Ristrutturazione del debito e principio contabile Oic 6

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1 Ristrutturazione del debito e principio contabile Oic 6 di Roberto Moro Visconti dottore commercialista, revisore legale e docente di finanza aziendale nell Università Cattolica di Milano Nell ambito delle ristrutturazioni aziendali, sono sempre più frequenti le operazioni di ristrutturazione del debito, che tipicamente coinvolgono le banche e, in misura inferiore, i fornitori. Il principio contabile Oic 6 tratta gli aspetti contabili e l informativa di bilancio relativi alla ristrutturazione del debito. L elemento che differenza un operazione di rinegoziazione da quella di ristrutturazione è che nella prima non si verificano contemporaneamente le condizioni tipiche di una ristrutturazione ovvero la presenza di una situazione di difficoltà finanziaria unita alla concessione del creditore che produce un beneficio per il debitore, cui corrisponde una perdita per il creditore stesso. La ristrutturazione del debito Nel corso degli ultimi anni, si è assistito con crescente frequenza a situazioni in cui le imprese non sono state in grado di soddisfare i loro debiti, a causa di gravi e durature difficoltà economiche e/o finanziarie. Gli accordi per la ristrutturazione dei debiti, quindi, sono divenuti di grande attualità, in quanto consentono di risanare l esposizione finanziaria del debitore (e, in alcuni casi, di evitare l assoggettamento a procedure concorsuali) e di soddisfare, seppur parzialmente, le ragioni del creditore. Secondo il par. 3. del principio Oic 6, per ristrutturazione del debito si intende un operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato 1. Per tali ragioni, il creditore è disposto ad accettare una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli al debitore. La concessione del creditore si sostanzia nella rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente definiti, che si traducono in un beneficio immediato o differito per il debitore, che trae un vantaggio da tale rinuncia, e in una corrispondente perdita per il creditore 2. 1 Si veda F. Bongiorni, P. Costanzo, P. Pivato, Ristrutturazione del debito, Egea, La definizione di credito ristrutturato contenuta nella circolare della Banca d Italia n.272 del 30 luglio 2008 è la seguente: Esposizioni ristrutturate: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le quali una banca (o un pool di banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esem- 52 Gli effetti di tale rinuncia sono misurati dalla variazione negativa (positiva) del valore economico del credito (debito) rispetto al valore contabile del credito (debito) ante-ristrutturazione. Un operazione di ristrutturazione si configura quando: il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria 3 ; il creditore, a causa dello stato di difficoltà finanziaria del debitore, effettua una concessione al debitore rispetto alle condizioni originarie del contratto che dà luogo ad una perdita. Con la ristrutturazione, le condizioni originarie di un prestito (tassi, scadenze, divisa, periodo di garanzia) vengono modificate per alleggerire l onere del debitore. La concessione accordata dal creditore La concessione accordata dal creditore, ovvero la rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente acquisiti nei confronti del debitore, può assumere differenti forme, a seconda delle modalità attraverso le quali viene realizzata la ristrutturazione del debito. Se la ristrutturazione comporta una modifica dei termini originari del debito, la rinuncia da parte del creditore può riguardare, a esempio: l ammontare del capitale da rimborsare (valore a scadenza del debito); l ammontare degli interessi maturati (anche moratori) e non ancora pagati; l ammontare degli interessi che matureranno dal momento della concessione fino al momento pio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Sono escluse le esposizioni nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell attività (ad esempio, casi di liquidazione volontaria o situazioni similari). 3 Si vedano il principio di revisione 570 dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e il principio contabile Oic 5.

