BILANCIO I NUOVI PRINCIPI CONTABILI (in consultazione)

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1 BILANCIO I NUOVI PRINCIPI CONTABILI (in consultazione) Principali impatti sul bilancio 2016 a seguito del recepimento della direttiva 34/2013/UE Marco Cevolani Michele Dodi Bologna, 2013 Grant Thornton 22 International novembre Ltd. All rights 2016 reserved. 1

2 Dalle origini della Direttiva 2013/34/UE al D.Lgs. n. 139/2015 Principali novità di bilancio derivanti dal recepimento della Direttiva 34/2013 Il D.Lgs. 139/2015, nel recepire nell ordinamento nazionale la direttiva 2013/34/UE, ha apportato i seguenti principali cambiamenti nel codice civile: articolazione delle regole in base al profilo dimensionale delle Società; il principio della rilevanza; il principio della sostanza economica rispetto a quello formale; eliminazione della sezione straordinaria dal conto economico; riformulazione delle regole inerenti l ammortamento dell avviamento e dei costi di sviluppo; divieto di capitalizzazione dei costi di pubblicità e ricerca; introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione di crediti, debiti e titoli; introduzione del criterio del fair value per la valutazione degli strumenti finanziari derivati; divieto di iscrizione all attivo delle azioni proprie. eliminazione conti d'ordine 2

3 Articolazione delle regole in base al profilo dimensionale BILANCIO ORDINARIO BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA (2435 bis) DESTINATARI Società che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati Società che superano i limiti per redigere il bilancio in forma abbreviata Società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati Che per due esercizi consecutivi non superano 2 dei seguenti limiti: - totale attivo ricavi dipendenti medi 50 BILANCIO DELLE MICROIMPRESE (2435 ter) Società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati Che per due esercizi consecutivi non superano 2 dei seguenti limiti: -totale attivo ricavi dipendenti medi 5 Stato patrimoniale Conto economico Rendiconto finanziario Nota integrativa Art 2426: Crediti/Debiti/Titoli iscritti al costo ammortizzato e Derivati a FV COMPOSIZIONE DEL BILANCIO Stato patrimoniale abbreviato Conto economico abbreviato Nota integrativa abbreviata Derivati a FV. Facoltà di iscrizione Crediti al presumibile valore di realizzo, debiti al valore nominale e titoli al costo di acquisto Stato patrimoniale Conto economico La Nota integrativa non deve essere presentata a condizione che alcune informazioni in essa presenti siano fornite in calce allo Stato patrimoniale No iscrizione dei derivati a FV. Facoltà di iscrizione Crediti al presumibile valore di realizzo, debiti al valore nominale e titoli al costo di acquisto ALTRI DOCUMENTI Relazione sulla gestione - - La relazione sulla gestione non deve essere presentata a condizione che alcune La relazione sulla gestione non deve essere presentata a condizione che alcune informazioni in essa presenti siano fornite nella informazioni in essa presenti siano fornite in Nota integrativa calce allo Stato patrimoniale 3

4 Prima adozione delle nuove regole contabili D.Lgs. n.139/2015 Art Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1 gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. 2 Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, solo per i numeri: (1) costo ammortizzato per titoli (6) ammortamento dell avviamento (8) costo ammortizzato e attualizzazione per crediti e debiti possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. 4

5 Prima adozione delle nuove regole contabili APPLICAZIONE RETROATTIVA Il nuovo principio contabile è applicato anche ad eventi ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quelli in cui interviene il cambiamento, cioè come se il nuovo principio fosse sempre stato applicato. APPLICAZIONE PROSPETTICA Il nuovo principio contabile è applicato solo ad eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio contabile. Gli eventi e le operazioni rilevate in esercizi precedenti continuano ad essere riflessi in bilancio in conformità al precedente esercizio. 5

