ACQUACOLTURA IVA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL ANNO Approvati i nuovi modelli dall Agenzia delle Entrate

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1 ACQUACOLTURA informa ANNO XXIII - NUMERO 3 MARZO 2008 ORGANO UFFICIALE DELL ASSOCIAZIONE PISCICOLTORI ITALIANI PUBBLICAZIONE MENSILE DI PROBLEMI TECNICI ECONOMICI SINDACALI DEGLI ALLEVATORI ITTICI Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n 46) art. 1, comma 1, DCB Verona - Sede: Via del Perlar, 37/a VERONA Tel. 045/ Aut. Trib. di VR n. 961 del Stampa Cierre Grafica s.c.a r.l. - Caselle di Sommacampagna (VR) - Direttore Responsabile: Antonio Trincanato 2008 Associato all Unione Stampa Periodica Italiana IVA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL ANNO 2007 Approvati i nuovi modelli dall Agenzia delle Entrate Con provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2008 sono stati approvati i modelli per la dichiarazione annuale IVA da presentare ai fini della liquidazione dell imposta sul valore aggiunto. Con lo stesso decreto sono state approvate le istruzioni per la compilazione della dichiarazione. In questo inserto, anche se vengono confermate in larga massima le istruzioni impartite negli anni precedenti, si ritiene opportuno riepilogare gli adempimenti, con particolare riferimento alle novità. La maggior parte delle novità contenute nel modello di dichiarazione sono di natura formale, ma non mancano nuovi aspetti sostanziali connessi all emanazione di nuove disposizioni. La Confagricoltura ha sintetizzato le principali modifiche che possono interessare il comparto agricolo, di seguito riportate: la nuova classificazione ATECO 2007; il nuovo regime di esonero per i produttori agricoli con volume d affari non superiore a euro; la soppressione del regime semplificato per i produttori agricoli con volume di affare non superiore a ,28 euro; l ampliamento del sistema reverse charge (imposta dovuta dal cessionario o committente); la soppressione (dal 1 gennaio 2008) del regime della franchigia previsto dall art. 32 bis; l opzione per la determinazione del reddito su base catastale (art. 32 TUIR) da parte delle società agricole; la soppressione del quadro VB a seguito dell abrogazione del regime forfetario per i contribuenti minimi (L. n. 662/1996); l adempimento per i contribuenti minimi soggetti dal 1 gennaio 2008 al nuovo regime (ricavi non superiori a euro); la scelta per l invio all intermediario, dell avviso telematico per la richiesta di chiarimenti su dichiarazioni irregolari (casella nel riquadro firma della dichiarazione nel frontespizio); nel quadro VF, l indicazione degli acquisti effettuati presso soggetti appartenenti al regime de franchigia di cui all art. 32 bis operante nel 2007; nel quadro VR, la casella riservata ai contribuenti ammessi all erogazione prioritaria del rimborso (casella nel riquadro contribuente ); nel modello gli importi sono arrotondati all unità di euro, per eccesso o per difetto se la frazione decimale è rispettivamente uguale o superiore a 50 centesimi oppure inferiore a tale limite. Esempio: ,50 si arrotonda a ,49 si arrotonda a La dichiarazione IVA per il 2007 dovrà essere presentata autonomamente soltanto dai soggetti IRES e società di persone con periodo d imposta non coincidente con l anno solare, e per i venditori porta a porta, per i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonché per i soggetti risultanti da operazioni di trasformazione soggettiva che presentano la dichiarazione per conto dei soggetti estinti (fusi, incorporati, scissi, ecc.). È precisato che il frontespizio IVA 2008 va utilizzato se la dichiarazione IVA viene presentata in via autonoma, mentre va utilizzato quello del modello Unico se il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione unica. segue a pagina 2