2 dell estinzione dell obbligazione (interessi maturandi); la tempistica originaria dei pagamenti (a titolo di capitale e/o interessi) che il debitore avrebbe dovuto effettuare, con lo spostamento in avanti delle scadenze; la modifica delle tempistica originaria dei pagamenti può essere fruttifera o infruttifera (interessi maturandi). Qualora, invece, la ristrutturazione del debito preveda la cessione di un attività, la concessione fatta dal creditore al debitore può consistere nell accettare in pagamento, quale modalità di estinzione parziale del debito, un attività il cui valore risulti inferiore rispetto al valore contabile del debito. I debiti ristrutturati Di tale aspetto si occupa il principio Oic 6 nel par. 4. I debiti che solitamente risultano oggetto di ristrutturazione sono quelli che si originano dall acquisto di beni o servizi (debiti verso fornitori o debiti commerciali) e i debiti sorti per prestiti e finanziamenti ricevuti dall impresa (debiti verso banche o debiti verso altri finanziatori). I debiti verso fornitori sono iscritti in bilancio al netto degli sconti commerciali; gli sconti di cassa sono rilevati al momento del pagamento. Il saldo dei debiti verso banche e dei debiti verso altri finanziatori esprime l effettivo debito per capitale, interessi e oneri accessori maturati alla data di bilancio, anche se gli interessi e gli oneri accessori vengono addebitati/computati per contratto successivamente a tale data. Anche i debiti impliciti ed esigibili per contratti di leasing finanziario stipulati dal debitore/utilizzatore costituiscono a volte debiti oggetto di ristrutturazione. Secondo quanto previsto dal codice civile e dai principi contabili nazionali, anche se tali debiti non sono iscritti tra le passività dello stato patrimoniale, sono tuttavia esposti nella nota integrativa. Alcune tipologie di debiti tributari o previdenziali possono costituire oggetto di ristrutturazione, nei casi in cui la Pubblica Amministrazione rinunci a propri diritti di credito concedendo al debitore, condizioni migliorative che altrimenti non avrebbe accordato; a esempio, una rateizzazione dei debiti tributari come quella prevista dall art.19, co.1, DPR n.602/73, o altre forme di ristrutturazione previste dall istituto della transazione fiscale ex art.182-ter L.F. 53 Tipologie di ristrutturazione del debito Come rileva il principio Oic 6, par. 5., le tipologie di ristrutturazione del debito possono configurarsi nei casi di seguito riportati 4 : concordato preventivo, disciplinato dagli artt.160 e segg. L.F.; accordo di ristrutturazione del debito di cui all art.182-bis L.F.; piano di risanamento attestato di cui all art.67, co.3, lett. d) L.F.; altre forme di ristrutturazione stragiudiziali del debito. Concordato preventivo ex artt.160 e segg. L.F. Il concordato preventivo di cui agli artt.160 e ss. L.F. rappresenta, nell ambito degli istituti di composizione giudiziale della crisi di impresa, una vera e propria procedura concorsuale che vede coinvolti, con ruoli differenti, diversi soggetti: il debitore proponente il piano di ristrutturazione su cui si fonda la proposta di concordato; i creditori che devono votare tale proposta; un commissario giudiziale che, tra l altro, redige la relazione sulle cause del dissesto ex art.172 L.F., illustra le proposte definitive del debitore in sede di discussione della proposta ex art.175 L.F. e predispone il proprio motivato parere ex art.180 L.F.; il Tribunale che verifica l ammissibilità della proposta ai sensi dell art.162 L.F. ed omologa, nella fase finale, il concordato. La legge prevede inoltre la possibilità di presentare una pre-domanda di concordato (art.161, co.6, L.F.) e che il concordato sia in continuità (art.186-bis L.F.). Accordo di ristrutturazione del debito ex art.182-bis L.F. L accordo di ristrutturazione del debito si colloca a metà strada tra il concordato preventivo ed il piano di risanamento attestato di cui all art.67, co.3, lett.d), L.F.. L orientamento prevalente ritiene che l accordo di ristrutturazione sia un contratto di diritto privato concluso dal debitore con uno o più creditori che rappresentino una percentuale significativa dei crediti (almeno il 60%); si perfeziona in virtù del semplice consenso espresso dalle parti e non viene previsto alcun coinvolgimento della totalità dei creditori che non compaiono all interno dell istituto come collettività. 4 In dottrina, si veda anche: M. Rutigliano, Equilibrio economico e finanziario di impresa, piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti, ruolo della banca, in Rivista dei dottori commercialisti, 1, 2010, pag.133; A. Zorzi, Il finanziamento alle imprese in crisi e le soluzioni stragiudiziali, in Giurisprudenza commerciale, 6, 2009, pag.1236.

