di Gian Marco Committeri

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "di Gian Marco Committeri"

Transcript

1 Il modello CNM 2010 per il consolidato fiscale Dichiarazioni di Gian Marco Committeri Il modello CNM è utilizzato dall ente o società controllante per dichiarare il reddito imponibile consolidato, ossia realizzato dall insieme dei soggetti che hanno esercitato l opzione per la tassazione di gruppo. La dichiarazione del consolidato non esonera le singole entità partecipanti dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, nella quale, tuttavia, non si procederà alla liquidazione dell IRES. Particolarmente importante risulta la «gestione» delle perdite fiscali nell ambito del consolidato: le perdite, infatti, si differenziano per il periodo di formazione («ante» o «post» esercizio dell opzione per la tassazione di gruppo) e possono essere attribuite alle singole società in caso di interruzione anticipata o mancato rinnovo del regime. Il regime del consolidato fiscale, nazionale e mondiale, consente di attuare un consolidamento dei risultati reddituali di soggetti diversi, legati tra loro da particolari vincoli partecipativi. Le società del gruppo, facenti parte del perimetro di consolidamento fiscale, sono viste come un unitario soggetto di imposta (fiscal unit) di cui la società od ente controllante (consolidante) è tenuto a quantificare il reddito (o la perdita) mediante l aggregazione dei dati di ciascuna società controllata (consolidata). Per effetto della aggregazione (attuata mediante somma algebrica dei risultati fiscali di ciascuna entità compresa nel perimetro di consolidamento) i redditi conseguiti da talune società del gruppo in un determinato esercizio possono essere compensati con le eventuali perdite prodotte, nello stesso esercizio, dalle altre società partecipanti al consolidato fiscale. Si tratta, quindi, di una opportunità importante per ottimizzare la gestione delle perdite fiscali nell ambito dei gruppi societari. Gli obblighi dichiarativi del consolidato vengono assolti mediante la compilazione del modello del consolidato nazionale e mondiale (CNM). Merita osservare come l esercizio dell opzione per tale regime comporta il sorgere dei seguenti obblighi dichiarativi: (i) in capo ai soggetti partecipanti (consolidante e consolidate) vi è l obbligo di presentare la propria dichiarazione dei redditi, con il relativo calcolo del reddito imponibile (o della perdita), senza procedere alla liquidazione dell IRES. Tale adempimento impone alle singole entità la compilazione del quadro GN (1) del modello UNICO SC; (ii) in capo al soggetto consolidante si rileva, invece, l obbligo di provvedere, una volta ottenuti i dati reddituali dai soggetti partecipanti al consolidato fiscale, alla presentazione del modello CNM nel quale è determinato il reddito complessivo della fiscal unit con la liquidazione dell unica imposta (IRES) dovuta dal gruppo (rectius: dalle società appartenenti al gruppo che abbiano optato per il medesimo consolidato fiscale). Ciò premesso in termini generali, la finalità del presente intervento è quella di evidenziare i principali aspetti correlati alla disciplina recata dagli artt. 117 e ss. del T.U.I.R. in relazione alla compilazione del modello CNM In particolare, si darà rilevanza nel seguito alla disciplina relativa al trattamento delle perdite fiscali, maturate sia in pendenza di consolidato che anteriormente, nonché al regime di deducibilità degli interessi passivi contenuto nell art. 96 del T.U.I.R. Gian Marco Committeri - Dottore commercialista - Tonucci & Partners Sul punto cfr. Pratica Fiscale Per gli aspetti operativi, A. Mastroberti, «Consolidato nazionale: quadro NF e interessi passivi», n. 21/2010, pag. 27 (1) Il quadro GN del modello UNICO SC è quindi redatto in luogo del quadro RN, senza liquidazione dell imposta. 1753

2 Determinazione del reddito complessivo globale Il quadro NF del modello CNM 2010 va compilato per calcolare il reddito complessivo globale sulla base dei singoli redditi (o perdite) realizzati (e comunicati) dalle società che hanno esercitato l opzione di cui all art. 117 del T.U.I.R. Il quadro in questione è composto da cinque sezioni. Rinviando a quanto esposto infra in merito alle sezioni IV e V (2), nelle sezioni da I a III deve essere indicato rispettivamente: (i) nella sezione I, la somma algebrica dei redditi complessivi netti in cui sono indicati i redditi o le perdite (3) prodotti da ciascuna società facente parte del gruppo nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione (4), così come determinati nel quadro GN del modello UNICO SC; (ii) nella sezione II, le rettifiche di consolidamento (e.g. interessi passivi) in cui vanno riportate le variazioni che la società od ente consolidante deve apportare alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti al consolidato per giungere al calcolo del reddito complessivo globale; (iii) nella sezione III, i dati relativi ai trasferimenti infragruppo operati in regime di neutralità fino al periodo d imposta in corso al 31 dicembre Ai sensi dell abrogato art. 123, comma 1, del T.U.I.R., nella presente dichiarazione dovrà infatti essere evidenziata la differenza tra il valore di libro ed il valore fiscalmente riconosciuto dei beni trasferiti nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei precedenti periodi di imposta. Regime delle perdite fiscali Le regole relative alla determinazione del reddito imponibile consolidato differenziano il trattamento tributario delle perdite fiscali in base al periodo di formazione delle stesse. È possibile, quindi, suddividere le perdite fiscali generate dalle società partecipanti al regime in commento (sia quali consolidate che come consolidante) in base alla posizione soggettiva in: MOD. CNM 2010 Quadro NF Nel quadro NF del modello CNM 2010 si deve indicare: nella sezione I, la somma algebrica dei redditi complessivi netti in cui sono indicati i redditi o le perdite prodotti da ciascuna società facente parte del gruppo nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione; nella sezione II, le rettifiche di consolidamento in cui vanno riportate le variazioni che la società od ente consolidante deve apportare alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti al consolidato; nella sezione III,i dati relativi ai trasferimenti infragruppo operati in regime di neutralità fino al periodo d imposta in corso al 31 dicembre (i) perdite antecedenti all esercizio dell opzione, utilizzabili solo dalle società che le hanno prodotte al fine di ridurre il proprio reddito prima della formale attribuzione del risultato fiscale netto al soggetto consolidante (5); (ii) perdite maturate in corso di validità dell opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale di cui le società aderenti al consolidato si sono private, trasferendole al soggetto consolidante al quale compete, in caso di ecce- (2) Nelle presenti sezioni sono riportati i dati riferibili agli interessi passivi deducibili per effetto dell art. 96 del T.U.I.R. (3) Nel caso in cui la perdita sia riportabile senza limiti temporali, si rende necessario barrare l apposita casella presente nella sezione I del quadro NF. (4) I dati della società consolidante sono indicati nel rigo NF1, mentre nei righi da NF2 a NF6 sono riportate le informazioni ed i dati riferibili alle società consolidate. (5) In relazione a tali perdite è tuttora esistente una incertezza circa la utilizzabilità o meno delle stesse per compensare i componenti positivi di reddito oggetto, poi, di apposita rettifica di consolidamento da parte della società o ente consolidante (es. dividendi), ovviamente per i periodi d imposta (anteriori al 1 gennaio 2008) in cui tali rettifiche sono state applicabili. Mentre nessun dubbio sussisteva in relazione alla non utilizzabilità delle perdite per compensare la rettifica rappresentata dalla plusvalenza generata dalla cessione dei beni infragruppo in neutralità fiscale (stante l espressa statuizione del comma 2-bis dell art. 123 del T.U.I.R., ora abrogato) sembrava, invece, che nessun ostacolo legislativo si frapponesse alla utilizzabilità delle perdite per compensare altri componenti positivi (in primis i dividendi), disponendo in tal senso anche le istruzioni al modello UNICO (quadro GN dal 2005 al 2007). L Agenzia delle entrate, invece, ha stabilito (risoluzione 9 luglio 2007, n. 160/E, in Banca Dati BIG, IPSOA) che le rettifiche di consolidamento devono ritenersi di pertinenza delle singole società partecipanti, a nulla rilevando che le stesse debbano essere operate soltanto dal soggetto consolidante nel modello CNM, con lo scopo evidente di contrastare un meccanismo di refresh delle perdite e, comunque, di segregare le perdite ante consolidato. Sul punto merita segnalazione un pronunciamento della Comm. trib. prov. di Genova (3 dicembre 2009, n. 308, in Banca Dati BIG, IPSOA) che ha fatto proprie le posizioni dell Amministrazione finanziaria, qualificando come errate le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi ed aprendo il fronte ad una possibile richiesta di risarcimento danni, ovviamente in sede diversa da quella tributaria. 1754

