PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO ex. Art.67 comma 3 L.F. Avv. Alessio Marchet Pia
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1 PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO ex. Art.67 comma 3 L.F. Avv. Alessio Marchet Pia Monza, 04 febbraio 2010
2 Che cos è? Il piano di risanamento è un atto stragiudiziale non soggetto al controllo del giudice (né nella fase di preparazione né nella fase di esecuzione) nel quale l Impresa in crisi predispone un piano idoneo a consentire il risanamento del passivo e il riequilibrio finanziario, la qui ragionevolezza viene attestata da un professionista con precisi requisiti professionali. Il piano è svincolato da precisi obblighi pubblicitari. è esclusa l azione revocatoria (per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano)
3 Attestazione La ragionevolezza e l idoneità a superare la situazione di crisi del piano deve essere attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e all Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. L Esperto deve rispondere ai requisiti di indipendenza e terzietà, nel senso più rigoroso: Evitare il sospetto che il professionista possa essere in qualsiasi modo interessato all attestazione del piano. Terzo e indipendente non solo dall imprenditore, ma anche da altri soggetti coinvolti.
4 Forma Il legislatore non ha richiesto una forma precisa, ma il buon senso suggerisce che per un documento di tale complessità non si possa prescindere dalla forma scritta. Sembra invece necessario che il piano abbia data certa, se si vuole che gli atti eseguiti per la sua attuazione possano essere sottratti alla revocatoria. Sempre nel silenzio della norma, si ritiene che il piano, seguendo la migliore prassi, si componga di una parte quantitativa e di una parte descrittiva
5 Contenuto 1. Formulazione della diagnosi e indicazione della terapia. 2. Esplicitazione della situazione di partenza (patrimoniale, economica, finanziaria, organizzativa, di mercato). 3. Individuazione dei FCR (fattori critici di rischio) e dei FCS (fattori critici di successo). 4. Individuazione dei KPI (Key Performance Indicator) idonei a monitorare il perseguimento degli obiettivi (milestone). 5. Esplicitazione di milestones intermedie, sia quantitative che qualitative, per monitorare l attuazione del piano. 6. Indicazione degli atti rilevanti da compiere.
6 Contenuto Il piano deve contenere: l indicazione delle ipotesi di base; l indicazione delle fonti delle informazioni; i riferimenti metodologici e normativi applicati (ad es. principi contabili e criteri di valutazione in generale); esplicitazione delle premesse che non dipendono da azioni o volontà dell imprenditore (es. impegno dei creditori a dilazioni)
7 Analisi L attestatore analizza il piano applicando le migliori practice: verifica che i dati previsionali siano stati redatti sulla base di principi contabili omogenei e con prudenza; valuta la coerenza delle ipotesi del piano con il settore; accerta la coerenza dei dati previsionali, con gli obiettivi; testa gli effetti di eventuali modifiche alle ipotesi di base per coglierne gli impatti sui principali KPI.
8 Orizzonte temporale Non esistono riferimenti normativi circa la durata del piano. Essa deve intendersi strettamente legata al settore in cui l impresa opera, alle condizioni di mercato, alle caratteristiche peculiari dell impresa stessa. L esperienza e la prassi aziendale fa ritenere che 3-5 anni sia un orizzonte sufficiente ad esprimere le reali potenzialità di risanamento e riequilibrio dell azienda. Un periodo più lungo, oltre a porre seri problemi di affidabilità del piano, dovrebbe essere ben giustificato, in considerazione della rilevante riduzione delle garanzie per i creditori.
9 Pubblicità Il piano è atto unilaterale dell imprenditore: non è richiesto l accordo con i creditori né il loro consenso. Tuttavia, è opportuno che sia condiviso con i principali creditori, che possono anche essere preventivamente chiamati ad esprimere un loro parere favorevole, soprattutto se sono previste azioni che riguardano il loro diritto di credito (dilazioni, rifinanziamenti, ecc.). E opportuno portare il piano a conoscenza dei principali stakeholder dell impresa, per trasparenza.
