ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO VERSO LA IV^ DIRETTIVA CEE. Paolo Desolati Dottore Commercialista in Firenze

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1 ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO VERSO LA IV^ DIRETTIVA CEE Paolo Desolati Dottore Commercialista in Firenze

2 IV^ DIRETTIVA CEE LE NOVITA CHE CI ATTENDONO ABBASSAMENTO SOGLIA PER OBBLIGO REGISTRAZIONI EURO NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO LOGICA DI PROPORZIONALITA PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE Cittadini stati membri CONSERVAZIONE DEI DATI 5 ANNI TITOLARE EFFETTIVO O DIRETTORE GENERALE

3 SEMPLIFICAZIONI IN ARRIVO DEPENALIZZAZIONE SANZIONI ADEGUATA VERIFICA POSSIBILITA DI OPTARE PER FASCICOLO DI STUDIO IN LUOGO DELL ARCHIVIO INFORMATICO POSSIBILITA DI INVIARE LE SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE AL CONSIGLIO NAZIONALE IN ALTERNATIVA ALL INVIO ALL UIF

4 NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA POTERI DEI NUCLEI SPECIALI: ACCESSO AI LIBRI CONTABILI E RAPPORTI BANCARI QUALIFICA DI POLIZIA VALUTARIA E TRIBUTARIA

5 CONTROLLI E VERIFICHE DELLA G.F. QUANDO AVVENGONO? INDAGINI SUL CLIENTE SEGNALAZIONE DEL PROFESSIONISTA OMISSIONE SEGNALAZIONE SOSPETTA VIOLAZIONE LIMITE USO DEL CONTANTE ISPEZIONI A CAMPIONE

6 ATTIVITA ISPETTIVA G.F. CIRCOLARE DEL 19/3/12 10 PUNTI ESSENZIALI LEGITTIMAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE E PERSONALE ISTITUZIONE FASCICOLO DEL CLIENTE ISTITUZIONE ARCHIVIO INFORMATICO VERIFICA SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PROCESSI LOGICI ADEGUATA VERIFICA COMUNICAZIONI VIOLAZIONI LIMITE USO CONTANTE REGISTRAZIONE DEI DATI LINEE GUIDA PROFILI DI RISCHIO

7 REGIME SANZIONATORIO VIOLAZIONE SANZIONE INOSSERVANZA ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA MULTA DA A EURO OMESSA, TARDIVA, INCOMPLETA REGISTRAZIONE OPERAZIONI MULTA DA A EURO OMESSA ISTITUZIONE ARCHIVIO INFORMATICO OMESSA SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE SANZIONE DA A EURO SANZIONE DALL 1% AL 40% IMPORTO OPERAZIONE NON SEGNALATA

8 PEP CHIARIMENTO MEF CUMULO GIURIDICO DOMANDA: È stato chiesto se in caso di continuazione delle irregolarità, è possibile applicare l art. 81, C.p. che per le fattispecie penali, prevede la possibilità di applicare la violazione più grave aumentata fino al triplo RISPOSTA: SUL PUNTO IL MEF HA PRECISATO CHE TALE BENEFICIO NON È AUTOMATICO IN QUANTO SPETTA AL GIUDICE RAVVISARE O MENO L ESISTENZA DEL VINCOLO DI CONTINUAZIONE. 8

9 PRESTAZIONI SOGGETTE ALL OBBLIGO PRESTAZIONE PROFESSIONALE HA OGGETTO MEZZI DI PAGAMENTO O BENI DI VALORE PARI O SUPERIORE A EURO, SIA PER OPERAZIONI UNICHE CHE COLLEGATE O FRAZIONATE PRESTAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI CON TRASMISSIONE O MOVIMENTAZIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO PARI O SUPERIORI A EURO PRESTAZIONI PROFESSIONALE PER OPERAZIONI DI VALORE INDETERMINATO O NON DETERMINABILE