3 denza netta complessiva delle perdite rispetto ai redditi, l eventuale riporto a nuovo secondo le regole ordinarie; (iii) perdite che permangono, al termine del triennio di validità dell opzione, di esclusiva disponibilità della società od ente consolidante ovvero vengono attribuite alle società che le hanno prodotte. Con riferimento alle perdite che residuano al termine del periodo di efficacia dell opzione merita segnalare come la regola generale preveda che le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione del consolidato permangono nell esclusiva disponibilità della società o ente consolidante. È tuttavia consentito optare per diversi criteri di (ri)attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata, o mancato rinnovo, della tassazione di gruppo (6). SOLUZIONI OPERATIVE Gestione delle perdite Le perdite fiscali generate dalle società partecipanti al regime consolidato si suddividono in: perdite antecedenti all esercizio dell opzione per il regime consolidato, utilizzabili solo dalle società che le hanno prodotte al fine di ridurre il proprio reddito prima della formale attribuzione dell imponibile al soggetto consolidante; perdite maturate in corso di opzione al regime del consolidato fiscale nazionale, di cui le società aderenti al consolidato si sono private trasferendole al soggetto consolidante, al quale compete l eventuale riporto a nuovo secondo le regole ordinarie; perdite che permangono al termine dell opzione, di esclusiva disponibilità della società od ente consolidante ovvero attribuite alle società che le hanno prodotte. Pertanto, come dianzi accennato, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, conseguite negli esercizi di validità dell opzione, possono essere portate a nuovo esclusivamente dal soggetto consolidante affinché le stesse possano essere utilizzate in compensazione con il reddito complessivo globale dei periodi d imposta successivi, ma non oltre il quinto, così come previsto dall art. 84, comma 1, del T.U.I.R. Qualora siano apportate perdite illimitatamente riportabili, ai sensi e per gli effetti del comma 2 del medesimo articolo, la relativa perdita residua è riportabile senza limiti di tempo, ovviamente per la parte non utilizzata nella determinazione del reddito complessivo globale. Con riferimento alle modalità di compilazione del modello dichiarativo si segnala che le perdite fiscali formatesi durante la validità del consolidato fiscale devono essere indicate nel quadro CS («Prospetti vari») del modello CNM Nel prospetto delle perdite non compensate occorre indicare le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato conseguite negli esercizi di validità dell opzione. Tali perdite, come già ricordato, possono essere portate a nuovo esclusivamente dal soggetto consolidante per essere utilizzate in compensazione con il reddito complessivo globale dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, ai sensi dell art. 84, comma 1, del T.U.I.R. Nella colonna 1 del rigo CS1 vanno indicate le perdite riportabili senza alcun limite temporale maturate nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione (2009) (7), mentre in colonna 2 è riportata la somma complessiva delle perdite riportabili senza limiti di tempo, formatesi nel periodo d imposta 2009 (colonna 1) e nei precedenti (dato desumibile dal rigo CS1, colonna 2, del quadro CS del modello CNM 2009), al netto di quanto indicato nel quadro CN, rigo CN3 (8), e dell ammontare delle perdite eventualmente attribuite alle società fuoriuscite dal regime di consolidato (9). (6) All atto dell esercizio dell opzione per il consolidato, infatti, occorre informare l Agenzia delle entrate del criterio che si intende utilizzare. Il modello «Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale» prevede una specifica casella che attesta il criterio da adottare all atto di interruzione o mancato rinnovo della tassazione di gruppo, distinguendo tra imputazione delle perdite esclusivamente al soggetto consolidante, imputazione proporzionale od altro criterio residuale. Il criterio utilizzato può essere confermato o modificato all atto del successivo rinnovo con ciascuna società. (7) Ipotizzando il periodo di imposta 2009 quale coincidente con l anno solare. (8) Per le perdite di periodi di imposta precedenti. (9) Per l importo indicato nella sezione III del quadro NI del modello CNM Il quadro NI, infatti, è riservato alla rilevazione delle conseguenze derivanti dall interruzione parziale della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio, oppure a causa del mancato rinnovo dell opzione, in modo da consentire l eventuale (ri)attribuzione alle società consolidate di posizioni «individuali», quali i versamenti eccedenti, le perdite residue, le eccedenze di IRES pregressa. 1755

4 SOLUZIONI OPERATIVE Merita segnalare, inter alia, che la natura di perdite riportabili senza limiti di tempo deve essere stabilita con riferimento alla società o all ente che le ha prodotte. Nelle colonne da 3 a 7 del rigo CS1 sono riportate le perdite dei periodi di imposta precedenti, al netto di quanto indicato nel quadro rigo CN3 in sede di eventuale utilizzo delle predette perdite e di quanto eventualmente attribuito alle società fuoriuscite dal consolidato. Nella colonna 8 dovrà quindi essere indicata la perdita del periodo d imposta 2009 al netto della quota di perdita riportabile senza limiti di tempo (10). Come dianzi evidenziato, nel caso di opzione per il consolidato nazionale, la regola generale prevede che le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione permangano nell esclusiva disponibilità della società o ente consolidante. Qualora, invece, in sede di comunicazione di adesione al regime in discorso sia stata esercitata l opzione per un diverso criterio di imputazione delle perdite residue, si rende necessario compilare anche la successiva parte del quadro CS del modello CNM 2010 (11). Nei righi da CS2 a CS5, infatti, dovranno essere riportate le perdite apportate al consolidato dalle società facenti parte del gruppo, compresa la società od ente consolidante. È richiesto che venga esposto: (i) il codice fiscale «identificativo» della società interessata all imputazione delle perdite; (ii) le perdite riportabili senza limiti di tempo; (iii) le perdite riportabili dei precedenti periodi di imposta e quella del periodo d imposta Va segnalato come i suindicati prospetti dichiarativi non presentino novità sostanziali rispetto a quanto contenuto nel modello CNM Nell ambito della disciplina della perdite fiscali maturate in pendenza di consolidato fiscale, è opportuno rilevare, inoltre, quanto chiarito recentemente dall Agenzia delle entrate nella circolare 9 marzo 2010, n. 9/E (12), avuto riguardo al riporto delle perdite nel caso di fusioni e scissioni tra società appartenenti al consolidato. L Amministrazione finanziaria, in particolare, ha riconosciuto che le Interessi e consolidato Per le società che partecipano al consolidato fiscale nazionale l eventuale eccedenza degli interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili, generatisi in capo ad un soggetto, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo del gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d imposta, una situazione opposta, ossia una eccedenza di ROL non integralmente sfruttato per la deduzione dei propri oneri finanziari. perdite prodotte in costanza di consolidato non mantengono la connessione «genetica» con le singole società che le hanno prodotte, cosicché nessuna limitazione al regime di libera circolazione delle perdite (13) può derivare da operazioni straordinarie non interruttive del consolidato. Tale posizione evita di conseguenza un ricorso sistematico all interpello disapplicativo ex art. 37-bis, ottavo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 al fine di vedersi riconosciuto il riporto in avanti di talune perdite fiscali. Pertanto, coerentemente con quanto stabilito dalla predetta circolare, le perdite prodotte in costanza di consolidato non dovrebbero essere computate insieme alle perdite ante consolidato neppure ai fini della verifica del plafond del patrimonio netto cui commisurare queste ultime, nell ambito del cd. test patrimoniale previsto dagli artt. 172 e 173 del T.U.I.R., rispettivamente per le fusioni e le scissioni societarie. Disciplina degli interessi passivi In termini generali, l art. 96, commi 7 e 8, del T.U.I.R. raccorda la disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito d impresa con l istituto del consolidato fiscale nazionale, di cui agli artt. da 117 a 129 del T.U.I.R. Per le società che partecipano al consolidato fiscale nazionale (14) il comma 7 dell art. 96 dispone che l eventuale eccedenza degli interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatisi in capo ad un soggetto può essere portata in abbattimento (10) Già indicata in colonna 1. (11) Denominata «Perdite delle società del gruppo». (12) In Banca Dati BIG,IPSOA. (13) Disposto come regola generale dall art. 118, comma 1, del T.U.I.R. (14) Diverse da banche, assicurazioni, altri soggetti finanziari indicati all art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 ed imprese di assicurazione nonché società capogruppo di gruppi bancari ed assicurativi, per i quali il comma 5-bis del art. 96 del T.U.I.R. detta specifiche regole per la determinazione dei limiti di deducibilità degli interessi passivi. 1756

