Gli interessi passivi nelle operazioni di finanza straordinaria

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1 Gli interessi passivi nelle operazioni di finanza straordinaria Torino, 4 febbraio 2008 Luca Rossi Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni

2 Caratteristiche generali Al fine di incentivare la capitalizzazione delle imprese e per semplificare la determinazione della base imponibile, con la legge Finanziaria 2008 vengono abrogati, da un lato, gli istituti del pro rata patrimoniale e della thin capitalization e, dall altro, viene introdotto un nuovo meccanismo di deducibilità (pro rata di deducibilità) contenuto nell art. 96 del T.U.I.R.. In termini molto generali, gli interessi passivi sono deducibili: fino a concorrenza degli interessi attivi; e per la parte eccedente, nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL). Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 2

3 Decorrenza Per quanto concerne la decorrenza, il nuovo pro rata di deducibilità degli interessi passivi come previsto dall articolo 1, comma 34, della legge Finanziaria 2008 entra in vigore dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (ovvero dall esercizio 2008 per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare). Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 3

4 Ambito soggettivo di applicazione La nuova normativa sulla limitazione della deducibilità degli interessi passivi è applicabile a tutti i soggetti IRES, ad esclusione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del D. Lgs. n. 87/1992 (ad esempio, banche, SIM, SGR e società finanziarie operanti nei confronti del pubblico), delle assicurazioni e delle società capogruppo bancarie e assicurative. A seguito di un emendamento presentato alla Camera sono state parimenti escluse dall ambito di applicazione anche le società di progetto (project financing), le società consortili costituite per l esecuzione di lavori pubblici, le società costituite per il realizzo e l esercizio di interporti e le società il cui capitale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici che costruiscono e gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia, teleriscaldamento ed impianti di smaltimento e depurazione. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 4

5 Ambito soggettivo di applicazione A seguito dell approvazione in Senato di un apposito emendamento è stato inserita nel comma 5 del nuovo articolo 96 un esplicita previsione diretta ad includere nell ambito soggettivo di applicazione le Società che esercitano in via esclusiva o prevalente l attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 5

6 Ambito soggettivo di applicazione Ai sensi del nuovo articolo 96, comma 3, assumono rilevanza gli interessi attivi e passivi (nonché gli oneri ed i proventi assimilati) relativi a: contratti di mutuo; contratti di locazione finanziaria: come parimenti previsto dal nuovo ultimo periodo dell articolo 102, comma 7, gli interessi impliciti desunti dal contratto di locazione finanziaria diventano deducibili secondo le regole di cui all articolo 96; obbligazioni e titoli similari; ogni altro rapporto avente causa finanziaria. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 6

7 Ambito soggettivo di applicazione Non è chiaro se la nozione di rapporto avente causa finanziaria debba essere interpretata in senso tecnico dovendosi, quindi, fare riferimento solo a quei rapporti che comportano la disponibilità temporanea di risorse finanziarie nell ambito di uno schema giuridico che preveda la loro restituzione; o se, viceversa, debba essere intesa in senso più ampio, comprendendo così anche rapporti che non prevedano l impiego (dal lato attivo) o la raccolta (dal lato passivo) del capitale, come ad esempio i contratti derivati nozionali (ad esempio un IRS che prevede lo scambio di flussi commisurati ad un capitale nozionale di riferimento). Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 7

8 Ambito soggettivo di applicazione L articolo 96, comma 1 esclude dall applicazione del pro rata di deducibilità: gli interessi compresi nel costo dei beni ai sensi dell articolo 110, comma 1, lett. b) (che continuano, quindi, a rappresentare parte del costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui ineriscono); interessi inclusi nel costo degli immobili alla cui produzione è diretta l attività dell impresa relativi ai prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione; interessi iscritti in bilancio ad aumento del costo dei beni materiali ed immateriali strumentali all esercizio dell impresa. Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 96, sono altresì esclusi gli interessi passivi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 8

9 Ambito soggettivo di applicazione Vengono invece considerati interessi attivi ai soli fini dell articolo 96: gli interessi attivi derivanti da crediti di natura commerciale; gli interessi virtuali collegati al ritardato pagamento dei corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione (calcolati al tasso ufficiale di riferimento, attualmente il 4%, aumentato di un punto). Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 9