6 Prima adozione delle nuove regole contabili BILANCIO DI APERTURA 01/01 31/12/2015 COMPARATIVO Data di transizione Data di comparazione Data di contabilizzazione 01/01 31/12/2016 NUOVE REGOLE Data di presentazione IL VOSTRO NUOVO BILANCIO 01/01/ /12/ /01/ /12/2016 Applicazione RETROATTIVA Applicazione PROSPETTICA 6

7 Prima adozione delle nuove regole contabili 19 aprile 2016 Bozza NUOVO Principio Contabile OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio Eliminata disciplina eventi straordinari OIC 29 NUOVO Coordinamento con le disposizioni degli altri OIC Nuova disciplina in tema di cambiamenti principi contabili 7

8 Prima adozione delle nuove regole contabili Effetti retroattivi Il nuovo principio contabili e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto dell esercizio in corso Rideterminazione degli effetti a fini comparativi L applicazione retroattiva comporta la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile Rettifica del saldo di apertura del PN del periodo precedente La società deve rettificare il saldo di apertura del patrimonio netto dell esercizio precedente ed i dati comparativi dell esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato 01/01/ /12/ /01/ /12/2016 8

9 Prima adozione delle nuove regole contabili Applicazione retroattiva Applicazione prospettica Azioni proprie; Costi di ricerca; Costi di pubblicità; Copertura del rischio di fair value Copertura del rischio dei flussi finanziari Derivati incorporati Altri strumenti finanziari derivati. Costo ammortizzato titoli Costo ammortizzato crediti Costo ammortizzato debiti Ammortamento avviamento 9

10 Prima adozione delle nuove regole contabili Motivazioni alla base del cambiamento del principio contabile NOTA INTEGRATIVA Effetti del nuovo principio contabile sulle voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell esercizio in corso Le motivazioni alla base dell utilizzo delle facilitazioni concesse 10

11 Prima adozione delle nuove regole contabili Quando non è fattibile determinare l effetto di competenza dell esercizio precedente la società non deve rettificare i dati comparativi FACILITAZIONI CONCESSE Quando non è fattibile determinare l effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio contabile la società deve applicare il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile 11

12 Il principio di rilevanza e quello della prevalenza della sostanza sulla forma PRINCIPIO DI RILEVANZA - Art. 2423, c.4 Redazione del bilancio NOVITA CONSIDERAZIONI Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione Prevalente dottrina e giurisprudenza già riconoscevano l esistenza di un principio generale di rilevanza nell attuale disciplina di bilancio. Il principio dovrà essere meglio declinato dall OIC. 12

13 Il principio di rilevanza e quello della prevalenza della sostanza sulla forma PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA PRIMA NOVITA 1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. 1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. 1-bis:La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. CONSIDERAZIONI Le circostanze di possibile impatto sono numerose. Saranno estremamente importanti le modalità con cui l'oic declinerà il principio generale 13

14 Principali modifiche agli schemi e all informativa di bilancio Modifiche allo schema di Stato Patrimoniale AZIONI PROPRIE Sono portate a diminuzione del PN e non più iscritte nell attivo patrimoniale COSTI DI RICERCA, SVILUPPO, PUBBLICITÀ SOCIETÀ SOTTO COMUNE CONTROLLO STRUMENTI DERIVATI RISERVA DI COPERTURA AGGI E DISAGGI DI EMISSIONE CONTI D ORDINE Le parole pubblicità e ricerca sono eliminate dalla voce B.I.3 Vengono introdotte specifiche voci per i crediti e i debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti Sono aggiunte specifiche voci per i derivati attivi (sia tra le immobilizzazioni, sia nel circolante) e per i derivati passivi (tra i fondi per rischi ed oneri) Viene introdotta una voce specifica nelle poste del PN per accogliere la riserva di copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari Queste voci sono eliminate perché introdotto il metodo del costo ammortizzato per la rappresentazione dei prestiti obbligazionari La voce viene eliminata e le informazioni sugli impegni e i rischi dovranno essere commentate analiticamente nella N.I. 14