5 del reddito complessivo del gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d imposta, un risultato operativo lordo (ROL) non integralmente sfruttato per la deduzione dei propri oneri finanziari. La disposizione in parola, come chiarito nella circolare 21 aprile 2009, n. 19/E (15), individua un regime che può essere ritenuto di favore relativamente all applicazione dei nuovi limiti di deducibilità degli interessi passivi SOLUZIONI OPERATIVE nell ambito del consolidato fiscale nazionale. Tale disciplina, infatti, tiene conto delle peculiarità di funzionamento dello specifico regime. È coerente, infatti, con la ratio sottostante al consolidato la previsione normativa secondo la quale, qualora una società facente parte del consolidato presenti degli interessi passivi netti non eccedenti il 30% del ROL, la stessa può cedere la propria quota residua di ROL alle società facenti parte del gruppo che presentano (viceversa) un eccedenza di interessi passivi netti indeducibili. Il conferimento della quota di ROL inutilizzata su base individuale alla fiscal unit costituisce, secondo l Agenzia delle entrate, una facoltà che, qualora non sia esercitata, determina la conseguente impossibilità di trasferire la stessa in un periodo d imposta successivo. Ne deriva che i soggetti che partecipano al consolidato fiscale possono scegliere, in ogni periodo d imposta, se conferire o meno alla fiscal unit l eventuale quota di ROL inutilizzata. Pertanto, qualora la stessa non venga conferita nell esercizio in cui si produce non potrà poi essere attribuita nei periodi d imposta successivi e resterà esclusivamente riportabile su base individuale, con utilizzo limitato al caso in cui si registri un eccedenza di interessi passivi netti indeducibili (per carenza di ROL). Come opportunamente evidenziato in dottrina (16), questo procedimento determina una differenza sostanziale rispetto al caso delle perdite trasferite al consolidato (17), ma non utilizzate, in quanto le eccedenze di ROL (18) non trasferite restano nella esclusiva disponibilità delle Risultato operativo lordo I soggetti che partecipano al consolidato fiscale possono scegliere, in ogni periodo d imposta, se conferire o meno alla «fiscal unit» l eventuale quota di ROL inutilizzata. Qualora l eccedenza non venga conferita nell esercizio in cui si produce non potrà poi essere attribuita nei periodi d imposta successivi e resterà esclusivamente riportabile su base individuale, con utilizzo limitato al caso in cui si registri un eccedenza di interessi passivi netti indeducibili per carenza di ROL. società che le hanno generate e saranno da queste indicate nelle successive dichiarazioni dei redditi. L art. 96, comma 8, del T.U.I.R., inoltre, dispone espressamente che ai soli effetti dell applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere. In altri termini, è possibile utilizzare l eccedenza di ROL generata da una società estera ma non anche l eccedenza di interessi passivi (19). In relazione alle modalità di compilazione della sezione V del quadro NF del modello CNM 2010 (20), nella stessa devono essere riportati i dati relativi alle eccedenze di interessi passivi ed oneri assimilati ed alle eccedenze di risultato operativo lordo delle società aderenti al consolidato nazionale nonché delle società estere virtualmente incluse nel consolidato medesimo, ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili dal reddito complessivo di gruppo ai sensi dei commi 7 e 8 dell art. 96 del T.U.I.R. Come precisato anche dalle istruzioni del modello dichiarativo, l ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi trasferite al consolidato da parte di tutte le società partecipanti allo stesso deve essere uguale all ammontare complessivo delle eccedenze di ROL trasferite al consolidato da parte delle medesime società nonché dalle società virtualmente incluse nel consolidato ai sensi del comma 8 dell art. 96 del T.U.I.R. (21). (15) In Banca Dati BIG,IPSOA. (16) Cfr. B. Izzo, «I modelli UNICO 2009 e CNM per i soggetti aderenti al consolidato nazionale», in Corr. Trib. n. 20/2009, pag (17) Infatti, la disponibilità delle perdite è trasferita alla consolidante che provvede al riporto in avanti di quelle rimaste inutilizzate, secondo le regole generali dell art. 84 del T.U.I.R. (18) Nonché quelle di interessi passivi. (19) Cfr. la circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E, in Banca Dati BIG, IPSOA. (20) Relativa agli interessi passivi deducibili ex art. 96, commi 7 e 8, del T.U.I.R. (21) Le eventuali eccedenze di interessi passivi o di ROL non trasferibili non devono essere esposte nel presente modello. 1757