10 Ambito soggettivo di applicazione Il nuovo articolo 96, comma 6, prevede infine l esclusione dall applicazione della norma in oggetto di alcune fattispecie di interessi passivi già oggetto di regole prioritarie di indeducibilità. Resta valida la prioritaria applicazione delle regole di indeducibilità previste da: art. 90, comma 2 del T.U.I.R. (investimenti immobiliari); art. 110, comma 7 e 10 del T.U.I.R. (transfer pricing, operazioni con paesi Black List); art. 3, comma 115 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 (titoli obbligazionari); art. 1, comma 465 della L. 30 dicembre 2004 n. 311 (prestiti soci cooperative). Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 10

11 Meccanismo di deducibilità degli interessi passivi Come già accennato, il nuovo meccanismo di deducibilità degli oneri finanziari delineato dal primo comma dell articolo 96 prevede che gli interessi passivi siano deducibili in ciascun periodo d imposta: sino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati; per l eventuale eccedenza, nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (cd ROL ). Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 11

12 Costruzione del ROL Ai fini della deducibilità dell eventuale eccedenza degli interessi passivi (rispetto a quelli attivi) il nuovo parametro di riferimento è dato dal ROL. Ai sensi del comma 2 del nuovo art. 96, il ROL è pari alla differenza fra il valore ed i costi della produzione (lettere A) e B) dell art c.c.), con esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali. Si evidenzia che il nuovo parametro su cui applicare la percentuale del 30% (ROL) è determinato in base a valori contabili (per cui non assumono rilievo i criteri di determinazione del reddito imponibile). Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 12

13 Costruzione del ROL Per i soggetti che redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS, ai fini della determinazione del ROL, si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Posto che ai fini IAS/IFRS sono previste due possibili alternative di presentazione del conto economico (per natura e per destinazione, cfr. IAS 1 88), ai fini dell applicazione della normativa in parola occorrerà procedere ad una riclassificazione delle voci di conto economico secondo uno schema analogo a quello previsto dall articolo 2425 del c.c. (che prevede unicamente una classificazione per natura). Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 13

14 Riporto in avanti dell eccedenza di interessi passivi indeducibili Ai sensi del comma 4 gli interessi passivi indeducibili in un determinato periodo d imposta possono essere dedotti dal reddito dei successivi periodi d imposta nella misura in cui, in tali periodi, l importo degli interessi passivi, eccedenti gli attivi, sia inferiore al 30% del ROL di competenza. La disposizione prevede quindi che l eventuale eccedenza non dedotta possa essere recuperata nei successivi periodi di imposta a condizione che si verifichi un importo di interessi passivi netti inferiori al 30% del ROL. Il riporto di tale eccedenza, differentemente da quanto previsto nel disegno di legge iniziale, non è soggetto ad alcun limite temporale. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 14

15 Riporto in avanti dell eccedenza di interessi passivi indeducibili Si abbia il seguente esempio: nell esercizio X Alfa presenta interessi passivi ed oneri assimilati per 300, ROL pari a 500 ed interessi attivi e proventi assimilati per 20. Alfa nel corso dell anno X può dedurre in totale 170 dati dalla somma di 20 (compensati direttamente con gli interessi attivi e proventi assimilati) (pari al 30% del ROL) e può riportare in avanti un eccedenza di interessi passivi pari a 130 (dato dalla differenza fra interessi passivi sostenuti per 300 ed interessi deducibili ex art. 96 pari a 170). Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 15

16 Riporto in avanti dell eccedenza di interessi passivi indeducibili Nell esercizio X+1 Alfa presenta interessi passivi ed oneri assimilati pari a 150, ROL pari a 700 ed interessi attivi e proventi assimilati pari a 40. Alfa nel corso dell esercizio X+1 può dedurre in totale 250 dati dalla somma di 40 (compensati direttamente con gli interessi attivi e proventi assimilati) (che trova capienza nel 30% del ROL dell esercizio X+1). Alfa riporterà in avanti una residua eccedenza di interessi passivi netti di 30. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 16

17 Riporto in avanti dell eccedenza in ROL Un meccanismo di riporto esattamente speculare a quello descritto in precedenza per l eccedenza degli interessi passivi, è previsto dall ultimo periodo dell articolo 96, comma 1 che prevede come la quota di ROL, prodotta a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (ovvero dal 2010 per i soggetti con periodo fiscale coincidente con l anno solare), non sfruttata per la deduzione degli interessi passivi di competenza può essere portata ad incremento del ROL dei successivi periodi di imposta. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 17

