Studio Tributario e Societario. L'IVA sui servizi Riforma 2010

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1 Studio Tributario e Societario L'IVA sui servizi Riforma 2010

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3 The VAT package Il 12 febbraio 2008 il Consiglio dell Unione europea ha adottato il cosiddetto "VAT package". Il "VAT package" comporta importanti modifiche alle norme che disciplinano la territorialità delle prestazioni dei servizi, e introduce semplificazioni in relazione agli obblighi richiesti alle imprese che forniscono servizi in più Stati membri. Le modifiche alla normativa IVA sono intese a garantire che l'iva sui servizi venga applicata nel Paese in cui i servizi stessi sono consumati. Oltre alle modifiche concernenti la territorialità delle prestazioni di servizi, il "VAT package" contiene: Un sistema "one stop shop" per telecomunicazioni, radiodiffusione e servizi elettronici forniti a soggetti non passivi che permette alle imprese di dichiarare l'iva dovuta in più Stati membri dell'unione europea attraverso una sola giurisdizione. Nuove procedure previste per le imprese dell'unione europea per il rimborso IVA in altri Paesi. Nuove previsioni di scambio di informazioni tra le Autorità fiscali degli Stati membri, per consentire loro di mantenere il controllo, alla luce di queste nuove norme. Le modifiche entreranno in vigore per la maggior parte il 1 gennaio 2010, fatta eccezione per alcune specifiche fattispecie. Regola generale del luogo di tassazione delle prestazioni dei servizi Attualmente, secondo la regola generale, il luogo di tassazione ai fini IVA delle prestazioni di servizi è quello in cui è stabilito il prestatore. Tale regola generale, tuttavia, è soggetta a molte eccezioni. A partire dal 2010, sarà invece necessario verificare in via preliminare se il destinatario del servizio sia un soggetto passivo o un privato (soggetto non passivo ai fini IVA). I servizi forniti a soggetti passivi (B2B), saranno rilevanti nel Paese in cui è stabilito il committente o in cui è situata la stabile organizzazione del committente a cui i servizi sono prestati. I servizi forniti ai privati (B2C) saranno considerati rilevanti nel luogo in cui è stabilito il prestatore, o nel quale è situata la stabile organizzazione dalla quale i servizi vengono prestati. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di distinguere tra queste due categorie di soggetti (passivi e non), i committenti con un numero di partita IVA saranno considerati soggetti passivi, anche se effettuano attività non interamente classificabile come attività di impresa (per esempio, gli enti pubblici).

