SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO"

Transcript

1 SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL Genova, 4-5 marzo2016 Avv. Prof. Stefano Loconte

2 Definizione SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL Vengono definite «vicende anomale» in quanto collegate al verificarsi, nel corso del processo, di alcuni eventi particolari o situazioni straordinarie che ne influenzano il normale svolgimento, determinandone, appunto, la sospensione, l interruzione o addirittura l estinzione. La sospensione e l interruzione danno luogo ad un arresto momentaneo del processo, il quale potrà, poi, proseguire, previa istanza di parte, una volta cessata la causa che ha dato luogo alla sospensione o alla interruzione. Con l estinzione, invece, il processo cessa del tutto, senza che la Commissione tributaria si pronunci sul merito della questione. Normativa di riferimento Artt D. Lgs. n. 546/1992

3 Sospensione Norma di riferimento: art. 39 D. Lgs. n. 546/1992 (modificato dal D. Lgs. n. 156/2015) Consiste nell arresto temporaneo dello svolgimento del processo, disposto dal giudice al verificarsi di determinate situazioni, che perdura fino alla loro cessazione. In tale fase è inibita qualsiasi attività processuale delle parti (sono consentiti solo gli atti finalizzati alla tutela cautelare).

4 Prima della riforma avvenuta con l art. 39, comma 1, D. Lgs. n. 546/92, si prevedevano, al comma 1 quali cause di sospensione necessaria: la presentazione, in corso di giudizio, di una querela di falso; la necessità di pervenire, in via pregiudiziale, alla soluzione di una questione inerente lo stato e la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio. Il D. Lgs. 156/2015 ha ampliato le ipotesi di sospensione, introducendo due nuovi commi all art. 39 D. Lgs. n. 546/1992 e, precisamente: comma 1-bis che autorizza la Commissione tributaria a sospendere il processo «in ogni altro caso in cui essa stessa o altra Commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa» (sospensione pregiudiziale). comma 1-ter secondo il quale il processo è altresì sospeso qualora «sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulate dall Italia, ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/763/CEE del 23 luglio 1990» (sospensione impropria).

5 Sospensione necessaria 1. Querela di falso È quella domanda giudiziale che la parte di un determinato giudizio rivolge al giudice civile al fine di contestare la veridicità di un documento che un altra parte del giudizio ha prodotto e intende utilizzare a fini probatori in quel medesimo processo. La stessa costituisce, pertanto, il solo strumento per «contestare le risultanze (estrinseche) dell atto pubblico o della scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata, e cioè quelle risultanze alle quali la legge attribuisce efficacia di prova legale». Esempi di atto pubblico: PVC, nella parte in cui il Pubblico Ufficiale descrive le operazioni materiali accadute in sua presenza o da lui compiute; Avviso di ricevimento, in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l agente postale, mediante la sottoscrizione apposta in calce all avviso stesso, attesta avvenuti in sua presenza; Segue.

6 Relata di notifica, per le attività svolte da soggetti notificanti (es. Ufficiali giudiziari, messi comunali, messi specializzati autorizzati dall Ufficio delle imposte, ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale), la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco; Il ruolo che, in quanto atto formato da un Pubblico ufficiale, autorizzato a manifestare all esterno la volontà della Pubblica amministrazione, va concepito come atto pubblico presidiato, ai sensi dell art c.c., dalla fede pubblica in merito alla provenienza e alla data di formazione (cfr. Cass del 29 luglio 2011); Atti notarili; Stime dell Agenzia del territorio.

7 La querela può essere proposta: in via principale, (nell ipotesi in cui l attore, in sede civile, instauri un giudizio allo scopo di ottenere una declaratoria di falsità del documento); in via incidentale, (quando viene presentata apposita «dichiarazione» in corso di causa). Deve contenere, a pena di nullità: l indicazione degli elementi e delle prove della falsità. Può essere disposta in qualunque stato e grado del giudizio, finchè la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, purchè prima della rimessione della causa in decisione. Il giudice è, in ogni caso, tenuto ad appurare che la querela sia stata ritualmente presentata e che il documento dalla stessa colpito sia pertinente e rilevante ai fini della decisione della causa. Segue.

8 Pertanto, è onere della parte produrre in giudizio non solo copia della citazione notificata, ma anche del certificato di pendenza del giudizio per querela di falso dinanzi al Tribunale. Qualora il giudice ravvisi ambo i presupposti, deve sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile. Al giudice è inibito qualsiasi giudizio sulla fondatezza della querela. In caso di querela di falso proposta incidentalmente, il giudice interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa. Se, al contrario, è affermativa, il giudice, previa valutazione della rilevanza ai fini della decisione del documento, autorizza la presentazione della querela.

9 2. Questione pregiudiziale riguardante lo stato e la capacità delle persone Lo stato è la situazione soggettiva in cui si trova un soggetto rispetto all appartenenza a determinati gruppi giuridici costituenti fonte di diritti e di doveri (ad esempio, status di cittadino, di coniuge, di padre etc.). La capacità delle persone è l idoneità di un soggetto ad essere titolare di posizioni giuridiche astrattamente considerate (es. in caso di accertamento dell imposta di registro su un contratto concluso da un interdetto, l esame della capacità di detto soggetto a concludere il contratto oggetto di imposta). Va distinta dalla capacità di stare in giudizio che, al contrario, integra un ipotesi tipica d interruzione del processo.

10 La sospensione impropria Si configura nell ipotesi in cui essa si rende necessaria per ragioni processuali (ad esempio, nell ipotesi in cui le questioni sorte nel contenzioso siano devolute alla cognizione di altro giudice). Esempi: quando è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale; quando è stata rinviata una questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia; ovvero quando la parte ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione o ricorso per la ricusazione del giudice. Il decreto legislativo n. 156 del 2015, con l inserimento del nuovo comma 1-ter nel corpus dell art. 39, ha introdotto una nuova ipotesi di sospensione impropria, relativa ai casi di avvenuta instaurazione di una procedura amichevole finalizzata ad evitare le doppie imposizioni.

11 La sospensione «pregiudiziale» Ricorre quando la definizione di un procedimento costituisce la conseguenza logica e giuridica della definizione di un altro. La pregiudizialità può essere: interna, se il rapporto intercorre tra controversie entrambe rientranti nella giurisdizione tributaria (es. la controversia inerente il diniego di un agevolazione fiscale è pregiudiziale rispetto a quella avente ad oggetto l impugnazione dell avviso di accertamento nel frattempo emanato); esterna, se il rapporto intercorre tra controversie rientranti in giurisdizioni diverse (es. processo penale e processo tributario. In questo caso, in virtù del doppio binario, il processo tributario non deve essere sospeso qualora penda processo penale in relazione agli stessi fatti oggetto di accertamento. Il giudice tributario deciderà incidenter tantum sulla questione pregiudiziale penale, senza sospendere il processo in attesa della definizione del processo penale).

12 Es. di pregiudizialità interna: liti inerenti il diniego di un agevolazione fiscale, ove tale causa è pregiudiziale rispetto a quella relativa all impugnazione dell avviso di accertamento nel frattempo emanato; agevolazioni fiscali aventi valenza pluriennale: ove sia pendente un giudizio promosso avverso il rigetto dell istanza di un agevolazione fiscale di portata pluriennale, è obbligatoria la sospensione del contenzioso relativo agli avvisi di accertamento emessi dall Amministrazione per le singole annualità; liti catastali: es. in caso di impugnazione di un avviso di accertamento Imu in pendenza del giudizio di impugnazione della rendita catastale, il giudice ha l obbligo di disporre la riunione dei processi o, se questa non è possibile, la sospensione ex art. 295 c.p.c. del procedimento relativo all accertamento, in attesa che si definisca quello inerente la rendita.