6 Nei righi da NF25 a NF30 è indicato (colonna 1) il codice fiscale della società consolidata (ovvero consolidante), l eventuale eccedenza di interessi passivi trasferita al consolidato (colonna 2) e l eventuale eccedenza di risultato operativo lordo (ROL) trasferita al consolidato (colonna 3) (22). Nei righi da NF31 a NF33 sono contenute le informazioni riferite alle società estere ai fini dell applicazione del comma 8 dell art. 96 del T.U.I.R. MOD. CNM 2010 Tali righi, in ragione di quanto esposto in precedenza, possono essere compilati unicamente qualora, con riferimento a ciascuna società estera ivi indicata, il 30% del risultato operativo lordo risulti superiore agli interessi passivi ed oneri assimilati netti di cui all importo esposto in colonna 4 (23). Per quanto concerne la sezione IV del quadro NF (24), all interno della stessa devono essere riportati i dati relativi agli interessi passivi maturati in capo ai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 dell art. 96 del T.U.I.R. (25), partecipanti alla tassazione di gruppo, ai fini dell applicazione del comma 5-bis del citato art. 96 del T.U.I.R. A tal fine, nei righi da NF17 a NF22 è indicato: (i) in colonna 1, il codice fiscale della società consolidata (ovvero consolidante), rientrante tra i soggetti di cui al primo periodo del comma 5 dell art. 96 del T.U.I.R., per la quale sono maturati interessi passivi; (ii) in colonna 2, l ammontare degli interessi passivi maturati in capo al soggetto di cui alla colonna 1 a favore di altri soggetti partecipanti al consolidato; (iii) in colonna 3, l ammontare degli interessi passivi maturati in capo al soggetto di cui alla colonna 1 a favore di altri soggetti estranei al consolidato. I dati dianzi menzionati richiesti sono evidenziati nel rigo GN35 (o GC 35) dell UNICO SC 2010 di ciascuna società partecipante. Inoltre, nel rigo NF23, colonne 2 e 3, è riportato, rispettivamente, il totale delle colonne 2 e 3 dei righi da NF17 a NF22 di tutti i moduli compilati mentre nel rigo NF24 va riportato l ammontare (26) degli interessi passivi deducibile dal reddito complessivo di gruppo, pari al 4% del minor importo indicato nel rigo NF23, Quadro NF Nella sezione V del quadro NF del modello CNM 2010 devono essere riportati i dati relativi alle eccedenze di interessi passivi ed oneri assimilati ed alle eccedenze di ROL delle società aderenti al consolidato nazionale nonché delle società estere virtualmente incluse nel consolidato medesimo, ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili dal reddito complessivo di gruppo. colonna 2, e il rigo NF23, colonna 3 (27). Rettifiche di consolidamento In conclusione, è utile rammentare come l art. 1, comma 33, della Finanziaria 2008 (28) abbia eliminato le rettifiche di consolidamento nell ambito del consolidato nazionale, ossia quelle operazioni finalizzate ad ottenere (i) l esclusione della quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate, (ii) la rideterminazione del pro rata patrimoniale e (iii) la neutralità fiscale delle cessioni di beni intragruppo. A tal fine, già nel quadro GN dell UNICO SC 2009 erano stati eliminati i relativi righi riferibili ai dati concernenti le rettifiche di consolidamento abrogate, con la sola eccezione del rigo (29) relativo all indicazione dell importo del valore dei beni acquisiti in regime di neutralità fiscale ex art. 123 del T.U.I.R. volto a monitorare il riassorbimento naturale del disallineamento generato dalla cessione dei beni in regime di neutralità (30). (22) Ogni singola società partecipante può apportare o un eccedenza di interessi passivi o un eccedenza di ROL. Pertanto, a fronte di uno stesso codice fiscale indicato in colonna 1, non possono essere compilate contemporaneamente la colonna 2 e la colonna 3. (23) Si precisa, altresì, che la consolidante acquisisce il ROL delle controllate estere (ovvero l eccedenza del 30% del ROL sugli interessi passivi netti di queste ultime) in misura integrale, a prescindere dalla percentuale di partecipazione detenuta in quest ultime. (24) Nel modello CNM il quadro NF, come esposto in precedenza, è compilato al fine di determinare il reddito complessivo della fiscal unit, a cui la consolidante giunge partendo dalla somma dei risultati, positivi o negativi, comunicati dalle società che hanno esercitato l opzione per il consolidato ed apportando le necessarie rettifiche di consolidamento in base a quanto previsto dall art. 122 del T.U.I.R. (25) Banche ed altri soggetti finanziari. (26) Tale importo deve essere incluso nel rigo NF8 del presente quadro. (27) In caso di compilazione di più moduli i righi NF23 e NF24 vanno compilati unicamente nel primo modulo. (28) Legge 24 dicembre 2007, n (29) Cfr. il quadro NF (sezione II). (30) Riassorbimento che avviene per effetto del recupero a tassazione dei maggiori ammortamenti civilistici ovvero a seguito di cessione del bene acquisito in neutralità. 1758

UNICO SC 2015: la deduzione degli interessi passivi Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners

UNICO SC 2015: la deduzione degli interessi passivi Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners UNICO SC 2015: la deduzione degli interessi passivi Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners ADEMPIMENTO " FISCO I soggetti IRES, in sede di calcolo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 42/E. Roma, 12 aprile 2011

RISOLUZIONE N. 42/E. Roma, 12 aprile 2011 RISOLUZIONE N. 42/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 aprile 2011 OGGETTO: Art. 172, comma 7, ultimo periodo, TUIR - Riporto degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell articolo 96, comma 4,

Dettagli

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

DICHIARAZIONE DEI REDDITI S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO DICHIARAZIONE DEI REDDITI GIANCARLO DELLO PREITE 30 MAGGIO SALA ORLANDO C.SO VENEZIA, 47 MILANO S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO AIUTO ALLA

Dettagli

L'intervento normativo sostituisce integralmente i commi 1 e 2 dell art. 84 TUIR:

L'intervento normativo sostituisce integralmente i commi 1 e 2 dell art. 84 TUIR: UNICO Società di capitali e la nuova disciplina delle perdite Con il D.L. n. 98/2011 (convertito legge n. 111/ 2011), il legislatore ha riformulato i commi 1 e 2 dell art. 84 TUIR, che disciplinano i criteri

Dettagli

Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Perdite fiscali: gestione e monitoraggio nell UNICO SC 2014 Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners ADEMPIMENTO " FISCO Nell ambito del Modello UNICO

Dettagli

Quadro SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI

Quadro SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI Quadro SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI ADEMPIMENTO SOGGETTI INTERESSATI SOGGETTI ESCLUSI COME SI COMPILA Il quadro SX è utilizzato per evidenziare i dati riepilogativi dei crediti e le compensazioni

Dettagli

L AGEVOLAZIONE ACE E IL MOD. UNICO 2013 SC

L AGEVOLAZIONE ACE E IL MOD. UNICO 2013 SC INFORMATIVA N. 105 18 APRILE 2013 DICHIARAZIONI L AGEVOLAZIONE ACE E IL MOD. UNICO 2013 SC Art. 1, DL n. 201/2011 Decreto MEF 14.3.2012 Circolare Agenzia Entrate 20.9.2012, n. 35/E Informativa SEAC 14.3.2013,

Dettagli

Interessi passivi nel mod. UNICO 2014 Francesco Leone e Roberto Galiero - Dottori commercialisti in Milano

Interessi passivi nel mod. UNICO 2014 Francesco Leone e Roberto Galiero - Dottori commercialisti in Milano Interessi passivi nel mod. UNICO 2014 Francesco Leone e Roberto Galiero - Dottori commercialisti in Milano ADEMPIMENTO " FISCO L importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, indeducibili

Dettagli

1. DISCIPLINA DEL CONSOLIDATO FISCALE

1. DISCIPLINA DEL CONSOLIDATO FISCALE Sommario 1. DISCIPLINA DEL CONSOLIDATO FISCALE 1.1. Nozione di gruppo... 3 1.1.1. Premessa... 3 1.1.2. La tassazione dei proventi delle partecipazioni nella riforma fiscale... 5 1.1.3. L introduzione della

Dettagli

NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI

NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI NOVITÀ PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI Nell ambito del c.d. Decreto Internazionalizzazione, pubblicato recentemente sulla G.U., il Legislatore

Dettagli

ntrate PERIODO D IMPOSTA 2008 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 Finalità del trattamento

ntrate PERIODO D IMPOSTA 2008 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 Finalità del trattamento PERIODO D IMPOSTA 00 00 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. del D.Lgs. n. del 00 Finalità del trattamento Dati personali Modalità del trattamento Titolari del trattamento