18 Riporto in avanti dell eccedenza in ROL Si abbia il seguente esempio: nell esercizio 2010 Alfa presenta interessi passivi ed oneri assimilati per 100, ROL pari a 500 ed interessi attivi e proventi assimilati per 20. Alfa nel corso del 2010 può dedurre l intero ammontare relativo agli interessi passivi ed oneri assimilati pari a 100 dato dalla somma di 20 (compensati direttamente con gli interessi attivi e proventi assimilati) + 80 (compensati con parte del 30% ROL pari in totale a 150) potendo riportare in avanti un eccedenza di ROL pari a 70. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 18

19 Riporto in avanti dell eccedenza in ROL Nell esercizio 2011 Alfa presenta interessi passivi ed oneri assimilati per 450, ROL pari a 700 ed interessi attivi e proventi assimilati pari a 40. Alfa nel corso del 2011 può dedurre in totale 320 dati dalla somma di 40 (compensati direttamente con gli interessi attivi e proventi assimilati) (compensati con il 30% ROL dell esercizio 2011) + 70 (compensati con l eccedenza di ROL riportata dal 2010). Alfa riporterà in avanti una residua eccedenza di interessi passivi netti pari a 130. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 19

20 Periodo transitorio Ai sensi dell articolo 1, comma 34 della legge Finanziaria 2008, per il primo ed il secondo periodo d imposta di applicazione (ovvero il 2008 e il 2009 per i soggetti con periodo fiscale coincidente con l anno solare) il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a e a euro. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 20

21 Aspetti critici relativi all applicazione: le holding industriali Le holding industriali sono particolarmente penalizzate dalla normativa in esame, in quanto i proventi tipici delle stesse (dividendi, plusvalenze e interessi) rientrano tra le voci dell area C) del conto economico e, quindi, stando al tenore letterale della norma che richiama solo le aree A) e B), il ROL delle holding dovrebbe essere di norma estremamente ridotto. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 21

22 Aspetti critici relativi all applicazione: le Newco Un ipotesi frequente in cui si può presentare un problema di deducibilità degli interessi da parte di una holding è rappresentato dalle operazioni di leveraged buy out, in cui una società, generalmente di nuova costituzione (di seguito newco), ottiene un finanziamento che utilizza per acquistare una partecipazione nella società target. Al fine di consentire alla newco di dedurre gli interessi passivi relativi all acquisizione si pongono due possibili alternative: l opzione per il consolidato nazionale con conseguente applicazione delle norme previste dal nuovo articolo 96, commi 7 e 8; la successiva fusione per incorporazione della società target nella newco. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 22

23 Consolidato fiscale: il requisito del controllo Prima di esaminare le specifiche norme recate dai citati commi 7 e 8 dell art. 96 del T.U.I.R., occorre evidenziare quanto sopra in tema di consolidato fiscale. Il comma 2 dell art. 120 stabilisce che Il requisito del controllo deve sussistere sin dall inizio di ogni esercizio relativamente al quale la società o ente controllante e la società controllata si avvalgono dell esercizio dell opzione. La locuzione sin dall inizio dell esercizio deve intendersi riferita all esercizio della controllata. Ciò impedisce, salvo quanto di seguito osservato, che una società già esistente, il cui controllo sia stato acquisito dalla partecipante in corso di esercizio possa entrare Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 23

24 Consolidato fiscale: il requisito del controllo a far parte del consolidato già dall esercizio in corso. A maggior chiarimento si abbia il seguite esempio: Periodo d imposta Newco 30/9/x 31/12/x+1 Periodo d imposta Periodo d imposta Target 1/1/x 1/1/x+1 31/12/x+1 Si assuma inoltre che l acquisto della target avvenga l 1 ottobre dell esercizio x. In tal caso, la target potrà optare per il consolidato assieme alla newco a partire dall 1 gennaio dell esercizio x+1 ovvero dall esercizio successivo a quello in cui avviene l acquisizione. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 24

25 Consolidato fiscale: il requisito del controllo Nell esempio proposto, tuttavia, tale circostanza non dovrebbe avere particolari effetti penalizzanti in quanto, assumendo che il primo esercizio della newco abbia una durata superiore ai dodici mesi, dovrebbe comunque essere possibile compensare a livello consolidato l intero risultato della newco relativo al periodo 30/9/x 31/12/x+1 con il risultato della target relativo al periodo 1/1/x+1 31/12/x+1. Ai fini dell opzione per il consolidato è irrilevante che l inizio dell esercizio della newco non coincida con quello dalla target in quanto l identità degli esercizi sociali richiesta dall art. 116, comma 1, lett. a) del T.U.I.R. va riferita alle date di chiusura dell esercizio delle società che esercitano l opzione (cfr. Circolare n. 53 del 2004 par. 4.1). Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 25

