Vincenzo Conte 12 lezioni di Cittadinanza e Costituzione

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1 2 Vincenzo Conte 12 lezioni di Cittadinanza e Costituzione

2 8 1 Gli organi costituzionali GLI ORGANI COSTITUZIONALI Che cosa sono Sono organi essenziali per la qualificazione della forma di governo di una comunità statale, al vertice dell organizzazione pubblica in posizione paritaria fra loro e di supremazia nei confronti degli organi ordinari. Quali sono Gli organi costituzionali sono: 34 Come si distinguono Si distinguono in: a. organi costituzionali di indirizzo, quelli che mediante l esercizio delle loro competenze concorrono a determinare l indirizzo politico, cioè la scelta dei fini dell attività pubblica. Sono il Corpo elettorale, il Governo e il Parlamento. b. organi costituzionali di garanzia, che garantiscono, ognuno nell ambito delle proprie competenze, la conformità alla normativa costituzionale dell esercizio delle funzioni pubbliche. Sono il Presidente della Repubblica, il Consiglio Superiore della Magistratura e la Corte Costituzionale. Gli organi costituzionali sono posti in essere dalla stessa Costituzione in assoluta parità e assoluta indipendenza.

3 Gli organi costituzionali 8 LO STATUS DI PARLAMENTARE Lo stato giuridico (status) di parlamentare si acquista con la proclamazione o nomina. Contro eventuali vessazioni è stato disposto dall art. 68 Cost. che egli goda di una serie di immunità parlamentari, prerogative in deroga al diritto comune connesse all esercizio della carica. I parlamentari, ad esempio, non possono essere oggetto di azioni giudiziarie (fermo, arresto, reclusione, ispezione, perquisizione) se non in presenza di gravi condizioni; qualsiasi azione giudiziaria, avente ad oggetto una persona con responsabilità politiche, può dover essere autorizzata da altro organo dello Stato (spesso lo stesso Parlamento). Per evitare privilegi e abusi l art. 98 Cost. dispone che i pubblici impiegati membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità. IL PARLAMENTO La Camera dei deputati ed il Senato Il Parlamento ha struttura bicamerale, essendo costituito da due Camere. Queste sono organi distinti, dotati delle medesime attribuzioni e che di regola funzionano contemporaneamente e separatamente. Tra le due Camere non vi sono differenze apprezzabili; di conseguenza, in Italia si dice che vige un bicameralismo debole o perfetto. La Camera è composta da 630 deputati, mentre il Senato da 315 senatori. Sono tutti eletti a suffragio universale, tranne i senatori a vita, nominati dal Presidente della Repubblica. La Camera è composta da 630 deputati, 12 dei quali eletti nella circoscrizione Estero; sono eletti a suffragio universale e diretto. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età (art. 56 Cost.). Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di 315, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eletti a suffragio universale dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età, tranne i senatori a vita che sono nominati dal Presidente della Repubblica. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall ultimo censimento generale (art. 57 Cost.). Il sistema bicamerale Il sistema bicamerale, predominante negli Stati moder ni, si giustifica con ragioni di opportunità, e non tanto con ragioni giuridiche. Infatti, si osserva: 1. una sola Camera è facilmente portata ad abusare dei suoi poteri; 2. la formazione delle leggi, funzione principale del Parlamento, è più ponderata se viene affidata a due assemblee (funzione di bilanciamento); 3. accanto alla Camera eletta direttamente dal popolo, un assemblea, costituita da membri nominati in altro modo, rende possibile la partecipazione ai lavori parlamentari di uomini insigni, ma estranei alle lotte elettorali; 4. un ulteriore giustificazione del bicameralismo risiede nell opportunità di riservare a una delle due Camere, negli stati federali e regionali, la rappresentanza degli Stati o delle Regioni. Da parte di altri si osserva invece che il monocameralismo produrrebbe una maggiore efficienza e razionalità, e perciò un rafforzamento del potere del Parlamento. 2 Il Palazzo del Quirinale in occasione della Festa della Donna dell 8 marzo Contrasto La proroga delle Camere All articolo 61 della Costituzione si dispone in merito alla proroga dei poteri delle Camere fino a che non si sono riunite quelle nuove, il che deve avvenire non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni, tenutesi entro 70 giorni dalla fine delle precedenti Camere. In caso di proroga la tesi prevalente è che esse debbano essere convocate solo in caso di necessità e di urgenza, adottando il Governo provvedimenti provvisori con forza di legge che devono essere presentati per la conversione alle Camere ai sensi dell articolo 77 della Costituzione. 35