Dettagli

La nuova disciplina sull indeducibilit. indeducibilità degli interessi passivi e le modifiche al consolidato fiscale

La nuova disciplina sull indeducibilit. indeducibilità degli interessi passivi e le modifiche al consolidato fiscale La nuova disciplina sull indeducibilit indeducibilità degli interessi passivi e le modifiche al consolidato fiscale Andrea Manzitti STUDIO Bonelli Erede Pappalardo Milano Roma Genova Temi dell intervento

Dettagli

genzia ntrate PERIODO DI IMPOSTA 2004

genzia ntrate PERIODO DI IMPOSTA 2004 genzia ntrate CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE 2005 DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO DI IMPRESE CONTROLLATE RESIDENTI E DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA DETERMINAZIONE DELL UNICA BASE

Dettagli

INDICE. Capitolo 1 I CRITERI DIRETTIVI DELLA RIFORMA SULLA TASSAZIONE SOCIETARIA. Capitolo 2 LA RIFORMA DELL IRES

INDICE. Capitolo 1 I CRITERI DIRETTIVI DELLA RIFORMA SULLA TASSAZIONE SOCIETARIA. Capitolo 2 LA RIFORMA DELL IRES INDICE Premessa... 1 Capitolo 1 I CRITERI DIRETTIVI DELLA RIFORMA SULLA TASSAZIONE SOCIETARIA 1.1. I criteri direttivi afferenti l IRES.... 5 1.2. Criteri direttivi riferiti all IRE... 16 Capitolo 2 LA

Dettagli

Risoluzione N. 113/E

Risoluzione N. 113/E Risoluzione N. 113/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,13 ottobre 2006 Oggetto: Istanza di interpello - Comunicazione relativa all esercizio dell opzione per la tassazione di gruppo. Articoli

Dettagli

BOZZA INTERNET DEL 26/01/ ore 14:00. Periodo d imposta 2008 I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DEL CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

BOZZA INTERNET DEL 26/01/ ore 14:00. Periodo d imposta 2008 I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DEL CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE BOZZA INTERNET DEL 26/01/2009 - ore 14:00 genzia ntrate CNM Consolidato nazionale e mondiale 2009 DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO DI IMPRESE CONTROLLATE RESIDENTI E DEI SOGGETTI

Dettagli

Modello UNICO Alcuni quadri rilevanti

Modello UNICO Alcuni quadri rilevanti Modello UNICO Alcuni quadri rilevanti QUADRO RF 106 E SS PROSPETTO DEL PN Capitale sociale: esplicitare le somme trasferite riguardanti i fondi pubblici per le quali la legge ha permesso l imputazione

Dettagli

Modifiche al regime sui trasferimenti di partecipazione e di complessi aziendali. Luca Miele Dottore Commercialista

Modifiche al regime sui trasferimenti di partecipazione e di complessi aziendali. Luca Miele Dottore Commercialista Modifiche al regime sui trasferimenti di partecipazione e di complessi aziendali Luca Miele Dottore Commercialista TRASFERIMENTI DI AZIENDA Anni 2004-2007 2007 In caso di trasferimenti di azienda, la rilevanza

Dettagli

CNM 2012 I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DEL CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

CNM 2012 I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DEL CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE CNM 2012 Periodo d imposta 2011 I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DEL CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE 1.1 Premessa 1.2 Termini e modalità di presentazione 1.3 Versamenti 1.4 Acconti II. ISTRUZIONI

Dettagli

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Coordinamento scientifico di Luca Miele INDICE TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche Capo I Disposizioni generali Art. 1 Presupposto dell imposta... pag.

Dettagli

TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. CAPO I Disposizioni generali

TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. CAPO I Disposizioni generali TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE CAPO I Disposizioni generali Art. 1 (Presupposto dell imposta) Art. 2 (Soggetti passivi) Art. 3 (Base imponibile) Art. 4 (Coniugi e figli minori) Art.

Dettagli

Le novità fiscali per la chiusura del bilancio d esercizio

Le novità fiscali per la chiusura del bilancio d esercizio Le novità fiscali per la chiusura del bilancio d esercizio Roma 26 marzo 2012 Angelo Garcea angelo.garcea@assonime.it Le principali novità Le novità per tutte le imprese L ACE (d.l. 201 del 2011) La nuova

Dettagli

genzia ntrate COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L OPZIONE IRAP

genzia ntrate COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L OPZIONE IRAP genzia ntrate COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L OPZIONE IRAP Informativa sul trattamento dei dati personali (art. D.lgs. n.96/00) Con questa informativa l Agenzia

Dettagli

Operazioni straordinarie Quadri RQ e RV

Operazioni straordinarie Quadri RQ e RV Operazioni straordinarie Quadri RQ e RV a cura di Gianluca Cristofori Cristofori + Partners s.s.t.p. Milano Torino Verona Ammortamenti deducibili da parte della conferitaria Norma di comportamento ADC

Dettagli

IL CONSOLIDATO FISCALE, LA TASSAZIONE DI GRUPPO E L ESERCIZIO DELL OPZIONE

IL CONSOLIDATO FISCALE, LA TASSAZIONE DI GRUPPO E L ESERCIZIO DELL OPZIONE S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO UNICO 2011 Persone fisiche e reddito d impresa IL CONSOLIDATO FISCALE, LA TASSAZIONE DI GRUPPO E L ESERCIZIO DELL OPZIONE Ambrogio Picolli 30 Maggio 2011

Dettagli

UNICO 2015 Società Capitali: la tassazione per trasparenza Filippo Gagliardi - Esperto fiscale

UNICO 2015 Società Capitali: la tassazione per trasparenza Filippo Gagliardi - Esperto fiscale UNICO 2015 Società Capitali: la tassazione per trasparenza Filippo Gagliardi - Esperto fiscale ADEMPIMENTO " FISCO Le società di capitali, a determinate condizioni ed esclusivamente in via opzionale, possono

Dettagli

Deduzione ACE. Quadro generale. Nel modello UNICO SC

Deduzione ACE. Quadro generale. Nel modello UNICO SC Deduzione ACE Autore: Dott. P. Pirone Nel modello UNICO SC Il c.d. decreto salva Italia ha istituito l ACE, consistente nel riconoscimento di un beneficio fiscale a favore di quelle imprese che decidono

Dettagli

I fondi non istituzionali e la tassazione per trasparenza

I fondi non istituzionali e la tassazione per trasparenza I fondi non istituzionali e la Direttore Settore Fiscale 1 Sommario Il regime di tassazione dei fondi non istituzionali Il regime di tassazione per «trasparenza» degli investitori non istituzionali residenti

Dettagli

CIRCOLARE N. 3/E INDICE 1. LA MAGGIORAZIONE DELL ALIQUOTA IRES PER LE SOCIETÀ DI COMODO : I SOGGETTI PASSIVI...2

CIRCOLARE N. 3/E INDICE 1. LA MAGGIORAZIONE DELL ALIQUOTA IRES PER LE SOCIETÀ DI COMODO : I SOGGETTI PASSIVI...2 CIRCOLARE N. 3/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 marzo 2013 OGGETTO: maggiorazione IRES per le società non operative (articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-novies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138).