2 2 informa SISTEMA DI MONITORAGGIO API PREZZI MEDI AL CONSUMO NELLA G.D. - G.D.O. TREND ANNO URO 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 19 marzo - 1 aprile 16 aprile - 29 aprile 14 maggio - 27 maggio 11 giugno - 24 giugno 9 luglio - 22 luglio 3 settembre - 16 settembre 1 ottobre - 14 ottbre 29 ottobre - 11 novembre PESCE FRESCO ORATA SPIGOLA / BRANZINO TROTA TROTA FILETTO TROTA INTERA TROTA INTERA BIANCA TROTA INTERA SALMONATA TROTA INTERA SALMONATA EVISCERATA segue da pagina 1 IVA dichiarazione relativa all anno TOTALE CONSUMO MANGIME PER TROTE (TON.) 3500 DICHIARAZIONE ANNUALE - PRESENTAZIONE Per tutti i contribuenti sussiste l ob - bligo di presentare la dichiarazione mediante il servizio telematico, direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati (tra cui rientrano le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori). Le scadenze di presentazione sono le seguenti: febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre TOTALE CONSUMO MANGIME MARINO (TON.) novembre dicembre gennaio febbraio 07 dichiarazione IVA in via autonoma: dal 1 febbraio al 31 luglio 2008; dichiarazione IVA compresa quella unificata: entro il 31 luglio 2008; le dichiarazioni (compreso il modello VR per la richiesta di rimborso) presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono valide, salvo l applicazione delle sanzioni previste per la tardiva presentazione febbraio 06 marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio 07 NOTES: il nostro numero di telefono: il nostro numero di fax: la nostra info@api-online.it

3 informa 3 IL PESCE FRESCO ABITUDINI E ATTEGGIAMENTI DI CONSUMO I risultati della ricerca qualitativa dell AC Nielsen L A.P.I. (Associazione Piscicoltori Italiani) avvalendosi della collaborazione dell AC Nielsen nell ambito del Piano Nazionale della Pesca e dell Acquacoltura 2006 del MIPAAF, una ricerca molto articolata per analizzare i comportamenti di acquisto e di consumo del pesce fresco in Italia. In particolare, per analizzare l importanza del prodotto di acquacoltura e di quello selvatico e per delineare la capacità del consumatore di distinguere o meno i due segmenti. Lo studio ha visto la realizzazione di una ricerca qualitativa nel corso della quale sono stati effettuati n. 4 focus group con 8 partecipanti ciascuno in 4 diverse città italiane (1 per ciascuna area geografica) - Milano, Bologna, Roma, Napoli - con responsabili acquisti e preparazione del pesce in famiglia. Di seguito pubblichiamo una sintesi della presentazione della ricerca che si è tenuta a Verona il 14 febbraio u.s. alla presenza di numerosi produttori provenienti da molte regioni d Italia. ACQUACOLTURA E PESCATO: la grande differenza tra il pesce d allevamento e pescato Il consumatore non ha perfettamente chiaro in cosa consiste l allevamento dei pesci e di conseguenza si mostra scettico nei confronti delle proprietà organolettiche del pesce allevato: dal punto di vista del sapore quello d allevamento non ha lo stesso sapore. La diffidenza del consumatore nei confronti della filiera risulta essere un fattore culturale e di derivazione da settori ACQUACOLTURA E PESCE SELVATICO il consumatore riconosce nel pesce di acquacoltura: Salubrità Habitat Provenienza L Associazione è riuscita a comunicare alcune delle caratteristiche più apprezzate dai consumatori più conosciuti ad esempio da quello della carne in cui è comunemente riconosciuto/luogo comune che gli animali allevati al pascolo siano di qualità superiore e con un sapore diverso/molto migliore degli animali d allevamento. Tuttavia nel pesce questo aspetto sembra essere bonificato dalla particolarità dell allevamento: quello d allevamento è fresco, è allevato in vasche ; è diverso dal pollo d allevamento si può muovere di più ed è comunque più fresco perché deve stare in acqua. OPPORTUNITÀ PER L ACQUACOLTURA Provenienza Sabubrità garantita Non volatilità del prezzo Non stagionalità sono le opportunità dell acquacoltura La minore qualità del pesce allevato si traduce in un gusto più omologato, meno saporito è imputata principalmente all alimentazione degli animali in allevamento che nell immaginario comune è spesso standardizzata : non si sa cosa gli si dà da mangiare, dipende da cosa gli si dà da mangiare ; vorrei sapere come è allevato, a volte senti che è allevato