13 La sospensione «pregiudiziale» e i rapporti con l art. 295 c.p.c. Prima dell intervento normativo avvenuto ad opera del D. Lgs. n. 156/2015 era fortemente discussa in dottrina e giurisprudenza la questione circa l applicabilità al processo tributario della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., il quale statuisce che «il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa». Il dubbio sull applicabilità dell art. 295 c.p.c. nel rito tributario scaturiva dal fatto che l art. 1 del D. Lgs. n. 546/1992 subordina l applicabilità delle norme del c.p.c. al processo tributario ad una duplice condizione: 1) assenza nel D. Lgs. n. 546/1992 di una specifica norma che disciplini la fattispecie e 2) compatibilità della norma del c.p.c. con le disposizioni del D. Lgs. n. 546/1992. Considerato che nel D. Lgs. n. 546/1992 la sospensione del processo è espressamente disciplinata dall art. 39, che la prevede(va) in sole due ipotesi tassative, si era acceso un dibattito tra la giurisprudenza di Cassazione e della Corte Costituzionale e la dottrina maggioritaria. segue

14 Posizione della Corte di Cassazione: Favorevole all applicabilità nel processo tributario dell art. 295 c.p.c. limitatamente ai rapporti interni. Nei rapporti di pregiudizialità esterna, nelle ipotesi diverse da quelle contemplate dall art. 39 D. Lgs. n. 546/1992, il giudice tributario decide incidenter tantum (Cass. SS.UU. 4 giugno 2008, n ). Posizione della Corte Costituzionale: Nel processo tributario non sarebbe applicabile l art. 295 c.p.c., atteso che si applica solo la norma speciale di cui all art. 39 D. Lgs. n. 546/1992. In tutte le ipotesi differenti, il giudice tributario decide incidenter tantum (C. Cost. 26 febbraio 1998, n. 2; 16 aprile 1999, n. 136; 21 gennaio 1999, n. 8; 21 luglio 2000, n. 330; 25 luglio 2011, n. 247). Dottrina maggioritaria: Posizione restrittiva identica a quella della Corte Costituzionale. Con la modifica introdotta dal D. Lgs. n. 156/2015, mediante la previsione di cui al comma 1-bis dell art. 39 D. Lgs. n. 546/1992, è stata definitivamente declarata l applicabilità dell art. 295 c.p.c. limitatamente ai rapporti interni: «La Commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra Commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa».

15 Interruzione Determina un temporaneo arresto processuale, causato da determinati eventi, tassativamente indicati nell art. 40 del D. Lgs. n. 546/1992. Ratio dell istituto: preservare e garantire il contraddittorio che sarebbe leso qualora il processo continuasse regolarmente il suo corso pur in presenza di alcuni eventi che limitano o fanno venir meno del tutto la capacità di una delle parti (o del suo difensore) a stare in giudizio. In considerazione di tale finalità, non sono legittimati a dolersi dell omessa interruzione le parti diverse da quella colpita dalla causa interruttiva, neppure se si tratti di litisconsorte necessario. L interruzione perdura fino a quando, venuta meno la causa che l ha provocata, il processo non venga riassunto.

16 Eventi interruttivi Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall ufficio tributario, o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza; la morte, la radiazione o sospensione dall albo o dall elenco di uno dei difensori incaricati ai sensi dell art. 12 D. Lgs. n. 546/92. Si tratta di eventi tassativi che possono dunque riguardare: La parte (contribuente persona fisica o persona giuridica) Il rappresentante legale della parte Il difensore della parte

17 Con riferimento alla persona fisica, gli eventi interruttivi sono: la morte e la perdita della capacità di stare in giudizio. Al decesso della persona fisica sono equiparate la dichiarazione di morte presunta e la scomparsa. La dichiarazione di morte presunta consiste nell accertamento di decesso di una persona, proveniente dall autorità giudiziaria, con effetti giuridici identici a quelli di una morte accertata in via diretta. La scomparsa è, invece, una figura di elaborazione dottrinale, e trova il suo fondamento nell art. 48 c.c. che legittima il giudice ad intervenire per adottare dei provvedimenti conservativi del patrimonio ed evitare una paralisi dell attività di coloro che potrebbero vantare diritti o legittime aspettative nei confronti dello scomparso. La perdita della capacità di stare in giudizio della persona fisica, invece, consiste nella perdita della legittimazione processuale derivante da sentenza che dichiara l interdizione, l inabilitazione, la dichiarazione di assenza o l apertura del fallimento.

18 Quando la parte è una persona giuridica, l interruzione del processo si verifica quando: la stessa viene meno, ovvero si estingue, oppure perde la propria capacità di stare in giudizio, a seguito di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e sottoposizione ad amministrazione straordinaria. Non ha, invece, rilievo, la messa in stato di liquidazione o il mutamento dell oggetto sociale. Secondo la dottrina prevalente, non configurano, invece, eventi interruttivi, le ipotesi di fusione, scissione o di trasformazione di società in quanto i tre istituti opererebbero al fine di rafforzare gli organismi aziendali e non ad estinguerli.

19 Art c.c.: la cancellazione delle società di capitali dal Registro delle imprese è condizione necessaria e sufficiente per l estinzione dell ente. Ai sensi dell art c.c. i soci rispondono dei debiti, inclusi quelli di natura fiscale, nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. D. Lgs. n. 175/2014 art. 28 «Decreto semplificazioni»: introduce un periodo quinquennale in cui, ai fini tributari e contributivi, la cancellazione della società rimane irrilevante. La società continua pertanto ad essere destinataria di atti di accertamento e di riscossione. «Ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni ed interessi, l estinzione della società di cui all art c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle Imprese». Tale norma è irretroattiva, non si applica alle cancellazioni intervenute prima dell entrata in vigore del Decreto semplificazioni (C. Cost., , n. 6743, secondo cui la norma avrebbe natura sostanziale; CTP Reggio Emilia: 23 gennaio 2015 n. 5/2/15; CTR Lombardia Milano 5 febbraio 2015 n. 359/2015).

20 Secondo l AE., Circ , l atto emesso ai sensi dell art. 28 comma 4 del D. Lgs. 175/2014 ovvero nei confronti della società estinta è impugnabile dai soggetti indicati negli art e 36 del DPR 602/1973 quindi, dai soci fisicamente responsabili, dai liquidatori e dagli amministratori. Criticità: la possibilità di emettere atti tributari in capo al soggetto estinto per un quinquennio dalla cancellazione riguarda situazioni riferibili alla società e non ai soci, tantomeno ai soggetti che possono rispondere ex art. 36 del DPR 602/1973. In coerenza con l art. 28 comma 4 del D. Lgs. 175/2014 dovrebbe dunque essere la società estinta, ancora in vita per i rapporti fiscali, a presentare il ricorso. Tuttavia, a titolo prudenziale, nulla osta che il ricorso sia presentato dalla società e dai soggetti indicati dalla circolare, al fine di scongiurare ogni eccezione di inammissibilità del ricorso. Se poi l atto è intestato e notificato, oltre che alla società anche ai soci che hanno riscosso somme in base al bilancio di liquidazione ex art c.c. o ai soggetti responsabili ex art. 36 del DPR 602/1973, anche questi dovrebbero ricorrere in proprio.

