) si affida a consorzi o aziende specializzate che lo ritirano presso la sede aziendale, mentre il 21% utilizza i servizi di ritiro presso la sede offerte dall azienda municipale (la stessa che effettua anche la raccolta degli altri waste products). Poco più del 2% ammette che la sua impresa smaltisce in modo completamente indifferenziato i rifiuti elettronici (il picco non è al Sud ma nel Nord- Ovest: 5%). Solo l 8% lamenta di sostenere costi troppo elevati per lo smaltimento (con una crescita andando verso sud: 6% al Nord, 9% nel Centro e ben il 14% nel Sud, oltre che con un picco tra le aziende sopra i 20 dipendenti: 19%) mentre il 35% segnala di non sostenere costi rilevanti (quindi più della metà del campione non dà una valutazione sul costo dello smaltimento, possibile indice di una conoscenza mancante o solo parziale del rendiconto economico specifico). È stato chiesto agli intervistati di indicare il profilo di immagine del servizio di smaltimento dei rifiuti ideale. Complessivamente è primaria la richiesta di semplicità: il 92% chiede che la raccolta RAEE sia di facile gestione contabile, permettendo l immediata eliminazione dei beni trattati dallo Stato Patrimoniale; l 84% auspica un servizio veloce, che non faccia perdere tempo, l 81% flessibilità e la possibilità di concordare tempi e modalità di recupero (81%). Il secondo gruppo fondamentale di richieste è relativo all ecologicità: il 93% vuole la garanzia che le piattaforme di stoccaggio siano a norma, sicure per l ambiente circostante; il 92% che l intero processo di raccolta e riciclo sia ecocompatibile; il 90% che il riciclo sia effettivamente svolto e in particolare l 82% che il materiale sia smaltito e non venduto o riutilizzato. L attenzione all ecologia può avere un riscontro positivo per l azienda: il 78% auspica che il fornitore del servizio rilasci un attestato che permetta di comunicare che l impresa ha correttamente agito in questo ambito.

27 54 55 Ma dove deve avvenire lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici? Il 74% chiede che le piazzole siano comode da raggiungere; il 71% che siano aperte molte ore al giorno e con la possibilità di portarvi autonomamente il materiale, senza intermediari (70%); l interesse per il recupero presso la sede è dell 85% del campione (più in dettaglio, il 65% auspica un recupero fuori dalla sede aziendale mentre il 41% gradirebbe la raccolta da parte di attori esterni direttamente intra moenia). Le soluzioni di recupero delle apparecchiature usate presso la sede sono gradite maggiormente al Sud (93%) e al Centro (87%) mentre solo il 77% delle aziende del Nord Ovest ne è fautore, preferendo l uso di piazzole (81%) in misura superiore alle altre aree (tra il 73% e il 75%). Il confronto tra aziende di diversa dimensione mostra che sono le più grandi a preferire il recupero del materiale presso la sede (90% vs l 85% dell intero campione), mentre rilevantissime sono le differenze in merito alle piazzole

28 56 è tenuto a gestire il rifiuto (ad esempio a fronte dell acquisto di un computer, deve ritirare un altro computer usato). Se il rifiuto viene smaltito da un azienda questa non deve sostenere costi, che sono completamente a carico dei produttori. Solo il 40% dei rispondenti (il 52% tra le imprese maggiori e solo il 33% tra le minori) era a conoscenza della normativa (solo un intervistato su 7 il 15% - afferma di conoscerla bene). Si rilevano notevoli carenze informative circa la gratuità del ritiro e dello smaltimento RAEE per le aziende (più della metà era convinta che non ci fossero soluzioni free: 52%, con un picco al 56% tra le aziende minori). Più in generale, la normativa è apprezzata ma ritenuta inefficace perché i decisori aziendali non ne sono ritenuti a conoscenza (40%) e perché i distributori non si occupano in realtà dei prodotti che il cliente smaltirebbe (23%). La valutazione della normativa è positiva: è giusto che il ritiro sia completamente gratuito per le aziende (65%) e che sia il produttore o distributore a occuparsi del prodotto non più utilizzato (60%). 57 (che destano l interesse dell 83% delle aziende minori, il 76% di quelle intermedie e solo il 60% di quelle con un numero di addetti elevato). È stata brevemente illustrata la normativa RAEE leggendo il seguente testo: Da qualche tempo in Italia è attiva la direttiva RAEE (valida sia per i cittadini sia per le aziende), che prevede alcune norme sul riciclo dei prodotti di cui stiamo parlando; ad esempio chi produce o commercializza un prodotto elettrico o elettronico AstraRicerche ha costruito un indice sintetico di apprezzamento della normativa RAEE: il 63% del campione valuta positivamente la normativa (con il 30% che ne è sostenitore convinto); solo l 11% dei rispondenti è convinto che la normativa sia inefficace o inutile, riportando un indice negativo. Il favore per la normativa è trasversale alle varie aree del Paese e risulta particolarmente elevato nelle aziende con più di 20 dipendenti (69% vs 63% dell intero campione). Internet è la fonte più valida e utile per ottenere informazioni sul corretto trattamento delle AEE, anche se altri canali informativi sono indicati da un numero elevato di rispondenti. Vediamo in dettaglio: il 51% cercherebbe informazioni in siti Web dedicati a tematiche ambientali e un identico 51% sempre on line ma su siti di aziende specializzate o consorzi di riciclo; al terzo posto troviamo il tradizionale sempreverde materiale consegnato direttamente in azienda (49%), seguito dal contatto via Web