con farine animali ; diversificare l alimentazione del pesce. D altro canto il pesce allevato, dichiara il consumatore, è più sicuro dal punto di vista igienico sanitario poichè soggetto a maggiori controlli: con l allevamento c è più controllo; quello d allevamento è meno rischioso, quello di mare devi anche sapere dove comperarlo. Il pesce di allevamento perde punti emozionalmente, nei confronti del pesce pescato, per motivi che potrebbero essere parzialmente ribilanciati attraverso un adeguata attività di informazione e comunicazione. Per questo motivo quando vengono chiesti quale sarebbe la modalità migliore di fare acquacoltura il suggerimento è di ricreare un habitat il più vicino possibile alle condizioni originarie in cui vive il pesce: renderli più naturali possibili, con equilibrio biologico/ecosistema ; deve avere la sensazione di vivere in mare: grossi spazi, poter scegliere qualcosa che piace a lui ; deve avere le dimensioni del mare, più grande è la rete che li tiene più plancton può ricevere e mangiare anche piccoli pescetti ; allevamenti in mare aperto già ci sono, bisogna migliorarli. Possibilmente allevamenti in mare aperto in cui lo spazio gioca un ruolo importante, oppure in acqua corrente per pesci d acqua dolce e di classificare gli allevamenti in modo da garantire maggiore controllo: bisognerebbe dargli delle stelle, date dalla ASL agli allevatori ; controllo sulla salute del pesce, sullo stato dell acqua, sul mangime ; molte verifiche prima della vendita.

4 4 informa PACCHETTO IGIENE Applicabilità ed esclusioni nel settore ittico PREMESSA Come noto, dal 1 gennaio 2006, in tutti gli Stati membri dell Unione europea si applicano le norme del c.d. Pacchetto igiene ossia una serie di Regolamenti che attualmente costituiscono la normativa di riferimento, armonizzata a livello europeo data l efficacia diretta dello strumento normativo utilizzato, in materia di igiene degli alimenti. Contestualmente alla pubblicazione dei Regolamenti citati il legislatore comunitario ha abrogato con Direttiva 2004/41/CE una serie di direttive verticali di settore concernenti l igiene degli alimenti di origine animale (carni, ittici, latte e uova) che i vari Stati membri avevano provveduto, nel corso degli anni, a recepire nei rispettivi ordinamenti giuridici. Sino al , (data di entrata in vigore del D.lvo 193/2007 con cui è stata recepita la Direttiva 20004/41/CE), in materia di igiene degli alimenti hanno convissuto i Regolamenti facenti parte del c.d. pacchetto igiene, che sono norme a valenza primaria e direttamente applicabili, e la normativa nazionale di settore con la quale sono state attuate le Direttive abrogate. Come anticipato, con D.lvo 193/2007, pubblicato sulla G.U. del , sono state finalmente e formalmente abrogate le norme nazionali ormai di fatto superate dalla normativa comunitaria. Nello specifico settore degli ittici l a bro ga - zione ha coinvolto: - D.Lgs , n attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi. - D.Lgs , n attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell acquacoltura, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi. Alla luce delle innovazioni legislative apportate dal c.d. pacchetto igiene, attraverso la presente disamina si intende verificare come le varie fasi della filiera ittica (dalla pesca o allevamento alla vendita al consumatore) si inseriscono nell ambito della nuova normativa comunitaria verificando l applicabilità ai vari segmenti produttivi dei nuovi Regolamenti comunitari ed in particolare del Reg.to 852/2004 sull igiene dei prodotti alimentari e 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Nello specifico settore della pesca e acquacoltura si segnala inoltre che, sulla G.U. del 22 marzo 2007 sono state pubblicate le linee guida frutto di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, che sintetizzano, sottoforma di compendio generale, la nuova legislazione alimentare relativamente ai prodotti della pesca. DEROGA ALLA VENDITA IN BANCHINA DI PICCOLE QUANTITÀ La previgente disciplina del d.lgs. 531/92 Ai