15 Principali modifiche agli schemi e all informativa di bilancio Modifiche allo schema di Conto Economico ONERI E PROVENTI FINANZIARI Sono introdotte alcune specifiche voci nella classe C per i proventi che derivano dai rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti ONERI E PROVENTI DA DERIVATI Sono introdotte nella classe D delle specifiche voci per gli oneri/proventi derivanti dalle variazioni di fair value dei derivati (che non sono trattati come operazioni di copertura) CLASSE D, RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE Viene sostituita dalla classe D Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie ONERI/PROVENTI STRAORDINARI La classe E Partite straordinarie è eliminata dallo schema e dunque non sono ammesse nel conto economico le voci straordinarie, che devono essere illustrate nella nota integrativa in casi eccezionali 15

16 Principali modifiche agli schemi e all informativa di bilancio Modifiche alla Nota Integrativa FAIR VALUE DERIVATI IMPEGNI, RISCHI E PASSIVITÀ POTENZIALI STRUTTURA DELLA NOTA INTEGRATIVA EVENTI SUCCESSIVI PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL UTILE FLUSSI FINANZIARI FUTURI RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI Sono richieste specifiche informazioni per il fair value dei derivati, modificando l art bis del c.c. E stato introdotto all art c.c., comma 1 n.9, l obbligo di specifiche informazioni per gli impegni, i rischi e le passività potenziali Le informazioni della nota integrativa devono essere presentate secondo l ordine delle voci indicate nello S.P. e nel C.E. Gli eventi successivi alla chiusura del bilancio andranno segnalati in nota integrativa e non più nella relazione sulla gestione Dovrà essere indicata la proposta di destinazione dell utile dell esercizio Dovranno essere fornite informazioni che possono influenzare l importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri Nella nota integrativa andrà inserita una tabella che indichi movimenti della riserva di fair value avvenuti nell esercizio 16

17 Principali modifiche agli schemi e all informativa di bilancio Modifiche alla Nota Integrativa Nuova struttura Contenuti nuovi Informazione ampliata Informazione spostata Informazioni secondo ordine schemi Nessuna info per rendiconto finanziario Criteri per individuare fenomeni irrilevanti Info strumenti derivati Info gruppo e bilancio consolidato Proposta destinazione risultato Prestiti ad amministratori o sindaci e loro condizioni Spiegazione periodo di ammortamento avviamento Eventi successivi Impegni, garanzie, passività potenziali Costi e ricavi eccezionali 17

18 Art c.c. Art c.c. Art ter OIC 10 Art c.c. Principali modifiche agli schemi e all informativa di bilancio Nuove introduzioni New STATO PATRIMONIAL E CONTO ECONOMICO RENDICONTO FINANZIARIO NOTA INTEGRATIVA 18

19 Principali modifiche agli schemi e all informativa di bilancio Rendiconto finanziario Art ter - RENDICONTO FINANZIARIO Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento. da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci. All interno nel nuovo art ter si introduce la disciplina e il contenuto del rendiconto finanziario: i flussi oggetto di rappresentazione sono i flussi di disponibilità liquide; i flussi sono distinti a seconda che si riferiscano all attività operativa,finanziaria o di investimento. 19

20 Principali modifiche agli schemi e all informativa di bilancio Rendiconto finanziario AMBITO DI APPLICAZIONE Tutte le medie e grandi imprese che redigono il bilancio d esercizio in base al Codice Civile. RISORSA FINANZIARIA DI RIFERIMENTO Disponibilità liquide FORME DI ESPOSIZIONE Flussi di liquidità SCHEMA attività operativa attività di investimento attività di finanziamento 20