Dettagli

LA NOVITA APPORTATA DAL DL 16/2012 1

LA NOVITA APPORTATA DAL DL 16/2012 1 Prot. n. F89/RNS Bologna, 07 giugno 2012 Oggetto: DEDUCIBILITA DEI CANONI DI LEASING ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DELLA DURATA MINIMA DEL CONTRATTO NUOVE REGOLE DI DEDUCIBILITA Modifica apportata, al comma

Dettagli

INDICE GENERALE. Appendice

INDICE GENERALE. Appendice INDICE GENERALE Premessa 5 TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917... 7 Appendice PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38... 319 RIVALUTAZIONE - RIALLINEAMENTO

Dettagli

Prospetto SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI

Prospetto SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI Prospetto SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI ADEMPIMENTO SOGGETTI INTERESSATI SOGGETTI ESCLUSI COME SI COMPILA CASI PRATICI Il prospetto SX riguarda il riepilogo dei crediti e delle compensazioni.

Dettagli

RELAZIONE TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI, LA FISCALITÀ DIFFERITA. Rif. dispensa

RELAZIONE TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI, LA FISCALITÀ DIFFERITA. Rif. dispensa RELAZIONE TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI, LA FISCALITÀ DIFFERITA Rif. dispensa 1. Le valutazioni di bilancio nel Codice Civile Sono prioritariamente individuati dall art 2426 del Codice Civile

Dettagli

LA MANOVRA ANTICRISI LA MINI DEDUZIONE DELL IRAP: ulteriori chiarimenti

LA MANOVRA ANTICRISI LA MINI DEDUZIONE DELL IRAP: ulteriori chiarimenti LA MANOVRA ANTICRISI LA MINI DEDUZIONE DELL IRAP: ulteriori chiarimenti L Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 16/E del 14 aprile del 2009 alcuni chiarimenti sui criteri di deducibilità

Dettagli

La determinazione dell imponibile e dell imposta nell irpef e nell ires

La determinazione dell imponibile e dell imposta nell irpef e nell ires La determinazione dell imponibile e dell imposta nell irpef e nell ires Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe Zizzo 1 oggetto della lezione

Dettagli

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI Varese, 1 marzo 2013 ISTANZA DI RIMBORSO IRES/IRPEF PER INDEDUCIBILITA DELL IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO L art. 2 co. 1-1-ter del DL 6.12.2011 n. 201, convertito

Dettagli

L IRAP. Relatore: dott. Francesco Barone

L IRAP. Relatore: dott. Francesco Barone L IRAP Relatore: dott. Francesco Barone IRAP PER I SOGGETTI IRES La base imponibile è data dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell art. 2425 c.c. con

Dettagli

4.2.9 QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL IMPOSTA ANNUALE. SEZIONE 2 - Credito anno precedente

4.2.9 QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL IMPOSTA ANNUALE. SEZIONE 2 - Credito anno precedente 4.2.9 QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL IMPOSTA ANNUALE Il quadro VL è composto di tre sezioni. Nel caso di compilazione di più moduli per effetto di contabilità separate (art. 36), le sezioni 2 e 3 del presente

Dettagli

ntrate PERIODO D IMPOSTA 2016

ntrate PERIODO D IMPOSTA 2016 PERIODO D IMPOSTA 0 0 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. D.lgs. n./00 in materia di protezione dei dati personali Finalità del trattamento Con questa informativa l A delle

Dettagli

TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate - - - - - * * * * - - - - - TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI Il presente approfondimento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 121/E

RISOLUZIONE N. 121/E RISOLUZIONE N. 121/E 27/12/2016 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Riconoscimento in prededuzione alle società aderenti al consolidato delle perdite

Dettagli

Imposta di bollo sul risparmio gestito deducibile come onere inerente. Risoluzione n.76 del 6 novembre 2013.

Imposta di bollo sul risparmio gestito deducibile come onere inerente. Risoluzione n.76 del 6 novembre 2013. Fiscal Flash La notizia in breve N. 284 07.11.2013 Imposta di bollo sul risparmio gestito deducibile come onere inerente Risoluzione n.76 del 6 novembre 2013. Categoria: Imposte indirette Sottocategoria:

Dettagli

GLI ACCONTI DI NOVEMBRE E LA RIDUZIONE DELL ACCONTO IRPEF 2009

GLI ACCONTI DI NOVEMBRE E LA RIDUZIONE DELL ACCONTO IRPEF 2009 Circolare N. 81 Area: ADEMPIMENTI Periodico plurisettimanale 17 novembre 2009 GLI ACCONTI DI NOVEMBRE E LA RIDUZIONE DELL ACCONTO IRPEF 2009 Con il mese di novembre torna l obbligo di versamento della

Dettagli

Come presentare il Modello IVA 26 Mascia Dalmaggioni e Manuela Castellani, Dottori commercialisti in Bergamo

Come presentare il Modello IVA 26 Mascia Dalmaggioni e Manuela Castellani, Dottori commercialisti in Bergamo Come presentare il Modello 26 Mascia Dalmaggioni e Manuela Castellani, Dottori commercialisti in Bergamo ADEMPIMENTO " RIFERIMENTI " SOGGETTI INTERESSATI " SOGGETTI ESCLUSI " PROCEDURE " SCADE " CASI PARTICOLARI

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro 1 Aprile 2009, ore 08:05 Deduzione IRAP Assonime conferma il criterio di cassa La deduzione dell IRAP dalla base imponibile IRES e IRPEF va effettuata secondo il criterio di cassa e comunque nel limite

Dettagli

IL REDDITO OPERATIVO LORDO (ROL) E LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

IL REDDITO OPERATIVO LORDO (ROL) E LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI IL REDDITO OPERATIVO LORDO (ROL) E LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI 1 INDEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI: MOTIVAZIONI TEORICHE Indirizzare le fonti di finanziamento dell impresa verso capitale

Dettagli

IL REALIZZO DI ATTIVITA PER IMPOSTE ANTICIPATE DA PARTE DELLE IMPRESE IN CRISI

IL REALIZZO DI ATTIVITA PER IMPOSTE ANTICIPATE DA PARTE DELLE IMPRESE IN CRISI IL REALIZZO DI ATTIVITA PER IMPOSTE ANTICIPATE DA PARTE DELLE IMPRESE IN CRISI Tavole sinottiche a cura di Giulio Andreani Professore di diritto tributario alla Scuola Superiore dell Economia e delle Finanze

Dettagli

19. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF

19. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF 19. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. Il quadro

Dettagli

La determinazione del fondo imposte. Prof. Dott. Francesco ROSSI RAGAZZI

La determinazione del fondo imposte. Prof. Dott. Francesco ROSSI RAGAZZI La determinazione del fondo imposte Prof. Dott. Francesco ROSSI RAGAZZI Novità dei bilanci 2007 fra redazione e controllo RIDUZIONE DELL IRES E DELL IRAP La Finanziaria 2008 (Legge 24.12.2007 n. 244) ha

Dettagli

I chiarimenti degli esperti

I chiarimenti degli esperti Gianluca Cristofori (Dottore Commercialista) I chiarimenti degli esperti 1 Errata imputazione economico -temporale di componenti negativi di reddito Nell eventualità in cui a causa di errori materiali

Dettagli

Aiuto alla crescita economica (ACE) Decreto attuativo

Aiuto alla crescita economica (ACE) Decreto attuativo n 14 del 06 aprile 2012 circolare n 271 del 05 aprile 2012 referente BERENZI/mr Aiuto alla crescita economica (ACE) Decreto attuativo E stato approvato il decreto (Decreto MEF 14 marzo 2012, pubblicato

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 48 19.02.2016 Opzione regimi speciali senza presentazione di Unico Categoria: Ires Sottocategoria: Determinazione del reddito Con il Provvedimento

Dettagli

San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche

San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche Reddito d impresa L art. 29, in particolare, specifica che è considerato reddito d impresa quello conseguente allo svolgimento di attività artigianali,