sensi della normativa previgente, in relazione a tale aspetto si osserva che la nozione di commercializzazione di cui all art. 2/1 lett. p) del d.lgs. 531/92 chiariva il campo di applicazione della normativa e statuendo che per commercializzazione si intendeva qualsiasi forma di immissione sul mercato ad esclusione della vendita al dettaglio e della cessione diretta, sul mercato locale, di piccole quantità da un pescatore al venditore al minuto o al consumatore, rendeva esplicita l esclusione dall applicazione del d.lgs. 531/92 della vendita al dettaglio e della cessione diretta sul mercato locale, di piccole quantità da un pescatore o allevatore ittico al venditore al minuto o al consumatore. A questo proposito, con la circolare ministeriale n. 23/1995 il legislatore era intervenuto sul concetto di piccola quantità di prodotti della pesca freschi, statuendo che si doveva indicativamente intendere un quantitativo di un quintale per sbarco giornaliero da un peschereccio o per cessione giornaliera da un allevamento di acquicolturaacquacoltura. Per mercato locale si ritiene che la definizione territoriale più opportuna, anche ai fini della necessaria vigilanza veterinaria sul pescato, sia quella del territorio della Azienda U.S.L. in cui è compreso il Comune nel quale avviene lo sbarco. LE NUOVE PREVISIONI del pacchetto igiene Come noto, l importante novità introdotta dal Reg.to 852/2004 è stata l estensione del controllo igienico-sanitario degli alimenti alla produzione primaria che, nel settore ittico, comprende l allevamento, la pesca e la raccolta dei prodotti vivi della pesca (sia marini che d acqua dolce) in vista dell immissione sul mercato, mentre le operazioni connesse comprendono macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, taglio delle pinne, refrigerazione e confezionamento, se svolte a bordo di navi da pesca, oltre al trasporto, magazzinaggio di prodotti della pesca e dell acquacoltura la cui natura non sia stata sostanzialmente alterata, inclusi i prodotti vivi della pesca, nelle aziende acquicole di terra; e il trasporto dei prodotti della pesca la cui natura non sia stata sostanzialmente alterata, inclusi i prodotti vivi della pesca, dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione. In relazione alla problematica in esame si osserva che i regolamenti comunitari 852/04 e 853/04 non sono così precisi e specifici nel ribadire la suddetta deroga, tuttavia, mantengono esclusioni dal campo di applicazione della nuova normativa che vengono in rilievo nel caso di specie ai fini della individuazione della permanenza delle suddette deroghe anche ai sensi della nuova normativa. Il Reg. 853/04 che viene in rilievo in quanto trattasi di prodotti di origine animale prevede che Il presente regolamento non si applica: a) alla produzione primaria per uso domestico privato; b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato; c) alla fornitura diretta di PICCOLI QUANTI- TATIVI di PRODOTTI PRIMARI dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale [ ] Trattandosi di definizioni generiche, sia perché applicabili a molteplici alimenti che perché in quanto non meglio precisate nei contenuti, assume rilievo soprattutto la corretta individuazione dei concetti di fornitura diretta, piccoli quantitativi e soprattutto quello di prodotti primari. Sul punto, si possono trovare spunti interpretativi nelle linee guida nazionali e comunitarie in materia. Per ciò che attiene la nozione di prodotti primari, le linee guida comunitarie sul Regolamento 852/2004 chiariscono che i prodotti della pesca rimangono prodotti primari anche dopo la macellazione, il dissanguamento, la decapitazione, l eviscerazione, lo spinnamento, la refrigerazione e la collocazione in contenitori per il trasporto a livello di produzione primaria. I prodotti risultanti da un ulteriore manipolazione dei prodotti della pesca (per. es filettatura, imballaggio sotto vuoto ecc.) non sono viceversa ascrivibili alla nozione di prodotto primario. Gli stabilimenti, incluse le navi officina e frigorifero, che stoccano i prodotti in regime di temperatura controllata non rientrano invece nella definizione di produzione primaria e devono essere pertanto riconosciuti a norma del Reg.to 853/2004 in quanto non possono ritenersi semplicemente coinvolti in mere operazioni di trasporto. Le linee guida sui prodotti della pesca sopra citate, espressamente ammettono che la produzione primaria comprende le attività di: allevamento, pesca, raccolta di prodotti vivi della pesca, in vista dell immissione sul mercato; nonché le operazioni connesse se svolte a