10 Esito L esito della verifica sarà definitivo: attestazione o non attestazione e non è prevista una revoca. La dichiarazione di attestazione deve: indicare le metodologie utilizzate; elencare le attività svolte dal professionista; contenere un adeguata motivazione delle conclusioni.
11 GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE ART. 182 bis L.F.. Avv. Alessio Marchet Pia Monza, 04 febbraio 2010
12 Esigenza Con l entrata in vigore del D.L. 14 marzo 2005 n.35 convertito in Legge 14 maggio 2005 l istituto dei piani di risanamento e gli accordi di ristrutturazione trovano per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, la propria codificazione. Il Legislatore ha varato questo istituto partendo dall esigenza sempre più incomprimibile, avvertita dagli operatori economici, dalla dottrina aziendalistica e giuridica, di riformare la Legge fallimentare del 1942 che accusava segni inequivocabili di inadeguatezza rispetto all intervenuta evoluzione del sistema economico nazionale ed internazionale degli ultimi decenni: si pensi alle imprese di livello anche multinazionale, cresciute significativamente per numero di presenze e per dimensioni, con la diffusione dei gruppi. Il progetto di riforma della legge fallimentare doveva, quindi, tenere conto delle esigenze di adeguamento alla mutata fisionomia che il sistema economico aveva assunto con l inesorabile trascorrere del tempo; è nell evoluzione di questo quadro che è stato delineato l obiettivo di affidare all accordo tra creditori e debitore la risoluzione della crisi d impresa, da realizzare attraverso l adozione di procedure innovative, più celeri ed efficaci, volte a far emergere con tempestività lo stato di crisi, concedendo più spazi al debitore più diligente, al quale viene accordata la possibilità di proporre ai creditori un piano che può avere finalità conservative, liquidatorie o miste.
13 Che cos è L accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento di risanamento mediante il quale l impresa in stato di crisi cerca di ridurre la propria esposizione debitoria proponendo un accordo che per essere efficace deve essere concluso da tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti complessivi. Dovrà essere assicurato il regolare ed integrale pagamento ai creditori non aderenti. Per facilitare l utilizzo di tali accordi l impresa può presentare contestualmente una proposta di transazione fiscale e previdenziale. L attuabilità dell accordo deve essere attestato dalla relazione di un professionista. L accordo deve essere poi omologato dal Tribunale.
14 Chi lo può chiedere L accordo di ristrutturazione dei debiti può essere proposto dall impresa, e per essa dall imprenditore-persona fisica, o dai legali rappresentanti. L impresa deve avere le seguenti caratteristiche: - deve esercitare un attività commerciale (art.2195 cc.) - deve superare almeno una delle soglie richieste per il fallimento (art.1 L.F.): - Attivo patrimoniale superiore a nei tre esercizi antecedenti - Ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a Ammontare debiti superiore a deve trovarsi in uno stato di crisi (*) (*) Va precisato che l esistenza della crisi non esclude la presenza dell insolvenza. Tribunale di Sulmona del giugno 2005 che ricomprende nello stato di crisi sia l insolvenza reversibile che quella irreversibile. Pertanto si può far ricorso agli accordi di ristrutturazione anche in presenza di uno stato di insolvenza
15 Maggioranza dei creditori Affinché si possa ottenere l omologazione, è necessario venga raggiunto il quorum minimo del 60%. Ovvero che l accordo venga sottoscritto da tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti dell impresa in crisi. La maggioranza deve essere computata per somme e non per teste, facendo pertanto riferimento all importo dei crediti di cui sono titolari i creditori anche privilegiati che vi aderiscono e non al numero dei creditori che siglano l accordo, potendo essere quest atto firmato anche da un solo creditore, purché risulti essere titolare di un credito pari al 60% di tutti di debiti dell impresa, chirografari e privilegiati ad esclusione dei debiti contestati. Il consenso all accordo deve essere prestato per iscritto e in forma da rendere certa l adesione e l individuazione del creditore. E richiesta l autenticazione della firma.