21 Nuovo trattamento contabile dei costi di pubblicità e di ricerca Fattispecie/ Voce Costi di pubblicità Novità dal 1 gennaio 2016 I costi di pubblicità non sono più capitalizzabili a partire dal OIC in consultazione L OIC 24 ha stabilito che il saldo residuo 2015 può essere riclassificato nella voce "Costi di impianto e ampliamento" se soddisfa i requisiti per la capitalizzazione in tale categoria; al contrario se non li soddisfa andrà a riduzione del patrimonio netto iniziale. 21

22 Nuovo trattamento contabile dei costi di pubblicità e di ricerca Definizione costi di impianto e ampliamento Sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente sia in fase pre-operativa che di accrescimento. La rilevazione iniziale dei costi di impianto e di ampliamento nell attivo dello stato patrimoniale è consentita solo se si dimostra la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende. Ad esempio: i costi per la costituzione di una rete commerciale dovranno trovare correlazione logica nelle aspettative di vendita dei prodotti che a tale rete verranno affidati; i costi di start-up se sostenuti in relazione ad una attività di avviamento di una nuova società o di una nuova attività in una prospettiva di reddito; i costi di ristrutturazione commerciale da cui risulti la capacità di generare redditi futuri (cambiamenti della struttura distributiva). 22

23 Nuovo trattamento contabile dei costi di pubblicità e di ricerca Fattispecie/ Voce Costi di ricerca e sviluppo Novità dal 1 gennaio 2016 I costi di ricerca non sono più capitalizzabili, mentre restano capitalizzabili i costi di sviluppo, da ammortizzare secondo la vita utile o se non è possibile stabilirla, in massimo 5 anni. OIC in consultazione OIC 24: I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti all entrata in vigore del d.lgs. 139/2015, continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ad essere iscritti nella voce BI2 Costi di sviluppo se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti al paragrafo 48. I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione previsti al paragrafo 48, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell OIC

24 Nuovo trattamento contabile dei costi di pubblicità e di ricerca RICERCA DI BASE SVILUPPO è un indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare. è l applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell inizio della produzione commerciale o dell utilizzazione. 24

25 Nuovo trattamento contabile dei costi di pubblicità e di ricerca COSTI DI RICERCA DI BASE sono costi di periodo e quindi addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività e di supporto all attività imprenditoriale COSTI DI SVILUPPO sono composti: dagli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nell attività di sviluppo; dai costi dei materiali e dei servizi impiegati nell attività di sviluppo; dall'ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell attività di sviluppo; dai costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrative, relative all attività di sviluppo; dagli altri costi, quali ad esempio l'ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'attività di sviluppo. 25

26 Nuovo trattamento contabile dei costi di pubblicità e di ricerca La sola attinenza a specifici progetti di sviluppo non è condizione sufficiente affinché i relativi costi abbiano legittimità di capitalizzazione. Per tale finalità, essi debbono anche rispondere positivamente alle seguenti specifiche caratteristiche: essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili; essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse; essere recuperabili. 26

27 Nuovo trattamento contabile dell avviamento, delle azioni proprie e dei dividendi Avviamento Nella formulazione attuale l art comma I n.6 c.c. stabilisce che l avviamento deve essere ammortizzato entro un periodo di 5 anni. E tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l utilizzazione di questo attivo esia data adeguata motivazione in N.I. Il D.Lgs. 139/2015 sostituisce, quindi, l art.2426 comma I n.6 c.c. stabilendo che l ammortamento dell avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile è ammortizzato entro un periodo non superiore ai 10 anni. Gli ammortamenti risultanti dai bilanci 2015 potranno continuare ad essere ammortizzati secondo le regole previgenti e il piano di ammortamento non dovrà essere adeguato alla loro vita utile. 27

28 Nuovo trattamento contabile dell avviamento, delle azioni proprie e dei dividendi Azioni proprie Secondo la disciplina attualmente in vigore le azioni proprie sono iscritte nell attivo dello Stato Patrimoniale. Al momento dell acquisto delle azioni proprie va costituita una riserva di pari ammontare da indicare nel patrimonio netto alla voce Riserva per azioni proprie in portafoglio. Il D.Lgs. 139/2015 modifica l art.2357-ter comma 3 c.c. stabilendo che l acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo. Si prevede quindi che le azioni proprie siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto. 28