5 informa 5 bordo di navi da pesca: macellazione, dissanguamento, decapitazione eviscerazione, taglio dele pinne, refrigerazione e confezionamento. Tali operazioni includono, inoltre, il trasporto ed il magazzinaggio dei prodotti della pesca e dell acquacoltura che non hanno subito modificazioni sostanziali, inclusi i prodotti vivi della pesca nelle aziende di acquicoltura di terra e il trasporto dei prodotti della pesca non sostanzialmente modificati, inclusi i prodotti vivi della pesca dal luogo di produzione al primo stabilimento di spedizione. Il concetto di livello locale, come altresì chiarito nelle linee guida nazionali pubblicate sulla G.U. del , deve essere definito in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l azienda/allevamento di origine ed il consumatore, con esclusione pertanto del trasporto sulle lunghe distanze. In sintesi, il livello locale viene ad essere identificato con il territorio della provincia in cui insiste l azienda e nel territorio delle province contermini. Per quanto riguarda la nozione di commercio al dettaglio, occorre rinviare a quanto previsto dall art. 3, punto 7 del Reg. Ce 178/02 ambito in cui tale attività è definita come movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all ingrosso. Le linee guida del settore della pesca e dell acquacoltura precisano che rientrano in questo contesto le attivita di commercio al dettaglio diretto effettuate nelle aziende agrituristiche, ittituristiche e pescaturistiche per le quali i vincoli di mercato sono quelli previsti dalla normativa di settore. Per ciò che attiene la piccola quantità, invece, la nuova normativa non indica un valore preciso, tuttavia, le linee guida nazionali specifiche in materia, (nonostante che quelle sul Reg. Ce 853/04 identifichino genericamente tale nozione con l attività marginale e ristretta rispetto alla attività principale della cessione diretta), ribadiscono il riferimento ai parametri della circolare n del 23 dicembre stabilendo che per piccolo quantitativo di prodotti della pesca freschi si deve intendere un quantitativo di un quintale per sbarco giornaliero da un peschereccio o per cessione giornaliera da un allevamento di acquicoltura. In sostanza, in relazione a tale fattispecie, il rapporto diretto tra produttore e consumatore, comprendendo in quest ultima espressione anche dettaglianti e ristoratori, è stato ritenuto ad attenuato rischio igienico sanitario ed è stato pertanto escluso sia dall ambito di applicazione del Reg.to 852/2004 che del Reg.to 853/2004. Resta inteso che l operatore in tali casi è comunque tenuto a seguire, durante la sua attività, le regole di buona prassi e di buon senso per la sicurezza ed igiene dell alimento. La responsabilità della igienicità e salubrità del prodotto sarà comunque assunta da commerciante al dettaglio in ambito locale cessionario del prodotto primario, il quale avrà altresì l obbligo di garantire la tracciabilità a monte del prodotto cedutogli in base alle disposizioni di cui al Reg.to 178/2002. Alla luce di ciò, si ritiene di poter sostenere che la vendita in banchina di pesce fresco o di pesce d acquacoltura al consumatore finale o ai dettaglianti che forniscono direttamente il consumatore finale continua ad essere esclusa dal campo di applicazione della normativa igfineienico-sanitaria. DEROGA ALLA VENDITA DIRETTA SENZA APPOSIZIONE DI MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE La legislazione previgente del d.lgs. 531/92 Ai sensi dell art. 3/1 lett.c) del d.lgs. 531/92 nonostante