4 8 2 Gli organi costituzionali Il divieto di mandato imperativo Il parlamentare ha il divieto di mandato imperativo. Infatti l articolo 67 della Costituzione dispone che: ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione senza vincolo di mandato. Non vi sono dunque sanzioni giuridiche per il parlamentare che non rispetti gli impegni politici presi; caso mai le conseguenze si avranno solo in merito all appartenenza al partito o al gruppo parlamentare. Tutto ciò a difesa dell indipendenza di giudizio e di comportamento del parlamentare. Ineleggibilità: si ha quando un cittadino, pur godendo del diritto di elettorato passivo, non può essere eletto a causa di una situazione di inopportunità indicata dalla legge e preesistente allo svolgimento delle elezioni. Incompatibilità: si ha quando vengono ricoperti determinati uffici pubblici e allora è necessario optare fra la carica precedentemente posseduta e quella di parlamentare. Il Parlamento in seduta comune La Costituzione italiana prevede che la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica si riuniscano in seduta comune (art. 55 Cost.) per: 1. eleggere il Presidente della Repubblica e per riceverne il giuramento; 2. eleggere cinque giudici della Corte Costituzionale e per formare l elenco di 45 cittadini dal quale estrarne a sorte 16 per l integrazione della Corte Costituzionale nei procedimenti di accusa; 3. eleggere un terzo dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura; 4. deliberare la messa in stato d accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione. Per le accuse di alto tradimento ed attentato alla Costituzione il Presidente della Repubblica è messo in stato d accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è giudicato dalla Corte Costituzionale integrata da 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini che il Parlamento elegge ogni nove anni (artt. 90, 134 e 135 Cost.). Le leggi La funzione legislativa è la funzione principale del Parlamento. La legge ordinaria è la fonte principale del diritto, inferiore soltanto alle norme internazionali e alla Costituzione per grado gerarchico. Nel processo di formazione delle leggi distinguiamo diverse fasi: L ATTIVITÀ DI INDIRIZZO POLITICO DEL PARLAMENTO Gli strumenti tramite i quali le Camere svolgono l attività di indirizzo politico, sono molti. Possiamo elencare: a. La mozione di fiducia. L art. 94 Cost. stabilisce che «entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia». La mozione deve essere motivata e votata per appello nominale. b. Le leggi di indirizzo politico, e cioè: 1. la legge di bilancio e la legge finanziaria; 2. le leggi di approvazione dei programmi economici; 3. le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali (art. 80 Cost.); 4. le leggi di concessione dell amnistia e dell indulto (art. 79 Cost.); c. la deliberazione dello stato di guerra (art. 78 Cost.); d. le procedure di indirizzo (la mozione e la risoluzione che sono direttive parlamentari), di controllo e di informazione, e cioè: l interrogazione, l interpellanza, le inchieste, le udienze legislative; e. la mozione di sfiducia (art. 94 Cost.). 1. fase dell iniziativa: Governo Parlamentari Cittadini ( elettori) Consigli regionali 2. fase deliberativa: Esame da parte delle due Camere e approvazione fase integrativa dell efficacia: Promulgazione del Presidente della Repubblica Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Entrata in vigore (15 gg. dopo la pubblicazione).