29 Nuovo trattamento contabile dell avviamento, delle azioni proprie e dei dividendi Dividendi L OIC ha modificato anche alcune disposizioni non direttamente riconducibili alle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 In questo contesto è stata eliminata la previsione che consentiva la rilevazione anticipata dei dividendi da società controllate già nell esercizio di maturazione dei relativi utili, a condizione che il bilancio fosse stato approvato dall organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell organo amministrativo della controllante. Allo stesso modo è stata eliminata la possibilità per le società controllanti con pieno dominio sull assemblea della controllata di anticipare la rilevazione del dividendo sulla base della proposta di distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata. Pertanto la controllante iscriverà il credito per dividendi nello stesso esercizio in cui sorgerà il relativo debito per la controllata. 29

30 Introduzione del criterio del costo ammortizzato per crediti e debiti Il recepimento della Direttiva 34/2013/UE Introduzione del costo ammortizzato e attualizzazione Allineamento ai principi internazionali Modifica l'articolo 2426 per introdurre il metodo del costo ammortizzato e dell'attualizzaz ione per crediti, debiti e titoli. Esenzione per Piccole imprese 30

31 Introduzione del criterio del costo ammortizzato per crediti e debiti Il recepimento della Direttiva 34/2013/UE ART N.8 C.C. Introduce il criterio del costo ammortizzato per i crediti e i debiti: n 8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. ART N.7 C.C. E stato riformulato il n. 7) dell art c.c. dedicato ad aggi e disaggi di emissione, prevedendo che essi devono essere rilevati in bilancio secondo quanto prevede il criterio del costo ammortizzato E stato eliminato l obbligo di esporre gli aggi e disaggi tra i ratei e risconti attivi e passivi ART C.2 C.C. L art co. 2 prevede che la definizione di costo ammortizzato deve essere mutuata dagli IAS-IFRS omologati nell Unione europea. 31

32 Introduzione del criterio del costo ammortizzato per crediti e debiti Le fasi del procedimento di rilevazione e valutazione 1 VALUTAZIONE INIZIALE CON IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO 2 EVENTUALE ATTUALIZZAZIONE IN SEDE DI VALUTAZIONE INIZIALE 3 VALUTAZIONE SUCCESSIVA AL COSTO AMMORTIZZATO 4 SVALUTAZIONE DEI CREDITI 32

33 Introduzione del criterio del costo ammortizzato per crediti e debiti 1. La valutazione iniziale con il criterio del costo ammortizzato VALORE DI ISCRIZIONE INIZIALE E rappresentato dal valore nominale del credito/debito, salvo che sia necessario tener conto del fattore temporale, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che lo ha generato. TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO COSTI DI TRANSAZIONE In sede di iscrizione iniziale occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, che verrà poi utilizzato per la valutazione successiva del credito/debito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza del credito/debito sono inclusi nel tasso di interesse effettivo. Tali oneri o proventi sono ammortizzati lungo la durata attesa del credito / debito. Il loro ammortamento integra la rettifica degli interessi attivi calcolati al tasso nominale. 33

34 Introduzione del criterio del costo ammortizzato per crediti e debiti 1. La valutazione iniziale con il criterio del costo ammortizzato Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti, esempi: crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi; i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo 34

35 Introduzione del criterio del costo ammortizzato per crediti e debiti 2. Eventuale attualizzazione in sede di valutazione iniziale TIR Attualizzazione Tasso di mercato 35

36 Introduzione del criterio del costo ammortizzato per crediti e debiti 2. Eventuale attualizzazione in sede di valutazione iniziale I crediti/debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi/costi si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando il credito/debito al tasso di interesse di mercato. 36