16 Contenuto dell accordo Il contenuto dell accordo non è precisato dalla legge, pertanto l impresa è libera di negoziare con i singoli creditori le più diverse modalità di soddisfacimento o di dilazione di pagamento, senza necessità di soddisfare la par condicio creditorum in quanto i creditori privilegiati e chirografari che aderiscono all accordo dispongono liberamente del loro credito. L accordo può prevedere: - diverso trattamento dei creditori, ad esempio modalità e termini diversi di soddisfacimento per singoli creditori o per classi di debitori; - dilazioni di pagamento; - rinunce totali o parziali degli interessi e del capitale; - cessione totale o parziale di beni ai creditori; - transazioni; - concessione di nuove garanzie; - sottoscrizione di titoli di debito (obbligazioni); - conversione dei debiti in capitale; - accollo dei debiti dell impresa da parte di terzi (newco) Tutti i creditori che non hanno partecipato al piano, sia quelli che hanno scelto di rimanere estranei, sia quelli che non lo conoscevano o che siano stati informati tardivamente devono essere soddisfatti dall impresa debitrice per l intero e in maniera regolare (alla scadenza).
17 Il piano di risanamento Gli accordi di ristrutturazione devono prevedere un piano di risanamento (comprensivo del piano finanziario e industriale) costruito secondo le prassi professionali per la redazione del business plan. L impresa nel piano di risanamento deve illustrare le cause della crisi, lo stato di solvibilità e liquidità e altre caratteristiche dell impresa. L impresa deve illustrare chiaramente le valutazioni, i criteri e gli strumenti utilizzati per elaborare il programma di risanamento. Ciò costituisce una condizione necessaria per consentire all attestatore di esprimere un giudizio positivo sull accordo. Il piano deve chiaramente indicare: 1. Ipotesi di intervento poste a base del piano. Ciò consente di ridurre il grado di incertezza che è oggetto di valutazione dell attestatore, permettendo di comprendere la relazione tra azioni proposte e risultati attesi. 2. Le fonti informative utilizzate per predisporre il piano. In tal modo l attestatore e i terzi possono valutare l autorevolezza, l esaustività e in generale la fondatezza delle informazioni da cui scaturiscono ipotesi e previsioni. 3. Le metodologie utilizzate che consentono all attestatore e ai terzi di verificare la correttezza e la congruità dei calcoli effettuati per l elaborazione quantitativa del piano. E inoltre opportuno che il piano analizzi i risultati economico-finanziari in esso indicati e quanto siano sensibili alle variazioni dei parametri utilizzati.
18 Misure di risanamento Secondo le indicazioni esemplificative date dalla prevalente dottrina, l impresa può scegliere una o più delle seguenti misure di risanamento: - Continuazione diretta dell attività imprenditoriale; - Cessione a terzi dell intero complesso aziendale; - Conferimento dei debiti in una NewCo; - Cessione di rami d azienda; - Cessione parziale o totale dei beni ai creditori; - Sostituzione dell imprenditore nella gestione. Se nella società si è verificata una rilevante perdita di capitale che può determinare il suo scioglimento (2484 c.c.) gli amministratori devono convocare l assemblea nei termini di legge (2631 c.c.) e il piano può essere eseguito solo se il capitale sociale è stato riportato al minimo richiesto dalla legge (mediante ad esempio aumenti di capitale sociale, conferimenti etc.). Durata del piano di risanamento entro la quale l impresa deve raggiungere una condizione di equilibrio economico-finanziario non deve estendersi oltre 3-5 anni. Periodo giudicato sufficiente per mostrare gli effetti degli interventi strutturali.