4 Alcune eccezioni restano... Talune limitate eccezioni saranno comunque applicabili alle due citate regole generali di territorialità dei servizi. Noleggio di mezzi di trasporto Secondo le norme vigenti, il noleggio di mezzi di trasporto è tassato in via di principio nello Stato membro in cui è stabilito il locatore. Questa regola consente di noleggiare autovetture in altri Stati membri, assoggettate ad un aliquota IVA potenzialmente inferiore o con una maggiore percentuale di detrazione. In casi estremi, si potrebbero addirittura stipulare contratti cross border completamente esclusi da IVA. Le nuove norme distingueranno tra noleggio a breve termine e a lungo termine. Il noleggio si considera a breve termine fino ad un massimo di trenta giorni continuativi (90 giorni per i natanti). A partire dal 2010, i servizi di noleggio a breve termine saranno tassati nel luogo in cui il veicolo è effettivamente messo a disposizione del committente. I servizi di noleggio dei veicoli a lungo termine forniti a soggetti passivi a partire dal 2010 saranno tassati nel luogo in cui è stabilito il committente (generale regola B2B). La stessa regola sarà applicabile, a partire dal 2013, anche ai servizi in oggetto effettuati a soggetti non passivi. Fino alla fine del 2012, il noleggio a lungo termine effettuato a committenti privati sarà tassato nel luogo in cui è stabilito il locatore (potendosi, quindi, continuare ad applicare gli schemi di ottimizzazione sopra indicati). Una particolare regola si applicherà a decorrere dal 2013 per il noleggio a lungo termine di imbarcazioni da diporto a soggetti non passivi. Il servizio sarà territorialmente rilevante nel luogo in cui l imbarcazione è effettivamente messa a disposizione del committente, ma solo a condizione che il servizio sia effettivamente reso dal prestatore a partire dalla sede della sua attività economica o di una stabile organizzazione situata in detto luogo. Diversamente, il noleggio sarà tassato nel luogo in cui è stabilito il committente. Prestazioni relative a beni mobili materiali A partire dal 2010, le attività rese su beni mobili materiali, fornite a soggetti passivi, saranno tassate nel luogo in cui il committente è stabilito, secondo la regola generale B2B. Non sarà più rilevante che i beni lascino lo Stato membro in cui le prestazioni sono state effettuate. Se tali servizi sono resi a privati, tuttavia, si applicherà un eccezione: i servizi saranno localizzati nel luogo in cui sono materialmente eseguiti. Trasporto di beni Le nuove regole sulla territorialità dei servizi avranno probabilmente il maggiore impatto nel settore dei trasporti. A partire dal 2010, il trasporto di beni ed i servizi ad esso accessori che sono prestati a soggetti passivi saranno localizzati nel luogo in cui è stabilito il committente (regola generale B2B), a prescindere dal fatto che si tratti di un trasporto intra-comunitario o nazionale. Nel caso in cui i servizi di trasporto siano forniti a soggetti non passivi, si applicheranno particolari regole di territorialità: se si tratta di un trasporto intracomunitario i servizi saranno tassati nello Stato membro di partenza, se si tratta di un trasporto interno o internazionale i servizi saranno rilevanti proporzionalmente nel Paese/Paesi in cui viene eseguito il trasporto. Fiere e mostre Fino alla fine del 2010, non sono previsti cambiamenti (rispetto alle regole attuali) per i servizi resi nell'ambito di fiere e mostre. Detti servizi sono imponibili nel luogo in cui sono materialmente eseguiti. A partire dal 2011, dovranno essere effettuate ulteriori distinzioni: i servizi relativi all ammissione a fiere ed esposizioni saranno localizzati nel luogo in cui l'evento ha effettivamente luogo. Gli altri servizi relativi a fiere ed esposizioni saranno localizzati nel luogo in cui è stabilito il committente se questi è un soggetto passivo (regola generale B2B). Gli altri servizi relativi alle fiere e mostre, resi a soggetti non passivi, saranno localizzati nel luogo in cui tali attività hanno effettivamente luogo. Altre deroghe riguardano... I servizi prestati da intermediari che operano nei confronti di soggetti non passivi. I servizi connessi ai beni immobili. Il trasporto di passeggeri. L esecuzione di attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, di intrattenimento e servizi analoghi. I servizi di ristorazione e catering (anche a bordo di navi, aerei e treni). I servizi elettronici resi nei confronti di soggetti non passivi.

5 Si tratta realmente di una semplificazione? Fatta eccezione per le deroghe previste, i servizi resi ai soggetti passivi saranno imponibili nel Paese in cui è stabilito il committente. Inoltre, questi servizi sono soggetti al meccanismo del reverse charge, applicabile a tutti i servizi che seguono la regola generale B2B, obbligando i committenti ad applicare l'iva tramite autofatturazione se il prestatore del servizio non è stabilito nello stesso Stato membro. Le nuove disposizioni porteranno sicuramente ad una semplificazione con riferimento a quei servizi che oggi vengono tassati secondo la regola generale in alcuni Stati membri mentre in altri sono oggetto di deroghe. Si tratta ad esempio dei management services o altri servizi infragruppo. A partire dal 2010, detti servizi saranno sempre localizzati nel luogo in cui è stabilito il committente. Alla luce dei nuovi criteri di tassazione si ridurranno inoltre significativamente i casi in cui verrà addebitata l IVA all estero nei confronti dei soggetti passivi, con conseguenti benefici in termini di flussi di cassa e oneri amministrativi connessi al recupero dell IVA estera. Per i fornitori di specifiche tipologie di servizi, come le imprese di trasporto o gli agenti di commercio, che devono ora gestire le molteplici regole locali, le nuove disposizioni ridurranno significativamente i parametri da considerare in sede di pianificazione fiscale. Quali conseguenze? La fine della tassazione locale favorevole Mentre le nuove regole renderanno più semplici, in generale, le prestazioni di servizi transfrontalieri, esse sono studiate, in particolare, per garantire la tassazione di alcuni servizi B2C nello Stato membro in cui il committente privato è stabilito (luogo di consumo). Ciò riguarda, in particolare, la fornitura di telecomunicazioni, la radiodiffusione e di servizi elettronici. Il vantaggio di stabilire la propria attività in uno Stato membro dell'unione europea, con un aliquota IVA più bassa, come in Lussemburgo, verrà quindi meno in futuro. Le nuove regole creeranno una maggiore parità di condizioni per la localizzazione delle imprese sia UE che non-ue. L'entrata in vigore delle particolari norme B2C con riferimento alla telefonia, radiodiffusione e servizi elettronici è stata posticipata fino al 2015, in modo da lasciare un sufficiente margine di tempo agli operatori del settore per apportare eventuali modifiche che dovessero essere implementate ai modelli di attività. Nuovi adempimenti obbligatori Considerato che le nuove norme implicheranno che, in un contesto B2B, i servizi cross border saranno resi senza applicazione dell IVA in fattura, alle Autorità fiscali verrà attribuito uno specifico strumento al fine di monitorare questi scambi. Tutti i servizi resi ai sensi del criterio generale, B2B, in cui il committente è tenuto ad applicare l'iva mediante il meccanismo dell'inversione contabile, dovranno essere segnalati in un elenco riepilogativo dal prestatore servizi, simile a quello attualmente utilizzato per segnalare le cessioni intracomunitarie di beni. Tale elenco costituisce un nuovo adempimento obbligatorio per le società di servizi generalmente non abituate a predisporre gli elenchi delle vendite intracomunitarie sopra menzionati. L elenco dovrebbe includere solo quei servizi che sono effettivamente tassati nello Stato membro del committente mentre i servizi esenti IVA (per esempio il settore dei servizi finanziari) non dovrebbero essere soggetti a tale obbligo. Sarà tuttavia necessario che i fornitori di servizi di questo settore abbiano conoscenza del regime IVA applicabile ai propri servizi nello Stato membro in cui risiede il committente. La minaccia delle regole di effettivo utilizzo Gli Stati membri potranno avvalersi della possibilità di applicare ulteriori regole di effettivo utilizzo ai servizi. Gli Stati membri hanno il diritto di assoggettare ad imposta nel loro territorio servizi che in base alle nuove norme sarebbero localizzati al di fuori dell'ue, ma che siano effettivamente utilizzati in tale Stato membro. Attualmente le regole di effettivo utilizzo si applicano a livello comunitario solamente per una limitata serie di servizi (e di Stati membri, come Italia e Spagna che le hanno implementate su vasta scala). Tuttavia, gli Stati membri possono valutare di adottare una più ampia applicazione della regola dell effettivo utilizzo, anche al fine di ottenere il controllo sui servizi extra-comunitari, che non sono soggetti all obbligo di annotazione nel predetto elenco riepilogativo. La concreta implementazione del principio di effettivo utilizzo sarà determinante per valutare quanto le nuove norme costituiscano una effettiva semplificazione.