26 Consolidato fiscale: il requisito del controllo Quando l acquisizione avviene all inizio dell anno, l immediato esercizio dell opzione dovrebbe comunque essere possibile deliberando la chiusura anticipata dell esercizio della partecipata. Periodo d imposta Periodo d imposta Newco 30/3/x 1/1x+1 31/12/x+1 Periodo d imposta Periodo d imposta Periodo d imposta Target 1/1/x 30/4/x 1/1/x+1 31/12/x+1 Si assuma inoltre che l acquisto della target avvenga l 1 aprile dell esercizio x. In tal caso, la target dovrebbe chiudere anticipatamente il proprio esercizio ad una data immediatamente successiva alla data dell acquisizione (nell esempio 30 aprile dell anno x) e chiudere nuovamente in via anticipata l esercizio al 31 dicembre dello stesso anno. Ovviamente, in tal caso il risultato dell esercizio della partecipata chiuso al 30 aprile (dell anno X) resterebbe fuori dal consolidato. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 26

27 Consolidato fiscale: il requisito del controllo La legittimità delle delibere di modifica dell esercizio sociale deve essere valutata alla luce dei principi civilistici ed in particolare del principio di annualità degli esercizi sociali e del conseguente obbligo di redigere il bilancio di esercizio su base annuale. A questo proposito, si rileva che la legittimità di tali deliberazioni è stata affermata dal Consiglio notarile di Milano (massima n. 16) osservando proprio come Le motivazione che possono validamente assistere questo tipo di deliberazioni originano, assai spesso, dalle regole vigenti in materia fiscale. E questo il caso delle disposizioni che con l introduzione della nuova imposta sul reddito delle società (IRES) hanno modificato il T.U.I.R. n. 917/1986, consentendo il Consolidato nazionale. E ben evidente che la delibera finalizzata all indentità di chiusura degli esercizi.. assunta con l intento di dare luogo alla determinazione, Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 27

28 Consolidato fiscale: il requisito del controllo col nuovo sistema del Consolidato nazionale, dell intero reddito di gruppo di tale primo esercizio, può legittimamente intervenire nei primi mesi dello stesso. Non mi pare che nel caso di modifica della chiusura dei periodi di imposta della partecipata possa utilmente essere invocato l art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 28

29 La deduzione dell eccedenza di interessi passivi nel Consolidato nazionale Il comma 7 del nuovo articolo 96 dispone che, in caso di opzione per il consolidato nazionale, l eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo del gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d imposta, un ROL capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 29

30 La deduzione dell eccedenza di interessi passivi nel Consolidato nazionale Tale norma consente, nell ambito dei gruppi, di portare l eccedenza di interessi passivi indeducibili generatasi in capo ad uno dei soggetti partecipanti al consolidato a riduzione del reddito complessivo di gruppo, nel limite in cui uno degli altri soggetti partecipanti al consolidato presenti un ROL capiente ovvero non sfruttato integralmente per la deduzione degli interessi. Nell ipotesi in cui la newco e la società target optino per il consolidato nazionale, l eventuale eccedenza di ROL generatasi presso la società operativa può essere così utilizzata per consentire la deduzione dell eccedenza di interessi passivi maturati in capo alla newco. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 30

31 La deduzione dell eccedenza di interessi passivi nel Consolidato nazionale Possono essere oggetto di compensazione a livello di consolidato: le eccedenze di interessi passivi indeducibili con il ROL (non integralmente sfruttato) prodotto da altro soggetto aderente al consolidato nel corso del medesimo periodo d imposta; le eccedenze di interessi passivi indeducibili prodottesi in costanza di opzione per il consolidato, riportate ai periodi d imposta successivi. Sono al contrario escluse dalla compensazione l eccedenze formatesi anteriormente all ingresso della società nel consolidato. Non è chiaro come debba essere trattato nell ambito del consolidato il riporto in avanti dell eccedenza di ROL non sfruttato. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 31

32 La deduzione dell eccedenza di interessi passivi nel Consolidato nazionale Per meglio chiarire si abbia il seguente esempio di un consolidato fra le società Alfa e Beta. Dati: Alfa presenta un ROL di 500, interessi passivi ed oneri assimilati pari a 400 ed interessi attivi e proventi assimilati pari a 100. Beta presenta invece un ROL di 1.000, interessi passivi ed oneri assimilati pari a 200 ed interessi attivi e proventi assimilati pari a 50. Alfa può dedurre in totale 250 dati dalla somma di 100 (compensazione con gli interessi attivi e proventi assimilati) (pari al 30% del ROL), rimanendo indeducibili in capo ad Alfa interessi passivi ed oneri assimilati pari a 150. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 32