19 Documentazione da presentare La domanda, ovvero il ricorso per la richiesta di omologazione dell accordo, e la documentazione da allegare vanno depositate presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale competente. La documentazione da allegare consiste in: Relazione aggiornata della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell impresa; Uno stato analitico ed estimativo delle attività e l elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e le cause di prelazione L elenco degli eventuali titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore La relazione sull attuabilità dell accordo redatta da un professionista espressamente incaricato.
20 Relazione del professionista L impresa che predispone l accordo di ristrutturazione deve incaricare un professionista di redigere una relazione nella quale: - Si formuli una prognosi sulla attuabilità del piano; - Si attesti che è idoneo ad assicurare il pagamento dei creditori estranei Anche se non è previsto, si ritiene che il professionista debba verificare la veridicità dei dati contabili aziendali, non limitandosi ad un mero controllo ma verificando effettivamente la situazione economica, patrimoniale e finanziari dell impresa. Sono professionisti abilitati alla redazioni i professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
21 Effetti sul patrimonio dell impresa Per 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell accordo presso il Registro delle Imprese i creditori per titolo o per causa anteriore alla pubblicazione non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Tale protezione si applica autonomamente senza necessità di una richiesta o di una sua concessione da parte del tribunale. E inoltre previsto che le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti esecutivi o cautelari rimangono sospese e le decadenza non si verificano (art.182 bis c.3 L.F.)
22 Vantaggi e Svantaggi VANTAGGI SVANTAGGI Sospensione azioni cautelari ed esecutive per 60 gg; Minimi aspetti procedurali; Possibile transazione fiscale e previdenziale; In caso di fallimento i pagamenti o garanzie poste in essere sono esenti da azione revocatoria fallimentare; Controllo del Tribunale ma non in fase esecutiva. Creditori non aderenti devono essere pagati integralmente e alla scadenza; I finanziamenti all impresa durante l accordo sono prededucibili
23 CONCORDATO PREVENTIVO Avv. Alessio Marchet Pia Monza, 04 febbraio 2010
24 Le condizioni Requisito soggettivo: qualifica di imprenditore commerciale con requisiti dimensionali minimi; Requisito oggettivo: stato di crisi o di insolvenza; Requisito sostanziale: fattibilità del piano concordatario; Requisito formale: delibera assemblea o CdA assunta per atto notarile.
25 Requisito soggettivo Qualifica di imprenditore commerciale iscritto nel Registro delle Imprese. Esclusi: il piccolo imprenditore Imprenditori agricoli Enti pubblici Requisiti dimensionali. Esclusi: Attivo patrimoniale superiore a Ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a Ammontare debiti superiore a Abrogati i requisiti di meritevolezza
26 Requisito oggettivo Stato di crisi o stato di insolvenza; - Squilibrio-tensione finanziaria; - Difficoltà/ritardo nel pagamento dei debiti alla scadenza; - Incapacità di adempimento delle obbligazioni (insolvenza reversibile); Rapporto di continenza tra crisi e insolvenza (art. 160 ultimo comma L.F.)
27 Requisito sostanziale Esistenza di un piano concordatario attestato di fattibilità e veridicità da un professionista iscritto all Albo dei Revisori Contabili. Caratteristiche di fattibilità del piano: - Coerenza con la proposta - Serietà - Concreta realizzabilità.
28 Requisito formale La proposta e le condizioni del Concordato devono essere approvate: - società di persone (snc, sas): dai soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale sociale (51%) - società di capitale (spa, sapa, srl) e cooperative: dagli amministratori La decisione o la delibera deve risultare da verbale redatto da notaio e depositata nel Registro delle Imprese.
29 Gli effetti Effetto protettivo: impossibilità per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore Effetto conservativo: mantenimento della disponibilità del patrimonio Effetto gestionale: conservazione della amministrazione dell impresa Effetto esdebitativo: obbligatorietà dello stralcio dei debiti per i creditori sociali.