21 Effetti processuali: Se la società non viene cancellata dal registro delle imprese nelle more del processo, ossia dopo la notifica del ricorso, per la Corte di Cassazione, nel rapporto processuale succede il socio, entro i limiti dell art c.c., quindi, se e nella misura in cui ha ricevuto somme dal bilancio finale di liquidazione (Cass , n , Cass., , n ). Parimenti, se la società si estingue tra un grado e l altro del processo, l impugnazione va notificata da/nei confronti della c.d. «giusta parte» (Cass. SS.UU , n. 6071). Ciò induce a ritenere che, nei processi pendenti, ovvero relativi ad atti impositivi impugnati o che si dovranno impugnare, se relativi a società che hanno richiesto la cancellazione in un momento antecedente al , il processo si interrompe e i soggetti legittimati alla riassunzione e/o all appello sono i soci, nella misura in cui, ai sensi dell art c.c., abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione. Con riferimento ai rapporti processuali e futuri e nei limiti del quinquennio, il processo, sia in primo grado che in quelli successivi, avrà come parte privata la società, esistente ai fini fiscali/contributivi e come eventuali intervenienti ex art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992, i soggetti che possono essere responsabili ex artt c.c. e 36 DPR n. 602/1973. Spirati i 5 anni dalla cancellazione, si verifica l effetto estintivo per cui il processo si interromperà con possibile ed eventuale riassunzione da parte o nei confronti dei soci.

22 Con riferimento al rappresentante legale delle parti, gli eventi interruttivi sono: la morte; la perdita della capacità processuale del rappresentante se il rappresentato è una persona fisica; la cessazione del rapporto di rappresentanza.

23 La cessazione della rappresentanza legale può dipendere da: il raggiungimento della maggiore età da parte del rappresentato; il riacquisto della capacità processuale da parte del rappresentato, per revoca dell interdizione e simili; la sostituzione del rappresentante; la morte del rappresentato; la chiusura o revoca del fallimento.

24 Altri eventi interruttivi riguardano il difensore della parte e sono: morte; radiazione o sospensione dell albo dei difensori. L interruzione non opera: in caso di mandato disgiunto a più difensori, quando l evento interruttivo riguarda solo uno di essi; quando la parte procede alla sostituzione del difensore nel primo atto utile; in caso di cancellazione disciplinare (non volontaria) dall albo (cfr. Cass. 27 maggio 2009, n ). Non rilevano, invece, ai fini interruttivi, la revoca o la rinuncia al mandato, in quanto il procuratore continua a rappresentare la parte fino a quando non viene nominato un nuovo difensore.

25 È necessario che l evento interruttivo sia dichiarato dal difensore della parte alle altre parti: per atto scritto, con comunicazione, se prima dell udienza di trattazione; in pubblica udienza, ove essa sia già iniziata. Costituisce in ogni caso una scelta affidata alla discrezionalità del difensore quella di dichiarare o meno l esistenza della causa idonea a determinare l interruzione del processo. Pertanto, può accadere che l evento non venga dichiarato o comunicato, con la conseguenza che il rapporto processuale rimane immutato e il difensore può continuare ad esercitare il suo mandato nonostante la parte che l aveva conferito sia nel frattempo deceduta o diventata incapace.

26 Momento di verificazione dell evento interruttivo Gli eventi derivanti dal verificarsi della causa interruttiva si distinguono a seconda del momento in cui la stessa si realizza. In particolare: prima della proposizione del ricorso, l evento interruttivo determina la proroga dei termini (sei mesi) per la sua proposizione, in relazione ai quali si applica anche l eventuale sospensione feriale (art. 40, comma 4, D. Lgs. n. 546/1992); dopo la proposizione del ricorso ma prima della trattazione/dell ultimo giorno utile per il deposito di memorie, si determina l interruzione; dopo la trattazione/l ultimo giorno utile per il deposito di memorie, l evento interruttivo non produrrà alcun effetto (art. 40, comma 3, D. Lgs. n. 546/92).

27 Competenza, forma e modalità di impugnazione Art. 41 D. Lgs. n. 546/1992: «La sospensione è disposta e l interruzione dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla Commissione con ordinanza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo ai sensi dell art. 28». Il decreto e l ordinanza vengono comunicati alle parti costituite. Il decreto di sospensione pronunciato dal presidente è reclamabile ai sensi dell art. 27 del D. Lgs. n. 546/1992. Avverso l ordinanza di sospensione pronunciata dalla Commissione, la giurisprudenza ammette, invece, la proposizione del regolamento di competenza (cfr. Cass., , 2108), mediante ricorso alla Corte di Cassazione, notificato alle altre parti, entro il termine di 30 giorni dal deposito dell ordinanza che dispone la sospensione. Il provvedimento che nega la sospensione, invece, può essere censurato appellando la sentenza.

28 Effetti della sospensione e dell interruzione del processo (art. 42 D. Lgs. n. 546/1992) Durante la sospensione il processo entra in uno stato di quiescenza in cui è inibito il compimento di qualsiasi atto processuale, pena l invalidità del medesimo, inclusa l eventuale sentenza pronunciata. Fanno eccezione solo i provvedimenti cautelari, in particolare: l istanza di sospensione dell atto impugnato (art. 669 quater c.p.c.) nonché gli atti volti a provocare la riattivazione del processo o la dichiarazione di estinzione del medesimo. Sono fatti salvi gli atti compiuti prima del verificarsi dell interruzione o della disposizione della sospensione. La sospensione determina, inoltre, l interruzione dei termini processuali che ricominciano a decorrere dalla presentazione dell istanza di trattazione. Segue.

29 La sospensione cessa con il venir meno della causa che l ha determinata e, cioè, quando: passa in giudicato la sentenza che decide in via pregiudiziale sulla querela di falso; passa in giudicato la sentenza che decide in via pregiudiziale sullo stato e la capacità delle persone; quando la Corte di Cassazione si pronuncia sul regolamento preventivo di giurisdizione; quando viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale la sentenza della Corte Costituzionale; quando passa in giudicato la sentenza pregiudiziale ai sensi dell art. 295 c.p.c..

30 La ripresa del processo sospeso o interrotto (art. 43 D. Lgs. n. 546/1992) La ripresa del processo sospeso è subordinata all istanza: rivolta da una delle parti; entro sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione; rivolta al presidente di sezione che fissa con decreto l udienza di trattazione, la cui comunicazione viene data ad opera della segreteria alle parti costituite almeno trenta giorni liberi prima. La norma non dispone che l istanza deve previamente essere notificata anche alle altre parti. Si ritiene, pertanto, che la richiesta possa essere semplicemente depositata in segreteria. Il dies a quo per la riassunzione del processo è individuato nel momento in cui le parti hanno legale conoscenza della cessazione della causa che ha determinato la sospensione processuale. Segue.

31 L istanza per la trattazione del processo sospeso deve contenere i seguenti elementi: gli estremi del processo sospeso; gli estremi del provvedimento di sospensione; l indicazione dell evento che ha comportato la sospensione; la prova della cessazione della causa di sospensione; la sottoscrizione dell istante; la sollecitazione alla fissazione dell udienza per la trattazione e la decisione della controversia.