3 Nel caso in esame, infatti, ciascun creditore interessato all accordo contratta con il proponente (debitore) e accetta o meno individualmente. A fronte di tale elasticità concessa nel trattamento dei creditori aderenti, la legge esprime una assoluta rigidità quanto al trattamento che viene riservato ai creditori estranei (coloro che per qualsiasi motivo non hanno aderito ovvero, a esempio, i creditori non interessati dal debitore alla contrattazione), che, infatti, devono essere pagati per l intero entro 120 giorni. Inoltre, va considerato che gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione di un accordo omologato sono esenti dall ambito di applicazione dell azione revocatoria (art.67, lett. e) L.F.); pertanto, in un eventuale fallimento, in caso di mancata realizzazione dell accordo i creditori estranei vedrebbero significativamente ridotto il patrimonio oggetto dell esecuzione concorsuale. Si comprende dunque la necessità di soddisfare i creditori estranei con il regolare pagamento così come precedentemente indicato. L accordo, unitamente alla documentazione di cui all art.161 L.F. (relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, lo stato analitico ed estimativo delle attività, elenco dei creditori, piano dei pagamenti ) e alla relazione del professionista che attesti la veridicità dei dati e l attuabilità dell accordo stesso - con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei nei termini normativamente previsti - vanno depositati presso il Tribunale e, in copia conforme all originale, pubblicati presso il Registro delle Imprese. Piano di risanamento attestato ex art.67, co.3, lett. d) L.F. Il piano di risanamento attestato si differenzia nettamente rispetto al concordato preventivo. L istituto, non puntualmente delineato dal Legislatore, prevede infatti la redazione da parte del debitore di un piano che appaia idoneo al risanamento dell esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell impresa. La veridicità dei dati e la fattibilità di tale piano devono essere attestate da un professionista in possesso dei requisiti necessari per svolgere la funzione di curatore, che risulti anche iscritto presso il Registro dei revisori legali dei conti. Il piano di risanamento attestato è connotato come atto negoziale del debitore (e di eventuali creditori 54 interessati dalla ristrutturazione ed indicati nel piano). È assente qualsiasi controllo da parte dell Autorità Giudiziaria e, conseguentemente, qualsiasi riferimento ad una procedura tipizzata. Su proposta del debitore, il piano può essere iscritto nel Registro delle imprese. Altre operazioni di ristrutturazione del debito Nella definizione di ristrutturazione di debito possono rientrare anche altre operazioni diverse da quelle esplicitamente previste dalla Legge Fallimentare. Tra le altre operazioni di ristrutturazione del debito possono ricondursi, ad esempio, gli accordi stragiudiziali raggiunti dal debitore con i suoi creditori che non rappresentano strumenti per la risoluzione della crisi d impresa e che pertanto non integrano i requisiti di cui all art.67 L.F.. Aspetti contabili della ristrutturazione del debito Gli aspetti contabili delle ristrutturazioni dei debiti sono trattati nel par. 6. del citato principio contabile Oic 6. La ristrutturazione del debito è un operazione che, in molti casi, può richiedere un certo periodo di tempo tra il momento in cui il debitore e il creditore avviano le contrattazioni e il momento in cui si giunge alla conclusione dell accordo tra le parti. Nell ambito di un operazione di ristrutturazione vi possono essere, dunque, diversi momenti ed eventi significativi da tenere in adeguata considerazione 5. In particolare, la data della ristrutturazione coincide: in caso di concordato preventivo ex art.161 L.F., con la data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale 6 ; in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti, con la data in cui l accordo viene pubblicato presso il Registro delle imprese; laddove l accordo preveda un efficacia subordinata all omologa da parte del Tribunale, la data della ristrutturazione coincide con l omologa; 5 Per gli aspetti fiscali, si rimanda a: G.Gavelli, Principio contabile Oic n. 6 - Ristrutturazione del debito e aspetti tributari correlati, in Il fisco, 35, 2011, pag.5665; E. M. Simonelli, A.Tardiola, La deducibilità delle perdite su crediti nell ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Rivista dei dottori commercialisti, 4, 2010, pag Si noti invece che, fiscalmente, l art.101, co.5, del Tuir preveda, come data per l identificazione della competenza ai fini della deducibilità della perdita su crediti, quella relativa al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, che è anteriore a quella di omologa.