33 La deduzione dell eccedenza di interessi passivi nel Consolidato nazionale Beta può dedurre tutti gli interessi passivi ed oneri assimilati pari a 200 attraverso la compensazione con gli interessi attivi e proventi assimilati (per un valore pari a 50) e attraverso l utilizzo per un ammontare pari a 150 del 30% del proprio ROL (pari in totale a 300) presentando dunque un eccedenza di ROL pari a 150. A livello di consolidato risultano deducibili ad abbattimento del reddito complessivo di gruppo un totale di interessi passivi ed oneri assimilati pari a 600 dati dalla somma di 450 dedotti singolarmente da Alfa (250) e Beta (200) e 150 dovuti alla compensazione fra l eccedenza di interessi passivi indeducibili in capo ad Alfa e l eccedenza di ROL di Beta. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 33

34 La deduzione dell eccedenza di interessi passivi nel Consolidato nazionale Come chiarito nell ambito del Telefisco 2008, sebbene la legge Finanziaria 2008 abbia eliminato le rettifiche di consolidamento, la norma in commento ha l effetto di consentire alla fiscal unit di godere di un beneficio fiscale (in termini di abbattimento del reddito complessivo di gruppo ) assimilabile a quello generato, in passato dalle predette rettifiche di consolidamento. Conseguentemente, se gli accordi di consolidamento stabiliscano una remunerazione del vantaggio fiscale apportato alla fiscal unit dal soggetto titolare del ROL capiente, come espressamente confermato dall Agenzia delle Entrate le somme versate in contropartita ricadranno nella disposizione di irrilevanza fiscale di cui all art. 118, comma 4, del T.U.I.R.. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 34

35 L inserimento virtuale delle controllate estere nel Consolidato nazionale L articolo 96, comma 8, dispone inoltre che, ai soli fini dell applicazione della compensazione infragruppo degli interessi, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale, possono essere incluse le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 117, commi 1, 120 e 132, comma 2, lettere b)e c). La norma è finalizzata a non discriminare le partecipazioni detenute in società non residenti e a creare una forma di equiparazione delle stesse alle partecipazioni in società residenti, al fine di potere utilizzare in compensazione anche l eventuale ROL eccedente formatosi in capo alle società del gruppo non residenti. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 35

36 L inserimento virtuale delle controllate estere nel Consolidato nazionale Le società non residenti del gruppo possono essere ricomprese quali soggetti virtuali del consolidato fiscale ove risultino verificate le seguenti condizioni: fra di esse sussista un rapporto di controllo ai sensi dell articolo 2359, comma 1, n. 1 del c.c.; agli effetti della verifica del requisito del controllo valgono i criteri, stabiliti dall art. 120 del T.U.I.R., ossia che la partecipazione al capitale e agli utili sia superiore al 50% (tenuto conto dell effetto demoltiplicativi) e che tale controllo sussista almeno dall inizio dell esercizio; identità dell esercizio sociale della controllata estera rispetto a quello della controllante italiana e revisione dei bilanci (articolo 132, comma 2, lett. b) e c) del T.U.I.R.). Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 36

37 L inserimento virtuale delle controllate estere nel Consolidato nazionale La norma non indica nessun criterio da seguire nell inserimento delle società non residenti ai fini della compensazione di gruppo a livello di consolidato. Tuttavia, come chiarito anche nell ambito del Telefisco 2008, poiché la partecipata estera potrà apportare al gruppo solo le eccedenze di ROL e non anche l eccedenza degli interessi passivi che quest ultima potrebbe manifestare in caso di incapienza del proprio ROL, l inclusione virtuale delle partecipate estere può avere solo un effetto positivo a livello consolidato e quindi deve ritenersi del tutto facoltativa. Questo significa che si potranno includere solo alcune e non tutte le partecipate estere e che detta inclusione possa essere effettuata per un determinato periodo d imposta ma non per il successivo. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 37