10 PRESTAZIONI SOGGETTE ALL OBBLIGO DI VALORE INDETERMINABILE CONSULENZE TENUTA CONTABILITA REVISIONE CONTABILE

11 PRESTAZIONI ESCLUSE DALL OBBLIGO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ATTENZIONE L ATTIVITA NON DIRETTAMENTE COLLEGATA ALL ELABORAZIONE PAGHE NON E SVINCOLATA DALL OBBLIGO COME AD ESEMPIO - SELEZIONE PERSONALE -ASSISTENZA PER ACQUISIZIONE RISORSE PER UN AZIENDA REDAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZIONI DERIVANTI DA OBBLIGHI FISCALI MODELLI F24

12 PEP CHIARIMENTO MEF CONTRATTO DI LOCAZIONE DOMANDA: Ai fini dell obbligo o meno della registrazione nell archivio dei contratti di locazione è stato chiesto se il limite di debba essere riferito all intera durata del contratto, in base alla tipologia contrattuale (4, 6 o 9anni), o all importo annuale o della singola rata. RISPOSTA: IL LIMITE DI A PARTIRE DAL QUALE È NECESSARIO PROVVEDERE ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE VA RIFERITO AL CANONE MENSILE, OVVERO PERIODICO NEL CASO IN CUI SIA CONCORDATA UNA DIVERSA PERIODICITÀ, COSÌ COME RISULTANTE DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE. 12

13 PRESTAZIONI ESCLUSE ATTENZIONE LE ESCLUSIONI DALL OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA PEP NON DETERMINANO L ESCLUSIONE DALL OBBLIGO DI SEGNALARE UNA OPERAZIONE SOSPETTA DI RICICLAGGIO 13

14 MODALITA ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA ART. 18 IDENTIFICAZIONE E VERIFICA IDENTITA ACQUISIZIONE DATI SU SCOPO E NATURA PRESTAZIONE CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DATI CONTROLLO COSTANTE

15 ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA IDENTIFICAZIONE ART. 18 IN PRESENZA DEL CLIENTE PERSONA FISICA PERSONA GIURIDICA NOME E COGNOME CODICE FISCALE LUOGO E DATA NASCITA RESIDENZA DOCUMENTO VALIDO DENOMINAZIONE SEDE LEGALE CODICE FISCALE O PARTITA IVA POTERE DI RAPPRESENTANZA

16 PEP CHIARIMENTO MEF FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D IDENTITA DOMANDA: In merito all identificazione del cliente è stato chiesta la sussistenza o meno dell obbligo di fotocopiare e conservare il documento utilizzato per l identificazione. RISPOSTA: L ART. 36, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N. 231/2007 PREVEDE CHE AI FINI DELL ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA È NECESSARIO CONSERVARE «LA COPIA O I RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI RICHIESTI» SUL PUNTO IL MEF SOTTOLINEA CHE NEL CASO IN CUI NON SIA POSSIBILE ACQUISIRE LA (FOTO)COPIA DEL DOCUMENTO, LA DISPOSIZIONE CONSENTE DI ACQUISIRE GLI ESTREMI DELLO STESSO OTTEMPERANDO COSÌ ALL OBBLIGO DI CONSERVAZIONE. 16

17 ATTESTAZIONE MOD. C2 ART. 30 IDENTIFICAZIONE DI ALTRI PEP 17

18 IL TITOLARE EFFETTIVO IN BASE ALL ART.1, LETT. U DEL DLGS. 231/07 E ALL ART.1, CO. 2 DELL ALLEGATO TECNICO Il titolare effettivo è rappresentato: dalla persona fisica per conto della quale è realizzata un operazione o un attività; nel caso di entità giuridica, dalla persona o dalle persone fisiche che in ultima istanza: a) possiedono o controllano tale entità b) ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all allegato tecnico 18