fosse previsto che i prodotti della pesca catturati nel loro ambiente naturale sono commercializzati solo se sono stati fra le altre cose manipolati, e eventualmente preconfezionati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati in condizioni igieniche in stabilimenti riconosciuti ai sensi dell art. 7 con l osservanza dei capitoli III e IV dell allegato, ammetteva anche un regime derogatorio. L art. 7 prevedeva il riconoscimento degli stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per le aste e dei mercati all ingrosso in base alla natura delle attività esercitate o che si intendono esercitare. Ai sensi del citato art. 3 lett.f) poi, i prodotti della pesca per poter essere commercializzati dovevano essere muniti di contrassegno di identificazione in osservanza del capitolo VII dell allegato. Il settore della produzione primaria era escluso da tale ambito normativo, così come la vendita al dettaglio come sopra già evintodescritto nella prima parte dell articolo. Infatti, per stabilimento il d.lgs. 531/92 intendeva solo ogni locale in cui i prodotti della pesca sono preparati, trasformati, refrigerati, congelati, imballati o immagazzinati ivi compresi i locali dove i prodotti dell acquacoltura vengono macellati. Gli impianti collettivi per le aste e i mercati all ingrosso in cui si effettua soltanto l esposizione e la vendita all ingrosso non sono considerati stabilimenti. Alla luce di ciò, ai prodotti commercializzati sia dall allevamento che in banchina, il relativo documento commerciale dei prodotti della pesca poteva essere privo delle indicazioni di identificazione prescritte dal capitolo VII dell allegato al decreto, previa autorizzazione dell Unità sanitaria locale competente. LE NUOVE PREVISIONI del pacchetto igiene Come sopra già descritto, il Regolamento CE 853/2004, che all art. 4 prevede il riconoscimento degli stabilimenti, con conseguente assegnazione del numero identificativo destinato ad essere apposto come marchio di identificazione ai sensi dell all.to II sez. I dello stesso regolamento, non si applica alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale. Come precisato nelle linee guida nazionali sull applicazione della nuova normativa comunitaria al settore della pesca, nello specifico settore sono soggetti a riconoscimento: - navi frigorifero; - navi officina; - stabilimenti: - impianti di macellazione dei prodotti di acquacoltura; stabilimenti operanti in regime di freddo artificiale che effettuano una o più delle seguenti operazioni: cernita, frazionamento, ghiacciatura, e preparazione dei p.d.p.prodotti della pesca e dell acquacoltura compresi i molluschi refrigerati, congelati o surgelati; - depositi frigoriferi per la conservazione dei prodotti della pesca e dell acquacoltura p.p.d. refrigerati e congelati; - stabilimenti di trasformazione che effettuano sterilizzazione, cottura, essiccazione, affumicamento, salagione, marinatura, ecc.; - mercati all ingrosso; - aste in cui i prodotti della pesca vengono venduti; stabilimenti frigorifero che producono carne di pesce separata meccanicamente; - stabilimenti che effettuano esclusivamente operazioni di riconfezionamento o associate ad altre operazioni di porzionatura, taglio ecc. Considerando, quindi, che anche alla luce della nuova normativa l attività di commercializzazione al dettaglio o direttamente al consumatore finale di prodotti della pesca e dell acquacoltura freschi rientranti nella definizione di prodotti primari sopra indicata è esclusa dal campo di applicazione del presente regolamento. Si ritiene che in questi casi tale tipologia di commercializzazione è esente anche dell applicazione delle regole sulla marchiatura di iddentificazione (ex bollo CEE). Nell ipotesi ulteriore in cui ci si interroghi sulla possibilità di commercializzare i suddetti prodotti ad uno stabilimento riconosciuto, tale operazione potendo essere ascritta alla nozione di operazioni connesse alla produzione primaria come sopra richiamate, ossia il trasporto dei prodotti della pesca e dell acquacoltura la cui natura non sia stata sostanzialmente alterata, inclusi i prodotti vivi della pesca, dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione, possono essere svolte senza l apposizione del marchio di identificazione nel documento di trasporto. Per completezza si segnala che, come evidenziato nelle linee guida del settore della pesca, secondo le linee guida del Reg. Ce 852/2004 dell Unione Europea, sono soggette a registrazione tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita qualora non sia previsto il riconoscimento di cui al Reg. Ce 853/04. Avv. Gaetano Forte