29 58 o numero verde con la società municipale che si occupa della raccolta dei rifiuti. Le trasmissioni televisive sono ritenute valide e utili dal 41% degli intervistati; seguono le associazioni di imprese (33%) e il commercialista (29%); la classifica è chiusa dai periodici specializzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche (23%) e da quelli non specializzati (17%). Per concludere, gli intervistati hanno affermato che il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un dovere per le aziende (99.0%) ma anche un opportunità per l economia italiana (90%, a conferma di un crescente e ormai ampiamente diffuso link ecologia-economia): crescerà molto nei prossimi anni (89%), mentre si auspica che sia svolto sempre più da organizzazioni offrenti un servizio completo di raccolta dei rifiuti differenziati; d altra parte in Italia la situazione attuale relativa alle AEE è molto arretrata (77%). Coerentemente con le lacune conoscitive manifestate ed espresse durante l intervista, il 56% dei soggetti intervistati afferma che la propria azienda vorrebbe più informazioni sull argomento (e meno di un terzo 32% teme che l attenzione al tema sia solo un modo per far pagare di più ai consumatori e alle aziende). È stato costruito un indice sintetico per rappresentare il favore e l interesse per il riciclo di AEE: il 36% del campione manifesta un favore alto (e a volte altissimo) per il riciclo AEE, a cui si aggiunge un 37% con indice medio-alto; il 21% delle imprese pare essere solo moderatamente interessato all argomento e solo il 6% è fortemente scettico, se non persino oppositore del riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 59

30 60 La ricerca in 8 pillole il 67% delle imprese dichiara di effettuare la raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; rilevanti le differenze tra Nord (ove si supera il 70%) e Centro/Sud (che non raggiunge il 60%) e in base al numero di addetti (la raccolta cresce al crescere della dimensione aziendale) il problema dello smaltimento delle AEE da parte delle aziende (e la corrispondente opportunità per i fornitori di servizi in questo ambito) è intenso e destinato ad aumentare: già oggi il numero di apparecchiature presenti in azienda è in media superiore a 40, con una rotazione ogni 5-6 anni; la sempre maggiore offerta di prodotti elettronici e la crescente adozione da parte delle aziende porteranno a un aumento del numero di apparecchiature presenti in azienda; inoltre i brevi tempi di sostituzione delle apparecchiature che hanno il maggior tasso di crescita (i dispositivi mobile) aggraveranno il problema il problema-raee è innegabile: il 35% avverte difficoltà (per la scarsa informazione o l eccessiva burocrazia) e il 25% dichiara di non aver definito una soluzione di smaltimento; inoltre le difficoltà aumenteranno, dal momento che l attuale crisi economica ha rallentato il ritmo di sostituzione delle apparecchiature, mitigando il problema solo temporaneamente e facendo presagire un deciso aggravamento quando l economia ripartirà (e con essa gli acquisti di devices elettronici) non esiste una soluzione privilegiata per lo smaltimento RAEE: il 43% delle aziende utilizza il fai da te portando il proprio e-waste direttamente alle piazzole, il 48% lo affida al fornitore dei nuovi prodotti e quasi un impresa su tre utilizza aziende e consorzi specializzati; la corretta e completa attuazione della normativa RAEE dovrebbe portare a una sensibile riduzione del trasporto diretto in piazzola da parte delle imprese, a favore di soluzioni più professionali (utilizzando i servizi

31 offerti dai fornitori o dai consorzi di raccolta e riciclo) le imprese italiane auspicano semplicità ed ecologicità: semplicità grazie a una più veloce gestione contabile e a un servizio veloce e flessibile; ecologicità grazie a un processo sicuro e controllato (di trasporto, stoccaggio, distruzione delle apparecchiature e separazione dei loro componenti, ). Due rispondenti su tre gradirebbero un servizio di recupero dell e-waste con raccolta fuori dalla sede la normativa RAEE è scarsamente conosciuta (il 40% la conosce almeno in parte ma solo il 15% afferma di avere una conoscenza qualificata); in particolare è da rilevare che il 52% delle imprese non sa che la normativa prevede l annullamento dei costi per le imprese (principio apprezzato dai due terzi del campione con un terzo che ritiene accettabile, al contrario, il pagamento del servizio di raccolta e riciclo) a fronte di una così debole conoscenza dell argomento e della normativa RAEE, le fonti che vengono ritenute valide e utili per una corretta informazione sono molteplici e variegate, con una lieve prevalenza di Internet (71%: con valori elevati sia per siti dedicati a tematiche ambientali, sia per quelli dei consorzi o aziende di riciclo) sul contatto diretto con interlocutori qualificati (complessivamente 63%: in particolare 33% per le associazioni e 29% per il commercialista); decisamente più deboli le comunicazioni a mezzo stampa (specializzata o non: 32%), superate dal materiale informativo consegnato direttamente in azienda (49%) e dalla TV (41%) la raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche non più utilizzate è un dovere per le aziende (99%) ma anche un opportunità per l economia italiana (90%): l Italia è molto arretrata in questo ambito (77%), non solo per la mancata applicazione della normativa ma anche per le rilevanti lacune informative (lamentate dal 56% degli intervistati). 63

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