38 L inserimento virtuale delle controllate estere nel Consolidato nazionale Poiché come innanzi evidenziato la disposizione in commento introduce sostanzialmente una rettifica di consolidamento, la sua applicazione presuppone l esistenza (non solo virtuale) di un consolidato nazionale. Pertanto, nel caso in cui una società italiana possieda solo partecipazioni in società estere, essendo preclusa l opzione per il consolidato nazionale non risulterà ammessa la possibilità per la società controllante italiana di procedere alla compensazione delle proprie eccedenze di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili con i ROL positivi e capienti delle società non residenti. Lo stesso vale per una società che pur detenendo altre società controllate italiane non abbia di fatto optato per il consolidato nazionale. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 38

39 La deduzione delle eccedenze di interessi passivi nell operazione di fusione In alternativa all opzione per il consolidato fiscale, la compensazione degli interessi passivi maturati in capo alla newco con i risultati positivi prodotti dalla target è possibile procedendo, successivamente all acquisizione della società target, alla fusione per incorporazione delle due società. A questo proposito, occorre tuttavia ricordare che per effetto delle modifiche recate dal D.L. n. 223/2006 convertito con L. n. 248/2006 all art. 172, comma 7 del T.U.I.R., In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l inizio del periodo d imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 39

40 La deduzione delle eccedenze di interessi passivi nell operazione di fusione Stando alla formulazione letterale della norma innanzi riportata, la limitazione in caso di fusione all utilizzo della perdita maturata in corso di esercizio ricorre soltanto nel caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione. Pertanto, se gli effetti fiscali della fusione non sono fatti retroagire a data anteriore a quella di efficacia giuridica dovrebbe essere viceversa ammessa la compensazione di tutte le perdite maturate in capo alla newco fin dalla data della sua costituzione con il risultato positivo della target realizzato a decorrere dalla data di efficacia giuridica della fusione. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 40

41 La deduzione delle eccedenze di interessi passivi nell operazione di fusione Nel caso di fusione, inoltre, occorre fare riferimento a quanto previsto dalla legge Finanziaria 2008 che ha inserito nell articolo 172, comma 7 del T.U.I.R. il seguente ultimo periodo Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell articolo 96. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 41

42 La deduzione delle eccedenze di interessi passivi nell operazione di fusione Con tale modifica viene estesa la disciplina del riporto delle perdite pregresse nell ambito di operazioni di fusioni alle eccedenze di interessi deducibili riportabili in avanti. Di conseguenza, in caso di fusione, le eccedenze di interessi passivi riportabili in avanti dalle società che partecipano alla fusione, possono essere utilizzate dalla società risultante dalla fusione negli stessi limiti e alle medesime condizioni già previste per l utilizzo delle perdite fiscali. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 42

43 La deduzione delle eccedenze di interessi passivi nell operazione di fusione Come noto, ai sensi dell art. 172, comma 7, del T.U.I.R., il riporto delle perdite pregresse per ciascuna società partecipante ad un operazione di fusione (inclusa l incorporante ) è condizionato: ad un test di operatività della società che ha prodotto le perdite ( an ); dal limite del patrimonio netto contabile della medesima società ( quantum ); e dalle svalutazioni delle partecipazioni che sono state dedotte dal socio della società incorporata ( quantum ). Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 43

44 La deduzione delle eccedenze di interessi passivi nell operazione di fusione Come chiarito nell ambito del Telefisco 2008, ai fini della determinazione delle eccedenze di interessi passivi ed oneri assimilati riportabili si applicano solo le prime due limitazioni innanzi indicate, mentre non deve tenersi conto delle svalutazioni delle partecipazioni dedotte in precedenza. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 44

45 La deduzione delle eccedenze di interessi passivi nell operazione di fusione La norma in commento, nell estendere la disciplina del riporto delle perdite pregresse alle eccedenze di interessi passivi indeducibili, non prevede alcun criterio di collegamento e coordinamento fra le due fattispecie. Pertanto, in caso di superamento del test di operatività (media dei ricavi e delle spese per lavoro dipendente), ed al fine di applicare il limite quantitativo dato dal P.N.C., le perdite pregresse e l eccedenza di interessi indeducibili dovrebbero essere considerate unitariamente. La società dovrebbe essere libera di adottare la scelta ritenuta più conveniente in merito al riporto delle perdite ovvero degli interessi passivi a deduzione differita. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 45

46 La deduzione delle eccedenze di interessi passivi nell operazione di scissione Per effetto del rimando dell articolo 173, comma 10 del T.U.I.R., a quanto previsto dall articolo 172, comma 7, la norma ivi inserita dalla legge Finanziaria 2008 in tema di deducibilità delle eccedenze di interessi, diventa applicabile anche alle operazioni di scissione. Torino, 4 Febbraio 2008 Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni 46

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