6 6 informa REDDITI AGRICOLI IN DISCESA IN ITALIA, IN CONTROTENDENZA CON L UNIONE EUROPEA Il 2007 sottolinea Confagricoltura è stato un anno di produzioni decisamente contenute in termini quantitativi: a causa delle minori semine ma anche degli andamenti climatici non esaltanti per quasi tutti i comparti (dall olio alla carne). Ma anche i prezzi delle produzioni mediterranee in genere non hanno avuto aumenti tali da migliorare i redditi come è invece avvenuto per quelle continentali. La situazione è confermata dalle stime che Eurostat sta affinando sull evoluzione dei redditi agricoli per addetto nell Unione europea a 27, da cui emerge che i redditi agricoli 2007 per il complesso dell Ue si è registrato un aumento del 5,4% rispetto all anno precedente. L Italia, quart ultima nella graduatoria generale e quarta tra gli otto paesi in cui il reddito é sceso, registra una variazione negativa del 2,0%. Al di là degli exploit notevoli di alcuni nuovi Paesi membri, come quello dei produttori della Lituania che registrano un lusinghiero +39,3, il confronto preoccupante - ad avviso di Confagricoltura - è soprattutto con Paesi con agricolture mature come Francia, Germania e Spagna che registrano, al contrario dell Italia, risultati di segno positivo (rispettivamente +7,5%, +12,5% e +10,3%). Il dato negativo per l Italia si aggiunge a quelli delle annate precedenti, come confermano anche i dati Istat sui conti economici nazionali per il periodo 2001/2007 e l indice del reddito per addetto (base 2000=100) che evidenzia il forte arretramento della nostra agricoltura rispetto alla realtà europea. Evidentemente negli ultimi anni duemila si sommano parecchi ritardi che stanno penalizzando l agricoltura italiana che, nel suo complesso, non riesce a tenere il passo con quella dei Paesi partner. Reddito agricolo 2007 in alcuni Paesi dell Ue27 (Fonte: Eurostat) Paesi Variazione percentuale rispetto al 2006 Indice nel 2007 (2000=10) Media Ue27 +5,4% 115,9 Italia -2,0% 81,8 Germania +12,5% 132,9 Spagna +10,3% 105,3 Francia +7,5% 105,6 Regno Unito +6,0% 133,4 Grecia -0,3% 83,1 Portogallo -5,0% 110,9 Olanda +4,3% 99,3 Ciò anche se, a dire il vero, le proiezioni Inea-Rica recentemente diffusi, limitati alle aziende con almeno 5 mila euro di reddito lordo, stimano una crescita del reddito per addetto, nel periodo , superiore al 20 per cento ed una dinamica paragonabile, se non superiore, a quella degli altri Paesi europei. I primi risultati si vedono, dunque, ma l agricoltura del nostro Paese commenta Confagricoltura ha bisogno di rafforzarsi, necessita di rinnovarsi ed ammodernarsi. Gli sforzi delle imprese che investono, innovano ed esportano non bastano se non sono inquadrati in una strategia complessiva del Paese che guardi con la dovuta attenzione all importanza del settore primario. Valore aggiunto ai prezzi di base dell agricoltura italiana (agricoltura, silvicoltura e pesca) Valori concatenati; anno di riferimento: 2000 (elaborazione Confagricoltura su dati Istat) Anno Milioni di euro * * dati provvisori Tecniche di allevamento e trasformazione della trota pubblicazione a cura di Giovanni Baruchelli Il libro, riccamente corredato di tabelle e immagini, è molto completo e interessante scientificamente. Vengono approfondite le tematiche relative all allevamento della trota, alla qualità dell acqua, all alimentazione, all impiantistica, all igiene e profilassi, alla patologia, alla vaccinazione, agli aspetti economici e gestionali, al miglioramento