37 Introduzione del criterio del costo ammortizzato per crediti e debiti 2. Eventuale attualizzazione in sede di valutazione iniziale Crediti/debiti finanziari Nel caso dei crediti/debiti finanziari, la differenza tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l effetto dell attualizzazione e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del credito/debito è rilevata tra gli oneri/proventi finanziari del conto economico, salvo che le caratteristiche dell operazione non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. Valore nominale valore di iscrizione one day profit and loss 37

38 Introduzione del criterio del costo ammortizzato per crediti e debiti 3. Valutazione successiva Il tasso di interesse effettivo determinato inizialmente non deve essere ricalcolato ad eccezione di quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato (i.e. euribor a 3 mesi + spread). Alla chiusura dell esercizio, il valore dei crediti/debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo. Il procedimento per la valutazione successiva è il seguente: 1. determinare l ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile; 2. aggiungere l ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile; 3. sottrarre gli incassi/pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo; 4. solo per i crediti sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti. 38

39 Introduzione del criterio del costo ammortizzato per crediti e debiti 4. Svalutazione dei crediti L importo della svalutazione di un credito è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale). Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore. Alcuni esempi di indicatori sono: significative difficoltà finanziarie del debitore; una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale; il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione; sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria. 39

40 ESEMPIO 1 Il 1 gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all ingrosso per Euro Non vi sono costi di transazione. Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi di settore, prevedono l incasso dei crediti verso clienti grossisti a 90 giorni fine mese data fattura. In questo caso, per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di Euro 250 senza prevedere l applicazione di un tasso di interesse esplicito. Il credito, da valutare con il criterio del costo ammortizzato e l attualizzazione, avrebbe un valore di iscrizione iniziale al costo ammortizzato di Euro 1.000, pari al suo valore nominale, poiché non vi sono costi di transazione né differenze tra valore iniziale e valore a scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito. Il tasso di interesse effettivo è in tal caso pari a zero. Esso è tuttavia significativamente inferiore al tasso di mercato che si assume pari al 3% semestrale posticipato, conseguentemente, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell art comma 4 del codice civile, occorre attualizzare i flussi futuri finanziari derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato del 3% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale. Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito è in tal caso il risultato del seguente processo di attualizzazione: 929,28 = 250/(1,03) /(1,03) /(1,03) /(1,03) 4 La componente finanziaria implicita è pertanto uguale a Euro 70,72 (( ,28). In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritti al valore di Euro 929,28 ( ,72) Data Valore contabile del credito all inizio del periodo Interessi attivi impliciti calcolati al tasso di mercato Flussi finanziari in entrata Valore contabile del credito alla fine dell esercizio a b = a x 3% c d = a + b c 30/06/20X0 929,28 27, ,16 31/12/20X0 707,16 21, ,37 30/06/20X1 478,38 14, ,72 31/12/20X1 242,72 7, Rilevati tra i proventi finanziari 40

41 ESEMPIO 2 Il 1 gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all ingrosso per Euro Non vi sono costi di transazione. Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi di settore, prevedono l incasso dei crediti verso clienti grossisti a 90 giorni fine mese data fattura. In questo caso, per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di Euro 250 in linea capitale e l applicazione di un tasso di interesse esplicito semestrale posticipato dell 1%. Se il tasso di interesse effettivo fosse allineato al tasso di mercato, il valore di iscrizione iniziale del credito sarebbe di Euro 1.000, pari al suo valore nominale, poiché non vi sono costi di transazione né differenze tra valore iniziale e valore a scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito. Il tasso di interesse effettivo è in tal caso pari al tasso di interesse nominale, esso è infatti il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente gli incassi futuri nel periodo di durata del credito al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di Euro 1.000: = (250+10) / (1,01) 1 + (250 +7,5) / (1,01) 2 + (250+5) / (1,01) 3 + (250+2,5) / (1,01) 4 Data Valore contabile del credito all inizio del periodo Flussi finanziari per interessi attivi espliciti calcolati al tasso nominale/mercato Flussi finanziari in entrata Valore contabile del credito alla fine dell esercizio a b = a x 1% c d = a + b c 30/06/20X /12/20X , /06/20X /12/20X , Rilevati tra i proventi finanziari 41