4 in caso di piano di risanamento attestato, qualora risulti formalizzato un accordo con i creditori, con la data di adesione dei creditori; in caso di altre operazioni di ristrutturazione del debito, con la data di perfezionamento dell accordo tra le parti. Le principali modalità attraverso le quali si può realizzare la ristrutturazione del debito sono: 1. la modifica dei termini originari del debito, che consiste in una rettifica alle condizioni originarie del debito esistente quale, a esempio, la modifica del tasso di interesse lungo la vita residua del debito, della data di scadenza, dell ammontare del capitale da rimborsare oppure una combinazione di tali elementi; 2. il trasferimento dal debitore al creditore di un attività (o un gruppo di attività) a estinzione parziale del debito (a esempio, prevedendo contemporaneamente: la riduzione del valore contabile debito; lo spostamento dei termini; la cessione di attività; la conversione del debito in capitale). 3. l emissione di capitale e sua assegnazione al creditore, con estinzione parziale del debito, ad esempio, mediante compensazione con le somme dovute per la sottoscrizione delle nuove azioni o quote (o altre forme di assegnazione). Nel caso di estinzione totale del debito, quest ultimo non figura più nello Stato patrimoniale del bilancio e pertanto si ha unicamente un effetto sul Conto Economico. 55 La modifica dei termini originari del debito La modifica dei termini originari del debito può riguardare una delle seguenti situazioni, o una loro combinazione: la riduzione dell ammontare del capitale da rimborsare (valore a scadenza del debito); la riduzione dell ammontare degli interessi maturati (anche moratori) e non ancora pagati; la riduzione dell ammontare degli interessi che matureranno a partire dal momento della concessione fino al momento dell estinzione dell obbligazione (interessi maturandi); la modifica della tempistica originaria dei pagamenti che il debitore avrebbe dovuto effettuare, con uno spostamento in avanti delle scadenze previste per l adempimento dell obbligazione sia in termini di capitale che interessi (c.d. rimodulazione o riscadenziamento dei debiti). Nel caso in cui la ristrutturazione del debito preveda la rinuncia del creditore a un ammontare del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati ma non ancora pagati, alla data della ristrutturazione il debitore iscrive un utile da ristrutturazione tra i proventi straordinari del Conto Economico pari alla riduzione del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati e non ancora pagati. In contropartita dell utile, il debitore rileva una riduzione di pari importo del valore contabile del debito iscritto tra le passività. L iscrizione di un utile è coerente con il principio generale di prudenza (art.2423-bis c.c.), in quanto si considera un provento realizzato fin dalla data della ristrutturazione. Nei casi in cui la ristrutturazione del debito comporti una riduzione dell ammontare degli interessi che matureranno lungo la vita residua del debito e/o una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti, a titolo di capitale e/o interessi, alla data della ristrutturazione il debitore non rileva alcun utile nel Conto Economico e conseguentemente non riduce il valore contabile del debito iscritto tra le passività. A seguito delle modifiche intervenute nella tempistica dei pagamenti che il debitore effettua in base ai nuovi termini contrattuali, il valore contabile del debito può essere riclassificato nel passivo dello Stato patrimoniale. Se la ristrutturazione del debito prevede la rinuncia del socio/creditore ai versamenti effettuati a titolo di finanziamento (iscritti nel passivo dello stato patrimoniale, alla voce D.3), il debitore trasferisce il valore del debito a cui il creditore rinuncia, direttamente a riserva senza transito nel Conto Economico, fornendo adeguata informativa nella nota integrativa del bilancio 7. Un accordo tra il debitore e il creditore che preveda la sospensione per un determinato periodo nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario comporta una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il conseguente prolungamento della durata del contratto. In questa ipotesi il debitore non rileva alcun utile al Conto Economico. Estinzione del debito con cessione di attività Alla data della ristrutturazione, la differenza tra il valore contabile del debito estinto e il valore contabile dell attività ceduta va rilevata nel Conto Economico tra i proventi o gli oneri straordinari quale utile 7 In linea con quanto previsto dal principio Oic 28 sul Patrimonio netto, la rinuncia da parte del socio/creditore è assimilata a un versamento in conto capitale.