19 IL TITOLARE EFFETTIVO ALLEGATO TECNICO In caso di società: 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 19

20 IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO ART.19 IN PRESENZA DEL CLIENTE PERSONA FISICA PERSONA GIURIDICA AGISCE IN PROPRIO AGISCE PER ALTRA PERSONA FISICA RAPPRESENTANTE PERSONA FISICA NON VI SONO ALTRI TITOLARI EFFETTIVI FORNIRE GENERALITA ED ESTREMI DOCUMENTO TITOLARE EFFETTIVO FORNIRE GENERALITA ED ESTREMI DOCUMENTO TITOLARE EFFETTIVO

21 IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO ART.19 PERSONA GIURIDICA SOCIO «A» PF 5% SOCIO «B» PF 25% SOCIO «C» PF 70% TITOLARE EFFETTIVO

22 IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO ART.19 PERSONA GIURIDICA SOCIO «A» PF 5% SOCIO «B» PG 25% CATENA DI CONTROLLO SOCIO «C» PG 70%

23 IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO ART.19 CATENA DI CONTROLLO SECONDO LIVELLO SOCIO «A» PF 5% SOCIO «B» PG 25% SOCIO «C» PG 70% SOCIO «D» PF 50% SOCIO «E» PF 50% TITOLARI EFFETTIVI SOCIO «H» PF 10%

24 DICHIARAZIONE CLIENTE TITOLARE EFFETTIVO Modello B.2 DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL ART. 21 D.LGS. N. 231/2007 Il sottoscritto..., ai fini dell identificazione del TITOLARE EFFETTIVO di cui all articolo 21, del d.lgs. n. 231/2007 e dell articolo 2 dell Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall articolo 55 del d.lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l operazione per cui è richiesta la prestazione professionale, DICHIARO DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007. DI AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI COGNOME E NOME... LUOGO E DATA DI NASCITA... INDIRIZZO DI RESIDENZA... CODICE FISCALE... ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO COGNOME E NOME... LUOGO E DATA DI NASCITA... INDIRIZZO DI RESIDENZA... CODICE FISCALE... ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO 24

25 CHIARIMENTO MEF INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DOMANDA: È stato chiesto se nel caso in cui il titolare effettivo di una società sia facilmente identificabile lo stesso possa essere direttamente individuato dal professionista. RISPOSTA: SUL PUNTO IL MEF HA PRECISATO CHE IL TITOLARE EFFETTIVO NON PUÒ ESSERE INDIVIDUATO AUTONOMAMENTE DAL PROFESSIONISTA, IN QUANTO, L ART. 21, D.LGS. N. 231/2007 PREVEDE IN CAPO AL CLIENTE L OBBLIGO DI FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO. 25

26 TITOLARE EFFETTIVO SOCIETA FIDUCIARIE SOCIETA FIDUCIARIA SIM E/O A MATRICE BANCARIE = NO TITOLARE EFFETTIVO ALTRE SOCIETA FIDUCIARIE = SI TITOLARE EFFETTIVO OBBLIGO DI RACCOGLIERE GENERALITA FIDUCIANTE LA FIDUCIARIA DOVRÀ FORNIRE PER ISCRITTO TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE 26

27 DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA MOD. C1 ART. 23 MANCANZA TITOLARE EFFETTIVO

28 CHIARIMENTO MEF REGISTRAZIONE DATI TITOLARE EFFETTIVO IL MEF HA CHIARITO CHE NON È OBBLIGATORIO INSERIRE I DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO NELL ARCHIVIO UNICO, POICHÉ MANCANO LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL ART. 38, CO.7 E DI CONSEGUENZA È SUFFICIENTE CONSERVARE I DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO NEL FASCICOLO DEL CLIENTE. 28

29 ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA ACQUISIZIONE DATI, SCOPO e NATURA ACQUISIZIONE DATI DAL CLIENTE RELATIVI ALLA PRESTAZIONE RICHIESTA Mod. B1 D. Lgs 231/2007

30 ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA ACQUISIZIONE DATI, SCOPO e NATURA