5 Gli organi costituzionali 8 IL PARLAMENTO, IL GOVERNO Il termine parlamento deriva dal francese parlement, riferita all azione di parlare: il Parlamento è quindi il luogo dove si discute, si dibatte per giungere a delle decisioni. Nelle repubbliche presidenziali (ad es. gli Stati Uniti) il Parlamento è tradizionalmente denominato Congresso. Il termine governo deriva dal latino gubernare, a sua volta derivato dal termine greco kybernàn, «reggere il timone». In un senso molto ampio il Governo è l insieme dei soggetti che in uno Stato detengono il potere politico. In un senso più ristretto il Governo è l insieme dei soggetti che in uno Stato detengono il potere politico in posizione di indipendenza, perché collocati al vertice e non subordinati ad altri soggetti. Detiene dunque il potere esecutivo. IL GOVERNO Caratteristiche Il Governo è l organo costituzionale al vertice del potere esecutivo con finalità di direzione politica e di cura degli interessi concreti dello Stato. Per tali finalità ha attribuzioni sia di carattere politico che amministrativo senza alcuna subordinazione nei confronti degli altri organi statali. Il Governo rappresenta quindi il potere esecutivo. La funzione esecutiva ha questo nome perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive in attuazione di scelte più generali e di indirizzo. Potere esecutivo vuole dire anche amministrazione e cioè tradurre continuativamente in decisioni le scelte del legislatore. Il Governo è un organo: 1. costituzionale: è previsto infatti dalla Costituzione; 2. complesso: è costituito al suo interno da più organi con competenze autonome. Alcuni sono necessari altri no. Quelli necessari sono previsti esplicitamente dall articolo 92 della Costituzione; quelli non necessari sono il vicepresidente del Consiglio, i ministri senza portafoglio, i commissari straordinari, i sottosegretari di Stato, i comitati interministeriali, il consiglio di gabinetto, la conferenza permanente; 3. di parte: esprime infatti la volontà delle forze politiche di maggioranza che lo sostengono mediante la fiducia; 4. il Governo ha inoltre funzioni politiche (partecipa alla direzione politica del Paese attuando l indirizzo segnato dalla maggioranza parlamentare), legislative (può emanare leggi in senso materiale regolamenti o formale leggi delegate e decreti legge), esecutive (al vertice del potere esecutivo e ai singoli ministeri fanno capo tutti i settori amministrativi dello Stato), di controllo (sulla attività di tutti gli organi amministrativi). La fiducia Il nostro è un Governo parlamentare, quindi il Governo entro dieci giorni dal giuramento deve presentarsi a ciascuna delle due Camere per ottenerne la fiducia. Il Parlamento concede la fiducia con una votazione per appello nominale. I parlamentari vengono chiamati per nome e devono esprimere ad alta voce il proprio voto: sì, no, oppure l astensione. Il Governo ottiene la fiducia se i sì prevalgono sui no. Se il Governo non ottiene la fiducia anche solo di una Camera il Presidente del Consiglio deve dimettersi e l iniziativa ritorna nelle mani del Capo dello Stato. Il Parlamento può revocare la fiducia già concessa in qualunque momento: è sufficiente che venga sottoscritta una richiesta di sfiducia da almeno un decimo dei componenti di una Camera; tre giorni dopo la sua presentazione, la richiesta può essere discussa e votata come si è visto per il voto di fiducia. 3 Giovanni Spadolini pronuncia un discorso in Parlamento nel Accanto a lui Emilio Colombo e, sopra, Amintore Fanfani, allora Presidente del Senato. AP 37