32 L interesse a presentare l istanza di riassunzione è sempre proprio del contribuente nel primo grado del giudizio, in quanto, attesa la natura impugnatoria del processo, in caso di estinzione l atto impugnato diventerebbe definitivo. In sede di appello, invece, l interesse a riattivare il processo è proprio di quella parte che sia rimasta soccombente in primo grado. Una volta presentata l istanza di trattazione, il presidente di sezione fissa la data di trattazione della controversia e nomina il relatore. L avviso di trattazione deve essere comunicato, entro un anno dalla morte di una delle parti, agli eredi (collettivamente o impersonalmente) nel domicilio fiscale eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto, quale risulta dagli atti processuali. La parte colpita dall evento o i suoi eredi possono costituirsi in giudizio anche solo con la presentazione di memorie o di documenti o partecipando alla discussione con l assistenza, nei casi previsti, del difensore incaricato. La mancata riassunzione del processo sospeso nei termini di legge determina l estinzione del processo per inattività delle parti ex art. 45 D. Lgs. n. 546/1992. Se, invece, l estinzione si verifica in grado di appello, si avrà il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

33 SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DLE Estinzione Il processo tributario si estingue per: rinuncia (art. 44 D. Lgs. n. 546/1992) inattività delle parti (art. 45 D. Lgs. n. 546/1992) cessazione della materia del contendere (art. 46 D. Lgs. n. 546/1992)

34 Estinzione per rinuncia al ricorso L istituto si differenzia: dalla rinuncia all azione, che costituisce atto di disposizione del diritto in contesa dal quale consegue la perdita del diritto stesso e che a differenza della rinuncia al ricorso non comporta la necessaria accettazione di controparte; dalla rinuncia ai singoli capi della domanda, che costituisce l espressione della facoltà della parte di modificare, entro determinati limiti, le domande e le conclusioni precedentemente formulate e rientra tra i poteri conferiti al difensore con la procura alle liti. La parte che intende rinunciare al ricorso deve farlo con atto scritto, depositato nella segreteria della Commissione tributaria entro la data fissata per la trattazione della controversia. La rinuncia produce effetto solo se è accettata dalle parti costituite.

35 La rinuncia e l accettazione devono: essere sottoscritte sia dalle parti personalmente o dai loro procuratori speciali, sia dagli eventuali difensori, anch essi muniti di procura speciale; essere incondizionate, a pena di inefficacia. Il ricorrente che rinuncia è tenuto a rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo. La liquidazione delle spese a suo carico è fatta dal presidente della sezione o della Commissione con ordinanza non impugnabile. Avverso tale provvedimento è comunque ammesso ricorso straordinario in Cassazione ai sensi dell art. 111 c.p.c.. Il D. Lgs. n. 156/2015 ha eliminato dall art. 44, comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992 l inciso «che costituisce titolo esecutivo» in quanto l unico strumento utilizzabile nell ambito del decreto è ormai il giudizio di ottemperanza, anche per le spese legali in favore del contribuente.

36 La rinuncia può essere effettuata: nel giudizio di primo grado, dal contribuente, in quanto titolare dell azione; nelle altre fasi del processo, sia dal contribuente che dall ente impositore. Nel caso di litisconsorzio necessario, al fine di determinare l estinzione del processo, la rinuncia deve pervenire da tutti i litisconsorti. Al contrario, nel caso di litisconsorzio facoltativo, la rinuncia opera limitatamente alle parti rinuncianti. L estinzione del processo è dichiarata, previa verifica della regolarità della rinuncia e dell accettazione dal presidente della sezione o dalla Commissione, a seconda della fase del giudizio.

37 La rinuncia agli atti del processo produce effetti circoscritti all ambito del rapporto processuale (nella fase e nel grado in cui lo stesso si trova), per cui: la rinuncia al ricorso non impedisce al contribuente rinunciante di ripresentare nel rispetto dei termini di legge un «nuovo» ricorso avente ad oggetto la medesima domanda; la rinuncia agli atti compiuta nel giudizio di appello promossa avverso una sentenza che si era pronunciata nel merito investe solo gli atti del procedimento di gravame, comportando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

38 Estinzione del processo per inattività delle parti (art. 45 D. Lgs. n. 546/1992) Tale fattispecie si verifica nei casi in cui le parti stesse non abbiano provveduto, entro il termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice, a proseguire, riassumere o integrare il giudizio. La norma si riferisce alle ipotesi di: omessa riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente (art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 546/1992); omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso nei termini disposti dal giudice (art. 14, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992); mancata riassunzione del processo sospeso o interrotto (art. 43 D. Lgs. n. 546/1992); omessa riassunzione del processo a seguito di rinvio disposto dalla Cassazione (art. 63, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992).

39 L estinzione del processo: rende inefficaci gli atti compiuti, ad eccezione delle sentenze di merito pronunciate nel corso del giudizio e quelle che regolano la competenza (art. 310, comma 2, c.p.c.); è rilevabile anche d ufficio, ma solo nel grado di giudizio in cui si verifica. Se il processo prosegue perché l estinzione non è stata rilevata, la sentenza emanata è valida e l estinzione non può essere eccepita in sede di impugnazione della stessa; è dichiarata dal presidente della sezione con decreto soggetto a reclamo ai sensi dell art. 28 del D. Lgs. n. 546/1992 o dalla Commissione con sentenza.

40 Se l estinzione del giudizio si verifica nel corso del processo d impugnazione, trova applicazione l art. 338 c.p.c. che stabilisce il passaggio in giudicato della sentenza appellata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto (Cass., 18 giugno 2014, n ). La regola secondo cui la mancata riassunzione estingue solamente il grado di giudizio a cui si riferisce subisce una deroga per i giudizi di rinvio della Cassazione laddove l estinzione riguarda l intero processo e comporta pertanto il consolidamento dell atto impositivo originariamente impugnato e l esigibilità della somma pretesa con tale atto. Le spese del giudizio, a differenza dell ipotesi di estinzione per rinuncia al ricorso, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

41 Estinzione per cessata materia del contendere (art. 46 D. Lgs. n. 546/1992) L istituto si configura al verificarsi di una situazione che fa venir meno la posizione di contrasto tra le parti tale per cui le stesse non hanno più interesse ad una decisione sul merito della controversia, ad esempio: conciliazione, condoni e sanatorie fiscali; riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni (autotutela, acquiescenza del contribuente, etc.)

42 La cessazione della materia del contendere produce effetti sull intero giudizio. L estinzione: opera di diritto; viene dichiarata con decreto reclamabile dal presidente di sezione o con sentenza appellabile dalla Commissione tributaria adìta.

43 La disciplina delle spese nell estinzione per cessata materia del contendere Il D. Lgs. n. 156/2015 ha sostituito il terzo comma dell art. 46, disponendo che «le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge». Tale modifica si è resa necessaria per adeguare la disposizione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005, che ha statuito il principio della soccombenza virtuale, in virtù del quale, nel caso in cui non vi sia una pronuncia di merito a definire il giudizio, il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione circa l esito virtuale della controversia, accollando, ove lo ritenga opportuno, le spese alla parte soccombente. In virtù di tale principio, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell art. 46, comma 3 del decreto nella parte in cui prevedeva che le spese del giudizio estinto restavano a carico della parte che le aveva anticipante non solo nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti per legge, ma in ogni caso di cessazione della materia del contendere. segue

44 La Consulta ha infatti rilevato una vera e propria lesione del principio di ragionevolezza, riconducibile all art. 3 della Costituzione, nel caso in cui venga pronunciata la compensazione ope legis delle spese conseguente la cessazione della materia del contendere. Tale condotta, ad avviso della Corte, renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio, traducendosi in un «ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento (il ritiro dell atto, nel caso dell amministrazione, o l acquiescenza alla pretesa tributaria, nel caso del contribuente) di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni, e, corrispondentemente, in un del pari ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario, dell assistenza tecnica di un difensore e quindi costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio».