31 ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA CONSERVAZIONE-REGISTRAZIONE DATI ART.36 FASCICOLO DELLA CLIENTELA COPIA DOCUMENTI RICHIESTI PER ADEGUATA VERIFICA 10 ANNI DALLA FINE DELLA PRESTAZIONE

32 ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA CONTENUTO DEL FASCICOLO CLIENTE 1) FOTOCOPIA DOCUMENTO RICONOSCIMENTO VALIDO 2) FOTOCOPIA CODICE FISCALE 3) FOTOCOPIA PARTITA IVA 4) VISURA CAMERALE (CONSIGLIATO DITTE INDIVID. OBBLIGO PER GLI ALTRI) 5) DOCUMENTI PER APPLICAZIONE VERIFICA SEMPLIFICATA o RAFFORZATA 6) COPIA MANDATO PROFESSIONALE 7) DICHIARAZIONE CLIENTE Mod. «B1» IDENTIFICAZIONE, SCOPO e PEP 8) DICHIARAZIONE DEL CLIENTE Mod. «B2» Art. 21 (Titolare Effettivo) 9) DICHIARAZIONE PROFESSIONISTA Mod. «C1» Art. 23 (mancanza Tit. Effett.) 10) ATTESTAZIONE Mod. «C2» Art. 30 IDENTIFICAZIONE DI ALTRI (se presente) COSTANTEMENTE AGGIORNATO PROTETTO DA MISURE PRIVACY

33 ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA CONTROLLO COSTANTE ART. 20 RATING CLIENTE RISCHIO

34 ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA CONTROLLO COSTANTE ART. 20 INDICE DI RISCHIO ELEMENTI CONNESSI AL CLIENTE ELEMENTI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE

35 ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA CONTROLLO COSTANTE ART. 20 In relazione al cliente (profilo soggettivo), per il professionista rilevano i seguenti elementi: 1.natura giuridica; 2.prevalente attività svolta; 3.comportamento tenuto al momento del compimento dell operazione o dell instaurazione della prestazione professionale; 4.area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; In relazione all operazione o alla prestazione professionale (profilo oggettivo), sono oggetto di valutazione: 1.tipologia; 2.modalità di svolgimento; 3.ammontare; 4.frequenza (delle operazioni) e durata (della prestazione professionale); 5.ragionevolezza in rapporto all attività svolta dal cliente; 6.area geografica di destinazione del prodotto/oggetto (dell operazione).

36 ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA CONTROLLO COSTANTE ART. 20

37 ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA CONTROLLO COSTANTE ART. 20

38 16 - BASSO (da 04 a 30) Comportamento del professionista: Il professionista deve assolvere l obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie (ovvero semplificate se ne ricorrono i presupposti) ed esercitare un controllo costante con periodicità da definirsi caso per caso a seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale. Ad esempio, nel caso di rischio molto basso il professionista potrebbe decidere di effettuare l aggiornamento del controllo solo al verificarsi di eventi modificativi della situazione originariamente comunicata (a tal fine risponde l esigenza di richiedere al cliente un impegno scritto a comunicare le eventuali variazioni dei dati inizialmente dichiarati, di cui alla parte quinta del documento). Nell ambito del controllo costante il professionista deve: - analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, - verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all origine dei fondi, - aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute. Ove ricorrano i presupposti per l assolvimento degli obblighi di adeguata verifica con modalità semplificate il professionista è esonerato dall effettuare il controllo costante. ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA CONTROLLO COSTANTE ART. 20 Rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo:

39 ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA OBBLIGHI RAFFORZATI ART. 28 CONTROLLO INFORMAZIONI E RISCONTRO DOCUMENTALE VERIFICA TITOLARE EFFETTIVO IN PRESENZA DEL MEDESIMO ANALISI DELLE INFORMAZIONE SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE CONTROLLO COSTANTE PIU APPROFONDITO E FREQUENTE