30 Effetto protettivo Nullità delle azioni esecutive iniziate o proseguite sul patrimonio del impresa dopo il deposito del ricorso dai creditori con titolo anteriore al decreto. DECADONO Decreti ingiuntivi; Atti di precetto; Pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi; Ipoteche volontarie e giudiziali; Sequestri conservativi e giudiziali; Istanze di fallimento Durante la procedura si sospendono le prescrizioni relative ai suddetti diritti
31 Effetto conservativo Mantenimento della disponibilità del patrimonio da parte dell impresa. SCUDO Intero patrimonio aziendale resta nella disponibilità dell imprenditore nella sua integrale composizione sia materiale (immobili, magazzino, attrezzature etc.) che immateriale (marchi, brevetti, avviamento etc.)
32 Effetto gestionale Conservazione da parte dell imprenditore dell amministrazione ordinaria dei beni e dell esercizio dell impresa durante tutta la procedura di concordato sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Necessità dell autorizzazione del giudice delegato per gli atti di straordinaria amministrazione es. mutui; transazioni; cessioni di immobili, iscrizioni o cancellazioni di ipoteche, pegni, rilascio di fideiussioni etc.
33 Effetto esdebitativo Alla omologazione del concordato preventivo Impossibilità per i creditori con titolo anteriore alla domanda di concordato di agire per la parte di credito insoddisfatta dalla proposta concordataria. Obbligo per i medesimi di subire lo stralcio dei propri crediti verso l impresa.
34 Riclassificaz. dei crediti secondo l ordine dei privilegi Crediti assistiti da privilegio generale mobiliare (gravano indistintamente su tutti i beni facenti parte dell impresa): Dipendenti, Professionisti, Agenti, Artigiani, Imprese (anche cooperative) fornitrici di lavoro temporaneo Crediti dello Stato: per l imposta sul reddito delle persone fisiche giuridiche (Ires Irpef), per imposta sul valore aggiunto (IVA), per i contributi di assicurazione obbligatori, per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (Inps e Inail) Crediti assistiti da pegno e ipoteca: gravano rispettivamente su beni mobili e immobili specificamente individuati fino alla concorrenza del valore del bene e all ammontare dell importo dovuto per capitale ed interessi. Crediti Chirografari possono essere soddisfatti in qualsiasi modo e forma e trattati e/o stralciati senza percentuale minima.
35 Contenuto del ricorso e del Piano Concordatario Il contenuto della proposta concordataria è libera e non prevede più necessariamente il pagamento dei creditori ma la loro soddisfazione in qualsiasi forma: mediante cessione dei beni accollo dei debiti, attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni o altri strumenti finanziari e/o altre operazioni straordinarie, attribuzione delle attività della impresa ad un assuntore, il quale può essere anche un creditore della società, o più creditori riuniti in una Newco, cui vengono trasferite le attività della società che richiede il concordato ovvero altre forme, anche miste tra le precedenti.
36 Contenuto del ricorso e del Piano Concordatario Possibilità di: suddividere i creditori in classi: Per posizione giuridica omogenea: creditori in prededuzione; privilegiati; chirografari; Per interessi economici omogenei in base a: fonte del credito (es. banche, fornitori di materie prime o servizi); Ammontare (es. microfornitori ed altri); alla formazione o alla scadenza (es. crediti antica datazione/recenti) o ad altro interesse economico (es. interesse di continuare a o meno l impresa) Prevedere la formazione di una classe unica di creditori fornire chirografari.