45 Effetti dell estinzione nei diversi gradi di giudizio Estinzione per cessazione della materia del contendere Comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato. Estinzione per inattività delle parti se avviene nel giudizio di primo grado, determina l incontestabilità dell atto impositiva posto che è come se lo stesso non fosse mai stato impugnato; se interviene nel corso del giudizio di impugnazione, si verifica il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure (Cass n ); se interviene nel corso del giudizio di rinvio fa venir meno tutte le pronunce emanate nel corso del processo ai sensi dell art. 63 D. Lgs. 546/1992, ma non l efficacia dell atto impositivo, che diventa definitivo. Estinzione per rinuncia al ricorso L estinzione per rinuncia al ricorso incide solo sul processo in corso e non impedisce al ricorrente di proporre altro ricorso contro lo stesso provvedimento, se ancora nei termini. Se la controparte ha un effettivo interesse alla prosecuzione del giudizio, si perfeziona con la sola accettazione.

46 Avv. Prof. Stefano Loconte Loconte & Partners Studio Legale e Tributario MILANO BARI ROMA PADOVA Via F.lli Gabba, C.so della Carboneria, Via G. Paisiello Galleria Porte Contarine, Tel: Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Fax: milano@studioloconte.it bari@studioloconte.it roma@studioloconte.it padova@studioloconte.it Loconte & Partners Studio Legale e Tributario

Diritto del contenzioso d impresa

Diritto del contenzioso d impresa Diritto del contenzioso d impresa Lezione del 16 novembre 2015 «la sospensione, l interruzione e la estinzione del processo Le impugnazioni in generale» La sospensione del processo Art. 295 del c.p.c.

Dettagli

TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO

TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO Tomo III Formulario A cura di Nunzio Santi Di Paola Indice F001. Regolamento di giurisdizione (artt. 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 41 c.p.c.)... Pag. 15

Dettagli

COMPETENZA DEL GIUDICE. Avv. Alfio Cissello

COMPETENZA DEL GIUDICE. Avv. Alfio Cissello COMPETENZA DEL GIUDICE Avv. Alfio Cissello COMPETENZA DEL GIUDICE RADICAMENTO DELLA COMPETENZA La competenza si radica in base alla sede dell ente che ha emanato l atto impugnato. Non ha rilevanza l eventuale

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13 INDICE SOMMARIO Presentazione..................................................... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza........................................................» 13 Atti processuali 1. Ricorso

Dettagli

Le parti nel processo tributario

Le parti nel processo tributario IL PROCESSO TRIBUTARIO Le parti nel processo tributario Dott. Antonio Giovanni Tangorra 21 ottobre 2014 Le parti: art. 10 d.lgs. 546 2 Hanno la capacità di essere parte nel processo tributario: - il ricorrente

Dettagli

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione... INDICE Prefazione... p. XV Schemi I GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO... 3 1 Giurisdizione (artt. 1 e 5 c.p.c.)... 7 2 Competenza: principi generali (artt. 5 e 6

Dettagli

Indice-sommario INDICE-SOMMARIO. pag. Premessa alla seconda edizione...

Indice-sommario INDICE-SOMMARIO. pag. Premessa alla seconda edizione... VII INDICE-SOMMARIO pag. Premessa alla seconda edizione... V D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell art. 30 della legge

Dettagli

Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario. Quarrata 23 ottobre 2013

Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario. Quarrata 23 ottobre 2013 Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario Quarrata 23 ottobre 2013 Il processo tributario: aspetti generali e ultime novità legislative Il processo tributario Aspetti generali del processo

Dettagli

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 - (GU n. 203 del 31-8-2016) convertito con modificazioni in Legge TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDURA CIVILE Codice di procedura civile Testo attuale

Dettagli

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SEDE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA 3, VIA SILVIO D'AMICO 77, 00145 ROMA, Venerdì: 14.00-19.00 Sabato: 9.00 14.00 1 1

Dettagli

INDICE SOMMARIO. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 DISPOSIZIONI GENERALI DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI

INDICE SOMMARIO. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 DISPOSIZIONI GENERALI DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI INDICE SOMMARIO D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI Le commissioni tributarie (art. 1, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546)... p. 5 La giurisdizione

Dettagli

STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO 1 Gli strumenti deflativi del contenzioso sono principalmente individuati nei seguenti istituti: 1. Autotutela; 2. Acquiescenza; 3. Accertamento con adesione; 4. Mediazione

Dettagli

INDICE GENERALE. Parte Prima PRINCIPI GENERALI. Capitolo I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO

INDICE GENERALE. Parte Prima PRINCIPI GENERALI. Capitolo I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO INDICE GENERALE Premessa.... xv Parte Prima PRINCIPI GENERALI Capitolo I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO 1. I concetti fondamentali di processo e di giurisdizione amministrativa.

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

SOMMARIO. Capitolo 1 - Rapporti tra il Codice di procedura civile e il processo tributario

SOMMARIO. Capitolo 1 - Rapporti tra il Codice di procedura civile e il processo tributario SOMMARIO Prefazione... IV Capitolo 1 - Rapporti tra il Codice di procedura civile e il processo tributario 1. L integrazione del diritto processuale tributario... 1 2. Le norme del codice di procedura

Dettagli

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO 2013

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO 2013 Processo Civile 1) Procedimenti ordinari per i quali il contributo è determinato sulla base del valore della contesa (art. 13 DPR 115/2002 aggiornato con le leggi di stabilità 2012 e 2013). Valore fino

Dettagli

SOMMARIO PARTE I IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. Sezione I Impugnazioni in generale

SOMMARIO PARTE I IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. Sezione I Impugnazioni in generale SOMMARIO PARTE I IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Mezzi di impugnazione (art. 323) Cosa giudicata formale (art. 324) Sezione I Impugnazioni in generale Termini per le impugnazioni (art. 325) Decorrenza dei

Dettagli

Indice generale. Capitolo I LE DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I La giurisdizione e la competenze delle Commissioni tributarie

Indice generale. Capitolo I LE DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I La giurisdizione e la competenze delle Commissioni tributarie MANUALE DEL PROCESSO TRIBUTARIO AGGIORNATO AL D.M.26 APRILE 2012 Indice generale Capitolo I LE DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I La giurisdizione e la competenze delle Commissioni tributarie 1. Gli organi

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI INSEGNAMENTO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (profili pratici) Docente dott. Augusto Pace PROGRAMMA

Dettagli

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B INDICE Schemi 1 Le impugnazioni delle sentenze (artt. 323 e ss.)... 3 2 Cosa giudicata formale (art. 324)... 4 3 I termini delle impugnazioni (artt. 325 e ss.)... 5 4 Il termine breve (artt. 325 e ss.)...

Dettagli

INDICE PER ARTICOLI TITOLO II DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO CAPO I DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI... pag.