5 OPERATIVITÀ (o perdita) da ristrutturazione. Il valore del debito iscritto in bilancio viene stornato dal passivo a fronte del valore contabile dell attività ceduta. Il valore contabile dell attività è considerato al netto di ammortamenti ed eventuali perdite durevoli di valore. Estinzione del debito mediante conversione in capitale (debt for equity swap) In tale caso, l aumento del Capitale sociale (e dell eventuale sovrapprezzo) è in genere convenzionalmente pari al valore contabile del debito oggetto di ristrutturazione che viene convertito in capitale. Il debitore non rileva pertanto alcun utile o perdita dalla ristrutturazione 8. Il trattamento contabile dei costi connessi all operazione di ristrutturazione Un operazione di ristrutturazione del debito comporta, da un lato, effetti economici positivi per il debitore che beneficia delle concessioni e/o rinunce operate dal ceto creditorio, ma può produrre anche effetti economici negativi per il debitore. La società debitrice, infatti, oltre a definire commissioni che possono essere eventualmente riconosciute direttamente al creditore quale contropartita delle concessioni dallo stesso ottenute, si trova spesso obbligata ad avvalersi del contributo di una serie di soggetti i quali forniscono servizi specializzati, che in alcuni casi determinano il sostenimento di costi rilevanti. I costi direttamente connessi ad un operazione di ristrutturazione del debito rientrano in una delle seguenti categorie 9 : costi di consulenza professionale; commissioni e oneri per servizi finanziari; altri costi direttamente collegati all operazione. Come rileva il principio contabile Oic 6, par. 6.3., i costi direttamente riconducibili ad un operazione di ristrutturazione del debito sono rilevati nell esercizio del loro sostenimento e/o maturazione all interno degli oneri straordinari del Conto Economico. 8 Si veda anche il principio interpretativo internazionale Ifric 19, Extinguishing financial liabilities with equity instruments. 9 A titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, le principali tipologie di costi che il debitore è chiamato a sostenere in caso di ristrutturazione del debito sono: le spese legali e notarili; i compensi professionali per soggetti incaricati della predisposizione del piano; i compensi dovuti ai professionisti incaricati dell attestazione della validità del piano; i compensi per attività di due diligence effettuata sull impresa. 56 Se di importo rilevante, tali costi sono separatamente evidenziati all interno dello schema di Conto Economico, ricorrendo ad un apposito dettaglio informativo della voce E.21 ( Oneri derivanti dalla ristrutturazione ). Tali costi sono spesati direttamente al Conto Economico in quanto si tratta di oneri di cui è assai difficile - data anche la situazione di comprovata difficoltà in cui tendono a trovarsi le imprese che ricorrono a queste operazioni - dimostrare la futura capacità di produrre benefici economici futuri e avere quindi la ragionevole certezza di realizzare tali benefici futuri. Informazioni integrative Come rileva il principio Oic 6, par. 7., le informazioni relative alla ristrutturazione del debito debbono consentire ai destinatari del bilancio, da un lato, di avere una chiara percezione della situazione di difficoltà finanziaria in cui versa l impresa e, dall altro, di comprendere i benefici economici e/o finanziari che la ristrutturazione del debito è in grado di produrre sull economia dell impresa anche ai fini di valutare tempi e modalità di superamento della situazione di difficoltà finanziaria, con il conseguente ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema aziendale. In linea generale, l informativa integrativa riguarda: la situazione di difficoltà finanziaria e/o economica affrontata dall impresa debitrice nel corso dell esercizio, le cause che hanno generato tali difficoltà nonché una chiara ed esaustiva rappresentazione dell esposizione debitoria dell impresa; le caratteristiche principali dell operazione di ristrutturazione del debito; gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre negli esercizi interessati dall operazione sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito dell impresa debitrice. La natura e l analiticità delle informazioni da fornire nella nota integrativa dipendono dalla necessità di rappresentare in modo veritiero e corretto gli effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sul risultato economico dell esercizio dell impresa debitrice Cfr. A.Iannucci, Informativa richiesta per le operazioni di ristrutturazione, in Guida alla contabilità & bilancio, 17, 2011, pag.67.

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