37 Schema di sintesi concordato Bad Company NewCo - Commesse; - Personale; - Immobilizzaz. - Magazzino; - Crediti; - Debiti v/fornitori; - Debiti V/ banche; - Debiti v/erario Solo quelle ritenute necessarie per l avvio della società Pagamento di un canone annuo con impegno irrevocabile d acquisto a prezzo stabilito - Commesse trasferite; - Personale trasferite; - Immobilizzazioni trasferite; - Magazzino trasferito; INSOLVENZA FALLIMENTO
38 Schema di sintesi concordato Bad Company NewCo - Commesse; - Personale; - Immobilizzaz. - Magazzino; - Crediti; - Debiti v/fornitori; - Debiti V/ banche; - Debiti v/erario PAGAMENTO parziale debitori e chiusura società - Commesse che si vuol trasferire; - Personale che si vuol trasferire; - Immobilizzazioni; - Magazzino; Avvio immediato dell attività con nuova società esdebitata (senza debiti), senza assillo dei fornitori e banche, avendo preservato in toto il know how della vecchia
39 Contenuto del ricorso e del Piano Concordatario Possibilità di prevedere il pagamento non integrale anche per i creditori privilegiati, ivi compresi i crediti erariali, (possibilità prevista anche dall art. 182 ter L.F. - transazione fiscale). il piano/la proposta concordataria deve prevedere il soddisfacimento in misura non inferiore al ricavato realizzato, in caso di liquidazione, dalla vendita dei beni su cui insiste la causa di prelazione; il trattamento economico riservato a ciascuna delle classi dei creditori non deve alterare l ordine delle cause di prelazione.
40 Procedura di Concordato: apertura La procedura di concordato prevede tre fasi distinte: APERTURA: si apre con il deposito del ricorso a cui vanno allegati i seguenti documenti: Relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale,economica e finanziaria dell impresa; Stato analitico estimativo delle passività; Elenco nominativo dei creditori con indicazione dei crediti e delle cause di prelazione; Elenco di diritti reali o personali sui beni dell impresa; Il valore dei beni. Relazione giurata del professionista iscritto all albo dei Revisori che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.
41 Procedura di Concordato: apertura In questa fase Il Tribunale: conserva il potere di dichiarare inammissibile la proposta di concordato se il piano non presenta le caratteristiche di fattibilità; svolge la verifica della completezza dei documenti allegati, della corretta formazione delle classi e può chiedere al debitore di integrare il piano, produrre nuovi documenti e suggerire, di modificare la formazione delle classi o la proposta; può dichiarare inammissibile la proposta nei i casi in cui sia eclatante la non fattibilità del piano o l inidoneità della relazione (ex art. 161); può dichiarare il fallimento della società se sussistono i presupposti di insolvenza irreversibile previsti dall art. 5 L.F.
42 Procedura di Concordato: Approvazione Il Tribunale emette il decreto di ammissione alla procedura nomina il Giudice Delegato ed il Commissario Giudiziale, ordina la convocazione dei creditori per la votazione in adunanza. Il commissario giudiziale: accerta che non siano stati compiuti atti di frode o distrattivi che abbiano concorso a causare lo stato di crisi; redige la relazione sulla proposta di concordato e sulla sua convenienza; I creditori esprimono il voto personalmente nel giorno fissato per l adunanza e per iscritto entro i 20 gg. successivi. Il concordato è approvato quando è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto (51%) e nel caso di diverse classi di creditori se la maggioranza si verifica nel maggior numero di classi
43 Procedura di Concordato: Omologazione Il Giudice Delegato fissa udienza in camera di consiglio, con decreto, disponendo la comparizione del Commissario Giudiziale e del debitore che deve pubblicare il provvedimento nel registro delle imprese e notificarlo al commissario e ai creditori dissenzienti, cioè che hanno dato voto sfavorevole al concordato. Se sono proposte opposizioni da parte di creditori dissenzienti appartenenti ad una classe dissenziente, il Tribunale può omologare il concordato dopo averne verificata la convenienza rispetto alle alternative praticabili (fallimento). E il cosiddetto cram-down (ingozzamento), il creditore dissenziente non può impedire la omologa del Tribunale se la proposta di concordato determina per il medesimo un risultato più soddisfacente rispetto alla ipotesi di fallimento.
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