genetico, alla qualità dei salmonidi ed alla trasformazione. Gli argomenti trattati consentono quindi di approfondire i vari aspetti dell intera filiera del prodotto, dalle tecniche di allevamento fino alla trasformazione della trota. Alla sua realizzazione hanno partecipato i migliori esperti, nelle diverse materie, a livello nazionale. Questa pubblicazione, per la qualità e completezza degli argomenti trattati rappresenta un testo di sicuro riferimento per troticoltori, addetti e operatori del settore, cultori della materia e studenti. Il volume è edito dall Istituto Agrario di San Michele all Adige (TN), 590 pagine, ISBN Per richieste e informazioni telefonare al mattino alla Signora Vania Caneppele 0461/ o scrivere a: vania.caneppele@iasma.it La riproduzione, anche parziale, dei contenuti del presente periodico è subordinata alla citazione esplicita della testata Acquacoltura - Api Informa e degli autori.

7 informa 7 DECRETO MINISTERO TRASPORTI La G.U. n.300 del 28 dicembre 2007 ha pubblicato il decreto 14 dicembre 2007 del Ministero dei Trasporti che riporta le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l anno I VEICOLI ESCLUSI TOTALMENTE DAL DIVIETO Il divieto di circolazione fuori dai centri abitati, per i veicoli ed i complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri giorni particolari indicati nel decreto, non trova applicazione, per i veicoli e per i complessi di veicoli di prevalente interesse agricolo di seguito elencati, anche se circolano scarichi: - adibiti esclusivamente al trasporto di latte. Escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purchè, in quest ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso; - macchine agricole di cui all art. 57 del decreto legislativo 285/92 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale; - adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate (da effettuarsi od effettuate nelle 48 ore); - per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP; - per il trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall estero, sottoprodotti derivanti dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali) I veicoli di cui ai punti 1) e 5) devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 mt di base e di 0,40 mt di altezza, con impressa in nero la lettera d minuscola di altezza pari a 0,20 mt, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. I VEICOLI ESCLUSI PURCHÉ MUNITI DI AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA Sono esclusi dal divieto di circolazione, nei giorni indicati dal decreto, purché muniti di autorizzazione prefettizia: - i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli deperibili in regime di esclusione totale che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all alimentazione degli animali; - i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale; - i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza (ad esempio veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati), ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale tra imprese localizzate in regioni contigue, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali, contingenti e difficilmente ripetibili. I veicoli di cui ai punti 1 e 3 devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 mt di base e 0,40 mt di altezza, con impressa in nero la lettera a minuscola di altezza pari a 0,20mt, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI Per i veicoli eccezionali adibiti a trasporti eccezionali, viene confermata la regolamentazione del Le macchine agricole eccezionali (superamento dei limiti di sagoma o di massa previsti dal Codice) che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale son escluse dal divieto; quelle invece che circolano nella rete stradale di interesse nazionale sono soggette al rilascio dell autorizzazione da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo (oltre alla specifica autorizzazione rilasciata dagli Enti proprietari delle strade art. 104 C.d.s.). CALENDARIO AUTOTRASPORTO 2008

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