6 8 3 Gli organi costituzionali L accertamento della possibilità di formare una nuova compagine ministeriale Il Presidente della Repubblica inizia i suoi interventi per la soluzione della crisi con le consultazioni, ossia dando udienza (si tratta di prassi consolidata) ai Presidenti in carica delle Camere del Parlamento, agli ex Presidenti dell Assemblea costituente e delle Camere, agli ex Presidenti della Repubblica, agli ex Presidenti del Consiglio, ai Presidenti dei gruppi parlamentari e ai capi dei partiti politici. Tutto ciò al fine di accertare la possibilità di conferire con successo l incarico di formare un nuovo Governo ad una persona con un programma che possa avere la fiducia. Ricordiamo che il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere se è negli ultimi mesi del suo mandato, perché ciò potrebbe essere fatto per favorire la propria rielezione (art. 88 Cost.: cd. semestre bianco). Il giuramento Il Presidente del Consiglio ed i ministri, prima di assumere le loro funzioni, giurano fedeltà alla Repubblica. Potrà sembrare a molti solo una cerimonia piuttosto coreografica, in realtà ha grande importanza istituzionale. Infatti solo a questo punto il nuovo Governo subentra a quello dimissionario. Certo, entro dieci giorni dovrà presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso non gli riuscisse, il Presidente del Consiglio dovrà dimettersi e il Presidente della Repubblica cercherà di formare un nuovo Governo. Nel frattempo, tuttavia, il Governo dimissionario (che non ha ottenuto la fiducia del Parlamento) continuerà comunque a governare. Anzi, nel caso che il Presidente della Repubblica decidesse di sciogliere le Camere, sarebbe questo Governo ad organizzare le elezioni. La composizione Il Governo è un organo complesso composto da: Presidente del Consiglio dei ministri (presidenza del Consiglio); ministri (vertice delle amministrazioni: ministeri) e ministri senza portafoglio (delega di funzioni del Presidente del Consiglio); Consiglio dei ministri, organo collegiale costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai ministri. Altri organi sono: vicepresidente o vicepresidenti del Consiglio dei ministri; sottosegretari di Stato; viceministri; consiglio di gabinetto e comitati di ministri; comitati interministeriali; commissari straordinari. IL GIURAMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO L art. 93 Cost. dispone: «Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica». È l art. 1, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) a indicare la formula rituale: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell interesse esclusivo della nazione». Il giuramento rappresenta l espressione del dovere di fedeltà che incombe su tutti i cittadini e, in modo particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali (art. 54 Cost.). 38 Giovanni Leone presta giuramento davanti al Presidente della Repubblica Antonio Segni (I Governo Leone). Palazzo del Quirinale, 22 giugno 1963.

7 Gli organi costituzionali 8 IL GOVERNO NON PUÒ... art. 15, comma 2 della legge 23 L agosto 1988, n. 400, stabilisce ciò che il Governo non può fare mediante decreto legge: a. conferire deleghe legislative ai sensi dell art. 76 Cost.; b. provvedere nelle materie indicate nell art. 72, comma 4, Cost.; c. rinnovare le disposizioni di decreti legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere; d. regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; e. ripristinare l efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale per vizi non attinenti al procedimento. I decreti legge In casi di urgenza e necessità il Governo può adottare dei provvedimenti che hanno forza di legge ed entrano in vigore immediatamente. Il decreto legge (d.l.) è uno strumento normativo straordinario perché deroga al principio di rappresentatività, in quanto sottrae al Parlamento, sia pure per un periodo di tempo limitato (60 giorni), l esercizio della funzione legislativa. Quando il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, il giorno stesso deve presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Gli organi ausiliari di rilevanza costituzionale Gli organi ausiliari sono organi non costituzionali (cioè in rapporto di dipendenza e subordinazione agli organi costituzionali); la loro sostituzione o modificazione non comporta un mutamento della forma di Governo. Gli organi ausiliari di rilevanza costituzionale hanno una particolare posizione di preminenza che deriva dalla specialità delle funzioni ed attività collaterali a quelle degli organi costituzionali: essi occupano una posizione intermedia tra gli organi costituzionali e quelli non costituzionali. Il Consiglio di Stato Fornisce pareri vincolanti obbligatori facoltativi al Governo; ha radici molto antiche e svolge anche funzioni di giustizia amministrativa. 3 Voto di fiducia al decreto Bersani sulle liberalizzazioni, 22 marzo Contrasto La Corte dei Conti Venne istituita durante l impero napoleonico. È un organo complesso; il personale è composto da magistrati, segreteria e personale ausiliario. I magistrati sono nominati dal Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri. Alla Corte dei Conti spettano funzioni giurisdizionali e funzioni di controllo. I soggetti che gestiscono denaro pubblico devono ogni anno presentare alla Corte il conto della loro gestione per l esame di controllo. La Corte dei Conti giudica inoltre sulle pensioni e sui ricorsi degli impiegati stessi della Corte. La funzione più importante è il controllo che la Corte dei Conti esercita nei confronti del Governo: il controllo preventivo (tramite il consigliere delegato presso ogni ministero). La Corte può rifiutare un atto di un ministro; se questo insiste, l atto viene presentato al Consiglio dei ministri che se vuole può far registrare alla Corte l atto con riserva. Ha inoltre un controllo preventivo di tutti gli atti che hanno portata finanziaria e di tutti i decreti del Presidente della Repubblica (ad eccezione di quelli politici). Controlla inoltre l intero bilancio dello Stato, tramite il rendiconto generale che viene preparato dalla Ragioneria generale dello Stato. Il CNEL (Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro) È un organo composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive. Fra le altre funzioni, su richiesta del Governo esprime valutazioni e proposte sui più importanti documenti e atti di politica e di programmazione economica e sociale. 39