INDICE PER ARTICOLI TITOLO II DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO CAPO I DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI... pag. TITOLO II DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE CAPO I DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI... Art. 706. Forma della domanda... 1. La disciplina codicistica del processo di

Dettagli

Il processo tributario. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe.

Il processo tributario. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. Il processo tributario Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. Zizzo 1 gli organi del processo tributario sono organi del processo tributario:

Dettagli

Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario

Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario Domenico Bitonti Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia 1 Argomenti - Il ravvedimento operoso - L adesione al PVC ed agli inviti al contraddittorio

Dettagli

Il litisconsorzio nel processo tributario Il ricorso

Il litisconsorzio nel processo tributario Il ricorso Il litisconsorzio nel processo tributario Il ricorso Ricorso collettivo: il ricorso è proposto da più soggetti contro il medesimo atto Esempio: ricorso proposto da una società di persone e dai soci contro

Dettagli

NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. dott. Giancarlo Grossi

NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. dott. Giancarlo Grossi NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO dott. Giancarlo Grossi 1 D.L. 06/07/2011, n. 98, conv. in L. 15/07/2011, n. 111 ARTICOLO 39 Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria Modifica

Dettagli

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI)

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI) CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE 1. Premessa... pag. 3 2. L impianto complessivo della riforma.... pag. 8 3. Le modifiche al codice di procedura civile: 3.1. Le modifiche agli articoli

Dettagli

SOMMARIO. # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Processo amministrativo

SOMMARIO. # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Processo amministrativo SOMMARIO CAPITOLO 1 Il processo amministrativo e il suo giudice 1. Evoluzione storica... 2 1.1. La disciplina sul processo amministrativo ante codificazione... 2 1.2. Il nuovo codice sul processo amministrativo...

Dettagli

SOMMARIO PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI. 1. LA GIURISDIZIONE (Art. 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

SOMMARIO PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI. 1. LA GIURISDIZIONE (Art. 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) SOMMARIO PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI 1. LA GIURISDIZIONE (Art. 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) nf001 Regolamento di giurisdizione... 5 nf002 Deposito di copia del ricorso per regolamento di giurisdizione...

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA SEDE DI TRAPANI Anno Accademico 2012/2013 DIRITTO TRIBUTARIO (Sei crediti) (Insegnamento fondamentale)

Dettagli

NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO ALLEGATO 1 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO. Capo I - Principi generali

NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO ALLEGATO 1 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO. Capo I - Principi generali NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO ALLEGATO 1 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI PRINCIPI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA Capo I - Principi generali

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO INDICE SOMMARIO Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO 1 1. Rito del lavoro, controversie individuali di lavoro e processo del lavoro: alcuni indispensabili chiarimenti lessicali e concettuali

Dettagli

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1 INDICE SOMMARIO PREMESSA... Pag. 1 Parte Generale LA TUTELA GIUDIZIARIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL ART. 86, D.P.R. 602/1973 1. Introduzione... Pag. 9 Capitolo I LA NATURA

Dettagli

Sgravio provvisorio: il giudizio prosegue

Sgravio provvisorio: il giudizio prosegue Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 14 19.02.2015 Sgravio provvisorio: il giudizio prosegue La provvisoria ottemperanza alla sentenza della CTP non giustifica la declaratoria di

Dettagli

SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE

SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE 1.1. Uno sguardo d insieme 1.2. Tabella di entrata in vigore degli articoli riformati e relativa applicabilità CAPITOLO SECONDO: LE

Dettagli

L intervento. Introduzione. La pluralità di parti nel processo: litisconsorzio ed intervento.

L intervento. Introduzione. La pluralità di parti nel processo: litisconsorzio ed intervento. L intervento Prof. Leo Piccininni Introduzione La pluralità di parti nel processo: litisconsorzio ed intervento. Intervento: ipotesi di ampliamento successivo dell ambito soggettivo della vicenda processuale:

Dettagli

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative. IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative. IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016 IL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016 Relatore Guido BERARDO, Commercialista Coordina i lavori Salvatore REGALBUTO, Commercialista

Dettagli

SOMMARIO CAPITOLO 1 IL RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

SOMMARIO CAPITOLO 1 IL RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SOMMARIO CAPITOLO 1 IL RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE pag. 15 1. IL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO pag. 15 F1. Ricorso per l annullamento di un provvedimento amministrativo pag. 19 2. FORMULE

Dettagli

Udienza di prima comparazione delle parti e trattazione (art. 183 c.p.c.)

Udienza di prima comparazione delle parti e trattazione (art. 183 c.p.c.) PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE DAL 1 MARZO 2006 IL RINVIO DELL UDIENZA in caso di mancata costituzione del convenuto,... per nullità della citazione per vizi inerenti la vocatio in jus (mancanza o incertezza

Dettagli

LE NOVITA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE

LE NOVITA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE Milano, 27 ottobre 2015 CIRCOLARE N. 26/2015 LE NOVITA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE Il Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 (pubblicato sul supplemento ordinario

Dettagli

Ingiunzione fiscale. Processo

Ingiunzione fiscale. Processo Ingiunzione fiscale. Processo Comune di Torino Torino, 28 novembre 2016 Relatore: Avv. Luciano Marcon 29/11/2016 1 Normativa L'ingiunzione fiscale è un ordine di pagamento emesso da un Ente Locale. Si

Dettagli

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste Al comma 1, sostituire le parole da le parti private fino a delle condizioni, con le seguenti: nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero

Dettagli

INDICE SOMMARIO DELLE FORMULE

INDICE SOMMARIO DELLE FORMULE INDICE SOMMARIO DELLE FORMULE Prefazione.................................... Introduzione................................... pag. XI XIII I - Difesa e rappresentanza 001. Procura al difensore...........................

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone Prot. n. 2010/130264 Approvazione delle Avvertenze relative al nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE

Dettagli

COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

COMUNICAZIONI E NOTIFICHE di Lina Avigliano e Patrizia Felcioloni INDICE GENERALE COMUNICAZIONI In generale... 1 Comunicazione della sentenza... 3 Comunicazione dell ordinanza pronunciata fuori udienza... 4 Comunicazione e termini

Dettagli

SOMMARIO. Presentazione... Capitolo 1 - Rapporti tra il codice di procedura civile e il processo tributario

SOMMARIO. Presentazione... Capitolo 1 - Rapporti tra il codice di procedura civile e il processo tributario SOMMARIO Presentazione... VII Capitolo 1 - Rapporti tra il codice di procedura civile e il processo tributario 1. L integrazione del diritto processuale tributario... 1 2. Le norme del codice di procedura

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Parte I FONTI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RINVIO PREGIUDIZIALE CAPITOLO I LE FONTI

INDICE SOMMARIO. Parte I FONTI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RINVIO PREGIUDIZIALE CAPITOLO I LE FONTI INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE FATTORI CHE GIUSTIFICANO LO STUDIO DEL RINVIO PREGIUDIZIALE INTERPRETATIVO NEL PROCESSO TRIBUTARIO. OGGETTO E FINALITAv DEL PRESENTE LAVORO... 1 Parte I FONTI ED AMBITO DI

Dettagli

SOMMARIO. Introduzione 3

SOMMARIO. Introduzione 3 Introduzione 3 CAPITOLO PRIMO IL SISTEMA DELLA RISCOSSIONE 7 1. Brevi cenni sulla riforma della riscossione 8 2. Il ruolo 9 3. Oggetto e specie dei ruoli 11 3.1 Iscrizione nei ruoli straordinari a carico

Dettagli

SOMMARIO. Parte Prima PRINCIPI DI DIRITTO TRIBUTARIO. Capitolo 1 LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO

SOMMARIO. Parte Prima PRINCIPI DI DIRITTO TRIBUTARIO. Capitolo 1 LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO SOMMARIO Prefazione.............................................. VII Parte Prima PRINCIPI DI DIRITTO TRIBUTARIO Capitolo 1 LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO 1.1 Principi costituzionali fondanti il diritto

Dettagli

Quali sono gli atti che possono essere oggetto di mediazione?