Dettagli

LA SCISSIONE ASPETTI FISCALI. Prof. Claudia Rossi 1

LA SCISSIONE ASPETTI FISCALI. Prof. Claudia Rossi 1 LA SCISSIONE ASPETTI FISCALI Prof. Claudia Rossi 1 DATA DI EFFETTO La scissione ha effetto dalla data dell ultima delle iscrizioni dell atto di scissione dell ufficio del registro delle imprese in cui

Dettagli

Interessi passivi e operatività del reddito d'impresa A cura di Mauro Nicola

Interessi passivi e operatività del reddito d'impresa A cura di Mauro Nicola Interessi passivi e operatività del reddito d'impresa A cura di Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara Interessi passivi espliciti in conto economico

Dettagli

Studio Tributario e Societario

Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La nuova disciplina delle perdite fiscali Il credito d imposta derivante dalla

Dettagli

Seminario sugli aspetti fiscali del bilancio

Seminario sugli aspetti fiscali del bilancio Seminario sugli aspetti fiscali del bilancio Riccardo Cimini Ricercatore di Economia Aziendale rcimini@unitus.it A.A. 2016/2017 1 Tipologia Imposte indirette Imposte dirette Imposte comunali sugli immobili

Dettagli

Aldrovandi. Oggetto: Società di comodo in perdita sistemica i chiarimenti dell Agenzia

Aldrovandi. Oggetto: Società di comodo in perdita sistemica i chiarimenti dell Agenzia Circolare n. 22 Marzo 2013 Oggetto: Società di comodo in perdita sistemica i chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Con la C.M. n.1/e del 15 febbraio 2013, recependo le risposte rese nel corso dei forum

Dettagli

Deducibilità interessi passivi

Deducibilità interessi passivi Deducibilità interessi passivi L art. 1, comma 33, lettera i) della Legge 244/2007, (legge Finanziaria 2008), ha apportato profonde modifiche alle regole relative alla deducibilità degli interessi passivi,

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA

IL MINISTRO DELL ECONOMIA IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo

Dettagli

La riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d impresa ed il riallineamento dei valori per i soggetti IAS

La riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d impresa ed il riallineamento dei valori per i soggetti IAS La riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d impresa ed il riallineamento dei valori per i soggetti IAS Enrico Macario Agenzia delle Entrate DR Liguria Rivalutazione immobili E finalizzata

Dettagli

Nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi

Nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi Nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi Art. 1 co. 33 lett. i), l) e co. 34 Gli interessi passivi, diversi da quelli che concorrono a formare il costo dei beni ai sensi dell art. 110, co.

Dettagli

LE ALTRE NOVITÀ DEI MODELLI. dott. Gianluca Odetto

LE ALTRE NOVITÀ DEI MODELLI. dott. Gianluca Odetto LE ALTRE NOVITÀ DEI MODELLI dott. Gianluca Odetto DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE - RIMBORSI Presentazione della dichiarazione integrativa a favore: entro il termine per

Dettagli

IRI: debutta la nuova tassazione del reddito d impresa

IRI: debutta la nuova tassazione del reddito d impresa Ai gentili clienti Loro sedi IRI: debutta la nuova tassazione del reddito d impresa Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la legge di Bilancio 2017 è stato introdotto un nuovo

Dettagli

FISCALITÀ DIRETTA UTILE PER L IMPRESA, GLI INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI

FISCALITÀ DIRETTA UTILE PER L IMPRESA, GLI INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI FISCALITÀ DIRETTA UTILE PER L IMPRESA, GLI INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI Le novità nei bilanci 2016, con la possibilità di scaricare file excel che riportano 2 esempi di calcolo della deducibilità degli

Dettagli

La nuova disciplina in materia di ammortamenti, canoni di leasing e interessi passivi

La nuova disciplina in materia di ammortamenti, canoni di leasing e interessi passivi La nuova disciplina in materia di ammortamenti, canoni di leasing e interessi passivi On.le Maurizio LEO La Finanziaria 2008 Base imponibile AMMORTAMENTI MATERIALI A DECORRERE DAL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO

Dettagli

Il contributo di solidarietà: l Agenzia detta le regole e i tempi per il versamento

Il contributo di solidarietà: l Agenzia detta le regole e i tempi per il versamento Il contributo di solidarietà: l Agenzia detta le regole e i tempi per il versamento di Maria Benedetto Il contributo di solidarietà è un imposta straordinaria introdotta con quella che è stata definita

Dettagli

Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016

Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016 Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016 Contabilità semplificata: adeguamento alle novità dal 1 gennaio 2017 Gentile cliente, la informiamo che con la legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 del 11.12.2016,

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 20 DEL 1/12/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: PRONTO IL CODICE TRIBUTO PER L UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA TREMONTI QUATER PAG. 2 IN SINTESI: Recentemente

Dettagli

IRAP PARZIALMENTE DEDUCIBILE DA IRES E IRPEF

IRAP PARZIALMENTE DEDUCIBILE DA IRES E IRPEF SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE PERIODI PRECEDENTI AL 2008 COME COMPILARE LA DICHIARA- ZIONE DEI REDDITI IRAP PARZIALMENTE DEDUCIBILE DA IRES E IRPEF Art. 6, cc. 1-4 D.L.

Dettagli

Il Regime della trasparenza fiscale

Il Regime della trasparenza fiscale L imposta sul reddito delle Società (IRES) Rimini, 7 febbraio 2004 Il Regime della trasparenza fiscale Dott. Giorgio Nerpiti Studio Combattelli e Nerpiti - Dottori Commercialisti Associati 00198 Roma -

Dettagli

UNICO SC 2013: l utilizzo delle perdite fiscali

UNICO SC 2013: l utilizzo delle perdite fiscali UNICO SC 2013: l utilizzo delle perdite fiscali di Emiliano Ribacchi (*) L ADEMPIMENTO Trova conferma anche in UNICO SC 2013 il regime introdotto dalla Manovra 2011 circa l utilizzo ed il riporto delle

Dettagli

Trasformazione di società

Trasformazione di società Trasformazione di società ed enti Tipologie di trasformazione Con la trasformazione un ente cambia veste giuridica, passando da un tipo a un altro (artt. 2498 ss. cod. civ.). Si può trattare di trasformazione

Dettagli

Istanza di rimborso Irap - Casistica ed esempi

Istanza di rimborso Irap - Casistica ed esempi Focus di pratica professionale di Lelio Cacciapaglia Istanza di rimborso Irap - Casistica ed esempi In data 17 dicembre 2012 è stato approvato il modello (con le relative istruzioni) per l istanza di rimborso

Dettagli

RISOLUZIONE N. 17/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 17/E QUESITO RISOLUZIONE N. 17/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 febbraio 2007 Oggetto: Istanza di interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Società Alfa HOLDING S.p.A. Art. 117 del Tuir

Dettagli

Raniero Mazzucato dottore commercialista / revisore legale Dott. Raniero Mazzucato

Raniero Mazzucato dottore commercialista / revisore legale Dott. Raniero Mazzucato GESTIONE FISCALE DEI CREDITI INSOLUTI 1 Raniero Mazzucato dottore commercialista / revisore legale 2 Art 2423 Codice Civile Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo

Dettagli

UNICO PF ADEMPIMENTO " RIFERIMENTI " Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1 c. 156 lett. a) SOGGETTI INTERESSATI " PROCEDURE " SCADE "