40 ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA SE NON SI RIESCE AD IDENTIFICARE IL CLIENTE NON SI RIESCE AD IDENTIFICARE IL TITOLARE EFFETTIVO NON SI RIESCE AD OTTENERE SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE ASTENSIONE INCARICO ART. 23 D. Lgs 231/2007

41 DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO DA SEGNALARE ANCHE I CASI DI AUTORICICLAGGIO L UTILIZZO DEI BENI PROVENIENTI DA ATTIVITA CRIMINOSA E COMMESSO DALLO STESSO AUTORE MATERIALE DEL REATO PRESUPPOSTO ATTENZIONE A TUTTE LE CONDOTTE PREVISTE DALLA NORMATIVA PENALE TRIBUTARIA CHE COSTITUISCONO REATO PRESUPPOSTO

42 REATI TRIBUTARI DLgs 74/2000 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 8 ART. 10 BIS ART. 10 TER DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O DI ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE L UTILIZZO DI ALTRI ARTIFICI DICHIARAZIONE INFEDELE DICHIARAZIONE OMESSA EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE OMESSO VERSAMENTO DI IVA 42

43 REATI TRIBUTARI riformati dal DLgs 158/2015 ART. 3 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA NORMATIVA PRECEDENTE NORMATIVA IN VIGORE DAL 22/10/2015 Si commette quando congiuntamente: a) l imposta evasa è superiore, con riferimento ad una singola imposta, a Euro ; b) l ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% di quelli dichiarati ovvero è superiore a Euro Risponderà del reato chi commette operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi e di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l accertamento, quando, congiuntamente l imposta evasa è superiore, per ciascuna imposta, a euro e l ammontare complessivo degli elementi sottratti ad imposizione, è superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 1,5 mil euro ovvero l ammontare dei crediti e ritenute fittizie in diminuzione dell imposta è superiore al 5% dell imposta stessa o comunque a euro 43

44 REATI TRIBUTARI riformati dal DLgs 158/2015 ART. 4 DICHIARAZIONE INFEDELE NORMATIVA PRECEDENTE NORMATIVA IN VIGORE DAL 22/10/2015 Si commette quando congiuntamente: a) l imposta evasa era superiore, con riferimento a una singola imposta, a Euro ; b) l ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, era superiore al 10% di quelli dichiarati ovvero era superiore a Euro La soglia viene innalzata a Euro e l imponibile a 3 mil di euro. Non si tiene conto della non corretta classificazione dell inerenza, della competenza o della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dai casi precedenti non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette 44

45 REATI TRIBUTARI riformati dal DLgs 158/2015 ART. 5 - DICHIARAZIONE OMESSA NORMATIVA PRECEDENTE Quando l imposta evasa è superiore a euro. NORMATIVA IN VIGORE DAL 22/10/2015 La soglia di punibilità viene innalzata da a euro La pena viene aumentata: si passa dalla reclusione da un 1 a 3 anni alla reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni. 45

46 REATI TRIBUTARI riformati dal DLgs 158/2015 NUOVO REATO ART. 5 COMMA 1 BIS DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO OMESSA NORMATIVA PRECEDENTE NORMATIVA IN VIGORE DAL 22/10/2015 Chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d imposta, quando l ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro La pena va da 1 anno e 6 mesi a 4 anni 46

47 REATI TRIBUTARI riformati dal DLgs 158/2015 ART. 10 BIS OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE NORMATIVA PRECEDENTE Chi non versa le ritenute trattenute per un totale superiore a euro per ciascun periodo d imposta. NORMATIVA IN VIGORE DAL 22/10/2015 La soglia di punibilità viene innalzata a euro Il reato si commetterà anche se le ritenute sono state indicate in dichiarazione (e non necessariamente certificate) 47

48 REATI TRIBUTARI riformati dal DLgs 158/2015 ART. 10 TER OMESSO VERSAMENTO DI IVA NORMATIVA PRECEDENTE Chi non versa un imposta superiore a euro per ciascun periodo d imposta NORMATIVA IN VIGORE DAL 22/10/2015 La soglia di punibilità viene innalzata a euro 48