6 Cosa fare? Le nuove regole di territorialità delle prestazioni di servizi rappresentano un grande cambiamento per le imprese impegnate in operazioni transfrontaliere. Occorre adesso procedere con le valutazioni dell impatto e delle conseguenti implicazioni strutturali derivanti dalle regole comuni che sono state formalmente concordate a livello europeo attraverso l'adozione del VAT Package. Un gran numero di soggetti passivi operanti nel settore dei servizi dovranno dedicare verso queste problematiche energie e risorse tangibili. Nel segmento B2B, le modifiche riguarderanno principalmente i sistemi di fatturazione, ciò significa che molte imprese dovranno adeguare le proprie procedure fiscali alle modifiche concernenti la territorialità delle prestazioni di servizi. Sarà necessario capire quali adeguamenti saranno necessari ai sistemi contabili attualmente utilizzati, al fine di integrare i nuovi parametri di tassazione e di implementare i nuovi modelli riepilogativi previsti per i servizi transfrontalieri. Dovrà inoltre essere prestata attenzione alle procedure necessarie per verificare che siano adeguatamente monitorati e documentati lo status e il luogo di stabilimento dei committenti esteri.

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8 I nostri uffici Milano Via Tortona, Milano Tel Fax Roma Via XX Settembre, Roma Tel Fax Bologna Via A. Testoni, Bologna Tel Fax Genova Piazza della Vittoria, 15/ Genova Tel Fax Padova Via G.A. Longhin, Padova Tel Fax Torino Galleria San Federico, Torino Tel Fax Firenze Corso Italia, Firenze Tel Fax Contatti Antonio Piciocchi Partner VAT & Indirect Tax Responsabile Service Line Tel Alessandra Di Salvo Director VAT & Indirect Tax Roma Tel Stefano Pavesi Director VAT & Indirect Tax Milano Tel Michele Fornea Senior Manager VAT & Indirect Tax Bologna/Padova/Firenze Tel Barbara Rossi Director VAT & Indirect Tax Torino/Genova Tel Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu (una Verein svizzera), le member firm aderenti alla sua rete e le relative entità controllate e/o licenziatarie, ciascuna delle quali è un entità giuridicamente separata ed indipendente. Si invita a leggerel informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu e delle sue member firm all indirizzo web Studio Tributario e Societario. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Studio Grafico, Italia SG Member of Deloitte Touche Tohmatsu

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