UNICO PF ADEMPIMENTO  RIFERIMENTI  Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1 c. 156 lett. a) SOGGETTI INTERESSATI  PROCEDURE  SCADE UNICO PF quadri RT e RM: rivalutazione delle partecipazioni edellequotesocietarie Riccardo Rizzi e Donatella Cerone - Dottori commercialisti in Bergamo ADEMPIMENTO " FISCO I contribuenti hanno l opportunità

Dettagli

Le società che nel 2008 hanno partecipato ad

Le società che nel 2008 hanno partecipato ad DICHIARAZIONI IVA di gruppo di Ciro D Ardia (*) Le società che nel 2008 hanno partecipato ad una procedura di gruppo in base a quanto previsto dall articolo 73, ultimo comma del D.P.R. n. 633/1972 e dal

Dettagli

11. PROSPETTO SX - RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI

11. PROSPETTO SX - RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI 11. PROSPETTO SX - RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI ATTENZIONE Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. In

Dettagli

ESEMPI DI COMPILAZIONE QUADRO RF UNICO E CALCOLO IMPOSTE. dott. Carlo Cappelluti

ESEMPI DI COMPILAZIONE QUADRO RF UNICO E CALCOLO IMPOSTE. dott. Carlo Cappelluti ESEMPI DI COMPILAZIONE QUADRO RF UNICO E CALCOLO IMPOSTE dott. Carlo Cappelluti LA SOCIETA ALFA SRL RILEVA, AL 31 DICEMBRE 2014, UN RISULTATO PRE-IMPOSTE PARI AD EURO 52.400 SI PROVVEDA ALLA COMPILAZIONE

Dettagli

DAMIANO ADRIANI. Dottore Commercialista

DAMIANO ADRIANI. Dottore Commercialista 1/5 DEDUCIBILITÀ FISCALE DEGLI INTERESSI PASSIVI PER LE IMPRESE CLASSIFICAZIONE DT ART 96 TUIR - 20.010.000 RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 4 COMMI ART. 1 COMMI 33-34-35 L. 24.12.2007 N. 244; ART. 96-97-98-109-110

Dettagli

UNICO SP 2015: le società in perdita sistematica Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners

UNICO SP 2015: le società in perdita sistematica Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners UNICO SP 2015: le società in perdita sistematica Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners ADEMPIMENTO " NOVITÀ " FISCO I soggetti che rientrano nell

Dettagli

Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Il consolidato fiscale nazionale

Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Il consolidato fiscale nazionale Il consolidato fiscale nazionale 1 Riguarda il pagamento delle imposte correnti in piena autonomia ( regime tradizionale ) secondo una logica di gruppo ( consolidato fiscale ) Lineamenti generali Riconoscimento

Dettagli

IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE

IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE Caso 5 IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE Oggetto ed obiettivi: oggetto del caso sono le imposte differite. Calcolarle è necessario per la corretta imputazione a Conto Economico delle imposte di competenza.

Dettagli

(i) l iscrizione di un provento, che nella voce 22 del conto economico quindi rettifica, in diminuzione, l ammontare delle imposte correnti;

(i) l iscrizione di un provento, che nella voce 22 del conto economico quindi rettifica, in diminuzione, l ammontare delle imposte correnti; Fiscalità differita ed anticipata: casi e soluzioni L iscrizione delle imposte differite attive e passive ad integrazione delle imposte correnti è necessaria al fine di rappresentare correttamente nel

Dettagli

SOMMARIO: 1. Termini e modalità di versamento. 2. Reddito imponibile. 3. Reddito imponibile per i contribuenti minimi. 4.

SOMMARIO: 1. Termini e modalità di versamento. 2. Reddito imponibile. 3. Reddito imponibile per i contribuenti minimi. 4. OGGETTO: Riscossione 2010 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata

Dettagli

OGGETTO: 129/F = Regolarizzazione costi e ricavi non contabilizzati.

OGGETTO: 129/F = Regolarizzazione costi e ricavi non contabilizzati. OGGETTO: 129/F = Regolarizzazione costi e ricavi non contabilizzati. Nella circolare n. 31/E del 24 settembre 2013, l Agenzia delle Entrate ha chiarito come, in presenza di una mancata contabilizzazione

Dettagli

La disciplina fiscale dell Assegnazione agevolata

La disciplina fiscale dell Assegnazione agevolata Luca Ambroso (Commercialista in Torino) La disciplina fiscale dell Assegnazione agevolata 1 L assegnazione di beni ai soci L assegnazione può comportare da parte della Società nei confronti dei soci principalmente:

Dettagli

Circolare n.20/e. Roma, 18/05/2016

Circolare n.20/e. Roma, 18/05/2016 Circolare n.20/e Direzione Centrale Normativa Roma, 18/05/2016 OGGETTO: Commento alle novità fiscali. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Dettagli

MODIFICA DELL ALIQUOTA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

MODIFICA DELL ALIQUOTA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA MODIFICA DELL ALIQUOTA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA Le novità normative e gli impatti sugli intermediari finanziari La nuova imposizione dei redditi di natura finanziaria dopo il D.L.

Dettagli

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO Circolare N. 22 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 24 marzo 2009 LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO Con l approssimarsi della chiusura

Dettagli

LA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI. Prof. Gianfranco FERRANTI

LA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI. Prof. Gianfranco FERRANTI LA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI Prof. Gianfranco FERRANTI Diretta 20 aprile 2009 OBIETTIVO DELLA NORMA: Consentire alle imprese di evidenziare la loro effettiva patrimonializzazione ai fini

Dettagli

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017 CIRCOLARE N. 03 DEL 02/02/2017 CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017 La Finanziaria 2017 ha introdotto dall 1.1.2017 la contabilità semplificata per cassa. La tenuta della

Dettagli

UNICOSC2016quadroRS: condizioni di non operatività di Filippo Gagliardi

UNICOSC2016quadroRS: condizioni di non operatività di Filippo Gagliardi UNICOSC2016quadroRS: condizioni di non operatività di Filippo Gagliardi ADEMPIMENTO " NOVITÀ " FISCO I soggetti che, per espressa previsione normativa, rientrano nell ambito di applicazione della disciplina

Dettagli

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14)

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14) VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14) Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime fiscale Edizione 11.2014

Dettagli

D.P.R. 22 dicembre 1986, n Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi. Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche

D.P.R. 22 dicembre 1986, n Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi. Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche Capo I - Disposizioni generali Art. 1 Presupposto dell imposta....................................

Dettagli

REDDITI QUADRO RV Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie. Tipo di beni/voce di bilancio 1 2 ,00

REDDITI QUADRO RV Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie. Tipo di beni/voce di bilancio 1 2 ,00 CODICE FISCALE PERIODO D IMPOSTA 0 SOCIETÀ DI CAPITALI 0 genzia ntrate REDDITI QUADRO RV Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie Mod. N. SEZIONE I RICONCILIAZIONE DATI DI

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 137 04.05.2016 UNICO 2016: dividendi percepiti da persone fisiche Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: UNICO Persone Fisiche La tassazione

Dettagli

UNICO SC 2012 : il nuovo Prospetto interessi passivi non deducibili

UNICO SC 2012 : il nuovo Prospetto interessi passivi non deducibili UNICO SC 2012 : il nuovo Prospetto interessi passivi non deducibili di Francesco Leone (*) L ADEMPIMENTO La compilazione del Prospetto interessi passivi non deducibili del Modello UNICO SC 2012 (quadro

Dettagli

Le novità del modello Unico ENC

Le novità del modello Unico ENC Variazioni in aumento L articolo 3, comma 16-quater del D.L. 16/2012, ha modificato l articolo 102, comma 6, del TUIR eliminando la disposizione in base alla quale per i beni ceduti, nonché per quelli

Dettagli