42 ESEMPIO 3 Il 1 gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all ingrosso per Euro Non vi sono costi di transazione. Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi di settore, prevedono l incasso dei crediti verso clienti grossisti a 90 giorni fine mese data fattura. In questo caso, per venire incontro alle esigenze del finanziarie del cliente, la società vende merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di Euro 250 in linea capitale e l applicazione di un tasso di interesse esplicito semestrale posticipato dell 1%. Se il tasso di interesse effettivo dell 1% fosse significativamente diverso dal tasso di mercato, che si assume pari al 3% semestrale posticipato, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell art comma 4 del codice civile, sarebbe necessario attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato del 3% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale. Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito è in tal caso il risultato del seguente processo di attualizzazione: (250+10) / (1,03) 1 + (250 +7,5) / (1,03) 2 + (250+5) / (1,03) 3 + (250+2,5) / (1,03) 4 = 952,85 Data 30/06/20X 0 31/12/20X 0 30/06/20X 1 31/12/20X 1 Valore contabile del credito all inizio del periodo Interessi attivi calcolati al tasso di mercato Flussi finanziari per interessi attivi percepiti al tasso nominane Flussi finanziari in entrata linea capitale Valore contabile del credito alla fine dell esercizio a b = a x 3% c d e = a + b c - d 952,85 28, ,44 721,44 21,64 7, ,58 485,58 14, ,15 245,15 7,35 2, Rilevati tra i proventi finanziari 42

43 ESEMPIO 4 Il 1 gennaio 20X0 la società eroga un finanziamento del valore nominale in linea di capitale di Euro sostenendo costi di transazione pari ad Euro 15. Il tasso nominale è del 2% annuo e genera interessi attivi da incassare posticipatamente al 31 dicembre per i successivi 5 anni (31 dicembre 20X0 31/12/20X4). È possibile dimostrare che per ripartire gli interessi nominale e i costi di transizione iniziali lungo la durata del credito a un tasso costante da applicarsi al valore contabile del credito all inizio del periodo, essi devono maturare un tasso di interesse effettivo dell 1,6847% annuo. Nel caso in cui il tasso di interesse effettivo dell 1,6847% non si discosti significativamente dai tassi di mercato, il credito sarà iscritto al valore di Euro in sede di rilevazione iniziale. Data Valore contabile del credito all inizio del periodo Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo Flussi finanziari in entrata Valore contabile del credito alla fine dell esercizio a b = a x 1,6847% c d = a + b + c 20X ,00 17,10 (20) 1.012,1 20X ,10 17,05 (20) 1.009,15 20X ,15 17,00 (20) 1.006,15 20X ,15 16,95 (20) 1.003,1 20X ,10 16,90 (1.020) 0 Rilevati tra i proventi finanziari Il tasso di interesse effettivo dell 1,6847% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 20X0 20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di Euro 1.015: = 20/(1,016847) /(1,016847) /(1,016847) /(1,016847) /(1,016847) 5 43