Quali sono gli atti che possono essere oggetto di mediazione? Direzione Regionale dell Abruzzo La Mediazione Tributaria A cosa serve? E uno strumento deflativo del contenzioso per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al

Dettagli

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile

Dettagli

Conciliazione giudiziale DIRITTO TRIBUTARIO CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Conciliazione giudiziale DIRITTO TRIBUTARIO CONCILIAZIONE GIUDIZIALE DIRITTO TRIBUTARIO CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 2016 Definizione di conciliazione giudiziale La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco. E

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA SEDE DI PALERMO Anno Accademico 2013/2014 DIRITTO TRIBUTARIO (Sei crediti) (Insegnamento fondamentale)

Dettagli

SOMMARIO. Introduzione 1 LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

SOMMARIO. Introduzione 1 LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI SOMMARIO Introduzione 1 LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA 1. Regolamento preventivo di giurisdizione - art. 10 cod. proc. amm. 19 2. Ricorso per regolamento preventivo

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 50 LEGGE n. 449/1997)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 50 LEGGE n. 449/1997) REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 50 LEGGE n. 449/1997) Come modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n 9 del 28 febbraio 2012, esecutiva INDICE REGOLAMENTO IN MATERIA

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I Disposizioni Generali Art. 1 Principi e criteri Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Competenze del Comune Capo II Disciplina del procedimento

Dettagli

A cura dell' Avv. Giuseppe Durante LE NOVITA' DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Novità. Normativa di Riferimento. Data di entrata in vigore

A cura dell' Avv. Giuseppe Durante LE NOVITA' DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Novità. Normativa di Riferimento. Data di entrata in vigore A cura dell' Avv. Giuseppe Durante LE NOVITA' DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Novità Normativa di Riferimento Data di entrata in vigore 1) Incompatibilità Giudici Tributari 1 / 8 (Art.8 D.lgs.N 546/1992)

Dettagli

LA FASE CONTENZIOSA: IL GIUDIZIO DI APPELLO

LA FASE CONTENZIOSA: IL GIUDIZIO DI APPELLO LA FASE CONTENZIOSA: IL GIUDIZIO DI APPELLO A cura di Rosanna Acierno LA PROPOSIZIONE DELL APPELLO (1) L impugnazione della sentenza del giudice di prime cure è ammissibile in presenza dei seguenti requisiti:

Dettagli

SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL. Milano, 13 febbraio 2015 Avv. Prof. Stefano Loconte

SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL. Milano, 13 febbraio 2015 Avv. Prof. Stefano Loconte SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO Milano, 13 febbraio 2015 Avv. Prof. Stefano Loconte SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO Normativa di riferimento Artt. 39 46 D. Lgs.

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA * *** * SCUOLA SUPERIORE DELL AVVOCATURA SEZIONE CASSAZIONISTI CORSO PROPEDEUTICO ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO DINANZI

Dettagli

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO Città di CERNUSCO SUL NAVIGLIO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI Articolo 1 - Oggetto del Regolamento...2

Dettagli

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. Prot. n. 2010/30900 Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

Dettagli

FOCUS MENSILE FISCALITA

FOCUS MENSILE FISCALITA 1 FOCUS MENSILE FISCALITA Il punto sul reclamo/mediazione tributaria: approfondimento pratico dei due istituti alla luce dell importanza che essi rivestono nell approccio al contenzioso tributario Torino,

Dettagli

Sommario. 1. La natura e l oggetto del giudizio d appello pag Motivazione concorrente, coordinata, incidentale, dubbiosa pag.

Sommario. 1. La natura e l oggetto del giudizio d appello pag Motivazione concorrente, coordinata, incidentale, dubbiosa pag. 1. La natura e l oggetto del giudizio d appello pag. 9 2. L appello principale e l appello incidentale pag. 12 2.1. Tempestività e tardività dell appello incidentale pag. 12 2.1.1. Segue: alcune questioni

Dettagli

CONTRIBUTO UNIFICATO ANCHE PER IL GIUDIZIO TRIBUTARIO

CONTRIBUTO UNIFICATO ANCHE PER IL GIUDIZIO TRIBUTARIO CONTRIBUTO UNIFICATO ANCHE PER IL GIUDIZIO TRIBUTARIO SOMMARIO: 1) Applicazione del contributo unificato al processo tributario. 2) Quantificazione del contributo unificato. 3)Omesso versamento. 4)Prenotazione

Dettagli

GLI EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ POST D.LGS. N. 175/2014

GLI EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ POST D.LGS. N. 175/2014 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO GLI EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ POST D.LGS. N. 175/2014 a cura di Gian Paolo Ranocchi 18 dicembre 2014 - MILANO INQUADRAMENTO DELLA PROBLEMATICA

Dettagli

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII INDICE Prefazione... XIII Schemi 1A Regole generali (art. 568): principio di tassatività e interesse ad impugnare... 3 1B Regole generali (art. 568): favor per le impugnazioni... 4 2A Soggetti legittimati

Dettagli

La lente sul fisco. La nuova procedura del reclamo e mediazione nel contenzioso tributario. Guida Operativa. L Aggiornamento Professionale on-line

La lente sul fisco. La nuova procedura del reclamo e mediazione nel contenzioso tributario. Guida Operativa. L Aggiornamento Professionale on-line La lente sul fisco L Aggiornamento Professionale on-line Guida Operativa La nuova procedura del reclamo e mediazione nel contenzioso tributario A cura della Redazione La Lente sul Fisco Coordinamento scientifico

Dettagli

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 28.9.2000 con provvedimento

Dettagli

La legge sul processo lungo

La legge sul processo lungo La legge sul processo lungo Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli

Dettagli

Dentro la Notizia. 10 Aprile 2013

Dentro la Notizia. 10 Aprile 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 50/2013 APRILE/6/2013 (*) 10 Aprile 2013 LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Dettagli

SCUOLA FORENSE DI CATANIA FONDAZIONE VINCENZO GERACI

SCUOLA FORENSE DI CATANIA FONDAZIONE VINCENZO GERACI A VV. G I A C O M O C A S A L E S T U D I O P O G L I E S E Consulenza Amministrativo - Tributaria e Societaria g.casale@studiopogliese.it SCUOLA FORENSE DI CATANIA FONDAZIONE VINCENZO GERACI CONTRIBUTO

Dettagli

SCHEMA. Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post

SCHEMA. Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post SCHEMA Fonti normative: Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post riforma del 2012). a) Art. 339 c.p.c.: appellabilità delle sentenze; b) Art. 341 c.p.c.: Giudice

Dettagli

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale del Piemonte LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA Alessandria, 16 maggio 2012 1 LA NORMA La mediazione ( Il reclamo e la mediazione ) è stata inserita nel corpus delle norme

Dettagli

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa... SOMMARIO CAPITOLO 1 REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni... 1 2. I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi... 6 3. Termine a difesa... 16 CAPITOLO 2 LA DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI:

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 50 LEGGE n. 449/1997)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 50 LEGGE n. 449/1997) COMUNE DI PAVIA REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 50 LEGGE n. 449/1997) Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 febbraio 2001 con provvedimento n. 12; da ultimo modificato

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Città di Campodarsego Provincia di Padova REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 09-05-2016. Regolamento sul diritto di interpello

Dettagli

Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale.

Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale. Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale. Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Le presenti disposizioni si applicano al personale dipendente,

Dettagli

AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I RICORSI PRESENTATI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E ALTRO

AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I RICORSI PRESENTATI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E ALTRO AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I RICORSI PRESENTATI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E ALTRO Vi spieghiamo le novità dopo l entrata in vigore del DECRETO-LEGGE

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/T. Roma, 28 dicembre 2012. OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia

CIRCOLARE N. 49/T. Roma, 28 dicembre 2012. OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia CIRCOLARE N. 49/T Roma, 28 dicembre 2012 Direzione Centrale Pubblicità Immobiliare e Affari Legali OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia 2 Premessa

Dettagli

La chiusura del processo senza decisione

La chiusura del processo senza decisione La chiusura del processo senza decisione lezione del 5 maggio 2015 nel corso di Diritto processuale civile I del Prof. G. Trisorio Liuzzi - Dipartimento di Giurisprudenza -Università degli Studi di Bari

Dettagli

INDICE GENERALE. Parte Prima GLI ATTI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO

INDICE GENERALE. Parte Prima GLI ATTI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO INDICE GENERALE Parte Prima GLI ATTI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO Capitolo I IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 1. Il ricorso................................. 3 001 Ricorso con impugnazione di provvedimento...........

Dettagli

Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale

Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale ~ 1 ~ Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale Sintesi semplificata dell iter procedurale tratta dal Testo Unico delle Spese di Giustizia - D.P.R.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ADESIONE

REGOLAMENTO PER L ADESIONE REGOLAMENTO PER L ADESIONE ALL ACCERTAMENTO APPROVATO CON ATTO DI C.C. N.157 DEL 16.12.1998 CRC PROT.99/000187 DEL 11.01.99 MODIFICATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 25/02/2002 Pag. 2/9 INDICE

Dettagli

CIRCOLARE N. 56/E. Roma, 24 ottobre 2007

CIRCOLARE N. 56/E. Roma, 24 ottobre 2007 CIRCOLARE N. 56/E 56/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 ottobre 2007 OGGETTO: Articolo 155, quinto comma, del codice di procedura civile Computo dei termini Applicabilità al processo

Dettagli

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SEMPLICE. - art.8, legge 27 dicembre 2002 n. 289.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SEMPLICE. - art.8, legge 27 dicembre 2002 n. 289. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SEMPLICE - art.8, legge 27 dicembre 2002 n. 289. SOGGETTI INTERESSATI TUTTI I CONTRIBUENTI CHE HANNO PRESENTATO O CHE AVREBBERO DOVUTO PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE ENTRO IL 31

Dettagli

INDICE. Schemi. Prefazione... XXI

INDICE. Schemi. Prefazione... XXI INDICE Prefazione... XXI Schemi 1 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (art. 45, c. 1 r.d. 1054/1924; art. 71 r.d. 642/1907)... 3 2 Le tipologie di giurisdizione... 4 3 Il ricorso in appello avverso

Dettagli

Programma corso Pag 1 di 5. Laboratorio di contenzioso tributario

Programma corso Pag 1 di 5. Laboratorio di contenzioso tributario Programma corso Pag 1 di Sede Ministero dell economia e delle finanze Scuola superiore dell economia e delle finanze Dipartimento delle scienze Tributarie Destinatari: Partecipanti Corso Alta Formazione

Dettagli

Indice. Capitolo I Il sistema della Giustizia Amministrativa dall Unità d Italia all avvento del codice del processo amministrativo

Indice. Capitolo I Il sistema della Giustizia Amministrativa dall Unità d Italia all avvento del codice del processo amministrativo Indice Capitolo I Il sistema della Giustizia Amministrativa dall Unità d Italia all avvento del codice del processo amministrativo 1. L esatta portata del termine Giustizia amministrativa 2. Evoluzione

Dettagli

IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI. VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle dogane e dei monopoli;

IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI. VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle dogane e dei monopoli; Prot. n. 2903/RU IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI VISTO l articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale prevede che la cartella di pagamento da

Dettagli

INDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI

INDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI INDICE SOMMARIO Abbreviazioni..... pag. XXI Costituzione della Repubblica Italiana.... pag. XXXI CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I-Degli organi giudiziari... artt. 1-68

Dettagli

BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE

BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO Istanza di reclamo ai sensi dell art. 17 bis D. Lgs. 546/92 * * * * * * * * CONTRIBUENTE: sig., nato a

Dettagli

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

presente assente Dott. Giuseppe ZARCONE presidente X Dott. Angelo LO DESTRO componente X Dott. Roberto FORNERIS componente X

presente assente Dott. Giuseppe ZARCONE presidente X Dott. Angelo LO DESTRO componente X Dott. Roberto FORNERIS componente X . CITTA DI ALESSANDRIA Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012 ai sensi dell art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 Verbale di deliberazione n. 228 del 27/11/2014 OGGETTO:

Dettagli

BREVI CENNI SULLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

BREVI CENNI SULLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO IMPUGNAZIONE E RECLAMO AVVERSO LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO PROF.GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI Indice 1 BREVI CENNI SULLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO --------------------------------------

Dettagli

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c. Legge 18 giugno 2009 n. 69 introduce un rito alternativo a quello ordinario di cognizione a scelta dell attore da utilizzare nelle cause

Dettagli

Regolamento sul Diritto di Interpello

Regolamento sul Diritto di Interpello COMUNE DI TARVISIO PROVINCIA DI UDINE Regolamento sul Diritto di Interpello Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/06/2016 Articolo 1 - Oggetto del Regolamento... 3 Articolo 2

Dettagli

«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro,relative ad atti emessi dall Agenzia delle

«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro,relative ad atti emessi dall Agenzia delle Libretto Viola Prima edizione dicembre 2011 Dall avviso di accertamento al ricorso passando per il reclamo e la mediazione 1 NORMATIVA L art. 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011 convertito nella L. n. 111/2011

Dettagli

INDICE SOMMARIO LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

INDICE SOMMARIO LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE INDICE SOMMARIO LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE TITOLO I. Del procedimento davanti al tribunale Capo I. Dell introduzione della causa Sezione I. Della citazione e della costituzione delle parti

Dettagli

RIFORMA 2009 AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Precisazioni

RIFORMA 2009 AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Precisazioni RIFORMA 2009 AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Precisazioni Il giorno 4 luglio 2009 è entrata in vigore la Legge 18 giugno 2009 n. 69 contenente anche alcune modifiche in materia di processo civile(pubblicata

Dettagli

COMUNE di NOCETO Provincia di Parma C.A.P. N Codice Fiscale:

COMUNE di NOCETO Provincia di Parma C.A.P. N Codice Fiscale: COMUNE di NOCETO Provincia di Parma C.A.P. N.43015 Codice Fiscale: 00166930347 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI INTERPELLO Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n 70

Dettagli