8 Contrasto 9 Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA L elezione Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l unità della nazione e ha particolari funzioni di controllo e di indirizzo. È eletto dal Parlamento in seduta comune integrato dai rappresentanti dei Consigli regionali (tre delegati per ogni regione, uno soltanto per la Valle d Aosta). A questo scopo il Presidente della Camera convoca il Parlamento ed i delegati regionali 30 giorni prima della scadenza del termine. Nel caso di scioglimento anticipato delle Camere o quando manchino meno di tre mesi alla loro cessazione, l elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione del nuovo Parlamento; nel frattempo si intendono prorogati i poteri del Presidente della Repubblica in carica. Il Presidente del Senato esercita le funzioni del Presidente della Repubblica in ogni caso in cui questi non possa adempierle (art. 86 Cost.). Per i primi tre scrutini il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dell Assemblea; dopo il terzo scrutinio a maggioranza assoluta. Il Presidente eletto, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune, pronunciando in tale occasione il messaggio d insediamento. Per essere eletti Presidente della Repubblica è richiesto il possesso della cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici e l età minima di cinquant anni. Il Capo dello Stato rimane in carica sette anni e può essere rieletto. L ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualunque altra carica. Le funzioni Secondo l articolo 87 della Costituzione il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l unità nazionale. Al Presidente della Repubblica compete la promulgazione delle leggi approvate dal Parlamento. Egli può sospendere la promulgazione di una legge e rinviarla al Parlamento con la richiesta di un riesame. Se le Camere approvano una seconda volta la legge rinviata, il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgarla. Il Presidente della Repubblica, sentiti i loro presidenti, può sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale potere negli ultimi sei mesi del suo mandato. La promulgazione La promulgazione è l atto con cui il Presidente della Repubblica dichiara che la legge non è in contrasto con la Costituzione e che è stata regolarmente approvata. Successivamente alla promulgazione la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e dopo 15 giorni, il tempo per concedere a tutti di venirne a conoscenza, diventa legge attiva a tutti gli effetti. L INSEDIAMENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA art. 91 Cost. dispone: «Il Presidente L della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune». Il Segretario generale della Camera dei Deputati accompagna l eletto a Montecitorio, mentre la campana del Palazzo della Camera dei Deputati rintocca fino al suo arrivo. Qui il Presidente giura fedeltà alla Costituzione della Repubblica e pronuncia il discorso di insediamento. Al termine, il nuovo Presidente si reca a rendere omaggio all altare della Patria, dove il Sindaco di Roma gli porge il saluto della Capitale. Successivamente, in compagnia del Presidente del Consiglio in carica e scortato dai Corazzieri, il Capo dello Stato sfila per le vie di Roma verso il Quirinale. I corazzieri scortano il neo Presidente della Repubblica verso il Quirinale 40

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