49 REATI TRIBUTARI riformati dal DLgs 158/2015 ART. 10 QUATER INDEBITA COMPENSAZIONE NORMATIVA PRECEDENTE Chi utilizza in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un totale superiore a euro per ciascun periodo d imposta. La reclusione è da 6 mesi a 2 anni NORMATIVA IN VIGORE DAL 22/10/2015 Viene differenziata la sanzione: a) per la compensazione di crediti non spettanti la sanzione rimane la medesima (reclusione da sei mesi a due anni); b) per la compensazione di crediti inesistenti la reclusione aumenta da 18 mesi a 6 anni. 49

50 SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE ART. 41 OBBLIGO SEGNALAZIONE UIF CONOSCENZA SOSPETTO

51 ESENZIONI SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE CONSULENZA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA RELATIVE A PROCEDIMENTI GIUDIZIARI SIANO QUESTI CIVILI, PENALI, AMMINISTRATIVI O TRIBUTARI L OBBLIGO DI SEGNALAZIONE NON SI APPLICA A: CONSULENZA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA RELATIVE AD ARBITRATI E CONCILIAZIONI INCARICHI AFFIDATI DALL AUTORITÀ GIUDIZIARIA AUSILIARI DEL GIUDICE E QUINDI PERITO CTU AMMINISTRATORE E LIQUIDATORE NELLE PROCEDURE GIUDIZIALI 51

52 SEGNALAZIONE ALL UIF INVIO TELEMATICO DA MAGGIO 2011 SITO UIF uif.bancaditalia.it POSSIBILITÀ DI CORREDARE CON DOCUMENTI ELETTRONICI LE SEGNALAZIONI NON COSTITUISCONO VIOLAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE

53 LE SANZIONI VIOLAZIONE OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI COMUNICAZIONE DELL AVVENUTA SEGNALAZIONE (ART. 55, COMMA 8) SANZIONE SANZIONE PECUNIARIA DALL'1% AL 40% DELL'IMPORTO DELL'OPERAZIONE NON SEGNALATA ARRESTO DA 6 MESI AD UN ANNO O AMMENDA DA A EURO (SANZIONE PREVISTA ANCHE PER IL FLUSSO DI RITORNO DELLE INFORMAZIONI) 53

54 LIMITAZIONE USO DEL CONTANTE ART. 49 DIVIETO DI TRASFERIMENTO DENARO CONTANTE e LIBRETTI DEPOSITO TRA SOGGETTI DIVERSI COMPLESSIVAMENTE > = EURO

55 LIMITAZIONE USO DEL CONTANTE ALCUNI ESEMPI PAGAMENTO CONTANTI FATTURA EURO IN 4 RATE DA 500 EURO DILAZIONE ORDINARIA ACCORDO COMMERCIALE PAGAMENTO FRAZIONATO SOMMATORIA > NESSUNA VIOLAZIONE

56 CHIARIMENTO MEF OPERAZIONI FRAZIONATE IL MINISTERO SI E PIÙ VOLTE ESPRESSO NEL SENSO DI NON CONSIDERARE ELUSIONE DELLA NORMATIVA, BENSÌ PRASSI COMMERCIALE, L EFFETTUAZIONE DI UNA PLURALITÀ DI PAGAMENTI SE LA RATEIZZAZIONE E : CONNATURATA ALLA TIPOLOGIA DEL CONTRATTO SOTTOSTANTE (ES. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE) OVVERO SE RISULTA DA UN ACCORDO SCRITTO TRA LE PARTI, STIPULATO PRIMA DELL EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI OGGETTO DI ACCORDO (DA ULTIMO, CIRCOLARE MEF N. 2 DEL 16 GENNAIO 2012). IL MINISTERO HA SEMPRE FATTO SALVA, ANCHE IN PRESENZA DI ACCORDO TRA LE PARTI, LA FACOLTÀ PER L AUTORITÀ AMMINISTRATIVA DI VALUTARE CASO PER CASO SE IL FRAZIONAMENTO SIA ARTIFICIOSO

