COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO P R O V I N C I A D I U D I N E
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1 COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO P R O V I N C I A D I U D I N E Riferimenti normativi. GUIDA IMU anno Articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Soggetti obbligati al versamento. Soggetti passivi dell imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attività d impresa. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata del contratto stesso. Sono soggetti passivi anche i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. L assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, esclusivamente ai fini dell applicazione dell IMU. Presupposto dell imposta e definizione di fabbricato ed area edificabile. Presupposto dell imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, compresa l abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal Comune ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^ gennaio dell anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i
2 moltiplicatori previsti dall articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n.214, riportati nella seguente tabella: GRUPPO CATASTALE FABBRICATI RIVALUTAZIONE Legge 662/96 art. 3 commi 48 e 51 MOLTIPLICATORE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A (ABITAZIONI) 5% 160 A 10 (uffici e studi privati) 5% 80 B (colonie, asili, ospedali, caserme, comunità, edifici pubblici) 5% 140 C1 (Negozi, bar, botteghe) 5% 55 C2 C6 C7 (magazzini, 5% 160 posti auto, tettoie) C3 C4 C5 (Laboratori, 5% 140 stabilimenti balneari) D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi 5% 60 per il dal 1 gennaio 2013 edifici industriali e commerciali) D 5 (Istituti di credito, 5% 80 cambio e assicurazione) In relazione alla base imponibile, la novità rispetto all ICI, è rappresentata dalla modifica dei coefficienti moltiplicatori. Attenzione quindi nelle operazioni matematiche di calcolo. Base imponibile delle aree fabbricabili. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3 La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 49 del 19 aprile 2012, ha determinato i valori ricognitori delle aree edificabili ai fini IMU per l anno La deliberazione in questione è reperibile sul sito internet del Comune, oppure in forma cartacea presso l ufficio tributi. Misura delle aliquote IMU per l anno Il Consiglio Comunale del Comune di Colloredo di Monte Albano, con propria deliberazione n. 10 del 12 aprile 2012, ha fissato le aliquote IMU per l anno 2012 nelle seguenti misure: aliquota base 0,76 per cento; aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, precisando che le pertinenze dell'abitazione principale sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di una unità per ciascuna delle categorie; aliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ridotta allo 0,1 per i fabbricati rurali ad uso strumentale utilizzati direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola a condizione che tali fabbricati siano di proprietà dei soggetti utilizzatori. La deliberazione del Consiglio Comunale è reperibile sul sito internet del Comune, oppure in forma cartacea presso l ufficio tributi. Detrazione per l abitazione principale e pertinenze dell abitazione principale. Dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, indipendentemente dalla percentuale di possesso. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50,00 per ciascun figlio di età fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di 400,00. Tale detrazione va rapportata al periodo dell anno durante il quale sussiste il requisito dell età. Per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile in catasto, nel quale il soggetto passivo di imposta e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di una unità per ciascuna delle categorie. Esempio: soggetto proprietario di un fabbricato ad uso abitazione che acquisisce la residenza anagrafica nell immobile in data 10 aprile 2012, senza figli di età inferiore a 26 anni. Per i primi 3 (tre) mesi aliquota allo 0,76 per cento per i 9 (nove) mesi successivi aliquota allo 0,4 per mille e detrazione nella misura di 150,00 euro.
4 Esempio: due soggetti, A e B, proprietari al 50% di una unità immobiliare, ma solo A risiede anagraficamente nell immobile. Il soggetto A calcola l IMU con l aliquota allo 0,40 per cento e con la detrazione di euro 200,00. Il soggetto B calcola l IMU con l aliquota allo 0,76 per cento e senza alcuna detrazione. Agevolazioni. L aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996: soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non risulti locata. La detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ATER. La base imponibile è ridotta del 50% per: a) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Esenzioni. Sono esenti dall imposta municipale propria i terreni agricoli ubicati all interno del territorio del Comune di Colloredo di Monte Albano. Sono esenti dall imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano le esenzioni previste per l ICI dall articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D. Lgs 504/1992 e pertanto: - fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9; - fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all art.5 bis del Decreto Presidente Repubblica 29 settembre 1973 n.601 e ss.mm.; - fabbricati destinati esclusivamente all esercizio del culto purché compatibile con gli art. 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze; - fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense; - fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l esenzione dell imposta locale sui fabbricati in base agli accordi internazionali resi esecutivi in Italia; - terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai sensi art.15 L. 27 dicembre 1997 n. 984; - i fabbricati posseduti e direttamente utilizzati da Enti che non abbiano esclusivamente natura commerciale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), destinati esclusivamente allo
5 svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all educazione cristiana. Versamento. Il versamento in autoliquidazione dell IMU dovuta per l anno 2012 deve essere eseguito esclusivamente mediante modello F24, alle seguenti scadenze: - 18 giugno 2012; - 17 dicembre Per l anno 2012 l imposta dovuta per l abitazione principale e le relative pertinenze può essere versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l anno 2012, il versamento dell imposta dovuta per i fabbricati rurali strumentali (D/10) in sede di acconto è pari al 30% dell importo annuo dovuto, calcolato con l aliquota base, da conguagliare interamente al momento del saldo. In sede di compilazione del modello F24 il contribuente deve provvedere a separare gli importi dovuti al Comune ed allo Stato utilizzando gli appositi codici tributo denominato: IMU imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 COMUNE ; denominato IMU imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE ; denominato: IMU imposta municipale propria per le aree fabbricabili COMUNE ; denominato: IMU imposta municipale propria per le aree fabbricabili STATO ; denominato: IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati COMUNE ; denominato IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati STATO ; Avvertenze. I fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con il sistema Doc- FA (d. m. 19 aprile 1994, n. 701). Per questi fabbricati il versamento è effettuato in un unica soluzione entro il 17 dicembre. Non si fa luogo al versamento se l imposta complessivamente dovuta è inferiore ad euro 12,00 (dodici).
6 E prevista la dichiarazione d imposta da presentare entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta. Per gli immobili per i quali l obbligo di dichiarazione è sorto dal primo gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre A partire dal primo dicembre 2012, l IMU potrà essere pagata anche con bollettino postale, al quale si applicheranno, per quanto compatibili, le stesse disposizioni che regolano il modello F24.
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