44 Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione Se il tasso di interesse dell 1,6847% si discosta significativamente dal tasso di interesse di mercato pari al 4%, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell art comma 4 del codice civile, occorre attualizzare i flussi finanziari futuri al tasso di interesse del 4%, iscrivere il credito al valore nominale di Euro 910,97 (rilevazione iniziale) risultante dall attualizzazione e utilizzare il tasso di interesse di mercato del 4% come sostituto del tasso di interesse effettivo nelle valutazioni successive. Il calcolo del valore iniziale di iscrizione è il seguente: 20/(1,04) /(1,04) /(1,04) /(1,04) /(1,04) 5 = 910,97 Data Valore contabile del credito all inizio del periodo Interessi attivi calcolati al tasso di interesse di mercato Flussi finanziari in entrata Valore contabile del credito alla fine dell esercizio a b = a x 4% c d = a + b + c 20X0 910,97 36,44 (20) 927,41 20X1 927,41 37,10 (20) 944,51 20X2 944,51 37,78 (20) 962,29 20X3 962,29 38,49 (20) 980,78 20X4 980,78 39,22 (1.020) 0 La differenza per Euro 104,03 ( ,97), tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l effetto dell attualizzazione (1.015) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del credito (910,97), è rilevato tra gli oneri di conto economico al momento della rilevazione iniziale. 44

45 Calcolo delle svalutazioni Se il credito subisce una riduzione di valore alla fine dell esercizio 20X3, la svalutazione è calcolata come differenza tra il valore contabile in assenza della riduzione di valore (980,78) e il valore attuale dei flussi finanziari futuri attualizzati al tasso di interesse effettivo originario, come eventualmente sostituito dal tasso di interesse di mercato se significativamente diverso, nel presente esempio pari al 4%. Si supponga che l incasso degli interessi nominali e del rimborso del capitale a scadenza debba essere decurtato del 40% per tener conto del rischio di insolvenza del debitore, pertanto, in sede di redazione del bilancio alla chiusura dell esercizio 20X3, si stima che nell esercizio 20X4 saranno incassati interessi attivi per Euro 12 (anziché 20) e il rimborso del capitale a scadenza per Euro 600 (anziché 1000). Alla chiusura dell esercizio 20X3 il valore di iscrizione del credito è calcolato come valore attuale dei flussi futuri come segue: 12/(1,04) /(1,04) 1 = 588,46 La svalutazione è pertanto pari a: 980,78 588,46 = 393,32 Data Valore contabile del credito all inizio del periodo Interessi attivi calcolati al tasso di interesse di mercato Flussi finanziari in entrata Svalutazione per perdita di valore Valore contabile del credito alla fine dell esercizio a b = a x 4% c d e = a + b + c + d 20X0 910,97 36,44 (20) 927,41 20X1 927,41 37,10 (20) 944,51 20X2 944,51 37,78 (20) 962,29 20X3 962,29 38,49 (20) (392,32) 588,46 20X4 588,46 23,54 (612) 0 45

46 Nuovo trattamento contabile per derivati e operazioni di copertura I derivati: le scelte di base Il fair value dello strumento di copertura è la base dell hedge accounting 46

47 Nuovo trattamento contabile per derivati e operazioni di copertura Strumenti finanziari derivati - Art c. 1, n. 11-bis) NEW NEW Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata le variazioni di FV vanno rilevate in una riserva positiva o negativa di PN ("cash flow hedge")se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio le variazioni di FV vanno rilevate a CE e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto ("fair value hedge") La riserva di PN in caso di cash flow hedge è imputata al CE nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dell'elemento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello strumento di copertura. 47

48 Nuovo trattamento contabile per derivati e operazioni di copertura Esempi di strumenti finanziari derivati Tipo di contratto Interest rate swap Variabile sottostante principale Tasso di interesse Acquisto/vendita di valuta a termine Acquisto/vendita di merce a termine a prezzo fisso Tasso di cambio Prezzo della merce Opzioni su commodity Acquisto/vendita di opzioni call/put su capitale Prezzo della merce. Prezzo del titolo di capitale 48

49 Nuovo trattamento contabile per derivati e operazioni di copertura Esempi di contratti derivati di copertura TIPO DI CONTRATTO DERIVATO INCORPORATO Finanziamento con tasso di interesse variabile, che non può essere inferiore ad una certa soglia Opzione «floor» Obbligazione convertibile a opzione del detentore Opzione di conversione. Contratto di vendita in valuta diversa da quella funzionale. Cambio a termine 49

50 Questions & feedback 50

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