57 LIMITAZIONE USO DEL CONTANTE ALCUNI ESEMPI FINANZIAMENTO EFFETTUATO DAI SOCI IN DUE RATE DA 800 EURO CIASCUNA NELL ARCO DELL ANNO FRAZIONAMENTO NON CONNATURATO ALLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE VALUTAZIONE CASO PER CASO PUO COSTITUIRE VIOLAZIONE

58 LIMITAZIONE USO DEL CONTANTE ALCUNI ESEMPI DISTRIBUZIONE UTILI SOCI DI SNC IN DUE RATE DA 800 EURO CIASCUNA NELL ARCO DELL ANNO FRAZIONAMENTO NON CONNATURATO ALLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE VALUTAZIONE CASO PER CASO PUO COSTITUIRE VIOLAZIONE

59 LIMITAZIONE USO DEL CONTANTE ALCUNI ESEMPI CIRCOLARE GDF N DEL 19 MARZO 2012 ESEMPIO STIPENDIO: IL PAGAMENTO DI STIPENDI A PROPRI DIPENDENTI EFFETTUATI CON DUE ACCONTI IN CONTANTI NELLO STESSO MESE, CIASCUNO INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO. PUÒ COSTITUIRE VIOLAZIONE 59

60 LIMITAZIONE USO DEL CONTANTE ALCUNI ESEMPI CIRCOLARE GDF N DEL 19 MARZO 2012 ESEMPIO IMPRESA FAMILIARE: PAGAMENTO IN CONTANTI AL COLLABORATORE IMPRESA FAMILIARE PARI O SUPERIORE A EURO COSTITUISCE VIOLAZIONE 60

61 REGIME SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEL LIMITE USO DEL CONTANTE VIOLAZIONE per il cliente DISPOSIZIONE VIOLATA SANZIONE Violazione del divieto di trasferimento di denaro contante quando il valore dell operazione, anche frazionata, è pari o superiore a euro (art. 58 co. 1) Emissione di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a euro senza indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e clausola di non trasferibilità (art. 58 co. 1) Art. 49 co. 1 Art. 49 co. 5 Sanzione pecuniaria dall 1% al 40% dell importo Trasferito con minimo euro (se importi superiori a euro sanzione quintuplicata)

62 REGIME SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEL LIMITE USO DEL CONTANTE VIOLAZIONE per il professionista DISPOSIZIONE VIOLATA SANZIONE Violazione dell obbligo di riferire al MEF le violazioni di cui agli artt. 49 co. 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e 50 (art. 58 co. 7) Art. 51 Sanzione pecuniaria dal 1% al 30% dell importo dell operazione, del saldo del libretto o del conto con sanzione minima di euro (se importi superiori a euro sanzione quintuplicata)

63 SANZIONI A CONFRONTO PARTI CHE INTERVENGONO NELL OPERAZIONE Sanzione dall 1 al 40% con possibilità di oblazione: sanzione ridotta pari al 2% (il doppio PEPdel minimo) PROFESSIONISTA CHE NON SEGNALA Sanzione dall 3 al 30% con un minimo di euro senza alcun tipo di oblazione. 63

64 REGIME SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEL LIMITE USO DEL CONTANTE Fino al Dal al Dal al Dal al Dal al Dal Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1.000

65 ADEGUATA FORMAZIONE PERSONALE ART. 54 OLTRE AD ESSERE OBBLIGO DI LEGGE ADEGUATA CONOSCENZA DEL CLIENTE CONTRIBUISCE RILEVAMENTO SITUAZIONI ANOMALE DOCUMENTARE ATTIVITA DI FORMAZIONE

66 TUTTI NOI ABBIAMO BISOGNO DI UN CAFFE, UN ABBRACCIO, UN SORRISO E UN MILIONE DI EURO IN BANCA

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